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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati :
1)dott. Anna Carla Catalano Presidente
2) dott. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 giugno 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 453/2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 elett.te dom.ta in Napoli alla Via Epomeo, 63, presso lo studio degli avv.ti Luciana De Luca (C.F.: ed avv. Valeria Di Gennaro (C.F.: C.F._2
che la rappresentano e difendono giusta procura in calce C.F._3 al ricorso ex art. 442 c.p.c.
Appellante
E
, in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n° 205/2021 con R.G. 5868/19, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - il 26/01/2021 e resa pubblica in pari data RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2019 presso il Tribunale di S. Maria C. V. , in funzione di giudice del lavoro, , premesso di essere titolare di Parte_1 pensione di invalidità civile pari al 100% ed indennità di accompagnamento con decorrenza dal 22.05.2015, deduceva che, a seguito di successiva visita di revisione del 27.4.2016 ,la incaricata Commissione medica di Caserta, CP_1 accertata una maggiore gravità della patologia, confermava il predetto grado di invalidità omettendo di pronunciandosi sull'indennità d'accompagnamento; sul punto rappresentava infatti che non veniva sottoposta a visita per l'indennità di accompagnamento. A sostegno di quanto dedotto, affermava che la già accertata maggiore gravità della patologia del 27.4.2016 veniva confermata dalla stessa commissione nelle successive visite di revisione del 5.9.2017, del 25.9.2018 e del 05.01.2021 nelle quali veniva conseguentemente riconosciuta altresì l'indennità di accompagnamento originariamente prevista e nella prima visita di revisione omessa. Per effetto di ciò, in data 04.04.2019 riceveva dall' di Caserta CP_1 comunicazione di indebito a suo carico in relazione al periodo dal 01.05.2016 al 31.07.2017 a titolo di invalidità civile , di euro 7.706,73 non spettanti . Evidenziato dunque il carattere illegittimo della richiesta dell' , adiva il CP_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese, con attribuzione. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto CP_1 della domanda. A definizione del giudizio, il Tribunale adito respingeva la domanda della ritenendo che ,in assenza di prove, non potesse sostenersi alcuna Parte_1 omissione avvenuta in sede di revisione in ordine al beneficio dell'indennità di accompagnamento ma che, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, la commissione medica semplicemente non avesse riconosciuto alla data del 27.4.2016 la sussistenza dei requisiti per la suddetta prestazione , il cui venir meno legittimava dunque il provvedimento di indebito impugnato. Avverso la sentenza in esame, proponeva tempestivo appello Parte_1 con atto depositato presso l'intestata Corte in data 25.2.2021, fondando il gravame su due sostanziali motivi, concludendo , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione ai procuratori antistatari.
Disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della dichiarazione del procuratore della parte appellante resa nelle note di trattazione scritta del 24.3.2023 , con ordinanza collegiale del 30.3.2023 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso della parte .
Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato alle parti , che è rimasto tuttora inerte , la Corte si è riservata la decisione.
Rileva il collegio che “l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 -Rv. 665047 - 01). Dato atto del tempo ormai decorso – in quanto l'evento interruttivo è stato dichiarato in giudizio con le note di trattazione del 24.3.2023 e la dichiarazione di interruzione è stata effettuata con ordinanza del collegio in data 30.3.2023 - in difetto di iniziative di rituale riassunzione del giudizio nei termini previsti dalla legge - deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio. Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, lì 26 giugno 2025 Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai magistrati :
1)dott. Anna Carla Catalano Presidente
2) dott. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 giugno 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 453/2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 elett.te dom.ta in Napoli alla Via Epomeo, 63, presso lo studio degli avv.ti Luciana De Luca (C.F.: ed avv. Valeria Di Gennaro (C.F.: C.F._2
che la rappresentano e difendono giusta procura in calce C.F._3 al ricorso ex art. 442 c.p.c.
Appellante
E
, in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n° 205/2021 con R.G. 5868/19, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - il 26/01/2021 e resa pubblica in pari data RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2019 presso il Tribunale di S. Maria C. V. , in funzione di giudice del lavoro, , premesso di essere titolare di Parte_1 pensione di invalidità civile pari al 100% ed indennità di accompagnamento con decorrenza dal 22.05.2015, deduceva che, a seguito di successiva visita di revisione del 27.4.2016 ,la incaricata Commissione medica di Caserta, CP_1 accertata una maggiore gravità della patologia, confermava il predetto grado di invalidità omettendo di pronunciandosi sull'indennità d'accompagnamento; sul punto rappresentava infatti che non veniva sottoposta a visita per l'indennità di accompagnamento. A sostegno di quanto dedotto, affermava che la già accertata maggiore gravità della patologia del 27.4.2016 veniva confermata dalla stessa commissione nelle successive visite di revisione del 5.9.2017, del 25.9.2018 e del 05.01.2021 nelle quali veniva conseguentemente riconosciuta altresì l'indennità di accompagnamento originariamente prevista e nella prima visita di revisione omessa. Per effetto di ciò, in data 04.04.2019 riceveva dall' di Caserta CP_1 comunicazione di indebito a suo carico in relazione al periodo dal 01.05.2016 al 31.07.2017 a titolo di invalidità civile , di euro 7.706,73 non spettanti . Evidenziato dunque il carattere illegittimo della richiesta dell' , adiva il CP_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese, con attribuzione. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto CP_1 della domanda. A definizione del giudizio, il Tribunale adito respingeva la domanda della ritenendo che ,in assenza di prove, non potesse sostenersi alcuna Parte_1 omissione avvenuta in sede di revisione in ordine al beneficio dell'indennità di accompagnamento ma che, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, la commissione medica semplicemente non avesse riconosciuto alla data del 27.4.2016 la sussistenza dei requisiti per la suddetta prestazione , il cui venir meno legittimava dunque il provvedimento di indebito impugnato. Avverso la sentenza in esame, proponeva tempestivo appello Parte_1 con atto depositato presso l'intestata Corte in data 25.2.2021, fondando il gravame su due sostanziali motivi, concludendo , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione ai procuratori antistatari.
Disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della dichiarazione del procuratore della parte appellante resa nelle note di trattazione scritta del 24.3.2023 , con ordinanza collegiale del 30.3.2023 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso della parte .
Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato alle parti , che è rimasto tuttora inerte , la Corte si è riservata la decisione.
Rileva il collegio che “l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 -Rv. 665047 - 01). Dato atto del tempo ormai decorso – in quanto l'evento interruttivo è stato dichiarato in giudizio con le note di trattazione del 24.3.2023 e la dichiarazione di interruzione è stata effettuata con ordinanza del collegio in data 30.3.2023 - in difetto di iniziative di rituale riassunzione del giudizio nei termini previsti dalla legge - deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio. Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, lì 26 giugno 2025 Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.