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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 450/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore lesione personale
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 450/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
30/04/2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pieralberto Morbi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Sarnico, giusta delega stesa in calce alla citazione di primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1 pagina 1 di 20 Bologna, in persona del procuratore speciale , rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Flaminio Maffettini del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo via Garibaldi n. 9/c, giusta delega stesa a margine della comparsa;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ); Controparte_3 C.F._2
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 2426/2022 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 10.11.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In riforma della sentenza n. 2426/2022 del Tribunale di Bergamo, Giudice Unico
dottor Tommaso del Giudice, n. 2016/2021 RG, depositata in cancelleria e pubblicata in data 10.11.2022, ad oggi non notificata, la Corte d'Appello di
Brescia, voglia così giudicare
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro descritto in narrativa e, per l'effetto, Controparte_3
tenuto conto degli acconti versati in favore dell'attore, condannare,
[...]
al pagamento in favore del signor a titolo Controparte_1 Parte_1
di integrazione del risarcimento di tutti i danni subiti da quest'ultimo in pagina 2 di 20 conseguenza del sinistro de quo, della somma di euro 76.486,94 ovvero quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., la rivalutazione monetaria e l'anatocismo.
Con vittoria di spese ed onorari e con rifusione delle spese di eventuale c.t.u.
In via subordinata: nel denegato e non creduto caso in cui fosse ravvisata una corresponsabilità di IN , in concorso con , accertare Pt_1 Controparte_3
e dichiarare la prevalente e/o in via graduata concorrente responsabilità della convenuta e per l'effetto, tenuto conto degli acconti versati in favore dell'attore,
condannare, al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
a titolo di integrazione del risarcimento di tutti i danni subiti da Parte_1
quest'ultimo in conseguenza del sinistro de quo, della somma di € 76.486,94
ovvero quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, diminuita proporzionalmente al rispettivo grado di responsabilità, oltre agli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., la rivalutazione monetaria e l'anatocismo.
Con vittoria di spese ed onorari e con rifusione delle spese di eventuale consulenza.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: respingere le domande dell'appellante tutte e, per l'effetto,
confermare l'impugnata sentenza;
In ogni caso: spese e competenze rifuse per il grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 20 Con citazione notificata in data 10.03.2021 IN conveniva innanzi Pt_1
al Tribunale di Bergamo e Controparte_3 Controparte_1
esponendo:
- che in data 25.02.2019 il deducente, in sella al proprio motociclo Honda tg.
AD88197, stava percorrendo la SS 42 nel territorio di Monasterolo del Castello
con direzione Lovere alla velocità di 45 km orari allorquando, giunto all'altezza dell'incrocio con la via Garibaldi, veniva urtato dalla IA Ypsilon tg
DY590ND di proprietà e condotta da , la quale provenendo dalla Controparte_3
citata SP 76 via Garibaldi si era immessa sulla strada principale senza rispettare il segnale di dare la precedenza;
- che a seguito dell'urto il comparente era stato trasportato all'Ospedale di
Seriate ove gli era stata diagnosticata “una frattura esposta di calcagno dx con
sguantanamento del retropiede, frattura malleolo tibiale mediale e lesione
tendine estensore proprio all'alluce, lesione arteria tibiale anteriore”;
- che la convalescenza era stata molto lunga ed era stato sottoposto a numerosi ricoveri per recuperare la corretta funzionalità dell'arto, nonostante la perdurante necessità di deambulare con stampelle e di utilizzare calzature specifiche;
- che aveva riconosciuto la sua respsoanbilità sottoscrivendo il Controparte_3
modulo di constatazione amichevole e la propria compagnia Allianz s.p.a. aveva risarcito il danno materiale alla moto al 100%;
- che la compagnia assicuratrice dell'autovettura non aveva riconosciuto la piena responsabilità della sua assicurata e in data 10.08.2020 aveva versato la somma pagina 4 di 20 di € 69.956 a titolo di risarcimento.
Alla luce di queste premesse, l'originario attore allegava che parte convenuta era l'esclusiva responsabile del fatto in quanto, per come si poteva desumere dal verbale redatto dai Carabinieri di Casazza, la stessa si era immessa sulla strada principale con svolta a sinistra senza rispettare il segnale di STOP, come attestato nel verbale di constatazione amichevole, e la relazione cinematica di parte redatta dall'ing. aveva confermato detta dinamica. Persona_1
In ordine al danno, parte attrice chiedeva il riconoscimento del danno biologico nella misura del 30% e il riconoscimento dell'invalidità temporanea, nonché la personalizzazione del danno in quanto l'infortunio aveva stravolto le sue abitudini di vita e aveva determinato la necessità di interrompere ogni attività
sportiva e ricreativa;
allegava la necessità di dover indossare per tutta la vita calzature specifiche con appositi plantari;
da ultimo allegava l'esistenza di un danno patrimoniale da capacità lavorativa specifica.
nella sua costituzione deduceva l'esistenza di un Controparte_1
concorso di responsabilità in quanto l'attore dimorava nei pressi;
non aveva posto in essere alcuna manovra di emergenza ed in ogni caso l'assicurata
, per immettersi nel flusso, aveva avuto la necessità di superare la linea CP_3
di arresto.
Istruita la lite con testi e con consulenza medico legale affidata alla dott. Maria
Amato, il giudice adito assumeva che il motociclista fosse corresponsabile del sinistro nella misura del 25% a causa del mancato adeguamento della velocità
pagina 5 di 20 allo stato dei luoghi, alla minor visibilità in ragione dell'aiuola spartitraffico tenendo in tal modo una condotta ostativa all'esperimento di manovre di emergenza per evitare il sinistro;
procedeva quindi alla liquidazione del danno negando ogni forma di personalizzazione;
accordava le spese mediche già
sostenute nella misura di € 6.267,28 a cui aggiungere i costi per la consulenza di parte e le spese mediche future. Dato atto che la compagnia convenuta aveva effettuato un secondo versamento in data 19.10.2022 di € 81.661,26 rigettava ogni altra domanda risarcitoria ritenendo la somma nel complesso erogata esaustiva, pur condannando le convenute alle spese processuali.
IN proponeva appello a cui resisteva Pt_1 Controparte_1
mentre restava contumace anche in questo grado.
[...] Controparte_3
La causa era quindi rinviata all'udienza del 30.04.2025 per la spedizione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il
Tribunale ha riconosciuto un suo concorso di colpa nella produzione dell'evento,
sebbene nella misura minoritaria del 25%. Allega che invero la situazione di visibilità era buona, che ha omesso di dare la precedenza Controparte_3
transitando su una strada gravata da segnale di STOP e ha riconosciuto la propria responsabilità sottoscrivendo il verbale di constatazione amichevole. Deduce che la velocità di percorrenza del motociclo era nei limiti, la strada era rettilinea e la pagina 6 di 20 visibilità buona e che l'assenza di segni di frenata era indicativa della circostanza che era tutto stato fatto il possibile per evitare l'impatto. Aggiunge
che nella consulenza di parte l'ing. ha accertato che il centauro poteva Per_1
avvedersi del pericolo imminente solo quando si trovava a soli 7,9 metri dal punto di impatto e che la velocità da tenere per evitare l'urto era di 15,7 km orari, troppo bassa per la percorrenza di una strada statale.
Con il secondo motivo parte appellante censura il mancato riconoscimento della personalizzazione. Allega che i postumi hanno stravolto le condizioni di vita del danneggiato, all'epoca un giovane di anni 27, impedendo alla vittima di camminare speditamente per lunghi tratti, proseguire le attività ricreative precedentemente svolte anche con compromissione della capacità lavorativa.
Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza per il mancato riconoscimento di qualsiasi danno a titolo di invalidità lavorativa specifica o inabilità lavorativa specifica. Censura la motivazione del primo giudice laddove ha sostenuto che non era dimostrata alcuna contrazione di reddito allegando che trattasi di un danno patrimoniale che richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle future aspettative di lavoro e di reddito e dunque ben può
essere liquidato in via equitativa.
Con il quarto motivo parte appellante lamenta un errore di calcolo nella determinazione dell'invalidità temporanea, ossia € 19.948 anziché € 20.907.
Il primo motivo è fondato.
In fatto, è pacifico che in data 25.02.2019 IN nato il [...] (e Pt_1
pagina 7 di 20 dunque di anni 26 al momento del fatto) stava percorrendo in sella alla propria moto Honda tg. AD88197 la SS 42 nel territorio di Monasterolo del Castello in direzione Lovere allorquando veniva urtato dalla IA Y tg. DY590ND
condotta e di proprietà da che proveniva dalla laterale destra (via Controparte_3
Garibaldi) gravata da segnale di STOP con l'intenzione di immettersi sulla strada favorita con manovra di svolta a sinistra.
Dalle planimetrie in atti si nota che la SP 76 via Garibaldi si immette sulla SS42
con un segnale di STOP a terra che non è perfettamente parallelo all'intersezione, ma taglia leggermente in diagonale la carreggiata in quanto a sinistra della corsia insite un'aiuola spartitraffico che consente l'immissione sulla via Garibaldi da chi proviene dalla statale che, tuttavia, per immettersi sulla provinciale deve dare la precedenza.
, con tutta probabilità, vista la particolare conformazione dei Controparte_3
luoghi, aveva necessità di sporgersi leggermente dalla linea di intersezione tra le due strade, ma la stessa non si avvedeva del sopraggiungere del motociclista e appena impegnata la strada principale si verificava l'urto. L'impatto avveniva all'altezza del fianco destro del motociclo che proseguiva la sua corsa, salvo poi impattare contro il guardrail metallico posto sul lato opposto della carreggiata.
Il tratto di strada in questione è rettilineo, le condizioni di visibilità erano buone con condizioni di traffico normale, per come si desumere dal verbale redatto dai
C.C. intervenuti.
La stessa , immediatamente sentita, riferiva che, prima di impegnare CP_3
pagina 8 di 20 l'incrocio si era fermata, aveva guardato la strada favorita e, dopo aver visto che nessuno ostacolava la sua manovra, aveva iniziato la svolta notando a quel punto il motociclo procedere a velocità sostenuta;
asseriva che aveva quindi inchiodato la macchina e che l'urto era avvenuto tra moto e la ruota anteriore destra della sua autovettura.
A giudizio di questa Corte, in assenza di testimoni oculari, va affermata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro. Controparte_3
In tal senso, non solo militano le constatazioni amichevoli di sinistro, una firmata da in cui risulta sbarrata la casella 17 (non aveva osservato il CP_3
segnale di precedenza o di semaforo rosso) e l'altra da in cui Parte_1
analogamente è sbarrata la casella 17 nella sezione del conducente , ma CP_3
la stessa dinamica del sinistro, il cui nucleo essenziale non è contestato, impone la parziale riforma della gravata sentenza.
È assodato che non abbia rispettato l'obbligo di dare la Controparte_3
precedenza insito nel segnale di STOP, il quale, come noto, non comporta solo l'obbligo di arresto della marcia per dare la precedenza ai veicoli marcianti sulla strada favorita, ma anche quello successivo, una volta ripresa la marcia, di dare la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra. L'obbligo imposto dal segnale di STOP è particolarmente rigido ed impone al conducente di ispezionare con rigore la strada favorita per assicurarsi che sia libera e consenta l'agevole immissione nel flusso della circolazione;
diversamente il conducente gravato da questo segnale deve pagina 9 di 20 fermarsi e aspettare il momento in cui il crocevia possa essere impegnato.
Orbene, nel caso concreto, è evidente che non abbia ispezionato Controparte_3
con la dovuta attenzione l'incrocio, nonostante l'ottima visibilità e il tratto rettilineo (cfr. fotografia a pagina 6 della relazione a firma ing. , avendo Per_1
ella dichiarato di non aver visto alcun mezzo sulla statale e di essersi accorta della moto solo una volta impegnato l'incrocio.
Il motociclista, di converso, percorreva la statale 42, con direzione Lovere, nella sua semicarreggiata tenendo la destra, come imposto dal codice della Strada, e,
una volta accortosi della autovettura, sterzava a sinistra andando comunque a collidere con la ruota anteriore destra dell'autovettura e proseguendo la sua marcia sino al guardrail collocato sul lato opposto della strada.
Non esiste alcuna prova che tenesse un'elevata velocità o Parte_1
un'andatura non consona allo stato dei luoghi, come ritenuto dal giudice di prime cure, come dimostrato dall'assenza di frenata - elemento che lascia presumere il fatto che l'autovettura sia uscita dall'intersezione improvvisamente proprio per non essersi accorta del sopraggiungere del motociclo.
I danni subiti dalla IA sono modesti e dunque non si può ipotizzare un urto violentissimo per l'elevata velocità della moto;
il punto d'urto è stato localizzato nella semicarreggiata di percorrenza di e la velocità stimata dal Parte_1
consulente di parte ing. affinché l'attore potesse evitare l'impatto è Persona_1
di soli 14,8 km orari, troppo bassa per poter pretendere che su una statale venga tenuta una siffatta velocità.
pagina 10 di 20 È dunque da ritenere che , giunta all'intersezione, abbia omesso Controparte_3
di guardare alla sua sinistra concentrando la sua attenzione sui veicoli che venivano da destra e che dunque transitavano sulla corsia che avrebbe dovuto impegnare sulla statale con la sua svolta a sinistra.
In assenza di precisi elementi su cui fondare una concorso di colpa di
[...]
la violazione del segnale di STOP tenuta da è da Parte_1 Controparte_3
ritenere l'unica ed esclusiva causa del sinistro per cui è processo.
Anche il secondo motivo merita accoglimento.
Invero, come già sostenuto dal giudice di prime cure, in tema di danno non patrimoniale derivante da una lesione al bene primario della salute, la misura standard del risarcimento può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o comunque peculiari allegate e provate dal danneggiato, laddove le conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione. Ciò ovviamente non significa che la sofferenza e i patemi conseguenti alla lesione non siano meritevoli di risarcimento;
al contrario, di tali conseguenze già si tiene conto nella misura standard tabellare prevista per il risarcimento ordinario dei danni.
In primis, occorre che la parte che chiede la personalizzazione assolva in modo completo e pertinente i suoi doveri di allegazione e, nel caso concreto, dette allegazioni si rinvengono nella fattispecie. L'originario attore ha allegato che, a seguito dell'infortunio patito, la sua vita era stata stravolta dovendo interrompere pagina 11 di 20 qualsiasi attività ricreativa e sportiva;
ha allegato la necessità di portare calzature specifiche per poter deambulare correttamente e prevenire dolore o fastidi al tallone e la formazione di ulcere.
In effetti, premesso che l'attore subiva dal fatto in esame un grave trauma da schiacciamento della caviglia e del piede destro con conseguente
“sguantanamento del retropiede con esposizione del calcagno plurifratturato;
frattura scomposta con distacco di frammenti;
lesione del tendine estensore
dell'alluce, lesione dell'arteria tibiale anteriore destra” la consulente dott.
Maria Amato confermava che i postumi residuati generavano significative ricadute sulla vita di relazione dell'attore, non in grado di camminare speditamente per lunghi tratti, né di proseguire le attività hobbistiche o ricreative che effettuava con frequenza prima del sinistro.
Detti postumi peraltro non solo hanno avuto incidenza sulla vita di relazione di ma anche su quella lavorativa, che, pur non integrando gli Parte_1
estremi del danno patrimoniale per quanto si dirà in seguito, hanno di certo peggiorato la qualità del lavoro svolto dall'infortunato.
Il teste collega di lavoro dell'infortunato, riferiva che l'attore, Testimone_1
prima del sinistro, incontrava gli austisti e i clienti, gestiva la logicistica,
svolgeva un proprio servizio di coordinamento, viaggiava per eventi in Italia e all'estero almeno una volta alla settimana, attività che di fatto erano cessate dopo il sinistro e che le mansioni di si erano ridotte in pratica ad un lavoro di Pt_1
back office non potendo più mantenere a lungo la stazione eretta. Analogamente
pagina 12 di 20 il teste affermava che, prima del fatto, viaggiava, Tes_2 Pt_1
partecipava ad eventi e fiere, mentre in seguito al sinistro svolgeva solo attività
di consulenza da remoto avendo difficoltà a muoversi.
A giudizio della Corte, sebbene non si rientri propriamente nel concetto di cenestesi lavorativa, si può evidenziare che la tipologia di lavoro svolta da nonostante non sia stata dimostrata alcuna contrazione Parte_1
reddituale, sia sensibilmente peggiorata.
Per questo ordine di motivi, ritiene la Corte che vada concessa una personalizzazione del danno biologico nella misura del 20%, dando atto che la misura massima consentita dalla legge è del 30% (cfr. Cass. 25.01.2024 n.
2433).
Il quarto motivo, posto sotto forma di correzione di errore materiale, è del pari fondato e il modesto scostamento nel calcolo dell'invalidità temporanea risiede nel fatto che l'invalidità parziale di giorni 30 d al 30% è stata calcolata dal primo giudice nella minor percentuale del 25% (infatti è raro vedere la percentuale del
30%) e dunque l'ammontare complessivo del danno subito dall'attore da invalidità temporanea è pari ad € 20.097 – dato sul quale non esiste propriamente contestazione.
Passando ora alla liquidazione del danno non patrimoniale, utilizzando la tabella milanese 2024, a di anni 26 al momento del fatto, competono € Parte_1
116.807 a titolo di danno biologico, che maggiorato del 20%, diviene pari ad €
140.168, ed € 51.395 per danno morale per un totale di € 191.563.
pagina 13 di 20 A questo importo va sommata l'invalidità temporanea di € 20.097 che per omogeneità di calcolo va rivalutata dalla data della sentenza di primo grado ad oggi e quindi determinata in € 20.700.
Il totale del danno non patrimoniale ad oggi è quindi pari ad € 212.263.
Trattandosi di debito di valore, sul predetto importo decorrono gli interessi così
come da sentenza delle S.U. Cass. 17.02.1995 n. 1712, la quale ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, pur precisando che gli interessi non vanno calcolati sulla somma già
rivalutata o liquidata in moneta attuale, ma sul valore iniziale dovuto al momento del verificarsi dell'illecito e sui progressivi adeguamenti di valore stesso, corrispondenti alla sopravvenuta inflazione. In altri termini, gli interessi hanno tre basi diverse di riferimento: a) base iniziale, corrispondente alla somma dovuta originariamente con decorrenza dalla data dell'evento dannoso, b) basi successive corrispondenti alle somme gradualmente crescenti, per effetto del progressivo verificarsi della svalutazione, ed in funzione del crescere di essa, c)
base finale pari alla avvenuta taxtatio damni, cioè alla somma determinata come controvalore del danno, che rappresenta la liquidazione di esso all'attualità. Sul
nuovo importo così determinato decorreranno gli interessi legali dalla data della pronuncia sino all'integrale soddisfo. Nella domanda di risarcimento del danno,
quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la pagina 14 di 20 diversità delle rispettive funzioni (cfr. Cass. 18.02.2022 n. 5317).
Ancora va precisato che, qualora prima della liquidazione del danno, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto al credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 c.c., applicabile solo alle obbligazioni di valuta. In caso di pagamento di acconti, l'imputazione di questi deve avvenire in primo luogo rendendo omogenei il credito e l'acconto,
quindi detraendo l'acconto dal credito, e, infine, calcolando gli interessi compensativi sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. Cass. 28.02.2017 n. 5010), principi peraltro già
esposti correttamente, ma solo in via astratta, dal Tribunale.
In applicazione dei suddetti principi, l'importo di € 212.263 devalutato all'epoca del sinistro diviene pari ad € 178.823; alla data del primo acconto del 10.08.2020
sono maturati € 1.268 per interessi ed € 358 a titolo di rivalutazione;
sul nuovo capitale di € 179.181 vanno detratti € 69.956 (primo acconto) e quindi il capitale diviene € 109.225; dal primo acconto al secondo acconto del 19.10.2022 sono maturati € 15.619 per rivalutazione ed € 1.249 per interessi legali;
sul nuovo capitale di € 124.844 va detratto il nuovo acconto di € 81.661,28 per una debenza di € 43.182,72 a titolo di capitale. Dal secondo acconto ad oggi sono maturati € 1.554,28 per rivalutazione ed € 3.640 per interessi legali per un totale di € 48.377 a cui vanno sommati gli interessi legali di € 1.268 maturati tra il pagina 15 di 20 fatto e il primo acconto ed € 1.249 a titolo di interessi maturati tra il primo e il secondo acconto.
A titolo di danno non patrimoniale residuano pertanto € 50.894, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Passando ora la danno patrimoniale, le voci riconosciute in sentenza non sono contestate, ma vanno calcolate senza tener conto del concorso di colpa, escluso in questo giudizio.
Pertanto, competono a € 6.819,28, ossia € 6.267,28 a titolo di Parte_1
spese mediche già sostenute, a cui aggiungere € 64 per il ritiro delle cartelle cliniche ed € 488 per la consulenza medico legale di parte, e questi importi vanno incrementati di rivalutazione ed interessi dai singoli esborsi al saldo.
Con riguardo alle spese future legate alla necessità di rinnovo periodico di calzature ortopediche e plantari su misura e dell'uso di calzini per piede diabetico, l'an debeatur e le modalità di calcolo non sono state censurate, ma va eliminata la decurtazione e quindi la somma dovuta è di € 31.539 e non €
23.654,23.
Questa somma in realtà non va devalutata al momento del fatto ed incrementata di rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata, come scritto in sentenza, in quanto rappresenta la capitalizzazione di un credito matura anno per anno che viene logicamente diminuito in quanto l'importo viene attribuito in un momento anticipato rispetto alla maturazione periodica;
detta somma va semplicemente incrementata degli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c.
pagina 16 di 20 dalla data della sentenza di primo grado al saldo.
Solo per completezza, va detto che invero che le spese (passate) sostenute dal danneggiato per plantari e calzature, dal fatto illecito alla sentenza, avrebbero dovuto essere maggiorate di rivalutazione e interessi legali, eventualmente da una data intermedia, mentre quelle post sentenza vanno capitalizzate, ma sul punto non è stata formulata alcuna censura.
Il terzo motivo di gravame è di converso infondato.
Correttamente il primo giudice ha rigettato detta richiesta risarcitoria per carenza di qualsivoglia prova.
Va da subito osservato che non ha prodotto alcuna Parte_1
dichiarazione dei redditi da cui poter desumere una qualsiasi forma di contrazione di reddito a seguito del sinistro e tanto lascia presumere che in effetti non via stata alcuna conseguenza patrimoniale.
Sul tema, la consulente dott. Amato si limitava a riferire la possibilità di una riduzione della capacità lavorativa specifica apprezzabile nella misura del
20/25% in conseguenza della difficoltà a mantenere la stazione eretta, come sopra indicato.
Invero, detta conseguenza non solo è già stata valorizzata ai fini della personalizzazione (e dunque di verificherebbe un'inammissibile duplicazione di posta risarcitoria), ma in generale l'invalidità specifica non va calcolata in percentuale, ma è compito del medico legale riferire al giudice se i postumi rilevati impediscano in tutto o in parte l'attività lavorativa svolta o pregiudichino pagina 17 di 20 in qualche modo prospettive di maggiori guadagni futuri. In altri termini, è
possibile accordare un danno anche quando possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che altrimenti avrebbe conseguito in assenza dell'infortunio. Siffatto principio,
tuttavia, non giustifica automaticamente la liquidazione di un danno patrimoniale, tanto meno in termini di danno da perdita di capacità lavorativa specifica, richiedendo la prospettazione di elementi sulla base dei quali poter svolgere tale giudizio prognostico presuntivo (cfr. Cass. 12.07.2023 n. 19922).
Nel caso concreto, non solo non è stata dimostrata alcuna contrazione di reddito attuale, ma neppure sono state allegati elementi da cui poter desumere un pregiudizio in potenza alla futura carriera professionale dell'attore e in quali termini.
L'assoluta carenza di attività assertiva rende infondato il motivo.
In definitiva, la sentenza va riformata in relazione all'attribuzione del concorso di colpa alla vittima e al mancato riconoscimento della personalizzazione con conseguente rideterminazione dei danni.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate come da parte dispositiva secondo i valori medi delle cause di valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000 per entrambi i gradi.
Gli esborsi per la consulenza medico legale vengono definitivamente posti a carico degli originari convenuti.
P.Q.M.
pagina 18 di 20 La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.2426/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data 10.11.2022, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, accertata l'esclusiva civile responsabilità di e di ridetermina Controparte_3 Controparte_1
il residuo danno non patrimoniale subito da in € 50.894 e per Parte_1
l'effetto condanna gli appellati in solido a versare all'appellante la predetta somma, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- ridetermina il danno patrimoniale subito da in € 6.819,28, da Parte_1
incrementare di rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata dai singoli esborsi al saldo e per l'effetto condanna gli appellati in solido a versare all'appellante la relativa somma;
- ridetermina il danno patrimoniale per spese future in € 31.539 e per l'effetto condanna gli appellati in solido a versare all'appellante la relativa somma, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza di primo grado al saldo;
- conferma nel resto;
- condanna e in solido tra loro, a Controparte_3 Controparte_1
rifondere a parte appellante le spese di lite che liquida, per il primo grado, in €
759 per borsuali ed € 14.103 per compenso (di cui € 2.552 per la fase di studio della controversia, € 1.628 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670 per la pagina 19 di 20 fase istruttoria ed € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente grado, in € 1.165,50 per borsuali ed € 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico degli appellati in solido.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore lesione personale
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 450/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
30/04/2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pieralberto Morbi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Sarnico, giusta delega stesa in calce alla citazione di primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1 pagina 1 di 20 Bologna, in persona del procuratore speciale , rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Flaminio Maffettini del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo via Garibaldi n. 9/c, giusta delega stesa a margine della comparsa;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ); Controparte_3 C.F._2
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 2426/2022 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 10.11.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In riforma della sentenza n. 2426/2022 del Tribunale di Bergamo, Giudice Unico
dottor Tommaso del Giudice, n. 2016/2021 RG, depositata in cancelleria e pubblicata in data 10.11.2022, ad oggi non notificata, la Corte d'Appello di
Brescia, voglia così giudicare
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro descritto in narrativa e, per l'effetto, Controparte_3
tenuto conto degli acconti versati in favore dell'attore, condannare,
[...]
al pagamento in favore del signor a titolo Controparte_1 Parte_1
di integrazione del risarcimento di tutti i danni subiti da quest'ultimo in pagina 2 di 20 conseguenza del sinistro de quo, della somma di euro 76.486,94 ovvero quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., la rivalutazione monetaria e l'anatocismo.
Con vittoria di spese ed onorari e con rifusione delle spese di eventuale c.t.u.
In via subordinata: nel denegato e non creduto caso in cui fosse ravvisata una corresponsabilità di IN , in concorso con , accertare Pt_1 Controparte_3
e dichiarare la prevalente e/o in via graduata concorrente responsabilità della convenuta e per l'effetto, tenuto conto degli acconti versati in favore dell'attore,
condannare, al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
a titolo di integrazione del risarcimento di tutti i danni subiti da Parte_1
quest'ultimo in conseguenza del sinistro de quo, della somma di € 76.486,94
ovvero quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, diminuita proporzionalmente al rispettivo grado di responsabilità, oltre agli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., la rivalutazione monetaria e l'anatocismo.
Con vittoria di spese ed onorari e con rifusione delle spese di eventuale consulenza.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: respingere le domande dell'appellante tutte e, per l'effetto,
confermare l'impugnata sentenza;
In ogni caso: spese e competenze rifuse per il grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 20 Con citazione notificata in data 10.03.2021 IN conveniva innanzi Pt_1
al Tribunale di Bergamo e Controparte_3 Controparte_1
esponendo:
- che in data 25.02.2019 il deducente, in sella al proprio motociclo Honda tg.
AD88197, stava percorrendo la SS 42 nel territorio di Monasterolo del Castello
con direzione Lovere alla velocità di 45 km orari allorquando, giunto all'altezza dell'incrocio con la via Garibaldi, veniva urtato dalla IA Ypsilon tg
DY590ND di proprietà e condotta da , la quale provenendo dalla Controparte_3
citata SP 76 via Garibaldi si era immessa sulla strada principale senza rispettare il segnale di dare la precedenza;
- che a seguito dell'urto il comparente era stato trasportato all'Ospedale di
Seriate ove gli era stata diagnosticata “una frattura esposta di calcagno dx con
sguantanamento del retropiede, frattura malleolo tibiale mediale e lesione
tendine estensore proprio all'alluce, lesione arteria tibiale anteriore”;
- che la convalescenza era stata molto lunga ed era stato sottoposto a numerosi ricoveri per recuperare la corretta funzionalità dell'arto, nonostante la perdurante necessità di deambulare con stampelle e di utilizzare calzature specifiche;
- che aveva riconosciuto la sua respsoanbilità sottoscrivendo il Controparte_3
modulo di constatazione amichevole e la propria compagnia Allianz s.p.a. aveva risarcito il danno materiale alla moto al 100%;
- che la compagnia assicuratrice dell'autovettura non aveva riconosciuto la piena responsabilità della sua assicurata e in data 10.08.2020 aveva versato la somma pagina 4 di 20 di € 69.956 a titolo di risarcimento.
Alla luce di queste premesse, l'originario attore allegava che parte convenuta era l'esclusiva responsabile del fatto in quanto, per come si poteva desumere dal verbale redatto dai Carabinieri di Casazza, la stessa si era immessa sulla strada principale con svolta a sinistra senza rispettare il segnale di STOP, come attestato nel verbale di constatazione amichevole, e la relazione cinematica di parte redatta dall'ing. aveva confermato detta dinamica. Persona_1
In ordine al danno, parte attrice chiedeva il riconoscimento del danno biologico nella misura del 30% e il riconoscimento dell'invalidità temporanea, nonché la personalizzazione del danno in quanto l'infortunio aveva stravolto le sue abitudini di vita e aveva determinato la necessità di interrompere ogni attività
sportiva e ricreativa;
allegava la necessità di dover indossare per tutta la vita calzature specifiche con appositi plantari;
da ultimo allegava l'esistenza di un danno patrimoniale da capacità lavorativa specifica.
nella sua costituzione deduceva l'esistenza di un Controparte_1
concorso di responsabilità in quanto l'attore dimorava nei pressi;
non aveva posto in essere alcuna manovra di emergenza ed in ogni caso l'assicurata
, per immettersi nel flusso, aveva avuto la necessità di superare la linea CP_3
di arresto.
Istruita la lite con testi e con consulenza medico legale affidata alla dott. Maria
Amato, il giudice adito assumeva che il motociclista fosse corresponsabile del sinistro nella misura del 25% a causa del mancato adeguamento della velocità
pagina 5 di 20 allo stato dei luoghi, alla minor visibilità in ragione dell'aiuola spartitraffico tenendo in tal modo una condotta ostativa all'esperimento di manovre di emergenza per evitare il sinistro;
procedeva quindi alla liquidazione del danno negando ogni forma di personalizzazione;
accordava le spese mediche già
sostenute nella misura di € 6.267,28 a cui aggiungere i costi per la consulenza di parte e le spese mediche future. Dato atto che la compagnia convenuta aveva effettuato un secondo versamento in data 19.10.2022 di € 81.661,26 rigettava ogni altra domanda risarcitoria ritenendo la somma nel complesso erogata esaustiva, pur condannando le convenute alle spese processuali.
IN proponeva appello a cui resisteva Pt_1 Controparte_1
mentre restava contumace anche in questo grado.
[...] Controparte_3
La causa era quindi rinviata all'udienza del 30.04.2025 per la spedizione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il
Tribunale ha riconosciuto un suo concorso di colpa nella produzione dell'evento,
sebbene nella misura minoritaria del 25%. Allega che invero la situazione di visibilità era buona, che ha omesso di dare la precedenza Controparte_3
transitando su una strada gravata da segnale di STOP e ha riconosciuto la propria responsabilità sottoscrivendo il verbale di constatazione amichevole. Deduce che la velocità di percorrenza del motociclo era nei limiti, la strada era rettilinea e la pagina 6 di 20 visibilità buona e che l'assenza di segni di frenata era indicativa della circostanza che era tutto stato fatto il possibile per evitare l'impatto. Aggiunge
che nella consulenza di parte l'ing. ha accertato che il centauro poteva Per_1
avvedersi del pericolo imminente solo quando si trovava a soli 7,9 metri dal punto di impatto e che la velocità da tenere per evitare l'urto era di 15,7 km orari, troppo bassa per la percorrenza di una strada statale.
Con il secondo motivo parte appellante censura il mancato riconoscimento della personalizzazione. Allega che i postumi hanno stravolto le condizioni di vita del danneggiato, all'epoca un giovane di anni 27, impedendo alla vittima di camminare speditamente per lunghi tratti, proseguire le attività ricreative precedentemente svolte anche con compromissione della capacità lavorativa.
Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza per il mancato riconoscimento di qualsiasi danno a titolo di invalidità lavorativa specifica o inabilità lavorativa specifica. Censura la motivazione del primo giudice laddove ha sostenuto che non era dimostrata alcuna contrazione di reddito allegando che trattasi di un danno patrimoniale che richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle future aspettative di lavoro e di reddito e dunque ben può
essere liquidato in via equitativa.
Con il quarto motivo parte appellante lamenta un errore di calcolo nella determinazione dell'invalidità temporanea, ossia € 19.948 anziché € 20.907.
Il primo motivo è fondato.
In fatto, è pacifico che in data 25.02.2019 IN nato il [...] (e Pt_1
pagina 7 di 20 dunque di anni 26 al momento del fatto) stava percorrendo in sella alla propria moto Honda tg. AD88197 la SS 42 nel territorio di Monasterolo del Castello in direzione Lovere allorquando veniva urtato dalla IA Y tg. DY590ND
condotta e di proprietà da che proveniva dalla laterale destra (via Controparte_3
Garibaldi) gravata da segnale di STOP con l'intenzione di immettersi sulla strada favorita con manovra di svolta a sinistra.
Dalle planimetrie in atti si nota che la SP 76 via Garibaldi si immette sulla SS42
con un segnale di STOP a terra che non è perfettamente parallelo all'intersezione, ma taglia leggermente in diagonale la carreggiata in quanto a sinistra della corsia insite un'aiuola spartitraffico che consente l'immissione sulla via Garibaldi da chi proviene dalla statale che, tuttavia, per immettersi sulla provinciale deve dare la precedenza.
, con tutta probabilità, vista la particolare conformazione dei Controparte_3
luoghi, aveva necessità di sporgersi leggermente dalla linea di intersezione tra le due strade, ma la stessa non si avvedeva del sopraggiungere del motociclista e appena impegnata la strada principale si verificava l'urto. L'impatto avveniva all'altezza del fianco destro del motociclo che proseguiva la sua corsa, salvo poi impattare contro il guardrail metallico posto sul lato opposto della carreggiata.
Il tratto di strada in questione è rettilineo, le condizioni di visibilità erano buone con condizioni di traffico normale, per come si desumere dal verbale redatto dai
C.C. intervenuti.
La stessa , immediatamente sentita, riferiva che, prima di impegnare CP_3
pagina 8 di 20 l'incrocio si era fermata, aveva guardato la strada favorita e, dopo aver visto che nessuno ostacolava la sua manovra, aveva iniziato la svolta notando a quel punto il motociclo procedere a velocità sostenuta;
asseriva che aveva quindi inchiodato la macchina e che l'urto era avvenuto tra moto e la ruota anteriore destra della sua autovettura.
A giudizio di questa Corte, in assenza di testimoni oculari, va affermata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro. Controparte_3
In tal senso, non solo militano le constatazioni amichevoli di sinistro, una firmata da in cui risulta sbarrata la casella 17 (non aveva osservato il CP_3
segnale di precedenza o di semaforo rosso) e l'altra da in cui Parte_1
analogamente è sbarrata la casella 17 nella sezione del conducente , ma CP_3
la stessa dinamica del sinistro, il cui nucleo essenziale non è contestato, impone la parziale riforma della gravata sentenza.
È assodato che non abbia rispettato l'obbligo di dare la Controparte_3
precedenza insito nel segnale di STOP, il quale, come noto, non comporta solo l'obbligo di arresto della marcia per dare la precedenza ai veicoli marcianti sulla strada favorita, ma anche quello successivo, una volta ripresa la marcia, di dare la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra. L'obbligo imposto dal segnale di STOP è particolarmente rigido ed impone al conducente di ispezionare con rigore la strada favorita per assicurarsi che sia libera e consenta l'agevole immissione nel flusso della circolazione;
diversamente il conducente gravato da questo segnale deve pagina 9 di 20 fermarsi e aspettare il momento in cui il crocevia possa essere impegnato.
Orbene, nel caso concreto, è evidente che non abbia ispezionato Controparte_3
con la dovuta attenzione l'incrocio, nonostante l'ottima visibilità e il tratto rettilineo (cfr. fotografia a pagina 6 della relazione a firma ing. , avendo Per_1
ella dichiarato di non aver visto alcun mezzo sulla statale e di essersi accorta della moto solo una volta impegnato l'incrocio.
Il motociclista, di converso, percorreva la statale 42, con direzione Lovere, nella sua semicarreggiata tenendo la destra, come imposto dal codice della Strada, e,
una volta accortosi della autovettura, sterzava a sinistra andando comunque a collidere con la ruota anteriore destra dell'autovettura e proseguendo la sua marcia sino al guardrail collocato sul lato opposto della strada.
Non esiste alcuna prova che tenesse un'elevata velocità o Parte_1
un'andatura non consona allo stato dei luoghi, come ritenuto dal giudice di prime cure, come dimostrato dall'assenza di frenata - elemento che lascia presumere il fatto che l'autovettura sia uscita dall'intersezione improvvisamente proprio per non essersi accorta del sopraggiungere del motociclo.
I danni subiti dalla IA sono modesti e dunque non si può ipotizzare un urto violentissimo per l'elevata velocità della moto;
il punto d'urto è stato localizzato nella semicarreggiata di percorrenza di e la velocità stimata dal Parte_1
consulente di parte ing. affinché l'attore potesse evitare l'impatto è Persona_1
di soli 14,8 km orari, troppo bassa per poter pretendere che su una statale venga tenuta una siffatta velocità.
pagina 10 di 20 È dunque da ritenere che , giunta all'intersezione, abbia omesso Controparte_3
di guardare alla sua sinistra concentrando la sua attenzione sui veicoli che venivano da destra e che dunque transitavano sulla corsia che avrebbe dovuto impegnare sulla statale con la sua svolta a sinistra.
In assenza di precisi elementi su cui fondare una concorso di colpa di
[...]
la violazione del segnale di STOP tenuta da è da Parte_1 Controparte_3
ritenere l'unica ed esclusiva causa del sinistro per cui è processo.
Anche il secondo motivo merita accoglimento.
Invero, come già sostenuto dal giudice di prime cure, in tema di danno non patrimoniale derivante da una lesione al bene primario della salute, la misura standard del risarcimento può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o comunque peculiari allegate e provate dal danneggiato, laddove le conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione. Ciò ovviamente non significa che la sofferenza e i patemi conseguenti alla lesione non siano meritevoli di risarcimento;
al contrario, di tali conseguenze già si tiene conto nella misura standard tabellare prevista per il risarcimento ordinario dei danni.
In primis, occorre che la parte che chiede la personalizzazione assolva in modo completo e pertinente i suoi doveri di allegazione e, nel caso concreto, dette allegazioni si rinvengono nella fattispecie. L'originario attore ha allegato che, a seguito dell'infortunio patito, la sua vita era stata stravolta dovendo interrompere pagina 11 di 20 qualsiasi attività ricreativa e sportiva;
ha allegato la necessità di portare calzature specifiche per poter deambulare correttamente e prevenire dolore o fastidi al tallone e la formazione di ulcere.
In effetti, premesso che l'attore subiva dal fatto in esame un grave trauma da schiacciamento della caviglia e del piede destro con conseguente
“sguantanamento del retropiede con esposizione del calcagno plurifratturato;
frattura scomposta con distacco di frammenti;
lesione del tendine estensore
dell'alluce, lesione dell'arteria tibiale anteriore destra” la consulente dott.
Maria Amato confermava che i postumi residuati generavano significative ricadute sulla vita di relazione dell'attore, non in grado di camminare speditamente per lunghi tratti, né di proseguire le attività hobbistiche o ricreative che effettuava con frequenza prima del sinistro.
Detti postumi peraltro non solo hanno avuto incidenza sulla vita di relazione di ma anche su quella lavorativa, che, pur non integrando gli Parte_1
estremi del danno patrimoniale per quanto si dirà in seguito, hanno di certo peggiorato la qualità del lavoro svolto dall'infortunato.
Il teste collega di lavoro dell'infortunato, riferiva che l'attore, Testimone_1
prima del sinistro, incontrava gli austisti e i clienti, gestiva la logicistica,
svolgeva un proprio servizio di coordinamento, viaggiava per eventi in Italia e all'estero almeno una volta alla settimana, attività che di fatto erano cessate dopo il sinistro e che le mansioni di si erano ridotte in pratica ad un lavoro di Pt_1
back office non potendo più mantenere a lungo la stazione eretta. Analogamente
pagina 12 di 20 il teste affermava che, prima del fatto, viaggiava, Tes_2 Pt_1
partecipava ad eventi e fiere, mentre in seguito al sinistro svolgeva solo attività
di consulenza da remoto avendo difficoltà a muoversi.
A giudizio della Corte, sebbene non si rientri propriamente nel concetto di cenestesi lavorativa, si può evidenziare che la tipologia di lavoro svolta da nonostante non sia stata dimostrata alcuna contrazione Parte_1
reddituale, sia sensibilmente peggiorata.
Per questo ordine di motivi, ritiene la Corte che vada concessa una personalizzazione del danno biologico nella misura del 20%, dando atto che la misura massima consentita dalla legge è del 30% (cfr. Cass. 25.01.2024 n.
2433).
Il quarto motivo, posto sotto forma di correzione di errore materiale, è del pari fondato e il modesto scostamento nel calcolo dell'invalidità temporanea risiede nel fatto che l'invalidità parziale di giorni 30 d al 30% è stata calcolata dal primo giudice nella minor percentuale del 25% (infatti è raro vedere la percentuale del
30%) e dunque l'ammontare complessivo del danno subito dall'attore da invalidità temporanea è pari ad € 20.097 – dato sul quale non esiste propriamente contestazione.
Passando ora alla liquidazione del danno non patrimoniale, utilizzando la tabella milanese 2024, a di anni 26 al momento del fatto, competono € Parte_1
116.807 a titolo di danno biologico, che maggiorato del 20%, diviene pari ad €
140.168, ed € 51.395 per danno morale per un totale di € 191.563.
pagina 13 di 20 A questo importo va sommata l'invalidità temporanea di € 20.097 che per omogeneità di calcolo va rivalutata dalla data della sentenza di primo grado ad oggi e quindi determinata in € 20.700.
Il totale del danno non patrimoniale ad oggi è quindi pari ad € 212.263.
Trattandosi di debito di valore, sul predetto importo decorrono gli interessi così
come da sentenza delle S.U. Cass. 17.02.1995 n. 1712, la quale ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, pur precisando che gli interessi non vanno calcolati sulla somma già
rivalutata o liquidata in moneta attuale, ma sul valore iniziale dovuto al momento del verificarsi dell'illecito e sui progressivi adeguamenti di valore stesso, corrispondenti alla sopravvenuta inflazione. In altri termini, gli interessi hanno tre basi diverse di riferimento: a) base iniziale, corrispondente alla somma dovuta originariamente con decorrenza dalla data dell'evento dannoso, b) basi successive corrispondenti alle somme gradualmente crescenti, per effetto del progressivo verificarsi della svalutazione, ed in funzione del crescere di essa, c)
base finale pari alla avvenuta taxtatio damni, cioè alla somma determinata come controvalore del danno, che rappresenta la liquidazione di esso all'attualità. Sul
nuovo importo così determinato decorreranno gli interessi legali dalla data della pronuncia sino all'integrale soddisfo. Nella domanda di risarcimento del danno,
quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la pagina 14 di 20 diversità delle rispettive funzioni (cfr. Cass. 18.02.2022 n. 5317).
Ancora va precisato che, qualora prima della liquidazione del danno, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto al credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 c.c., applicabile solo alle obbligazioni di valuta. In caso di pagamento di acconti, l'imputazione di questi deve avvenire in primo luogo rendendo omogenei il credito e l'acconto,
quindi detraendo l'acconto dal credito, e, infine, calcolando gli interessi compensativi sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. Cass. 28.02.2017 n. 5010), principi peraltro già
esposti correttamente, ma solo in via astratta, dal Tribunale.
In applicazione dei suddetti principi, l'importo di € 212.263 devalutato all'epoca del sinistro diviene pari ad € 178.823; alla data del primo acconto del 10.08.2020
sono maturati € 1.268 per interessi ed € 358 a titolo di rivalutazione;
sul nuovo capitale di € 179.181 vanno detratti € 69.956 (primo acconto) e quindi il capitale diviene € 109.225; dal primo acconto al secondo acconto del 19.10.2022 sono maturati € 15.619 per rivalutazione ed € 1.249 per interessi legali;
sul nuovo capitale di € 124.844 va detratto il nuovo acconto di € 81.661,28 per una debenza di € 43.182,72 a titolo di capitale. Dal secondo acconto ad oggi sono maturati € 1.554,28 per rivalutazione ed € 3.640 per interessi legali per un totale di € 48.377 a cui vanno sommati gli interessi legali di € 1.268 maturati tra il pagina 15 di 20 fatto e il primo acconto ed € 1.249 a titolo di interessi maturati tra il primo e il secondo acconto.
A titolo di danno non patrimoniale residuano pertanto € 50.894, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Passando ora la danno patrimoniale, le voci riconosciute in sentenza non sono contestate, ma vanno calcolate senza tener conto del concorso di colpa, escluso in questo giudizio.
Pertanto, competono a € 6.819,28, ossia € 6.267,28 a titolo di Parte_1
spese mediche già sostenute, a cui aggiungere € 64 per il ritiro delle cartelle cliniche ed € 488 per la consulenza medico legale di parte, e questi importi vanno incrementati di rivalutazione ed interessi dai singoli esborsi al saldo.
Con riguardo alle spese future legate alla necessità di rinnovo periodico di calzature ortopediche e plantari su misura e dell'uso di calzini per piede diabetico, l'an debeatur e le modalità di calcolo non sono state censurate, ma va eliminata la decurtazione e quindi la somma dovuta è di € 31.539 e non €
23.654,23.
Questa somma in realtà non va devalutata al momento del fatto ed incrementata di rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata, come scritto in sentenza, in quanto rappresenta la capitalizzazione di un credito matura anno per anno che viene logicamente diminuito in quanto l'importo viene attribuito in un momento anticipato rispetto alla maturazione periodica;
detta somma va semplicemente incrementata degli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c.
pagina 16 di 20 dalla data della sentenza di primo grado al saldo.
Solo per completezza, va detto che invero che le spese (passate) sostenute dal danneggiato per plantari e calzature, dal fatto illecito alla sentenza, avrebbero dovuto essere maggiorate di rivalutazione e interessi legali, eventualmente da una data intermedia, mentre quelle post sentenza vanno capitalizzate, ma sul punto non è stata formulata alcuna censura.
Il terzo motivo di gravame è di converso infondato.
Correttamente il primo giudice ha rigettato detta richiesta risarcitoria per carenza di qualsivoglia prova.
Va da subito osservato che non ha prodotto alcuna Parte_1
dichiarazione dei redditi da cui poter desumere una qualsiasi forma di contrazione di reddito a seguito del sinistro e tanto lascia presumere che in effetti non via stata alcuna conseguenza patrimoniale.
Sul tema, la consulente dott. Amato si limitava a riferire la possibilità di una riduzione della capacità lavorativa specifica apprezzabile nella misura del
20/25% in conseguenza della difficoltà a mantenere la stazione eretta, come sopra indicato.
Invero, detta conseguenza non solo è già stata valorizzata ai fini della personalizzazione (e dunque di verificherebbe un'inammissibile duplicazione di posta risarcitoria), ma in generale l'invalidità specifica non va calcolata in percentuale, ma è compito del medico legale riferire al giudice se i postumi rilevati impediscano in tutto o in parte l'attività lavorativa svolta o pregiudichino pagina 17 di 20 in qualche modo prospettive di maggiori guadagni futuri. In altri termini, è
possibile accordare un danno anche quando possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che altrimenti avrebbe conseguito in assenza dell'infortunio. Siffatto principio,
tuttavia, non giustifica automaticamente la liquidazione di un danno patrimoniale, tanto meno in termini di danno da perdita di capacità lavorativa specifica, richiedendo la prospettazione di elementi sulla base dei quali poter svolgere tale giudizio prognostico presuntivo (cfr. Cass. 12.07.2023 n. 19922).
Nel caso concreto, non solo non è stata dimostrata alcuna contrazione di reddito attuale, ma neppure sono state allegati elementi da cui poter desumere un pregiudizio in potenza alla futura carriera professionale dell'attore e in quali termini.
L'assoluta carenza di attività assertiva rende infondato il motivo.
In definitiva, la sentenza va riformata in relazione all'attribuzione del concorso di colpa alla vittima e al mancato riconoscimento della personalizzazione con conseguente rideterminazione dei danni.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate come da parte dispositiva secondo i valori medi delle cause di valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000 per entrambi i gradi.
Gli esborsi per la consulenza medico legale vengono definitivamente posti a carico degli originari convenuti.
P.Q.M.
pagina 18 di 20 La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.2426/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data 10.11.2022, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, accertata l'esclusiva civile responsabilità di e di ridetermina Controparte_3 Controparte_1
il residuo danno non patrimoniale subito da in € 50.894 e per Parte_1
l'effetto condanna gli appellati in solido a versare all'appellante la predetta somma, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- ridetermina il danno patrimoniale subito da in € 6.819,28, da Parte_1
incrementare di rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata dai singoli esborsi al saldo e per l'effetto condanna gli appellati in solido a versare all'appellante la relativa somma;
- ridetermina il danno patrimoniale per spese future in € 31.539 e per l'effetto condanna gli appellati in solido a versare all'appellante la relativa somma, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza di primo grado al saldo;
- conferma nel resto;
- condanna e in solido tra loro, a Controparte_3 Controparte_1
rifondere a parte appellante le spese di lite che liquida, per il primo grado, in €
759 per borsuali ed € 14.103 per compenso (di cui € 2.552 per la fase di studio della controversia, € 1.628 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670 per la pagina 19 di 20 fase istruttoria ed € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente grado, in € 1.165,50 per borsuali ed € 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico degli appellati in solido.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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