Articolo 3 della Legge 8 luglio 1980, n. 343
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 agosto 1980
>
Versione
25 aprile 1981
Art. 3.
Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio di polizia, le disposizioni contenute nell' articolo 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709 .
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 APRILE 1981, N. 121)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 APRILE 1981, N. 121)) In ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie contraggano la ferma volontaria di anni tre.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente