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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/10/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. AR IT SE Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 345/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 98/2025 pubblicata in data 22 gennaio
2025 promossa con ricorso depositato in data 26 maggio 2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Bologna via C. Battisti n.33 presso e nello studio dell'avv. Marina Prosperi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Milano via della Posta n.9 presso e nello studio dell'avv. Giampiero Falasca che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 24 luglio 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. AR IT SE, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro accoglieva parzialmente il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di accertando la carenza di giusta causa del Controparte_1 licenziamento e la sussistenza del giustificato motivo con condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
In tale ricorso chiedeva che il tribunale accertasse l' annullabilità Parte_1
e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento disciplinare comminatogli da in data 09.02.2024, e per l'effetto che la Controparte_1 condannasse ai sensi dell'art. 18, co. 4, l. n. 300/1970 a reintegralo nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte fino all'allontanamento dal luogo di lavoro, o in mansioni equivalenti e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 1.158,94 o alla diversa somma risultante in corso di causa, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
In particolare dopo aver premesso di essere stato assunto dalla società appellata in data 6.6.2021 con contratto a tempo indeterminato, per svolgere mansioni di corriere, cd. rider, con inquadramento al livello I/L del CCNL Logistica
Trasporto Merci e Spedizioni, integrato dall'Accordo Integrativo Aziendale del
29.3.2021 e con prestazione che si svolgeva presso la piattaforma di food delivery JustEat.com nell'area di Bologna, allegava che in data 4.1.2024 era deceduto in Pakistan il cognato e che aveva avuto necessità di recarsi immediatamente in patria, motivo per cui aveva proceduto a comunicare con messaggio delle ore 9.33 al Coordinatori l'emergenza e la conseguente Pt_2 incombenza.
Deduceva che, stante l'assenza di un riscontro, poche ore dopo aveva acquistato biglietti aerei per il Pakistan con partenza in pari data alle ore 14.40 e rientro il
20.1.2024, inoltrandoli al referente alle ore 12.28.
Affermava che alle ore 14.00, non ricevendo alcuna risposta dal proprio responsabile aveva provveduto ad avvisare via mail le Risorse Umane e ad aprire un ticket sull'app Scoober e che aveva avuto il primo riscontro del datore di lavoro alle ore 14.44, con la richiesta di produzione entro sette giorni della
2 documentazione attestante il decesso del parente.
Affermava che il datore di lavoro aveva erroneamente qualificato la sua istanza come permesso retribuito di tre giorni causa decesso e che la società appellata gli aveva, poi, detto che avrebbe dovuto contattare il coordinator per capire come inquadrare la richiesta di giorni eccedenti il permesso per lutto.
Esponeva che, poi, a fronte della mancata produzione del certificato di morte entro sette giorni, le risorse umane gli avevano comunicato in data 11.1.2024 la chiusura del ticket e di aver successivamente inviato il certificato di morte trasmettendolo ai referenti via mail e mediante l'apertura di un altro ticket su
Scoober.
Affermava che, poi, la società accortasi del fraintendimento del grado di parentela, aveva comunicato allo stesso l'impossibilità di usufruire del permesso per lutto e gli aveva contestato l'assenza ingiustificata dal lavoro e che era stato, poi, licenziato per giusta causa.
Deduceva l'assenza di giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. a fronte della diligenza della propria condotta, dell'assenza di gravità della medesima e della mancata interruzione immediata del rapporto di lavoro, con conseguente perdurare del vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro. In ogni caso, rilevava il concorso di colpa del datore di lavoro e la sproporzione della sanzione comminatagli.
Si costituiva la società appellata contestando integralmente quanto ex adverso dedotto.
Evidenziava che l'appellante a fronte della richiesta di congedo ordinario aveva autonomamente deciso di acquistare i biglietti aerei di andata e ritorno a meno di tre ore dalla segnalazione, senza attendere la necessaria autorizzazione dal datore di lavoro.
Sosteneva che le assenze del lavoratore che quantificava in dieci giorni dovevano ritenersi ingiustificate e che aveva irrogato la sanzione del licenziamento disciplinare applicando l'art. 32 del CCNL Logistica.
Dava atto di aver effettivamente inizialmente qualificato scorrettamente la richiesta come “congedo per lutto”, rettificando l'errore solo con riscontro del
16.1.2024.
Evidenziava, peraltro, che l'appellante senza attendere alcun riscontro dalla stessa aveva acquistato non solo il volo di andata ma anche quello di ritorno
3 rendendosi, peraltro, irreperibile dal 4.1.2024 al 14.1.2024.
Sosteneva che la propria condotta fosse stata rispettosa dei criteri di correttezza e buona fede avendo riscontrato la richiesta entro tre ore dall'invio e non avendo concesso congedi a nessun titolo e sottolineava che l'errore di qualificazione iniziale delle ragioni dell'assenza avrebbe potuto se del caso ingenerare nel lavoratore un legittimo affidamento per i primi quattro giorni, termine massimo concedibile per lutto, ma che, comunque, la sanzione del licenziamento era giustificata in ragione della sussistenza del presupposto di cui all'art. 32 CCNL
Logistica per i restanti giorni eccedenti i primi quattro.
Allegava, quindi, la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, stante la non contestazione del fatto materiale, la non giustificazione delle assenze per inapplicabilità del congedo per lutto e la mancanza di autorizzazione al congedo del datore di lavoro ed evidenziava, ai fini della proporzionalità della sanzione irrogata, che l'art. 32 CCNL Logistica prevedeva l'irrogazione del licenziamento disciplinare “nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore”.
Sosteneva che il lavoratore avesse ammesso di aver inoltrato richiesta di congedo ordinario e che, comunque, non aveva rispettato neppure la procedura per ferie.
Deduceva, in subordine, la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento ferma restando la legittimità della tipologia di sanzione irrogata.
Contestava, in ulteriore subordine, la correttezza dei conteggi operati dal ricorrente.
In estremo subordine, nel caso di riconosciuta illegittimità del licenziamento, la società chiedeva l'applicazione della sola tutela risarcitoria in favore del lavoratore e lo scomputo, da quanto eventualmente riconosciuto allo stesso, delle somme che il medesimo aveva percepito da altre occupazioni o che avrebbe potuto percepire utilizzando l'ordinaria diligenza.
Il tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato
2. Proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva l'erroneità della sentenza Parte_1 in relazione alla sussistenza dei fatti contestati e, cioè, l'assenza di dieci giorni.
Sosteneva, infatti, l'insussistenza della dedotta assenza stante l'organizzazione aziendale della società appellata che prevedeva che i riders ove non avessero dato disponibilità a ricoprire i turni per la settimana successiva per espressa
4 previsione contrattuale non venivano inseriti nei turni e l'assenza di prova della stessa precisando di aver negato l'esistenza stessa dei turni addebitati a dispetto di quanto sostenuto dal giudice di prime cure.
Deduceva, inoltre, che, comunque, il fatto fosse insussistente in quanto, anche diversamente opinando, le assenze dovevano considerarsi giustificate.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza per inesistenza del giustificato motivo soggettivo considerato il principio di immutabilità della contestazione ed evidenziava, comunque, la sussistenza del notevole inadempimento.
Con il terzo motivo di appello deduceva l'erroneità e ingiustizia della sentenza per erronea valutazione circa la proporzionalità del licenziamento.
Con il quarto motivo di appello deduceva l'erroneità della sentenza relativamente alla compensazione delle spese di lite nella misura del 50% stante la discrepanza tra dispositivo letto in udienza contenente l'integrale compensazione delle spese e dispositivo in calce alla sentenza depositata.
Concludeva chiedendo che la Corte d'appello di Bologna in riforma della sentenza impugnata accertasse e dichiarasse l'annullabilità, la nullità e l'inefficacia del licenziamento disciplinare comminato dalla società appellata e per l'effetto la condannasse ai sensi dell'art. 18, co. 4, l. n. 300/1970 a reintegrarlo nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte fino all'allontanamento dal luogo di lavoro, o in mansioni equivalenti e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 1.158,94
o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
Si costituiva con memoria depositata in data 11 luglio 2025
[...] contestando dettagliatamente i motivi di appello e chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande ed in subordine l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo.
Domandava in via ulteriormente subordinata nell'ipotesi in cui il licenziamento fosse stato ritenuto illegittimo che il tribunale accertasse e dichiarasse il diritto ad avere accesso alla sola tutela risarcitoria nella misura minima prevista dalla
5 legge dedotti l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum.
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'udienza del 24 luglio 2025 dando lettura del dispositivo.
3. Il primi tre motivi di appello stante il loro stretto collegamento vanno esaminati congiuntamente
Si ritiene, innanzitutto, che il motivo di appello in relazione all'insussistenza del fatto materiale sia infondato.
Dalla documentazione in atti e dalle stesse deduzioni delle parti risulta che l'appellante nei giorni 4,5,6,7,8,10,11,12,13,14 gennaio 2024 non si è presentato al lavoro in quanto il 4 gennaio 2024 è partito per il Pakistan per la morte improvvisa del cognato ed è tornato il 20 gennaio 2024 ( cfr. doc. 5,6,7,8 di parte appellante)
Considerato che in base al contratto l'appellante doveva lavorare 30 ore settimanali (cfr. doc n. 6 di parte appellata) le deduzione dell'appellante sui turni così come dallo stesso formulate risultano infondate, in quanto in difetto di disponibilità il turno viene stabilito dalla società in conformità all'orario contrattuale.
L'art. 15 del regolamento aziendale, infatti, prevede che: “15.1 Pianificazione dei turni I courier sono tenuti ad indicare e/o confermare la loro disponibilità per la settimana successiva attraverso la Scoober App entro la mezzanotte del martedì. Successivamente, la Società pianificherà i turni per la settimana successiva tenendo conto della preferenza espressa dal courier, per quanto possibile I turni così realizzati, vengono comunicati al courier entro e non oltre la mezzanotte del giovedì per i turni che iniziano il lunedì della settimana successiva. In ogni caso, la Società pubblicherà i turni di lavoro con almeno 2 giorni di preavviso rispetto all'inizio della settimana di riferimento. La Società ha il diritto di cancellare il turno dei Dipendenti a chiamata con due giorni di preavviso. I courier che non forniscono (tempestivamente) la loro disponibilità o che rifiutano una proposta ragionevole da parte della
Società, nei termini previsti dal contratto, sono tenuti a lavorare nei giorni stabiliti dalla Società nel rispetto dell'orario contrattuale.”
Deve, quindi, ritenersi che sussistano le assenze contestate.
Occorre, quindi, verificare se le stesse siano giustificate.
All'uopo occorre ricostruire analiticamente lo svolgimento dei fatti quale
6 emerge dagli atti e dai documenti di causa.
Si evidenzia, innanzitutto, che, come risulta dai documenti prodotti, l'appellante ha immediatamente avvisato la società della sua improvvisa assenza per due settimane a causa del decesso del cognato inviando il 4 gennaio 2024 alle ore
9.33 un messaggio whatsapp al proprio e Controparte_2 inviandogli, poi, alle 12.28 i biglietti aerei acquistati ( cfr. doc n. 6 di parte appellante). non ha, però, dato alcun riscontro ai messaggi inviati CP_2 dall'appellante né il 4 gennaio 2024, né successivamente come risulta dalla schermata della chat prodotta dall'appellante.
Sempre il 4 gennaio 2024 l'appellante alle 14.00 ha avvisato tramite mail le risorse umane della società (cfr. doc. 9 di parte appellante) della morte del cognato e del fatto che stava prendendo un volo e dell'assenza di due settimane.
La società ha risposto in data 4 gennaio 2024 alle ore 14.44 formulando le condoglianze all'appellante e gli ha chiesto di inviare il certificato di morte entro sette giorni dalla data del decesso per stabilire i tre giorni pagati di congedo per lutto ( cfr doc 10 di parte appellante).
Sempre in data 4 gennaio 2024 alle ore 15.39 (cfr. doc n. 11 di parte appellante) la società ha nuovamente porto le proprie condoglianze e invitato l'appellante a mandare il certificato di morte indicando allo stesso che avrebbe potuto fruire di un congedo entro sette giorni dalla morte del congiunto e che per i giorni rimanenti avrebbe dovuto chiedere ai propri coordinatori come poteva organizzare.
La società, peraltro, per errore ha ritenuto che il defunto fosse il fratello e non il cognato nonostante la corretta comunicazione dell'appellante.
Si legge, infatti, nel messaggio inviato dalla società: “ Hi, we are very sorry for your loss, our condolences. As explained by your coordinator, the company provides days for mourning. You will need to send us your brother's death certificate and the bereavement leave I could use within 7 days of death. For the remaning days, you will have to ask your coordinators how you can arrange it.
We ask you for the death certificate. We are close to you.”
In data 11 gennaio 2024 la società stante la mancata risposta dell'appellante che non ha inviato il certificato di morte come domandato dalla stessa nella precedente comunicazione ha detto che avrebbe chiuso la richiesta (cfr. doc.
7 n.13 di parte appellante).
In data 14.01.2024 parte appellante ha, quindi, comunicato alle risorse umane che avrebbe inviato la documentazione sul decesso del cognato appena possibile e ha ribadito che sarebbe tornato il 21 gennaio 2024 (cfr. doc n. 14 di parte appellante).
Lo stesso ha anche comunicato tramite whatsapp al capoturno che Tes_1 sarebbe tornato il 21 gennaio e che avrebbe portato il certificato di morte dicendogli che aveva già comunicato ciò a , chiedendogli se c'erano dei CP_2 problemi e inoltrandogli i biglietti aerei ( cfr doc n. 15 di parte appellante). gli ha risposto dicendogli di portare il certificato di morte e che ciò Tes_1 avrebbe potuto aiutare molto in quanto il problema era che il congedo per morte del congiunto era di tre giorni ed ha aggiunto che avrebbe provato a coprirlo per quanto poteva “ But I'll try to cover you as much as I can” ( cfr. doc n. 15 e 16 di parte appellante).
In data 15 gennaio 2024 l'appellante ha, poi, inviato a il certificato di Tes_1 morte e il 16 gennaio 2024 gli ha detto di inviare il certificato di morte Tes_1
e i biglietti aerei tramite ticket alla società ( cfr. doc n. 16 e 17 di parte appellante)
In data 16 gennaio 2024 l'appellante ha inviato il certificato di morte anche alle risorse umane della società ( cfr. doc n. 18 di parte appellante) che hanno risposto informando l'appellante che i giorni di congedo per morte del congiunto riguardavano solo parenti sino al secondo grado ed erano al massimo quattro giorni all'anno (cfr. doc n. 19 di parte appellante).
Ricostruita così la vicenda si osserva che l'assenza dell'appellante non è stata espressamente autorizzata né come ferie né come permesso non retribuito, come, invece, previsto nel regolamento e che, quindi, non può ritenersi giustificata.
In particolare il regolamento prevede che: “Permesso non retribuito Su richiesta del Dipendente, la Società può concedere un permesso non retribuito. Il congedo non retribuito deve essere concordato e autorizzato per iscritto dal line manager
e può essere concesso in circostanze eccezionali…”, e per le ferie è previsto un preavviso di due settimane.
Si osserva, tuttavia, che il comportamento della società è stato tutt'altro che chiaro in quanto il coordinatore non ha risposto in alcun modo al CP_2 messaggio del 4 gennaio 2024 dell'appellante e le risorse umane non solo hanno equivocato sul rapporto di parentela tra l'appellante e il defunto indicando un
8 congedo di tre giorni pagati, non spettante, ma gli hanno anche indicato di chiedere al coordinatore come fare per i giorni non coperti dal congedo per morte del congiunto.
In particolare si evidenzia che la società e il coordinatore seppure CP_2 non abbiano autorizzato l'assenza dell'appellante, tuttavia, non gli hanno neppure comunicato che sarebbe dovuto ritornare e che la sua assenza non era giustificata ed il loro comportamento è stato indubbiamente ambiguo e può essere stato interpretato dall'appellante, seppure erroneamente, come una sorta di consenso implicito o tolleranza della propria assenza.
Considerata la complessiva situazione si deve ritenere che il licenziamento nonostante la prolungata assenza ingiustificata, prevista come giusta causa di licenziamento dal CCN, non sia proporzionale considerato l'elemento soggettivo dell'appellante che seppure non sia stato diligente in quanto avrebbe dovuto ottenere un'esplicita autorizzazione, tuttavia, può aver equivocato in buon fede il comportamento ambiguo tenuto dal datore di lavoro come una sorta di consenso implicito.
Come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. lav n. 33811/2021) ,infatti, “In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie.” e ( Cass. lav n. 13411/2020) “In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e
a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza.”
Deve, quindi, essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento.
Per quanto attiene alle conseguenze sanzionatorie derivanti dall'illegittimità del
9 licenziamento dal momento che parte appellante è stata assunta in data 6 giugno
2021 trova applicazione l'art. 3 co 1della legge n. 23/2015 che così recita: “1.
Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'”
Si deve, peraltro, considerare che detto comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 8 novembre 2018, n. 194 limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».
Detta pronuncia della Corte Costituzionale deve, quindi, essere applicata al caso di specie e, pertanto, al fine di quantificare l'indennità occorre considerare non solo l'anzianità ma anche gli altri criteri indicati in tale pronuncia al fine della quantificazione dell'indennità.
Tenuto conto che parte appellante ha lavorato dal 6 giugno 2021 al 9 febbraio
2024, delle dimensioni dell'impresa e del comportamento delle parti di cui sopra si è detto si reputa di quantificare l'indennità in 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Stante la riforma della sentenza di primo grado resta assorbito il quarto motivo di appello relativo alla regolamentazione della spese della causa di primo grado
Da quanto sopra esposto deriva che in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata deve, quindi, essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento irrogato a e dichiarato estinto il rapporto di Parte_1 lavoro alla data del licenziamento con condanna di Controparte_1
[... a corrispondere a un'indennità non assoggettata a contribuzione Parte_1 previdenziale di importo pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione dalla cessazione del rapporto di lavoro al saldo.
Si ritiene che stante la reciproca parziale soccombenza debbano essere
10 compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti nella misura di un terzo.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.345/2025 così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato a dichiara estinto Parte_1 il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 corrispondere a un'indennità non assoggettata a contribuzione Parte_1 previdenziale di importo pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione dalla cessazione del rapporto di lavoro al saldo.
2) Condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante a rifondere a le spese dei due gradi di giudizio che Parte_1 liquida, previa compensazione di un terzo, per il primo grado di giudizio nella restante somma di euro 2000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge e per il secondo grado di giudizio nella restante somma di euro 2000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
Così deciso in Bologna, 24/07/2025
Il Consigliere rel
Dott.AR IT SE
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. AR IT SE Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 345/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 98/2025 pubblicata in data 22 gennaio
2025 promossa con ricorso depositato in data 26 maggio 2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Bologna via C. Battisti n.33 presso e nello studio dell'avv. Marina Prosperi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Milano via della Posta n.9 presso e nello studio dell'avv. Giampiero Falasca che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 24 luglio 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. AR IT SE, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro accoglieva parzialmente il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di accertando la carenza di giusta causa del Controparte_1 licenziamento e la sussistenza del giustificato motivo con condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
In tale ricorso chiedeva che il tribunale accertasse l' annullabilità Parte_1
e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento disciplinare comminatogli da in data 09.02.2024, e per l'effetto che la Controparte_1 condannasse ai sensi dell'art. 18, co. 4, l. n. 300/1970 a reintegralo nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte fino all'allontanamento dal luogo di lavoro, o in mansioni equivalenti e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 1.158,94 o alla diversa somma risultante in corso di causa, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
In particolare dopo aver premesso di essere stato assunto dalla società appellata in data 6.6.2021 con contratto a tempo indeterminato, per svolgere mansioni di corriere, cd. rider, con inquadramento al livello I/L del CCNL Logistica
Trasporto Merci e Spedizioni, integrato dall'Accordo Integrativo Aziendale del
29.3.2021 e con prestazione che si svolgeva presso la piattaforma di food delivery JustEat.com nell'area di Bologna, allegava che in data 4.1.2024 era deceduto in Pakistan il cognato e che aveva avuto necessità di recarsi immediatamente in patria, motivo per cui aveva proceduto a comunicare con messaggio delle ore 9.33 al Coordinatori l'emergenza e la conseguente Pt_2 incombenza.
Deduceva che, stante l'assenza di un riscontro, poche ore dopo aveva acquistato biglietti aerei per il Pakistan con partenza in pari data alle ore 14.40 e rientro il
20.1.2024, inoltrandoli al referente alle ore 12.28.
Affermava che alle ore 14.00, non ricevendo alcuna risposta dal proprio responsabile aveva provveduto ad avvisare via mail le Risorse Umane e ad aprire un ticket sull'app Scoober e che aveva avuto il primo riscontro del datore di lavoro alle ore 14.44, con la richiesta di produzione entro sette giorni della
2 documentazione attestante il decesso del parente.
Affermava che il datore di lavoro aveva erroneamente qualificato la sua istanza come permesso retribuito di tre giorni causa decesso e che la società appellata gli aveva, poi, detto che avrebbe dovuto contattare il coordinator per capire come inquadrare la richiesta di giorni eccedenti il permesso per lutto.
Esponeva che, poi, a fronte della mancata produzione del certificato di morte entro sette giorni, le risorse umane gli avevano comunicato in data 11.1.2024 la chiusura del ticket e di aver successivamente inviato il certificato di morte trasmettendolo ai referenti via mail e mediante l'apertura di un altro ticket su
Scoober.
Affermava che, poi, la società accortasi del fraintendimento del grado di parentela, aveva comunicato allo stesso l'impossibilità di usufruire del permesso per lutto e gli aveva contestato l'assenza ingiustificata dal lavoro e che era stato, poi, licenziato per giusta causa.
Deduceva l'assenza di giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. a fronte della diligenza della propria condotta, dell'assenza di gravità della medesima e della mancata interruzione immediata del rapporto di lavoro, con conseguente perdurare del vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro. In ogni caso, rilevava il concorso di colpa del datore di lavoro e la sproporzione della sanzione comminatagli.
Si costituiva la società appellata contestando integralmente quanto ex adverso dedotto.
Evidenziava che l'appellante a fronte della richiesta di congedo ordinario aveva autonomamente deciso di acquistare i biglietti aerei di andata e ritorno a meno di tre ore dalla segnalazione, senza attendere la necessaria autorizzazione dal datore di lavoro.
Sosteneva che le assenze del lavoratore che quantificava in dieci giorni dovevano ritenersi ingiustificate e che aveva irrogato la sanzione del licenziamento disciplinare applicando l'art. 32 del CCNL Logistica.
Dava atto di aver effettivamente inizialmente qualificato scorrettamente la richiesta come “congedo per lutto”, rettificando l'errore solo con riscontro del
16.1.2024.
Evidenziava, peraltro, che l'appellante senza attendere alcun riscontro dalla stessa aveva acquistato non solo il volo di andata ma anche quello di ritorno
3 rendendosi, peraltro, irreperibile dal 4.1.2024 al 14.1.2024.
Sosteneva che la propria condotta fosse stata rispettosa dei criteri di correttezza e buona fede avendo riscontrato la richiesta entro tre ore dall'invio e non avendo concesso congedi a nessun titolo e sottolineava che l'errore di qualificazione iniziale delle ragioni dell'assenza avrebbe potuto se del caso ingenerare nel lavoratore un legittimo affidamento per i primi quattro giorni, termine massimo concedibile per lutto, ma che, comunque, la sanzione del licenziamento era giustificata in ragione della sussistenza del presupposto di cui all'art. 32 CCNL
Logistica per i restanti giorni eccedenti i primi quattro.
Allegava, quindi, la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, stante la non contestazione del fatto materiale, la non giustificazione delle assenze per inapplicabilità del congedo per lutto e la mancanza di autorizzazione al congedo del datore di lavoro ed evidenziava, ai fini della proporzionalità della sanzione irrogata, che l'art. 32 CCNL Logistica prevedeva l'irrogazione del licenziamento disciplinare “nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore”.
Sosteneva che il lavoratore avesse ammesso di aver inoltrato richiesta di congedo ordinario e che, comunque, non aveva rispettato neppure la procedura per ferie.
Deduceva, in subordine, la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento ferma restando la legittimità della tipologia di sanzione irrogata.
Contestava, in ulteriore subordine, la correttezza dei conteggi operati dal ricorrente.
In estremo subordine, nel caso di riconosciuta illegittimità del licenziamento, la società chiedeva l'applicazione della sola tutela risarcitoria in favore del lavoratore e lo scomputo, da quanto eventualmente riconosciuto allo stesso, delle somme che il medesimo aveva percepito da altre occupazioni o che avrebbe potuto percepire utilizzando l'ordinaria diligenza.
Il tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato
2. Proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva l'erroneità della sentenza Parte_1 in relazione alla sussistenza dei fatti contestati e, cioè, l'assenza di dieci giorni.
Sosteneva, infatti, l'insussistenza della dedotta assenza stante l'organizzazione aziendale della società appellata che prevedeva che i riders ove non avessero dato disponibilità a ricoprire i turni per la settimana successiva per espressa
4 previsione contrattuale non venivano inseriti nei turni e l'assenza di prova della stessa precisando di aver negato l'esistenza stessa dei turni addebitati a dispetto di quanto sostenuto dal giudice di prime cure.
Deduceva, inoltre, che, comunque, il fatto fosse insussistente in quanto, anche diversamente opinando, le assenze dovevano considerarsi giustificate.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza per inesistenza del giustificato motivo soggettivo considerato il principio di immutabilità della contestazione ed evidenziava, comunque, la sussistenza del notevole inadempimento.
Con il terzo motivo di appello deduceva l'erroneità e ingiustizia della sentenza per erronea valutazione circa la proporzionalità del licenziamento.
Con il quarto motivo di appello deduceva l'erroneità della sentenza relativamente alla compensazione delle spese di lite nella misura del 50% stante la discrepanza tra dispositivo letto in udienza contenente l'integrale compensazione delle spese e dispositivo in calce alla sentenza depositata.
Concludeva chiedendo che la Corte d'appello di Bologna in riforma della sentenza impugnata accertasse e dichiarasse l'annullabilità, la nullità e l'inefficacia del licenziamento disciplinare comminato dalla società appellata e per l'effetto la condannasse ai sensi dell'art. 18, co. 4, l. n. 300/1970 a reintegrarlo nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte fino all'allontanamento dal luogo di lavoro, o in mansioni equivalenti e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 1.158,94
o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
Si costituiva con memoria depositata in data 11 luglio 2025
[...] contestando dettagliatamente i motivi di appello e chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande ed in subordine l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo.
Domandava in via ulteriormente subordinata nell'ipotesi in cui il licenziamento fosse stato ritenuto illegittimo che il tribunale accertasse e dichiarasse il diritto ad avere accesso alla sola tutela risarcitoria nella misura minima prevista dalla
5 legge dedotti l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum.
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'udienza del 24 luglio 2025 dando lettura del dispositivo.
3. Il primi tre motivi di appello stante il loro stretto collegamento vanno esaminati congiuntamente
Si ritiene, innanzitutto, che il motivo di appello in relazione all'insussistenza del fatto materiale sia infondato.
Dalla documentazione in atti e dalle stesse deduzioni delle parti risulta che l'appellante nei giorni 4,5,6,7,8,10,11,12,13,14 gennaio 2024 non si è presentato al lavoro in quanto il 4 gennaio 2024 è partito per il Pakistan per la morte improvvisa del cognato ed è tornato il 20 gennaio 2024 ( cfr. doc. 5,6,7,8 di parte appellante)
Considerato che in base al contratto l'appellante doveva lavorare 30 ore settimanali (cfr. doc n. 6 di parte appellata) le deduzione dell'appellante sui turni così come dallo stesso formulate risultano infondate, in quanto in difetto di disponibilità il turno viene stabilito dalla società in conformità all'orario contrattuale.
L'art. 15 del regolamento aziendale, infatti, prevede che: “15.1 Pianificazione dei turni I courier sono tenuti ad indicare e/o confermare la loro disponibilità per la settimana successiva attraverso la Scoober App entro la mezzanotte del martedì. Successivamente, la Società pianificherà i turni per la settimana successiva tenendo conto della preferenza espressa dal courier, per quanto possibile I turni così realizzati, vengono comunicati al courier entro e non oltre la mezzanotte del giovedì per i turni che iniziano il lunedì della settimana successiva. In ogni caso, la Società pubblicherà i turni di lavoro con almeno 2 giorni di preavviso rispetto all'inizio della settimana di riferimento. La Società ha il diritto di cancellare il turno dei Dipendenti a chiamata con due giorni di preavviso. I courier che non forniscono (tempestivamente) la loro disponibilità o che rifiutano una proposta ragionevole da parte della
Società, nei termini previsti dal contratto, sono tenuti a lavorare nei giorni stabiliti dalla Società nel rispetto dell'orario contrattuale.”
Deve, quindi, ritenersi che sussistano le assenze contestate.
Occorre, quindi, verificare se le stesse siano giustificate.
All'uopo occorre ricostruire analiticamente lo svolgimento dei fatti quale
6 emerge dagli atti e dai documenti di causa.
Si evidenzia, innanzitutto, che, come risulta dai documenti prodotti, l'appellante ha immediatamente avvisato la società della sua improvvisa assenza per due settimane a causa del decesso del cognato inviando il 4 gennaio 2024 alle ore
9.33 un messaggio whatsapp al proprio e Controparte_2 inviandogli, poi, alle 12.28 i biglietti aerei acquistati ( cfr. doc n. 6 di parte appellante). non ha, però, dato alcun riscontro ai messaggi inviati CP_2 dall'appellante né il 4 gennaio 2024, né successivamente come risulta dalla schermata della chat prodotta dall'appellante.
Sempre il 4 gennaio 2024 l'appellante alle 14.00 ha avvisato tramite mail le risorse umane della società (cfr. doc. 9 di parte appellante) della morte del cognato e del fatto che stava prendendo un volo e dell'assenza di due settimane.
La società ha risposto in data 4 gennaio 2024 alle ore 14.44 formulando le condoglianze all'appellante e gli ha chiesto di inviare il certificato di morte entro sette giorni dalla data del decesso per stabilire i tre giorni pagati di congedo per lutto ( cfr doc 10 di parte appellante).
Sempre in data 4 gennaio 2024 alle ore 15.39 (cfr. doc n. 11 di parte appellante) la società ha nuovamente porto le proprie condoglianze e invitato l'appellante a mandare il certificato di morte indicando allo stesso che avrebbe potuto fruire di un congedo entro sette giorni dalla morte del congiunto e che per i giorni rimanenti avrebbe dovuto chiedere ai propri coordinatori come poteva organizzare.
La società, peraltro, per errore ha ritenuto che il defunto fosse il fratello e non il cognato nonostante la corretta comunicazione dell'appellante.
Si legge, infatti, nel messaggio inviato dalla società: “ Hi, we are very sorry for your loss, our condolences. As explained by your coordinator, the company provides days for mourning. You will need to send us your brother's death certificate and the bereavement leave I could use within 7 days of death. For the remaning days, you will have to ask your coordinators how you can arrange it.
We ask you for the death certificate. We are close to you.”
In data 11 gennaio 2024 la società stante la mancata risposta dell'appellante che non ha inviato il certificato di morte come domandato dalla stessa nella precedente comunicazione ha detto che avrebbe chiuso la richiesta (cfr. doc.
7 n.13 di parte appellante).
In data 14.01.2024 parte appellante ha, quindi, comunicato alle risorse umane che avrebbe inviato la documentazione sul decesso del cognato appena possibile e ha ribadito che sarebbe tornato il 21 gennaio 2024 (cfr. doc n. 14 di parte appellante).
Lo stesso ha anche comunicato tramite whatsapp al capoturno che Tes_1 sarebbe tornato il 21 gennaio e che avrebbe portato il certificato di morte dicendogli che aveva già comunicato ciò a , chiedendogli se c'erano dei CP_2 problemi e inoltrandogli i biglietti aerei ( cfr doc n. 15 di parte appellante). gli ha risposto dicendogli di portare il certificato di morte e che ciò Tes_1 avrebbe potuto aiutare molto in quanto il problema era che il congedo per morte del congiunto era di tre giorni ed ha aggiunto che avrebbe provato a coprirlo per quanto poteva “ But I'll try to cover you as much as I can” ( cfr. doc n. 15 e 16 di parte appellante).
In data 15 gennaio 2024 l'appellante ha, poi, inviato a il certificato di Tes_1 morte e il 16 gennaio 2024 gli ha detto di inviare il certificato di morte Tes_1
e i biglietti aerei tramite ticket alla società ( cfr. doc n. 16 e 17 di parte appellante)
In data 16 gennaio 2024 l'appellante ha inviato il certificato di morte anche alle risorse umane della società ( cfr. doc n. 18 di parte appellante) che hanno risposto informando l'appellante che i giorni di congedo per morte del congiunto riguardavano solo parenti sino al secondo grado ed erano al massimo quattro giorni all'anno (cfr. doc n. 19 di parte appellante).
Ricostruita così la vicenda si osserva che l'assenza dell'appellante non è stata espressamente autorizzata né come ferie né come permesso non retribuito, come, invece, previsto nel regolamento e che, quindi, non può ritenersi giustificata.
In particolare il regolamento prevede che: “Permesso non retribuito Su richiesta del Dipendente, la Società può concedere un permesso non retribuito. Il congedo non retribuito deve essere concordato e autorizzato per iscritto dal line manager
e può essere concesso in circostanze eccezionali…”, e per le ferie è previsto un preavviso di due settimane.
Si osserva, tuttavia, che il comportamento della società è stato tutt'altro che chiaro in quanto il coordinatore non ha risposto in alcun modo al CP_2 messaggio del 4 gennaio 2024 dell'appellante e le risorse umane non solo hanno equivocato sul rapporto di parentela tra l'appellante e il defunto indicando un
8 congedo di tre giorni pagati, non spettante, ma gli hanno anche indicato di chiedere al coordinatore come fare per i giorni non coperti dal congedo per morte del congiunto.
In particolare si evidenzia che la società e il coordinatore seppure CP_2 non abbiano autorizzato l'assenza dell'appellante, tuttavia, non gli hanno neppure comunicato che sarebbe dovuto ritornare e che la sua assenza non era giustificata ed il loro comportamento è stato indubbiamente ambiguo e può essere stato interpretato dall'appellante, seppure erroneamente, come una sorta di consenso implicito o tolleranza della propria assenza.
Considerata la complessiva situazione si deve ritenere che il licenziamento nonostante la prolungata assenza ingiustificata, prevista come giusta causa di licenziamento dal CCN, non sia proporzionale considerato l'elemento soggettivo dell'appellante che seppure non sia stato diligente in quanto avrebbe dovuto ottenere un'esplicita autorizzazione, tuttavia, può aver equivocato in buon fede il comportamento ambiguo tenuto dal datore di lavoro come una sorta di consenso implicito.
Come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. lav n. 33811/2021) ,infatti, “In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie.” e ( Cass. lav n. 13411/2020) “In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e
a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza.”
Deve, quindi, essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento.
Per quanto attiene alle conseguenze sanzionatorie derivanti dall'illegittimità del
9 licenziamento dal momento che parte appellante è stata assunta in data 6 giugno
2021 trova applicazione l'art. 3 co 1della legge n. 23/2015 che così recita: “1.
Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'”
Si deve, peraltro, considerare che detto comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 8 novembre 2018, n. 194 limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».
Detta pronuncia della Corte Costituzionale deve, quindi, essere applicata al caso di specie e, pertanto, al fine di quantificare l'indennità occorre considerare non solo l'anzianità ma anche gli altri criteri indicati in tale pronuncia al fine della quantificazione dell'indennità.
Tenuto conto che parte appellante ha lavorato dal 6 giugno 2021 al 9 febbraio
2024, delle dimensioni dell'impresa e del comportamento delle parti di cui sopra si è detto si reputa di quantificare l'indennità in 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Stante la riforma della sentenza di primo grado resta assorbito il quarto motivo di appello relativo alla regolamentazione della spese della causa di primo grado
Da quanto sopra esposto deriva che in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata deve, quindi, essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento irrogato a e dichiarato estinto il rapporto di Parte_1 lavoro alla data del licenziamento con condanna di Controparte_1
[... a corrispondere a un'indennità non assoggettata a contribuzione Parte_1 previdenziale di importo pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione dalla cessazione del rapporto di lavoro al saldo.
Si ritiene che stante la reciproca parziale soccombenza debbano essere
10 compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti nella misura di un terzo.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.345/2025 così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato a dichiara estinto Parte_1 il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 corrispondere a un'indennità non assoggettata a contribuzione Parte_1 previdenziale di importo pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione dalla cessazione del rapporto di lavoro al saldo.
2) Condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante a rifondere a le spese dei due gradi di giudizio che Parte_1 liquida, previa compensazione di un terzo, per il primo grado di giudizio nella restante somma di euro 2000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge e per il secondo grado di giudizio nella restante somma di euro 2000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
Così deciso in Bologna, 24/07/2025
Il Consigliere rel
Dott.AR IT SE
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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