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7 luglio 2017
7 luglio 2017
Art. 855-bis. (( (Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie per l'Arma dei carabinieri).)) (( 1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando prescritti per l'avanzamento dalla normativa in vigore.
2. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.
3. Gli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli tecnico e a esaurimento dell'Arma dei carabinieri di grado uguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.
4. Gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli forestale e a esaurimento dell'Arma dei carabinieri di grado uguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento.
5. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianita' di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza, fatte salve le disposizioni ordinative che attribuiscono l'incarico di comando o di direzione a un determinato ruolo e grado. ))
2. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.
3. Gli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli tecnico e a esaurimento dell'Arma dei carabinieri di grado uguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.
4. Gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli forestale e a esaurimento dell'Arma dei carabinieri di grado uguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento.
5. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianita' di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza, fatte salve le disposizioni ordinative che attribuiscono l'incarico di comando o di direzione a un determinato ruolo e grado. ))
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 114Provvedimento: Pubblicato il 26/05/2026 N. 00114/2026 REG.PROV.COLL. N. 00261/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 261 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Legione Carabinieri -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello …Leggi di più...
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