TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/05/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2134/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Modica in via Nazionale n. 57/b, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Candida
Mascara, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in via Nazionale n. 57/b, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Piero Sabellini, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 12.03.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c oncor datario a Modica in data 19.08.2021, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 113, parte II,
Serie A, dell'anno 2021, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 09.12.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale ubicata in Modica nella Via Nazionale al civico 57/b, mantenuta in locazione da entrambi i coniugi, è assegnata alla moglie, la quale continuerà a farsi carico del canone di locazione, così come concordemente ritenuto tra gli stessi, con gli arredi e corredi dell'abitazione;
3. Quanto alle statuizioni di ordine economico, i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
che l'udienza di comparizione del dì 12.03.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento, di tal che nulla va statuito, mentre sull'ulteriore accordo relativo alla casa familiare condotta in locazione il Tribunale si limita a prenderne atto; che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio a Modica in data 19.08.2021, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 113, parte II, Serie A, dell'anno 2021;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 7.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2134/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Modica in via Nazionale n. 57/b, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Candida
Mascara, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in via Nazionale n. 57/b, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Piero Sabellini, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 12.03.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c oncor datario a Modica in data 19.08.2021, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 113, parte II,
Serie A, dell'anno 2021, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 09.12.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale ubicata in Modica nella Via Nazionale al civico 57/b, mantenuta in locazione da entrambi i coniugi, è assegnata alla moglie, la quale continuerà a farsi carico del canone di locazione, così come concordemente ritenuto tra gli stessi, con gli arredi e corredi dell'abitazione;
3. Quanto alle statuizioni di ordine economico, i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
che l'udienza di comparizione del dì 12.03.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento, di tal che nulla va statuito, mentre sull'ulteriore accordo relativo alla casa familiare condotta in locazione il Tribunale si limita a prenderne atto; che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio a Modica in data 19.08.2021, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 113, parte II, Serie A, dell'anno 2021;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 7.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti