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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9809 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 18100/2023
Verbale d'udienza del 30.06.2025 ore 11,30
E' presente per parte attrice l'avv. Daniele Proietti che si riporta alla citazione ed alle note conclusive ed insiste nell'accoglimento della conclusioni e della domanda.
Il Giudice
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. alle ore 16,10 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NO ON ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 18100 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, trattenuto in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.06.2025, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore Sig. elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. Parte_2
51/A, presso lo Studio dell'Avv. Daniele Proietti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in atti;
-ATTORE -
E ; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pagamento premio comunitario;
CONCLUSIONI: per parte attrice “accertare e dichiarare l'inadempimento di relativo CP_1
al parziale pagamento dell'aiuto richiesto ed al mancato recepimento dell'istanza di riesame
presentata dall'attore ai sensi delle Istruzioni Operative n. 101/2021 e, per l'effetto, CP_1
condannare l'Ente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento del saldo
dell'aiuto indicato in premessa, ai sensi del D.M. n. 9021200/2020 e sue succ. mod. ed
integrazioni, per l'importo complessivo di € 12.710,42 oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la società agricola in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio Controparte_1
, al fine di ottenere il pagamento della somma di 12.710,42 a titolo di aiuto residuo
[...]
spettante nell'ambito di quanto previsto dal D.M 23.7.2020 n. 9021200, applicativo del D.L. n.
34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 istitutiva del “Fondo emergenziale per le filiere zootecniche” nel contesto dell'epidemia di Covid-19, per preservare la continuità dell'attività
economica, con un massimale di aiuto , per ogni azienda di € 100.000,00.
L'odierno attore riferiva di essere titolare di una azienda agricola che svolge l'attività zootecnica di allevamento, in qualità di soccidario stipulava con la azienda soccidaria Agricola CP_2
Zootecnica - che, per le aziende agricole soccidarie, la Commissione europea CP_3
emanava un “Quadro Temporaneo” per consentire agli Stati membri di avvalersi della flessibilità
prevista dalle norme sugli aiuti di Stato durante il periodo pandemico;
- che l'ente deputato CP_1
all'individuazione delle aziende, per la gestione ed erogazione degli aiuti in questione alle aziende richiedenti, così come stabilito dall'art. 1 del D.M. n. 9021200/2020 quale decreto applicativo della legge, istitutiva del Fondo emergenziale per le filiere zootecniche;
- che con il D.M. n.
9021200/2020, modificato ed integrato dal D.M. 9344698/2020, all'art. 1 comma 2 prevedeva la concessione del contributo pari ad € 60,00 per ogni capo macellato nel periodo giugno-luglio 2020 di età compresa tra i 12 e i 24 mesi riscontrato presso la Banca Dati Nazionale del Ministero della
Salute (BDN) e allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione, fermo restando l'applicabilità a tale aiuto delle restanti disposizioni;
- che CP_1
emanava le Istruzioni Operative n. 68 del 19 luglio 2021 con le quali, in attuazione dei decreti suindicati, stabiliva il termine di presentazione delle domande, inizialmente previsto al 6.8.2021
veniva prorogato al 16.9.2021 con le successive Istruzioni Operative n. 81/2021; - che, in ottemperanza alle disposizioni, l'azienda presentava regolarmente la domanda n. n. 00089290621
di pagamento dell'aiuto destinato a favore delle imprese agricole di allevamento di bovini di cui al
D.M. 9344698/2020 con la richiesta di aiuto per n. 1.289 capi macellati dal 01.06 al 31.07.2020
riscontrati in Banca Dati Nazionale (BDN); - che a seguito dell'emanazione del D.M. 360368/2021,
pubblicava le Istruzioni Operative n. 89/2021 con le quali prevedeva la possibilità di CP_1
integrazione le domande già presentate per gli aiuti in questione in considerazione dell'estensione del periodo di macellazione dei capi;
- che con le Istruzioni Operative n. 94/2021 fissava il CP_1
termine ultimo di presentazione di tali nuove domande al 16/11/2021; che l'azienda presentava regolarmente la domanda integrativa n. 00089489249 nella quale erano presenti n. 4.931 capi macellati dal 01 marzo al 30 settembre 2020 riscontrati dall'Ente in BDN con i seguenti codici allevamento: 003AL018 (2.170 capi), 008GR002 (213 capi), 007GR217 (340 capi), 002GR080
(2.208 capi); - che, a causa di disfunzioni del sistema e di errori di predisposizione delle domande di aiuto da parte di l'Ente emanava le Istruzioni Operative n. 101/2021 con le quali CP_1
consentiva ai produttori di presentare una apposita istanza di riesame;
- che la domanda precompilata da risultava mancante di capi aventi diritto all'aiuto in questione sulla base delle CP_1
evidenze risultanti dai registri di stalla informatizzati aventi codice 003AL018, 008GR002,
007GR217, 002GR080 estratti dalla Banca Dati Nazionale;
- che in tale domanda non era stato neppure possibile evidenziare la soccida con la azienda soccidaria Parte_3
(con diritto a percepire l'aiuto al 75% per i relativi capi); - che l'azienda presentava
[...]
istanza di riesame su apposito modello predisposto dall'Agenzia, a norma delle Istruzioni n.
101/2021: per n.
6.258 capi di cui n. 3.253 aventi diritto all'aiuto allevati in proprio (al 100%
dell'aiuto) su codici allevamento 008GR002, 007GR217, 002GR080 e n. 3.005 aventi diritto all'aiuto come soccidante (al 75% dell'aiuto) su codice allevamento 003AL018; l'importo erogabile all'attrice era dunque pari a complessivi € 330.405,00 di cui: a) € 195.180,00 pari ad €
60,00 x 3.253 capi allevati in proprio con codici 008GR002, 007GR217, 002GR080; b) €
135.225,00 pari ad € 45,00 (75% di € 60,00) x 3.005 capi allevati in soccida (come soccidante) con codice 003AL018; che il massimale dei pagamenti veniva elevato da € 100.000 sino ad €
290.000,00 per azienda ex art. 27 D.L. 4/2022 convertito con L. 25 del 28.3.2022; - che l' CP_1
provvedeva al pagamento degli aiuti in questione per l'importo complessivo di € 277.289,58 erogati in favore dell'attrice a parziale adempimento di quanto dovuto, residuando come dovuto l'importo di € 12.710,42; - che in data 23/01/2023 l'attrice provvedeva a notificare all' formale atto di CP_1
diffida e messa in mora (protocollato al n. 0005052/2023) chiedendo il riesame della propria posizione ed il conseguente pagamento a saldo dell'aiuto richiesto per tutti i capi aventi diritto all'aiuto; - che l' non dava alcun riscontro né comunicava eventuali motivi ostativi CP_1
all'accoglimento della domanda, come espressamente previsto ex lege dall'art. 6 D.M. n.
9021200/2020 e nelle proprie istruzioni operative n. 89/2020 (punto 10 lett. b); - che l'attrice provvedeva a notificare istanza di negoziazione assistita in data 07/02/2023 (protocollata al n.
0008769/2023) per tentare una composizione bonaria della controversia, alla quale non seguiva ugualmente alcun riscontro.
rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva istruita con prova documentale ed espletamento CTU.
1 - La domanda proposta dall'attore attiene al riconoscimento del pagamento premi comunitari per la macellazione di una parte del numero di vitelli indicati nella domanda di aiuto da parte di CP_1
del numero effettivo richiesto dei capi abbattuti (n.
6.258 capi), in parte allevati in proprio, con diritto all'aiuto al 100% e in parte in qualità di soccidante della Parte_4
con diritto all'aiuto al 75%.
I premi comunitari sono stati quantificate da nelle domande precompilate di aiuto, iniziale e CP_1
integrativa, in complessivi n.
4.931 bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi, afferenti ai codici Asl
002GR080, 003AL018, 007GR217 e 008GR002, in numero inferiore rispetto a quello dichiarato, comprensivo anche della soccida. A fronte di un massimale di premio atteso di euro 290.000,00 si
è verificata una riduzione totale dell'aiuto, quindi, di euro 12.710,42.
Secondo un principio della giurisprudenza di legittimità alla P.A. non è attribuito alcun potere discrezionale in ordine alla concessione di un contributo a favore del privato, (in quanto il contributo stesso è riconosciuto direttamente dalla legge), alla stessa è demandato esclusivamente il controllo formale di determinati adempimenti;
il privato risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto riconosciuto direttamente dalla legge, in presenza del quale la P.A non può disporre di alcun potere discrezionale di revoca o di sospensione se non nell'ambito del potere di autotutela e solo in difetto dei presupposti;
alla P.A. è demandato solo il controllo formale di determinati adempimenti. (Cass. sez. un. N. 11212/1998; Cass. civ. n. 10373/1997). Occorre rilevare che il diritto al premio comunitario viene riconosciuto ogni qual volta sussistono i requisiti inerenti indicati nella domanda dell'anno corrispondente alla campagna richiesta ovvero: sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta;
sia stata firmata dal titolare della domanda;
sia pervenuta all entro i termini previsti;
sia ritenuta CP_1
ammissibile; che nei casi previsti, ci sia rispondenza nel rapporto nella determinazione del premio comunitario
Risulta documentato in atti la presentazione della domanda iniziale n. 00089290621 del
14.09.2021, trasmessa all' dal in data 15.09.2021 protocollo CP_1 Parte_5
.ADU.2021.0565240 per n.
1.289 bovini adulti macellati dal 1° giugno al 31 luglio 2020 ed CP_1
individuati in BDN con i seguenti codici Asl: 002GR080, 003AL018; la domanda integrativa secondo le Istituzioni Operative n. 89/2021, n. 0089489249 del 15.11.2021 nella quale erano presenti n.
4.931 capi bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi macellati dal 1° marzo al 30 settembre
2020 e regolarmente rinvenuti in BDN.
Le Istruzioni Operative n. 101 del 12.11.2021 emanate da consentivano ai produttori, tramite CP_1
istanza di riesame entro il 19.11.2021 al fine di rilevare la differenza dei capi registrati in BDN e che rispondevano ai requisiti delle Istruzioni Operative, nonché quello risultante dalla domanda precompilata, anche per i produttori che non hanno potuto evidenziare la presenza della soccida e il conseguente diritto di aiuto. Inoltre, risulta provata la domanda di riesame secondo le Istituzioni
Operative n. 101 del 12.11.2021 con riferimento al contratto di soccida.
Nella fattispecie in esame, non sono emersi elementi ostativi alla corresponsione del premio. E'
stata espletata CTU al fine di valutare la congruità della richiesta attorea, in riferimento alla domanda di aiuto presentata dall' per l'anno 2020 e alla successiva domanda di Parte_6
riesame e relativamente all'importo a saldo non versato dall'Ente pagatore.
Come accertato dal CTU la presentazione dell'Azienda Agricola “ sono risultate Parte_1
conformi alle disposizioni indicate dall'Organismo Pagatore: la domanda iniziale di aiuto n.
00089290621 è avvenuta in data 14.09.2021 quindi entro il termine massimo consentito per l'inoltro (16.09.2021); quella della domanda integrativa (precompilata da n. 00089489249 CP_1
in data 15.11.2021 anch'essa inoltrata entro il termine consentito (16.11.2021); l' istanza di riesame del 3/12/2021, con indicazione della motivazione per la quale il richiedente proponeva istanza di riesame della domanda precompilata, ed esattamente: “differenza tra il numero dei capi,
regolarmente registrati in BDN e che rispondono ai requisiti previsti dalle Istruzioni Operative, e
quello risultante dalla domanda precompilata”; nel Quadro “D” punto 10 dell'istanza di riesame del 3.12.2021, era indicata la presenza della soccida con l' Controparte_4
(codice di stalla 003AL018). Le domande sono risultate complete di tutte le informazioni
[...]
necessarie per l'identificazione dell'azienda, oltre a quelli relativi al titolare dell'azienda e all'indicazione dei dati fiscali (P. Iva) e del CUUA, dovute per poter beneficiare dell'aiuto di Stato
per il Fondo Emergenziale per le filiere zootecniche. Infine, ha accertato un in 8.175 il numero di capi bovini regolarmente iscritti in BDN e ammissibili al beneficio dell'intervento comunitario e quantificando, pertanto, in complessivi euro 12.710,42, quale premio dovuto all' e non CP_1
corrisposto da in qualità di proprietaria per n.
3.206 capi bovini (con CP_1 Parte_1
riconoscimento del premio al 100%) e di n.
4.969 capi bovini come soccidante dell'
[...]
(con riconoscimento del premio al 75%), con riferimento a Controparte_5
quanto stabilito nel D.M. n. 9021200/2020 e successive modifiche ed integrazioni per l'allevamento dei capi di età compresa tra 12 e 24 mesi, mantenuti in stalla per un periodo non inferiore a 6 mesi e macellati in Italia nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre 2020. Il CTU ha chiarito quindi che il massimale per l'aiuto concesso alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare l'importo stabilito di 290.000,00
euro, ne consegue che il saldo dell'aiuto spettante alla Società ammonta a complessivi 12.710,42
euro così determinato: € 290.000,00 – 277.289,58 = € 12.710,42
Alla somma così determinata devono essere corrisposti gli interessi in misura legale dalla diffida ad adempiere e messa in mora del 23.01.2023 (prot.n. 0005052/2023) da quantificazione sull'importo del credito reclamato, fino al soddisfo, esclusa la rivalutazione ex art.1224, comma 2,
c.c. in difetto di puntuale allegazione del maggior danno.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo tenuto conto della nota spese, ai sensi del DM
55/14 nei valori medi dello scaglione di riferimento, del valore della controversia e dell'attività
difensiva svolta, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre spese di CTU anticipare dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna alla corresponsione dell'importo di € 12.710,42 a titolo di premio oltre interessi CP_1
legali a decorrere dal 23.01.2023 di comunicazione della diffida e messa in mora, fino al soddisfo;
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 264,00 per spese ed euro CP_1
4.800,00 per compensi in favore del procuratore antistatario, oltre accessori come per legge, oltre le spese di CTU.
Così deciso in Roma, il 30.06.2025
IL GIUDICE
NO ON
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 18100/2023
Verbale d'udienza del 30.06.2025 ore 11,30
E' presente per parte attrice l'avv. Daniele Proietti che si riporta alla citazione ed alle note conclusive ed insiste nell'accoglimento della conclusioni e della domanda.
Il Giudice
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. alle ore 16,10 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NO ON ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 18100 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, trattenuto in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.06.2025, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore Sig. elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. Parte_2
51/A, presso lo Studio dell'Avv. Daniele Proietti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in atti;
-ATTORE -
E ; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pagamento premio comunitario;
CONCLUSIONI: per parte attrice “accertare e dichiarare l'inadempimento di relativo CP_1
al parziale pagamento dell'aiuto richiesto ed al mancato recepimento dell'istanza di riesame
presentata dall'attore ai sensi delle Istruzioni Operative n. 101/2021 e, per l'effetto, CP_1
condannare l'Ente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento del saldo
dell'aiuto indicato in premessa, ai sensi del D.M. n. 9021200/2020 e sue succ. mod. ed
integrazioni, per l'importo complessivo di € 12.710,42 oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la società agricola in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio Controparte_1
, al fine di ottenere il pagamento della somma di 12.710,42 a titolo di aiuto residuo
[...]
spettante nell'ambito di quanto previsto dal D.M 23.7.2020 n. 9021200, applicativo del D.L. n.
34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 istitutiva del “Fondo emergenziale per le filiere zootecniche” nel contesto dell'epidemia di Covid-19, per preservare la continuità dell'attività
economica, con un massimale di aiuto , per ogni azienda di € 100.000,00.
L'odierno attore riferiva di essere titolare di una azienda agricola che svolge l'attività zootecnica di allevamento, in qualità di soccidario stipulava con la azienda soccidaria Agricola CP_2
Zootecnica - che, per le aziende agricole soccidarie, la Commissione europea CP_3
emanava un “Quadro Temporaneo” per consentire agli Stati membri di avvalersi della flessibilità
prevista dalle norme sugli aiuti di Stato durante il periodo pandemico;
- che l'ente deputato CP_1
all'individuazione delle aziende, per la gestione ed erogazione degli aiuti in questione alle aziende richiedenti, così come stabilito dall'art. 1 del D.M. n. 9021200/2020 quale decreto applicativo della legge, istitutiva del Fondo emergenziale per le filiere zootecniche;
- che con il D.M. n.
9021200/2020, modificato ed integrato dal D.M. 9344698/2020, all'art. 1 comma 2 prevedeva la concessione del contributo pari ad € 60,00 per ogni capo macellato nel periodo giugno-luglio 2020 di età compresa tra i 12 e i 24 mesi riscontrato presso la Banca Dati Nazionale del Ministero della
Salute (BDN) e allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione, fermo restando l'applicabilità a tale aiuto delle restanti disposizioni;
- che CP_1
emanava le Istruzioni Operative n. 68 del 19 luglio 2021 con le quali, in attuazione dei decreti suindicati, stabiliva il termine di presentazione delle domande, inizialmente previsto al 6.8.2021
veniva prorogato al 16.9.2021 con le successive Istruzioni Operative n. 81/2021; - che, in ottemperanza alle disposizioni, l'azienda presentava regolarmente la domanda n. n. 00089290621
di pagamento dell'aiuto destinato a favore delle imprese agricole di allevamento di bovini di cui al
D.M. 9344698/2020 con la richiesta di aiuto per n. 1.289 capi macellati dal 01.06 al 31.07.2020
riscontrati in Banca Dati Nazionale (BDN); - che a seguito dell'emanazione del D.M. 360368/2021,
pubblicava le Istruzioni Operative n. 89/2021 con le quali prevedeva la possibilità di CP_1
integrazione le domande già presentate per gli aiuti in questione in considerazione dell'estensione del periodo di macellazione dei capi;
- che con le Istruzioni Operative n. 94/2021 fissava il CP_1
termine ultimo di presentazione di tali nuove domande al 16/11/2021; che l'azienda presentava regolarmente la domanda integrativa n. 00089489249 nella quale erano presenti n. 4.931 capi macellati dal 01 marzo al 30 settembre 2020 riscontrati dall'Ente in BDN con i seguenti codici allevamento: 003AL018 (2.170 capi), 008GR002 (213 capi), 007GR217 (340 capi), 002GR080
(2.208 capi); - che, a causa di disfunzioni del sistema e di errori di predisposizione delle domande di aiuto da parte di l'Ente emanava le Istruzioni Operative n. 101/2021 con le quali CP_1
consentiva ai produttori di presentare una apposita istanza di riesame;
- che la domanda precompilata da risultava mancante di capi aventi diritto all'aiuto in questione sulla base delle CP_1
evidenze risultanti dai registri di stalla informatizzati aventi codice 003AL018, 008GR002,
007GR217, 002GR080 estratti dalla Banca Dati Nazionale;
- che in tale domanda non era stato neppure possibile evidenziare la soccida con la azienda soccidaria Parte_3
(con diritto a percepire l'aiuto al 75% per i relativi capi); - che l'azienda presentava
[...]
istanza di riesame su apposito modello predisposto dall'Agenzia, a norma delle Istruzioni n.
101/2021: per n.
6.258 capi di cui n. 3.253 aventi diritto all'aiuto allevati in proprio (al 100%
dell'aiuto) su codici allevamento 008GR002, 007GR217, 002GR080 e n. 3.005 aventi diritto all'aiuto come soccidante (al 75% dell'aiuto) su codice allevamento 003AL018; l'importo erogabile all'attrice era dunque pari a complessivi € 330.405,00 di cui: a) € 195.180,00 pari ad €
60,00 x 3.253 capi allevati in proprio con codici 008GR002, 007GR217, 002GR080; b) €
135.225,00 pari ad € 45,00 (75% di € 60,00) x 3.005 capi allevati in soccida (come soccidante) con codice 003AL018; che il massimale dei pagamenti veniva elevato da € 100.000 sino ad €
290.000,00 per azienda ex art. 27 D.L. 4/2022 convertito con L. 25 del 28.3.2022; - che l' CP_1
provvedeva al pagamento degli aiuti in questione per l'importo complessivo di € 277.289,58 erogati in favore dell'attrice a parziale adempimento di quanto dovuto, residuando come dovuto l'importo di € 12.710,42; - che in data 23/01/2023 l'attrice provvedeva a notificare all' formale atto di CP_1
diffida e messa in mora (protocollato al n. 0005052/2023) chiedendo il riesame della propria posizione ed il conseguente pagamento a saldo dell'aiuto richiesto per tutti i capi aventi diritto all'aiuto; - che l' non dava alcun riscontro né comunicava eventuali motivi ostativi CP_1
all'accoglimento della domanda, come espressamente previsto ex lege dall'art. 6 D.M. n.
9021200/2020 e nelle proprie istruzioni operative n. 89/2020 (punto 10 lett. b); - che l'attrice provvedeva a notificare istanza di negoziazione assistita in data 07/02/2023 (protocollata al n.
0008769/2023) per tentare una composizione bonaria della controversia, alla quale non seguiva ugualmente alcun riscontro.
rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva istruita con prova documentale ed espletamento CTU.
1 - La domanda proposta dall'attore attiene al riconoscimento del pagamento premi comunitari per la macellazione di una parte del numero di vitelli indicati nella domanda di aiuto da parte di CP_1
del numero effettivo richiesto dei capi abbattuti (n.
6.258 capi), in parte allevati in proprio, con diritto all'aiuto al 100% e in parte in qualità di soccidante della Parte_4
con diritto all'aiuto al 75%.
I premi comunitari sono stati quantificate da nelle domande precompilate di aiuto, iniziale e CP_1
integrativa, in complessivi n.
4.931 bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi, afferenti ai codici Asl
002GR080, 003AL018, 007GR217 e 008GR002, in numero inferiore rispetto a quello dichiarato, comprensivo anche della soccida. A fronte di un massimale di premio atteso di euro 290.000,00 si
è verificata una riduzione totale dell'aiuto, quindi, di euro 12.710,42.
Secondo un principio della giurisprudenza di legittimità alla P.A. non è attribuito alcun potere discrezionale in ordine alla concessione di un contributo a favore del privato, (in quanto il contributo stesso è riconosciuto direttamente dalla legge), alla stessa è demandato esclusivamente il controllo formale di determinati adempimenti;
il privato risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto riconosciuto direttamente dalla legge, in presenza del quale la P.A non può disporre di alcun potere discrezionale di revoca o di sospensione se non nell'ambito del potere di autotutela e solo in difetto dei presupposti;
alla P.A. è demandato solo il controllo formale di determinati adempimenti. (Cass. sez. un. N. 11212/1998; Cass. civ. n. 10373/1997). Occorre rilevare che il diritto al premio comunitario viene riconosciuto ogni qual volta sussistono i requisiti inerenti indicati nella domanda dell'anno corrispondente alla campagna richiesta ovvero: sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta;
sia stata firmata dal titolare della domanda;
sia pervenuta all entro i termini previsti;
sia ritenuta CP_1
ammissibile; che nei casi previsti, ci sia rispondenza nel rapporto nella determinazione del premio comunitario
Risulta documentato in atti la presentazione della domanda iniziale n. 00089290621 del
14.09.2021, trasmessa all' dal in data 15.09.2021 protocollo CP_1 Parte_5
.ADU.2021.0565240 per n.
1.289 bovini adulti macellati dal 1° giugno al 31 luglio 2020 ed CP_1
individuati in BDN con i seguenti codici Asl: 002GR080, 003AL018; la domanda integrativa secondo le Istituzioni Operative n. 89/2021, n. 0089489249 del 15.11.2021 nella quale erano presenti n.
4.931 capi bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi macellati dal 1° marzo al 30 settembre
2020 e regolarmente rinvenuti in BDN.
Le Istruzioni Operative n. 101 del 12.11.2021 emanate da consentivano ai produttori, tramite CP_1
istanza di riesame entro il 19.11.2021 al fine di rilevare la differenza dei capi registrati in BDN e che rispondevano ai requisiti delle Istruzioni Operative, nonché quello risultante dalla domanda precompilata, anche per i produttori che non hanno potuto evidenziare la presenza della soccida e il conseguente diritto di aiuto. Inoltre, risulta provata la domanda di riesame secondo le Istituzioni
Operative n. 101 del 12.11.2021 con riferimento al contratto di soccida.
Nella fattispecie in esame, non sono emersi elementi ostativi alla corresponsione del premio. E'
stata espletata CTU al fine di valutare la congruità della richiesta attorea, in riferimento alla domanda di aiuto presentata dall' per l'anno 2020 e alla successiva domanda di Parte_6
riesame e relativamente all'importo a saldo non versato dall'Ente pagatore.
Come accertato dal CTU la presentazione dell'Azienda Agricola “ sono risultate Parte_1
conformi alle disposizioni indicate dall'Organismo Pagatore: la domanda iniziale di aiuto n.
00089290621 è avvenuta in data 14.09.2021 quindi entro il termine massimo consentito per l'inoltro (16.09.2021); quella della domanda integrativa (precompilata da n. 00089489249 CP_1
in data 15.11.2021 anch'essa inoltrata entro il termine consentito (16.11.2021); l' istanza di riesame del 3/12/2021, con indicazione della motivazione per la quale il richiedente proponeva istanza di riesame della domanda precompilata, ed esattamente: “differenza tra il numero dei capi,
regolarmente registrati in BDN e che rispondono ai requisiti previsti dalle Istruzioni Operative, e
quello risultante dalla domanda precompilata”; nel Quadro “D” punto 10 dell'istanza di riesame del 3.12.2021, era indicata la presenza della soccida con l' Controparte_4
(codice di stalla 003AL018). Le domande sono risultate complete di tutte le informazioni
[...]
necessarie per l'identificazione dell'azienda, oltre a quelli relativi al titolare dell'azienda e all'indicazione dei dati fiscali (P. Iva) e del CUUA, dovute per poter beneficiare dell'aiuto di Stato
per il Fondo Emergenziale per le filiere zootecniche. Infine, ha accertato un in 8.175 il numero di capi bovini regolarmente iscritti in BDN e ammissibili al beneficio dell'intervento comunitario e quantificando, pertanto, in complessivi euro 12.710,42, quale premio dovuto all' e non CP_1
corrisposto da in qualità di proprietaria per n.
3.206 capi bovini (con CP_1 Parte_1
riconoscimento del premio al 100%) e di n.
4.969 capi bovini come soccidante dell'
[...]
(con riconoscimento del premio al 75%), con riferimento a Controparte_5
quanto stabilito nel D.M. n. 9021200/2020 e successive modifiche ed integrazioni per l'allevamento dei capi di età compresa tra 12 e 24 mesi, mantenuti in stalla per un periodo non inferiore a 6 mesi e macellati in Italia nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre 2020. Il CTU ha chiarito quindi che il massimale per l'aiuto concesso alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare l'importo stabilito di 290.000,00
euro, ne consegue che il saldo dell'aiuto spettante alla Società ammonta a complessivi 12.710,42
euro così determinato: € 290.000,00 – 277.289,58 = € 12.710,42
Alla somma così determinata devono essere corrisposti gli interessi in misura legale dalla diffida ad adempiere e messa in mora del 23.01.2023 (prot.n. 0005052/2023) da quantificazione sull'importo del credito reclamato, fino al soddisfo, esclusa la rivalutazione ex art.1224, comma 2,
c.c. in difetto di puntuale allegazione del maggior danno.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo tenuto conto della nota spese, ai sensi del DM
55/14 nei valori medi dello scaglione di riferimento, del valore della controversia e dell'attività
difensiva svolta, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre spese di CTU anticipare dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna alla corresponsione dell'importo di € 12.710,42 a titolo di premio oltre interessi CP_1
legali a decorrere dal 23.01.2023 di comunicazione della diffida e messa in mora, fino al soddisfo;
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 264,00 per spese ed euro CP_1
4.800,00 per compensi in favore del procuratore antistatario, oltre accessori come per legge, oltre le spese di CTU.
Così deciso in Roma, il 30.06.2025
IL GIUDICE
NO ON