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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/04/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4520/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Avv. Giovanna Lucia Testini,ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al nr.4520/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi posta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'odierna udienza,
TRA
P.IVA corrente in Ostuni,in persona del Curatore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore dott.ssa (C.F. ), dichiarato con Sentenza del Tribunale Parte_2 C.F._1
di Brindisi n. 44 del 17 – 25 novembre 2020, elettivamente domiciliato in Ostuni alla via Dott. Angelo
Tanzarella, 55, presso e nello studio dell'avv. Daniele Miccoli (C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- Attore opponente -
CONTRO
Co
con sede in Bari alla Via F.lli Philips n.9 ( P. Iva Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bari, P.IVA_2 via Dante Alighieri n. 33, presso lo studio dell' Avv. Antonio Galantino,con domicilio pec
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce Email_1
rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta opposta -
Le parti hanno rassegnato a verbale di udienza le conclusioni con rinuncia ai termini per il deposito di memorie conclusionali e note di replica ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione del 20.3.2029,notificato in data 22 marzo 2019 la società Parte_1
in persona del suo Amministratore Unico pro tempore, Geom. ,ha proposto Parte_3
opposizione averso il decreto ingiuntivo n. 437/19, R.G. 16569/2018, emesso dal Tribunale di Bari in data 31 gennaio 2019,notificato l' 11 febbraio 2019, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 7.913,02.= oltre interessi legali e spese della procedura CP_2
monitoria. Ha chiesto preliminarmente:
a) il rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta;
nel merito:
b) accertare l'inesistenza del credito azionato in monitorio per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c) accertare la sussistenza di un credito in capo all'opponente pari a euro 1.254,04, ovvero quantificato nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, sempre per le ragioni esposte in narrativa;
d) condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, CP_2 in favore della , dell'importo di cui al precedente punto, oltre interessi moratori ex Parte_1
D.Lgs. 231/02 sino al soddisfo;
e) condannare la opposta al pagamento delle spese e competenze di questo giudizio.
Si costituiva il creditore opposto, con comparsa del 17.9.2019 Controparte_2
rilevando che poiché non vi era contestazione in ordine agli importi riportati nelle fatture addebitatele nonché sulla sussistenza del rapporto contrattuale intercorsa tra le parti, chiedeva il rigetto della proposta opposizione non essendo fondata su prova scritta.
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse:
1.Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta né, tanto meno, dì pronta soluzione;
2. nel merito, rigettare l'avversa opposizione essendo stata proposta a fini meramente dilatori, con contestuale rigetto della domanda riconvenzionale in quanto anch'essa infondata in fatto e diritto.
3.Con condanna alle spese processuali
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., rinviata la causa per consentire la definizione conciliativa, costituitasi il curatore fallimentare della società opponente, le parti hanno dato atto all'odierna udienza di avere definito la vicenda processuale con la sottoscrizione dell'atto depositato nel fascicolo telematico. Concludevano chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
con compensazione delle spese del giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione non essendo stata chiesta l'assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali ex art. 190 c.p.c..
E' evidente che sia venuta a cessare la materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, che presuppone il sopraggiungere, nel corso del processo, della carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. a seguito di un evento fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti che si danno reciproco atto dell'essere venuta meno la ragione della lite. ( ord. Cass.civ.
17.1.2023 n.1257)
Essendo quindi raggiunto l'accordo sulla statuizione della compensazione integrale delle spese di lite questo giudicante non deve pronunciarsi sulla loro liquidazione secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale se non per i compensi a carico dell'Erario.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del GOP Avv. Testini Giovanna Lucia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da oggi Parte_1 [...]
, come in atti,
contro
La GN (C.T.C.) s.r.l. nella Parte_1 Controparte_2
causa civile iscritta al nr. 4520/2019 2022 RG, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere del presente giudizio promosso da er intervenuta transazione tra le parti;
Parte_1
2) dato atto dell'atto transattivo sottoscritto in data 28.3.2025, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 437/19, R.G. 16569/2018, emesso dal Tribunale di Bari in data 31 gennaio
2019,notificato l' 11 febbraio 2019, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 7.913,02.= oltre interessi legali e spese della procedura CP_2
monitoria;
3) compensa le spese processuali.
Bari, 4.4.2025
Il G.O.P.
Avv. Giovanna Lucia Testini
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Avv. Giovanna Lucia Testini,ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al nr.4520/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi posta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'odierna udienza,
TRA
P.IVA corrente in Ostuni,in persona del Curatore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore dott.ssa (C.F. ), dichiarato con Sentenza del Tribunale Parte_2 C.F._1
di Brindisi n. 44 del 17 – 25 novembre 2020, elettivamente domiciliato in Ostuni alla via Dott. Angelo
Tanzarella, 55, presso e nello studio dell'avv. Daniele Miccoli (C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- Attore opponente -
CONTRO
Co
con sede in Bari alla Via F.lli Philips n.9 ( P. Iva Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bari, P.IVA_2 via Dante Alighieri n. 33, presso lo studio dell' Avv. Antonio Galantino,con domicilio pec
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce Email_1
rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta opposta -
Le parti hanno rassegnato a verbale di udienza le conclusioni con rinuncia ai termini per il deposito di memorie conclusionali e note di replica ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione del 20.3.2029,notificato in data 22 marzo 2019 la società Parte_1
in persona del suo Amministratore Unico pro tempore, Geom. ,ha proposto Parte_3
opposizione averso il decreto ingiuntivo n. 437/19, R.G. 16569/2018, emesso dal Tribunale di Bari in data 31 gennaio 2019,notificato l' 11 febbraio 2019, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 7.913,02.= oltre interessi legali e spese della procedura CP_2
monitoria. Ha chiesto preliminarmente:
a) il rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta;
nel merito:
b) accertare l'inesistenza del credito azionato in monitorio per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c) accertare la sussistenza di un credito in capo all'opponente pari a euro 1.254,04, ovvero quantificato nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, sempre per le ragioni esposte in narrativa;
d) condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, CP_2 in favore della , dell'importo di cui al precedente punto, oltre interessi moratori ex Parte_1
D.Lgs. 231/02 sino al soddisfo;
e) condannare la opposta al pagamento delle spese e competenze di questo giudizio.
Si costituiva il creditore opposto, con comparsa del 17.9.2019 Controparte_2
rilevando che poiché non vi era contestazione in ordine agli importi riportati nelle fatture addebitatele nonché sulla sussistenza del rapporto contrattuale intercorsa tra le parti, chiedeva il rigetto della proposta opposizione non essendo fondata su prova scritta.
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse:
1.Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta né, tanto meno, dì pronta soluzione;
2. nel merito, rigettare l'avversa opposizione essendo stata proposta a fini meramente dilatori, con contestuale rigetto della domanda riconvenzionale in quanto anch'essa infondata in fatto e diritto.
3.Con condanna alle spese processuali
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., rinviata la causa per consentire la definizione conciliativa, costituitasi il curatore fallimentare della società opponente, le parti hanno dato atto all'odierna udienza di avere definito la vicenda processuale con la sottoscrizione dell'atto depositato nel fascicolo telematico. Concludevano chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
con compensazione delle spese del giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione non essendo stata chiesta l'assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali ex art. 190 c.p.c..
E' evidente che sia venuta a cessare la materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, che presuppone il sopraggiungere, nel corso del processo, della carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. a seguito di un evento fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti che si danno reciproco atto dell'essere venuta meno la ragione della lite. ( ord. Cass.civ.
17.1.2023 n.1257)
Essendo quindi raggiunto l'accordo sulla statuizione della compensazione integrale delle spese di lite questo giudicante non deve pronunciarsi sulla loro liquidazione secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale se non per i compensi a carico dell'Erario.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del GOP Avv. Testini Giovanna Lucia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da oggi Parte_1 [...]
, come in atti,
contro
La GN (C.T.C.) s.r.l. nella Parte_1 Controparte_2
causa civile iscritta al nr. 4520/2019 2022 RG, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere del presente giudizio promosso da er intervenuta transazione tra le parti;
Parte_1
2) dato atto dell'atto transattivo sottoscritto in data 28.3.2025, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 437/19, R.G. 16569/2018, emesso dal Tribunale di Bari in data 31 gennaio
2019,notificato l' 11 febbraio 2019, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 7.913,02.= oltre interessi legali e spese della procedura CP_2
monitoria;
3) compensa le spese processuali.
Bari, 4.4.2025
Il G.O.P.
Avv. Giovanna Lucia Testini