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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/11/2025, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 4218/2021 pendente tra:
(C.F. , nella persona del suo legale rappresentante, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CASADEI PAOLO (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), con sede in Casagiove (CE) alla via Po, con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
NO NI (C.F. ; C.F._3
APPELLATO
(C.F. ), in persona del proprio legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. LAURI BIAGIO (C.F. ) e C.F._4 dell'Avv. LAURI CARMINE ( ) ; C.F._5
APPELLATO
N. 4218/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
21.10.2025, termine fissato in sostituzione dell'udienza;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con atto di citazione in appello, proponeva impugnazione avverso la sentenza Controparte_1
n. 1792/2021 del 19/05/2021 con cui il Giudicante di prime cure accoglieva la domanda proposta da nel corso del primo grado di giudizio, deducendo 1) l'errata applicazione alla CP_2 fattispecie de qua del Codice del Consumo, tenuto conto che trattasi di normativa speciale;
2) la prescrizione ai sensi dell'art. 1495 c.c. delle domande spiegate nei confronti di Controparte_1
Chiedeva l'accoglimento del gravame, la riforma della sentenza appellata e la condanna alla refusione delle spese di lite.
3. Entrambi gli appellati sono stati ritualmente citati.
3.1. L'arte del Ferro di si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità CP_2 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza dell'appello nel merito. Concludeva, pertanto, per il rigetto del gravame, vinte le spese.
3.2. La resisteva all'appello proposto eccependo anch'essa l'inammissibilità Controparte_3 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza nel merito dello stesso.
4. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto nel termine di rito, tenuto conto della notifica dell'atto di citazione (24.06.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado depositata il 19.05.2021 e notificata, e della sua procedibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c., dal momento che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 29.06.2021 nel termine previsto dall'art. 165
c.p.c.
Va parimenti ritenuta l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui pienamente si aderisce,
N. 4218/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . in virtù del quale secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Nel caso in esame, invece, sono chiare le doglianze avanzate da parte appellante e le modifiche della sentenza richieste dall'appellante.
Sempre in via preliminare, al fine di circoscrivere la natura dell'accertamento devoluto al Tribunale, deve essere rilevato che, stante il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Pertanto, stante il tenore dell'appello, ed in mancanza di appello incidentale, sono da ritenersi res iudicata l'accertata esistenza dei vizi come lamentati in citazione e l'avvenuta sostituzione da parte della Controparte_3
5. Nel merito l'appello non è fondato e deve essere rigettato per quanto di seguito in motivazione.
Deve osservarsi che le censure mosse dall'odierno appellante alla pronuncia impugnata concernono l'erronea applicazione della normativa consumeristica alla fattispecie in esame in luogo delle norme previste dal codice civile e alla conseguente mancata applicazione dell'art. 1495 c.c., dovendo in accoglimento dello spiegato appello riformare la sentenza e dichiarare prescritta l'azione.
Risulta preliminarmente opportuno evidenziare che , attore in prime cure, nella CP_2 qualità di titolare della ditta individuale citava in giudizio la e la Controparte_2 Controparte_1
premettendo di aver acquistato da quest'ultima “COPPO CORTEX 40 Controparte_3
N. 4218/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . ANTICATO /BG a mt 1,60 da rifilare a mt 10,68 taglio lato muro per il prezzo di € 1.8644,26 interamente corrisposto” e di aver denunciato il vizio all'impresa produttrice delle lamiere, la
[...] lamentando che, nonostante la suddetta denuncia, il prodotto non fosse stato CP_1 sostituito.
Ed invero, la censura in questa sede l'erronea applicazione da parte del Giudice di prime CP_1 cure della disciplina contenuta nel Codice del Consumo, tenuto conto che ha CP_2 acquistato il prodotto ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa.
Nella sentenza di prime cure il Giudicante di prime cure ha ricostruito il novero di rimedi previsti in favore del consumatore, distinguendo, da un lato, il rimedio risarcitorio della responsabilità da prodotto difettoso di cui agli artt. 117 ss del Codice del Consumo, dall'altro lato, le cd. garanzie convenzionali previste dalla normativa in favore del consumatore, con la conseguente applicazione di cui agli artt. 128 ss Codice del Consumo, ritenendo quest'ultima applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio.
In punto di diritto, l'art. 131 Codice del Consumo, applicabile ratione temporis, successivamente abrogato e poi trasfuso nell'attuale art. 134 Codice del Consumo in virtù del d. lgs. 4 novembre 2021
n. 170, dispone che “
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato”.
La norma, quindi, disciplina il regresso nelle cd. vendite a catena e consente al venditore finale, responsabile nei confronti del compratore – consumatore, di rivalersi nei confronti degli altri soggetti coinvolti nella produzione o commercializzazione del bene difettoso, purché il difetto dipenda da un'azione o omissione di questi.
Risulta doveroso richiamare la giurisprudenza di legittimità che, nel delineare l'ambito applicativo della disposizione richiamata, ha evidenziato che “nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diritto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del riveditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per
N. 4218/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.12.2009, n. 26514).
Al riguardo vale la pena osservare che la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “l'esercizio del diritto di regresso riconosciuto dall'art. 131, comma 1, del codice del consumo al venditore finale nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati) non è subordinato all'avvenuto adempimento da quanto preteso dal consumatore verso il medesimo venditore poiché il riferimento alla “esecuzione della prestazione”, contenuto nel comma
2 del citato art. 131, serve solo ad individuare il “dies a quo” del termine entro il quale azionare il detto diritto di regresso e, quindi, il relativo “exordium praescriprionis”” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23.03.2021, n. 8164; nello stesso senso, già Cass. civ., Sez. II, 21.02.2019, n. 5140, per la quale “il rivenditore finale, quando deve rispondere nei confronti del consumatore per un vizio di conformità di un bene imputabile ad un'azione od omissione del produttore o di un precedente venditore nella medesima catena distributiva o di un intermediario, può esercitare azione di rivalsa verso i responsabili”).
Peraltro, in materia di vendita a catena, vige il principio dell'autonomia di ciascuna vendita, che non impedisce al rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, qualora l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali assunti nei suoi confronti dal primo venditore (cfr. Cass. civ., Sez. II, 24.01.2020 n. 1631; nello stesso senso già Corte d'Appello di Roma, Sez. IV, 23.10.2020 n. 5218).
Ancora, è opportuno specificare che deve essere escluso che il diritto di regresso sia subordinato all'adempimento dell'obbligazione nei confronti del consumatore, avendo il riferimento all'esecuzione della prestazione di cui all'art. 131, comma II, Codice del Consumo l'unico scopo di individuare il dies a quo del termine da cui decorre la prescrizione dell'azione esperibile nei confronti del produttore (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8164 del 23.03.2021).
La più recente giurisprudenza di legittimità ha infine specificato in merito alla finalità e ai presupposti applicativi dell'azione di regresso che “la finalità dell'art. 131 cod. cons. è quella di consentire al professionista, che abbia alienato un bene di consumo a un consumatore e che sia stato da quest'ultimo chiamato a rispondere per un difetto di conformità del bene, di agire nei confronti del soggetto o dei soggetti effettivamente responsabili dell'insorgenza dei vizi di conformità, al fine di essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della pretesa dell'acquirente fondata su un difetto di conformità; ciò per evitare che i costi economici del difetto di conformità ricadano esclusivamente sui soggetti con cui i consumatori hanno stipulato il contratto volto all'acquisto del bene di consumo, riversandoli su coloro che del difetto di conformità devono considerarsi effettivamente
N. 4218/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . responsabili, per aver dato causa con una propria condotta commissiva od omissiva all'esistenza del difetto di conformità medesimo. Presupposti della domanda di regresso sono: i) che il difetto non fosse conosciuto o conoscibile dal venditore finale al momento dell'acquisto del bene dal soggetto nei confronti del quale agisce ex art. 131 cod. cons.;
ii) la rivendita del bene al consumatore finale;
iii) la mancanza di caratteristiche del bene da considerarsi dovute sia dal soggetto legittimato passivo dell'azione di regresso sia dal venditore finale al consumatore” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
21.07.2025, n. 20460)
Nel caso in esame, deve rilevarsi che il Giudice di prime cure ha correttamente applicato la normativa prevista dal Codice del Consumo, dal momento che il citato articolo 131, nella formulazione applicabile alla fattispecie de qua, mira a tenere indenne il venditore finale del bene dagli effetti pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della domanda proposta dal consumatore, riservandoli al soggetto effettivamente responsabile per il difetto di conformità.
Ebbene, risulta circostanza pacifica e non contestata tra le parti che Controparte_2
sia stato il venditore finale, avendo quest'ultimo venduto le lamiere al consumatore
[...] Pt_1 il quale ha poi lamentato vizi nel prodotto acquistato, e proceduto ad installare le stesse
[...] presso l'abitazione di quest'ultimo, convenendo in giudizio il proprio dante causa, la
[...]
ed avverso l'impresa produttrice, la . Controparte_3 CP_1
La venditore intermedio, con la propria comparsa di costituzione, pur Controparte_3 opponendosi alle richieste de , ha spiegato contestualmente Controparte_2 domanda di regresso nei confronti della nell'ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondata CP_1
l'azione.
Vale osservare che, nel corso del giudizio di prime cure, la ha poi Controparte_3 provveduto alla sostituzione del prodotto difettoso, riconoscendo la fondatezza della pretesa azionata dall'attore in primo grado e provvedendo poi alla sostituzione del prodotto come richiesto dal consumatore.
Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia e la vicenda fattuale, deve ritenersi che il Giudice di Pace abbia correttamente applicato la normativa di riferimento, dal momento che l'azione di cui all'art. 131, comma II, Codice del Consumo è subordinata alla circostanza che il difetto di conformità fatto valere dal consumatore sia conseguenza di un'azione o di un difetto di produzione imputabile al produttore o ad altro soggetto della catena distributiva.
N. 4218/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . Il venditore finale, nel caso in esame , ben può agire nei Controparte_2 confronti del produttore o di un altro soggetto della catena distributiva per i soli difetti che siano agli stessi imputabili, dovendo il venditore arrivare al soggetto che ha determinato il danno.
Ebbene, nel caso di specie, vale osservare che, in base all'elaborato peritale agli atti del presente giudizio, i vizi non erano conoscibili al momento della vendita, essendo emersi soltanto a seguito del montaggio, il bene è stato pacificamente rivenduto a (consumatore) dal venditore finale Parte_1 così come la mancanza di caratteristiche del bene dovute tanto dal produttore, tanto dal venditore finale.
Nell'ambito delle vendite a catena, infatti, ciascuno dei successivi acquirenti agisce, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, in regresso contro l'immediato dante causa in forza del proprio distinto rapporto contrattuale di compravendita, a nulla rilevando che alcun rapporto contrattuale sia stato intrattenuto da e dalla , tenuto conto dell'autonomia di ciascun Controparte_2 CP_1 rapporto di vendita e non venendo in alcun modo in rilievo alcun rapporto di interdipendenza.
Tanto premesso, è stato correttamente individuato nella il soggetto che ha determinato il CP_1 vizio delle lamiere e l'odierna appellante è stata condannata a restituire alla Controparte_3 la somma versata in conseguenza della domanda di manleva proposta dalla stessa.
Del resto, è pacifico che la abbia direttamente provveduto alla sostituzione delle Controparte_3 lamiere e che il difetto sia pienamente riconducibile alla condotta dell'impresa produttrice, stante l'elaborato peritale disposto in prime cure, le cui conclusioni non sono state contestate in questa sede e non avendo la impugnato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha CP_1 riconosciuto la responsabilità del vizio a quest'ultima, dovendosi ritenere tale accertamento ormai divenuto cosa giudicata.
Tanto premesso, risulta correttamente applicata la normativa consumeristica in materia di vendite a catena e pertanto deve essere integralmente confermata la sentenza del Giudice di prime cure, risultando del tutto assorbito da tale statuizione il secondo motivo d'appello, logicamente subordinato all'applicazione della normativa codicistica in luogo di quella consumeristica.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri introdotti da D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022.
N. 4218/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . 7. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 1792/2021, depositata in data CP_1
19.05.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1792/2021 del Giudice di Pace di
Nola, depositata in data 19.05.2021;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle Controparte_2 spese del presente giudizio che si liquidano in € 850,50, per compensi professionali, oltre
IVA, c.p.a. e spese generali al 15%; condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 850,50, per Controparte_3 compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%, come per legge, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al procuratore che se ne dichiara antistatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012, per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1bis dell'art. 13.
Così deciso in Nola, il 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
N. 4218/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 4218/2021 pendente tra:
(C.F. , nella persona del suo legale rappresentante, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CASADEI PAOLO (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), con sede in Casagiove (CE) alla via Po, con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
NO NI (C.F. ; C.F._3
APPELLATO
(C.F. ), in persona del proprio legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. LAURI BIAGIO (C.F. ) e C.F._4 dell'Avv. LAURI CARMINE ( ) ; C.F._5
APPELLATO
N. 4218/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
21.10.2025, termine fissato in sostituzione dell'udienza;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con atto di citazione in appello, proponeva impugnazione avverso la sentenza Controparte_1
n. 1792/2021 del 19/05/2021 con cui il Giudicante di prime cure accoglieva la domanda proposta da nel corso del primo grado di giudizio, deducendo 1) l'errata applicazione alla CP_2 fattispecie de qua del Codice del Consumo, tenuto conto che trattasi di normativa speciale;
2) la prescrizione ai sensi dell'art. 1495 c.c. delle domande spiegate nei confronti di Controparte_1
Chiedeva l'accoglimento del gravame, la riforma della sentenza appellata e la condanna alla refusione delle spese di lite.
3. Entrambi gli appellati sono stati ritualmente citati.
3.1. L'arte del Ferro di si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità CP_2 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza dell'appello nel merito. Concludeva, pertanto, per il rigetto del gravame, vinte le spese.
3.2. La resisteva all'appello proposto eccependo anch'essa l'inammissibilità Controparte_3 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza nel merito dello stesso.
4. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto nel termine di rito, tenuto conto della notifica dell'atto di citazione (24.06.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado depositata il 19.05.2021 e notificata, e della sua procedibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c., dal momento che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 29.06.2021 nel termine previsto dall'art. 165
c.p.c.
Va parimenti ritenuta l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui pienamente si aderisce,
N. 4218/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . in virtù del quale secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Nel caso in esame, invece, sono chiare le doglianze avanzate da parte appellante e le modifiche della sentenza richieste dall'appellante.
Sempre in via preliminare, al fine di circoscrivere la natura dell'accertamento devoluto al Tribunale, deve essere rilevato che, stante il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Pertanto, stante il tenore dell'appello, ed in mancanza di appello incidentale, sono da ritenersi res iudicata l'accertata esistenza dei vizi come lamentati in citazione e l'avvenuta sostituzione da parte della Controparte_3
5. Nel merito l'appello non è fondato e deve essere rigettato per quanto di seguito in motivazione.
Deve osservarsi che le censure mosse dall'odierno appellante alla pronuncia impugnata concernono l'erronea applicazione della normativa consumeristica alla fattispecie in esame in luogo delle norme previste dal codice civile e alla conseguente mancata applicazione dell'art. 1495 c.c., dovendo in accoglimento dello spiegato appello riformare la sentenza e dichiarare prescritta l'azione.
Risulta preliminarmente opportuno evidenziare che , attore in prime cure, nella CP_2 qualità di titolare della ditta individuale citava in giudizio la e la Controparte_2 Controparte_1
premettendo di aver acquistato da quest'ultima “COPPO CORTEX 40 Controparte_3
N. 4218/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . ANTICATO /BG a mt 1,60 da rifilare a mt 10,68 taglio lato muro per il prezzo di € 1.8644,26 interamente corrisposto” e di aver denunciato il vizio all'impresa produttrice delle lamiere, la
[...] lamentando che, nonostante la suddetta denuncia, il prodotto non fosse stato CP_1 sostituito.
Ed invero, la censura in questa sede l'erronea applicazione da parte del Giudice di prime CP_1 cure della disciplina contenuta nel Codice del Consumo, tenuto conto che ha CP_2 acquistato il prodotto ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa.
Nella sentenza di prime cure il Giudicante di prime cure ha ricostruito il novero di rimedi previsti in favore del consumatore, distinguendo, da un lato, il rimedio risarcitorio della responsabilità da prodotto difettoso di cui agli artt. 117 ss del Codice del Consumo, dall'altro lato, le cd. garanzie convenzionali previste dalla normativa in favore del consumatore, con la conseguente applicazione di cui agli artt. 128 ss Codice del Consumo, ritenendo quest'ultima applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio.
In punto di diritto, l'art. 131 Codice del Consumo, applicabile ratione temporis, successivamente abrogato e poi trasfuso nell'attuale art. 134 Codice del Consumo in virtù del d. lgs. 4 novembre 2021
n. 170, dispone che “
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato”.
La norma, quindi, disciplina il regresso nelle cd. vendite a catena e consente al venditore finale, responsabile nei confronti del compratore – consumatore, di rivalersi nei confronti degli altri soggetti coinvolti nella produzione o commercializzazione del bene difettoso, purché il difetto dipenda da un'azione o omissione di questi.
Risulta doveroso richiamare la giurisprudenza di legittimità che, nel delineare l'ambito applicativo della disposizione richiamata, ha evidenziato che “nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diritto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del riveditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per
N. 4218/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.12.2009, n. 26514).
Al riguardo vale la pena osservare che la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “l'esercizio del diritto di regresso riconosciuto dall'art. 131, comma 1, del codice del consumo al venditore finale nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati) non è subordinato all'avvenuto adempimento da quanto preteso dal consumatore verso il medesimo venditore poiché il riferimento alla “esecuzione della prestazione”, contenuto nel comma
2 del citato art. 131, serve solo ad individuare il “dies a quo” del termine entro il quale azionare il detto diritto di regresso e, quindi, il relativo “exordium praescriprionis”” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23.03.2021, n. 8164; nello stesso senso, già Cass. civ., Sez. II, 21.02.2019, n. 5140, per la quale “il rivenditore finale, quando deve rispondere nei confronti del consumatore per un vizio di conformità di un bene imputabile ad un'azione od omissione del produttore o di un precedente venditore nella medesima catena distributiva o di un intermediario, può esercitare azione di rivalsa verso i responsabili”).
Peraltro, in materia di vendita a catena, vige il principio dell'autonomia di ciascuna vendita, che non impedisce al rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, qualora l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali assunti nei suoi confronti dal primo venditore (cfr. Cass. civ., Sez. II, 24.01.2020 n. 1631; nello stesso senso già Corte d'Appello di Roma, Sez. IV, 23.10.2020 n. 5218).
Ancora, è opportuno specificare che deve essere escluso che il diritto di regresso sia subordinato all'adempimento dell'obbligazione nei confronti del consumatore, avendo il riferimento all'esecuzione della prestazione di cui all'art. 131, comma II, Codice del Consumo l'unico scopo di individuare il dies a quo del termine da cui decorre la prescrizione dell'azione esperibile nei confronti del produttore (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8164 del 23.03.2021).
La più recente giurisprudenza di legittimità ha infine specificato in merito alla finalità e ai presupposti applicativi dell'azione di regresso che “la finalità dell'art. 131 cod. cons. è quella di consentire al professionista, che abbia alienato un bene di consumo a un consumatore e che sia stato da quest'ultimo chiamato a rispondere per un difetto di conformità del bene, di agire nei confronti del soggetto o dei soggetti effettivamente responsabili dell'insorgenza dei vizi di conformità, al fine di essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della pretesa dell'acquirente fondata su un difetto di conformità; ciò per evitare che i costi economici del difetto di conformità ricadano esclusivamente sui soggetti con cui i consumatori hanno stipulato il contratto volto all'acquisto del bene di consumo, riversandoli su coloro che del difetto di conformità devono considerarsi effettivamente
N. 4218/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . responsabili, per aver dato causa con una propria condotta commissiva od omissiva all'esistenza del difetto di conformità medesimo. Presupposti della domanda di regresso sono: i) che il difetto non fosse conosciuto o conoscibile dal venditore finale al momento dell'acquisto del bene dal soggetto nei confronti del quale agisce ex art. 131 cod. cons.;
ii) la rivendita del bene al consumatore finale;
iii) la mancanza di caratteristiche del bene da considerarsi dovute sia dal soggetto legittimato passivo dell'azione di regresso sia dal venditore finale al consumatore” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
21.07.2025, n. 20460)
Nel caso in esame, deve rilevarsi che il Giudice di prime cure ha correttamente applicato la normativa prevista dal Codice del Consumo, dal momento che il citato articolo 131, nella formulazione applicabile alla fattispecie de qua, mira a tenere indenne il venditore finale del bene dagli effetti pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della domanda proposta dal consumatore, riservandoli al soggetto effettivamente responsabile per il difetto di conformità.
Ebbene, risulta circostanza pacifica e non contestata tra le parti che Controparte_2
sia stato il venditore finale, avendo quest'ultimo venduto le lamiere al consumatore
[...] Pt_1 il quale ha poi lamentato vizi nel prodotto acquistato, e proceduto ad installare le stesse
[...] presso l'abitazione di quest'ultimo, convenendo in giudizio il proprio dante causa, la
[...]
ed avverso l'impresa produttrice, la . Controparte_3 CP_1
La venditore intermedio, con la propria comparsa di costituzione, pur Controparte_3 opponendosi alle richieste de , ha spiegato contestualmente Controparte_2 domanda di regresso nei confronti della nell'ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondata CP_1
l'azione.
Vale osservare che, nel corso del giudizio di prime cure, la ha poi Controparte_3 provveduto alla sostituzione del prodotto difettoso, riconoscendo la fondatezza della pretesa azionata dall'attore in primo grado e provvedendo poi alla sostituzione del prodotto come richiesto dal consumatore.
Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia e la vicenda fattuale, deve ritenersi che il Giudice di Pace abbia correttamente applicato la normativa di riferimento, dal momento che l'azione di cui all'art. 131, comma II, Codice del Consumo è subordinata alla circostanza che il difetto di conformità fatto valere dal consumatore sia conseguenza di un'azione o di un difetto di produzione imputabile al produttore o ad altro soggetto della catena distributiva.
N. 4218/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . Il venditore finale, nel caso in esame , ben può agire nei Controparte_2 confronti del produttore o di un altro soggetto della catena distributiva per i soli difetti che siano agli stessi imputabili, dovendo il venditore arrivare al soggetto che ha determinato il danno.
Ebbene, nel caso di specie, vale osservare che, in base all'elaborato peritale agli atti del presente giudizio, i vizi non erano conoscibili al momento della vendita, essendo emersi soltanto a seguito del montaggio, il bene è stato pacificamente rivenduto a (consumatore) dal venditore finale Parte_1 così come la mancanza di caratteristiche del bene dovute tanto dal produttore, tanto dal venditore finale.
Nell'ambito delle vendite a catena, infatti, ciascuno dei successivi acquirenti agisce, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, in regresso contro l'immediato dante causa in forza del proprio distinto rapporto contrattuale di compravendita, a nulla rilevando che alcun rapporto contrattuale sia stato intrattenuto da e dalla , tenuto conto dell'autonomia di ciascun Controparte_2 CP_1 rapporto di vendita e non venendo in alcun modo in rilievo alcun rapporto di interdipendenza.
Tanto premesso, è stato correttamente individuato nella il soggetto che ha determinato il CP_1 vizio delle lamiere e l'odierna appellante è stata condannata a restituire alla Controparte_3 la somma versata in conseguenza della domanda di manleva proposta dalla stessa.
Del resto, è pacifico che la abbia direttamente provveduto alla sostituzione delle Controparte_3 lamiere e che il difetto sia pienamente riconducibile alla condotta dell'impresa produttrice, stante l'elaborato peritale disposto in prime cure, le cui conclusioni non sono state contestate in questa sede e non avendo la impugnato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha CP_1 riconosciuto la responsabilità del vizio a quest'ultima, dovendosi ritenere tale accertamento ormai divenuto cosa giudicata.
Tanto premesso, risulta correttamente applicata la normativa consumeristica in materia di vendite a catena e pertanto deve essere integralmente confermata la sentenza del Giudice di prime cure, risultando del tutto assorbito da tale statuizione il secondo motivo d'appello, logicamente subordinato all'applicazione della normativa codicistica in luogo di quella consumeristica.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri introdotti da D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022.
N. 4218/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . 7. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 1792/2021, depositata in data CP_1
19.05.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1792/2021 del Giudice di Pace di
Nola, depositata in data 19.05.2021;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle Controparte_2 spese del presente giudizio che si liquidano in € 850,50, per compensi professionali, oltre
IVA, c.p.a. e spese generali al 15%; condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 850,50, per Controparte_3 compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%, come per legge, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al procuratore che se ne dichiara antistatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012, per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1bis dell'art. 13.
Così deciso in Nola, il 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
N. 4218/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G .