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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/07/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 424/2023 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Maurizio Manna, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
1) c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti _1 P.IVA_2
Ilaria Raffanti e Alberto Fuochi per procure generali alle liti in atti
2) , c. f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_2 P.IVA_3
Stefania Gualtieri e Roberta Tracciano per procure generali alle liti in atti
APPELLATI
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro CONCLUSIONI
Le parti concludono come nelle rispettive note di trattazione scritta depositate entro il termine del 2 luglio 2025
FATTI DI CAUSA
1. Con separati ricorsi al Tribunale di Massa, Parte_1
ha convenuto in giudizio ed , chiedendo
[...] _1 CP_2
l'accertamento negativo delle loro pretese contributive e sanzionatorie derivanti da una serie di irregolarità individuate, per il periodo da maggio 2017 ad ottobre 2019, nel verbale unico di accertamento n. 2020007783/DDL del 28/6/2020.
2. Gli ispettori verbalizzanti, effettuando un controllo incrociato della documentazione aziendale, hanno accertato quanto segue:
a) nel LUL erano annotate trasferte, assenze (giustificate e non), permessi non retribuiti, zero ore, ferie e riposi di lavoratori che, invece, risultavano presenti nei registri di entrata e di uscita della stazione appaltante;
b) nel LUL non era annotato il lavoro straordinario svolto dagli operai sia nelle giornate di sabato che negli altri giorni feriali, risultante invece nei predetti registri.
3. Nell'ambito di questo accertamento è stata quantificata la contribuzione dovuta all' , compresa quella recuperata in _1
conseguenza della revoca dei benefici contributivi accordati per l'emissione di DURC regolari, con le relative sanzioni calcolate in applicazione del regime di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000; il tutto per un importo complessivo di €.
91.677,03 per contributi, oltre €. 57.275,11 a titolo di sanzioni.
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4. Anche l' ha richiesto una maggiorazione dei premi per CP_2
gli stessi anni e per gli stessi titoli, pari ad €. 7.249,05 per il
2017, €. 6.550,15 per il 2018 ed €. 3.624,02 per il 2019, oltre alle sanzioni per complessivi € 2.981,40.
5. Il Tribunale ha riunito le cause e, senza dar ingresso alle prove testimoniali dedotte in ricorso per genericità ed irrilevanza delle stesse, con sentenza n. 197/2023 ha respinto le domande della società, ritenendo corretto l'accertamento ispettivo alla luce della documentazione versata agli atti.
Ciò in quanto:
5.1. La società non aveva dimostrato, come suo onere,
l'espletamento da parte dei dipendenti delle trasferte risultanti dal
LUL, sia perché nei contratti di assunzione dei dipendenti (tranne che per la sede di lavoro era Persona_1
individuata nei cantieri ove vi era necessità di operare, sia perché nelle giornate per le quali era stata corrisposta la trasferta i lavoratori risultavano registrati in entrata e uscita nel cantiere San
Lorenzo di ME, ove erano impiegati stabilmente.
5.2. Le assenze (giustificate e non) e i permessi non retribuiti indicati nel LUL, oltre a non essere supportati da adeguati riscontri documentali, non comportavano alcun esonero contributivo, essendo il datore di lavoro in ogni caso assoggettato al versamento del minimo contributivo in applicazione del disposto di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. n. 338/89 convertito in L. n. 389/89, in forza del quale – tranne ipotesi eccezionali non sussistenti nella fattispecie in esame - la base imponibile contributiva non può essere inferiore alla retribuzione prevista
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per l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale.
5.3. Il lavoro svolto nelle giornate di sabato e lo straordinario nei giorni feriali risultavano dalle rilevazioni delle presenze nel cantiere e la capitolazione volta a dimostrarne l'erroneità era generica e non poteva inficiare un simile riscontro documentale.
5.4. Dalle medesime rilevazioni risultava la presenza dei lavoratori che nel LUL erano indicati come assenti per ferie e permessi;
ciò assumeva rilevanza ai fini dell'assoggettamento a contribuzione della relativa indennità erogata dalla società per tali titoli.
5.5. Le predette irregolarità contributive comportavano la decadenza dai benefici goduti nelle assunzioni a tempo indeterminato ex L. n. 208/2015, con conseguente diritto dell' al recupero della contribuzione, come quantificata nel _1
verbale ispettivo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste per l'evasione, non essendo provata la buona fede del datore di lavoro nel commettere tali inadempienze.
5.6. Per i medesimi motivi, il primo giudice ha ritenuto legittime le pretese di di maggiorazione dei premi assicurativi CP_2
dovuti dall'azienda, respingendo altresì l'eccezione relativa ai mesi 1/2017– 4/2017 e 11/2019–12/2019, non rientranti nel periodo di accertamento, in quanto sollevata dall'azienda solo in corso di causa e quindi tardivamente.
5.7. Le spese di lite sono state regolate in applicazione del principio di soccombenza.
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6. La appella la sentenza e gli appellati Parte_2
resistono chiedendo la conferma della stessa.
7. Disposta TU contabile e depositate dalle parti le note scritte entro il termine del 2 luglio 2024 fissato per la discussione della causa in sostituzione dell'udienza, la Corte decide come segue, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 8 luglio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. L'appello si snoda sui seguenti motivi:
8.1. Anzitutto la società sostiene di aver offerto di provare che i lavoratori ai quali era stata versata l'indennità di trasferta erano stati impiegati per lo svolgimento di specifiche lavorazioni presso il cantiere di a Massa per la realizzazione di Parte_3
cinque imbarcazioni di 36 metri ciascuna, modello SD112.
Trattasi dei sig.ri Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 CP_3
e che - in base al loro contratto di lavoro -
[...] Pt_11
avevano come sede abituale la diversa unità operativa situata presso il cantiere San Lorenzo in ME, ovvero la sede legale della società in Carrara;
essi erano stati comandati a turno in trasferta, partendo dal cantiere San Lorenzo per farvi ritorno a fine giornata. Il giudice aveva quindi errato a non ammettere le prove su tali circostanze, tenuto conto della giurisprudenza della
Corte di Cassazione (ordinanza n. 17253/2018), secondo cui lo svolgimento della trasferta può essere dimostrato con ogni mezzo.
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8.2. L'appellante sostiene poi che il Tribunale ha sbagliato a non considerare che, anche ad ammettere che le trasferte non si fossero effettivamente verificate, le somme erogate ai lavoratori avessero natura retributiva e quindi dovessero assoggettarsi a contribuzione piena. In ogni caso, il giudice, dopo aver ritenuto che tale indennità aveva la funzione di remunerare il lavoro straordinario reso dai dipendenti, non avrebbe dovuto aderire all'impostazione degli ispettori che avevano conteggiato nell'imponibile contributivo sia l'indennità di trasferta che lo straordinario svolto nelle giornate di sabato e negli altri giorni feriali, dato che la prima voce avrebbe dovuto essere detratta dalla (e non aggiunta alla) seconda.
8.3. Secondo l'appellante, ha poi sbagliato il giudice a ritenere attendibili le registrazioni di entrata ed uscita dei dipendenti dal cantiere San Lorenzo di ME, dato che queste rilevazioni non avevano lo scopo di conteggiare le ore di lavoro (quali le timbrature dei cartellini marcatempo), ma solo di annotare le presenze in cantiere per ragioni di sicurezza;
esse quindi non potevano essere considerate un mezzo di prova degli orari svolti dai propri dipendenti.
In ogni caso l'appellante insiste per l'ammissione delle prove sulle circostanze di cui ai capitoli 4, 5 e 6 del ricorso, che erroneamente il Tribunale ha ritenuto generici e valutativi.
8.4. Sulle ferie ed i permessi risultanti dal LUL, la società sostiene che, pur non escludendo qualche errore di trascrizione delle giornate di assenza nel LUL e nella compilazione delle
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buste paga, ciò non aveva alcuna conseguenza ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo/assicurativo.
In ogni caso, l'appellante insiste nell'ammissione delle prove sui capitoli dedotti ai punti 7 e 8 del ricorso, volti a dimostrare la fruizione delle ferie e dei permessi da parte dei dipendenti indicati nel verbale ispettivo nel periodo oggetto di causa.
8.5. L'appellante censura altresì la sentenza per aver ritenuto corretto l'inserimento nella base imponibile delle retribuzioni che non erano state legittimamente corrisposte ai lavoratori perché non avevano lavorato;
contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, dal confronto tra le registrazioni mensili delle timbrature nel cantiere navale San Lorenzo di ME e i dati riportati sul LUL, risultavano infatti numerose assenze di alcuni lavoratori che non avevano svolto l'attività lavorativa senza giustificazione e quindi non erano stati correttamente retribuiti, come la stessa società aveva chiesto di poter dimostrare per testi.
8.6. L'appellante impugna la sentenza anche in punto applicazione del regime sanzionatorio, per aver il giudice ritenuto corretta l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art.116, comma 8, lett. b) della legge n.388/2000; nel caso in questione avrebbe dovuto invece applicarsi il regime meno gravoso previsto dalla legge per la semplice omissione contributiva, come da lett. a) del cit. comma 8, non essendosi verificato alcun occultamento di rapporti di lavoro in essere o di retribuzioni erogate mediante la trasmissione di denunce infedeli, in cui erano stati dichiarati gli importi effettivamente erogati ai propri dipendenti.
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8.7. Infine, sul recupero degli sgravi contributivi goduti dalla società ex L. n. 208/2015 per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, la società appellante sostiene di essere sempre stata in regola, sino alla notifica del verbale di accertamento, con il pagamento dei contributi dovuti, come dimostrato dal rilascio del DURC avvenuto senza soluzione di continuità. Pertanto, dato che l'ultimo sgravio contributivo goduto dalla società risaliva al mese di novembre 2018, precedente all'accertamento avvenuto nel giugno del 2021, la stessa aveva regolarmente ottenuto le agevolazioni contributive previste per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato ed era conseguentemente illegittimo il recupero contributivo operato dagli ispettori.
8.8. Sulle pretese dell' per differenze di premi relativi al CP_2
periodo non oggetto dell'accertamento (1/1/2017 – 30/4/2017 e
1/11/2019 – 31/12/2019), la società appellante censura la decisione del Tribunale che ha ritenuto l'eccezione tardiva, in quanto spettava all'Istituto Assicurativo dimostrare le irregolarità contributive anche per i periodi sopra indicati.
8.9. Sulle spese di lite liquidate a favore di ciascun ente in €.
5.000,00 oltre accessori, l'appellante chiede, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, una diversa regolamentazione delle spese a proprio favore per entrambi i gradi, ovvero in subordine l'integrale compensazione delle stesse.
§§§
9. L'appello è solo in minima parte fondato.
9.1. Risulta dal verbale ispettivo agli atti che la società abbia erogato nel periodo oggetto di causa (dal 1° maggio 2017 al 30
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ottobre 2019) importi a titolo di indennità di trasferta a favore di lavoratori che, dalle rilevazioni in entrata ed in uscita presso il
Cantiere San Lorenzo di ME acquisite dagli ispettori dalla stazione appaltante, risultavano invece presenti in quel cantiere.
Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, “spetta al datore di lavoro, che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti, dimostrare la causa dell'esonero dall'assoggettamento a contribuzione;
tale prova può essere fornita con qualunque mezzo, anche testimoniale, non essendo necessaria documentazione giustificativa che non costituisce requisito di forma ad substantiam o ad probationem (Cass. n. 17253/2018 e altre precedenti conformi).
Deve tuttavia trattarsi di una prova testimoniale rigorosa che la società avrebbe dovuto offrire con la necessaria specificità, soprattutto temporale, per confutare le risultanze documentali acquisite in sede ispettiva.
La capitolazione di cui al ricorso è invece del tutto generica e correttamente il Tribunale non l' ha ammessa, in quanto non idonea a dimostrare tutte le trasferte disconosciute in sede ispettiva, in cui è stato effettuato un capillare lavoro di incrocio di dati risultanti dal LUL, dalle buste paga e dalle registrazioni di entrata e uscita dal Cantiere San Lorenzo di ME (ove normalmente erano adibiti i dipendenti della società). Tali risultanze avrebbero dovuto essere smentite mediante capitoli di prova caratterizzati dalla medesima analiticità, con riferimento
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sia alle singole posizioni lavorative (ben superiori rispetto ai 10 dipendenti che si assume siano stati mandati a turno a lavorare nel Cantiere a Massa), sia alle singole giornate Parte_3
lavorative individuate nel verbale di accertamento nel periodo oggetto di causa.
Né va condivisa la tesi della società appellante, secondo cui le registrazioni di entrata ed uscita utilizzate dagli ispettori per confutare le trasferte non possono ritenersi attendibili, trattandosi di strumenti introdotti ai fini della sicurezza dei cantieri e non di cartellini marcatempo dai quali poter ricavare gli orari di lavoro dei dipendenti. Trattasi comunque di annotazioni che dimostrano la presenza dei lavoratori nel cantiere San Lorenzo di ME e quindi, per esclusione, non in quello di a Massa. Parte_3
Inoltre, se fosse veritiera la generica circostanza dedotta al capitolo n. 1 del ricorso (e cioè che alcuni dipendenti venivano comandati a rotazione presso il cantiere di Massa Parte_3
partendo da quello di ME per farvi poi rientro alla fine della giornata di lavoro), un simile spostamento avrebbe dovuto risultare dalle predette rilevazioni, dato che queste ultime hanno lo scopo di registrare (seppur per differenti ragioni di sicurezza del cantiere e non per il controllo delle ore di lavoro dei dipendenti), tutte le entrate e le uscite dal cantiere stesso.
In ogni caso, dato che in tutti i cantieri e stabilimenti è presente un registro in cui vengono annotate le entrate e le uscite delle persone per ragioni di sicurezza, ben avrebbe potuto la società richiedere in sede ispettiva o in giudizio l'esibizione dei registri
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delle presenze presso il Cantiere di Massa, per Parte_3
dimostrare la trasferta dei suoi operai.
Deve pertanto ritenersi che la società non abbia dimostrato, come suo onere, l'avvenuta trasferta dei lavoratori indicati nel verbale ispettivo.
Conseguentemente, va condivisa la ricostruzione degli ispettori, secondo cui le trasferte e le relative indennità erogate ai lavoratori indicati nel verbale di accertamento avevano lo scopo di compensare il lavoro straordinario svolto nelle giornate di sabato e negli altri giorni feriali;
il tutto con un evidente fine elusivo della contribuzione e delle imposte, dato che l'indennità di trasferta, per la sua funzione anche indennitaria, non è pienamente assoggettata a contribuzione e ad imposizione fiscale, come stabilito dall'art. 12 della L. n. 153/1969 e dall'art. 51 comma 5 del DPR n. 917/1986 (TUIR). E ciò assume rilevanza ai fini della individuazione del regime sanzionatorio applicabile, come meglio si dirà al successivo punto 9.3.2. della presente motivazione.
9.1.1. Deve tuttavia ritenersi che gli ispettori abbiano errato ad assoggettare a contribuzione e sia l'indennità di _1 CP_2
trasferta fittizia erogata ai lavoratori sia i compensi di lavoro straordinario che avrebbero dovuto essere corrisposti al posto dell'indennità di trasferta. In tal modo, infatti, si è verificata una non corretta duplicazione della base imponibile retributiva;
duplicazione che la Corte ha ritenuto di eliminare con la predisposizione di un conteggio alternativo demandato al TU,
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come meglio si dirà al punto 9.3 della presente motivazione.
9.2. Tutte le altre doglianze sollevate in appello vanno invece respinte.
9.2.1. Per quanto riguarda le assenze a vario titolo risultanti dal
LUL (ferie, permessi, zero ore etc.), deve ritenersi corretta la decisione del giudice di assoggettare a contribuzione la retribuzione (a prescindere dalla effettiva corresponsione della stessa ai lavoratori) relativa a tali giornate, per i seguenti motivi:
Anzitutto per molte di esse, dalle registrazioni del Cantiere San
Lorenzo risulta che i lavoratori fossero invece presenti, per cui si trattava di assenze non veritiere.
Inoltre, come correttamente sostenuto dal primo giudice, le Contr numerose assenze non giustificate risultanti sia dal che dalle registrazioni di cantiere non esonerano il datore di lavoro dal versamento della contribuzione, in applicazione del disposto di cui all' art. 1 comma 1 del D.L. n. 338/89 convertito in L. n.
389/89, secondo cui la base imponibile contributiva non può essere inferiore alla retribuzione prevista per l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale. Si legge in sentenza che le assenze in questione sono
“eventi sospensivi dell'attività lavorativa (ed eventualmente della retribuzione) che non esonerano dall'obbligo contributivo in ogni caso dovuto sul minimo salariale, tranne casi eccezionali tra cui non sono ricomprese le assenze ingiustificate che possono essere sanzionate in via disciplinare ed eventualmente dar luogo
a legittime pretese di risarcimento dei danni nei confronti del
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lavoratore inadempiente.” Trattasi di una motivazione che neppure è stata specificamente censurata dalla società appellante e che comunque viene del tutto condivisa dalla Corte;
deve dunque ritenersi che la società sia tenuta al versamento della contribuzione per le giornate in questione come se fossero state effettivamente lavorate, a prescindere dalla corresponsione della relativa retribuzione a favore dei dipendenti assenti.
9.2.2. Relativamente al recupero della contribuzione sgravata nel periodo oggetto di causa, si rileva quanto segue :
La normativa di riferimento (art. 1, comma 1175 della legge n.
296/2006) testualmente recita:
“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”
Dal verbale ispettivo risulta il recupero della contribuzione sgravata nel periodo in cui si sono verificate le irregolarità oggetto di causa.
La tesi della società secondo cui gli sgravi contributivi non potevano essere revocati, perché relativi a periodi precedenti all'avviso di accertamento, non coglie nel segno, dovendosi – al
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contrario – far riferimento al momento della commissione delle inadempienze e non al loro successivo accertamento.
Né assume rilevanza, a sostegno della tesi dell'appellante, la emissione del in quel periodo, come dimostrata dalla CP_5
relativa produzione in giudizio.
Ritiene la Corte di condividere il ragionamento del primo giudice, secondo cui “Se così non fosse il datore di lavoro potrebbe beneficiare degli sgravi nonostante una solo apparente regolarità contributiva ovvero facendo affidamento sul non tempestivo controllo da parte dell limitando l'esclusione _1
degli sgravi al solo periodo successivo alla postuma verifica negativa da parte dell' . Ma è certo che, trattandosi di Pt_12
sgravi contributivi, ricade sul datore di lavoro che pretende di averne diritto la relativa dimostrazione (tra le molte, Cass.,sez. lav. Ordinanza n.1157/2018) e dunque l'impresa era tenuta a dimostrare, nel periodo in contestazione, il possesso della regolarità contributiva che nel caso di specie, al di là del formale rilascio del certamente non sussisteva.” CP_5
A ciò va aggiunto che la giurisprudenza di merito richiamata dall'appellante a sostegno delle proprie ragioni non è conferente al caso in esame. Ed infatti, la Corte di Appello di Torino, con la sentenza del 23 giugno 2021 invocata nel corpo del ricorso, ha affrontato un caso diverso da quello oggetto di causa, in cui al datore di lavoro non era stato rilasciato il per irregolarità CP_5
contributive; in quel caso la corte territoriale aveva ritenuto che i benefici dovessero essere revocati solo per il periodo di assenza
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del documento di regolarità contributiva, senza potersi applicare la decadenza, retroattivamente, ai precedenti periodi connotati da regolarità contributiva. Nel caso che ci occupa, invece, la società sostiene di aver diritto agli sgravi, in presenza del CP_5
rilasciato per tale periodo, valendo l'accertamento ispettivo solo per il futuro.
La tesi non è condivisibile.
Sulla questione è più volte intervenuta la Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. 12591/24), secondo cui, anche in presenza del
DURC, l' può recuperare gli sgravi contributivi fruiti in un _1
periodo in cui si sia accertata la irregolarità contributiva, come accaduto nel caso in esame, potendo - al più - il contribuente agire in giudizio nei confronti dell'Istituto per ottenere il risarcimento dei danni per perdita di chanches a causa del mancato avvio della procedura di revoca del documento rilasciato a suo favore.
Va pertanto condivisa la tesi di secondo cui, per godere dei _1
benefici contributivi, occorre, oltre al rilascio del DURC, anche l'effettiva osservanza degli obblighi di legge e dei CCNL, come espressamente previsto dalla normativa sopra riportata;
osservanza che – nella fattispecie in esame – non si è senz'altro verificata.
Correttamente l' ha quindi recuperato la contribuzione _1
sgravata in quel periodo in cui vi è stata una evidente omissione contributiva.
9.3. Tenuto conto di quanto sopra, il conteggio richiesto dalla
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Corte riguarda l'unico rilievo ritenuto fondato, relativo alla illegittima duplicazione, nel calcolo della base imponibile contributiva, sia dell'indennità di trasferta fittiziamente erogata ai lavoratori che dello straordinario che avrebbe dovuto essere indicato in busta paga.
Si è infatti richiesto alle parti e poi al TU (in assenza di un conteggio concordato) di quantificare la contribuzione dovuta agli enti previdenziali dalla società appellante per il periodo oggetto dell'accertamento (dal 1° maggio 2017 al 30 ottobre
2019), in cui - fermo per il resto quanto accertato in sede ispettiva - nella base imponibile contributiva venisse inserita la maggior somma tra il compenso a titolo di straordinario che avrebbe dovuto essere corrisposto mensilmente ai dipendenti individuati nel verbale di accertamento per il lavoro svolto nelle giornate di sabato e negli altri giorni dal lunedì al venerdì risultante dall'accertamento stesso e l'indennità di trasferta dagli stessi percepita nei medesimi mesi per compensare il predetto lavoro straordinario.
Il consulente nominato, dott. ha quantificato la Per_2
contribuzione dovuta all' in €. 78.488,78 e i premi da _1
versarsi all' in €. 13.793,67, applicando la richiesta CP_2
riduzione per gli anni 2017-2018 rispettivamente del rispettivamente 16,48% e del 15,81%, come previsto dall'art. 1 comma 128 della L. 147/2013.
La Corte ritiene di far proprie tali conclusioni, con le seguenti precisazioni:
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9.3.1. Quanto ai premi , già nel prospetto riepilogativo CP_2
prodotto dall'Istituto assicurativo e comunque nella perizia espletata, sono stati individuati solo i versamenti da effettuarsi nel periodo oggetto dell'accertamento (da maggio 2017 ad ottobre 2019) e non anche quelli dal 1° gennaio al 30 aprile 2017
e dal 1° novembre al 31 dicembre 2019. Va dunque disatteso il motivo di appello relativo alla tardività dell'eccezione, in quanto,
a prescindere dalla questione relativa all'onere probatorio,
l' non ha richiesto, nelle sue note di addebito, altri premi CP_2
rispetto a quelli relativi al periodo di accertamento ispettivo.
9.3.2. Quanto alle sanzioni accessorie, esse vanno determinate in applicazione del più gravoso regime previsto dalla legge in caso di evasione contributiva ex art.116, comma 8, lett. b) L. n.
388/2000. Va infatti respinto il motivo di appello volto ad ottenere, in via subordinata, l'applicazione delle sanzioni con il calcolo previsto dalla legge in caso di morosità (art.116, comma
8, lett. a) L. n. 388/2000), in quanto – come già sopra accennato
- ci si trova di fronte ad un caso di evidente evasione fiscale e contributiva, avendo la società alterato in modo rilevante il LUL per versare meno imposte e contributi;
alterazione che è stata scoperta soltanto grazie un meticoloso lavoro di incrocio di dati avvenuto in sede ispettiva.
9.3.3. Si rileva peraltro che, nel proprio elaborato peritale, il TU ha quantificato le sanzioni dovute agli enti previdenziali sino alla data del conferimento dell'incarico (05/02/2025), mentre i predetti istituti si sono fermati ad un periodo pregresso;
più
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specificamente l' sino a 30 giorni dopo l'accertamento _1
ispettivo del 28/6/2020 e l sino al giorno precedente al CP_2
primo accesso ispettivo (12/06/2019).
E' questo il motivo per cui, soprattutto per le sanzioni calcolate da , il TU è pervenuto ad una quantificazione di gran CP_2
lunga superiore a quella richiesta, come evidenziato nelle note depositate dalla società appellante che ha sostenuto la erroneità delle risultanze peritali.
Al riguardo, la Corte ritiene che, non avendo gli enti previdenziali richiesto nei propri atti difensivi il pagamento delle ulteriori sanzioni civili maturate nel periodo successivo a quello dagli stessi individuato, le stesse non possano essere oggetto del presente accertamento giudiziale, in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.); il tutto tenuto altresì conto della natura autonoma delle sanzioni civili, seppur accessorie (Cass. S.U. n. 5076/2015).
9.4. Ne deriva che, in parziale accoglimento dell'appello,
è tenuta ai seguenti pagamenti: Parte_1
- €. 78.488,78, oltre le sanzioni civili calcolate in applicazione del regime sanzionatorio previsto dall' art.116, comma 8, lett. b)
L. n. 388/2000, a favore di;
_1
- €. 13.793,67, oltre le sanzioni civili calcolate in applicazione del regime sanzionatorio previsto dall' art.116, comma 8, lett. b)
L. n. 388/2000, a favore di . CP_2
9.5. La regolamentazione delle spese di lite dei due gradi segue l'esito finale della causa, per cui la società appellante va
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condannata alla rifusione delle stesse di entrambi gli Istituti, come liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dalle tariffe professionali per i rispettivi scaglioni in base al valore delle domande proposte dalla società nei confronti dei predetti enti.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, accerta che
[...]
è tenuta ai seguenti pagamenti: Parte_1
- €. 78.488,78, oltre le sanzioni civili calcolate in applicazione del regime sanzionatorio previsto dall' art.116, comma 8, lett. b)
L. n. 388/2000, a favore di;
_1
- €. 13.793,67, oltre le sanzioni civili calcolate in applicazione del regime sanzionatorio previsto dall' art.116, comma 8, lett. b)
L. n. 388/2000, a favore di . CP_2
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio, che liquida nei seguenti importi:
– per il primo grado, €. 7.000,00 oltre accessori di legge a favore di ed €. 3.000,00 oltre accessori di legge a favore di _1
; CP_2
– per il secondo grado, €. 8.500,00 oltre accessori di legge a favore di ed €. 4.200,00 oltre accessori di legge a favore di _1
. CP_2
Così deciso nella camera di consiglio del 08/07/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
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