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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10304 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 20489 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 16.10.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 18 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Daniele Checchi che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.6.2025 e ritualmente notificato la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere presentato ricorso per a.t.p.o. (n.r.g. 9378/24) dinanzi a questo Tribunale onde chiedere l'accertamento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. 18/80; che il procedimento si concludeva con il decreto di omologa del 16.12.2024 che riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del 10.12.2023; che aveva quindi notificato il detto decreto all' (in data 2.1.2025) CP_1 e poi il modello AP70 (in data 29.1.2025); che tuttavia l' non aveva CP_1 provveduto al pagamento della prestazione. Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna al pagamento dei ratei arretrati oltre accessori di legge. L' ritualmente evocato in giudizio rimaneva contumace. CP_1
La causa era decisa a mezzo di trattazione scritta, previo rituale deposito della nota di parte ricorrente. Il ricorso merita accoglimento. Risulta invero dagli atti la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa (cfr. decreto di omologa corretto in atti), sia dei requisiti extra sanitari (cfr. modd. AP70 in atti). Sui ratei non corrisposti sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza, dello scaglione di valore della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accerta il diritto di all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. Parte_1
18/80 dal 1.1.2024 e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente dei ratei maturati oltre accessori di legge come in parte motiva;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 16.10.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 20489 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 16.10.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 18 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Daniele Checchi che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.6.2025 e ritualmente notificato la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere presentato ricorso per a.t.p.o. (n.r.g. 9378/24) dinanzi a questo Tribunale onde chiedere l'accertamento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. 18/80; che il procedimento si concludeva con il decreto di omologa del 16.12.2024 che riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del 10.12.2023; che aveva quindi notificato il detto decreto all' (in data 2.1.2025) CP_1 e poi il modello AP70 (in data 29.1.2025); che tuttavia l' non aveva CP_1 provveduto al pagamento della prestazione. Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna al pagamento dei ratei arretrati oltre accessori di legge. L' ritualmente evocato in giudizio rimaneva contumace. CP_1
La causa era decisa a mezzo di trattazione scritta, previo rituale deposito della nota di parte ricorrente. Il ricorso merita accoglimento. Risulta invero dagli atti la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa (cfr. decreto di omologa corretto in atti), sia dei requisiti extra sanitari (cfr. modd. AP70 in atti). Sui ratei non corrisposti sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza, dello scaglione di valore della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accerta il diritto di all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. Parte_1
18/80 dal 1.1.2024 e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente dei ratei maturati oltre accessori di legge come in parte motiva;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 16.10.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace