TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. 5260/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 5260/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 21.05.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 5260 /2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: ,, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti dall'Avv. Francesco Silluzio, presso il cui studio, in
Catania, Via E. D'Angiò n.2, è elettivamente domiciliato
- ricorrente -
CONTRO .f. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Raimund Bauer e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli con domicilio eletto ai fini del presente giudizio, elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26,
Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale,
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso il provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite per il periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2021, sulla pensione cat. INVCIV n.07001343 per un importo complessivo di euro 4.057,20. A seguito di ricorso avverso tale provvedimento, lo stesso veniva respinto.
Eccepiva: INVIA PRELIMINARE: la prescrizione delle somme richieste stante che nessuna notifica interruttiva si è avuta negli anni precedenti e, in subordine, ove vi fosse, certamente non è mai stata conosciuta dal ricorrente;
Trattasi di indebiti relativi all'anno 2020/2021 ampiamente prescritti. NEL MERITO
Concludeva chiedendo: A) Sospendere il provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n.07001343 del 26.01.2022; B)
Riconoscere che nessuna somma il ricorrente deve al resistente a titolo di invalidità civile, per intervenuta prescrizione o, in subordine, per i motivi su esposti nel merito;
B) Condannare il resistente alle spese legali, competenze, onorari;
Con provvisoria esecutività dell'emananda
Sentenza.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva Controparte_1 chiedendo: in via principale: rigettare la domanda, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che non provata;
In subordine ritenere dovute le somme accertate in corso di causa
Con provvedimento del 9/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha confermato il procedimento reso dal Giudice delegato alla decisione, precedentemente alla sottoscritta, con il quale veniva disposto che l'udienza del 21 maggio
2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”. L'udienza del 21.05.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Occorre innanzitutto procedere alla disamina della documentazione versata in atti.
Con nota del 26 luglio 2021, avente ad oggetto “Comunicazione di Riliquidazione” relativa alla pensione n. 07001343 Cat. INVCIV con decorrenza dell'1 marzo 2009, l' ha CP_1 informato il ricorrente che detta prestazione fosse stata ricalcolata a decorrere dall'1 luglio
2020 e che dal ricalcolo fosse derivato, fino al 31 luglio 2021, un debito a suo carico di euro
4.057,20.
Con successiva nota raccomandata del 26/2/2022, notificata il 15/2/2022 (cfr. avviso di ricevimento in atti), l'ente ha informato la pensionata che, relativamente al periodo dall'1/1/2020 al 31/07/2021, sulla suddetta pensione fossero stati pagati euro 4.057,20. in più, per i seguenti motivi: “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
Ciò posto la vertenza attiene alla indebita corresponsione di somme non spettanti al ricorrente per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
Come osservato dalla Suprema Corte "nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali" e "la disciplina dell'indebito va ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili” (cfr. Cass. 1446/2008).
Ciò in quanto, è stato evidenziato, “le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono
l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti
e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatoli, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (ex multis Cass., S.U., 8 aprile
1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Il diritto nasce dunque in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd.
"autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999;
5138/1994).
La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n.
173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993,
n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n.
323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via CP_1 telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”.
Come è evidente la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili,
a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta, invece, la mancanza dei requisiti reddituali, l'unico limite rispetto alla generale regola della ripetibilità dell'indebito dettata dall'art. 2033 c.c. è rinvenibile nella previsione secondo cui non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del
2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003).
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi,
a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (in collocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). (Cfr. Cass. Ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223)
In termini generali, la Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008; v. pure n.
11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Cfr. Corte Cost.
Ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n.
431 del 1993)”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di cassazione ha affermato che “ l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato“.(Cass. Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019)
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita
l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.
Altra ipotesi verificabile è che la prestazione può essere liquidata in modo corretto, tuttavia nel corso della sua vita possono intervenire norme o fatti incidenti sul diritto o la misura, che devono dar luogo ad una tempestiva riforma del provvedimento (ricostituzione).
In tali casi la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri: a) gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall' sono suscettibili di sanatoria. b) CP_1 qualora i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato (e non siano già a conoscenza dell' , le somme indebitamente erogate fino CP_1 alla data di comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate
In armonia con i principii di diritto sopra richiamati, deve affermarsi l'irripetibilità delle somme erogate per il periodo precedente alle comunicazioni di ricalcolo da parte dell' CP_1 non sussistendo alcun errore imputabile a dolo della ricorrente.
La complessità delle questioni trattate integra eccezionali motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5260/2024 R.G. così statuisce:
Dichiara irripetibile l'indebito reclamato dall' sulla pensione cat. INVCIV n. n.07001343, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2021.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 21 MAGGIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 5260/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 21.05.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 5260 /2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: ,, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti dall'Avv. Francesco Silluzio, presso il cui studio, in
Catania, Via E. D'Angiò n.2, è elettivamente domiciliato
- ricorrente -
CONTRO .f. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Raimund Bauer e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli con domicilio eletto ai fini del presente giudizio, elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26,
Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale,
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso il provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite per il periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2021, sulla pensione cat. INVCIV n.07001343 per un importo complessivo di euro 4.057,20. A seguito di ricorso avverso tale provvedimento, lo stesso veniva respinto.
Eccepiva: INVIA PRELIMINARE: la prescrizione delle somme richieste stante che nessuna notifica interruttiva si è avuta negli anni precedenti e, in subordine, ove vi fosse, certamente non è mai stata conosciuta dal ricorrente;
Trattasi di indebiti relativi all'anno 2020/2021 ampiamente prescritti. NEL MERITO
Concludeva chiedendo: A) Sospendere il provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n.07001343 del 26.01.2022; B)
Riconoscere che nessuna somma il ricorrente deve al resistente a titolo di invalidità civile, per intervenuta prescrizione o, in subordine, per i motivi su esposti nel merito;
B) Condannare il resistente alle spese legali, competenze, onorari;
Con provvisoria esecutività dell'emananda
Sentenza.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva Controparte_1 chiedendo: in via principale: rigettare la domanda, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che non provata;
In subordine ritenere dovute le somme accertate in corso di causa
Con provvedimento del 9/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha confermato il procedimento reso dal Giudice delegato alla decisione, precedentemente alla sottoscritta, con il quale veniva disposto che l'udienza del 21 maggio
2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”. L'udienza del 21.05.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Occorre innanzitutto procedere alla disamina della documentazione versata in atti.
Con nota del 26 luglio 2021, avente ad oggetto “Comunicazione di Riliquidazione” relativa alla pensione n. 07001343 Cat. INVCIV con decorrenza dell'1 marzo 2009, l' ha CP_1 informato il ricorrente che detta prestazione fosse stata ricalcolata a decorrere dall'1 luglio
2020 e che dal ricalcolo fosse derivato, fino al 31 luglio 2021, un debito a suo carico di euro
4.057,20.
Con successiva nota raccomandata del 26/2/2022, notificata il 15/2/2022 (cfr. avviso di ricevimento in atti), l'ente ha informato la pensionata che, relativamente al periodo dall'1/1/2020 al 31/07/2021, sulla suddetta pensione fossero stati pagati euro 4.057,20. in più, per i seguenti motivi: “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
Ciò posto la vertenza attiene alla indebita corresponsione di somme non spettanti al ricorrente per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
Come osservato dalla Suprema Corte "nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali" e "la disciplina dell'indebito va ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili” (cfr. Cass. 1446/2008).
Ciò in quanto, è stato evidenziato, “le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono
l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti
e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatoli, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (ex multis Cass., S.U., 8 aprile
1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Il diritto nasce dunque in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd.
"autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999;
5138/1994).
La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n.
173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993,
n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n.
323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via CP_1 telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”.
Come è evidente la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili,
a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta, invece, la mancanza dei requisiti reddituali, l'unico limite rispetto alla generale regola della ripetibilità dell'indebito dettata dall'art. 2033 c.c. è rinvenibile nella previsione secondo cui non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del
2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003).
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi,
a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (in collocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). (Cfr. Cass. Ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223)
In termini generali, la Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008; v. pure n.
11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Cfr. Corte Cost.
Ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n.
431 del 1993)”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di cassazione ha affermato che “ l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato“.(Cass. Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019)
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita
l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.
Altra ipotesi verificabile è che la prestazione può essere liquidata in modo corretto, tuttavia nel corso della sua vita possono intervenire norme o fatti incidenti sul diritto o la misura, che devono dar luogo ad una tempestiva riforma del provvedimento (ricostituzione).
In tali casi la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri: a) gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall' sono suscettibili di sanatoria. b) CP_1 qualora i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato (e non siano già a conoscenza dell' , le somme indebitamente erogate fino CP_1 alla data di comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate
In armonia con i principii di diritto sopra richiamati, deve affermarsi l'irripetibilità delle somme erogate per il periodo precedente alle comunicazioni di ricalcolo da parte dell' CP_1 non sussistendo alcun errore imputabile a dolo della ricorrente.
La complessità delle questioni trattate integra eccezionali motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5260/2024 R.G. così statuisce:
Dichiara irripetibile l'indebito reclamato dall' sulla pensione cat. INVCIV n. n.07001343, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2021.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 21 MAGGIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011