Articolo 23 della Legge 12 agosto 1982, n. 576
Articolo 25Articolo 27
Versione
4 settembre 1982
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Versione
1 gennaio 2006
Art. 23. Entrate

Le entrate dell'ISVAP sono costituite:
dal gettito del contributo di vigilanza di cui ((agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private))
dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili;
da ogni altra eventuale entrata.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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