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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71466/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 71466/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 17/4/2024 e promosso da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1
in Roma, Via del Tritone n. 102, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara P.IVA_1
Fedeli del Foro di Velletri, (C.F. ed elettivamente domiciliata in Velletri C.F._1
(RM), via Ugo La Malfa n. 4, in virtù di procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE contro divisione con sede Controparte_1 CP_2
legale in Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa n. 22/a, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P IVA rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Roncaglia, (C.F. P.IVA_2
), presso il cui studio sito in Sassuolo, via Adda n. 50/L, è elettivamente C.F._2
domiciliata, come da procura speciale depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
RESISTENTI
OGGETTO: Appalto privato
CONCLUSIONI: per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della nella sua qualità di produttore e Controparte_1 detentore del marchio inerente la pavimentazione di cui è causa;
CP_2
1 2) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Ditta appaltatrice ); Controparte_3 Persona_1
3) PER L'EFFETTO: condannare le Società convenute, in solido tra loro, alla somma equivalente al rifacimento ed integrale sostituzione della pavimentazione per un importo CP_4 pari a Euro 272.091,86 a titolo di danno patrimoniale, oltre al danno morale da determinarsi in via equitativa, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4) IN VIA SUBORDINATA E NELLA DENEGATA IPOTESI DI NON ACCOGLIMENTO DI QUANTO SOPRA: condannare le Società convenute, in solido tra loro, alla somma equivalente al trattamento di fibra in vetro indicato quale alternativa dal CTU per un importo pari ad Euro
Euro 97.750, oltre al danno morale da determinarsi in via equitativa, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
5) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E NELLA DENEGATA IPOTESI DI NON ACCOGLIMENTO DEI PREDETTI TRATTAMENTI SULLA KERLITE A MURO condannare le convenute, in solido tra loro, alla corresponsione delle somme così come accertate dal CTU, oltre al danno morale da determinarsi in via equitativa, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
6) Laddove il Giudicante dovesse ritenere provato l'an relativamente alla somma risarcitoria valutata nel giudizio di ATP provvedere ai sensi dell'art. 278 c.p.c. ad una condanna generica con provvisionale pari al danno accertato e ordinare che il processo prosegua per l'ulteriore liquidazione richiesta;
7) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge” per la resistente: “voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reictis
- rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
- in ogni caso con vittoria di spese di causa.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ex art. 702-bis c.p.c. in data 22/11/2021 la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, agiva in giudizio avverso la ditta
[...]
( ) e la in persona CP_3 Persona_1 Controparte_1
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
La ricorrente, premesso che:
- con contratto stipulato il 16/02/2017 le aveva locato l'immobile sito Roma, Persona_2
Via del Tritone n. 102, distinto al catasto al foglio 479, p.lla 126, sub. 532, per la durata di nove anni, dal 15/02/2017 al 14/02/2026, in cui era stata avviata l'attività di guest house/ affittacamere, come da SCIA n. QA/2018/14359 del 23/03/2018;
- il 9/1/2017 aveva stipulato con la ditta ( ) un Controparte_3 CP_3 Persona_1
contratto di appalto per la realizzazione delle opere necessarie alla trasformazione dell'immobile sopra descritto in B.&B. (attività di affittacamere), del tipo “chiavi in mano”, per il corrispettivo complessivo di € 234.000,00, con obbligo a carico dell'appaltatrice della fornitura e della posa in
2 opera della pavimentazione e del rivestimento con la medesima pavimentazione a muro per un totale di 736 mq complessivi;
- successivamente alla stipulazione del contratto, le parti avevano previsto varianti alle lavorazioni, segnatamente l'utilizzo di pavimentazione e rivestimento di maggior pregio, con consequenziale supplemento di costo;
- la ditta aveva acquistato in data 22/05/2017, presso il rivenditore Controparte_3 [...]
al prezzo di € 14.030,44, la pavimentazione sopra descritta, in particolare Kerlite, CP_5
collezione Exedra Kerlite Calacatta Gls 5Plus, formato mm. 3000 x mm. 1000, spessore mm 5,5 ed aveva provveduto alla posa in opera dei suddetti materiali;
- contestualmente era stata acquistata dal medesimo rivenditore la kerlite da collocare a muro, per un totale complessivo di circa 760 mq, quindi i lavori erano stati ultimati a marzo 2018 e l'attività era stata avviata sotto la denominazione “ il 10/03/2018, Parte_2
deduceva l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice e la responsabilità aquiliana della che aveva fornito un materiale inidoneo per la Controparte_1
pavimentazione ed il rivestimento dei locali, poiché, a causa dell'eccessiva porosità, assorbiva la sporcizia, trattenendola.
La dava atto di aver scoperto che il materiale rifornitole per il pavimento Parte_1
ed il rivestimento dell'immobile sopra descritto era “di seconda scelta” ed aveva intrapreso un procedimento per accertamento tecnico preventivo, al cui esito era emerso che non soltanto la pavimentazione acquistata presentava problematiche derivanti da errori nella catena produttiva ma, considerate le condizioni, aveva subito nella messa in commercio un'errata qualificazione a livello qualitativo, trattandosi di materiale di terza/quarta scelta. La ricorrente riteneva, dunque, la responsabile per aver occultato i vizi del materiale Controparte_1
sopra descritto, associando alle mattonelle una qualificazione qualitativa non conforme alle loro reali caratteristiche, posto che la era stata venduta come seconda scelta, sebbene, in CP_4
realtà, fosse di terza o quarta scelta o addirittura materiale di scarto.
Tanto premesso, la ricorrente riteneva la ditta appaltatrice responsabile per aver acquistato materiale non idoneo all'uso convenuto e la società produttrice per averlo posto in commercio, peraltro attribuendogli una categoria distintiva superiore a quella reale, sicché prospettava la responsabilità contrattuale della prima e la responsabilità aquiliana della produttrice, analogamente a quanto previsto in materia di “vendita a catena”.
La quantificava la propria pretesa risarcitoria in complessivi € 164.551,68 Parte_1
3 per i lavori di ripristino, di cui € 56.093,08 per il rifacimento della pavimentazione, compresi i costi accessori, € 60.458,30 per il rifacimento del rivestimento a muro, importo non considerato dal c.t.u. in sede di A.T.P., ma determinato in base al prezzo medio accertato dal suddetto c.t.u.,
€ 37.979,27 per il materiale di scarto ed € 69.561,21 per la cantierizzazione, oltre al danno all'immagine.
In subordine, la ricorrente invocava la condanna delle resistenti al risarcimento del danno, pari al costo per il trattamento di fibra in vetro dei materiali sopra descritti.
2. Con comparsa depositata il 18/3/2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo, previo
[...]
mutamento del rito, il rigetto del ricorso.
La resistente deduceva che il materiale venduto per la realizzazione delle opere relative all'appalto affidato dalla controparte alla ditta era di seconda scelta, non avendo CP_3
superato le prove di qualità e i relativi costi erano proporzionati alla sua qualità, precisando che: nel 2016 il prodotto di prima scelta a marchio Serie Exedra Kerlite, colore CP_2
Calacatta GLS 5Plus, formato mm 3000x1000, spessore 5,5 mm, aveva un prezzo di listino di €
188,00 mq e a maggio del 2016 aveva venduto alla 600 mq di Controparte_1 Controparte_5 sotto scelta del prodotto Cotto D'Este Exedra Kerlite Calacatta GLS 5Plus, formato mm
3000x1000 spessore 5,5 mm tono 125, per il prezzo di € 9,50 mq;
a maggio 2017 Controparte_5
aveva venduto 428 mq del medesimo materiale di sotto scelta alla ditta per il CP_3
corrispettivo di € 26,87 mq.
Tanto premesso, la resistente contestava le avverse deduzioni e le risultanze della c.t.u. espletata nel corso del procedimento per A.T.P., eccependo la nullità della stessa per avere il consulente tecnico d'ufficio demandato l'espletamento dell'intera consulenza all'ausiliario Per_3
legale rappresentate della Kaes s.a.s., società attiva nel settore dei servizi di pulizia ed
[...]
aveva respinto le osservazioni del c.t.p. della resistente con motivazioni apparenti.
La contestava anche nel merito le conclusioni cui era Controparte_1
pervenuto il c.t.u. e riteneva insussistente la prova dei presupposti della sua responsabilità quale produttrice dei materiali venduti dalla alla ditta e da quest'ultima forniti Controparte_5 CP_3
e posti in opera in esecuzione dell'appalto stipulato con la odierna ricorrente, rapporti a catena di cui la non era parte, precisando di aver messo in Controparte_1
commercio del materiale di sotto scelta idoneo alla funzione propria di un pavimento/rivestimento. La resistente contestava, infine, anche il quantum dell'avversa pretesa
4 risarcitoria, chiedendo, quindi, rigettarsi l'avversa domanda.
3. Esperiti gli incombenti preliminari e disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso alla ditta ( ), con ordinanza del 22/9/2023 il Controparte_3 Persona_1
giudice, rilevata la mancanza di prova che la vi avesse ottemperato Parte_1
dichiarava l'estinzione del rapporto processuale tra la e la Parte_1 [...]
e, in ordine al rapporto processuale tra la ricorrente e la CP_3 Controparte_1
disponeva il mutamento del rito, quindi, assegnati i termini ex art. 183, co. VI
[...]
c.p.c., all'udienza del 18/4/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa era assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. E' d'uopo premettere che l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo sollevata dalla Controparte_1
non coglie nel segno, atteso che il c.t.u. era stato autorizzato ad avvalersi di un
[...]
ausiliario di sua fiducia, quindi si è legittimamente servito, per l'espletamento della sua relazione tecnica, dell'ausilio tecnico di legale rappresentate della Kaes s.a.s., società Persona_3
attiva nel settore dei servizi di pulizia ed ha esaurientemente risposto sia ai quesiti postigli dal giudice che alle osservazione del c.t.p. di parte resistente, sicché il suo elaborato peritale è immune dalle censure mosse dalla Controparte_1
5. Nel merito, la invoca la responsabilità della Parte_1 Controparte_1
quale produttrice di materiali inidonei all'uso convenuto in relazione alla
[...]
pavimentazione ed al rivestimento dell'immobile sito in Roma, Via del Tritone n. 102, foglio
479, p.lla 126, sub. 532, invocandone la condanna al risarcimento del danno provocato da prodotti difettosi.
La domanda è infondata.
E' orientamento pacifico in dottrina e in giurisprudenza che nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica. Ed è, altresì, pacifico anche nella giurisprudenza della Suprema Corte che nelle cosiddette vendite a catena l'autonomia di
5 ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di rivolgersi al proprio venditore per rivalersi di quanto egli potrà essere costretto a versare a sua volta al sub acquirente, se quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (cfr. Cas. civ. n.
2115 del 05/02/2015; Cas. civ. n. 11612 del 31/05/2005).
La responsabilità del produttore per i danni provocati dal prodotto pericoloso discende dall'applicazione dell'art. 2050 c.c. ed è posta a tutela della generalità dei soggetti.
Per i consumatori, inoltre, il codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206/2005 prevede, al Titolo
II, artt. 114-127, un'ulteriore tutela per i danni subiti dai prodotti difettosi. A tale riguardo, la difettosità del prodotto, di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), non coincide con la sua pericolosità (in quanto i prodotti pericolosi non sono, per ciò solo, difettosi), né l'accertamento consente al giudice di stabilire come quel prodotto debba essere progettato o costruito, dovendosi piuttosto accertare se il prodotto che si assume difettoso sia stato progettato e costruito rispettando gli standard minimi richiesti dalle leges artis e dalla normativa di settore o dalle regole di comune prudenza (cfr. Cass. civ. n. 29387 del 23/10/2023).
Nella specie, essendo l'attrice una società di capitali, non può invocare la responsabilità del produttore prevista a tutela del consumatore, difettandone i presupposti soggettivi, né è applicabile, per le stesse ragioni, la disciplina della responsabilità in materia di vendita a catena di beni di consumo. E' necessario, dunque, accertare se sussista la responsabilità della convenuta da prodotto difettoso.
Ebbene, l'odierna ricorrente ha stipulato in data 09/01/2017 con la ditta ON di AR
RU (AR RU RO) un contratto di appalto per la realizzazione delle opere necessarie alla trasformazione dell'immobile per la sua destinazione ad attività di affittacamere, per il corrispettivo di € 234.000,00 e con obbligo a carico dell'appaltatrice della fornitura e della posa in opera della pavimentazione e del rivestimento con la medesima pavimentazione a muro per un totale di 736 mq complessivi. Dalla c.t.u. espletata nel giudizio di A.T.P ante causam su ricorso della emerge che l'intera unità immobiliare, eccetto il terrazzo e il Parte_1
secondo ingresso, presentavano una pavimentazione in gres porcellanato con finitura lucida, per un totale di circa mq. 257,00. Tale pavimentazione risultava annerita, in particolare con striature presenti lungo le lastre. Il c.t.u. ha richiamato al riguardo le valutazioni espresse dal suo ausiliario, secondo cui: “Il gres si presentava annerito ed ingrigito per il 90% della pavimentazione e contaminato da assorbimento di sporco di traffico pedonale e lavaggi ordinari
6 (residui di detergenti, di tensioattivi, grasso, olii, etc.) di conseguenza con un'alta prolificazione batterica, appiccicoso, con riflessi giallastri/grigio scuro, gli annerimenti sono diversi tra mattoni sono striati lungo le mattonelle, cosa ancora più strana un 5% delle mattonelle sono molto più chiare, a primo colpo d'occhio sembrano di non aver nessun problema, poi però con un test di pulizia professionale sono risultate contaminate leggermente anche se dalle foto allegate sembrano bianche. Lo scrivente ritiene indispensabile evidenziare che la pavimentazione è in uno stato al limite dell'annerimento dei micro e macro pori, cioè l'annidamento della sporcizia è alla saturazione massima, tecnicamente ci sono delle micro-porosità nere catalizzate e sarà molto difficile estrarle”.
La pavimentazione nel locale condotto in locazione dalla ricorrente, secondo quanto rilevato dal c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, è un gres porcellanato collezione Exedra
Kerlite Calacatta Gls 5Plus formato mm. 3000 x mm. 1000, spessore mm 5,5, anche se non è stata rinvenuta al riguardo una scheda tecnica con le caratteristiche tecniche del materiale. Nella fattura di vendita n. 2003.393 del 31/5/2016 emessa dalla Controparte_1
nei confronti della il materiale è così descritto: Codice: EK7KX01
[...] Controparte_6
Descrizione: CALACAT. GLS 5PLS 3000 X 1000 X 5,5 Scelta 2 Tono 125 Calibro F.
La pavimentazione, nella fattura proforma di vendita n. 35/R del 22/5/2017 emessa dal rivenditore alla ditta di , era così descritta: Cod. Art. Controparte_5 CP_3 CP_3
Descrizione: Kerlite CALACATTA Gls 5Plus 100 x 300 x 0,55 (ss) T125.
L'ausiliario del c.t.u. ha concluso nel senso che la pavimentazione presente nell'immobile de quo non è idonea all'uso indicato nella scheda tecnica, avuto anche riguardo alla destinazione dell'immobile, ritenendo che la aveva erroneamente classificato il prodotto in Parte_3
esame come di seconda scelta, sebbene dovesse essere classificato di terza o quarta scelta, cioè da scarto. Relativamente alle cause della inidoneità dei materiali di rivestimento dei pavimenti e delle pareti dell'immobile sopra descritto, il c.t.u. ha richiamato l'accertamento compiuto dal suo ausiliario, che ha evidenziato un difetto nel processo di “lappatura” dei materiali, ossia quel procedimento che mira a rendere le mattonelle lucide, a cui è conseguita la formazione di grandi pori sulle superfici, in cui si annida la sporcizia.
Tanto premesso, se da un lato è emerso dalla c.t.u. espletata in sede cautelare che il prodotto controverso è difettoso, tuttavia non è stata allegata in modo idoneo, né comprovata la pericolosità dello stesso, sicché non può predicarsi la responsabilità della produttrice, posto che, per i motivi sopra esposti, non è applicabile la disciplina consumeristica in materia di
7 responsabilità del produttore per i danni provocati da prodotti difettosi, essendo l'attrice una società di capitali, in quanto tale non sussumibile nella categoria dei consumatori.
E' parimenti infondata la pretesa risarcitoria attorea a titolo di danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge” e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice. Tuttavia il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass. civ. sez. un. n.
26972/2008 cit.).
8 Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. n. 12143 del 14/6/2016).
Nella specie, non sussiste alcuno dei presupposti sopra indicati, quindi non è configurabile il danno non patrimoniale preteso dall'attrice.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree proposte avverso la CP_1 [...]
Controparte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_1
P.Q.M.
Visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data
22/11/2021 dalla avverso la in Parte_1 Controparte_1
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA le domande proposte dalla avverso la Parte_1 Controparte_1
[...]
CONDANNA la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre
[...]
alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 6/2/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 71466/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 17/4/2024 e promosso da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1
in Roma, Via del Tritone n. 102, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara P.IVA_1
Fedeli del Foro di Velletri, (C.F. ed elettivamente domiciliata in Velletri C.F._1
(RM), via Ugo La Malfa n. 4, in virtù di procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE contro divisione con sede Controparte_1 CP_2
legale in Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa n. 22/a, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P IVA rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Roncaglia, (C.F. P.IVA_2
), presso il cui studio sito in Sassuolo, via Adda n. 50/L, è elettivamente C.F._2
domiciliata, come da procura speciale depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
RESISTENTI
OGGETTO: Appalto privato
CONCLUSIONI: per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della nella sua qualità di produttore e Controparte_1 detentore del marchio inerente la pavimentazione di cui è causa;
CP_2
1 2) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Ditta appaltatrice ); Controparte_3 Persona_1
3) PER L'EFFETTO: condannare le Società convenute, in solido tra loro, alla somma equivalente al rifacimento ed integrale sostituzione della pavimentazione per un importo CP_4 pari a Euro 272.091,86 a titolo di danno patrimoniale, oltre al danno morale da determinarsi in via equitativa, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4) IN VIA SUBORDINATA E NELLA DENEGATA IPOTESI DI NON ACCOGLIMENTO DI QUANTO SOPRA: condannare le Società convenute, in solido tra loro, alla somma equivalente al trattamento di fibra in vetro indicato quale alternativa dal CTU per un importo pari ad Euro
Euro 97.750, oltre al danno morale da determinarsi in via equitativa, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
5) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E NELLA DENEGATA IPOTESI DI NON ACCOGLIMENTO DEI PREDETTI TRATTAMENTI SULLA KERLITE A MURO condannare le convenute, in solido tra loro, alla corresponsione delle somme così come accertate dal CTU, oltre al danno morale da determinarsi in via equitativa, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
6) Laddove il Giudicante dovesse ritenere provato l'an relativamente alla somma risarcitoria valutata nel giudizio di ATP provvedere ai sensi dell'art. 278 c.p.c. ad una condanna generica con provvisionale pari al danno accertato e ordinare che il processo prosegua per l'ulteriore liquidazione richiesta;
7) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge” per la resistente: “voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reictis
- rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
- in ogni caso con vittoria di spese di causa.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ex art. 702-bis c.p.c. in data 22/11/2021 la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, agiva in giudizio avverso la ditta
[...]
( ) e la in persona CP_3 Persona_1 Controparte_1
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
La ricorrente, premesso che:
- con contratto stipulato il 16/02/2017 le aveva locato l'immobile sito Roma, Persona_2
Via del Tritone n. 102, distinto al catasto al foglio 479, p.lla 126, sub. 532, per la durata di nove anni, dal 15/02/2017 al 14/02/2026, in cui era stata avviata l'attività di guest house/ affittacamere, come da SCIA n. QA/2018/14359 del 23/03/2018;
- il 9/1/2017 aveva stipulato con la ditta ( ) un Controparte_3 CP_3 Persona_1
contratto di appalto per la realizzazione delle opere necessarie alla trasformazione dell'immobile sopra descritto in B.&B. (attività di affittacamere), del tipo “chiavi in mano”, per il corrispettivo complessivo di € 234.000,00, con obbligo a carico dell'appaltatrice della fornitura e della posa in
2 opera della pavimentazione e del rivestimento con la medesima pavimentazione a muro per un totale di 736 mq complessivi;
- successivamente alla stipulazione del contratto, le parti avevano previsto varianti alle lavorazioni, segnatamente l'utilizzo di pavimentazione e rivestimento di maggior pregio, con consequenziale supplemento di costo;
- la ditta aveva acquistato in data 22/05/2017, presso il rivenditore Controparte_3 [...]
al prezzo di € 14.030,44, la pavimentazione sopra descritta, in particolare Kerlite, CP_5
collezione Exedra Kerlite Calacatta Gls 5Plus, formato mm. 3000 x mm. 1000, spessore mm 5,5 ed aveva provveduto alla posa in opera dei suddetti materiali;
- contestualmente era stata acquistata dal medesimo rivenditore la kerlite da collocare a muro, per un totale complessivo di circa 760 mq, quindi i lavori erano stati ultimati a marzo 2018 e l'attività era stata avviata sotto la denominazione “ il 10/03/2018, Parte_2
deduceva l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice e la responsabilità aquiliana della che aveva fornito un materiale inidoneo per la Controparte_1
pavimentazione ed il rivestimento dei locali, poiché, a causa dell'eccessiva porosità, assorbiva la sporcizia, trattenendola.
La dava atto di aver scoperto che il materiale rifornitole per il pavimento Parte_1
ed il rivestimento dell'immobile sopra descritto era “di seconda scelta” ed aveva intrapreso un procedimento per accertamento tecnico preventivo, al cui esito era emerso che non soltanto la pavimentazione acquistata presentava problematiche derivanti da errori nella catena produttiva ma, considerate le condizioni, aveva subito nella messa in commercio un'errata qualificazione a livello qualitativo, trattandosi di materiale di terza/quarta scelta. La ricorrente riteneva, dunque, la responsabile per aver occultato i vizi del materiale Controparte_1
sopra descritto, associando alle mattonelle una qualificazione qualitativa non conforme alle loro reali caratteristiche, posto che la era stata venduta come seconda scelta, sebbene, in CP_4
realtà, fosse di terza o quarta scelta o addirittura materiale di scarto.
Tanto premesso, la ricorrente riteneva la ditta appaltatrice responsabile per aver acquistato materiale non idoneo all'uso convenuto e la società produttrice per averlo posto in commercio, peraltro attribuendogli una categoria distintiva superiore a quella reale, sicché prospettava la responsabilità contrattuale della prima e la responsabilità aquiliana della produttrice, analogamente a quanto previsto in materia di “vendita a catena”.
La quantificava la propria pretesa risarcitoria in complessivi € 164.551,68 Parte_1
3 per i lavori di ripristino, di cui € 56.093,08 per il rifacimento della pavimentazione, compresi i costi accessori, € 60.458,30 per il rifacimento del rivestimento a muro, importo non considerato dal c.t.u. in sede di A.T.P., ma determinato in base al prezzo medio accertato dal suddetto c.t.u.,
€ 37.979,27 per il materiale di scarto ed € 69.561,21 per la cantierizzazione, oltre al danno all'immagine.
In subordine, la ricorrente invocava la condanna delle resistenti al risarcimento del danno, pari al costo per il trattamento di fibra in vetro dei materiali sopra descritti.
2. Con comparsa depositata il 18/3/2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo, previo
[...]
mutamento del rito, il rigetto del ricorso.
La resistente deduceva che il materiale venduto per la realizzazione delle opere relative all'appalto affidato dalla controparte alla ditta era di seconda scelta, non avendo CP_3
superato le prove di qualità e i relativi costi erano proporzionati alla sua qualità, precisando che: nel 2016 il prodotto di prima scelta a marchio Serie Exedra Kerlite, colore CP_2
Calacatta GLS 5Plus, formato mm 3000x1000, spessore 5,5 mm, aveva un prezzo di listino di €
188,00 mq e a maggio del 2016 aveva venduto alla 600 mq di Controparte_1 Controparte_5 sotto scelta del prodotto Cotto D'Este Exedra Kerlite Calacatta GLS 5Plus, formato mm
3000x1000 spessore 5,5 mm tono 125, per il prezzo di € 9,50 mq;
a maggio 2017 Controparte_5
aveva venduto 428 mq del medesimo materiale di sotto scelta alla ditta per il CP_3
corrispettivo di € 26,87 mq.
Tanto premesso, la resistente contestava le avverse deduzioni e le risultanze della c.t.u. espletata nel corso del procedimento per A.T.P., eccependo la nullità della stessa per avere il consulente tecnico d'ufficio demandato l'espletamento dell'intera consulenza all'ausiliario Per_3
legale rappresentate della Kaes s.a.s., società attiva nel settore dei servizi di pulizia ed
[...]
aveva respinto le osservazioni del c.t.p. della resistente con motivazioni apparenti.
La contestava anche nel merito le conclusioni cui era Controparte_1
pervenuto il c.t.u. e riteneva insussistente la prova dei presupposti della sua responsabilità quale produttrice dei materiali venduti dalla alla ditta e da quest'ultima forniti Controparte_5 CP_3
e posti in opera in esecuzione dell'appalto stipulato con la odierna ricorrente, rapporti a catena di cui la non era parte, precisando di aver messo in Controparte_1
commercio del materiale di sotto scelta idoneo alla funzione propria di un pavimento/rivestimento. La resistente contestava, infine, anche il quantum dell'avversa pretesa
4 risarcitoria, chiedendo, quindi, rigettarsi l'avversa domanda.
3. Esperiti gli incombenti preliminari e disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso alla ditta ( ), con ordinanza del 22/9/2023 il Controparte_3 Persona_1
giudice, rilevata la mancanza di prova che la vi avesse ottemperato Parte_1
dichiarava l'estinzione del rapporto processuale tra la e la Parte_1 [...]
e, in ordine al rapporto processuale tra la ricorrente e la CP_3 Controparte_1
disponeva il mutamento del rito, quindi, assegnati i termini ex art. 183, co. VI
[...]
c.p.c., all'udienza del 18/4/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa era assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. E' d'uopo premettere che l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo sollevata dalla Controparte_1
non coglie nel segno, atteso che il c.t.u. era stato autorizzato ad avvalersi di un
[...]
ausiliario di sua fiducia, quindi si è legittimamente servito, per l'espletamento della sua relazione tecnica, dell'ausilio tecnico di legale rappresentate della Kaes s.a.s., società Persona_3
attiva nel settore dei servizi di pulizia ed ha esaurientemente risposto sia ai quesiti postigli dal giudice che alle osservazione del c.t.p. di parte resistente, sicché il suo elaborato peritale è immune dalle censure mosse dalla Controparte_1
5. Nel merito, la invoca la responsabilità della Parte_1 Controparte_1
quale produttrice di materiali inidonei all'uso convenuto in relazione alla
[...]
pavimentazione ed al rivestimento dell'immobile sito in Roma, Via del Tritone n. 102, foglio
479, p.lla 126, sub. 532, invocandone la condanna al risarcimento del danno provocato da prodotti difettosi.
La domanda è infondata.
E' orientamento pacifico in dottrina e in giurisprudenza che nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica. Ed è, altresì, pacifico anche nella giurisprudenza della Suprema Corte che nelle cosiddette vendite a catena l'autonomia di
5 ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di rivolgersi al proprio venditore per rivalersi di quanto egli potrà essere costretto a versare a sua volta al sub acquirente, se quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (cfr. Cas. civ. n.
2115 del 05/02/2015; Cas. civ. n. 11612 del 31/05/2005).
La responsabilità del produttore per i danni provocati dal prodotto pericoloso discende dall'applicazione dell'art. 2050 c.c. ed è posta a tutela della generalità dei soggetti.
Per i consumatori, inoltre, il codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206/2005 prevede, al Titolo
II, artt. 114-127, un'ulteriore tutela per i danni subiti dai prodotti difettosi. A tale riguardo, la difettosità del prodotto, di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), non coincide con la sua pericolosità (in quanto i prodotti pericolosi non sono, per ciò solo, difettosi), né l'accertamento consente al giudice di stabilire come quel prodotto debba essere progettato o costruito, dovendosi piuttosto accertare se il prodotto che si assume difettoso sia stato progettato e costruito rispettando gli standard minimi richiesti dalle leges artis e dalla normativa di settore o dalle regole di comune prudenza (cfr. Cass. civ. n. 29387 del 23/10/2023).
Nella specie, essendo l'attrice una società di capitali, non può invocare la responsabilità del produttore prevista a tutela del consumatore, difettandone i presupposti soggettivi, né è applicabile, per le stesse ragioni, la disciplina della responsabilità in materia di vendita a catena di beni di consumo. E' necessario, dunque, accertare se sussista la responsabilità della convenuta da prodotto difettoso.
Ebbene, l'odierna ricorrente ha stipulato in data 09/01/2017 con la ditta ON di AR
RU (AR RU RO) un contratto di appalto per la realizzazione delle opere necessarie alla trasformazione dell'immobile per la sua destinazione ad attività di affittacamere, per il corrispettivo di € 234.000,00 e con obbligo a carico dell'appaltatrice della fornitura e della posa in opera della pavimentazione e del rivestimento con la medesima pavimentazione a muro per un totale di 736 mq complessivi. Dalla c.t.u. espletata nel giudizio di A.T.P ante causam su ricorso della emerge che l'intera unità immobiliare, eccetto il terrazzo e il Parte_1
secondo ingresso, presentavano una pavimentazione in gres porcellanato con finitura lucida, per un totale di circa mq. 257,00. Tale pavimentazione risultava annerita, in particolare con striature presenti lungo le lastre. Il c.t.u. ha richiamato al riguardo le valutazioni espresse dal suo ausiliario, secondo cui: “Il gres si presentava annerito ed ingrigito per il 90% della pavimentazione e contaminato da assorbimento di sporco di traffico pedonale e lavaggi ordinari
6 (residui di detergenti, di tensioattivi, grasso, olii, etc.) di conseguenza con un'alta prolificazione batterica, appiccicoso, con riflessi giallastri/grigio scuro, gli annerimenti sono diversi tra mattoni sono striati lungo le mattonelle, cosa ancora più strana un 5% delle mattonelle sono molto più chiare, a primo colpo d'occhio sembrano di non aver nessun problema, poi però con un test di pulizia professionale sono risultate contaminate leggermente anche se dalle foto allegate sembrano bianche. Lo scrivente ritiene indispensabile evidenziare che la pavimentazione è in uno stato al limite dell'annerimento dei micro e macro pori, cioè l'annidamento della sporcizia è alla saturazione massima, tecnicamente ci sono delle micro-porosità nere catalizzate e sarà molto difficile estrarle”.
La pavimentazione nel locale condotto in locazione dalla ricorrente, secondo quanto rilevato dal c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, è un gres porcellanato collezione Exedra
Kerlite Calacatta Gls 5Plus formato mm. 3000 x mm. 1000, spessore mm 5,5, anche se non è stata rinvenuta al riguardo una scheda tecnica con le caratteristiche tecniche del materiale. Nella fattura di vendita n. 2003.393 del 31/5/2016 emessa dalla Controparte_1
nei confronti della il materiale è così descritto: Codice: EK7KX01
[...] Controparte_6
Descrizione: CALACAT. GLS 5PLS 3000 X 1000 X 5,5 Scelta 2 Tono 125 Calibro F.
La pavimentazione, nella fattura proforma di vendita n. 35/R del 22/5/2017 emessa dal rivenditore alla ditta di , era così descritta: Cod. Art. Controparte_5 CP_3 CP_3
Descrizione: Kerlite CALACATTA Gls 5Plus 100 x 300 x 0,55 (ss) T125.
L'ausiliario del c.t.u. ha concluso nel senso che la pavimentazione presente nell'immobile de quo non è idonea all'uso indicato nella scheda tecnica, avuto anche riguardo alla destinazione dell'immobile, ritenendo che la aveva erroneamente classificato il prodotto in Parte_3
esame come di seconda scelta, sebbene dovesse essere classificato di terza o quarta scelta, cioè da scarto. Relativamente alle cause della inidoneità dei materiali di rivestimento dei pavimenti e delle pareti dell'immobile sopra descritto, il c.t.u. ha richiamato l'accertamento compiuto dal suo ausiliario, che ha evidenziato un difetto nel processo di “lappatura” dei materiali, ossia quel procedimento che mira a rendere le mattonelle lucide, a cui è conseguita la formazione di grandi pori sulle superfici, in cui si annida la sporcizia.
Tanto premesso, se da un lato è emerso dalla c.t.u. espletata in sede cautelare che il prodotto controverso è difettoso, tuttavia non è stata allegata in modo idoneo, né comprovata la pericolosità dello stesso, sicché non può predicarsi la responsabilità della produttrice, posto che, per i motivi sopra esposti, non è applicabile la disciplina consumeristica in materia di
7 responsabilità del produttore per i danni provocati da prodotti difettosi, essendo l'attrice una società di capitali, in quanto tale non sussumibile nella categoria dei consumatori.
E' parimenti infondata la pretesa risarcitoria attorea a titolo di danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge” e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice. Tuttavia il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass. civ. sez. un. n.
26972/2008 cit.).
8 Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. n. 12143 del 14/6/2016).
Nella specie, non sussiste alcuno dei presupposti sopra indicati, quindi non è configurabile il danno non patrimoniale preteso dall'attrice.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree proposte avverso la CP_1 [...]
Controparte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_1
P.Q.M.
Visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data
22/11/2021 dalla avverso la in Parte_1 Controparte_1
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA le domande proposte dalla avverso la Parte_1 Controparte_1
[...]
CONDANNA la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre
[...]
alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 6/2/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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