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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9445 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 9507/23 riservata in decisione all'udienza del 16.10.2025 vertente TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Adolfo Nereo Leone e Cristina Leone, presso il cui studio elett.te domicilia in S. Giorgio a Cremano (NA), C.so S. Giovanni a Teduccio n. 1018; APPELLANTE e
rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 di presso cui elett.te domicilia;
CP_1
APPELLATA OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 FATTO
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. M_IT_NAUTG CP_1
00142536 emessa dalla Prefettura di UTG in data 20.04.2020, notificato in data CP_1
31.07.2020, con cui ingiungeva l'attore al pagamento di €66,50 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art 7 c. 1) F e 15 C.D.S., accertata con verbale elevato dalla Polizia Municipale di atteso che l'istante con il suo veicolo ME , tg. CP_1
CM998YE, sostava in alla via Nuova Marina senza esporre il titolo di pagamento. CP_1
A sostegno della opposizione dedusse la nullità del verbale:
1. Per l'irregolarità dei parchimetri, che non consentono il pagamento della sosta con la carta di credito così come previsto dall'art. 190 della legge di stabilità del 2016 nonché con le monete di carta;
2. Per il fatto che l'area di parcheggio non era ubicata al di fuori della carreggiata;
3. Perché nell'area in cui è stata elevato il verbale non erano presenti aree di sosta libere in conformità a quanto previsto dalla legge. La chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con la sentenza n. 37123/2022 pubblicata in data 26/10/2022, il Giudice di Pace di CP_1 rigettava la opposizione, compensando le spese di lite. Per quel che rileva, il Gdp osservava che il fatto che i parcometri non erano adeguati al pagamento con il pos non può essere una circostanza idonea a non pagare la sosta. Il GdP sosteneva che l'attore avrebbe dovuto dimostrare la totale impossibilità al pagamento. Analogamente, sosteneva che il mancato pagamento della sosta non poteva ritenersi giustificato dal fatto che non vi erano aree libere di parcheggio in prossimità di quelle a pagamento. Il Gdp, inoltre, sottolineava che il ricorrente si era limitato ad asserire genericamente l'illegittimità dell'ordinanza sindacale istitutiva delle aree di parcheggio a pagamento, senza fornire alcuna prova a riguardo. Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Si è costituita la che ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo appello, l'appellante sostiene che il GdP ha errato nel rigettare il ricorso atteso che:
1.l'ordinanza impugnata è carente di motivazione, poichè il Prefetto l'ha redatta utilizzando un modulo prestampato, privo di riferimenti sostanziali alla sussistenza della violazione ed alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso;
2.la legge di Stabilità del 2016 ha sancito l'obbligo per i Comuni di adeguare al pagamento con bancomat o carte di credito i dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento, ammettendo la possibilità di una deroga solo in caso di oggettiva impossibilità tecnica, elemento non dimostrato dal CP_2
3. le strisce blu ove era parcheggiata la macchina erano illegali poiché erano ubicate nella carreggiata in violazione di quanto sancito dall'art. 7 comma 6;
4. L'appellante sostiene che ai sensi dell'art. 7 comma 8 CdS grava sul CP_2
l'obbligo di riservare una area destinata al parcheggio senza dispositivi di controllo di durata della sosta, e che tale obbligo viene meno:
• per le zone definite dall'art. 3 come “area pedonale” e “zona a traffico limitato”;
• per le zone definite <> dall'art. 2 del D.M. lavori pubblici del 2 aprile 1968 n. 97;
• per le altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze condizioni particolari di traffico. L'appellante ritiene che il non ha rispettato l'obbligo sancito dal Controparte_3
CdS e per di più non ha rispettato il suo onere probatorio, non fornendo prove del fatto che la via Nuova Marina rientrasse tra quelle zone sottratte all'obbligo di cui all'art. 7 comma 8, pertanto, il verbale e l'ordinanza di ingiunzione prefettizia sono illegittime. In via preliminare, va rilevato che l'appello è ammissibile anche se proposto con atto di citazione. In base a quanto previsto dagli artt. 2, 6 e 7 del d.lgs. 01.09.2011, n. 150, ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada si applica il rito del lavoro, con la conseguenza che l'appello va proposto con ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. (cfr. Cass. 02.11.2015, n. 22390). L'errore circa la scelta della tipologia di atto con cui introdurre il gravame non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello, in quanto la nullità può essere sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo. In caso di appello proposto erroneamente con citazione anziché con ricorso, il giudizio è validamente instaurato nel momento in cui l'atto di citazione viene depositato in cancelleria, perché nel rito del lavoro è il deposito del ricorso a determinare la pendenza della lite. È dunque necessario che il deposito della citazione in cancelleria si verifichi prima del decorso del termine perentorio per proporre appello. Come osservato dalla Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21153 del 22/07/2021:” Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima”. Nel caso di specie, la causa è stata iscritta a ruolo in data 12.04.2023 e quindi la citazione è stata depositata in cancelleria nel rispetto del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta in data 26.10.2022), che cadeva di mercoledi 26 Aprile 2023. Nel merito l'appello va rigettato per quanto segue. Il motivo sub 1) è infondato perché secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, per gli atti della P.A., non può esigersi (tenuto conto della successiva impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti compiuti) una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, dovendo ritenersi assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione già noto al trasgressore in virtù della preventiva contestazione, e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente ( cfr. da ultimo Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, n.16316) Nel caso di specie nell'ordinanza impugnata è espressamente richiamato il verbale di accertamento elevato e già preventivamente notificato all'istante e vi è un espresso richiamo all'esame delle censure mosse con il ricorso, sicchè alla luce di principi giurisprudenziali sopra richiamati, può ritenersi assolto l'obbligo di motivazione. Il motivo sub) 2 è infondato, perché vero è che la legge di stabilità del 2016 ha previsto che, a partire dal 1° luglio 2016, tutte le macchinette devono essere munite di Pos, un sistema cioè che consenta ai cittadini di versare il dovuto per la sosta anche tramite carta di credito o bancomat. Tuttavia, tale obbligo, per essere effettivo ed efficace – stabilisce la norma – necessita dei “decreti attuativi” ministeriali che ad oggi non sono stati ancora emanati. Per cui la norma non può dirsi ancora vincolante. L'automobilista è, quindi, tenuto a pagare il ticket sulle strisce blu in mancanza di espressa previsione legislativa. Il motivo sub 3) è infondato perché l'appellante non chiarisce con esattezza dove fosse ubicato il parcheggio né tantomeno se lo stesso fosse delimitato o meno da strisce blu. Inoltre, premesso che la carreggiata è definita dal codice della strada come parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, affinché sia rispettato il disposto del citato art. 7, comma 6, è sufficiente che gli stalli destinati alla sosta siano posizionati in una parte della strada non destinata allo scorrimento del traffico, con conseguente legittimità di stalli ubicati lungo la carreggiata o ai suoi margini. Come osservato al riguardo dalla Corte di Cassazione, “la predisposizione di un parcheggio a pagamento, di fianco alla carreggiata e correttamente delimitato dalle strisce blu, il quale non ostruisca la circolazione stradale, non viola l'art. 7, comma 6, c.d.s. (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati), e di conseguenza deve considerarsi area di sosta soggetta al pagamento della relativa tariffa” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/02/2018, n.3624). Il motivo sub 4) è infondato. L'art. 7 comma 8 CdS prevede che: «Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”. La norma, dunque, esonera il dall'obbligo di riservare un'area destinata al CP_2 parcheggio libero, qualora ci si trovi di fronte a quattro diverse ipotesi: - area pedonale;
- zona a traffico limitato;
- centri storici (vedi il decreto n. 1444 del 1968); - zone di particolare rilevanza urbanistica, di volta in volta, individuate e delimitate dalla Giunta. Alla luce di quanto precede, l'onere deduttivo di parte ricorrente non può tradursi nel mero richiamo della norma, con l'aggiunta che non sono state previste aree a parcheggio libero, ma, al fine di invocare la violazione dell'obbligo ivi sancito, deve svilupparsi quanto meno nella puntuale ed espressa allegazione: a) della mancata istituzione di un'adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta;
b) della circostanza che il luogo ove è stata accertata l'infrazione non rientra tra quelli per cui tale obbligo è espressamente escluso dalla norma. Nel caso di specie, tale onere deduttivo (alla luce di quanto sopra riportato ed avuto particolare riguardo al requisito sub b) non risulta adeguatamente soddisfatto (vedi ricorso in primo grado, pp. 2-3), circostanza da cui discende l'infondatezza del motivo di opposizione. Peraltro, l'obbligo di istituire le aree a parcheggio libero non sussiste per le zone definite
“A” dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, ossia per quelle “parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”. Come osservato dalla Corte di Cassazione, il suddetto decreto ministeriale rimanda espressamente agli "strumenti urbanistici" la concreta individuazione delle zone territoriali omogenee, con la conseguenza che, per stabilire l'appartenenza o meno di una strada alla categoria definita "A" dall'art. 7, comma 8, del codice della strada, occorre fare riferimento al piano regolatore generale del singolo Comune (cfr. Cass. 09/01/2019, n. 308). La suddetta verifica può essere effettuata anche d'ufficio, in quanto - in applicazione dell'orientamento affermato già nel 1974 dalla Corte di Cassazione - le prescrizioni dei piani regolatori "hanno valore di norma obiettiva di legge" e, pertanto, "si sottraggono al criterio generale disciplinante l'onere della prova, trattandosi di materia non vincolata al principio dispositivo, e valendo invece per essa il principio iura novit curia" (così Cass. 2719/1974 richiamata dalla già citata Cass. n. 308 del 2019). Orbene, dalla consultazione del piano regolatore del comune di (disponibile sul CP_1 sito internet istituzionale del detto Comune) si evince che via Marina Nuova si trova in zona “A” (vedi tavola 5 di zonizzazione). Pertanto, sussistendo l'eccezione prevista dalla seconda parte del comma 8 dell'art. 7 del codice della strada, il non era tenuto ad istituire aree destinate al parcheggio CP_2 libero trovandosi la via Marina Nuova in prossimità di zona di rilevante interesse storico urbanistico. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55 ss mm. Poiché l'appello è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
n. 37123/2022 pubblicata in data 26/10/2022; CP_1
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in € 232,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese
[...] forfettarie, VA e CPA come per legge;
-Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli il 18.10.2025. Il Giudice Francesco Pastore
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 9507/23 riservata in decisione all'udienza del 16.10.2025 vertente TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Adolfo Nereo Leone e Cristina Leone, presso il cui studio elett.te domicilia in S. Giorgio a Cremano (NA), C.so S. Giovanni a Teduccio n. 1018; APPELLANTE e
rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 di presso cui elett.te domicilia;
CP_1
APPELLATA OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 FATTO
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. M_IT_NAUTG CP_1
00142536 emessa dalla Prefettura di UTG in data 20.04.2020, notificato in data CP_1
31.07.2020, con cui ingiungeva l'attore al pagamento di €66,50 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art 7 c. 1) F e 15 C.D.S., accertata con verbale elevato dalla Polizia Municipale di atteso che l'istante con il suo veicolo ME , tg. CP_1
CM998YE, sostava in alla via Nuova Marina senza esporre il titolo di pagamento. CP_1
A sostegno della opposizione dedusse la nullità del verbale:
1. Per l'irregolarità dei parchimetri, che non consentono il pagamento della sosta con la carta di credito così come previsto dall'art. 190 della legge di stabilità del 2016 nonché con le monete di carta;
2. Per il fatto che l'area di parcheggio non era ubicata al di fuori della carreggiata;
3. Perché nell'area in cui è stata elevato il verbale non erano presenti aree di sosta libere in conformità a quanto previsto dalla legge. La chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con la sentenza n. 37123/2022 pubblicata in data 26/10/2022, il Giudice di Pace di CP_1 rigettava la opposizione, compensando le spese di lite. Per quel che rileva, il Gdp osservava che il fatto che i parcometri non erano adeguati al pagamento con il pos non può essere una circostanza idonea a non pagare la sosta. Il GdP sosteneva che l'attore avrebbe dovuto dimostrare la totale impossibilità al pagamento. Analogamente, sosteneva che il mancato pagamento della sosta non poteva ritenersi giustificato dal fatto che non vi erano aree libere di parcheggio in prossimità di quelle a pagamento. Il Gdp, inoltre, sottolineava che il ricorrente si era limitato ad asserire genericamente l'illegittimità dell'ordinanza sindacale istitutiva delle aree di parcheggio a pagamento, senza fornire alcuna prova a riguardo. Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Si è costituita la che ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo appello, l'appellante sostiene che il GdP ha errato nel rigettare il ricorso atteso che:
1.l'ordinanza impugnata è carente di motivazione, poichè il Prefetto l'ha redatta utilizzando un modulo prestampato, privo di riferimenti sostanziali alla sussistenza della violazione ed alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso;
2.la legge di Stabilità del 2016 ha sancito l'obbligo per i Comuni di adeguare al pagamento con bancomat o carte di credito i dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento, ammettendo la possibilità di una deroga solo in caso di oggettiva impossibilità tecnica, elemento non dimostrato dal CP_2
3. le strisce blu ove era parcheggiata la macchina erano illegali poiché erano ubicate nella carreggiata in violazione di quanto sancito dall'art. 7 comma 6;
4. L'appellante sostiene che ai sensi dell'art. 7 comma 8 CdS grava sul CP_2
l'obbligo di riservare una area destinata al parcheggio senza dispositivi di controllo di durata della sosta, e che tale obbligo viene meno:
• per le zone definite dall'art. 3 come “area pedonale” e “zona a traffico limitato”;
• per le zone definite <> dall'art. 2 del D.M. lavori pubblici del 2 aprile 1968 n. 97;
• per le altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze condizioni particolari di traffico. L'appellante ritiene che il non ha rispettato l'obbligo sancito dal Controparte_3
CdS e per di più non ha rispettato il suo onere probatorio, non fornendo prove del fatto che la via Nuova Marina rientrasse tra quelle zone sottratte all'obbligo di cui all'art. 7 comma 8, pertanto, il verbale e l'ordinanza di ingiunzione prefettizia sono illegittime. In via preliminare, va rilevato che l'appello è ammissibile anche se proposto con atto di citazione. In base a quanto previsto dagli artt. 2, 6 e 7 del d.lgs. 01.09.2011, n. 150, ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada si applica il rito del lavoro, con la conseguenza che l'appello va proposto con ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. (cfr. Cass. 02.11.2015, n. 22390). L'errore circa la scelta della tipologia di atto con cui introdurre il gravame non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello, in quanto la nullità può essere sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo. In caso di appello proposto erroneamente con citazione anziché con ricorso, il giudizio è validamente instaurato nel momento in cui l'atto di citazione viene depositato in cancelleria, perché nel rito del lavoro è il deposito del ricorso a determinare la pendenza della lite. È dunque necessario che il deposito della citazione in cancelleria si verifichi prima del decorso del termine perentorio per proporre appello. Come osservato dalla Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21153 del 22/07/2021:” Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima”. Nel caso di specie, la causa è stata iscritta a ruolo in data 12.04.2023 e quindi la citazione è stata depositata in cancelleria nel rispetto del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta in data 26.10.2022), che cadeva di mercoledi 26 Aprile 2023. Nel merito l'appello va rigettato per quanto segue. Il motivo sub 1) è infondato perché secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, per gli atti della P.A., non può esigersi (tenuto conto della successiva impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti compiuti) una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, dovendo ritenersi assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione già noto al trasgressore in virtù della preventiva contestazione, e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente ( cfr. da ultimo Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, n.16316) Nel caso di specie nell'ordinanza impugnata è espressamente richiamato il verbale di accertamento elevato e già preventivamente notificato all'istante e vi è un espresso richiamo all'esame delle censure mosse con il ricorso, sicchè alla luce di principi giurisprudenziali sopra richiamati, può ritenersi assolto l'obbligo di motivazione. Il motivo sub) 2 è infondato, perché vero è che la legge di stabilità del 2016 ha previsto che, a partire dal 1° luglio 2016, tutte le macchinette devono essere munite di Pos, un sistema cioè che consenta ai cittadini di versare il dovuto per la sosta anche tramite carta di credito o bancomat. Tuttavia, tale obbligo, per essere effettivo ed efficace – stabilisce la norma – necessita dei “decreti attuativi” ministeriali che ad oggi non sono stati ancora emanati. Per cui la norma non può dirsi ancora vincolante. L'automobilista è, quindi, tenuto a pagare il ticket sulle strisce blu in mancanza di espressa previsione legislativa. Il motivo sub 3) è infondato perché l'appellante non chiarisce con esattezza dove fosse ubicato il parcheggio né tantomeno se lo stesso fosse delimitato o meno da strisce blu. Inoltre, premesso che la carreggiata è definita dal codice della strada come parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, affinché sia rispettato il disposto del citato art. 7, comma 6, è sufficiente che gli stalli destinati alla sosta siano posizionati in una parte della strada non destinata allo scorrimento del traffico, con conseguente legittimità di stalli ubicati lungo la carreggiata o ai suoi margini. Come osservato al riguardo dalla Corte di Cassazione, “la predisposizione di un parcheggio a pagamento, di fianco alla carreggiata e correttamente delimitato dalle strisce blu, il quale non ostruisca la circolazione stradale, non viola l'art. 7, comma 6, c.d.s. (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati), e di conseguenza deve considerarsi area di sosta soggetta al pagamento della relativa tariffa” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/02/2018, n.3624). Il motivo sub 4) è infondato. L'art. 7 comma 8 CdS prevede che: «Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”. La norma, dunque, esonera il dall'obbligo di riservare un'area destinata al CP_2 parcheggio libero, qualora ci si trovi di fronte a quattro diverse ipotesi: - area pedonale;
- zona a traffico limitato;
- centri storici (vedi il decreto n. 1444 del 1968); - zone di particolare rilevanza urbanistica, di volta in volta, individuate e delimitate dalla Giunta. Alla luce di quanto precede, l'onere deduttivo di parte ricorrente non può tradursi nel mero richiamo della norma, con l'aggiunta che non sono state previste aree a parcheggio libero, ma, al fine di invocare la violazione dell'obbligo ivi sancito, deve svilupparsi quanto meno nella puntuale ed espressa allegazione: a) della mancata istituzione di un'adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta;
b) della circostanza che il luogo ove è stata accertata l'infrazione non rientra tra quelli per cui tale obbligo è espressamente escluso dalla norma. Nel caso di specie, tale onere deduttivo (alla luce di quanto sopra riportato ed avuto particolare riguardo al requisito sub b) non risulta adeguatamente soddisfatto (vedi ricorso in primo grado, pp. 2-3), circostanza da cui discende l'infondatezza del motivo di opposizione. Peraltro, l'obbligo di istituire le aree a parcheggio libero non sussiste per le zone definite
“A” dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, ossia per quelle “parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”. Come osservato dalla Corte di Cassazione, il suddetto decreto ministeriale rimanda espressamente agli "strumenti urbanistici" la concreta individuazione delle zone territoriali omogenee, con la conseguenza che, per stabilire l'appartenenza o meno di una strada alla categoria definita "A" dall'art. 7, comma 8, del codice della strada, occorre fare riferimento al piano regolatore generale del singolo Comune (cfr. Cass. 09/01/2019, n. 308). La suddetta verifica può essere effettuata anche d'ufficio, in quanto - in applicazione dell'orientamento affermato già nel 1974 dalla Corte di Cassazione - le prescrizioni dei piani regolatori "hanno valore di norma obiettiva di legge" e, pertanto, "si sottraggono al criterio generale disciplinante l'onere della prova, trattandosi di materia non vincolata al principio dispositivo, e valendo invece per essa il principio iura novit curia" (così Cass. 2719/1974 richiamata dalla già citata Cass. n. 308 del 2019). Orbene, dalla consultazione del piano regolatore del comune di (disponibile sul CP_1 sito internet istituzionale del detto Comune) si evince che via Marina Nuova si trova in zona “A” (vedi tavola 5 di zonizzazione). Pertanto, sussistendo l'eccezione prevista dalla seconda parte del comma 8 dell'art. 7 del codice della strada, il non era tenuto ad istituire aree destinate al parcheggio CP_2 libero trovandosi la via Marina Nuova in prossimità di zona di rilevante interesse storico urbanistico. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55 ss mm. Poiché l'appello è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
n. 37123/2022 pubblicata in data 26/10/2022; CP_1
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in € 232,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese
[...] forfettarie, VA e CPA come per legge;
-Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli il 18.10.2025. Il Giudice Francesco Pastore