TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15870 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice AN IN, nell'udienza del
12/11/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 71106 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021
tra
, rappresentato e difeso – giusta procura – dall'avv. Parte_1
SI RO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
VIA CIMABUE 2 00196 ROMA
Opponente
E
appresentato e difeso – giusta procura – dall'avv. CP_1
SI RO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
VIA CIMABUE 2 00196 ROMA
opponente e
, rappresentato e Controparte_2
difeso – giusta procura – dall'avv. RUBINO ROSSELLA, presso il cui
1 2
studio è elettivamente domiciliato in VIA A. GRAMSCI 7 00197 ROMA
opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 12.11.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
FATTO
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
La proponeva ricorso Parte_2
per l'ingiunzione di pagamento della somma pari ad Euro 36.000,00 nei confronti di per l'omesso pagamento dei canoni di locazione Parte_1
ad oggetto il locale sito in Roma, Piazza San Paolo alla Regola 40, giusto
P contratto di locazione intercorrente tra la stessa e CP_2 Pt_1
[...
quale avente causa della Finatur srl, originaria conduttrice del rapporto locativo, sottoscritto il 31 ottobre 2005 e registrato all'Agenzia
delle Entrate di Roma – Collatino il 16 novembre 2005 alla serie 3 n. 8690
(cfr. All. 2) in data 11 agosto 2021 il Giudice dott. Fredella del Tribunale di
Roma metteva il Decreto Ingiuntivo n. 5276/2021 per la somma di Euro
36.000,00 oltre interessi e spese legali sino alla data del 30.04.18.
La opponente unitamente al sig. nei termini Parte_1 CP_1
di legge proponevano ricorso in opposizione con rito locatizio.
Parte opponente contestava la omessa specificazione dei canoni di locazione scaduti e non pagati ed eccepiva la prescrizione di parte dei canoni ingiunti, assumendo eventualmente dovuta la minor somma pari ad Euro 24.000,00.
Rappresentava inoltre che tra le parti vi era un accordo transattivo, mai formalizzato per iscritto, in virtù del quale avrebbero inteso compensare le morosità con la somma dovuta a titolo di indennità di avviamento dalla
2 3
Congregazione in favore de per la risoluzione del rapporto Parte_1
locativo.
Nella memoria integrativa la opponente indicava anno per anno i canoni insoluti per un totale di 36 mila euro a partire dal 2014 sino al 2018 anno in cui l'attività ed il contratto di locazione venivano ceduti al Sig.
[...]
(dal 1 maggio) nonostante quest'ultimo avesse effettuato dei CP_1
pagamenti dei canoni in favore della proprietà già dal 2017.
Con ricorso in opposizione gli opponenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria;
3) sempre nel merito, respingere la domanda esperita nei confronti del
Dott. perchè estraneo all'asserito debito, secondo quanto CP_1
espresso in narrativa;
3) in via gradata, ridurre l'importo delle somme ingiunte in funzione delle prescrizioni e compensazioni, evidenziate in narrativa, nei confronti della sola Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari d giudizio”
Si costituiva in giudizio l'opposto che così concludeva: “A) in via
preliminare:
non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto n. 15276/2021 per la somma pari ad Euro 36.000,00 oltre spese;
in via subordinata, in mancanza di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo opposto, emettere ordinanza di pagamento ai sensi dell'art. 186
bis cpc sulle somme non contestate da parte opposta pari ad Euro
24.000,00; B) nel merito: confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n.
3 4
15276/2021 per la somma pari ad Euro 36.000,00 oltre spese nei confronti de nei confronti del signor in via solidale;
in Parte_1 CP_1
via subordinata, qualora il giudice non dovesse ritenere quale riconoscimento di debito la lettera olografa del 22 luglio 2020, confermare il D. I. opposto n. 15276/2021 per la somma pari ad Euro 36.000,00 oltre spese nei confronti de in via ulteriormente subordinata, Parte_1
condannare al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma pari ad Euro 24.000,00 ovvero Parte_2
in quella maggiore o minore come sarà quantificata all'esito del presente giudizio. In ogni caso con vittoria di compenso professionale, spese ed oneri di legge del presente giudizio.”
Il Tribunale, con ordinanza del 23.02.23, ritenuta la prescrizione dei canoni del 2014, concedeva la provvisoria esecuzione per la somma di euro
30.000,00 e disponeva procedersi con la mediazione.
Nessuno compariva alla udienza di rinvio del 4.07.23 ed all'udienza dell'8.10.24 compariva solo la difesa de all'udienza del Parte_1
2.05.25 nessuno nuovamente compariva sicchè veniva disposto rinvio ex art. 309 cpc per l'udienza del 19.09.25 ove compariva nuovamente solo il difensore de ed il Giudice disponeva la Parte_1 CP_1
comparizione delle parti per l'udienza del 5.11.25 in cui nuovamente compariva il solo difensore de il quale chiedeva la Controparte_3
decisione del giudizio;
all'odierna udienza di discussione e decisione eccepiva la improcedibilità del giudizio per omesso esperimento della mediazione, con compensazione delle spese di lite. L'avv. Petrosini
precisava altresì che l'immobile era stato rilasciato da tempo ed attualmente condotto da e chiedeva la revoca del d.i CP_4
ingiuntivo opposto con compensazione delle spese di lite, dichiarando l'intervenuto accordo tra le parti.
4 5
Ciò premesso si rileva che il giudice aveva inviato le parti in mediazione ma l'opposto non aveva adempiuto, e non aveva più nemmeno coltivato il giudizio, dimostrando di non avere interesse alle definizione del medesimo.
Del resto come ha dichiarato l'opponente, l'immobile è stato rilasciato ed è
stato immediatamente rilocato.
Tuttavia deve rilevarsi che la mediazione non è stata esperita nei termini di legge e pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio e, per, l'effetto deve anche disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'art. 5 del D.L.vo n. 28 del 2010 e successive modifiche, prevede che nelle controversie aventi ad oggetto i contratti di locazione l'esperimento della mediazione obbligatoria sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Secondo un orientamento giurisprudenziale di merito il termine di quindici giorni ha carattere meramente ordinatorio, tuttavia nella specie la parte opposta, su cui gravava l'onere di avviare la mediazione (ex decreto legislativo 149/2022 all'art. 5 bis dispone che nei giudizi ordinari a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, spetti all'opposto (come già era stato affermato dalla Cassazione a Sezione Unite 19596/20); nel caso di specie non risulta essere mai avviata né è stata presentato alcuna istanza di proroga prima della scadenza naturale del termine prefissato dal giudice unico (con ordinanza del 24.02.23).
Al mancato deposito dell'istanza di mediazione entro l'udienza fissata successivamente alla scadenza del termine del 4.07.23 per la conclusione del procedimento, consegue l'improcedibilità della domanda
(vedi Cass. Civ. sezione II, sent. n.40035 del 14.12.2021 secondo cui: “In
ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28
5 6
del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone” e come confermato dalla cosiddetta Riforma Cartabia.
Al lume delle argomentazioni sinora esposte, la presente domanda va dichiarata improcedibile.
Nella valutazione pregiudiziale di rito resta assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni comprimarie o subordinate,
anche logicamente e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vanno compensate come richiesto espressamente dalla parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così decide:
- dichiara l'improcedibilità del giudizio;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- spese compensate.
Roma, 12/11/2025
Il giudice
AN IN
6
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice AN IN, nell'udienza del
12/11/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 71106 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021
tra
, rappresentato e difeso – giusta procura – dall'avv. Parte_1
SI RO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
VIA CIMABUE 2 00196 ROMA
Opponente
E
appresentato e difeso – giusta procura – dall'avv. CP_1
SI RO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
VIA CIMABUE 2 00196 ROMA
opponente e
, rappresentato e Controparte_2
difeso – giusta procura – dall'avv. RUBINO ROSSELLA, presso il cui
1 2
studio è elettivamente domiciliato in VIA A. GRAMSCI 7 00197 ROMA
opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 12.11.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
FATTO
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
La proponeva ricorso Parte_2
per l'ingiunzione di pagamento della somma pari ad Euro 36.000,00 nei confronti di per l'omesso pagamento dei canoni di locazione Parte_1
ad oggetto il locale sito in Roma, Piazza San Paolo alla Regola 40, giusto
P contratto di locazione intercorrente tra la stessa e CP_2 Pt_1
[...
quale avente causa della Finatur srl, originaria conduttrice del rapporto locativo, sottoscritto il 31 ottobre 2005 e registrato all'Agenzia
delle Entrate di Roma – Collatino il 16 novembre 2005 alla serie 3 n. 8690
(cfr. All. 2) in data 11 agosto 2021 il Giudice dott. Fredella del Tribunale di
Roma metteva il Decreto Ingiuntivo n. 5276/2021 per la somma di Euro
36.000,00 oltre interessi e spese legali sino alla data del 30.04.18.
La opponente unitamente al sig. nei termini Parte_1 CP_1
di legge proponevano ricorso in opposizione con rito locatizio.
Parte opponente contestava la omessa specificazione dei canoni di locazione scaduti e non pagati ed eccepiva la prescrizione di parte dei canoni ingiunti, assumendo eventualmente dovuta la minor somma pari ad Euro 24.000,00.
Rappresentava inoltre che tra le parti vi era un accordo transattivo, mai formalizzato per iscritto, in virtù del quale avrebbero inteso compensare le morosità con la somma dovuta a titolo di indennità di avviamento dalla
2 3
Congregazione in favore de per la risoluzione del rapporto Parte_1
locativo.
Nella memoria integrativa la opponente indicava anno per anno i canoni insoluti per un totale di 36 mila euro a partire dal 2014 sino al 2018 anno in cui l'attività ed il contratto di locazione venivano ceduti al Sig.
[...]
(dal 1 maggio) nonostante quest'ultimo avesse effettuato dei CP_1
pagamenti dei canoni in favore della proprietà già dal 2017.
Con ricorso in opposizione gli opponenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria;
3) sempre nel merito, respingere la domanda esperita nei confronti del
Dott. perchè estraneo all'asserito debito, secondo quanto CP_1
espresso in narrativa;
3) in via gradata, ridurre l'importo delle somme ingiunte in funzione delle prescrizioni e compensazioni, evidenziate in narrativa, nei confronti della sola Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari d giudizio”
Si costituiva in giudizio l'opposto che così concludeva: “A) in via
preliminare:
non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto n. 15276/2021 per la somma pari ad Euro 36.000,00 oltre spese;
in via subordinata, in mancanza di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo opposto, emettere ordinanza di pagamento ai sensi dell'art. 186
bis cpc sulle somme non contestate da parte opposta pari ad Euro
24.000,00; B) nel merito: confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n.
3 4
15276/2021 per la somma pari ad Euro 36.000,00 oltre spese nei confronti de nei confronti del signor in via solidale;
in Parte_1 CP_1
via subordinata, qualora il giudice non dovesse ritenere quale riconoscimento di debito la lettera olografa del 22 luglio 2020, confermare il D. I. opposto n. 15276/2021 per la somma pari ad Euro 36.000,00 oltre spese nei confronti de in via ulteriormente subordinata, Parte_1
condannare al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma pari ad Euro 24.000,00 ovvero Parte_2
in quella maggiore o minore come sarà quantificata all'esito del presente giudizio. In ogni caso con vittoria di compenso professionale, spese ed oneri di legge del presente giudizio.”
Il Tribunale, con ordinanza del 23.02.23, ritenuta la prescrizione dei canoni del 2014, concedeva la provvisoria esecuzione per la somma di euro
30.000,00 e disponeva procedersi con la mediazione.
Nessuno compariva alla udienza di rinvio del 4.07.23 ed all'udienza dell'8.10.24 compariva solo la difesa de all'udienza del Parte_1
2.05.25 nessuno nuovamente compariva sicchè veniva disposto rinvio ex art. 309 cpc per l'udienza del 19.09.25 ove compariva nuovamente solo il difensore de ed il Giudice disponeva la Parte_1 CP_1
comparizione delle parti per l'udienza del 5.11.25 in cui nuovamente compariva il solo difensore de il quale chiedeva la Controparte_3
decisione del giudizio;
all'odierna udienza di discussione e decisione eccepiva la improcedibilità del giudizio per omesso esperimento della mediazione, con compensazione delle spese di lite. L'avv. Petrosini
precisava altresì che l'immobile era stato rilasciato da tempo ed attualmente condotto da e chiedeva la revoca del d.i CP_4
ingiuntivo opposto con compensazione delle spese di lite, dichiarando l'intervenuto accordo tra le parti.
4 5
Ciò premesso si rileva che il giudice aveva inviato le parti in mediazione ma l'opposto non aveva adempiuto, e non aveva più nemmeno coltivato il giudizio, dimostrando di non avere interesse alle definizione del medesimo.
Del resto come ha dichiarato l'opponente, l'immobile è stato rilasciato ed è
stato immediatamente rilocato.
Tuttavia deve rilevarsi che la mediazione non è stata esperita nei termini di legge e pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio e, per, l'effetto deve anche disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'art. 5 del D.L.vo n. 28 del 2010 e successive modifiche, prevede che nelle controversie aventi ad oggetto i contratti di locazione l'esperimento della mediazione obbligatoria sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Secondo un orientamento giurisprudenziale di merito il termine di quindici giorni ha carattere meramente ordinatorio, tuttavia nella specie la parte opposta, su cui gravava l'onere di avviare la mediazione (ex decreto legislativo 149/2022 all'art. 5 bis dispone che nei giudizi ordinari a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, spetti all'opposto (come già era stato affermato dalla Cassazione a Sezione Unite 19596/20); nel caso di specie non risulta essere mai avviata né è stata presentato alcuna istanza di proroga prima della scadenza naturale del termine prefissato dal giudice unico (con ordinanza del 24.02.23).
Al mancato deposito dell'istanza di mediazione entro l'udienza fissata successivamente alla scadenza del termine del 4.07.23 per la conclusione del procedimento, consegue l'improcedibilità della domanda
(vedi Cass. Civ. sezione II, sent. n.40035 del 14.12.2021 secondo cui: “In
ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28
5 6
del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone” e come confermato dalla cosiddetta Riforma Cartabia.
Al lume delle argomentazioni sinora esposte, la presente domanda va dichiarata improcedibile.
Nella valutazione pregiudiziale di rito resta assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni comprimarie o subordinate,
anche logicamente e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vanno compensate come richiesto espressamente dalla parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così decide:
- dichiara l'improcedibilità del giudizio;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- spese compensate.
Roma, 12/11/2025
Il giudice
AN IN
6