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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.5328 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023,
promosso da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. MINAFRA ANNA MARIA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
Ricorrente contro
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA PORTO _1
SCALAS 22 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. FARRIS DESOLINA che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Nell'interesse delle parti: “Voglia l''Ill.mo Tribunale: pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale ( assegnare la casa coniugale, sita in Maracalagonis Via Umberto I 55, già di esclusiva proprietà al Signor
[...]
la Signora trasferirà la sua residenza, unitamente a quella dei figli in Cagliari Via _1 Pt_1
Archimede, 3, ove continuerà a viverci unitamente ai figli entrambi e ER ER
; disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore in favore della Signora
[...] ER [...]
in considerazione del fatto che il Signor è spesso impegnato fuori sede per motivi di Pt_1 _1 lavoro. In ogni caso entrambi i genitori restano titolari della responsabilità genitoriale sula figlia minore. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli, sono comunque prese di comune accordo tra i genitori. La figlia potrà vedere e stare con ER il padre quando vorrà in base ai suoi impegni scolastici e ricreativi. Disporre che Il SI
[...] corrisponda a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e del LI _1 ER
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma mensile di €. ER
300,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 12 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita. Le spese (ordinarie e straordinarie) saranno sostenute al 100% dalla Signora Il Pt_1
Signor terrà con sé il cane di proprietà della Signora e si impegna a recarsi presso gli _1 Pt_1 uffici dell'ASL competente per il passaggio di proprietà. Le spese sono compensate fra le parti), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 26 luglio 2023, la sig.ra ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge, e, decorso il termine di legge, di _1
disporre il divorzio.
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 31 del 6 dicembre 2024, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. All'udienza del 15 settembre 2025 le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare integralmente le condizioni concordate in sede di separazione,
con l'unica modifica relativa al trasferimento di residenza della sig.ra in Cagliari, via Pt_1
Archimede n. 3, come da accordi. I rispettivi procuratori hanno quindi concluso in conformità
all'intesa raggiunta.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, ha provveduto ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., disponendo in conformità con le condizioni della separazione e trattenendo la causa in decisione.
La domanda di divorzio deve essere accolta, risultando fondata. Le parti hanno infatti dimostrato,
mediante la produzione degli atti di separazione, che al momento della proposizione della domanda erano legalmente separate e che, dalla data della comparizione personale dei coniugi nella procedura di separazione sino all'udienza del 15 settembre 2025, sono decorsi i termini di legge. In
assenza di contestazioni, deve altresì ritenersi operante la presunzione di continuità della separazione.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 _1
Devono essere integralmente recepite le condizioni concordate dalle parti, in quanto eque e conformi all'interesse della prole.
Considerato l'accordo raggiunto, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza n. 31 del 6.12.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a CAGLIARI il 01/10/2005 tra
, nata a [...], il [...] e nato a [...] Parte_1 _1
(CA), il 23/09/1976, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 185, parte I, anno 2005 - Comune di CAGLIARI).
Sull'accordo delle parti:
- dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore in favore della Signora ER [...]
in considerazione del fatto che il Signor è spesso impegnato fuori sede per motivi di Pt_1 _1
lavoro. In ogni caso entrambi i genitori restano titolari della responsabilità genitoriale sula figlia minore. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli, sono comunque prese di comune accordo tra i genitori.
- La figlia potrà vedere e stare con il padre quando vorrà in base ai suoi impegni scolastici e ER
ricreativi.
- la Signora trasferirà la sua residenza, unitamente a quella dei figli in Cagliari Via Pt_1
Archimede, 3, ove continuerà a viverci unitamente ai figli entrambi e ER ER
;
[...]
- la casa coniugale, sita in Maracalagonis Via Umberto I 55, già di esclusiva proprietà al Signor
resterà nella disponibilità del medesimo;
_1
- dispone che il SI corrisponda a titolo di contributo al mantenimento della figlia _1
minore e del LI , maggiorenne ma non economicamente indipendente, la ER ER
somma mensile di euro 300,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 12 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita. Le spese ( ordinarie e straordinarie) saranno sostenute al
100% dalla Signora Pt_1
- dà atto che il Signor terrà con sé il cane di proprietà della Signora e si impegna a _1 Pt_1
recarsi presso gli uffici dell'ASL competente per il passaggio di proprietà;
- compensa le spese del giudizio tra le parti. Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
25/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
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