Ordinanza cautelare 6 dicembre 2012
Sentenza 3 novembre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 03/11/2016, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/11/2016
N. 00320/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2012, proposto da:
LA Cistaro, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Arangio e Maria Francesca Monterossi C. con domicilio eletto presso l’Avv. Giovanni Franchi, in MA, borgo G.Tommasini n. 20;
contro
Comune di MA, in persona Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesca Priori, Salvatore Caroppo e Laura Maria Dilda, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura Municipale, in MA, strada Repubblica n. 1;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliata, in Bologna, via Guido Reni n. 4;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di MA non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
ER Magnani, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marcello Mendogni presso il quale elegge domicilio, in MA, borgo Antini n. 3;
per l'annullamento
della ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2012 rep. n°42 OC II 1.4, resa nota alla ricorrente il 21 maggio successivo, con la quale il Commissario straordinario del Comune di MA ha ordinato all’Amministratore del condominio Paltrinieri, sito in MA, via XXII luglio n°12, di procedere, nei tempi tecnici strettamente necessari, agli adempimenti richiesti dal Comando provinciale Vigili del Fuoco e in particolare al monitoraggio delle lesioni riscontrate e al necessario intervento di ristrutturazione e consolidamento dell’edificio;
del verbale 6 febbraio 2012 del Comando provinciale Vigili del Fuoco di MA;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di MA e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito di intervento effettuato in data 6 febbraio 2012 all’interno del Palazzo Paltrinieri, immobile storico sito in MA, borgo XXII Luglio n. 12, per verificarne la stabilità dopo gli eventi sismici del gennaio precedente, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di MA (VV.FF.) rappresentava al Comune di MA (di seguito Comune) di aver “ rilevato che l’edificio presentava varie crepe nei soffitti a volta dell’androne e vano scala ” e che “ un arco del vano scala a sostegno del pianerottolo del primo piano presentava una lesione importante da ambedue le parti visibili ”.
Sulla base di dette risultanze e in considerazione della vetustà dell’edificio i VV.FF. ritenevano “ opportuno provvedere a ulteriori controlli da parte di tecnici specializzati atti a verificare la stabilità delle parti lesionate e al monitoraggio per controllare l’evolversi dell’evento nonché la necessario intervento con opere di ristrutturazione e consolidamento dell’edificio e la messa in sicurezza di tutto il condominio ” invitando l’Amministrazione comunale “ a provvedere per quanto di competenza al fine della pubblica e privata incolumità ” (v. verbale VV.FF. del 6 febbraio 2012).
Il Comune, preso atto dei contenuti del richiamato verbale, con ordinanza contingibile ed urgente adottata ex art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, ordinava all’Amministratore di condominio “ di procedere nei tempi tecnici strettamente necessari agli adempimenti richiesti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed in particolare al monitoraggio delle lesioni riscontrate ed al necessario intervento di ristrutturazione consolidamento dell’edificio ”.
La ricorrente, proprietaria di unità immobiliare all’interno del palazzo in questione, con ricorso notificato il 20 luglio 2012 impugnava l’ordinanza comunale lamentando la violazione sotto più profili dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, il difetto di motivazione e l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990.
Il Ministero dell’Interno ed il Comando dei VV.FF. si costituivano in giudizio con memoria formale depositata il 21 settembre 2012 chiedendo la reiezione del ricorso.
Il Comune di MA si costituiva in giudizio con memoria formale depositata il 9 novembre 2012.
Con atto depositato il 23 novembre 2012 la ricorrente chiedeva la sospensione dell’ordinanza impugnata allegando il pregiudizio patrimoniale al quale veniva esposta in ragione dell’adempimento all’ordine impartito.
Il Comune, con memoria depositata il 30 novembre 2012, eccepiva in via pregiudiziale, sotto un primo profilo, l’inammissibilità del ricorso per difetto del contraddittorio causa la mancata notifica all’Amministratore di condominio (destinatario dell’ordinanza impugnata) e ad almeno uno dei condomini ritenuti essere interessati alla verifica dello stato di stabilità dell’edificio da essi abitato e all’esecuzione degli eventuali interventi di consolidamento; sotto un secondo profilo, la tardività del ricorso perché proposto oltre il 60 giorno dalla intervenuta conoscenza del provvedimento; sotto un terzo e ultimo profilo, il difetto di legittimazione della ricorrente poiché il soggetto tenuto all’esecuzione dell’ordinanza sarebbe da individuarsi nell’Amministratore.
Con atto ad opponendum depositato il 1° dicembre 2012 interveniva in giudizio il condomino Albero Magnani, proprietario di un appartamento sito all’interno di Palazzo Paltrinieri eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto del contraddittorio e l’infondatezza delle avverse censure.
Nella camera di consiglio del 5 dicembre 2012, con ordinanza n. 239/2012, veniva respinta l’istanza di sospensione rilevando che “ il ricorso appare sfornito di fumus , atteso che un intervento finalizzato a garantire la sicurezza di un edificio storico dopo un evento sismico appare all’evidenza connotato dai caratteri della necessità ed urgenza, e in concreto si è risolto in misure non particolarmente afflittive, dato che ha prescritto in primo luogo di eseguire una indagine conoscitiva, all’esito della quale si verificherà se e quali interventi siano necessari. Risulta per inciso (v. doc. 3 ricorrente, p. 2 dal tredicesimo rigo) che l’amministratore pro tempore del condominio abbia già dato il via a tale indagine, senza che ai condomini sia allo stato venuto pregiudizio alcuno, nemmeno sotto forma della richiesta di esborsi aggiuntivi ”.
Nel mese di aprile 2013, su incarico conferito il 25 marzo 2013 dall’Amministratore di condominio, venivano avviate le indagini statiche sul fabbricato e l’azione di monitoraggio delle lesioni rilevate le cui conclusioni escludevano la riferibilità delle lesioni rilevate dai VV.FF. all’evento sismico del 2012 riconducendole ad un ipotetico assestamento del terreno verificatosi in epoca remota o agli interventi di ristrutturazione interessanti il palazzo nell’anno 1922, con contestuale esclusione di “ fenomeni evolutivi in corso ” e di “ rischi statici ” (Relazione del 9 agosto 2013).
In data 15 settembre 2016 tanto la ricorrente quanto il Comune depositavano la relazione sul monitoraggio statico di Palazzo Paltrinieri.
Con memoria depositata il 21 settembre 2016 il Ministero dell’Interno eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica del medesimo ad almeno uno dei condomini e il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della riferibilità del provvedimento impugnato alla sola autorità comunale mentre nel merito ne eccepiva l’infondatezza.
Con memoria depositata il giorno successivo in vista della discussione nel merito del ricorso, la ricorrente reiterava le proprie censure richiamando, altresì, a sostegno dell’originaria illegittimità dell’ordinanza impugnata le descritte conclusioni della richiamata relazione peritale.
Con atto depositato il 23 settembre 2016 il Comune si riportava alle precedenti difese reiterando l’eccezione di inammissibilità per difetto del contraddittorio e di irricevibilità per tardività, replicando con memoria depositata il 5 ottobre successivo.
In pari data depositava un sintetica replica anche l’interveniente richiamando le posizioni precedentemente esposte.
All’esito della pubblica udienza del 26 ottobre 2016 la causa veniva decisa.
Il collegio ritiene che si possa prescindere dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle resistenti amministrazioni e dall’interveniente poiché il ricorso è infondato nel merito.
Con il primo motivo la ricorrente deduce che l’Amministrazione, in violazione dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, avrebbe adottato l’impugnata ordinanza contingibile e urgente in assenza dei prescritti presupposti di legge.
Ritiene, infatti, la ricorrente che il Comune non avrebbe svolto alcuna istruttoria preventiva tesa alla verifica di una concreta situazione di pericolo per l’incolumità pubblica e privata che ritiene essere, nel caso di specie, inesistente come comproverebbero precedenti perizie tecniche redatte da professionisti incaricati nel 2008 (Ing. Graziano) e nel 2011 (Ingg. Bresciani, Foppiani e Montanari) che qualificavano le lesioni presenti nel fabbricato come di trascurabile entità e dovute alla vetustà dell’immobile.
In assenza di accertati pericoli di crollo imminente la decisione dell’Amministrazione di procedere con lo speciale strumento di cui all’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 anziché nelle forme ordinarie, avrebbe leso il principio di proporzionalità in ragione dell’eccessiva onerosità degli interventi di consolidamento richiesti ai privati.
Il motivo è infondato.
L’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che “ il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana ”.
Presupposto di tale potere extra ordinem attribuito dalla norma al Sindaco è l’esistenza di una situazione di carattere eccezionale non fronteggiabile con gli strumenti ordinari ( ex multis , TAR Veneto, Sez. I, 24 giugno 2016, n. 675).
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “ il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, ed in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale ” (Cons. St., sez. V, 25.5.2012, n. 3077 ” (Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697)
La necessità di un previo approfondimento istruttorio, tuttavia, deve essere valutata avuto riguardo alla specifica realtà all’interno della quale matura l’esigenza di ricorrere all’esercizio dello speciale potere non potendosi richiedere all’Amministrazione adempimenti propri dei moduli procedimentali ordinari ed incompatibili con l’urgenza di provvedere.
A tal proposito deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è stato emesso all’indomani di un evento sismico di ragguardevoli proporzioni che ha interessato la Regione ed a seguito di un intervento effettuato da un organo tecnico altamente qualificato (il comando dei VV.FF.) che una volta visionate le lesioni presenti nelle parti comuni di Palazzo Paltrinieri, riteneva di richiedere l’intervento dell’Autorità comunale.
In detta occasione, come già evidenziato, veniva riscontrata la presenza di “ varie crepe ” e di una “ lesione importante ” nella struttura di sostegno di un pianerottolo tali da ritenere necessario l’attivazione dei poteri comunali “ al fine della pubblica e privata incolumità ”.
In presenza della descritta situazione di potenziale pericolo prospettata dai VV.FF. e, si evidenzia, nel generale contesto emergenziale determinato dall’evento sismico, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di urgenza e indifferibilità dell’intervento richiesto che, peraltro, si limita ad imporre di procedere ai soli “ adempimenti richiesti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed in particolare al monitoraggio delle lesioni riscontrate ed al necessario intervento di ristrutturazione consolidamento dell’edificio ”.
A confutare la situazione di potenziale pericolo assunta dall’Amministrazione a presupposto del proprio agire non può ritenersi sufficiente il richiamo a pregressi esisti peritali (2008 e 2011), precedenti al sisma, né può essere invocato l’esito della perizia richiesta nel 2013 che ha escluso l’esistenza di “ fenomeno evolutivi in corso ” ma solo all’esito del disposto monitoraggio.
La puntuale menzione nell’ordinanza impugnata degli elementi di fatto assunti a presupposto dell’adozione dell’atto, da individuarsi nelle risultanze della verifica dei VV.FF., priva, altresì, di fondamento il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per difetto di motivazione in violazione tanto dell’art. 3 della L. n. 241/1990 che del secondo comma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione sotto altro profilo del medesimo art. 54 stante l’omessa indicazione del termine finale di efficacia del provvedimento adottato che contrasterebbe con il carattere di temporaneità dello specifico strumento utilizzato.
La censura è inammissibile stante l’inesistenza di un pregiudizio incidente nella sfera giuridico soggettiva della ricorrente riconducibile a tale profilo con conseguente difetto di un concreto ed attuale interesse a dedurla.
Il motivo sarebbe, tuttavia, in ogni caso infondato poiché l’ordinanza impugnata, come già rilevato, imponeva “ di procedere nei tempi tecnici strettamente necessari ”: tempi che precedentemente al monitoraggio ordinato (finalizzato alla definizione della esatta consistenza degli interventi necessari) non potevano essere quantificati.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento in violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza è da sempre granitica nel disconoscere la necessità di tale adempimento procedimentale in presenza di una ordinanza ex art. 54 poiché l'urgenza di provvedere è connaturata alla funzione stessa del provvedimento adottato ( ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. II, 14 maggio 2010 , n. 11327; TAR Piemonte, Sez. II, 18 febbraio 2010 , n. 965; TAR Calabria, Catanzaro, 3 maggio 2011, n. 606; TAR Sicilia, Palermo Sez. II, 17 febbraio 2015, n. 485).
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio sono poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di MA, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 oltre oneri di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Sergio Conti |
IL SEGRETARIO