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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°4380/2020 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Avellino n°1594/2020 del 28 ottobre 2020
tra
(nato a [...] il [...]; Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Giudice C.F._1
( ), con studio in San Valentino Torio alla Via Mezzana, 5, C.F._2
e domicilio digitale Email_1 1
e
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Cesare Pavese n. 1,
rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Messuri ( ), con C.F._3
studio in Napoli alla Via Luca Giordano, 164, e domicilio digitale
Email_2
e
( , già denominata Controparte_2 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Dovetto ( ), C.F._4
con studio in Avellino alla Via Giovanni di Guglielmo, 13, e domicilio digitale
Email_3
Conclusioni
Per : Parte_1 1.Accertare e dichiarare che la domanda è ammissibile e procedibile nonché fondata in
fatto e in diritto.
2.Condannare la società e domiciliate Controparte_4 Controparte_5
come in atti al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni subiti
per l'incendio della autovettura Maserati tg.DV378AW, assicurata con la
[...]
polizza n. 5809027 con un massimale assicurato pari ad € 25.000,00 Controparte_1
e coassicurata con la compagnia polizza n. 2008023956 per un importo CP_5
di € 24.000,00 per un totale complessivo di € 49.000,00 o per quella somma maggiore o
minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche a mezzo CTU tecnica. Il tutto oltre
interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo
contenuto nei limiti di € 52.000,00.
3. Condannare le parti convenute, domiciliate come in atti, al pagamento di spese, diritti
ed onorari di causa in favore del sottoscritto Avvocato antistatario sempre nei limiti di €
52.000,00.
Per Controparte_1 2
1) rigettare l'avverso appello perché inammissibile, palesemente temerario e, comunque
infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, nella
comparsa di costituzione in appello e per tutte le eccezioni formulate già nel primo grado
di giudizio, eccezioni pienamente supportate dagli accertamenti svolti anche
dall'Autorità penale, e confermare integralmente la sentenza appellata;
2) Posta la temerarietà dell'avverso gravame, condannare l'appellante alla refusione delle
spese processuali determinate ai massimi, e con aumento per manifesta infondatezza,
come da nota spese già versata in atti.
Per Controparte_2
- nel merito, dichiarare inoperativa la polizza contrattuale richiamata da a Parte_1
supporto della domanda di indennizzo, per i motivi esposti in atti;
- comunque rigettare la domanda per non essere riconducibile il veicolo CP_6
coinvolto nel sinistro del 28.08.2013 a quello di proprietà dell'attore e garantito da
; Controparte_2 - sempre nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto, nell'an e nel
quantum debeatur;
- condannare parte attorea al pagamento delle spese di lite;
- in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda: in applicazione
dell'art. 1910 cc e dell'art.
1.4 sez. I^ della polizza assicurativa stipulata con la CP_3
(oggi , liquidare in favore di parte attorea un indennizzo pari CP_2 CP_4
ad € 17.640,00.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato (con spedizioni postali del 29 ottobre
2015) esponeva che l'autovettura (targata DV378AW), di Parte_1 CP_6
sua proprietà, aveva subito danni a causa dell'incendio avvenuto il 28 agosto
2013 in Serino (AV), località Pescarole, Zona PIP, alle ore 7:15 circa;
che il veicolo era assicurato per l'incendio con la compagnia Controparte_1
(polizza n. 5809027) e coassicurato con la compagnia Controparte_7 [..
(polizza n. 2008023956); che, dopo l'incendio, l'autovettura era stata
[...]
affidata alla depositeria e poi da quest'ultima trasportata alla Controparte_8
demolizione; che era stata presentata denuncia di sinistro ed erano state costituite in mora le compagnie assicurative;
che il procedimento penale
(rubricato al n. 3167/2013 Reg. Not. R. Ignoti – n. 4067/2014 R.G. GIP) era stato archiviato con decreto depositato l'8 novembre 2014; che il proprietario del
Part veicolo, su richiesta delle società assicuratrici, aveva inviato all'ufficio con sede in Roma le uniche chiavi in suo possesso, denunciando lo smarrimento delle altre chiavi dell'autovettura.
Ciò premesso, conveniva la e la Parte_1 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Avellino, perché fossero Controparte_3
condannate al risarcimento dei danni, da quantificare in € 49.000,00 (oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria) o nella diversa somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia, comunque contenuta nei limiti di € 52.000,00. La costituitasi il 15 marzo 2016, evidenziava Controparte_1
che le numerose anomalie nella vicenda l'avevano spinta a effettuare accertamenti investigativi, dai quali era emerso che l'autovettura oggetto del preteso incendio, trattandosi di un clone, era da considerarsi di provenienza illecita e, quindi, non coperta dalla polizza assicurativa fraudolentemente invocata, che le chiavi consegnate dal proprietario potevano essere abbinate al veicolo solo per la parte meccanica e non anche per quella elettronica, che il medesimo veicolo era stato coinvolto, nel paese di prima immatricolazione
(Stati Uniti d'America), in un incendio da cui era derivato un danno definito dall'assicurazione come danno totale e in ordine al quale vi era stato ristoro in favore del proprietario dell'epoca.
Aggiungeva che tali perplessità erano state poste anche a fondamento della querela presentata alla Procura della Repubblica di Roma, e chiedeva, quindi,
che il giudizio civile fosse sospeso in attesa della definizione del procedimento penale (rubricato al n. 37317/2015 R.G.N.R.). Eccepiva, inoltre, la carenza di 4 legittimazione processuale delle parti e l'inoperatività della garanzia assicurativa, per cui chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine, la rideterminazione dell'importo indennitario richiesto.
L' (che, nel corso del giudizio di primo grado, Controparte_3
riferiva di aver mutato denominazione in , Controparte_2
costituitasi all'udienza del 19 maggio 2016, chiedeva, in primo luogo, che il giudizio civile fosse sospeso in attesa di definizione di quello penale, anche in base alla regola contenuta all'art. 14, lett. d), della polizza, secondo cui la garanzia assicurativa era da escludersi per i danni causati da atti dolosi dell'assicurato, del conducente o del contraente.
Deduceva, inoltre, l'improcedibilità della domanda per il mancato assolvimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010,
nonché l'inoperatività della polizza, in quanto il sinistro era stato denunciato oltre i termini previsti a pena di decadenza dagli artt. 12 e 15 della polizza e il veicolo non era coperto né da assicurazione obbligatoria per la CP_6
responsabilità civile né da revisione obbligatoria. Contestava, poi, la sussistenza del fatto storico e la riconducibilità del veicolo perito con quello assicurato, a causa delle molteplici anomalie riscontrate nella vicenda, quali: i) la circostanza che l'incendio era avvenuto due giorni prima della scadenza della polizza;
ii)
che il veicolo era stato rimesso a un certo , soggetto sprovvisto Persona_1
di patente di guida e coinvolto in numerosi procedimenti penali;
iii) che esso era stato parcheggiato di notte in una zona isolata, rientrante nell'area industriale del Comune di Serino e ad una distanza di circa 50 km rispetto al luogo di residenza del proprietario;
iv) che, dalle immagini del sistema di videosorveglianza, era emerso che alle ore 03:38 un'autovettura Fiat Punto si era diretta verso l'area industriale in questione, seguita da un'autovettura CP_6
successivamente lasciata in sosta in quel luogo senza che il suo conducente fosse poi prelevato da un altro veicolo;
v) che il proprietario della aveva CP_6
denunciato lo smarrimento delle chiavi senza fornire informazioni circa le 5 modalità e i tempi dell'avvenuta perdita di possesso, e le uniche chiavi consegnate risultavano essere un clone, data la loro corrispondenza con il veicolo solo per la parte meccanica. CP_6
La compagnia assicurativa concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, la rideterminazione dell'importo in € 17.640,00, in applicazione dell'art. 1910 c.c. e dell'art. 1.4, sez. I, della polizza stipulata.
In via istruttoria, entrambe le compagnie assicurative chiedevano che fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio sull'autovettura al fine di CP_6
accertare, mediante esame elettrolitico, il numero di telaio e di verificare l'abbinamento elettronico della chiave consegnata dall'attore al veicolo oggetto di incendio.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice unico designato, istruita la causa con l'assunzione di alcune testimonianze, con sentenza del 28 ottobre 2020,
rigettava le domande proposte nei confronti delle due compagnie assicurative, condannando parte attrice a rimborsare a ciascuna parte convenuta le spese di lite, che liquidava in € 7.254,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali.
La decisione del tribunale nei confronti della compagnia era motivata, CP_3
essenzialmente, sull'insussistenza delle condizioni legittimanti il diritto alla riscossione dell'indennizzo, a causa della riferibilità della polizza prodotta a una vettura con targa prova non riconducibile a quella dedotta in lite e della mancanza di prova dell'avvenuta revisione obbligatoria.
La decisione nei confronti della compagnia invece, era fondata sulla CP_1
mancanza di prova della dinamica del sinistro, in relazione al veicolo indicato e alle circostanze di luogo e di tempo narrate, nonché sull'assenza di certezza circa la coincidenza del veicolo incendiato con quello assicurato e sull'impossibilità
di desumerla né da un accertamento tecnico, data l'avvenuta demolizione del veicolo in questione, né dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, ritenute imprecise e sommarie, anche in considerazione di quanto emerso dal verbale 6 dei vigili del fuoco intervenuti che avrebbero «rinvenuto le targhe sul suolo» e le avrebbero «apposte all'interno del veicolo».
II. L'appello
Con citazione notificata il 27 novembre 2020, ha proposto appello, Parte_1
chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, che la decisione fosse riformata per i seguenti motivi:
1) il tribunale non avrebbe preso in considerazione il carattere vessatorio della clausola limitativa della garanzia e/o della responsabilità contenuta nell'art. 14
della polizza stipulata con la compagnia e, al contempo, avrebbe errato CP_3
nel ritenere l'autovettura in questione sprovvista di copertura assicurativa,
posto che la stessa circolava su strada con targa di prova, circostanza che non avrebbe impedito né la copertura assicurativa per la responsabilità civile né la circolazione per uno scopo diverso dalla prova tecnica;
2) il tribunale, a fronte della invocata violazione dell'art. 1892 c.c., avrebbe dovuto accertare l'insussistenza delle condizioni previste dalla norma, stante la mancata prova, da parte delle società assicuratrici, che la dichiarazione, resa dall'assicurato, in quanto inesatta o reticente e sorretta da dolo o colpa grave,
era stata determinante del loro consenso;
3) l'esistenza del sinistro e la non conformità del veicolo coinvolto con quello assicurato non erano state contestate dalle società convenute, se non in minima parte nelle rispettive comparse conclusionali, con la conseguenza che la pronuncia emessa, fondata su questi presupposti, oltre che sulla qualificazione come doloso dell'incendio occorso e sulla mancata valutazione della corrispondenza del numero di telaio rinvenuto dai Carabinieri con quello della targa rinvenuta, sarebbe inficiata dal vizio di ultrapetizione;
4) infine, nel liquidare le spese processuali, il tribunale avrebbe applicato in favore di entrambe le compagnie convenute lo scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00 (sì da liquidare i compensi in € 7.254,00), sebbene fossero state 7 proposte domande distinte, entrambe entro i limiti dello scaglione inferiore (€
25.000,00 nei confronti della ed € 24.000,00 nei Controparte_1
confronti dell' . CP_3
La ha eccepito, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.
La ha contestato tutto quanto assunto, dedotto Controparte_2
e richiesto dall'appellante, e ha riproposto le eccezioni formulate in primo grado relative all'inoperatività del rapporto assicurativo, nonché quelle relative alla mancata prova del sinistro e della corrispondenza tra la carcassa rinvenuta sul luogo dell'incidente con il veicolo assicurato.
In via preliminare, va superata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello,
giacché l'atto di gravame, così come formulato, soddisfa il requisito formale prescritto dal novellato art. 342 c.p.c., essendo stati chiaramente individuati i motivi di appello ed i capi della sentenza sottoposti ad impugnazione, nonché
illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante: infatti, la parte appellante è riuscita a fornire alla corte un quadro completo delle proprie doglianze sì da permettere il raffronto immediato fra le ragioni della sentenza impugnata e le motivazioni addotte con l'atto di appello.
Ciò precisato, il primo motivo di gravame con cui l'appellante rileva la vessatorietà della clausola contrattuale che limita la responsabilità e/o la garanzia della compagnia (ex , CP_2 Controparte_3
lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di effettuare ogni indagine sul punto, e al contempo contesta la riscontrata insussistenza del rapporto assicurativo, non appare meritevole di accoglimento.
Prima di affrontare tale doglianza, è opportuno chiarire che la nullità del contratto o di sue singole clausole per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, onde l'eccezione è ammissibile anche se sollevata solo in sede 8
d'impugnazione, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass. 4867/2024).
L'enunciato principio risulta applicabile al caso di specie, in quanto la polizza n.
2008023956 stipulata con la è stata depositata nel Controparte_3
giudizio di primo grado dalla stessa compagnia assicurativa unitamente al proprio atto di costituzione e, dunque, nel rispetto dei relativi termini processuali, sì da consentire l'esame delle sue clausole e dell'eccezione di nullità
sollevata nella presente fase d'impugnazione.
Tanto richiamato, va chiarito che in materia di assicurazione occorre distinguere tra le clausole limitative della responsabilità e quelle limitative dell'oggetto: solo le prime, limitando le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o escludendo il rischio garantito, sono sottoposte alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto, mentre le seconde, riguardando il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificando il rischio garantito, non sono assoggettate al regime previsto dal secondo comma dell'art. 1341 c.c. (Cass. 395/2007).
Tale distinzione trova riscontro, peraltro, anche nell'art. 34, comma 2, del Codice
del Consumo (D.lgs. n. 205/2006), che esclude che la valutazione della vessatorietà di una clausola possa riguardare la «determinazione dell'oggetto del
contratto», purché la stessa sia individuata «in modo chiaro e comprensibile».
Inoltre, poiché oggetto del contratto di assicurazione è il rischio definito in relazione alle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli subite dall'assicurato in dipendenza di un determinato evento, è stato altresì affermato che una limitazione di responsabilità dell'assicuratore è ipotizzabile soltanto nel caso in cui la clausola realizzi un'indebita eliminazione in toto del rischio contrattuale,
risolvendosi nel vizio di nullità del contratto assicurativo per difetto assoluto 9 dell'elemento essenziale richiesto dall'art. 1895 c.c. (Cass. 8235/2010), e non anche nel caso in cui la tipologia di rischio che caratterizza il tipo o sottotipo contrattuale, venga pattiziamente “delimitata”, attraverso la specificazione di talune ipotesi particolari e predeterminate, definite in relazione alla tipologia dei danni, delle cause o di determinate condotte o di particolari eventi (Cass.
2469/2015).
Orbene, con la clausola di cui all'art. 14, lett. m), della polizza in esame, che esclude la garanzia assicurativa se «il veicolo indicato in polizza non fosse coperto da
assicurazione obbligatoria per la RCA o se il veicolo in questione non fosse sottoposto a
revisione prescritta dall'art. 80 del codice della strada», si pattuisce in quali limiti l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dai sinistri garantiti (furto e incendio) e, siccome intesa a precisare l'oggetto del contratto medesimo, non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell'assicuratore, non richiedendo, pertanto, per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell'art. 1341 c.c..
Non si tratta, dunque, dell'imposizione di un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell'assicurato, bensì dell'ordinario onere del contraente di assicurare il proprio veicolo per la responsabilità civile verso i terzi (cfr. art. 122 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e di sottoporlo a revisione periodica (cfr. art. 80 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
In tal senso, non coglie nel segno il richiamo all'art. 1341, comma 1, c.c., in quanto risulta fondato sull'erroneo presupposto della assimilazione delle clausole di limitazione della garanzia con le clausole (vessatorie) che dispongono limitazioni della responsabilità, derivante da colpevole inadempimento della polizza assicurativa.
Né può essere condiviso l'altro assunto difensivo dell'appellante che,
menzionando l'art. 1341, comma 2, c.c. e l'art. 33 del D.lgs. 6 settembre 2005, n.
206 (Codice del consumo), mira a estendere la sanzione della nullità comminata 10 per le “clausole vessatorie” alla inosservanza dell'obbligo di indicare con
“marcatura evidente” le clausole indicate nell'art. 166, comma 2, del D.lgs.
209/2005 (Codice delle assicurazioni private), in quanto la tesi prospettata implica un salto logico eccedente lo scopo cui vuole provvedere la norma in materia assicurativa, venendo a basarsi sull'errato presupposto secondo cui l'art. 166, comma 2, del Codice delle assicurazioni private integra l'elenco tassativo delle clausole vessatorie, e la “marcatura in evidenza” costituisce un ulteriore requisito formale ad validitatem della clausola.
In proposito, va detto innanzitutto che l'art. 166 del Codice in rilievo, rubricato
«Criteri di redazione», dispone, al primo comma, che «il contratto ed ogni altro
documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed
esauriente», e al secondo comma che «le clausole che indicano decadenze, nullità o
limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono
riportate mediante caratteri di particolare evidenza». Come affermato da Cass. 15598/2019, l'obbligo di redazione «chiara ed
esauriente» di cui al primo comma dell'art. 166, cui si ricollega la prescrizione della marcatura in evidenza delle clausole di cui al secondo comma del medesimo articolo, si colloca in un momento logicamente precedente a quello della valutazione della vessatorietà della clausola, concernendo le particolari modalità di redazione del testo contrattuale che sono strumentali a consentire ai contraenti onerati di acquisire previa consapevolezza del contenuto delle clausole e di valutarne appieno la portata svantaggiosa. Tale obbligo formale si riflette, pertanto, sul piano della correttezza nei rapporti contrattuali ex artt.
1175, 1337, 1375 c.c., assolvendo alla stessa funzione di altri adempimenti formali prescritti in differenti settori di attività commerciale, nei quali risulta maggiormente avvertita l'esigenza di bilanciare la rilevante asimmetria informativa tra le parti contraenti (ad esempio gli obblighi informativi prescritti dal Codice del consumo, dal Testo Unico dell'intermediazione finanziaria ovvero dalle leggi in materia bancaria e creditizia), e la cui inosservanza, in 11 assenza, come nella specie, di un'espressa comminatoria di nullità del contratto o della clausola negoziale ex art. 1418 e 1419 c.c., si ritiene debba influire sulla violazione del principio di buona fede e cioè dei doveri di lealtà, correttezza e trasparenza.
La redazione della clausola con «caratteri di particolare evidenza» viene, quindi, a costituire il parametro di verifica della “leggibilità” del testo scritto che,
unitamente a quello della “comprensibilità” del suo contenuto, si ripercuote sulla valutazione dello sforzo diligente di attenzione richiesto al contraente/assicurato per avere conoscenza della clausola, nel senso che l'osservanza della indicata prescrizione redazionale pone al riparo la società
assicurativa da contestazioni in ordine alla violazione degli obblighi di buona fede nella stipula del contratto e la agevola nella prova, richiesta dall'art. 1341,
comma 1, c.c., della effettiva conoscibilità della clausola inserita nelle condizioni generali unilateralmente predisposte, riversando sull'assicurato l'onere di dimostrare che la clausola, nonostante la sua particolare evidenziazione, non poteva egualmente ritenersi conosciuta o conoscibile a causa di altri ostacoli non superabili con l'ordinaria diligenza, ovvero, se pure conosciuta, presentava margini di ambiguità o dubbi tali da rimanere oscura quanto al suo contenuto prescrittivo.
Il principio risulta tanto applicabile al caso di specie se si considera che l'intero articolo 14 della polizza, recante le ipotesi di esclusione del rischio assicurativo,
è stato redatto «mediante caratteri di particolare evidenza», come attestato dall'utilizzo del grassetto, e che lo specifico caso invocato, di inoperatività della garanzia di cui alla lettera “m”, presenta un contenuto chiaro e intellegibile e, al contempo, impone un obbligo che, come innanzi specificato, non comporta alcun aggravio della posizione dell'assicurato.
A ciò si aggiunga che non appaiono neppure fondate le doglianze riguardanti la decisione assunta dal tribunale circa la mancata copertura assicurativa del veicolo, posto che non può considerarsi sufficiente, in tal senso, il contrassegno 12 assicurativo rinvenibile nel fascicolo di primo grado, che, riferendosi a un veicolo con targa prova e a una compagnia assicurativa diversa (Fata
Assicurazioni S.p.A.), oltre che a un differente contraente ( Controparte_9
), non consente di comprendere la sussistenza di qualche collegamento
[...]
con il veicolo e il rapporto assicurativo invocato dall'appellante.
In proposito, va anche evidenziato che il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della attesta l'esistenza della garanzia Pt_3
assicurativa verso i terzi, limitatamente ai rapporti tra terzo danneggiato e assicuratore che sia stato direttamente convenuto in giudizio, vincolando quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché nei confronti del danneggiato quel che rileva ai fini della proponibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo (Cass. 16726/2009; Cass. 10504/2006).
Il medesimo principio non trova, invece, applicazione nei rapporti interni tra l'assicuratore e l'assicurato, dove è invece necessaria la prova che al momento del sinistro esisteva una copertura assicurativa valida ed efficace, in quanto non sussiste rispetto all'assicurato alcuna necessità di tutela di un legittimo affidamento.
Inoltre, la mancata copertura assicurativa del veicolo incendiato risulta circostanza accertata dai Carabinieri di Serino nel verbale da loro redatto («il
mezzo non risultava coperto da assicurazione per responsabilità verso terzi»), oltre che ribadita in sede testimoniale dal CI («dagli Testimone_1
accertamenti effettuati presso la “Banca dati Forze di Polizia” ci risulta che l'auto non
era coperta da assicurazione obbligatoria per la RCA»), e in senso contrario l'appellante non ha offerto allegazioni sufficienti a contestarla e non ha nemmeno fornito prova documentale dell'avvenuto procedimento di revisione 13 del veicolo, che risulta obbligatorio anche nel caso di circolazione con targa di prova (Cass. 16310/2016).
In ragione di siffatti elementi, si condividono le valutazioni espresse dal giudice di primo grado circa l'inoperatività della polizza con la compagnia CP_2
(ex ) e la conseguente insussistenza del diritto alla riscossione CP_3
dell'indennizzo, pur in disparte ogni considerazione circa la mancata osservanza anche di altre condizioni stabilite dal contratto assicurativo, come quella di cui all'art. 15 relativa al termine di tre giorni per la denuncia del sinistro
(denuncia trasmessa all' soltanto il 7 settembre Controparte_3
2013, dopo l'incendio avvenuto il 28 agosto 2013), che imporrebbe l'applicazione dell'articolo 1915 c.c. (norma derogabile solo in favore dell'assicurato ai sensi del successivo art. 1932 c.c.), secondo cui l'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato di dare avviso del sinistro all'assicuratore entro tre giorni dalla conoscenza di esso (ai sensi dell'art. 1913 c.c.) determina la perdita del diritto all'indennità a condizione che venga dedotto e provato il carattere doloso dell'inadempimento, dovendosi, in mancanza, presumere un inadempimento colposo che comporta per l'assicuratore comunque il diritto ad una riduzione della indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito.
Ciò precisato, non sono da ritenersi fondate neppure le altre doglianze relative all'errata applicazione dell'art. 1892 c.c. e al vizio di ultrapetizione con riguardo alla valutazione espressa dal tribunale circa l'insussistenza del fatto storico in relazione al veicolo indicato dall'attore.
Le stesse, per ragioni di ordine logico, vanno esaminate congiuntamente,
precisandosi, innanzitutto, che il richiamo effettuato, nella comparsa di primo grado dalla all'art. 1892 c.c. non mirava, come Controparte_1
invece richiesto dalla norma, a ottenere una pronuncia di annullamento del contratto assicurativo, stante la mancanza di un'espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte della compagnia e la natura di eccezione in senso stretto della tutela da attivarsi, ma piuttosto era diretta a neutralizzare l'avversa 14 pretesa mediante la contestazione della legittimazione del richiedente,
rafforzando la tesi, già articolata con il primo motivo della comparsa,
d'insussistenza della garanzia assicurativa, in virtù delle molteplici perplessità
emerse nell'accertamento della dinamica del sinistro che hanno portato a dubitare della corrispondenza del veicolo incendiato con quello assicurato.
Non essendo stata, quindi, esercitata un'azione contrattuale, non sussisteva alcun dovere, da parte del giudice di primo grado, di procedere all'accertamento delle condizioni previste dall'art. 1892 c.c., sì da doversi, invece, reputare condivisibili le sue considerazioni circa il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa (in base all'art. 2697 c.c.).
Infatti, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli coperti dalla polizza, spettando, per converso, all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione delle clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa dell'attore (cfr. Cass. 31251/2023; Cass. 1558/2018).
In tal senso, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la motivazione della sentenza impugnata consente di individuare il percorso logico-giuridico sul quale si fonda la decisione, escludendo che la stessa sia stata assunta oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dai contraddittori.
E, invero, entrambe le compagnie assicurative, sin dai loro primi atti difensivi,
al fine di escludere l'operatività delle polizze assicurative, hanno espresso le loro perplessità in ordine alla riconducibilità della carcassa rinvenuta al veicolo assicurato di proprietà attorea, sottolineando come siffatti dubbi fossero alimentati dalla circostanza che l'unica chiave inoltrata dal , secondo la Pt_1
perizia commissionata, non era autentica, in quanto corrispondente al veicolo in questione solo per la parte meccanica e non per quella elettrica, oltre che 15 dall'evenienza della successiva distruzione del veicolo incendiato che ha precluso ogni accertamento più opportuno.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la decisione impugnata non dubita della marca del veicolo e, dunque, che la carcassa incendiata fosse di un'autovettura di produzione ma piuttosto della CP_6
corrispondenza del veicolo coinvolto nel sinistro con quello assicurato,
affermando come siffatta perplessità sia originata dalla circostanza emersa nel verbale dei Vigili del fuoco, ribadita dai verbalizzanti in sede testimoniale, di avvenuto ritrovamento delle targhe «sul suolo» e di successiva apposizione
«all'interno del veicolo».
Riguardo a quest'ultimo aspetto, l'appellante si duole della mancata considerazione, da parte del tribunale, dei rilievi effettuati «dai Carabinieri
intervenuti sui luoghi di causa che hanno accertato quale fosse il numero di telaio e,
proprio grazie a tale accertamento, hanno rinvenuto il proprietario del veicolo», evidenziando come il superamento della questione sulla titolarità del veicolo danneggiato in suo capo possa comportare il riconoscimento della richiesta indennitaria.
Dunque, se l'osservazione formulata dall'appellante emerge con particolare evidenza dal verbale dei Carabinieri, che individua sin da subito la targa dell'autovettura e il numero di telaio, pur dando atto di non poter identificare,
dai primi accertamenti, «l'effettivo proprietario del veicolo in questione e/o chi ne
aveva la materiale disponibilità», nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal testimone («Preciso di non sapere se la stessa era targata Testimone_2
D[V]378AW, né tampoco se apparteneva al sig. , se si appartenesse al Parte_1
ci venne riferito dai Carabinieri»), d'altro canto, la stessa non può Parte_1
ritenersi, da sola, sufficiente a fondare l'accoglimento della pretesa attorea se si tiene conto delle ulteriori incongruenze rilevate dal tribunale e sulla mancanza di chiarezza circa le cause che hanno portato alla demolizione del veicolo,
nonostante occorresse ancora accertare i presupposti della garanzia 16 assicurativa.
E, infatti, la circostanza che il veicolo sia stato rimesso a soggetto Persona_1
) di cui viene riferito essere coinvolto in diversi procedimenti penali, che
[...]
sia stato parcheggiato di notte in luogo isolato, rientrante nell'area industriale del Comune di Serino e a ridosso dello svincolo autostradale (comportamento quanto meno incauto, considerato il valore dell'autovettura), che l'incendio sia avvenuto di notte, presumibilmente tra le 03:30 e le 04:30, che, pur essendo sopraggiunte in quel luogo due autovetture, la prima (una Fiat Punto di colore celeste) si era allontanata subito dopo, procedendo dapprima in direzione del comune di San Michele di Serino e poi in direzione Avellino tramite il raccordo autostradale, mentre la seconda (la era stata lasciata in sosta senza che CP_6
sopraggiungesse altro veicolo a prelevare il conducente, sono tutti elementi dalla valenza indiziaria che, valutati globalmente, depongono a netto sfavore dell'attore. A ciò vanno aggiunte le ulteriori anomalie connesse alle chiavi dell'autovettura e, dunque, la circostanza che sia stata consegnata dal un'unica chiave, in Pt_1
quanto l'altra era stata smarrita e per la quale aveva presentato apposita denuncia il 12 settembre 2011, pur non corredata da indicazioni circa il contesto dell'avvenuto smarrimento, facendo risultare inverosimile che in questo intervallo di tempo il , nella dichiarata qualità di rivenditore di Pt_1
autovetture (cfr. verbale di sommarie informazioni) non abbia provveduto a richiedere un duplicato delle chiavi.
In siffatto quadro indiziario, assumono rilievo anche le imprecisate cause che hanno comportato la demolizione del veicolo, evenienza che, peraltro, appare contrastante con il dovere, imposto dall'art. 1914 c.c. in capo all'assicurato, di attivarsi, a partire dal momento del verificarsi del sinistro, per evitare o diminuire il danno (c.d. obbligo di salvataggio), nonché le dichiarazioni del testimone che, pur essendo «titolare dell'azienda di recupero Controparte_8
stradale e deposito intestata a [suo] nome», incredibilmente, rispetto agli obblighi 17 di custodia normalmente su di lui incombenti, ha mostrato di non sapere chi avesse prelevato i resti della CP_6
Infine, è da ritenersi parimenti infondata la tesi dell'appellante che ravvisa il denunciato vizio di ultrapetizione nell'applicazione dell'art. 1900 c.c. in virtù
della natura dolosa dell'incendio occorso.
In proposito, va in primo luogo sottolineato che la valutazione del tribunale non si fonda esclusivamente sul rilievo dei vigili del fuoco confluito nel verbale del
28 agosto 2013, circa la classificazione dell'incendio come doloso, ma mette in evidenza, come anticipato, le incongruenze della vicenda che portano a dubitare dell'effettività del sinistro in relazione al veicolo indicato dall'attore, affermando che «rilevato che il verbale fa piena prova solo in riferimento alle circostanze accertate e
non delle valutazioni, deve vagliarsi quanto ivi affermato sulla identificazione del
veicolo». Di poi, si osserva che l'utilizzo dell'espressione «non si esclude il dolo da parte di
ignoti», ribadita nella comunicazione della notizia di reato da parte dei vigili del fuoco, evidenzia comunque quanto gli stessi hanno potuto constatare all'esito dell'intervento sul posto in cui è stata rinvenuta l'autovettura e si è verificato l'incendio.
Né può dirsi che le compagnie assicurative abbiano omesso di dimostrare il dolo o la colpa grave dell'assicurato per escludere la garanzia assicurativa, stante l'ampio compendio probatorio attestante le anomalie rilevate, nonché la copia delle condizioni di polizza con la compagnia che, all'art. 14 e all'art. 1.2 CP_3
della sezione I “garanzia incendio e furto”, alla lettere rispettivamente d) ed f),
esclude la garanzia assicurativa in relazione a danni verificatisi in conseguenza di «atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente» o, ancora, «delle
persone di cui essi debbano rispondere per legge».
Pertanto, in definitiva, non risulta scalfita la statuizione del primo giudice sulla probabile non corrispondenza del veicolo rinvenuto con quello oggetto di 18 assicurazione in considerazione delle incongruenze rilevate, poiché l'appellante non ha argomentato sotto quale profilo risulti viziato il ragionamento presuntivo del tribunale che lo ha indotto a pervenire ad una simile soluzione della lite. Di conseguenza, deve ritenersi che la domanda proposta dal Pt_1
nei confronti delle compagnie assicurative sia stata giustamente rigettata dal tribunale.
A tale conclusione, occorre aggiungere, si perviene pur prescindendo dal contenuto delle sentenze penali depositate dalla Controparte_1
il 7 aprile 2025, unitamente alla memoria di replica (e, perciò, al di fuori
[...]
del contraddittorio delle parti), con cui, dopo la condanna in primo grado di per il delitto di cui all'articolo 642, comma 2, c.p., è stata in appello Parte_1
dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione (e, tuttavia, confermata la responsabilità dell'imputato). Va accolto, invece, il motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese processuali.
L'articolo 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 dispone che nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente il valore della causa, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso comma, è determinato a norma del
Codice di procedura civile.
Occorre considerare, quindi, che in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103
c.p.c. non è applicabile il secondo comma dell'articolo 10 c.p.c., richiamato soltanto dall'articolo 104 c.p.c. (Cass. 18166/2023), e che, pertanto, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto,
posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte e autonome (cfr. Cass. 10367/2024).
Nel caso in esame, l'attore , nel dichiararsi creditore dell'importo di Parte_1
€ 49.000,00, ha richiamato, nei riguardi della il Controparte_1 19 massimale assicurato di € 25.000,00 e chiesto, pertanto, che l'ulteriore importo preteso, di € 24.000,00 gli fosse corrisposto dalla coassicuratrice CP_3
sebbene l'atto di citazione non sia chiarissimo sul punto, il riferimento al massimale assicurato fa intendere che gli importi sopra indicati siano stati richiesti distintamente alle due società (€ 25.000,00 alla ed € 24.000,00 CP_1
alla coassicuratrice . CP_3
Pur conteggiati (ex art. 10, comma 2, c.p.c.) gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (28 agosto 2013) a quella della domanda, voci espressamente richieste dall'attore, non è superato il limite di € 26.000,00 per ciascuna domanda, né rileva che l'attore abbia lasciato aperta la possibilità di ottenere un importo anche maggiore, mediante l'espressione «o per quella somma
maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche a mezzo C.T.U. tecnica»,
considerata l'ulteriore clausola di contenimento dell'importo «nei limiti di €
52.000,00». Ne deriva l'applicabilità in favore di ciascuna parte vittoriosa della tabella 2 per lo scaglione fino a € 26.000,00, onde i compensi professionali vanno liquidati, per il giudizio di primo grado e in favore di ciascuna parte convenuta,
in € 5.000,00 (oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15%, e agli ulteriori accessori dovuti per legge).
Il tribunale, invece, ha liquidato il compenso di € 7.254,00, importo esattamente corrispondente ai valori medi previsti dalla tabella 2 (all'epoca vigente) per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 e superiore, sebbene di appena € 1,50, al limite massimo consentito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55 del
20214 per lo scaglione fino a € 26.000,00 (€ 4.835,00 + 50% = € 7.252,50).
La parziale riforma della sentenza di primo grado non esclude la soccombenza di , da valutarsi secondo l'esito complessivo del giudizio, e, quindi, Parte_1
la condanna del predetto appellante al pagamento delle spese anche del grado di appello.
Letta la nota ex art. 75 disp. att. c.p.c. depositata dal difensore della
[...]
devono ritenersi non dovuti gli aumenti richiesti a norma Controparte_1 20 dell'articolo 4, commi 1-bis, 2 e 8, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, posto che: 1) il mero (doveroso) deposito degli atti con modalità telematiche non è sufficiente a giustificare l'aumento di cui al comma 1-bis, occorrendo l'adozione di tecniche idonee ad agevolarne la consultazione e, in particolare, l'uso di collegamenti ipertestuali per la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati,
tecnica informatica di cui il difensore della predetta compagnia non si è avvalso;
2) la presenza nel giudizio anche di un'altra società convenuta, in posizione non contrapposta rispetto alla non ha richiesto Controparte_1
alcun ulteriore impegno difensivo da parte del difensore di quest'ultima; 3) il parziale accoglimento dell'appello esclude, per tale grado del giudizio, la manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede: - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1594/2020 del 28
ottobre 2020, condanna al pagamento delle spese del primo grado Parte_1
nella misura (inferiore a quella liquidata dal tribunale) di € 5.750,00, di cui €
5.000,00 per compensi ed € 750,00 per spese forfettarie (oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge) in favore di ciascuna delle società convenute,
fermo restando il rigetto della domanda proposta dal;
Pt_1
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
e di (ex ), delle spese di appello,
[...] Controparte_2 CP_3
liquidate in favore di ciascuna società appellata in € 6.785,00 (di cui € 5.900,00
per compensi ed € 885,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA)
dovuti per legge.
Così deciso il 21 maggio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
21
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°4380/2020 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Avellino n°1594/2020 del 28 ottobre 2020
tra
(nato a [...] il [...]; Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Giudice C.F._1
( ), con studio in San Valentino Torio alla Via Mezzana, 5, C.F._2
e domicilio digitale Email_1 1
e
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Cesare Pavese n. 1,
rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Messuri ( ), con C.F._3
studio in Napoli alla Via Luca Giordano, 164, e domicilio digitale
Email_2
e
( , già denominata Controparte_2 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Dovetto ( ), C.F._4
con studio in Avellino alla Via Giovanni di Guglielmo, 13, e domicilio digitale
Email_3
Conclusioni
Per : Parte_1 1.Accertare e dichiarare che la domanda è ammissibile e procedibile nonché fondata in
fatto e in diritto.
2.Condannare la società e domiciliate Controparte_4 Controparte_5
come in atti al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni subiti
per l'incendio della autovettura Maserati tg.DV378AW, assicurata con la
[...]
polizza n. 5809027 con un massimale assicurato pari ad € 25.000,00 Controparte_1
e coassicurata con la compagnia polizza n. 2008023956 per un importo CP_5
di € 24.000,00 per un totale complessivo di € 49.000,00 o per quella somma maggiore o
minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche a mezzo CTU tecnica. Il tutto oltre
interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo
contenuto nei limiti di € 52.000,00.
3. Condannare le parti convenute, domiciliate come in atti, al pagamento di spese, diritti
ed onorari di causa in favore del sottoscritto Avvocato antistatario sempre nei limiti di €
52.000,00.
Per Controparte_1 2
1) rigettare l'avverso appello perché inammissibile, palesemente temerario e, comunque
infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, nella
comparsa di costituzione in appello e per tutte le eccezioni formulate già nel primo grado
di giudizio, eccezioni pienamente supportate dagli accertamenti svolti anche
dall'Autorità penale, e confermare integralmente la sentenza appellata;
2) Posta la temerarietà dell'avverso gravame, condannare l'appellante alla refusione delle
spese processuali determinate ai massimi, e con aumento per manifesta infondatezza,
come da nota spese già versata in atti.
Per Controparte_2
- nel merito, dichiarare inoperativa la polizza contrattuale richiamata da a Parte_1
supporto della domanda di indennizzo, per i motivi esposti in atti;
- comunque rigettare la domanda per non essere riconducibile il veicolo CP_6
coinvolto nel sinistro del 28.08.2013 a quello di proprietà dell'attore e garantito da
; Controparte_2 - sempre nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto, nell'an e nel
quantum debeatur;
- condannare parte attorea al pagamento delle spese di lite;
- in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda: in applicazione
dell'art. 1910 cc e dell'art.
1.4 sez. I^ della polizza assicurativa stipulata con la CP_3
(oggi , liquidare in favore di parte attorea un indennizzo pari CP_2 CP_4
ad € 17.640,00.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato (con spedizioni postali del 29 ottobre
2015) esponeva che l'autovettura (targata DV378AW), di Parte_1 CP_6
sua proprietà, aveva subito danni a causa dell'incendio avvenuto il 28 agosto
2013 in Serino (AV), località Pescarole, Zona PIP, alle ore 7:15 circa;
che il veicolo era assicurato per l'incendio con la compagnia Controparte_1
(polizza n. 5809027) e coassicurato con la compagnia Controparte_7 [..
(polizza n. 2008023956); che, dopo l'incendio, l'autovettura era stata
[...]
affidata alla depositeria e poi da quest'ultima trasportata alla Controparte_8
demolizione; che era stata presentata denuncia di sinistro ed erano state costituite in mora le compagnie assicurative;
che il procedimento penale
(rubricato al n. 3167/2013 Reg. Not. R. Ignoti – n. 4067/2014 R.G. GIP) era stato archiviato con decreto depositato l'8 novembre 2014; che il proprietario del
Part veicolo, su richiesta delle società assicuratrici, aveva inviato all'ufficio con sede in Roma le uniche chiavi in suo possesso, denunciando lo smarrimento delle altre chiavi dell'autovettura.
Ciò premesso, conveniva la e la Parte_1 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Avellino, perché fossero Controparte_3
condannate al risarcimento dei danni, da quantificare in € 49.000,00 (oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria) o nella diversa somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia, comunque contenuta nei limiti di € 52.000,00. La costituitasi il 15 marzo 2016, evidenziava Controparte_1
che le numerose anomalie nella vicenda l'avevano spinta a effettuare accertamenti investigativi, dai quali era emerso che l'autovettura oggetto del preteso incendio, trattandosi di un clone, era da considerarsi di provenienza illecita e, quindi, non coperta dalla polizza assicurativa fraudolentemente invocata, che le chiavi consegnate dal proprietario potevano essere abbinate al veicolo solo per la parte meccanica e non anche per quella elettronica, che il medesimo veicolo era stato coinvolto, nel paese di prima immatricolazione
(Stati Uniti d'America), in un incendio da cui era derivato un danno definito dall'assicurazione come danno totale e in ordine al quale vi era stato ristoro in favore del proprietario dell'epoca.
Aggiungeva che tali perplessità erano state poste anche a fondamento della querela presentata alla Procura della Repubblica di Roma, e chiedeva, quindi,
che il giudizio civile fosse sospeso in attesa della definizione del procedimento penale (rubricato al n. 37317/2015 R.G.N.R.). Eccepiva, inoltre, la carenza di 4 legittimazione processuale delle parti e l'inoperatività della garanzia assicurativa, per cui chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine, la rideterminazione dell'importo indennitario richiesto.
L' (che, nel corso del giudizio di primo grado, Controparte_3
riferiva di aver mutato denominazione in , Controparte_2
costituitasi all'udienza del 19 maggio 2016, chiedeva, in primo luogo, che il giudizio civile fosse sospeso in attesa di definizione di quello penale, anche in base alla regola contenuta all'art. 14, lett. d), della polizza, secondo cui la garanzia assicurativa era da escludersi per i danni causati da atti dolosi dell'assicurato, del conducente o del contraente.
Deduceva, inoltre, l'improcedibilità della domanda per il mancato assolvimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010,
nonché l'inoperatività della polizza, in quanto il sinistro era stato denunciato oltre i termini previsti a pena di decadenza dagli artt. 12 e 15 della polizza e il veicolo non era coperto né da assicurazione obbligatoria per la CP_6
responsabilità civile né da revisione obbligatoria. Contestava, poi, la sussistenza del fatto storico e la riconducibilità del veicolo perito con quello assicurato, a causa delle molteplici anomalie riscontrate nella vicenda, quali: i) la circostanza che l'incendio era avvenuto due giorni prima della scadenza della polizza;
ii)
che il veicolo era stato rimesso a un certo , soggetto sprovvisto Persona_1
di patente di guida e coinvolto in numerosi procedimenti penali;
iii) che esso era stato parcheggiato di notte in una zona isolata, rientrante nell'area industriale del Comune di Serino e ad una distanza di circa 50 km rispetto al luogo di residenza del proprietario;
iv) che, dalle immagini del sistema di videosorveglianza, era emerso che alle ore 03:38 un'autovettura Fiat Punto si era diretta verso l'area industriale in questione, seguita da un'autovettura CP_6
successivamente lasciata in sosta in quel luogo senza che il suo conducente fosse poi prelevato da un altro veicolo;
v) che il proprietario della aveva CP_6
denunciato lo smarrimento delle chiavi senza fornire informazioni circa le 5 modalità e i tempi dell'avvenuta perdita di possesso, e le uniche chiavi consegnate risultavano essere un clone, data la loro corrispondenza con il veicolo solo per la parte meccanica. CP_6
La compagnia assicurativa concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, la rideterminazione dell'importo in € 17.640,00, in applicazione dell'art. 1910 c.c. e dell'art. 1.4, sez. I, della polizza stipulata.
In via istruttoria, entrambe le compagnie assicurative chiedevano che fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio sull'autovettura al fine di CP_6
accertare, mediante esame elettrolitico, il numero di telaio e di verificare l'abbinamento elettronico della chiave consegnata dall'attore al veicolo oggetto di incendio.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice unico designato, istruita la causa con l'assunzione di alcune testimonianze, con sentenza del 28 ottobre 2020,
rigettava le domande proposte nei confronti delle due compagnie assicurative, condannando parte attrice a rimborsare a ciascuna parte convenuta le spese di lite, che liquidava in € 7.254,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali.
La decisione del tribunale nei confronti della compagnia era motivata, CP_3
essenzialmente, sull'insussistenza delle condizioni legittimanti il diritto alla riscossione dell'indennizzo, a causa della riferibilità della polizza prodotta a una vettura con targa prova non riconducibile a quella dedotta in lite e della mancanza di prova dell'avvenuta revisione obbligatoria.
La decisione nei confronti della compagnia invece, era fondata sulla CP_1
mancanza di prova della dinamica del sinistro, in relazione al veicolo indicato e alle circostanze di luogo e di tempo narrate, nonché sull'assenza di certezza circa la coincidenza del veicolo incendiato con quello assicurato e sull'impossibilità
di desumerla né da un accertamento tecnico, data l'avvenuta demolizione del veicolo in questione, né dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, ritenute imprecise e sommarie, anche in considerazione di quanto emerso dal verbale 6 dei vigili del fuoco intervenuti che avrebbero «rinvenuto le targhe sul suolo» e le avrebbero «apposte all'interno del veicolo».
II. L'appello
Con citazione notificata il 27 novembre 2020, ha proposto appello, Parte_1
chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, che la decisione fosse riformata per i seguenti motivi:
1) il tribunale non avrebbe preso in considerazione il carattere vessatorio della clausola limitativa della garanzia e/o della responsabilità contenuta nell'art. 14
della polizza stipulata con la compagnia e, al contempo, avrebbe errato CP_3
nel ritenere l'autovettura in questione sprovvista di copertura assicurativa,
posto che la stessa circolava su strada con targa di prova, circostanza che non avrebbe impedito né la copertura assicurativa per la responsabilità civile né la circolazione per uno scopo diverso dalla prova tecnica;
2) il tribunale, a fronte della invocata violazione dell'art. 1892 c.c., avrebbe dovuto accertare l'insussistenza delle condizioni previste dalla norma, stante la mancata prova, da parte delle società assicuratrici, che la dichiarazione, resa dall'assicurato, in quanto inesatta o reticente e sorretta da dolo o colpa grave,
era stata determinante del loro consenso;
3) l'esistenza del sinistro e la non conformità del veicolo coinvolto con quello assicurato non erano state contestate dalle società convenute, se non in minima parte nelle rispettive comparse conclusionali, con la conseguenza che la pronuncia emessa, fondata su questi presupposti, oltre che sulla qualificazione come doloso dell'incendio occorso e sulla mancata valutazione della corrispondenza del numero di telaio rinvenuto dai Carabinieri con quello della targa rinvenuta, sarebbe inficiata dal vizio di ultrapetizione;
4) infine, nel liquidare le spese processuali, il tribunale avrebbe applicato in favore di entrambe le compagnie convenute lo scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00 (sì da liquidare i compensi in € 7.254,00), sebbene fossero state 7 proposte domande distinte, entrambe entro i limiti dello scaglione inferiore (€
25.000,00 nei confronti della ed € 24.000,00 nei Controparte_1
confronti dell' . CP_3
La ha eccepito, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.
La ha contestato tutto quanto assunto, dedotto Controparte_2
e richiesto dall'appellante, e ha riproposto le eccezioni formulate in primo grado relative all'inoperatività del rapporto assicurativo, nonché quelle relative alla mancata prova del sinistro e della corrispondenza tra la carcassa rinvenuta sul luogo dell'incidente con il veicolo assicurato.
In via preliminare, va superata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello,
giacché l'atto di gravame, così come formulato, soddisfa il requisito formale prescritto dal novellato art. 342 c.p.c., essendo stati chiaramente individuati i motivi di appello ed i capi della sentenza sottoposti ad impugnazione, nonché
illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante: infatti, la parte appellante è riuscita a fornire alla corte un quadro completo delle proprie doglianze sì da permettere il raffronto immediato fra le ragioni della sentenza impugnata e le motivazioni addotte con l'atto di appello.
Ciò precisato, il primo motivo di gravame con cui l'appellante rileva la vessatorietà della clausola contrattuale che limita la responsabilità e/o la garanzia della compagnia (ex , CP_2 Controparte_3
lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di effettuare ogni indagine sul punto, e al contempo contesta la riscontrata insussistenza del rapporto assicurativo, non appare meritevole di accoglimento.
Prima di affrontare tale doglianza, è opportuno chiarire che la nullità del contratto o di sue singole clausole per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, onde l'eccezione è ammissibile anche se sollevata solo in sede 8
d'impugnazione, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass. 4867/2024).
L'enunciato principio risulta applicabile al caso di specie, in quanto la polizza n.
2008023956 stipulata con la è stata depositata nel Controparte_3
giudizio di primo grado dalla stessa compagnia assicurativa unitamente al proprio atto di costituzione e, dunque, nel rispetto dei relativi termini processuali, sì da consentire l'esame delle sue clausole e dell'eccezione di nullità
sollevata nella presente fase d'impugnazione.
Tanto richiamato, va chiarito che in materia di assicurazione occorre distinguere tra le clausole limitative della responsabilità e quelle limitative dell'oggetto: solo le prime, limitando le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o escludendo il rischio garantito, sono sottoposte alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto, mentre le seconde, riguardando il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificando il rischio garantito, non sono assoggettate al regime previsto dal secondo comma dell'art. 1341 c.c. (Cass. 395/2007).
Tale distinzione trova riscontro, peraltro, anche nell'art. 34, comma 2, del Codice
del Consumo (D.lgs. n. 205/2006), che esclude che la valutazione della vessatorietà di una clausola possa riguardare la «determinazione dell'oggetto del
contratto», purché la stessa sia individuata «in modo chiaro e comprensibile».
Inoltre, poiché oggetto del contratto di assicurazione è il rischio definito in relazione alle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli subite dall'assicurato in dipendenza di un determinato evento, è stato altresì affermato che una limitazione di responsabilità dell'assicuratore è ipotizzabile soltanto nel caso in cui la clausola realizzi un'indebita eliminazione in toto del rischio contrattuale,
risolvendosi nel vizio di nullità del contratto assicurativo per difetto assoluto 9 dell'elemento essenziale richiesto dall'art. 1895 c.c. (Cass. 8235/2010), e non anche nel caso in cui la tipologia di rischio che caratterizza il tipo o sottotipo contrattuale, venga pattiziamente “delimitata”, attraverso la specificazione di talune ipotesi particolari e predeterminate, definite in relazione alla tipologia dei danni, delle cause o di determinate condotte o di particolari eventi (Cass.
2469/2015).
Orbene, con la clausola di cui all'art. 14, lett. m), della polizza in esame, che esclude la garanzia assicurativa se «il veicolo indicato in polizza non fosse coperto da
assicurazione obbligatoria per la RCA o se il veicolo in questione non fosse sottoposto a
revisione prescritta dall'art. 80 del codice della strada», si pattuisce in quali limiti l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dai sinistri garantiti (furto e incendio) e, siccome intesa a precisare l'oggetto del contratto medesimo, non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell'assicuratore, non richiedendo, pertanto, per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell'art. 1341 c.c..
Non si tratta, dunque, dell'imposizione di un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell'assicurato, bensì dell'ordinario onere del contraente di assicurare il proprio veicolo per la responsabilità civile verso i terzi (cfr. art. 122 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e di sottoporlo a revisione periodica (cfr. art. 80 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
In tal senso, non coglie nel segno il richiamo all'art. 1341, comma 1, c.c., in quanto risulta fondato sull'erroneo presupposto della assimilazione delle clausole di limitazione della garanzia con le clausole (vessatorie) che dispongono limitazioni della responsabilità, derivante da colpevole inadempimento della polizza assicurativa.
Né può essere condiviso l'altro assunto difensivo dell'appellante che,
menzionando l'art. 1341, comma 2, c.c. e l'art. 33 del D.lgs. 6 settembre 2005, n.
206 (Codice del consumo), mira a estendere la sanzione della nullità comminata 10 per le “clausole vessatorie” alla inosservanza dell'obbligo di indicare con
“marcatura evidente” le clausole indicate nell'art. 166, comma 2, del D.lgs.
209/2005 (Codice delle assicurazioni private), in quanto la tesi prospettata implica un salto logico eccedente lo scopo cui vuole provvedere la norma in materia assicurativa, venendo a basarsi sull'errato presupposto secondo cui l'art. 166, comma 2, del Codice delle assicurazioni private integra l'elenco tassativo delle clausole vessatorie, e la “marcatura in evidenza” costituisce un ulteriore requisito formale ad validitatem della clausola.
In proposito, va detto innanzitutto che l'art. 166 del Codice in rilievo, rubricato
«Criteri di redazione», dispone, al primo comma, che «il contratto ed ogni altro
documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed
esauriente», e al secondo comma che «le clausole che indicano decadenze, nullità o
limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono
riportate mediante caratteri di particolare evidenza». Come affermato da Cass. 15598/2019, l'obbligo di redazione «chiara ed
esauriente» di cui al primo comma dell'art. 166, cui si ricollega la prescrizione della marcatura in evidenza delle clausole di cui al secondo comma del medesimo articolo, si colloca in un momento logicamente precedente a quello della valutazione della vessatorietà della clausola, concernendo le particolari modalità di redazione del testo contrattuale che sono strumentali a consentire ai contraenti onerati di acquisire previa consapevolezza del contenuto delle clausole e di valutarne appieno la portata svantaggiosa. Tale obbligo formale si riflette, pertanto, sul piano della correttezza nei rapporti contrattuali ex artt.
1175, 1337, 1375 c.c., assolvendo alla stessa funzione di altri adempimenti formali prescritti in differenti settori di attività commerciale, nei quali risulta maggiormente avvertita l'esigenza di bilanciare la rilevante asimmetria informativa tra le parti contraenti (ad esempio gli obblighi informativi prescritti dal Codice del consumo, dal Testo Unico dell'intermediazione finanziaria ovvero dalle leggi in materia bancaria e creditizia), e la cui inosservanza, in 11 assenza, come nella specie, di un'espressa comminatoria di nullità del contratto o della clausola negoziale ex art. 1418 e 1419 c.c., si ritiene debba influire sulla violazione del principio di buona fede e cioè dei doveri di lealtà, correttezza e trasparenza.
La redazione della clausola con «caratteri di particolare evidenza» viene, quindi, a costituire il parametro di verifica della “leggibilità” del testo scritto che,
unitamente a quello della “comprensibilità” del suo contenuto, si ripercuote sulla valutazione dello sforzo diligente di attenzione richiesto al contraente/assicurato per avere conoscenza della clausola, nel senso che l'osservanza della indicata prescrizione redazionale pone al riparo la società
assicurativa da contestazioni in ordine alla violazione degli obblighi di buona fede nella stipula del contratto e la agevola nella prova, richiesta dall'art. 1341,
comma 1, c.c., della effettiva conoscibilità della clausola inserita nelle condizioni generali unilateralmente predisposte, riversando sull'assicurato l'onere di dimostrare che la clausola, nonostante la sua particolare evidenziazione, non poteva egualmente ritenersi conosciuta o conoscibile a causa di altri ostacoli non superabili con l'ordinaria diligenza, ovvero, se pure conosciuta, presentava margini di ambiguità o dubbi tali da rimanere oscura quanto al suo contenuto prescrittivo.
Il principio risulta tanto applicabile al caso di specie se si considera che l'intero articolo 14 della polizza, recante le ipotesi di esclusione del rischio assicurativo,
è stato redatto «mediante caratteri di particolare evidenza», come attestato dall'utilizzo del grassetto, e che lo specifico caso invocato, di inoperatività della garanzia di cui alla lettera “m”, presenta un contenuto chiaro e intellegibile e, al contempo, impone un obbligo che, come innanzi specificato, non comporta alcun aggravio della posizione dell'assicurato.
A ciò si aggiunga che non appaiono neppure fondate le doglianze riguardanti la decisione assunta dal tribunale circa la mancata copertura assicurativa del veicolo, posto che non può considerarsi sufficiente, in tal senso, il contrassegno 12 assicurativo rinvenibile nel fascicolo di primo grado, che, riferendosi a un veicolo con targa prova e a una compagnia assicurativa diversa (Fata
Assicurazioni S.p.A.), oltre che a un differente contraente ( Controparte_9
), non consente di comprendere la sussistenza di qualche collegamento
[...]
con il veicolo e il rapporto assicurativo invocato dall'appellante.
In proposito, va anche evidenziato che il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della attesta l'esistenza della garanzia Pt_3
assicurativa verso i terzi, limitatamente ai rapporti tra terzo danneggiato e assicuratore che sia stato direttamente convenuto in giudizio, vincolando quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché nei confronti del danneggiato quel che rileva ai fini della proponibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo (Cass. 16726/2009; Cass. 10504/2006).
Il medesimo principio non trova, invece, applicazione nei rapporti interni tra l'assicuratore e l'assicurato, dove è invece necessaria la prova che al momento del sinistro esisteva una copertura assicurativa valida ed efficace, in quanto non sussiste rispetto all'assicurato alcuna necessità di tutela di un legittimo affidamento.
Inoltre, la mancata copertura assicurativa del veicolo incendiato risulta circostanza accertata dai Carabinieri di Serino nel verbale da loro redatto («il
mezzo non risultava coperto da assicurazione per responsabilità verso terzi»), oltre che ribadita in sede testimoniale dal CI («dagli Testimone_1
accertamenti effettuati presso la “Banca dati Forze di Polizia” ci risulta che l'auto non
era coperta da assicurazione obbligatoria per la RCA»), e in senso contrario l'appellante non ha offerto allegazioni sufficienti a contestarla e non ha nemmeno fornito prova documentale dell'avvenuto procedimento di revisione 13 del veicolo, che risulta obbligatorio anche nel caso di circolazione con targa di prova (Cass. 16310/2016).
In ragione di siffatti elementi, si condividono le valutazioni espresse dal giudice di primo grado circa l'inoperatività della polizza con la compagnia CP_2
(ex ) e la conseguente insussistenza del diritto alla riscossione CP_3
dell'indennizzo, pur in disparte ogni considerazione circa la mancata osservanza anche di altre condizioni stabilite dal contratto assicurativo, come quella di cui all'art. 15 relativa al termine di tre giorni per la denuncia del sinistro
(denuncia trasmessa all' soltanto il 7 settembre Controparte_3
2013, dopo l'incendio avvenuto il 28 agosto 2013), che imporrebbe l'applicazione dell'articolo 1915 c.c. (norma derogabile solo in favore dell'assicurato ai sensi del successivo art. 1932 c.c.), secondo cui l'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato di dare avviso del sinistro all'assicuratore entro tre giorni dalla conoscenza di esso (ai sensi dell'art. 1913 c.c.) determina la perdita del diritto all'indennità a condizione che venga dedotto e provato il carattere doloso dell'inadempimento, dovendosi, in mancanza, presumere un inadempimento colposo che comporta per l'assicuratore comunque il diritto ad una riduzione della indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito.
Ciò precisato, non sono da ritenersi fondate neppure le altre doglianze relative all'errata applicazione dell'art. 1892 c.c. e al vizio di ultrapetizione con riguardo alla valutazione espressa dal tribunale circa l'insussistenza del fatto storico in relazione al veicolo indicato dall'attore.
Le stesse, per ragioni di ordine logico, vanno esaminate congiuntamente,
precisandosi, innanzitutto, che il richiamo effettuato, nella comparsa di primo grado dalla all'art. 1892 c.c. non mirava, come Controparte_1
invece richiesto dalla norma, a ottenere una pronuncia di annullamento del contratto assicurativo, stante la mancanza di un'espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte della compagnia e la natura di eccezione in senso stretto della tutela da attivarsi, ma piuttosto era diretta a neutralizzare l'avversa 14 pretesa mediante la contestazione della legittimazione del richiedente,
rafforzando la tesi, già articolata con il primo motivo della comparsa,
d'insussistenza della garanzia assicurativa, in virtù delle molteplici perplessità
emerse nell'accertamento della dinamica del sinistro che hanno portato a dubitare della corrispondenza del veicolo incendiato con quello assicurato.
Non essendo stata, quindi, esercitata un'azione contrattuale, non sussisteva alcun dovere, da parte del giudice di primo grado, di procedere all'accertamento delle condizioni previste dall'art. 1892 c.c., sì da doversi, invece, reputare condivisibili le sue considerazioni circa il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa (in base all'art. 2697 c.c.).
Infatti, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli coperti dalla polizza, spettando, per converso, all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione delle clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa dell'attore (cfr. Cass. 31251/2023; Cass. 1558/2018).
In tal senso, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la motivazione della sentenza impugnata consente di individuare il percorso logico-giuridico sul quale si fonda la decisione, escludendo che la stessa sia stata assunta oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dai contraddittori.
E, invero, entrambe le compagnie assicurative, sin dai loro primi atti difensivi,
al fine di escludere l'operatività delle polizze assicurative, hanno espresso le loro perplessità in ordine alla riconducibilità della carcassa rinvenuta al veicolo assicurato di proprietà attorea, sottolineando come siffatti dubbi fossero alimentati dalla circostanza che l'unica chiave inoltrata dal , secondo la Pt_1
perizia commissionata, non era autentica, in quanto corrispondente al veicolo in questione solo per la parte meccanica e non per quella elettrica, oltre che 15 dall'evenienza della successiva distruzione del veicolo incendiato che ha precluso ogni accertamento più opportuno.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la decisione impugnata non dubita della marca del veicolo e, dunque, che la carcassa incendiata fosse di un'autovettura di produzione ma piuttosto della CP_6
corrispondenza del veicolo coinvolto nel sinistro con quello assicurato,
affermando come siffatta perplessità sia originata dalla circostanza emersa nel verbale dei Vigili del fuoco, ribadita dai verbalizzanti in sede testimoniale, di avvenuto ritrovamento delle targhe «sul suolo» e di successiva apposizione
«all'interno del veicolo».
Riguardo a quest'ultimo aspetto, l'appellante si duole della mancata considerazione, da parte del tribunale, dei rilievi effettuati «dai Carabinieri
intervenuti sui luoghi di causa che hanno accertato quale fosse il numero di telaio e,
proprio grazie a tale accertamento, hanno rinvenuto il proprietario del veicolo», evidenziando come il superamento della questione sulla titolarità del veicolo danneggiato in suo capo possa comportare il riconoscimento della richiesta indennitaria.
Dunque, se l'osservazione formulata dall'appellante emerge con particolare evidenza dal verbale dei Carabinieri, che individua sin da subito la targa dell'autovettura e il numero di telaio, pur dando atto di non poter identificare,
dai primi accertamenti, «l'effettivo proprietario del veicolo in questione e/o chi ne
aveva la materiale disponibilità», nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal testimone («Preciso di non sapere se la stessa era targata Testimone_2
D[V]378AW, né tampoco se apparteneva al sig. , se si appartenesse al Parte_1
ci venne riferito dai Carabinieri»), d'altro canto, la stessa non può Parte_1
ritenersi, da sola, sufficiente a fondare l'accoglimento della pretesa attorea se si tiene conto delle ulteriori incongruenze rilevate dal tribunale e sulla mancanza di chiarezza circa le cause che hanno portato alla demolizione del veicolo,
nonostante occorresse ancora accertare i presupposti della garanzia 16 assicurativa.
E, infatti, la circostanza che il veicolo sia stato rimesso a soggetto Persona_1
) di cui viene riferito essere coinvolto in diversi procedimenti penali, che
[...]
sia stato parcheggiato di notte in luogo isolato, rientrante nell'area industriale del Comune di Serino e a ridosso dello svincolo autostradale (comportamento quanto meno incauto, considerato il valore dell'autovettura), che l'incendio sia avvenuto di notte, presumibilmente tra le 03:30 e le 04:30, che, pur essendo sopraggiunte in quel luogo due autovetture, la prima (una Fiat Punto di colore celeste) si era allontanata subito dopo, procedendo dapprima in direzione del comune di San Michele di Serino e poi in direzione Avellino tramite il raccordo autostradale, mentre la seconda (la era stata lasciata in sosta senza che CP_6
sopraggiungesse altro veicolo a prelevare il conducente, sono tutti elementi dalla valenza indiziaria che, valutati globalmente, depongono a netto sfavore dell'attore. A ciò vanno aggiunte le ulteriori anomalie connesse alle chiavi dell'autovettura e, dunque, la circostanza che sia stata consegnata dal un'unica chiave, in Pt_1
quanto l'altra era stata smarrita e per la quale aveva presentato apposita denuncia il 12 settembre 2011, pur non corredata da indicazioni circa il contesto dell'avvenuto smarrimento, facendo risultare inverosimile che in questo intervallo di tempo il , nella dichiarata qualità di rivenditore di Pt_1
autovetture (cfr. verbale di sommarie informazioni) non abbia provveduto a richiedere un duplicato delle chiavi.
In siffatto quadro indiziario, assumono rilievo anche le imprecisate cause che hanno comportato la demolizione del veicolo, evenienza che, peraltro, appare contrastante con il dovere, imposto dall'art. 1914 c.c. in capo all'assicurato, di attivarsi, a partire dal momento del verificarsi del sinistro, per evitare o diminuire il danno (c.d. obbligo di salvataggio), nonché le dichiarazioni del testimone che, pur essendo «titolare dell'azienda di recupero Controparte_8
stradale e deposito intestata a [suo] nome», incredibilmente, rispetto agli obblighi 17 di custodia normalmente su di lui incombenti, ha mostrato di non sapere chi avesse prelevato i resti della CP_6
Infine, è da ritenersi parimenti infondata la tesi dell'appellante che ravvisa il denunciato vizio di ultrapetizione nell'applicazione dell'art. 1900 c.c. in virtù
della natura dolosa dell'incendio occorso.
In proposito, va in primo luogo sottolineato che la valutazione del tribunale non si fonda esclusivamente sul rilievo dei vigili del fuoco confluito nel verbale del
28 agosto 2013, circa la classificazione dell'incendio come doloso, ma mette in evidenza, come anticipato, le incongruenze della vicenda che portano a dubitare dell'effettività del sinistro in relazione al veicolo indicato dall'attore, affermando che «rilevato che il verbale fa piena prova solo in riferimento alle circostanze accertate e
non delle valutazioni, deve vagliarsi quanto ivi affermato sulla identificazione del
veicolo». Di poi, si osserva che l'utilizzo dell'espressione «non si esclude il dolo da parte di
ignoti», ribadita nella comunicazione della notizia di reato da parte dei vigili del fuoco, evidenzia comunque quanto gli stessi hanno potuto constatare all'esito dell'intervento sul posto in cui è stata rinvenuta l'autovettura e si è verificato l'incendio.
Né può dirsi che le compagnie assicurative abbiano omesso di dimostrare il dolo o la colpa grave dell'assicurato per escludere la garanzia assicurativa, stante l'ampio compendio probatorio attestante le anomalie rilevate, nonché la copia delle condizioni di polizza con la compagnia che, all'art. 14 e all'art. 1.2 CP_3
della sezione I “garanzia incendio e furto”, alla lettere rispettivamente d) ed f),
esclude la garanzia assicurativa in relazione a danni verificatisi in conseguenza di «atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente» o, ancora, «delle
persone di cui essi debbano rispondere per legge».
Pertanto, in definitiva, non risulta scalfita la statuizione del primo giudice sulla probabile non corrispondenza del veicolo rinvenuto con quello oggetto di 18 assicurazione in considerazione delle incongruenze rilevate, poiché l'appellante non ha argomentato sotto quale profilo risulti viziato il ragionamento presuntivo del tribunale che lo ha indotto a pervenire ad una simile soluzione della lite. Di conseguenza, deve ritenersi che la domanda proposta dal Pt_1
nei confronti delle compagnie assicurative sia stata giustamente rigettata dal tribunale.
A tale conclusione, occorre aggiungere, si perviene pur prescindendo dal contenuto delle sentenze penali depositate dalla Controparte_1
il 7 aprile 2025, unitamente alla memoria di replica (e, perciò, al di fuori
[...]
del contraddittorio delle parti), con cui, dopo la condanna in primo grado di per il delitto di cui all'articolo 642, comma 2, c.p., è stata in appello Parte_1
dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione (e, tuttavia, confermata la responsabilità dell'imputato). Va accolto, invece, il motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese processuali.
L'articolo 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 dispone che nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente il valore della causa, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso comma, è determinato a norma del
Codice di procedura civile.
Occorre considerare, quindi, che in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103
c.p.c. non è applicabile il secondo comma dell'articolo 10 c.p.c., richiamato soltanto dall'articolo 104 c.p.c. (Cass. 18166/2023), e che, pertanto, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto,
posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte e autonome (cfr. Cass. 10367/2024).
Nel caso in esame, l'attore , nel dichiararsi creditore dell'importo di Parte_1
€ 49.000,00, ha richiamato, nei riguardi della il Controparte_1 19 massimale assicurato di € 25.000,00 e chiesto, pertanto, che l'ulteriore importo preteso, di € 24.000,00 gli fosse corrisposto dalla coassicuratrice CP_3
sebbene l'atto di citazione non sia chiarissimo sul punto, il riferimento al massimale assicurato fa intendere che gli importi sopra indicati siano stati richiesti distintamente alle due società (€ 25.000,00 alla ed € 24.000,00 CP_1
alla coassicuratrice . CP_3
Pur conteggiati (ex art. 10, comma 2, c.p.c.) gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (28 agosto 2013) a quella della domanda, voci espressamente richieste dall'attore, non è superato il limite di € 26.000,00 per ciascuna domanda, né rileva che l'attore abbia lasciato aperta la possibilità di ottenere un importo anche maggiore, mediante l'espressione «o per quella somma
maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche a mezzo C.T.U. tecnica»,
considerata l'ulteriore clausola di contenimento dell'importo «nei limiti di €
52.000,00». Ne deriva l'applicabilità in favore di ciascuna parte vittoriosa della tabella 2 per lo scaglione fino a € 26.000,00, onde i compensi professionali vanno liquidati, per il giudizio di primo grado e in favore di ciascuna parte convenuta,
in € 5.000,00 (oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15%, e agli ulteriori accessori dovuti per legge).
Il tribunale, invece, ha liquidato il compenso di € 7.254,00, importo esattamente corrispondente ai valori medi previsti dalla tabella 2 (all'epoca vigente) per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 e superiore, sebbene di appena € 1,50, al limite massimo consentito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55 del
20214 per lo scaglione fino a € 26.000,00 (€ 4.835,00 + 50% = € 7.252,50).
La parziale riforma della sentenza di primo grado non esclude la soccombenza di , da valutarsi secondo l'esito complessivo del giudizio, e, quindi, Parte_1
la condanna del predetto appellante al pagamento delle spese anche del grado di appello.
Letta la nota ex art. 75 disp. att. c.p.c. depositata dal difensore della
[...]
devono ritenersi non dovuti gli aumenti richiesti a norma Controparte_1 20 dell'articolo 4, commi 1-bis, 2 e 8, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, posto che: 1) il mero (doveroso) deposito degli atti con modalità telematiche non è sufficiente a giustificare l'aumento di cui al comma 1-bis, occorrendo l'adozione di tecniche idonee ad agevolarne la consultazione e, in particolare, l'uso di collegamenti ipertestuali per la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati,
tecnica informatica di cui il difensore della predetta compagnia non si è avvalso;
2) la presenza nel giudizio anche di un'altra società convenuta, in posizione non contrapposta rispetto alla non ha richiesto Controparte_1
alcun ulteriore impegno difensivo da parte del difensore di quest'ultima; 3) il parziale accoglimento dell'appello esclude, per tale grado del giudizio, la manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede: - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1594/2020 del 28
ottobre 2020, condanna al pagamento delle spese del primo grado Parte_1
nella misura (inferiore a quella liquidata dal tribunale) di € 5.750,00, di cui €
5.000,00 per compensi ed € 750,00 per spese forfettarie (oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge) in favore di ciascuna delle società convenute,
fermo restando il rigetto della domanda proposta dal;
Pt_1
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
e di (ex ), delle spese di appello,
[...] Controparte_2 CP_3
liquidate in favore di ciascuna società appellata in € 6.785,00 (di cui € 5.900,00
per compensi ed € 885,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA)
dovuti per legge.
Così deciso il 21 maggio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
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