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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/02/2024, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 19.02.2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2875/2023 R.G. e vertente
TRA nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Patti, Via N.G. Ceraolo, 53, presso lo studio dell'Avv. Lucia Di Santo che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gino CP_1
Madonia e Antonello Monoriti giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in
Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione elenchi agricoli e indennità di malattia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.09.2023, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
deducendo di aver espletato, come bracciante agricola, regolarmente la propria attività lavorativa, accumulando 102 giornate lavorative per l'anno 2021. Deduceva che per tale anno aveva presentato domanda all' per il conseguimento dell'indennità economica di malattia per il periodo dal CP_1
18.01.2022 al 21.02.2022 e che l'ente resistente, ingiustificatamente, non aveva proceduto al pagamento dell'indennità richiesta, seppur fossero stati presentati due solleciti rispettivamente portanti data 29.12.2022 e 20.01.2023. chiedeva, pertanto, la condanna dell' all'iscrizione della CP_1 ricorrente negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per l'anno 2021 per le giornate indicate, con conseguente pagamento dell'indennità di malattia per il periodo dal 18.01.2022 al 21.02.2022 oltre alla rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore anticipatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 11.01.2024, deducendo di aver disconosciuto per l'anno CP_1
2021 il rapporto tra la ricorrente ed il presunto datore di lavoro e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Entrambe le parti, all'udienza del 23.01.2024, evidenziavano che successivamente CP_ all'instaurazione del presente giudizio, l' a seguito di revisione della posizione fiscale e contributiva, procedeva al pagamento della suddetta indennità di malattia, versando alla ricorrente la somma di euro 855,85, come da documentazione prodotta in atti, per cui chiedevano che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
La totale soddisfazione delle richieste della ricorrente, come dalla stessa riconosciuta, porta alla dichiarazione della cessata materia del contendere, avendo l' provveduto in autotutela al CP_1
riconoscimento delle pretese avanzate dalla ricorrente. Per tali ragioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Stante che il provvedimento di riconoscimento delle pretese della ricorrente da parte dell' è CP_1 successivo alla data di deposito del presente ricorso, le spese seguono la soccombenza virtuale rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività del provvedimento di riconoscimento del diritto.
Le stesse vanno, quindi, liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, in favore della ricorrente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti e l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti del procuratore della ricorrente dichiaratosi anticipatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 11.09.2023, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in CP_1
euro 886,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 19.02.2024
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti