Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 210/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Palermo, Via Roma, 342, P.I.: ; Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angela Caramazza e Emanuela Vozza;
-appellante-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e ivi domiciliato in via Enrico Controparte_1
Fermi, 58, c.f.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino Martino e Davide Valenti;
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sull'opposizione proposta da CP_1
al decreto ingiuntivo n. 841 emesso il 5.2.2018 col quale, su ricorso
[...] della era stato intimato il pagamento della somma di € 6.000,00 a Parte_1
titolo di provvigione per una intermediazione immobiliare, oltre interessi e spese n. 210/2020 r.g.
della fase monitoria, con sentenza n. 304 del 21.1.2020 accoglieva l'opposizione e ordinava la restituzione all'opponente di quanto dal medesimo versato in esecuzione dell'ingiunzione, con condanna della convenuta alle spese di lite.
La ha proposto appello, del quale l'appellato costituendosi ha Parte_1
invocato il rigetto.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 17.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'interpretazione dei fatti recepita dal Tribunale, secondo cui la mera accettazione della proposta di acquisto immobiliare non aveva comportato la conclusione dell'affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1755 c.c..
Con la sottoscrizione in data 17.7.2017 della proposta di acquisto dell'immobile sito in Palermo, via Bellavista nn.13-15, conferiva incarico Controparte_1
di mediazione alla e si impegnava a versare la provvigione pattuita di Parte_1
euro 6.000,00 al momento della stipula del contratto preliminare. Secondo
l'appellante, che in ciò dissente dall'avviso del primo Giudice, l'accettazione della proposta di acquisto da parte del venditore, una volta portata a conoscenza del proponente avrebbe integrato la fattispecie del contratto preliminare costitutiva del diritto del mediatore alla provvigione, come espressamente previsto dal modulo prestampato.
Tale opinione, disattesa dal Tribunale, non è condivisa neppure dalla Corte alla stregua di un'interpretazione sistematica degli elementi documentali acquisiti al giudizio.
Depone in tal senso, in primo luogo, l'esplicito rinvio della proposta ad altra dichiarazione dello stesso 17.7.2017, d'impegno del proponente al pagamento della somma di euro 6.000,00 al momento del preliminare: rinvio e impegno privi di ragion d'essere se intesi come meramente confermativi della previsione del n. 210/2020 r.g. 3
modulo prestampato e, in generale, del principio enunciato dal primo comma dell'art. 1326 c.c..
Costituisce riscontro alla configurazione del primo incontro di volontà delle parti della futura compravendita come preliminare di preliminare la circostanza che il trasferimento del possesso al promissario acquirente, da attuarsi contestualmente alla stipula del preliminare secondo la proposta accettata, non risulta essere mai avvenuto.
Tutto ciò appare conforme a un ragionevole assetto degli interessi in gioco, tenuto conto dell'incertezza connessa all'esigenza di attendere il completamento delle pratiche inerenti alla situazione edilizia, urbanistica, proprietaria e catastale dell'immobile (il notaio , sentito come teste, ha confermato l'esistenza di Per_1 irregolarità urbanistiche non sanate a carico dell'immobile e che non era Per_2
l'esclusivo proprietario del bene.) e alla conseguente complessa articolazione dei tempi previsti per l'eventuale richiesta di mutuo da parte del compratore o, in mancanza, per l'assunzione dell'immobile in locazione.
Donde il rigetto dell'impugnazione.
L'esito della lite comporta la condanna della società appellante alla rifusione delle spese di appello, che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.966,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, nei confronti dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto, con atto notificato il 4.2.2020, da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Palermo n. 304 del 21.1.2020; condanna a rifondere a le spese del grado, Parte_1 Controparte_1
che liquida nella complessiva somma di euro 3.966,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
n. 210/2020 r.g. 4
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 1.2.2025, nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice est. Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 210/2020 r.g.