TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3809/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3809/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. POTITO D'ANGELICO, Parte_1 giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ORNATI ANDREA e dall'Avv. RAFFAELE ZURLO, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 13.1.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 17.181,02, oltre accessori e spese, vantato da CP_1
in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di in forza di
[...] Parte_1 un contratto di finanziamento rimasto inadempiuto.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 727/2021 del 8.4.2021), , debitore ingiunto, ha proposto opposizione ex art. 645 Parte_1
c.p.c. eccependo: 1) il difetto di prova scritta del credito ex art. 634 c.p.c.; 2) di non aver sottoscritto la cartolina di ricevimento relativa alla comunicazione di cessione del credito, disconoscendo la firma ivi apposta;
3) l'irritualità della cessione del credito e il difetto di legittimazione in capo all'opposta; 4) la prescrizione del credito pagina 1 di 4 e degli interessi;
5) l'illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite. Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 16.11.2021), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 13.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. In premessa, va rammentato che per principio giurisprudenziale consolidato l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione (cfr. ex multis
Cass. n. 3649/2012).
Ciò chiarito, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, va osservato che l'opposta ha fornito adeguata prova del fatto costitutivo avendo prodotto, fin dalla fase monitoria, la fonte negoziale del credito azionato ossia il contratto di finanziamento, sottoscritto dall'opponente in data 11.12.2007, contenente le condizioni economiche pattuite. Tanto basta a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'opposta, non potendosi certamente ritenere, in assenza di espresso e specifico disconoscimento (vuoi della sua conformità all'originale, vuoi della sottoscrizione), che l'efficacia probatoria del fondamentale supporto documentale della pretesa creditoria dell'opposta sia inficiata pagina 2 di 4 dalla mera circostanza, allegata dall'opponente, della assenza di corrispondenza tra il numero del contratto riportato nel ricorso per decreto ingiuntivo (18825) e quello indicato sul documento prodotto.
A fronte della prova del credito fornito dall'opposta e dell'allegato (e incontestato) inadempimento, spettava dunque all'opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa creditoria. Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto. Invero, va anzitutto rigettata l'eccezione di “irritualità della cessione del credito”. Premesso che l'opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale relativo alla avvenuta cessione del credito, mette conto osservare, con valutazione assorbente rispetto al disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla cartolina di ricevimento relativa alla comunicazione della cessione, che in materia di cessione di crediti l'art. 58 TUB al secondo comma prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La norma richiamata, al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando così la Banca Cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione. Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., realizzandone di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Quindi, nell'ipotesi – come quella di specie – di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso, o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede solo la prova che la cessione sia pubblicata in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. n. 13954/2006). Questione diversa (per vero sollevata dall'opponente solo nelle note conclusive) è, invece, quella relativa alla titolarità del credito in capo all'opposta, nel caso di specie comprovata dalla produzione, sin dalla fase monitoria, del contratto di cessione. È poi infondata l'eccezione di prescrizione. Come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione – decennale – dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata, tanto che non può essere individuato quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione la data del contratto di finanziamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. n. 18951/2013; 17798/2011; 10127/2005).
Fatta tale premessa, dagli atti di causa si evince che il negozio in esame prevedeva la restituzione della somma mutuata mediante 72 rate mensili a quote costanti, la prima pagina 3 di 4 con scadenza a 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto (11.12.2007), dunque il 11.1.2008. L'ultima rata pertanto veniva a scadenza il 11.12.2013. Da tanto consegue che la data del 11.12.2013 costituisce il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (cfr. Cass. n. 18915/2013; 17798/2011; 12707/2002; 1110/1994).
Pertanto, posto che il dies a quo per il recupero del credito ha iniziato a decorrere dal 11.12.2013 e che all'opponente è stata notificata l'ingiunzione di pagamento il
3.5.2021, il credito non è prescritto (sulla idoneità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo a interrompere la prescrizione, cfr. da ultimo Cass. n. 4676/2023). Infine, va rigettata l'eccezione relativa all'applicazione di interessi in misura superiore al tasso legale, siccome del tutto generica e sfornita di prova. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite vanno regolate, come per norma, secondo la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m.
10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab. A allegata) e successive modifiche, applicati i parametri medi sul valore della domanda ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 727/2021 del 8.4.2021; b) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 14.1.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3809/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. POTITO D'ANGELICO, Parte_1 giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ORNATI ANDREA e dall'Avv. RAFFAELE ZURLO, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 13.1.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 17.181,02, oltre accessori e spese, vantato da CP_1
in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di in forza di
[...] Parte_1 un contratto di finanziamento rimasto inadempiuto.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 727/2021 del 8.4.2021), , debitore ingiunto, ha proposto opposizione ex art. 645 Parte_1
c.p.c. eccependo: 1) il difetto di prova scritta del credito ex art. 634 c.p.c.; 2) di non aver sottoscritto la cartolina di ricevimento relativa alla comunicazione di cessione del credito, disconoscendo la firma ivi apposta;
3) l'irritualità della cessione del credito e il difetto di legittimazione in capo all'opposta; 4) la prescrizione del credito pagina 1 di 4 e degli interessi;
5) l'illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite. Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 16.11.2021), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 13.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. In premessa, va rammentato che per principio giurisprudenziale consolidato l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione (cfr. ex multis
Cass. n. 3649/2012).
Ciò chiarito, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, va osservato che l'opposta ha fornito adeguata prova del fatto costitutivo avendo prodotto, fin dalla fase monitoria, la fonte negoziale del credito azionato ossia il contratto di finanziamento, sottoscritto dall'opponente in data 11.12.2007, contenente le condizioni economiche pattuite. Tanto basta a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'opposta, non potendosi certamente ritenere, in assenza di espresso e specifico disconoscimento (vuoi della sua conformità all'originale, vuoi della sottoscrizione), che l'efficacia probatoria del fondamentale supporto documentale della pretesa creditoria dell'opposta sia inficiata pagina 2 di 4 dalla mera circostanza, allegata dall'opponente, della assenza di corrispondenza tra il numero del contratto riportato nel ricorso per decreto ingiuntivo (18825) e quello indicato sul documento prodotto.
A fronte della prova del credito fornito dall'opposta e dell'allegato (e incontestato) inadempimento, spettava dunque all'opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa creditoria. Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto. Invero, va anzitutto rigettata l'eccezione di “irritualità della cessione del credito”. Premesso che l'opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale relativo alla avvenuta cessione del credito, mette conto osservare, con valutazione assorbente rispetto al disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla cartolina di ricevimento relativa alla comunicazione della cessione, che in materia di cessione di crediti l'art. 58 TUB al secondo comma prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La norma richiamata, al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando così la Banca Cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione. Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., realizzandone di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Quindi, nell'ipotesi – come quella di specie – di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso, o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede solo la prova che la cessione sia pubblicata in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. n. 13954/2006). Questione diversa (per vero sollevata dall'opponente solo nelle note conclusive) è, invece, quella relativa alla titolarità del credito in capo all'opposta, nel caso di specie comprovata dalla produzione, sin dalla fase monitoria, del contratto di cessione. È poi infondata l'eccezione di prescrizione. Come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione – decennale – dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata, tanto che non può essere individuato quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione la data del contratto di finanziamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. n. 18951/2013; 17798/2011; 10127/2005).
Fatta tale premessa, dagli atti di causa si evince che il negozio in esame prevedeva la restituzione della somma mutuata mediante 72 rate mensili a quote costanti, la prima pagina 3 di 4 con scadenza a 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto (11.12.2007), dunque il 11.1.2008. L'ultima rata pertanto veniva a scadenza il 11.12.2013. Da tanto consegue che la data del 11.12.2013 costituisce il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (cfr. Cass. n. 18915/2013; 17798/2011; 12707/2002; 1110/1994).
Pertanto, posto che il dies a quo per il recupero del credito ha iniziato a decorrere dal 11.12.2013 e che all'opponente è stata notificata l'ingiunzione di pagamento il
3.5.2021, il credito non è prescritto (sulla idoneità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo a interrompere la prescrizione, cfr. da ultimo Cass. n. 4676/2023). Infine, va rigettata l'eccezione relativa all'applicazione di interessi in misura superiore al tasso legale, siccome del tutto generica e sfornita di prova. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite vanno regolate, come per norma, secondo la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m.
10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab. A allegata) e successive modifiche, applicati i parametri medi sul valore della domanda ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 727/2021 del 8.4.2021; b) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 14.1.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 4 di 4