Versione
3 agosto 1980
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25 aprile 1981
25 aprile 1981
Art. 3.
Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio di polizia, le disposizioni contenute nell' articolo 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709 .
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 APRILE 1981, N. 121)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 APRILE 1981, N. 121)) In ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie contraggano la ferma volontaria di anni tre.
Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio di polizia, le disposizioni contenute nell' articolo 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709 .
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 APRILE 1981, N. 121)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 APRILE 1981, N. 121)) In ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie contraggano la ferma volontaria di anni tre.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/11/2022, n. 273Provvedimento: […] L'appellante ha, in particolare, evidenziato che non era sua intenzione chiedere lo spostamento dei contributi relativi al periodo di servizio di leva obbligatorio dalla gestione dei lavoratori autonomi a quello dei lavoratori dipendenti in quanto i contributi a cui si riferiva nella domanda del 6 luglio 2016 erano quelli del successivo anno di ferma ex art. 3 della legge n. 343/1980, non ancora accreditati presso l' CP_1 tanto che, non ottenendo alcuna risposta dall' CP_1 , aveva presentato la domanda di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 332/58 all' CP_1 gestione ex CP_2 Di conseguenza l' CP_1 a seguito del ricorso amministrativo, avrebbe dovuto annullare il provvedimento con cui era stato accertato un indebito di € 666,26.Leggi di più...
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