Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 39 dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. INELLA GABRIELE, Parte_1
dall'Avv. DE SANTIS MARIA ANTONIETTA e dall'AVv. DE CORSO GIANFRANCO giusta procura in atti;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
,rappresentata e difesa dall'Avv. TARTAGLIA FURIO, Controparte_1 dall'Avv.CARBONE LUIGI dall'Avv. MATTEI STEFANO giusta procura in atti;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
In fatto
ha riassunto il giudizio a seguito dell'ordinanza n. 31865/2022 della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza n. 58/20 di questa Corte. Tale sentenza, in riforma della decisione del Tribunale di Sulmona che aveva condannato la al Parte_2 pagamento della somma di euro €.30.485,58 (oltre interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno) in favore del sig. a titolo di risarcimento del danno differenziale, Parte_1
respingeva integralmente la domanda del lavoratore.
Il principio di diritto in tema di riparto degli oneri probatori enunciato dall'ordinanza con la quale la Suprema Corte ha rinviato al giudice di seconde cure per il riesame del materiale istruttorio e degli esiti della prova, orale e documentale, a cui pertanto questa Corte è vincolata, è il seguente:
“incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (ex plurimis: Cass. n. 15112 del 2020, Cass. n. 26495 del
2018, Cass. n. 12808 del 2018, Cass. n. 14865/2017, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. 12467 del
2003).”
Svolgimento del processo
In primo grado il sig. aveva dedotto di essere stato operaio elettricista di Nucleo Parte_1
Distribuzione ed Operatore di mezzi speciali (escavatorista, gurista, trattorista ecc) dal
01.07.1975 al pensionamento del 30.05.2008 (data di pensionamento). Aveva dedotto di essere stato adibito sin dall'assunzione alla filiera di elettrificazione e montaggio di cabine, alla costruzione, manutenzione e ristrutturazione di elettrodotti aerei e sotterranei CP_2 CP_3
nell'ambito del Grande Progetto di Elettrificazione Rurale;
a partire dalla fine degli anni novanta ha dedotto di essere stato assegnato alle mansioni di Addetto ai Lavori di Squadra,
c.d “Elettricistica di Nucleo di Distribuzione”, occupandosi della costruzione, manutenzione ed ammodernamento di elettrodotti B.T. aerei e sotterranei fino a 3 km generalmente CP_2
ubicati in aree rurali ed montane del paese, osservando turni di lavoro di otto ore giornaliere nonché ore di straordinario e reperibilità imposti dall'azienda con la frequenza di due settimane al mese. In particolare aveva dedotto di essere stato inserito nella squadra lavoro Diretti, che si occupava della costruzione, manutenzione, ammodernamento degli elettrodotti aerei e sotterranie di Media e Bassa tensione, e di aver svolto le seguenti mansioni:
• defrascamento e taglio alberi (lungo tutti gli elettrodotti);
• scavi per sostegni (per elettrodotti aerei);
• getti per fondamenta;
• verticalizzazione sostegni (palificazione);
• armamento sostegni (lavori in altezza);
• stesura e tesatura conduttori (lavori in altezza);
• scavi per trincee (per elettrodotti sotterranei);
• installazione/sostituzione di nuovi trasformatori (lavori in altezza ed in cabina);
• ispezione linee aeree.
Aveva lamentato che tali attività lo avessero esposto a:
“a) vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero”, per la quotidiana conduzione e manovra di mezzi speciali per raggiungere ed operare nei cantieri;
b) vibrazioni e scuotimenti agli arti superiori per all'utilizzo di strumenti vibranti per deforestare e tagliare alberi, fare scavi e trincee, ampliare le cabine di trasformazione e fare le nicchie a parete;
c) movimentazione manuale dei carichi negli impervi cantieri dell'interland abruzzese;
d) posture incongrue e coatte della colonna vertebrale ed arti superiori durante i lavori in altezza ed in trincea;
e) rischio ambientale e microclima sfavorevole, dato che i lavori erano eseguiti interamente all'esterno su territori aspri ed insidiosi, ove operava anche in condizioni estreme e disagiate per la gestione dei “pronto intervento”.
Aveva inoltre lamentato l'omessa adozione da parte di di qualsiasi cautela Parte_2
idonea a prevenire o ridurre i suddetti rischi. In particolare, solo nel 1997 l'azienda avrebbe predisposto il documento di valutazione dei rischi ad oggetto esclusivamente i rischi infortuni, omettendo ogni riferimento ai rischi tecnopatici, provvedendo solo nel 2007 a dare atto dell'esposizione degli Elettricisti di Nucleo di Distribuzione ai rischi di vibrazioni, posture e
MMC, per i quali solo da tale momento iniziò la sorveglianza sanitaria annuale Aveva inoltre rappresentato che la sentenza del Tribunale di Sulmona (n. 241/2013), a seguito di giudizio promosso nei confronti dell' aveva riconosciuto l'origine professionale di CP_4
dette patologie, con postumi del 10%.
Aveva quindi chiesto che venisse accertata e dichiarata la responsabilità di detta società nella causazione delle patologie osteoarticolari e musco-tendinee da cui sarebbe affetto, con condanna di ex art.2087 c.c., al risarcimento in suo favore di tutti i danni Parte_2
biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali, patiti per essere la predetta patologia in rapporto eziologico con l mansioni lavorative svolte dall'appellato presso l' dal Pt_2
1.12.1975 sino al 30.6.2008. il Tribunale, accertate le suddette omissioni ed acquisita consulenza tecnica d'ufficio (che ha attestato la sussistenza di un danno biologico del 15%, a fronte del 10% già riconosciuto dall' , ha condannato la al pagamento, in favore del lavoratore, CP_4 Parte_2
dell'importo di €30.485,58, oltre accessori, a titolo di danno differenziale.
Ha difatti ritenuto provata la violazione da parte della E-Distribuzione dell'art. 2087 c.c. e della normativa prevenzionistica in materia di valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico biomeccanico degli arti, posture incongrue e coatte durante i lavori in altezza, vibrazioni meccaniche al braccio intero ed al rachide, e microclima sfavorevole, cui il lavoratore era esposto nello svolgimento delle proprie mansioni di addetto a defrascamento e taglio degli alberi, scavi per sostegni, getti per fondamenta, palificazione e contropali, armamento dei sostegni, stesura, tesatura e giunzione dei conduttori, installazione e sostituzione di trasformatori, esecuzione di linee in cavo sotterraneo, avendo la datrice di lavoro predisposto in ritardo il documento di valutazione dei rischi, non adeguatamente valutato i rischi stessi, nonché omesso la sorveglianza sanitaria periodica obbligatoria sino all'anno 2007, con conseguente sussistenza di inadempimento contrattuale e responsabilità nella causazione della malattia professionale da lui contratta. Ha inoltre respinto l'eccezione della società di intervenuta rinuncia al diritto azionato, in ragione di una transazione intervenuta tra le parti nel novembre 2010 (successivamente alla domanda di indennizzo presentata all' ). Ha infatti ritenuto che la mera presentazione della domanda all' CP_4 CP_4
non fosse idonea a far ritenere acquisito nel patrimonio del lavoratore il diritto al risarcimento del danno biologico differenziale conseguente alla malattia professionale, considerato che, a detta data, la possibilità di chiedere il risarcimento non poteva essere prevista, essendo ancora in corso l'accertamento della malattia professionale. In accoglimento dell'appello proposto dalla E-Distribuzione avverso detta sentenza, questa
Corte di Appello, con sentenza n. 58/2020, ha rigettato le domande del sig. , Parte_1
ritenendo in via assorbente che egli non avesse fornito sufficiente prova, il cui onere era su di lui ricadente, della sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno, in quanto: i sintomi della malattia denunciata si erano presentati poco prima della cessazione del rapporto di lavoro, ed il lavoratore, in precedenza, non aveva mai sollevato problematiche relative alle proprie condizioni di salute né riferito alcun disturbo alla colonna lombare;
non sussisteva, all'epoca dell'esposizione a rischio, per la maggior parte anteriore al d.lgs. n. 626/1994, obbligo di sorveglianza sanitaria, non essendo emerso che il fosse addetto, se non marginalmente, a lavorazioni che producono Parte_1
scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, ovvero a lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, o che lavorasse nello stesso ambiente di lavoro;
la datrice di lavoro aveva fornito al lavoratore attrezzature e mezzi meccanici utilizzabili per il sollevamento dei carichi e le lavorazioni svolte in zone non raggiungibili con tali mezzi, con sollevamento manuale dei carichi, erano ridotte, avendo l' dalla fine degli anni '80, progressivamente appaltato ad imprese Pt_2
esterne l'esecuzione di lavori di palificazione delle linee elettriche ad alta tensione, curando con il proprio personale solo la costruzione delle linee di bassa e media tensione e l'attività di manutenzione, con conseguente limitazione delle attività comportanti movimentazione manuale dei carichi;
risultavano adempiuti gli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori;
non vi erano risultanze istruttorie specifiche su durata, continuità ed intensità dell'esposizione a condizioni meteorologiche avverse, tenuto conto dell'appalto ad imprese esterne dei lavori di maggiore consistenza, della fornitura di idonei mezzi meccanici e della esecuzione in condizioni meteorologiche avverse solo dei lavori di manutenzione urgente.
Avverso detta sentenza il sig. ha proposto ricorso per cassazione avanti la S.C. Parte_1
sulla base di due motivi, deducendo:
1. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e
41 c.p., 1218, 2043, 2087, 2697, 2729 e 2909 c.c.; 99, 101, 112, 115, 116, 191 ss., 324, 342
c.p.c., 4, 16, 47, 48 e 49, all. VI, d.lgs. n. 626/1994, 4, 24 e 33 lett. b) d.P.R. n. 303/1956 e voce 48 della tabella allegata, e artt. 37 e 39 CCNL Elettrici del 1973, per avere questa Corte illegittimamente invertito gli oneri probatori e le regole sulla presunzione e violato i principi espressi dalla S.C. in materia di ripartizione dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale per violazione della normativa prevenzionistica sul lavoro, ritenendo che gravasse sui lavoratori l'onere della prova della violazione della normativa prevenzionistica, laddove, trattandosi di responsabilità contrattuale, a fronte della prova, fornita dal lavoratore nel giudizio di merito, sull'esistenza della patologia, sulla nocività dell'ambiente di lavoro, sull'omissione della sorveglianza sanitaria, e sul relativo nesso causale, era il debitore-datore di lavoro che doveva farsi carico di provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivavano da causa a lui non imputabile;
2. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 e 5 c.p.c., nullità della sentenza e violazione degli artt. 132
c. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per motivazione apparente, manifestamente illogica e contraddittoria, nonché omesso esame di fatti decisivi, avendo questa Corte adottato motivazione stringata omettendo di specificare ed illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione, e le risultanze probatorie poste alla base delle proprie determinazioni, e ritenuto, contraddittoriamente, prima che il lavoratore non avesse fornito prova delle omissioni prevenzionistiche datoriali, poi che la datrice di lavoro fosse giustificata per la difficoltà a fornire la prova liberatoria per il tempo trascorso dai fatti, ed inoltre omettendo l'analisi dei rischi connessi alle modalità di svolgimento delle mansioni
(vibrazioni, posture incongrue, pesi sollevati, esposizione a condizioni atmosferiche avverse), che non vengono mai menzionate ed analizzate, pur rappresentando le stesse il fulcro della domanda.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31865/2022, ha accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo, ritenendo che: quanto al primo motivo, l'impugnata sentenza aveva erroneamente ritenuto che il lavoratore era onerato di dimostrare la sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione delle misure di sicurezza suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica necessaria ad evitare il danno, prescindendo dai principi in tema di distribuzione dell'onere della prova, in base ai quali l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma -essendo di natura contrattuale- va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, sicché incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno;
quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata conteneva un'effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, con argomentazioni che rendevano del tutto percepibili le ragioni alla base della decisione, e le ulteriori questioni prospettate dal quali Parte_1
violazioni di legge erano inammissibili in quanto non articolate, come prescritto, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, e tendenti ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione per il riesame del materiale istruttorio e degli esiti della prova, orale e documentale, alla luce del criterio di ripartizione degli oneri probatori indicato, nonché per provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso depositato il 24/01/2023 il sig. ha riassunto il giudizio innanzi a Parte_1 questa Corte, deducendo che dall'istruttoria svolta in primo grado era emersa l'adibizione a lavorazioni comportanti utilizzo di strumenti vibranti, movimentazione manuale di carichi pesanti, assunzione di posture incongrue, esposizione a condizioni climatiche avverse, senza che fosse dotato di mezzi meccanici adeguati, né sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica e ad adeguata formazione ed informazione sull'utilizzo di strumenti vibranti, e senza previsione da parte della datrice di lavoro di adeguata turnazione ed avvicendamento per i lavori programmati e la reperibilità, in violazione degli obblighi di prevenzione previsti dal d.P.R. n. 303/56 e dal d.lgs. n. 626/94, nonché dall'art. 37 del CNL del 1973. Ha Pt_2
pertanto chiesto il rigetto dell'appello proposto dalla Controparte_1
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
proposte dalla ricorrente, o, in subordine, la rinnovazione delle operazioni peritali, deducendo che:
- la S.C. aveva dichiarato l'inammissibilità del motivo proposto dal sig. Parte_1
sull'esclusione dell'invocato obbligo di sorveglianza sanitaria periodica con riferimento alla tipologia di interventi ed ai carichi lavorativi risultati in causa e che si era pertanto formato il giudicato al riguardo, con conseguente intangibilità anche nella presente sede di rinvio di tale questione;
- le considerazioni e deduzioni svolte nel ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. con riferimento alla violazione dell'art. 37 del CCNL di settore erano inammissibili in quanto nuove e diverse da quelle svolte nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello;
- il sig. ha rinunciato a qualsivoglia rivendicazione inerente il servizio Parte_1
prestato con verbale di conciliazione del 15.11.2010 - quindi successivo al primo certificato medico di malattia professionale del 27.2.2009 da lui presentato all' , riproponendo il CP_4
motivo di appello della sentenza di primo grado, rimasto assorbito dalla sentenza di appello poi cassata;
- non sussisteva propria responsabilità nella causazione della malattia professionale contratta dal , in quanto non erano configurabili fattispecie di reato perseguibile Parte_1
d'ufficio e comunque non le era imputabile alcuna violazione di norme, prescrizioni o cautele prevenzionistiche, avendo adottato una capillare distribuzione delle squadre di operai sul territorio, con formazione minima di 6/8 operai, fornendo loro DPI, mezzi meccanici e strumenti di ausilio, valutando i rischi delle lavorazioni e svolgendo attività di formazione continua, programmato le attività di costruzione concentrandole nelle stagioni primaverili ed estive, riducendo i turni di reperibilità, ed avendo esternalizzato i lavori più grandi sin dalla fine degli anni '70, mentre il ricorrente non aveva allegato eventuali carenze organizzative, inadempienze alle norme, deficienze nella complessiva gestione delle attività o condotte anomale riguardanti la sicurezza, ovvero circostanze o elementi in virtù dei quali, in base a conoscenze sperimentali e tecniche da riferirsi a periodi così risalenti, agli standard di sicurezza allora normalmente osservati e da altre fonti analoghe, si potesse all'epoca pretendere una sorveglianza sanitaria periodica che non era affatto prevista, fino al 2008, per il tipo di mansioni in esame, né essendo le mansioni svolte qualificabili come di particolare gravosità ex art. 37 del CCNL di settore.
- Non è risultato affatto confermato in causa che il sig. sia stato adibito Parte_1 sempre e continuativamente all'esecuzione delle mansioni relative alla palificazione, alla costruzione di nuove linee elettriche su terreni montuosi e disagevoli, alla installazione delle cabine ed all'armamento dei sostegni, alla tesatura dei cavi ed alla realizzazione delle linee elettriche interrate facendo scavi per l'intera durata del rapporto dal 1975 al 2008.E' piuttosto emerso che egli sia passato a mansioni di “elettricista provetto esperto” dal 2003, e a mansioni impiegatizie dopo il 30/11/2005.
- le conclusioni della c.t.u. svolta in primo grado erano inattendibili perché raggiunte senza considerare le risultanze dell'istruttoria testimoniale e non supportate da studi statistici o epidemiologici, né coerenti con i dati anamnestici del ricorrente.
La società ha inoltre riproposto l'eccezione di prescrizione delle pretese del ricorrente, sollevata e rigettata in primo grado, riproposta in grado di appello e rimasta assorbita nella sentenza di questa Corte cassata, deducendo che il ricorrente era consapevole delle patologie lamentate sin dal 2005, con conseguente maturazione della prescrizione, sia quinquennale, sia decennale, dei diritti vantati, avendo egli azionato i diritti verso l' solo il 28.8.2015 Pt_2
Instauratosi il contraddittorio, esperita nuova CTU, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
Va preliminarmente esaminata l'eccezione relativa alla rinuncia ai diritti che il sig.
[...]
avrebbe posto in essere attraverso la transazione del novembre 2010 depositata in Pt_1
atti.
Sul punto si osserva che essa espressamente copre le possibili rivendicazioni e i diritti sui quali la società ed il lavoratore si sono confrontati e che sono stati illustrati nelle premesse dell'accordo (punti a, b e c). La transazione difatti prevede che “in relazione a quanto precede
(cioè le premesse, i suddetti punti a, b e c) che costituisce parte integrante e sostanziale ed essenziale della presente, valgono le clausole di seguito riportate….”
E' dunque evidente che le parti abbiano inteso stipulare una transazione per regolare le questioni su cui avevano interloquito e menzionate nell'accordo, senza intento di estendere gli effetti della stessa a qualsivoglia diversa rivendicazione per danni presenti o futuri.
I punti delle premesse oggetto dell'accordo menzionano specifiche questioni sulle quali le parti si sono confrontate, tra le quali non vi è menzione della voce di risarcimento oggetto del presente giudizio (mentre sono menzionati la risoluzione consensuale del rapporto ed incentivo all'esodo, competenze di fine rapporto ed in particolare retribuzione, premi, trattamento di fine lavoro, indennità, fruizione ferie e riposi compensativi, computo della base retributiva ai fini dell'imponibile previdenziale e di qualsiasi istituto legale e contrattuale, evoluzione del trattamento di fine rapporto maturato). In materia di clausole generiche di transazione la Cassazione ha in particolare affermato che“ove rispetto a un medesimo rapporto siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a plurime questioni controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 cod. civ. le espressioni usate nel contratto, finanche ove generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire”. Quindi “se il negozio transattivo concerne soltanto alcune delle eventuali controversie, esso non si estende, malgrado l'eventuale ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo” (Cass. sent. n. 21557/2021).
Non può quindi ritenersi che il lavoratore abbia espresso la volontà di rinunciare anche al risarcimento del danno biologico differenziale (posto che ancora non aveva neppure ottenuto il riconoscimento del danno biologico indennizzabile dall' ), volontà che avrebbe CP_4
presupposto una rappresentazione esatta del diritto al quale prestava rinuncia. Il diritto azionato nel presente giudizio, invece, riguarda un danno che non solo al momento della transazione si era presentato in forma molto modesta rispetto all'evoluzione successiva (si vedano le conclusioni della relazione del CTU in appello, punto 8), ma non era stato in alcun modo oggetto di confronto tra le parti ed in relazione al quale non era stata manifestata alcuna volontà transattiva.
Ancora in via preliminare deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione delle pretese dell'odierna ricorrente in riassunzione, tempestivamente proposta e rigettata nel primo grado del giudizio, riproposta quale primo motivo di appello ed espressamente dichiarata assorbita dalla sentenza di questa Corte cassata.
È difatti pacifico in giurisprudenza che nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado;
pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, anche se non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio, ove, per effetto dell'accoglimento del ricorso e della diversa decisione del giudice di rinvio, venga meno la ragione del suo assorbimento (cfr. Cass. Sez. 2 nn. 3784 del 11/06/1981 rv. 414416 – 01 e 1566 del
24/01/2011 rv. 615963 – 01; Cass. Sez. 3 n. 5681 del 10/04/2003 rv. 562076 – 01; Cass. Sez. 1 n. 26264 del 02/12/2005 rv. 587243 – 01; Cass. Sez. 5 n. 14813 del 26/05/2023 rv. 667877
- 01).
Ciò posto, l'eccezione è infondata.
Come pacifico in giurisprudenza, in materia di malattie professionali contratte per violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione - decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale- decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile dal danneggiato, cioè dal momento della conoscenza o conoscibilità della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa, e ciò indipendentemente dalle valutazioni soggettive del lavoratore stesso (cfr. Cass. Sez. L. nn.
13806 del 19/05/2023 rv. 667704 – 01, 31919 del 28/10/2022 rv. 666011 – 01 e 13284 del
31/05/2010 rv. 613651 – 01; Cass. Sez. n. 24586 del 02/10/2019 rv. 655337 - 01).
Pertanto, l'aggravamento del danno non vale a determinare lo spostamento del termine iniziale della prescrizione decennale qualora esso derivi da un mero peggioramento del processo morboso già in atto, e non sia manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella già esteriorizzatasi, costituendo così causa autonoma, dotata di propria efficienza causale (cfr. Cass. Sez. L. nn. 19022 del 11/09/2007 rv. 599772 – 01 e 3498 del 21/02/2004 rv. 570377 - 01), a meno che il permanere dell'inadempimento, successivamente all'eziopatogenesi della malattia, sia causalmente rilevante quale fattore di accelerazione o di aggravamento della patologia, così integrando una ipotesi di causalità correlata e concretizzando non un illecito istantaneo ad effetti permanenti, ma un illecito permanente
(cfr. Cass. Sez. L. n. 33080 del 09/11/2022 rv. 666018 - 01).
E' sufficiente nel presente giudizio osservare che la stessa società resistente ha affermato che il sig. ha mutato mansioni (essendo stato promosso con l'attribuzione della Parte_1 qualifica impiegatizia di “Addetto rete”) a far data dal 1.12.2005 (pag. 7 memoria di costituzione in primo grado).
Considerato che le lavorazioni di costruzione, manutenzione, ristrutturazione e ammodernamento di elettrodotti aerei e sotterranei, ed i relativi utilizzo di attrezzature di scavo e defrascamento, nonché movimentazione manuale dei componenti degli elettrodotti e delle attrezzature stesse, comportano con evidenza, per come descritte dai testi escussi in primo grado, sollecitazioni da carico e vibrazioni sull'apparato muscolo scheletrico ed in particolare sulla colonna vertebrale, è evidente che nella fattispecie la prosecuzione dell'esposizione al rischio, finanche successivo all'iniziale diagnosi della malattia (che tuttavia in questo caso è successiva), abbia costituito fattore di accelerazione o aggravamento della patologia.
In base ai principi sopra richiamati, l'illecito consistente, sempre secondo la prospettazione della ricorrente, nell'esposizione a rischio senza predisposizione di adeguate misure prevenzionistiche da pare della datrice di lavoro, avrebbe natura permanente, sicché il momento di decorrenza della prescrizione va fissato non prima del 1.12.2005, data di cessazione dell'esposizione a rischio. Pertanto alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio (28 agosto 2015) il termine decennale non era ancora decorso.
Nel merito, la domanda del ricorrente è fondata.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione di giudicato, sollevata dalla convenuta
[...]
con riguardo all'accertamento contenuto nella sentenza di questa Corte n. CP_5
799/2019 circa: la limitata rilevanza quantitativa, nelle mansioni svolte dal sig. Parte_1
dello svolgimento di attività comportanti vibrazioni e/o scuotimenti, movimentazione manuale dei carichi o posture incongrue o coatte (in considerazione del limitato utilizzo di strumenti vibranti e dell'esecuzione delle attività di installazione delle palificazioni in buona parte con mezzi meccanici e, dagli anni '90, solo sulle piccole linee), la collocazione temporale dell'esposizione ai relativi rischi professionali quasi esclusivamente nel periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 626/94, e della conseguente insussistenza di obbligo di sorveglianza sanitaria e degli altri obblighi protettivi previsti dal d.P.R. n. 303/1956 e dal d.lgs. n. 626/1994, l'assolvimento da parte della datrice di lavoro convenuta degli obblighi di formazione ed informazione sui rischi lavorativi e la fornitura ai ricorrenti di adeguati DPI, giudicato che si sarebbe formato per effetto della declaratoria di inammissibilità da parte della
Suprema Corte del secondo motivo del ricorso per Cassazione, va osservato quanto segue.
Non vi è dubbio che nel giudizio di rinvio ex artt. 392 segg. c.p.c. le parti, ex art. 394 c. 2
c.p.c., conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento definito con la sentenza cassata -e pertanto, nel presente giudizio, di appellante la s.p.a. , Controparte_1
di appellato il lavoratore - e che il giudice di rinvio, nel decidere il merito della controversia,
è tenuto ad uniformarsi, ex art. 384 c. 1 c.p.c., al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia di rinvio, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. Cass. Sez. 2 n. 448 del 14/01/2020 rv. 656830 - 02).
L'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera, però, solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito (cfr. Cass. Sez. 2 n. 22989 del 26/09/2018 rv. 650379 - 01), mentre le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate (cfr. Cass. Sez. 1 n. 37270 del 20/12/2022 rv. 666528 – 01; Cass. Sez. 2 n. 28751 del 30/11/2017 rv. 646532 - 01).
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio, inoltre, sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni. Nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. Sez. 2 nn. 448/2020 cit. e più di recente Cass. Sez. 3 n. 17240 del 15/06/2023 rv. 667851 - 01).
Restano pertanto coperte da giudicato solo le valutazioni di merito di questa Corte in ordine alla ricostruzione del contenuto e delle modalità fattuali di svolgimento delle mansioni del
, nonché all'assolvimento da parte della datrice di lavoro convenuta degli Parte_1
obblighi di formazione ed informazione sui rischi lavorativi e di fornitura al lavoratore di adeguati DPI, cioè la ricostruzione dei relativi fatti rilevanti per la decisione, ma devono ritenersi cassate le statuizioni in merito all'affermazione del mancato raggiungimento della prova della sussistenza di specifiche omissioni datoriali, e della conseguente insussistenza di obbligo di sorveglianza sanitaria e degli altri obblighi protettivi previsti dal d.P.R. n. 303/1956 e dal d.lgs. n. 626/1994, poiché fondate sull'erronea applicazione del principio di diritto affermato con la sentenza di rinvio, e comunque conseguenti ad essa.
Ciò posto, va osservato che la S.C., nella citata ordinanza di rinvio n. 31865/2022 , ha affermato, in continuità con i precedenti di legittimità richiamati (Cass. Sez. L. nn. 15112 del
2020, 26495 del 2018, 12808 del 2018, 14865 del 2017, 2038 del 2013, 12467 del 2003), i seguenti principi di diritto:
- l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro -di natura contrattuale- va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno;
- costituirebbe illegittima inversione dell'onere della prova il porre a carico dei lavoratori (come fatto da questa Corte nella sentenza cassata) la dimostrazione della violazione da parte del datore di lavoro di specifiche misure antinfortunistiche -anche innominate- laddove essi erano tenuti solo a dimostrare il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell'ambiente di lavoro, restando a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure (anche quelle cd. innominate) esigibili in concreto.
In applicazione di tali principi, osserva la Corte che non avendo la S.C., nell'ordinanza di rinvio, esplicitato la portata della locuzione: nocività dell'ambiente di lavoro, essa va intesa nel senso enucleato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità al riguardo, cui l'ordinanza di rinvio stessa si è posta in continuità.
Va quindi considerato quanto segue.
Da un lato, la S.C., nelle sentenze in materia, si riferisce indifferentemente -quale oggetto dell'onere della prova gravante sul lavoratore interessato- alla nocività dell'ambiente di lavoro ovvero al fatto costituente inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza, ovvero alle regole di condotta prevenzionistica datoriale che si assumono violate (cfr. ad es., oltre alle pronunce già richiamate, Cass. Sez. L. nn. 29909 del 25/10/2021 rv. 662609 – 01, 24742 del 08/10/2018 rv. 650725 – 01, 10319 del 26/04/2017 rv. 644034 – 01, 2209 del 04/02/2016 rv. 638608 – 01, 12089 del 17/05/2013 rv. 626667 – 01, 8855 del 11/04/2013 rv. 626149 –
01, 21590 del 13/08/2008 rv. 604175, 9817 del 14/04/2008 rv. 602899 - 01).
Dall'altro, come parimenti pacifico nella giurisprudenza della S.C., in generale la dipendenza della malattia del lavoratore da una causa di servizio non implica, né può far presumere, che l'evento dannoso sia derivato dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, essendo possibile che la patologia accertata debba essere collegata alla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa ed al logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, ed in detto ultimo caso si resta al di fuori dell'ambito dell'art. 2087 c.c., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (cfr. tra le più recenti Cass. Sez. L. n. 25151 del 24/10/2017 rv. 646257 - 01); pertanto gli obblighi datoriali, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi, particolarmente quando vengono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche comportano dei rischi per la salute del lavoratore ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro, sicché rispetto a detti lavori -importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore, legittimata sulla base del principio del bilanciamento degli interessi- non è configurabile una responsabilità del datore di lavoro, se non nel caso in cui questi, con comportamenti specifici ed anomali, da provarsi di volta in volta da parte del soggetto interessato, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere (cfr. Cass. Sez. L. n. 1509 del 25/01/2021 rv. 660282 - 01).
Nella giurisprudenza della S.C., pertanto, la locuzione: nocività dell'ambiente di lavoro non
è riferibile alle mere caratteristiche oggettive di rischiosità dell'ambiente di lavoro o della lavorazione, ma attiene esclusivamente all'oggetto ed alla ripartizione dell'onere della prova, nel senso che il lavoratore, ex art. 1218 c.c., non deve provare la colpa del datore di lavoro, ma esclusivamente la nocività dell'ambiente di lavoro come frutto della mancata adozione delle misure di sicurezza obbligatorie ex art. 2087 c.c., cioè appunto, ex art. 1218 c.c.,
l'inadempimento datoriale.
La prova della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. richiede quindi l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, che impongano l'adozione di misure prevenzionistiche appropriate alla situazione, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti (cfr. Cass. Sez. L. n. 28516 del 06/11/2019 rv. 655608 – 01, in specie punti 5 e 5.2. della motivazione).
Sono pertanto a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; l'individuazione (non della specifica norma prevenzionistica violata o misura di prevenzione omessa, ma) delle misure di prevenzione, idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore, che il datore avrebbe dovuto adottare, e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione, devono essere modulate in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo (cfr. Cass. Sez. L. n. 29909/2021 rv. 662609 – 01 già cit., in specie punti 5.5. segg. della motivazione).
A fronte di tale allegazione, il datore di lavoro deve provare di avere predisposto a tutela della sicurezza del lavoratore non soltanto le misure prescritte dal legislatore che rappresentano lo standard minimale, ma anche tutte quelle che, benché non dettate dalla legge, siano consigliate dalle conoscenze sperimentali e tecnologiche più aggiornate o dagli standard di sicurezza normalmente osservati nella pratica, ovvero siano in concreto siano richieste dalla specificità del rischio connesso all'attività lavorativa (cfr. Cass. Sez. L. n. 33239 del 10/11/2022 rv.
666022 – 01; Cass. Pen. Sez. 4 n. 7402 del 26/04/2000 ud. -dep. 24/06/2000- rv. 216476 –
01).
Nella fattispecie va quindi considerato che i fattori di rischio lavorativo dedotti dal lavoratore sono costituiti dall'adibizione a mansioni (conduzione di escavatori e gru;
defrascamento e taglio alberi con motoseghe, decespugliatori, seghe ad arco, taglia rami a pertica, roncole;
trasporto manuale a spalla di materiali ed attrezzature di peso rilevante;
esecuzione di scavi per sostegni o linee in cavo sotterranee, con martelli pneumatici, mototrivelle e motopicche;
posa e recupero di sostegni, con trasporto e posa in opera manuali;
armamento dei sostegni, stesa, tesatura e giuntura conduttori, e installazione e sostituzione di trasformatori, operando in sospensione sui pali con imbracatura;
esecuzione di attività di pronto intervento anche in condizioni climatiche avverse) comportanti movimentazione manuale di carichi, posture incongrue ed utilizzo di strumenti vibranti, a suo dire soggette a sorveglianza sanitaria ex d.P.R. n. 303/56 e d.lgs. n. 626/94, nonché ex art. 37 del CCNL 1973, e che le misure Pt_2 di sicurezza idonee a prevenire ragioni di danno, omesse dalla datrice di lavoro convenuta, sono indicate dalla ricorrente stessa nella mancata valutazione dei rischi relativi nel DVR aziendale, nell'omissione di sorveglianza sanitaria, nella mancata fornitura di adeguati DPI e mezzi meccanici e nella mancata formazione ed informazione sui rischi lavorativi.
Orbene, l'effettiva adibizione del a mansioni di tipologia quale quella dedotta è Parte_1
da ritenersi provata, ma secondo concrete modalità di esecuzione comportanti limitata e non costante movimentazione manuale di carichi, assunzione di posture incongrue ed esposizione a vibrazioni e scuotimenti, mentre l'omessa fornitura di adeguati DPI e mezzi meccanici e la mancata formazione ed informazione sui rischi lavorativi sono da ritenersi non provate, in base a quanto accertato da questa Corte con la citata sentenza emessa a conclusione dell'originario giudizio di appello.
Come già sopra premesso, tale accertamento di merito deve ritenersi passato in giudicato tra le parti in quanto oggetto del secondo motivo di ricorso per Cassazione avverso la sentenza stessa, dichiarato inammissibile dalla S.C., in tale parte dichiarato inammissibile dalla S.C., che ha accolto il solo primo motivo di ricorso cassando la sentenza non nell'interezza ma solo in relazione al motivo accolto, sicché la pronuncia stessa, nei capi investiti dal primo motivo di ricorso, è stata confermata.
Dovendo questa Corte procedere, in base alle richiamate statuizioni della S.C. nella pronuncia rescindente, al riesame dell'intero materiale istruttorio e degli esiti della prova, orale e documentale, alla luce del criterio di ripartizione degli oneri probatori indicato nella pronuncia rescindente, con i soli limiti del giudicato interno formatosi, vanno pertanto esaminate le ulteriori allegazioni della ricorrente (relative alla prestazione da parte del
[...]
di attività comunque comportanti movimentazione manuale di carichi, assunzione di Pt_1
posture incongrue ed esposizione a vibrazioni e scuotimenti, nonché prestate in condizioni di particolare gravosità o disagio, con conseguente omissione dell'obbligo datoriale di prevedere specifiche misure di avvicendamento tra i lavoratori e di sorveglianza sanitaria ex art. 37 del
CCNL 1973, in atti, efficace all'epoca dei fatti, nonché all'omessa previsione e Pt_2 valutazione dei rischi connessi all'attività stessa, da parte della datrice di lavoro, nel DVR aziendale), non coperte da giudicato in quanto la sentenza di appello è stata cassata quanto alle valutazioni sulla sussistenza di obbligo di sorveglianza sanitaria ex d.P.R. n. 303/56 e d.lgs. n. 626/94, e non contiene alcun accertamento di merito circa la sussistenza o meno delle altre omissioni prevenzionistiche dedotte. Peraltro, quandanche si volesse ritenere coperto da giudicato l'assolvimento da parte della datrice di lavoro agli obblighi di avvenuta sottoposizione a sorveglianza sanitaria o di adozione degli altri obblighi protettivi previsti ratione temporis prima dal d.P.R. n. 303/56 e poi dal d.lgs. n. 626/94, resterebbero del tutto impregiudicate le ulteriori questioni sopra indicate (sorveglianza sanitaria in via preventiva ex art. 37 CCNL ENEL 1973 e mancata valutazione dei rischi relativi nel DVR aziendale).
L'eccezione di inammissibilità delle deduzioni svolte e delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente nel presente giudizio di rinvio relativamente alla violazione dell'art. 37 CCNL cit., sollevata dalla convenuta, è infondata, avendo il , fin dal ricorso introduttivo del Parte_1
primo grado del giudizio, ed anche nel primo motivo di ricorso per cassazione, accolto, specificamente allegato la natura disagiata e gravosa delle mansioni svolte e la violazione degli obblighi di avvicendamento e sorveglianza sanitaria previste nella detta clausola contrattualcollettiva, svolgendo sempre le medesime deduzioni (cfr. pagg. 12-13 del ricorso di primo grado, pagg. 8-11, 15, 17, 20, 25 comparsa di costituzione in appello, e pagg. 7, 17,
24 e 29 del ricorso per cassazione), ed essendosi in questa sede limitato a richiamare le precedenti difese ed a chiedere il rigetto dell'appello proposto dalla convenuta.
Ciò posto, quanto ai concreti contenuti e modalità di svolgimento delle mansioni del
[...]
ed alle misure di tutela predisposte dalla datrice di lavoro convenuta, i testi escussi Pt_1
(in particolare si vedano le dichiarazioni di , e , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
avvalorate dalle dichiarazioni di e hanno descritto le attività di Testimone_4 Tes_5
costruzione, manutenzione e riparazione di elettrodotti da lui svolte quale componente delle squadre di esercizio ed i connessi utilizzi di macchine operatrici e movimentazioni di Pt_2
carichi, manuali o con ausilio di mezzi meccanici, per lo più riferendosi, quanto alle modalità esecutive ed alle posture assunte dagli addetti, ai manuali operativi in atti, indicate nei Pt_2
relativi capitoli di prova, ed hanno indicato le modalità di scavo (fino alla fine degli anni '80
a mano, poi con mezzi meccanici) delle sedi per i pali di sostegno, precisando che le attività di manutenzione straordinaria, in caso di guasti, venivano eseguite all'occorrenza, anche d'urgenza ed anche in avverse condizioni meteorologiche
I testi hanno inoltre precisato che: l'utilizzo di strumenti vibranti non era quotidiano, nel senso che non sempre si utilizzava tutti i giorni lo stesso strumento, e poteva capitare che non se ne usassero, ed anche le modalità di movimentazione dei carichi dipendevano dalle singole operazioni da svolgere;
le attività di scavo, defrascamento, trasporto e posa in opera di pali, sostegni e materiali venivano eseguite con macchine e mezzi meccanici, essendo le squadre dotate di autoveicoli fuoristrada, alcuni dei quali provvisti di gru o argani, e venivano eseguite manualmente solo nelle zone in cui le asperità del terreno non ne consentivano l'uso, ed in tali casi venivano comunque utilizzate attrezzature manuali di supporto, quali paranchi, carrucole, carriole, rimorchi, rulli e piani di scivolamento, che permettevano di aumentare la capacità di sollevamento o trazione e ridurre lo sforzo fisico necessario;
i pesi più rilevanti venivano trasportati da formazioni di numerosi operai;
le squadre di operai in cui era inserito il erano composte da un numero di operatori variabile da 2 a 8, in funzione Parte_1
dell'entità dello sforzo fisico richiesto per ciascuna attività, e le attività faticose venivano ripartite proporzionalmente tra tutti gli operatori, i quali si avvicendavano nello svolgimento di esse;
gli operai operavano temporaneamente in quota per le fasi di attività (riparazioni, allacci, rimozione di neve o ghiaccio dai conduttori) che lo rendevano necessario, ma anche per alcune ore consecutive, utilizzando appositi sistemi di accesso e stazionamento;
le attività di sfalcio venivano eseguite a mano solo quanto al taglio di rovi o piccoli rami, mentre per il resto venivano usate motoseghe;
gli scavi in aree non accessibili a mezzi meccanici venivano praticati con mototrivelle portatili, utilizzate in formazione di almeno due operai;
gli armamenti necessari per i fissaggi dei conduttori ai sostegni erano realizzati assemblando singoli elementi componibili, di peso limitato, ad eccezione delle mensole;
dalla fine degli anni '80 una parte delle attività di costruzione delle linee venne trasferita alle agenzie, e le squadre di operai furono distinte in nuclei A, adibiti per lo più ad attività di gestione utenze e piccoli allacciamenti, e nuclei B, adibiti a costruzione di piccoli tratti di linee aeree o in cavo interrato;
gli operai erano forniti di DPI (divise e calzature estive ed invernali, stivali, calzettoni, berretti, passamontagna, guanti, giacche a vento, impermeabili, pantaloni pesanti da montagna, elmetti, guanti, cinture di sicurezza); agli operai venivano forniti appositi manuali in cui venivano illustrate tecniche e regole per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;
quando si operava in quota sui pali, era necessario assumere, per eseguire le attività necessarie, posizione obliqua – cd. a bandiera;
dalla fine degli anni '80 le attività di palificazione vennero appaltate a ditte esterne e gli operai continuarono a svolgerle Pt_2
con minore intensità, limitatamente alle linee brevi.
Inoltre, risulta chiaramente dalla documentazione in atti (cfr. in particolare le procedure di lavoro che il , quale addetto alla realizzazione ed alla manutenzione di Pt_2 Parte_1
linee elettriche, utilizzava mezzi meccanici speciali (escavatori, gru) ovvero utensili meccanici, anche ad aria compressa (motopicche, seghe elettriche, martelli pneumatici), notoriamente fonte di vibrazioni trasmesse al corpo intero, e svolgeva attività di movimentazione, manuale e con ausilio di mezzi meccanici, di carichi anche di peso rilevante o ingombranti, ed inoltre operava pressoché costantemente in ambiente esterno e quindi in condizioni climatiche estremamente variabili, anche su terreni non pianeggianti o sconnessi,
e con necessità di assunzione prolungata di posture incongrue, specie per i lavori in altezza su pali, con evidenza qualificabili come comportanti rischi di lesioni dorso-lombari.
Si tratta quindi, con evidenza, di attività lavorativa particolarmente gravosa e disagiata, sia quanto agli ambienti di lavoro (ordinariamente all'aperto con variabili e spesso avverse condizioni orografiche e climatiche), sia quanto alle modalità di svolgimento (continuativa movimentazione di strumenti e materiali di lavoro, a volte senza l'ausilio di mezzi meccanici, assunzione di posture incongrue e coatte, con conseguente continua sollecitazione delle articolazioni e della colonna vertebrale), come tali pienamente rientranti tra quelle previste dall'art. 37 lett. I) CCNL cit. (la giurisprudenza di merito formatasi al riguardo è pacifica in tal senso: cfr. Corte Appello Roma sez. III Lavoro nn. 2476 del 01/12/2020 e 4983 del
30/12/2022; Corte Appello Roma sez. II Lavoro nn. 4758 del 30/12/2019 e 3200 del
28/09/2021; Corte appello Catanzaro sez. L. n. 665 del 15/07/2022; Tribunale Napoli Sez. L.
n. 2139 del 29/03/2023), essendo irrilevante che le dette attività potessero non essere quotidiane, essendo esse svolte, pacificamente, all'occorrenza, e trattandosi quindi di attività abituale e continuativa.
La convenuta aveva pertanto obbligo sia di predisporre opportuni avvicendamenti del
[...]
e degli altri lavoratori addetti alle squadre di esercizio, sia di sottoporre i lavoratori Pt_1
stessi ai controlli medici necessari a prevenire conseguenze dannose alla loro integrità fisica, come previsto dall'art. 37 stesso.
Si tratta di specifico obbligo prevenzionistico, di fonte contrattualcollettiva, ulteriore rispetto alla mera sorveglianza sanitaria di legge finalizzata alla verifica dell'idoneità lavorativa, ed avente precipua finalità preventiva dell'insorgenza o dell'aggravamento di pregiudizi all'integrità fisica dei lavoratori, quindi anche quelli non rilevanti ai fini di un giudizio di idoneità, attraverso particolari avvicendamenti nelle modalità di svolgimento delle mansioni e sottoposizione a specifici controlli medici.
Peraltro, si trattava comunque di lavorazioni soggette a sorveglianza sanitaria già per obbligo di legge. Il rapporto di lavoro del si è concluso in epoca anteriore al 1.1.2009 (data di Parte_1
entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008), sicché gli obblighi prevenzionistici della datrice di lavoro convenuta erano regolamentati, quanto alle misure di sicurezza cd. nominate, dal d.P.R. n. 303/56 e dal d.lgs. n. 626/94.
Nel vigore di tali disposizioni, l'obbligo di prevedere la sorveglianza sanitaria, con conseguente necessità di nominare al tal fine un medico competente (ex artt. 2 lett. d), 4 c. 4 lett. c), 16 e 17 d.lgs. n. 626/1994), si applicava solo nelle aziende che eseguivano lavorazioni a rischio. Pertanto (cfr. Cass. pen. Sez. III, 01/04/2005, n. 12333, imp. ), tale obbligo Per_1
era positivamente prescritto solo: per le lavorazioni di cui all'articolo 33 del d.P.R. n.
303/1956, che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettive o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al decreto;
per quelle previste dall'articolo 34 del medesimo d.P.R., ovverosia per le lavorazioni diverse da quelle indicate nella predetta tabella, che, tuttavia, a giudizio dell'Ispettorato del Lavoro, espongano a rischi della medesima natura,
e per le lavorazioni diverse da quelle indicate in tabella, che tuttavia espongano a rischi della medesima natura, quando siano soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ai sensi della l. n. 1967/1952, sempreché, a giudizio dell'Ispettorato del Lavoro, risultino particolarmente pregiudizievoli per la salute dei lavoratori;
per le lavorazioni che comportano esposizione dei lavoratori a piombo, amianto o rumore (articolo 1 e capi II, III e
IV d.lgs. n. 277/1991); nonché, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 626/94, per le lavorazioni che comportano movimentazioni manuale dei carichi con rischio di lesioni dorso- lombari, che comportano l'uso di videoterminali, che espongono i lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni ovvero ad agenti chimici o ad agenti biologici (rispettivamente, i titoli V, VI, VII, VII-bis e VIII del d.lgs. n. 626/1994).
Relativamente alle mansioni svolte dal , sopra elencate, va quindi considerato Parte_1
che per il periodo precedente all'emanazione del d.lgs. n. 626/94, erano soggetti a sorveglianza sanitaria, in base alla voce 48 della tabella allegata al d.P.R. n. 303/56, solo i lavoratori esposti a vibrazioni e scuotimenti per impiego di utensili ad aria compressa o ad asse flessibile, mentre per le altre lavorazioni comportanti esposizione a vibrazioni o scuotimenti, l'art. 24 del d.P.R. n. 303/56 prevedeva esclusivamente l'obbligo di adottare i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità.
Per il periodo successivo al d.lgs. cit., era prevista sorveglianza sanitaria, in base all'art. 47 ed all'allegato VI, anche per le attività di movimentazione dei carichi, ma limitatamente a quelle che potessero comportare per i lavoratori, durante il lavoro, rischi di lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare.
Tali lavorazioni rischiose, per come descritte nell'allegato VI, erano quelle: di movimentazione manuale di un carico di peso superiore a kg 30, ingombrante o difficile da afferrare, in equilibrio instabile o a rischio di spostarsi, collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco, tale da poter comportare lesioni per il lavoratore a motivo della struttura esterna e/o della consistenza;
richiedenti sforzo fisico eccessivo o eseguibile soltanto con un movimento di torsione del tronco, o tale da poter comportare un movimento brusco del carico, o da compiersi con il corpo in posizione instabile;
svolte in ambienti di lavoro in cui lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta, ovvero il pavimento o punto di appoggio è ineguale o instabile, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore, ovvero il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione ovvero presentano dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi, ovvero la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate;
comportanti sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati, periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente, distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto, o ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore;
comportanti rischi per fattori individuali del lavoratore, quali inidoneità fisica, indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati, insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
In tali casi, ex artt. 48 e 49 del d.lgs. n. 626/94 stesso, il datore di lavoro doveva: adottare le misure organizzative necessarie o ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori;
qualora non fosse possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, adottare le misure organizzative necessarie, ricorrere ai mezzi appropriati o fornire ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di carichi;
qualora la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non potesse essere evitata, organizzare i posti di lavoro in modo che detta movimentazione fosse quanto più possibile sicura e sana, valutare, se possibile preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tenere conto in particolare delle caratteristiche del carico, adottare le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, sottoporre alla sorveglianza sanitaria gli addetti alle attività rischiose;
fornire ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda il peso dei carichi, il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica, le modalità di corretta movimentazione dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se le attività non vengono eseguite in maniera corretta;
assicurare ai lavoratori una formazione adeguata.
In tale quadro normativo, va tenuto conto che le citate norme prevenzionistiche non limitano l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai soli casi in cui l'esposizione a vibrazioni o la movimentazione manuale di carichi fossero esclusive e continuative, ma lo impongono per ogni lavorazione che possa comunque comportare esposizione non occasionale ai relativi rischi.
Pertanto, tenuto conto del contenuto delle mansioni del , come sopra ricostruito, Parte_1
comportante abituale utilizzo di mezzi ed utensili meccanici, anche ad aria compressa, notoriamente fonte di vibrazioni trasmesse al corpo intero, nonché attività di movimentazione, manuale e con ausilio di mezzi meccanici, di carichi anche di peso rilevante o ingombranti, nonché svolte in ambiente esterno e quindi in condizioni climatiche estremamente variabili, anche su terreni non pianeggianti o sconnessi, e con necessità di assunzione prolungata di posture incongrue, specie per i lavori in altezza su pali, con evidenza qualificabili come comportanti rischi di lesioni dorso-lombari ex artt. 47 segg. d.lgs. n. 626/94, la datrice di lavoro convenuta aveva obbligo di sottoporlo a sorveglianza sanitaria per i rischi di vibrazioni ex art. 33 d.P.R. n. 303/56, nonché comunque di adottare provvedimenti per diminuire l'intensità delle vibrazioni ex art. 24 d.P.R. stesso, e, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.
n. 626/94, sussisteva obbligo della datrice di lavoro convenuta di sottoposizione del lavoratore a sorveglianza sanitaria e di adozione delle altre misure di sicurezza ivi previste anche in riferimento ai rischi da movimentazione di carichi.
Tali obblighi sono rimasti del tutto inadempiuti, non avendo la convenuta in alcun modo documentato né di avere sottoposto il a sorveglianza sanitaria né di avere Parte_1
predisposto nei suoi confronti specifiche modalità di avvicendamento lavorativo (ed anzi essendo egli stato destinato a mansioni impiegatizie solo poco prima della cessazione del rapporto di lavoro, come visto), ed avendo tutti i testi riferito di essere stati sottoposti a visita medica solo all'atto dell'assunzione, e successivamente solo dal 2006 o 2007 (dopo la cessazione del rapporto di lavoro tra le parti), con conseguente violazione dell'art. 2087 c.c..
Quanto alla previsione e valutazione nel DVR aziendale, da parte della convenuta, dei rischi lavorativi cui il i era esposto, il DVR risulta tempestivamente adottato ex d.lgs. Parte_1
n. 626/94 nel gennaio 1996 (cfr. doc. 21 fascicolo convenuta primo grado), ma in esso non si rinviene alcuna specifica valutazione e previsione di rischi di patologie osteoarticolari da sollevamento manuale di carichi o da vibrazioni, essendo il documento costituito da mero rimando ai preesistenti manuali di lavoro e per la sicurezza sul lavoro, procedure di lavoro e normative interne per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, con mero adeguamento di queste ultime, in alcuni casi, alle previsioni del d.lgs. 626 stesso.
Detti manuali e procedure, in atti (cfr. docc. 9 segg. fascicolo convenuta primo grado), descrivevano specificamente le modalità esecutive delle fasi lavorative cui il era Parte_1
addetto, in particolare indicando le tecniche di corretto utilizzo dei mezzi meccanici e quelle di movimentazione manuale dei carichi, in base al peso, prevedendo, per le movimentazioni di carichi a mano, o utilizzo di sistemi di trasporto o tiraggio a picchetto paranco, leva o imbracatura, con movimentazione in più persone, ovvero sollevamento e trasporto manuale in più persone, così da ridurre il carico individuale e distribuire i pesi in modo da evitare sollecitazioni concentrate su rachide o arti, indicando le modalità di sollevamento al fine di ridurre sollecitazioni sul rachide, ed illustrando le modalità di utilizzo delle macchine operatrici e degli strumenti vibranti, ma si trattava esclusivamente di indicazioni tecnico- esecutive, mentre le indicazioni o prescrizioni per la prevenzione, l'eliminazione o la riduzione dei rischi lavorativi erano del tutto generiche (cfr. in specie punti 7, 8 e 9 manuale sicurezza 1988).
Sussiste quindi evidente violazione da parte della convenuta degli obblighi prevenzionistici di cui all'art. 4 d.lgs. n. 626/94, vigente all'epoca dei fatti di causa.
Tra tali violazioni ed omissioni e la malattia professionale per cui si procede sussiste evidente nesso causale, in quanto l'assolvimento degli obblighi prevenzionistici in esame avrebbe permesso, attraverso una specifica previsione e valutazione dei rischi, un adeguato avvicendamento nei turni e nelle fasi lavorative ed una continuativa sorveglianza sanitaria, di individuare i fattori di rischio gravanti individualmente sul e predisporre Parte_1
controlli medici o accertamenti specialistici, anche preventivi considerata la finalità dell'art. 37 CCNL cit. sopra evidenziata, in modo da evitare l'insorgenza di patologie a carico dell'apparto muscolo scheletrico ed in particolare del rachide, costituenti tipica prospettabile conseguenza dell'esposizione a condizioni climatiche avverse, vibrazioni e sovraccarico biomeccanico di rachide e arti, trattandosi di malattie per lo più tabellate (cfr. voci 76 segg. tabella MP Industria), come tali rientranti nella tipica area di rischio che le citate CP_4
misure prevenzionistiche, violate dalla convenuta, mirano a prevenire.
La malattia contratta dal , la cui natura professionale non è in contestazione ed è Parte_1 peraltro stata riconosciuta dall' (cfr. la c.t.u. e la sentenza conclusiva del relativo CP_4
giudizio e la documentazione relativa alla rendita in godimento), le cui certificazioni hanno pieno valore probatorio anche nel presente giudizio (cfr. Cass. Sez. L. n. 678 del 12/01/2023 rv. 666501 - 01) era quindi pienamente prevedibile ed evitabile da parte della datrice di lavoro convenuta, ed è con evidenza, in quanto esito lesivo tipicamente conseguente ad esposizione a vibrazioni ed a sovraccarico biomeccanico, peraltro in ambiente lavorativo avverso, causalmente collegata all'attività lavorativa svolta.
La violazione delle richiamate disposizioni prevenzionistiche costituisce quindi elemento di colpa specifica nella causazione della malattia professionale per cui è causa e della conseguente riduzione della capacità lavorativa, integrante lesione personale aggravata ex art. 590 c.p., perseguibile d'ufficio, con conseguente responsabilità, a carico della convenuta, anche per il relativo reato.
È difatti pacifico in giurisprudenza che l'accertata violazione dell'art. 2087 c.c. rende sempre astrattamente configurabile un reato perseguibile d'ufficio (cfr. Cass. Sez. 6 – L. n. 17655 del
25/08/2020 rv. 658658 – 01; Cass. Sez. L. nn. 7390/2022 e 30977/2022; Cass. Pen. Sez. 4 n.
37666 del 02/07/2004 cc.-dep. 23/09/2004- rv. 229151 - 01), ed in particolare che in tema di lesioni personali, sussiste l'aggravante dell'indebolimento permanente di un organo qualora, in conseguenza del fatto lesivo, esso risulti menomato nella sua potenzialità funzionale, che sia, pertanto, ridotta rispetto allo stato anteriore, a nulla rilevando il fatto del minore o maggiore grado di menomazione (cfr. Cass. Pen. Sez. 6 n. 7271 del 19/12/2019 ud.-dep.
24/02/2020- rv. 278351 – 01 e Cass. Pen. Sez. 5 n. 4177 del 07/10/2014 ud.-dep. 28/01/2015- rv. 262845 – 01).
La datrice di lavoro convenuta, quindi, ai sensi dell'art. 10 c. 2 d.P.R. n. 1124/65, deve ritenersi civilmente responsabili del danno conseguente alla contrazione da parte del
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della malattia professionale per cui è causa, limitatamente a quelli non oggetto della Pt_1 copertura assicurativa conseguente all'assicurazione obbligatoria ex d.P.R. stesso, e quindi in primo luogo, ed anche dopo l'emanazione dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, del danno biologico conseguente alla stessa menomazione dell'integrità fisica.
L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato, e la limitazione dell'azione risarcitoria di questi al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124/65, riguarda difatti, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, soltanto l'ambito della copertura assicurativa, ossia il danno patrimoniale e quello biologico collegati alla riduzione della capacità lavorativa generica e non anche il danno alla salute ed il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della responsabilità del datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. L. n. 777 del 19.1.2015 rv. 634050 – 01; Cass. Sez. 3 n. 24474 del 04/11/2020 rv. 659761 - 01).
Ne segue (cfr. Cass. Sez. L. nn. 9166 del 10/04/2017 rv. 644028 – 01, 13819 del 31/05/2017 rv. 644529 – 01 e 9112 del 02/04/2019 rv. 653452 – 01, e Cass. Sez. 6 – L. n. 17655/2020 cit.) che le somme eventualmente versate dall a titolo di indennizzo ex art. 13 d.lgs. n. CP_4
38/2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124/65, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. danni complementari), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile;
ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzato o indennizzabile dall , in base ai parametri legali, CP_4
in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l non abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso. CP_6
Relativamente alla quantificazione percentuale di tali danni è stata accolta la richiesta della società di disporre una nuova CTU, al fine di verificare alcune incongruenze della CTU svolta in primo grado rispetto alla CTU svolta nella causa intentata contro l' . CP_4
Il CTU nominato ha esaurientemente ed approfonditamente esaminato tutta la documentazione in atti, comprese le risultanze testimoniali sopra citate, la documentazione medica, e gli accertamenti svolti dai precedenti CTU, giungendo a conclusioni motivate ed articolate che il Collegio ritiene di condividere per come si dirà.
In primo luogo il CTU di appello ha verificato che il è affetto dalle seguenti Parte_1
patologie:
a. Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motorti solo episodici ma reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di disco artrosi pluridistrettuale.
b.Esiti di condropatie e esiti di rottura di un menisco, ginocchio destro.
b. Rachipatia degenerativa del rachide cervicale c. Iniziali alterazioni degenerative delle articolazioni coxo-femorali d. Patologia degli arti superiori (spalle).
Ha riscontrato un rapporto rilevante di causalità/concausalita', secondo un criterio probabilistico, tra solo la prima di tali patologie e l'attività prestata dal lavoratore alle dipendenze dell' , escludendo il nesso causale per le altre patologie Parte_2
riscontrate.
La valutazione del CTU appare pienamente conforme ai parametri indicati nei quesiti, tenuto conto che in tema di risarcimento del danno alla salute, una malattia di origine extralavorativa costituisce una concausa naturale dell'evento di danno solo se preesistente (cd. concausa di invalidità), ed in tal caso è irrilevante ai fini della determinazione del grado di invalidità assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da quantificarsi comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni (cfr. Cass. Sez. 6 – 3 n. 28327 del 29/09/2022 rv.
665955 – 01; Cass. Sez. 3 n. 26851 del 19/09/2023 rv. 668759 - 01). Al contrario, qualora di tratti di cd. concausa di lesione, cioè quando un evento patologico unitario ed indivisibile sia conseguenza di più fattori causali, trova piena applicazione il principio di cui all'art. 41 c.p., e, una volta accertata l'efficienza concausale dell'eziologia lavorativa, l'agente risponde dell'intero danno (cfr. Cass. Sez. 3 n. 5737 del 24/02/2023 rv.
666907 - 01).
Il CTU ha in particolare evidenziato che, nonostante si tratti di patologia ad eziologia multifattoriale e' indubbio che per la presenza di esposizione a sovraccarico da MMC, microtraumi e vibrazioni per uso di strumenti vibranti per lavori di costruzione e manutenzione elettrodotti,con criterio di fondata probabilita' l'attivita' svolta per
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abbia avuto un ruolo preminente e determinante rispetto alla patologia da CP_5
comune invecchiamento del rachide lombare.
Ha quindi affermato che “l'attivita' svolta per non puo' essere completamente Controparte_5
esclusa dal processo che ha portato alla patologia del rachide lombare ed il suo apporto nell'aggravare e nell'accelerare le manifestazioni della patologia posta in diagnosi e' certo e quantificabile in misura non inferiore al 70%.” Ha parimenti escluso l'esistenza di cause sopravvenute, o precedenti morbosi da soli sufficienti a determinare le patologie poste in diagnosi.
Va peraltro considerato che il era, come pacifico tra le parti, risultato pienamente Parte_1
idoneo alle mansioni di adibizione in sede di visita preassuntiva, né è risultato affetto da patologie di origine extralavorativa o da infermità riferibili a precedenti rapporti di lavoro che abbiano potuto influire sull'idoneità al lavoro.
A questo punto preme osservare che, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al d.M. 12/7/2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo ex art. 13 d.lgs. n. 38/2000, CP_4
in ragione della differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico (cfr. Cass. Sez. L. n. 22021 del 12/07/2022 rv. 665322 - 01), salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall in base ai principi sopra richiamati. CP_4
Il CTU nominato ha pertanto valutato il danno civilistico utilizzando i barème generalmente riconosciuti come espressione della più elevata attività scientifica svolta in ambito della medicina legale ( “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico “ della SIMLA Societa' Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni), quantificando il danno biologico nel grado del 10%.
Ha parallelamente confermato la quantificazione del danno biologico indennizzabile dall' secondo le tabelle ex d.M. 12/7/2000, sulla base dell' art. 13 d.lgs. n. 38/2000, CP_4 nella misura del 10%. Che corrisponde a quanto già riconosciuto ed indennizzato dall' . CP_4
aTenuto conto, quindi che alla data della domanda il sig. aveva 63 anni, ed in Parte_1
applicazione delle tabelle milanesi, il danno biologico civilisticamente risarcibile ammonta ad euro 18.026,00.
Dalla somma così calcolata deve pertanto essere sottratto l'ammontare dell'indennizzo percepito a titolo di danno biologico (sulla base di capitalizzazione, v. doc. 4 allegato ricorso in primo grado) dal lavoratore dall' , pari ad euro 6.735,42. deve CP_4 Controparte_1
pertanto essere condannata a corrispondere la somma di euro 11.290,58 al sig. , Parte_1
a titolo di danno biologico differenziale (si osserva a tal proposito che nel ricorso in riassunzione il ricorrente ha fatto riferimento solo a tale tipo di danno, con esclusione di qualsiasi voce di danno complementare, si vedano le conclusioni).
In accoglimento parziale del ricorso, e previo accertamento della responsabilità civile della convenuta nella contrazione da parte del ricorrente della malattia professionale per cui è causa, la convenuta stessa va dunque condannata al pagamento in favore del ricorrente, quale risarcimento del danno biologico patito, della somma di € 11.290,58 oltre accessori di legge.
Le spese di tutti i gradi del giudizio e quelle di c.t.u. già liquidate e da liquidarsi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, pur tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda.
PQM
Accerta e dichiara la responsabilità di per aver cagionato Parte_2 [...]
la patologia di origine professionale di cui è stato affetto e, per Parte_1
l'effetto, condanna (già a corrispondere in Controparte_1 Parte_2 favore di la somma di €. 11.290,58 a titolo di risarcimento del Parte_1
danno differenziale da malattia professionale, oltre agli interessi legali su detta somma annualmente rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dalla domanda sino al soddisfo;
condanna (già alla rifusione in favore del Controparte_1 Parte_2
ricorrente delle spese di lite, liquidate quanto al primo grado in €. 2.695,00, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, quanto al grado di appello in €. 2.906,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, quanto al giudizio di Cassazione in €.
1.541,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado in €. 2.906,00per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
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Parte_2
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga