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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 5348/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. RC Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 5348/2023 tra: nato a [...] l'[...] (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mirko Sciotti (c.f. – PEC , C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 29.10.2025
Per il P.M.: Visto per l'intervento in data 31.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.10.2023, – premesso che con sentenza n. 9000/2011 Parte_1 del 3.5.2011, il Tribunale di Roma ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dal ricorrente con la signora , ponendo a carico del signor CP_1 Pt_1 un contributo per il mantenimento dei figli di euro 250,00 mensili, per ciascun figlio oltre il 50% delle spese scolastiche e delle altre spese mediche non coperte da SSN;
che, con successivo decreto n. 43/2014
(n.r.g.v.g. 1504/2013), questo Tribunale, a modifica delle condizioni di divorzio, ha ridotto la misura pagina 1 di 4 dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni posto a carico del signor in euro Pt_1
150,00 per ciascun figlio, ferme retando le altre statuizioni in ordine al pagamento delle spese straordinarie;
che, medio tempore, sono intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio con la resistente. Insisteva, pertanto, nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale Civile di Velletri, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese, voglia, in modifica dei provvedimenti economici stabiliti dalla sentenza n.
9000/2011 del Tribunale di Roma e dalla successiva sentenza n. 1504/2013 del Tribunale di Velletri, revocare l'obbligo per il ricorrente di corrispondere alla Sig.ra nata a [...] il [...] CP_1
e residente a[...], un assegno mensile per il mantenimento dei figli
e RC e di contribuire al pagamento delle loro spese straordinarie”. Per_1
2. Deduceva parte ricorrente a fondamento della sua domanda che, a seguito del mutamento di circostanze oggettive, RC risultava dipendente con contratto a tempo indeterminato full-time, con ultimo reddito dichiarato di € 22.800,00 mentre risultava lavoratrice intermittente presso Per_1
“Ladybugs s.r.l.” e con ultimo reddito dichiarato € 16.250,00. All'uopo depositava a documentazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa da parte dei figli.
Inoltre, a prescindere dall'indipendenza economica ormai raggiunta da entrambi i figli, le condizioni di salute del ricorrente, invalido al 100% e affetto dalla sindrome parapatetica grave ereditaria su base degenerativa, impedivano (e impediscono) lo svolgimento di ogni attività lavorativa, vivendo lo stesso con la sola corresponsione dell'assegno mensile di invalidità e dell'accompagno.
Essendo, pertanto, venute meno le condizioni per il riconoscimento del diritto al contributo per il loro mantenimento, il signor ne chiedeva la revoca. Pt_1
3. All'udienza del 18.12.2024, il giudice delegato ha provveduto all'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato: “I figli hanno 32 e 31 anni lavorano il maschio fa il meccanico la ragazza fa la parrucchiera ma non ho rapporti io sono in pensione e inabile al lavoro, prendo con l'accompagno 1700. I figli so che sono fidanzati la mia malattia degenerativa potrebbe essere stata contratta anche da loro in via ereditaria”.
4. Alla successiva udienza del 29 ottobre 2025, la resistente è stata dichiarata contumace, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e, applicato l'art. 473bis. 22
c.p.c., in via temporanea ed urgente, è stato revocato il contributo perequativo di mantenimento riconosciuto a favore dei figli e, invitato il procuratore alla discussione, egli ha insistito nel ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. Tanto premesso la domanda del signor è fondata e va, pertanto, accolta. Pt_1
pagina 2 di 4 Come noto, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessi automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi e, ai sensi dell'art. 337septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. […]”.
Secondo orientamento costante della Suprema Corte: “ […] la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, "caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari", in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani " (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Sent., 20/08/2014, n. 18076).
Nel caso di specie, dagli atti e dalle dichiarazioni rese è emerso che i figli del signor e Pt_1 Per_1
RC, rispettivamente di 32 e 33 anni, risultano entrambi dipendenti: dal 2022 e RC dal Per_1
2017, sicché può ritenersi raggiunta l'indipendenza economica dalla famiglia di origine.
D'altro lato la permanente e definitiva inabilità al lavoro del ricorrente giustifica la revoca dell'assegno in considerazione della concreta impossibilità del genitore invalido a svolgere attività lavorativa (cfr. Cass. civ., Sez. I, 05/03/2024, n. 5888) e delle prevedibili spese che il dovrà ulteriormente affrontare Pt_1 dovute alla natura degenerativa e progressiva della patologia da cui è affetto (cfr. verbale di invalidità in atti e relazione medica del 2023).
Alla luce di quanto sopra, questo Collegio, tenuto conto dell'acclarata autosufficienza economica dei figli maggiorenni e delle condizioni di salute del padre, si conferma la revoca, con decorrenza dalla data della domanda (13 ottobre 2023), l'obbligo a carico del signor di versare la somma mensile di euro Pt_1
150,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo di mantenimento per i figli e Per_1 Persona_2
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, per le fasi di studio e introduttiva in ragione dei parametri medi previsti dal d.m. 147/ 2022 e succ. mod, con applicazione dello scaglione per le cause di valore della domanda - indeterminabile – di bassa complessità, attesi la sostanziale assenza di istruttoria e la definizione in sede di udienza di comparizione e discussione della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: pagina 3 di 4 - revoca, con decorrenza dalla data della domanda (13 ottobre 2023), l'obbligo a carico del signor di versare, a titolo di contributo di mantenimento per i figli e la Pt_1 Per_1 Persona_2 somma mensile di euro 150,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.905,00 oltre spese generali, CPA e IVA – se dovuta – come per legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. RC Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. RC Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 5348/2023 tra: nato a [...] l'[...] (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mirko Sciotti (c.f. – PEC , C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 29.10.2025
Per il P.M.: Visto per l'intervento in data 31.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.10.2023, – premesso che con sentenza n. 9000/2011 Parte_1 del 3.5.2011, il Tribunale di Roma ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dal ricorrente con la signora , ponendo a carico del signor CP_1 Pt_1 un contributo per il mantenimento dei figli di euro 250,00 mensili, per ciascun figlio oltre il 50% delle spese scolastiche e delle altre spese mediche non coperte da SSN;
che, con successivo decreto n. 43/2014
(n.r.g.v.g. 1504/2013), questo Tribunale, a modifica delle condizioni di divorzio, ha ridotto la misura pagina 1 di 4 dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni posto a carico del signor in euro Pt_1
150,00 per ciascun figlio, ferme retando le altre statuizioni in ordine al pagamento delle spese straordinarie;
che, medio tempore, sono intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio con la resistente. Insisteva, pertanto, nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale Civile di Velletri, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese, voglia, in modifica dei provvedimenti economici stabiliti dalla sentenza n.
9000/2011 del Tribunale di Roma e dalla successiva sentenza n. 1504/2013 del Tribunale di Velletri, revocare l'obbligo per il ricorrente di corrispondere alla Sig.ra nata a [...] il [...] CP_1
e residente a[...], un assegno mensile per il mantenimento dei figli
e RC e di contribuire al pagamento delle loro spese straordinarie”. Per_1
2. Deduceva parte ricorrente a fondamento della sua domanda che, a seguito del mutamento di circostanze oggettive, RC risultava dipendente con contratto a tempo indeterminato full-time, con ultimo reddito dichiarato di € 22.800,00 mentre risultava lavoratrice intermittente presso Per_1
“Ladybugs s.r.l.” e con ultimo reddito dichiarato € 16.250,00. All'uopo depositava a documentazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa da parte dei figli.
Inoltre, a prescindere dall'indipendenza economica ormai raggiunta da entrambi i figli, le condizioni di salute del ricorrente, invalido al 100% e affetto dalla sindrome parapatetica grave ereditaria su base degenerativa, impedivano (e impediscono) lo svolgimento di ogni attività lavorativa, vivendo lo stesso con la sola corresponsione dell'assegno mensile di invalidità e dell'accompagno.
Essendo, pertanto, venute meno le condizioni per il riconoscimento del diritto al contributo per il loro mantenimento, il signor ne chiedeva la revoca. Pt_1
3. All'udienza del 18.12.2024, il giudice delegato ha provveduto all'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato: “I figli hanno 32 e 31 anni lavorano il maschio fa il meccanico la ragazza fa la parrucchiera ma non ho rapporti io sono in pensione e inabile al lavoro, prendo con l'accompagno 1700. I figli so che sono fidanzati la mia malattia degenerativa potrebbe essere stata contratta anche da loro in via ereditaria”.
4. Alla successiva udienza del 29 ottobre 2025, la resistente è stata dichiarata contumace, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e, applicato l'art. 473bis. 22
c.p.c., in via temporanea ed urgente, è stato revocato il contributo perequativo di mantenimento riconosciuto a favore dei figli e, invitato il procuratore alla discussione, egli ha insistito nel ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. Tanto premesso la domanda del signor è fondata e va, pertanto, accolta. Pt_1
pagina 2 di 4 Come noto, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessi automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi e, ai sensi dell'art. 337septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. […]”.
Secondo orientamento costante della Suprema Corte: “ […] la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, "caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari", in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani " (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Sent., 20/08/2014, n. 18076).
Nel caso di specie, dagli atti e dalle dichiarazioni rese è emerso che i figli del signor e Pt_1 Per_1
RC, rispettivamente di 32 e 33 anni, risultano entrambi dipendenti: dal 2022 e RC dal Per_1
2017, sicché può ritenersi raggiunta l'indipendenza economica dalla famiglia di origine.
D'altro lato la permanente e definitiva inabilità al lavoro del ricorrente giustifica la revoca dell'assegno in considerazione della concreta impossibilità del genitore invalido a svolgere attività lavorativa (cfr. Cass. civ., Sez. I, 05/03/2024, n. 5888) e delle prevedibili spese che il dovrà ulteriormente affrontare Pt_1 dovute alla natura degenerativa e progressiva della patologia da cui è affetto (cfr. verbale di invalidità in atti e relazione medica del 2023).
Alla luce di quanto sopra, questo Collegio, tenuto conto dell'acclarata autosufficienza economica dei figli maggiorenni e delle condizioni di salute del padre, si conferma la revoca, con decorrenza dalla data della domanda (13 ottobre 2023), l'obbligo a carico del signor di versare la somma mensile di euro Pt_1
150,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo di mantenimento per i figli e Per_1 Persona_2
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, per le fasi di studio e introduttiva in ragione dei parametri medi previsti dal d.m. 147/ 2022 e succ. mod, con applicazione dello scaglione per le cause di valore della domanda - indeterminabile – di bassa complessità, attesi la sostanziale assenza di istruttoria e la definizione in sede di udienza di comparizione e discussione della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: pagina 3 di 4 - revoca, con decorrenza dalla data della domanda (13 ottobre 2023), l'obbligo a carico del signor di versare, a titolo di contributo di mantenimento per i figli e la Pt_1 Per_1 Persona_2 somma mensile di euro 150,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.905,00 oltre spese generali, CPA e IVA – se dovuta – come per legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. RC Valecchi
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