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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 778/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 778/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZONI SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MANZONI SILVIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUFFA CARMEN, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in V. NASICA N. 93 40055 CASTENASO presso il difensore avv. ZUFFA
CARMEN
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 22.1.2024 (Bologna, 14.11.1984) ricorre ex art.337 bis e ss. c.c. nei confronti Parte_1 di (Bologna, 21.5.1987) per una regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlia e la CP_1 determinazione di un assegno di mantenimento per la loro bambina.
Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione sentimentale (iniziata nel 2009) ed una convivenza - iniziata nel 2012 (presso casa di proprietà della ricorrente) e terminata ad agosto del 2023, quando il è andato via – hanno una figlia minore, (nata il [...] oggi 8 anni). CP_2 _1
Dal ricorso 22.1.12024
Precisato, dal punto di vista lavorativo, che entrambi sono dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, chiede: l'affido condiviso della figlia, la sua collocazione con la madre, un calendario di visite padre/figlia, un assegno di mantenimento per la bambina, a carico del padre, di
€.
1.000 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 1 di 10 Si è costituito il con propria comparsa di costituzione 8.4.2024. CP_1
accusa la ricorrente di volere assumere in autonomia tutte le scelte per la figlia, tanto CP_1 che la coppia si è anche rivolta al servizio sociale per avere un supporto alla genitorialità. Evidenzia che i genitori hanno visioni educative molto distanti tra loro e lamenta l'eccessiva presenza della famiglia della ricorrente nella loro vita familiare.
Chiede: l'affido condiviso della bambina, la collocazione della figlia con la madre, un regime di visite padre/figlia, è disposto a corrispondere, a titolo di mantenimento di la somma mensile di _1
€.300 oltre al 50% delle spese straordinarie, riconoscendo l'assegno unico interamente alla madre.
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.).
Le parti sono state sentite in contraddittorio tra loro all'udienza: le loro dichiarazioni rese all'udienza di comparizione personale del 9.5.2024.
La ricorrente:
<La convivenza è finita ad agosto 2023. Dopo la nascita della nostra bambina io ed il papà ci siamo un po' allontanati;
io percepivo distacco tra il padre e la figlia e questo ha generato tensioni all'interno della famiglia. Il convenuto ha un lavoro che lo tiene molto lontano da casa;
ultimamente lui tornava a casa sempre più tardi e la prima cosa che faceva era chiudersi in bagno con il telefono.
Io al momento vivo nella casa di mia proprietà da sola con la bambina;
il giovedì il papà va a prendere la bambina a scuola alle 16.20; la bambina dorme dal papà e quest'ultimo la riaccompagna a scuola l'indomani mattina. I week end sono alternati, dal sabato mattina alla domenica mattina. Tra me ed il padre c'è dialogo per la gestione della bambina. Il calendario di visite padre-figlia è dovuto ad una mia prudenza;
sono consapevole si tratti di una frequentazione scarsa: il padre in alcune occasioni è stato violento con la bambina. Le ha tirato schiaffi o buffetti, le ha tirato le orecchie per strada e le ha stretto le braccia al supermercato per contenere la sua vivacità. Io sono impiegata e percepisco circa €.
1.600 al mese per 14 mensilità; non ho altre entrate né beni immobili (ulteriori rispetto alla casa), investimenti o finanziamenti. Il padre versa €.300,00 mensili per il mantenimento della bambina, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico è pari ad €.54,00 totali, percepito al 50% tra i genitori.>>
Il convenuto:
<La fine della relazione tra me e la ricorrente è dovuta al venir meno dei miei sentimenti. Io sono più severo della ricorrente nell'impartire l'educazione a nostra figlia. Anche i nostri amici riconoscono la buona educazione di . _1
È vero quanto riferito dalla ricorrente in merito alla frequentazione di : a mio avviso vedo _1
troppo poco. Questo calendario mi è stato imposto dalla ricorrente. _1 Io sono impiegato e guadagno €.
2.900 al mese per 13 mensilità; vivo con mia madre solo momentaneamente. A dicembre 2023 ho acquistato una casa del valore di €.155.000,00 (oltre oneri); ho contratto un mutuo (rata di circa €.760,00 al mese). Non vivo ancora in questa casa perché è in corso una ristrutturazione. Non ho altri beni di proprietà o investimenti. Oltre al mutuo, ho un finanziamento, con rata di €.570,00, per l'acquisto di un'auto. Non mi ritrovo in tutta questa violenza descritta dalla ricorrente. Posso aver tirato a quale _1 sculacciata, ma mai sberle. è un'altra cosa: so cosa vuol dire essere colpiti al viso e non ho Per_2 mai fatto una cosa simile con . Ho tirato le orecchie alla bambina quando si trovava in _1 situazioni di pericolo, ad esempio in giro per strada a fronte di comportamenti imprudenti. Non trovo aggressivo a tavola sgridare una bambina che mangia con i capelli nel piatto.>>
pagina 2 di 10 A richiesta del giudice, entrambe le parti si dichiaravano disponibili ad essere seguite dai Servizi
Sociali.
All'esito, il giudice decideva con ordinanza riservata (ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c.) del seguente tenore:
in tema di provvedimenti provvisorie ed urgenti, osserva il giudicante: i genitori hanno un dialogo sui tempi dell'educazione della figlia, anche se sussistono contrasti;
i genitori concludono conformemente su affido condiviso e collocazione prevalente con la madre, rimanendo oggetto di contrasto il calendario di visite padre/figlia e l'entità dell'assegno di mantenimento per Il padre è favorevole all'assegno unico interamente alla madre. _1
Allo stato, i tempi di frequentazione padre-figlia sono piuttosto ridotti. I tempi di frequentazione incidono anche, necessariamente, sulla determinazione dell'assegno di mantenimento.
I redditi delle parti - Il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità. In entrambi i casi si tratta di redditi costanti ricorrente
Mod.730/2022 = al mese netti circa €.1.600
Mod.730/2023 = al mese netti circa €.1.800
Mod.730/2023 = al mese netti circa €.
1.800 Vive in casa di proprietà, non ha spese abitative. convenuto
Tempo indeterminato (reddito costante)
CU 2022 = al mese netti circa €.3.000
CU 2023 = al mese netti circa €.
3.000 CU 2024 = al mese netti circa €.3.200
Momentaneamente non ha spese abitative (è tornato a vivere dalla madre) ma ha acquistato casa (doc. nn.5 e 6 fasc. conv.): prezzo €.155.000,00; mutuo per €.102.000,00 da pagare in n.180 rate di €.758,06 ciascuna.
P.Q.M.
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
le decisioni di _1 maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
- dispone sua loro collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal sabato (all'uscita dalla scuola) al lunedì mattina successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il mercoledì;
pagina 3 di 10 nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il week end con la figlia, due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio precedente;
con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.400,00 (quattrocento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo).
Conferisce incarico al servizio sociale per la presa incarico del nucleo familiare e per un supporto alla genitorialità; con richiesta di relazione da depositare entro il 10.11.2024.
Non venivano ammesse le prove richieste dalle parti, ritenute irrilevanti.
Le conclusioni finali delle parti
Ricorrente
Affido condiviso della figlia, collocazione con la madre, visite padre-figlia:
Durante l'anno scolastico: il sig. vedrà e terrà con sé a settimane alternate: CP_1 Persona_3
- 1^ settimana: dal sabato mattina (allorquando andrà a prenderla della sig.ra sino alla domenica Pt_1 mattina (allorquando andrà a riaccompagnarla dalla stessa);
- 2^ settimana: dalla domenica mattina (allorquando andrà a prenderla dalla sig.ra sino al lunedì Pt_1 mattina (allorquando la accompagnerà a scuola).
Altresì, il sig. terrà con sé ogni settimana per un giorno e una notte (andando a CP_1 Persona_3 prenderla dalla scuola e ivi riaccompagnandola il giorno successivo).
Altresì il sig. previo accordo preventivo con la sig.ra potrà tenere con sé CP_1 Pt_1 Persona_3 al fine di accompagnarla a scuola ovvero alle attività extrascolastiche, e trascorrere tempo con la stessa sino all'ora di cena, allorquando la bambina verrà ri-accompagnata a casa della sig.ra Pt_1
Nel periodo di sospensione scolastica, ovvero da inizio giugno a metà settembre, il sig. vedrà CP_1
e terrà con sé tre settimane anche non consecutive. Persona_3
La suddetta calendarizzazione andrà programmata e concordata tra i signori entro il Parte_2
15/05 di ogni anno.
Altresì il sig. previo accordo con la sig.ra potrà accompagnare ai Centri Estivi/ CP_1 Pt_1 _1
Campi Solari, qualora dalla stessa frequentati, e/o andarla a prendere per trascorrere del tempo con la stessa sino all'ora di cena, allorquando la bambina verrà riaccompagnata a casa della sig.ra Pt_1
Nei periodi di vacanze natalizie e pasquali, tale suddetta calendarizzazione verrà mantenuta, fermo il diritto di di trascorrere il giorno della Vigilia di Natale con un genitore ed il successivo giorno _1 di Natale con l'altro genitore;
ciò ad anni alterni. Egualmente accadrà per quanto riguarda il giorno Pasqua ed il giorno di Pasquetta, sempre ad anni alterni;
un assegno di mantenimento a carico del padre di €.
1.000 oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha avanzato e reiterato le istanze istruttorie già respinte.
Convenuto Affido condiviso, durante il periodo scolastico:
pagina 4 di 10 il sig. trascorrerà con la figlia i fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì CP_1 con riaccompagnamento a scuola, nella settimana in cui il fine settimana . sarà col padre, la _1 minore trascorrerà con lo stesso dal lunedì dall'uscita di scuola al mercoledì quando la riaccompagnerà
a scuola mentre nella settimana in cui il fine settimana sarà affidata alla sig.ra la minore _1 Pt_1 trascorrerà col padre dal mercoledì dall'uscita di scuola al venerdì mattina quando gliela riaccompagnerà.
Durante il periodo di sospensione scolastica: nel periodo estivo: entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia due settimane di vacanza, anche non consecutive, da concordarsi entro e non oltre il 15 aprile di ciascun anno, quando, nel periodo estivo, entrambi i genitori lavorano e frequenta campus o centri estivi si manterrà il _1 calendario previsto per il periodo invernale mentre quando non avrà proprie attività sarà il _1 genitore affidatario, così come da calendario, ad organizzarsi per far fronte alla gestione ed alle esigenze di _1
Si propone di salvaguardare un periodo di vacanza coi nonni materni e con la nonna paterna, mantenendo così inalterate le abitudini di periodo anche questo da concordarsi entro i termini _1 suindicati al fine poi di meglio organizzare l'estate della minore. Nel periodo di sospensione scolastica natalizia trascorrerà con ciascun genitore 7 o 8 giorni ed _1 in particolare alternando di anno in anno questi periodi: dal 23 dicembre al 25 dicembre, dal 26 al 28 dicembre, dal 29 dicembre al primo gennaio ed infine dal
02 gennaio al 06 gennaio, con onere del genitore affidatario di accompagnare la figlia, entro le 20:00, presso l'immobile dell'altro genitore, nel periodo di sospensione pasquale trascorrerà, alternando i periodi di anno in anno con l'uno _1 e l'atro genitore: il giovedì ed il venerdì, sabato e la domenica di Pasqua, ed il Lunedì dell'Angelo; quando sarà più grande, previo accordo fra i genitori, considerata la esiguità delle vacanze di _1
Pasqua, si alternerà l'intero periodo di sospensione scolastica di anno in anno fra i genitori, consentendo così di organizzare un eventuale breve periodo di vacanza.
Per gli altri giorni di festività previsti in calendario scolastico, Patrono, uno e due novembre, 8 dicembre, 25 aprile, I maggio, 2 giugno, i genitori si alterneranno di anno in anno anche per i ponti annessi, organizzandosi con permessi o ferie o gestendo con la propria rete familiare. _1 un assegno di mantenimento a carico del padre di €.300 oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico alla madre al 100%; ha avanzato e reiterato le istanze istruttorie già respinte.
Le parti hanno anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle proprie memorie istruttorie e respinte dal giudice relatore. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del giudice relatore, con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte perché rappresentanti valutazioni di natura soggettiva, come tali precluse ai testimoni.
I genitori concordano nell'affido condiviso di L'affido della figlia minore, in assenza di _1 elementi che dimostrino la contrarietà agli interessi della stessa, deve seguire la regola generale del c.d. affido condiviso (ex art.337 quater c.c.).
La collocazione sarà presso l'abitazione della madre, secondo una situazione di fatto già esistente, avendo la minore in quella casa il proprio habitat domestico (centro di affetti, di interessi e consuetudini di vita). A fronte di una situazione già esistente e stabilizzata, non vi sono elementi che il padre ha fornito affinché si giustifichi una modifica. Per quanto riguarda le modalità di visita e frequentazione del padre (non collocatario) con _1 nonché su tale regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, Pasqua, estate), le modalità precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e pagina 5 di 10 partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita della figlia, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.).
La presente decisione tiene anche conto della relazione del servizio sociale incaricato di cui si riporta una sintesi
La madre ha ricostruito la relazione sentimentale e di coppia con il padre della minore. La sig.ra ha riferito di essersi sentita sola durante la gravidanza, sebbene il padre sia stato poi presente nella vita della minore e nella gestione della quotidianità.
La sig.ra riporta difficoltà nella condivisione dei metodi educativi e riferisce che il padre sarebbe stato infastidito dall'eccessivo entusiasmo della figlia, il quale “aveva reazioni di rabbia… urlava tantissimo, a volte le dava una sberla per sgridarla, per contenerla la prendeva per le spalle stritolandole le braccia o tirandole le orecchie…”
“Quando giocando gli faceva male lui gliele ridava indietro per farle capire il male che aveva _1 causato… veniva quindi da me piangendo e quando non c'ero tornavo a casa e la vedevo _1 turbata, ma faticava a parlarne. Se chiedevo a lui, minimizzava il sentito di . Abbiamo parlato _1 insieme del fatto che usare le mani non fosse un buon metodo per educare nostra figlia, lui all'epoca mi aveva risposto che avrebbe provato a smettere, ma che secondo lui era un metodo giusto”. Le differenze nella visione educativa avrebbero portato il sig. a un bisogno di isolamento che CP_1 egli avrebbe trovato nel videogame, quale metodo per anestetizzarsi: “…quando tornava la serra non si interessava delle nostre giornate e stava la maggior parte del tempo al telefono per rilassarsi”. La comunicazione della separazione è stata data alla minore dai genitori congiuntamente. Sin dall'inizio, tuttavia, i genitori non sono riusciti a trovare un accordo per la frequentazione padre- figlia. Anche il tentativo di mediazione familiare ha avuto esito negativo. La sig.ra riferisce di aver rilevato un comportamento aggressivo e rabbioso da parte dell'ex compagno che, nei mesi dopo la separazione, le avrebbe mandato messaggi molto lunghi dal contenuto aggressivo. Riferisce, in merito, di aver contattato le FFOO che avrebbero convocato il sig. CP_1
A detta della madre, ad oggi, il padre è puntuale negli accompagnamenti, non vi sono litigi di sorta tra i due, che si sarebbero ben organizzati circa la permanenza di presso la casa del padre. Tuttavia, _1 la sig.ra riporta alcuni atteggiamenti polemici e rabbiosi da parte del padre, spesso anche alla presenza della minore.
“Dalla separazione è molto amorevole con la figlia e super presente, ma io sono diffidente perché lui all'improvviso cambia atteggiamento e ho paura che ritorni la rabbia”
“Lui colpevolizza la bambina se un giorno non ha voglia di stare al telefono perché magari troppo presa da altre cose, oppure se in generale non risponde alle sue aspettative”. La signora ha dichiarato che il padre della minore ha tutte le potenzialità per essere un buon padre, a patto che lavori sulla rabbia e sugli aspetti emotivi. Riferisce di una crisi di rabbia e pianto della minore, avuta di rientro dopo un weekend a casa del padre, della quale, tuttavia non conosce la vera natura (la minore riporta la rottura di un trucco come causa della sua rabbia).
Il padre ha raccontato la storia familiare, sottolineando di aver deciso di cambiare lavoro – alla nascita della minore – per limitare le proprie assenze da casa. Riporta di essersi sentito, all'inizio, inadeguato e non all'altezza della situazione;
di essersi occupato della cura della minore (la preparavo e la portavo a scuola) pur essendo stato escluso da altri aspetti, sui quali non vi sarebbe stato confronto con la madre della minore.
Il padre ha spiegato che la separazione della coppia è stata consensuale, confermando di aver congiuntamente dato la notizia alla minore, per cercare di limitare le preoccupazioni della stessa. In merito alle differenti modalità educative, riferisce di essere sempre stato il genitore più severo, ma ritiene di aver agito sempre nell'interesse della figlia.
pagina 6 di 10 Riferisce di essere preoccupato che la signora possa allontanare la figlia da lui. Lamenta che spesso la madre adotti delle decisioni che riguardano la minore senza avvisarlo o coinvolgerlo: “dopo l'apertura della separazione i rapporti sono peggiorati”.
Ritiene la signora una mamma brava e premurosa, tuttavia riferisce di non spiegarsi alcuni comportamenti “non mi affronta e non mi spiega perché non mi ha fatto vedere per quattro _1 settimane, durante questa estate” … “I suoi difetti cioè il non affrontare i problemi e l'avere un carattere troppo facilmente influenzabile sono rimasti”. È stata incontrata la minore e sono state svolte visite domiciliari sia presso la madre, sia presso il padre.
La madre nella relazione con la figlia si è dimostrata adeguata assecondandola nelle scelte dei giochi e negli scherzi, ma ponendo limiti quando la bambina cercava di andare oltre le prescrizioni.
Nella visita si è potuto osservare come l'interazione tra padre e figlia sia caratterizzato da durezza nell'imposizione delle regole: il padre pur agendo nell'interesse della figlia, comunica con una rigidità che talvolta ammutolisce la bambina, preoccupata di rispondere positivamente alle aspettative del genitore.
Valutazioni conclusive e progetto del servizio sociale
I genitori attualmente hanno contatti solo per accordarsi e fornire aggiornamenti in merito alla figlia.
Entrambi sono apparsi ancora molto sofferenti per la separazione e per le conseguenze della stessa sul loro rapporto e faticano a ricostruire la fiducia necessaria per un esercizio congiunto della genitorialità.
La minore è profondamente legata ad entrambe le figure di riferimento adulte;
tuttavia, la mancanza di comunicazione e l'evidente differenza educativa dei genitori rischiano di esporli a continui malintesi che causano ulteriori fatiche, inoltre possono creare eccessivi sforzi compensativi alla bambina.
La madre nei confronti della figlia mostra un atteggiamento accogliente e rassicurante, è competente nel comprenderne lo stato emotivo e nel suggerire soluzioni efficaci, tuttavia fatica a porre dei limiti e rischiando di venire poco riconosciuta nel proprio ruolo genitoriale.
Di contro il padre è una figura autorevole, impone le regole spiegandone la motivazione e illustra i potenziali rischi;
tuttavia, nelle modalità comunicative attua atteggiamenti eccessivamente rigidi, che lasciano poco spazio all'accoglienza dei risvolti emotivi. Nel complesso la minore è apparsa serena, ma si rileva una tendenza eccessiva della stessa, quasi ansiosa, all'efficacia prestazionale.
Il conflitto ancora in essere tra gli adulti, inoltre, rischia di non lasciare a il necessario spazio, _1 emotivo e di pensiero, per esprimere il proprio malessere e/o dispiacere circa la separazione dei genitori. Come già indicato da Codesta A.G. il Servizio ritiene necessario che i genitori intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità (in corso di avviamento), accompagnato da un monitoraggio del
Servizio scrivente, finalizzato alla creazione della necessaria alleanza educativa.
Si suggerisce inoltre, eventualmente in un secondo momento, di effettuare un ulteriore percorso di mediazione familiare presso il Centro per le Famiglie del territorio.
Ad avviso del Collegio, è necessario un supporto ai genitori per gestire la loro bi-genitorialità di ed un eventuale sostegno psicologico per la bambina se necessario. Gli stessi genitori, in _1 udienza, si sono dichiarati disposti ad essere seguite dai Servizi Sociali.
Gli aspetti economici.
Le condizioni delle parti non sono modificate rispetto alla decisione del giudice relatore, risultando un solo lieve aumento del reddito della ricorrente. ricorrente Mod.730/2022 = al mese netti circa €.1.600
Mod.730/2023 = al mese netti circa €.1.800
Oggi è stato depositato anche il Mod.730/24 = al mese netti circa €.2.000
pagina 7 di 10 Vive in casa di proprietà, non ha spese abitative. convenuto Tempo indeterminato (reddito costante)
CU 2022 = al mese netti circa €.3.000
CU 2023 = al mese netti circa €.3.000
CU 2024 = al mese netti circa €.3.200
Momentaneamente non ha spese abitative (è tornato a vivere dalla madre) ma ha acquistato casa (doc. nn.5 e 6 fasc. conv.): prezzo €.155.000,00; mutuo per €.102.000,00 da pagare in n.180 rate di €.758,06 ciascuna.
Allora, riguardo all'assegno per il mantenimento di a favore del genitore collocatario, il suo Per_4 ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età della figlia della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza della figlia con ciascun genitore. Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in €.400,00 mensili;
esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Lo stesso convenuto aderisce alla domanda della Forni di corresponsione dell'intero assegno unico alla madre.
Vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
le decisioni di _1 maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
- dispone sua loro collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal sabato mattina (circa alle ore 9.00) al lunedì mattina successivo quando la riaccompagnerà a scuola – tale calendario tiene conto del fatto che la bambina non va a scuola il sabato: nel caso in cui dovesse andare a scuola, il padre l'andrà a prendere all'uscita da scuola;
nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il week end con la figlia, due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
pagina 8 di 10 per il periodo estivo, la figlia starà col padre per quattro settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio precedente;
con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.400,00 (quattrocento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo).
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Dispone la corresponsione dell'assegno unico alla madre nella misura del 100%. Conferisce incarico al servizio sociale per un sostegno alla genitorialità e, in caso sia necessario, un supporto psicologico per la minore.
Spese interamente compensate.
Si comunichi anche al servizio sociale.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 18.12.2024
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Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 778/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZONI SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MANZONI SILVIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUFFA CARMEN, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in V. NASICA N. 93 40055 CASTENASO presso il difensore avv. ZUFFA
CARMEN
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 22.1.2024 (Bologna, 14.11.1984) ricorre ex art.337 bis e ss. c.c. nei confronti Parte_1 di (Bologna, 21.5.1987) per una regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlia e la CP_1 determinazione di un assegno di mantenimento per la loro bambina.
Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione sentimentale (iniziata nel 2009) ed una convivenza - iniziata nel 2012 (presso casa di proprietà della ricorrente) e terminata ad agosto del 2023, quando il è andato via – hanno una figlia minore, (nata il [...] oggi 8 anni). CP_2 _1
Dal ricorso 22.1.12024
Precisato, dal punto di vista lavorativo, che entrambi sono dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, chiede: l'affido condiviso della figlia, la sua collocazione con la madre, un calendario di visite padre/figlia, un assegno di mantenimento per la bambina, a carico del padre, di
€.
1.000 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 1 di 10 Si è costituito il con propria comparsa di costituzione 8.4.2024. CP_1
accusa la ricorrente di volere assumere in autonomia tutte le scelte per la figlia, tanto CP_1 che la coppia si è anche rivolta al servizio sociale per avere un supporto alla genitorialità. Evidenzia che i genitori hanno visioni educative molto distanti tra loro e lamenta l'eccessiva presenza della famiglia della ricorrente nella loro vita familiare.
Chiede: l'affido condiviso della bambina, la collocazione della figlia con la madre, un regime di visite padre/figlia, è disposto a corrispondere, a titolo di mantenimento di la somma mensile di _1
€.300 oltre al 50% delle spese straordinarie, riconoscendo l'assegno unico interamente alla madre.
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.).
Le parti sono state sentite in contraddittorio tra loro all'udienza: le loro dichiarazioni rese all'udienza di comparizione personale del 9.5.2024.
La ricorrente:
<La convivenza è finita ad agosto 2023. Dopo la nascita della nostra bambina io ed il papà ci siamo un po' allontanati;
io percepivo distacco tra il padre e la figlia e questo ha generato tensioni all'interno della famiglia. Il convenuto ha un lavoro che lo tiene molto lontano da casa;
ultimamente lui tornava a casa sempre più tardi e la prima cosa che faceva era chiudersi in bagno con il telefono.
Io al momento vivo nella casa di mia proprietà da sola con la bambina;
il giovedì il papà va a prendere la bambina a scuola alle 16.20; la bambina dorme dal papà e quest'ultimo la riaccompagna a scuola l'indomani mattina. I week end sono alternati, dal sabato mattina alla domenica mattina. Tra me ed il padre c'è dialogo per la gestione della bambina. Il calendario di visite padre-figlia è dovuto ad una mia prudenza;
sono consapevole si tratti di una frequentazione scarsa: il padre in alcune occasioni è stato violento con la bambina. Le ha tirato schiaffi o buffetti, le ha tirato le orecchie per strada e le ha stretto le braccia al supermercato per contenere la sua vivacità. Io sono impiegata e percepisco circa €.
1.600 al mese per 14 mensilità; non ho altre entrate né beni immobili (ulteriori rispetto alla casa), investimenti o finanziamenti. Il padre versa €.300,00 mensili per il mantenimento della bambina, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico è pari ad €.54,00 totali, percepito al 50% tra i genitori.>>
Il convenuto:
<La fine della relazione tra me e la ricorrente è dovuta al venir meno dei miei sentimenti. Io sono più severo della ricorrente nell'impartire l'educazione a nostra figlia. Anche i nostri amici riconoscono la buona educazione di . _1
È vero quanto riferito dalla ricorrente in merito alla frequentazione di : a mio avviso vedo _1
troppo poco. Questo calendario mi è stato imposto dalla ricorrente. _1 Io sono impiegato e guadagno €.
2.900 al mese per 13 mensilità; vivo con mia madre solo momentaneamente. A dicembre 2023 ho acquistato una casa del valore di €.155.000,00 (oltre oneri); ho contratto un mutuo (rata di circa €.760,00 al mese). Non vivo ancora in questa casa perché è in corso una ristrutturazione. Non ho altri beni di proprietà o investimenti. Oltre al mutuo, ho un finanziamento, con rata di €.570,00, per l'acquisto di un'auto. Non mi ritrovo in tutta questa violenza descritta dalla ricorrente. Posso aver tirato a quale _1 sculacciata, ma mai sberle. è un'altra cosa: so cosa vuol dire essere colpiti al viso e non ho Per_2 mai fatto una cosa simile con . Ho tirato le orecchie alla bambina quando si trovava in _1 situazioni di pericolo, ad esempio in giro per strada a fronte di comportamenti imprudenti. Non trovo aggressivo a tavola sgridare una bambina che mangia con i capelli nel piatto.>>
pagina 2 di 10 A richiesta del giudice, entrambe le parti si dichiaravano disponibili ad essere seguite dai Servizi
Sociali.
All'esito, il giudice decideva con ordinanza riservata (ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c.) del seguente tenore:
in tema di provvedimenti provvisorie ed urgenti, osserva il giudicante: i genitori hanno un dialogo sui tempi dell'educazione della figlia, anche se sussistono contrasti;
i genitori concludono conformemente su affido condiviso e collocazione prevalente con la madre, rimanendo oggetto di contrasto il calendario di visite padre/figlia e l'entità dell'assegno di mantenimento per Il padre è favorevole all'assegno unico interamente alla madre. _1
Allo stato, i tempi di frequentazione padre-figlia sono piuttosto ridotti. I tempi di frequentazione incidono anche, necessariamente, sulla determinazione dell'assegno di mantenimento.
I redditi delle parti - Il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità. In entrambi i casi si tratta di redditi costanti ricorrente
Mod.730/2022 = al mese netti circa €.1.600
Mod.730/2023 = al mese netti circa €.1.800
Mod.730/2023 = al mese netti circa €.
1.800 Vive in casa di proprietà, non ha spese abitative. convenuto
Tempo indeterminato (reddito costante)
CU 2022 = al mese netti circa €.3.000
CU 2023 = al mese netti circa €.
3.000 CU 2024 = al mese netti circa €.3.200
Momentaneamente non ha spese abitative (è tornato a vivere dalla madre) ma ha acquistato casa (doc. nn.5 e 6 fasc. conv.): prezzo €.155.000,00; mutuo per €.102.000,00 da pagare in n.180 rate di €.758,06 ciascuna.
P.Q.M.
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
le decisioni di _1 maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
- dispone sua loro collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal sabato (all'uscita dalla scuola) al lunedì mattina successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il mercoledì;
pagina 3 di 10 nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il week end con la figlia, due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio precedente;
con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.400,00 (quattrocento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo).
Conferisce incarico al servizio sociale per la presa incarico del nucleo familiare e per un supporto alla genitorialità; con richiesta di relazione da depositare entro il 10.11.2024.
Non venivano ammesse le prove richieste dalle parti, ritenute irrilevanti.
Le conclusioni finali delle parti
Ricorrente
Affido condiviso della figlia, collocazione con la madre, visite padre-figlia:
Durante l'anno scolastico: il sig. vedrà e terrà con sé a settimane alternate: CP_1 Persona_3
- 1^ settimana: dal sabato mattina (allorquando andrà a prenderla della sig.ra sino alla domenica Pt_1 mattina (allorquando andrà a riaccompagnarla dalla stessa);
- 2^ settimana: dalla domenica mattina (allorquando andrà a prenderla dalla sig.ra sino al lunedì Pt_1 mattina (allorquando la accompagnerà a scuola).
Altresì, il sig. terrà con sé ogni settimana per un giorno e una notte (andando a CP_1 Persona_3 prenderla dalla scuola e ivi riaccompagnandola il giorno successivo).
Altresì il sig. previo accordo preventivo con la sig.ra potrà tenere con sé CP_1 Pt_1 Persona_3 al fine di accompagnarla a scuola ovvero alle attività extrascolastiche, e trascorrere tempo con la stessa sino all'ora di cena, allorquando la bambina verrà ri-accompagnata a casa della sig.ra Pt_1
Nel periodo di sospensione scolastica, ovvero da inizio giugno a metà settembre, il sig. vedrà CP_1
e terrà con sé tre settimane anche non consecutive. Persona_3
La suddetta calendarizzazione andrà programmata e concordata tra i signori entro il Parte_2
15/05 di ogni anno.
Altresì il sig. previo accordo con la sig.ra potrà accompagnare ai Centri Estivi/ CP_1 Pt_1 _1
Campi Solari, qualora dalla stessa frequentati, e/o andarla a prendere per trascorrere del tempo con la stessa sino all'ora di cena, allorquando la bambina verrà riaccompagnata a casa della sig.ra Pt_1
Nei periodi di vacanze natalizie e pasquali, tale suddetta calendarizzazione verrà mantenuta, fermo il diritto di di trascorrere il giorno della Vigilia di Natale con un genitore ed il successivo giorno _1 di Natale con l'altro genitore;
ciò ad anni alterni. Egualmente accadrà per quanto riguarda il giorno Pasqua ed il giorno di Pasquetta, sempre ad anni alterni;
un assegno di mantenimento a carico del padre di €.
1.000 oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha avanzato e reiterato le istanze istruttorie già respinte.
Convenuto Affido condiviso, durante il periodo scolastico:
pagina 4 di 10 il sig. trascorrerà con la figlia i fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì CP_1 con riaccompagnamento a scuola, nella settimana in cui il fine settimana . sarà col padre, la _1 minore trascorrerà con lo stesso dal lunedì dall'uscita di scuola al mercoledì quando la riaccompagnerà
a scuola mentre nella settimana in cui il fine settimana sarà affidata alla sig.ra la minore _1 Pt_1 trascorrerà col padre dal mercoledì dall'uscita di scuola al venerdì mattina quando gliela riaccompagnerà.
Durante il periodo di sospensione scolastica: nel periodo estivo: entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia due settimane di vacanza, anche non consecutive, da concordarsi entro e non oltre il 15 aprile di ciascun anno, quando, nel periodo estivo, entrambi i genitori lavorano e frequenta campus o centri estivi si manterrà il _1 calendario previsto per il periodo invernale mentre quando non avrà proprie attività sarà il _1 genitore affidatario, così come da calendario, ad organizzarsi per far fronte alla gestione ed alle esigenze di _1
Si propone di salvaguardare un periodo di vacanza coi nonni materni e con la nonna paterna, mantenendo così inalterate le abitudini di periodo anche questo da concordarsi entro i termini _1 suindicati al fine poi di meglio organizzare l'estate della minore. Nel periodo di sospensione scolastica natalizia trascorrerà con ciascun genitore 7 o 8 giorni ed _1 in particolare alternando di anno in anno questi periodi: dal 23 dicembre al 25 dicembre, dal 26 al 28 dicembre, dal 29 dicembre al primo gennaio ed infine dal
02 gennaio al 06 gennaio, con onere del genitore affidatario di accompagnare la figlia, entro le 20:00, presso l'immobile dell'altro genitore, nel periodo di sospensione pasquale trascorrerà, alternando i periodi di anno in anno con l'uno _1 e l'atro genitore: il giovedì ed il venerdì, sabato e la domenica di Pasqua, ed il Lunedì dell'Angelo; quando sarà più grande, previo accordo fra i genitori, considerata la esiguità delle vacanze di _1
Pasqua, si alternerà l'intero periodo di sospensione scolastica di anno in anno fra i genitori, consentendo così di organizzare un eventuale breve periodo di vacanza.
Per gli altri giorni di festività previsti in calendario scolastico, Patrono, uno e due novembre, 8 dicembre, 25 aprile, I maggio, 2 giugno, i genitori si alterneranno di anno in anno anche per i ponti annessi, organizzandosi con permessi o ferie o gestendo con la propria rete familiare. _1 un assegno di mantenimento a carico del padre di €.300 oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico alla madre al 100%; ha avanzato e reiterato le istanze istruttorie già respinte.
Le parti hanno anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle proprie memorie istruttorie e respinte dal giudice relatore. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del giudice relatore, con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte perché rappresentanti valutazioni di natura soggettiva, come tali precluse ai testimoni.
I genitori concordano nell'affido condiviso di L'affido della figlia minore, in assenza di _1 elementi che dimostrino la contrarietà agli interessi della stessa, deve seguire la regola generale del c.d. affido condiviso (ex art.337 quater c.c.).
La collocazione sarà presso l'abitazione della madre, secondo una situazione di fatto già esistente, avendo la minore in quella casa il proprio habitat domestico (centro di affetti, di interessi e consuetudini di vita). A fronte di una situazione già esistente e stabilizzata, non vi sono elementi che il padre ha fornito affinché si giustifichi una modifica. Per quanto riguarda le modalità di visita e frequentazione del padre (non collocatario) con _1 nonché su tale regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, Pasqua, estate), le modalità precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e pagina 5 di 10 partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita della figlia, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.).
La presente decisione tiene anche conto della relazione del servizio sociale incaricato di cui si riporta una sintesi
La madre ha ricostruito la relazione sentimentale e di coppia con il padre della minore. La sig.ra ha riferito di essersi sentita sola durante la gravidanza, sebbene il padre sia stato poi presente nella vita della minore e nella gestione della quotidianità.
La sig.ra riporta difficoltà nella condivisione dei metodi educativi e riferisce che il padre sarebbe stato infastidito dall'eccessivo entusiasmo della figlia, il quale “aveva reazioni di rabbia… urlava tantissimo, a volte le dava una sberla per sgridarla, per contenerla la prendeva per le spalle stritolandole le braccia o tirandole le orecchie…”
“Quando giocando gli faceva male lui gliele ridava indietro per farle capire il male che aveva _1 causato… veniva quindi da me piangendo e quando non c'ero tornavo a casa e la vedevo _1 turbata, ma faticava a parlarne. Se chiedevo a lui, minimizzava il sentito di . Abbiamo parlato _1 insieme del fatto che usare le mani non fosse un buon metodo per educare nostra figlia, lui all'epoca mi aveva risposto che avrebbe provato a smettere, ma che secondo lui era un metodo giusto”. Le differenze nella visione educativa avrebbero portato il sig. a un bisogno di isolamento che CP_1 egli avrebbe trovato nel videogame, quale metodo per anestetizzarsi: “…quando tornava la serra non si interessava delle nostre giornate e stava la maggior parte del tempo al telefono per rilassarsi”. La comunicazione della separazione è stata data alla minore dai genitori congiuntamente. Sin dall'inizio, tuttavia, i genitori non sono riusciti a trovare un accordo per la frequentazione padre- figlia. Anche il tentativo di mediazione familiare ha avuto esito negativo. La sig.ra riferisce di aver rilevato un comportamento aggressivo e rabbioso da parte dell'ex compagno che, nei mesi dopo la separazione, le avrebbe mandato messaggi molto lunghi dal contenuto aggressivo. Riferisce, in merito, di aver contattato le FFOO che avrebbero convocato il sig. CP_1
A detta della madre, ad oggi, il padre è puntuale negli accompagnamenti, non vi sono litigi di sorta tra i due, che si sarebbero ben organizzati circa la permanenza di presso la casa del padre. Tuttavia, _1 la sig.ra riporta alcuni atteggiamenti polemici e rabbiosi da parte del padre, spesso anche alla presenza della minore.
“Dalla separazione è molto amorevole con la figlia e super presente, ma io sono diffidente perché lui all'improvviso cambia atteggiamento e ho paura che ritorni la rabbia”
“Lui colpevolizza la bambina se un giorno non ha voglia di stare al telefono perché magari troppo presa da altre cose, oppure se in generale non risponde alle sue aspettative”. La signora ha dichiarato che il padre della minore ha tutte le potenzialità per essere un buon padre, a patto che lavori sulla rabbia e sugli aspetti emotivi. Riferisce di una crisi di rabbia e pianto della minore, avuta di rientro dopo un weekend a casa del padre, della quale, tuttavia non conosce la vera natura (la minore riporta la rottura di un trucco come causa della sua rabbia).
Il padre ha raccontato la storia familiare, sottolineando di aver deciso di cambiare lavoro – alla nascita della minore – per limitare le proprie assenze da casa. Riporta di essersi sentito, all'inizio, inadeguato e non all'altezza della situazione;
di essersi occupato della cura della minore (la preparavo e la portavo a scuola) pur essendo stato escluso da altri aspetti, sui quali non vi sarebbe stato confronto con la madre della minore.
Il padre ha spiegato che la separazione della coppia è stata consensuale, confermando di aver congiuntamente dato la notizia alla minore, per cercare di limitare le preoccupazioni della stessa. In merito alle differenti modalità educative, riferisce di essere sempre stato il genitore più severo, ma ritiene di aver agito sempre nell'interesse della figlia.
pagina 6 di 10 Riferisce di essere preoccupato che la signora possa allontanare la figlia da lui. Lamenta che spesso la madre adotti delle decisioni che riguardano la minore senza avvisarlo o coinvolgerlo: “dopo l'apertura della separazione i rapporti sono peggiorati”.
Ritiene la signora una mamma brava e premurosa, tuttavia riferisce di non spiegarsi alcuni comportamenti “non mi affronta e non mi spiega perché non mi ha fatto vedere per quattro _1 settimane, durante questa estate” … “I suoi difetti cioè il non affrontare i problemi e l'avere un carattere troppo facilmente influenzabile sono rimasti”. È stata incontrata la minore e sono state svolte visite domiciliari sia presso la madre, sia presso il padre.
La madre nella relazione con la figlia si è dimostrata adeguata assecondandola nelle scelte dei giochi e negli scherzi, ma ponendo limiti quando la bambina cercava di andare oltre le prescrizioni.
Nella visita si è potuto osservare come l'interazione tra padre e figlia sia caratterizzato da durezza nell'imposizione delle regole: il padre pur agendo nell'interesse della figlia, comunica con una rigidità che talvolta ammutolisce la bambina, preoccupata di rispondere positivamente alle aspettative del genitore.
Valutazioni conclusive e progetto del servizio sociale
I genitori attualmente hanno contatti solo per accordarsi e fornire aggiornamenti in merito alla figlia.
Entrambi sono apparsi ancora molto sofferenti per la separazione e per le conseguenze della stessa sul loro rapporto e faticano a ricostruire la fiducia necessaria per un esercizio congiunto della genitorialità.
La minore è profondamente legata ad entrambe le figure di riferimento adulte;
tuttavia, la mancanza di comunicazione e l'evidente differenza educativa dei genitori rischiano di esporli a continui malintesi che causano ulteriori fatiche, inoltre possono creare eccessivi sforzi compensativi alla bambina.
La madre nei confronti della figlia mostra un atteggiamento accogliente e rassicurante, è competente nel comprenderne lo stato emotivo e nel suggerire soluzioni efficaci, tuttavia fatica a porre dei limiti e rischiando di venire poco riconosciuta nel proprio ruolo genitoriale.
Di contro il padre è una figura autorevole, impone le regole spiegandone la motivazione e illustra i potenziali rischi;
tuttavia, nelle modalità comunicative attua atteggiamenti eccessivamente rigidi, che lasciano poco spazio all'accoglienza dei risvolti emotivi. Nel complesso la minore è apparsa serena, ma si rileva una tendenza eccessiva della stessa, quasi ansiosa, all'efficacia prestazionale.
Il conflitto ancora in essere tra gli adulti, inoltre, rischia di non lasciare a il necessario spazio, _1 emotivo e di pensiero, per esprimere il proprio malessere e/o dispiacere circa la separazione dei genitori. Come già indicato da Codesta A.G. il Servizio ritiene necessario che i genitori intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità (in corso di avviamento), accompagnato da un monitoraggio del
Servizio scrivente, finalizzato alla creazione della necessaria alleanza educativa.
Si suggerisce inoltre, eventualmente in un secondo momento, di effettuare un ulteriore percorso di mediazione familiare presso il Centro per le Famiglie del territorio.
Ad avviso del Collegio, è necessario un supporto ai genitori per gestire la loro bi-genitorialità di ed un eventuale sostegno psicologico per la bambina se necessario. Gli stessi genitori, in _1 udienza, si sono dichiarati disposti ad essere seguite dai Servizi Sociali.
Gli aspetti economici.
Le condizioni delle parti non sono modificate rispetto alla decisione del giudice relatore, risultando un solo lieve aumento del reddito della ricorrente. ricorrente Mod.730/2022 = al mese netti circa €.1.600
Mod.730/2023 = al mese netti circa €.1.800
Oggi è stato depositato anche il Mod.730/24 = al mese netti circa €.2.000
pagina 7 di 10 Vive in casa di proprietà, non ha spese abitative. convenuto Tempo indeterminato (reddito costante)
CU 2022 = al mese netti circa €.3.000
CU 2023 = al mese netti circa €.3.000
CU 2024 = al mese netti circa €.3.200
Momentaneamente non ha spese abitative (è tornato a vivere dalla madre) ma ha acquistato casa (doc. nn.5 e 6 fasc. conv.): prezzo €.155.000,00; mutuo per €.102.000,00 da pagare in n.180 rate di €.758,06 ciascuna.
Allora, riguardo all'assegno per il mantenimento di a favore del genitore collocatario, il suo Per_4 ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età della figlia della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza della figlia con ciascun genitore. Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in €.400,00 mensili;
esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Lo stesso convenuto aderisce alla domanda della Forni di corresponsione dell'intero assegno unico alla madre.
Vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
le decisioni di _1 maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
- dispone sua loro collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal sabato mattina (circa alle ore 9.00) al lunedì mattina successivo quando la riaccompagnerà a scuola – tale calendario tiene conto del fatto che la bambina non va a scuola il sabato: nel caso in cui dovesse andare a scuola, il padre l'andrà a prendere all'uscita da scuola;
nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il week end con la figlia, due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
pagina 8 di 10 per il periodo estivo, la figlia starà col padre per quattro settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio precedente;
con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.400,00 (quattrocento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo).
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Dispone la corresponsione dell'assegno unico alla madre nella misura del 100%. Conferisce incarico al servizio sociale per un sostegno alla genitorialità e, in caso sia necessario, un supporto psicologico per la minore.
Spese interamente compensate.
Si comunichi anche al servizio sociale.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 18.12.2024
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Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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