Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Rosaria Papa Presidente dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 2943/2022 assunta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. all'udienza cartolare del 3 luglio 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...] l'[...], c.f. , rappresentati e difesi dall'Avvocato CodiceFiscale_2
Renato Spadaro, c.f. , nel cui studio in Napoli alla via dei Mille 16 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliano giusta procura in atti già di primo grado, indirizzo di posta elettronica certificata domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
CONTRO
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avvocato Riccardo Marone nei cui studio in Napoli, alla via Cesario Console n.
3 elettivamente domicilia, giusta procura in atti e determina dirigenziale n. 247 dell'11 luglio
2022, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
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APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5886/2022 pubblicata in data
10 giugno 2022, non notificata, in materia di acquisto di bene in proprietà tramite usucapione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte.
- 1 -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato ed iscritto a ruolo in data 1° luglio 2022 e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la sentenza n. 5886/2022 con cui il Tribunale di Napoli ha
[...]
rigettato la loro domanda per sentire maturato in proprio favore l'acquisto per usucapione del fondo agricolo con sovrastante fabbricato rurale e annessa baracca in alla via CP_1
Linaro snc, in catasto terreni al foglio 2, particella 1061, condannandoli alle spese di lite in favore del liquidate in € 4.835,00, oltre rimborso spese generali nella Controparte_1 misura del 15% e IVA, se dovuta, come per legge.
1.1. Con l'impugnazione hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda perché ritenuta sfornita di prova dell'interversione nel possesso, nonché del possesso ventennale.
In particolare, hanno contestato l'ordinanza che non ha dato ingresso alle prove testimoniali da loro richieste e volte a dimostrare il compimento di atti oppositivi allo spossessamento da parte del Comune di idonei a provare l'intervensio possessionis. CP_1
Con il loro gravame, e hanno rilevato che, ove raccolta, Parte_1 Parte_2
la prova testimoniale avrebbe dimostrato la sussistenza di atti idonei a realizzare l'interversione nel possesso, tra cui la circostanza che nel mese di maggio 1998 gli appellanti hanno recintato a proprie spese l'area da loro detenuta;
che nel corso del tempo Parte_1 si sia rifiutato di consentire l'accesso nell'immobile oggetto di controversia ai tecnici
[...]
del Comune di che nell'estate del 1998, a seguito di un intervento di tecnici CP_1
dell'acquedotto comunale, si sia qualificato proprietario dell'area su cui Parte_1 insiste il manufatto.
Costoro hanno censurato la sentenza del giudice di prime cure anche nella parte in cui ha fondato il rigetto della domanda ritenendola inammissibile per mancanza della prova della pretesa, senza pronunciarsi sulla sua fondatezza.
Hanno sostenuto invece la fondatezza della loro prospettazione invocando l'orientamento giurisprudenziale che consente l'acquisto di un bene tramite usucapione anche nel caso in cui sia intervenuto un decreto di esproprio, ove non sia seguito da alcun atto della P.A. di sua materiale apprensione in grado di estinguere le pregresse condizioni di fatto.
Nell'occasione hanno ribadito come l'immobile conteso, ancorché acquisito dal Comune di non sia mai stato adibito all'uso pubblico, da cui la sua usucapibilità. CP_1
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Hanno indicato esistenti i requisiti per l'usucapione affermando che il periodo ventennale di possesso idoneo all'acquisto per usucapione è iniziato a decorrere dal 7 marzo 1997, ovvero dal novantesimo giorno successivo al 10 dicembre 1996, data in cui è stata ingiunta, con l'ordinanza n. 15587, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724/1994, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi avvertendo che in caso contrario sarebbe stata acquisita al patrimonio comunale la costruzione e il decuplo dell'area di sedime, dopo che con verbale d'accertamento n. 14351 del 15 gennaio 1996 il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale aveva accertato l'edificazione sul terreno di un manufatto e di una baracca in elementi metallici senza alcuna autorizzazione, seguito dall'ordinanza n. 15388 del 5 dicembre 1996 di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 4 commi I e III della legge n. 47/1985.
Hanno anche riferito che, ad esclusione del diniego con provvedimento n. 6829 del 28 maggio 1997 della loro istanza prot. n. 822 del 22 gennaio 1997 n. 2377 di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985 a seguito del parere contrario delle
Commissioni edilizie comunali ed integrata, alcuna altra attività è stata svolta dall'Amministrazione che solamente il 19 settembre 2019 ha loro notificato le determinazioni n. 340 e 341 del 16 settembre 2019 indicanti un accertamento avvenuto in data 23 marzo 1998 dell'inottemperanza all'ordine di demolizione asserito notificato loro il
14 aprile 1998 e che con nota n. 6388 del 18 aprile 2019 detto atto sarebbe stato trasmesso all' per l'acquisizione dei cespiti al patrimonio comunale. Controparte_2
1.2. Hanno così concluso chiedendo in via preliminare l'assunzione di prova testimoniale;
in via principale, all'esito dell'attività istruttoria, che venga accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione, in favore degli appellanti, del decuplo dell'area di sedime ove sorgono i manufatti abusivi, ossia: area relativa alle particelle 1061 del foglio 2 sub 1 in catasto terreni dell'area immobiliare sita in alla via Linaro snc p. T e nei limiti CP_1 dell'estensione del terreno ove insiste il manufatto dalle dimensioni di mt. 6,05 x 5, 15 x h
3,00, adibito a civile abitazione, composto da un piccolo disimpegno - ingresso, un soggiorno cucina, una camera da letto ed un bagno, completamente rifinita, manufatto ubicato a 15 metri dal confine ovest, 7 metri dal confine est, 2 metri dal confine sud e 1,30 metri da quello nord e sul lato est del manufatto, dell'area di una baracca in elementi metallici e dalle dimensioni di mt. 2,60 x 5, 20 x h 2,10, nonché dell'ulteriore area di sedime pari all'intera superficie del terreno di consistenza di mq 310 distinto al mappale n. 212 del foglio 2 in catasto terreni alla località Linaro, già intestato agli istanti alla partita 6850, così
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda come anche descritto nella prefata ordinanza demolitoria n. 15587 del 10 dicembre 1996, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. In data 28 ottobre 2022 si è costituito in giudizio il chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello con vittoria su spese e onorari di giudizio.
Non è stato proposto appello incidentale.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
3.1. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2024 la Corte ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 30 aprile 2020 e Parte_1 Parte_2
hanno citato in giudizio il Comune di al fine di sentire accertata e
[...] CP_1 dichiarata l'intervenuta usucapione dell'area oggetto di controversia ove sorgono manufatti abusivi, ovvero area relativa alle particelle 1061 del foglio 2 sub 1 in catasto terreni dell'area immobiliare sita in alla via Linaro snc p. T e nei limiti dell'estensione del terreno CP_1 ove insiste il manufatto dalle dimensioni di mt. 6,05 x 5, 15 x h 3,00, adibito a civile abitazione, composto da un piccolo disimpegno - ingresso, un soggiorno cucina, una camera da letto ed un bagno, completamente rifinita, manufatto ubicato a 15 metri dal confine ovest,
7 metri dal confine est, 2 metri dal confine sud e 1,30 metri da quello nord e sul lato est del manufatto, dell'area di una baracca in elementi metallici e dalle dimensioni di mt. 2,60 x 5,
20 x h 2,10, nonché dell'ulteriore area di sedime pari all'intera superficie del terreno di consistenza di mq 310 distinto al mappale n. 212 del foglio 2 in catasto terreni alla località
Linaro, già loro intestato alla partita 6850, così come anche descritto nell'ordinanza demolitoria n. 15587 del 10 dicembre 1996, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
A sostegno delle proprie pretese hanno indicato di essere proprietari del fondo agricolo su cui insiste il fabbricato rurale e l'annessa baracca, in alla via Linaro snc;
che con CP_1
verbale di accertamento n. 14351 del 15 gennaio 1996 il dirigente dell'Ufficio tecnico del
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Comune di ha accertato la realizzazione, sul loro fondo, di un manufatto delle CP_1
dimensioni di mt. 6,05 x 5, 15 x h 3,00, adibito a civile abitazione, composto da un piccolo disimpegno - ingresso, un soggiorno cucina, una camera da letto ed un bagno, ubicato a 15
m dal confine ovest, 7 m dal confine est, 2 m dal confine sud e 1,30 m da quello nord, e sul lato est del manufatto di una baracca in metallo di mt 2,60 x 5,20 x h 2,10; che con ordinanza n. 15388 del 5 dicembre 1996 il Comune di ha ordinato la sospensione dei lavori CP_1
non risultando alcuna autorizzazione per la costruzione dei manufatti;
che con ingiunzione n. 15587 del 10 dicembre 1996 il Sindaco del Comune di ha ingiunto loro la CP_1 demolizione del manufatto ed il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni, ovvero la proposizione di domanda di concessione in sanatoria delle opere conformi agli strumenti urbanistici generali;
che con provvedimento n. 6829 del 28 maggio 1997 il funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di ha respinto l'istanza CP_1
di concessione edilizia in sanatoria.
Tanto premesso, hanno sostenuto d'avere acquistato il bene in usucapione, non ostandovi l'art. 1145 c.c. che opera solo per i beni demaniali o equivalenti e non anche agli edifici realizzati in violazione delle normative edilizie, né l'art. 40, II comma, della legge n. 47/1985
e l'art. 46 del d.P.R. n. 380/2001 che impedisce l'acquisto a titolo derivativo, ma non a titolo originario, dei beni immobili abusivi.
Hanno anche stigmatizzato l'assenza della prova che il cespite di causa sia stato assunto tra i beni indisponibili del Comune di ai sensi degli artt. 822 - 824 c.c.. CP_1
Gli attori hanno fondato l'acquisto per usucapione sull'elemento fattuale che dopo l'emanazione dell'ordine di demolizione da parte della P.A. non vi è stato alcun atto di immissione del nel possesso del bene, rimasto nella loro piena disponibilità CP_1
materiale.
Hanno anche indicato il periodo del possesso utile ad usucapire a principiare dal 7 marzo
1997, ossia dalla scadenza dei 90 giorni successivi al 10 dicembre 1996 di adozione dell'ordinanza di demolizione entro cui ottemperarvi.
Pur consapevoli d'avere subito lo spossessamento del bene per la mancata demolizione degli immobili abusivi e del conseguente acquisto automatico in capo al Comune di gli attori hanno dedotto di avere invertito il titolo da detenzione in possesso a CP_1 seguito della condotta mantenuta dopo il 1998, indicando una serie di condotte sintomatiche del loro animus possidendi: avere concesso in locazione l'immobile, qualificandosi come
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda proprietari;
avere speso tale qualità anche nei confronti della P.A. che in varie occasioni ha tentato di accedere al fondo;
avere aderito per l'anno 2002 e 2004 alla definizione bonaria con il all'accertamento TARSU;
avere ottenuto nel 2010 l'allaccio ad Controparte_1 uso domestico alla fognatura pubblica dell'immobile in causa dichiarandosi proprietari;
avere incaricato un tecnico di loro fiducia per la sistemazione catastale della particella in propria ditta quali proprietari a seguito di dichiarazione di nuova costruzione … il tutto senza che il Comune di abbia eseguito la trascrizione, né in catasto né in CP_1
Conservatoria, delle formalità in proprio favore.
4.2. In data 15 ottobre 2020 si è costituito in giudizio il chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda con condanna degli avversari alle spese di lite.
Ha opinato che gli attori non possano acquisire un bene oggetto di ordine di demolizione tramite usucapione, in quanto rientrante tra le “res extra commercium” di cui all'art. 1145 c.c., ritenendo che l'inerzia serbata dalla P.A. in relazione ad un immobile abusivo non sia comunque idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall'origine illegittimo e che neppure può connettersi al decorso del tempo o all'inerzia la perdita del potere pubblicistico al contrasto all'abusivismo edilizio, trattandosi di illecito permanente.
Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione comporta l'automatica acquisizione gratuita del bene al patrimonio del
Comune, essendone l'accertamento utile unicamente per provvedere all'iscrizione nei
Registri Immobiliari ed all'immissione in possesso, avendo il relativo atto ricognitivo mera natura dichiarativa, ultroneo ad esternare e formalizzare l'acquisto a titolo originario in capo alla P.A., decorrente dalla scadenza del termine indicato dal provvedimenti di demolizione.
4.3. Disposto lo scambio delle memorie ai sensi del VI comma dell'art. 183 c.p.c., negato l'ingresso alla prova con ordinanza del 14 maggio 2021, il Tribunale di Napoli ha trattenuto la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c..
5. Con la sentenza n. 5866/2022 qui impugnata le domande attoree sono state respinte, con conseguenziale statuizione sulle spese.
5.1. Il giudice di prime cure ha richiamato i presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà o d'altro diritto reale e descritto i caratteri del possesso utile allo scopo, ammonendo che esso debba esteriorizzarsi in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà od altro diritto reale immediatamente
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda percepibile dai terzi, ragion per cui, specie in presenza di atti del proprietario che, seppure privi di efficacia interruttiva, indichino una persistenza della titolarità del diritto dominicale, il possesso non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto.
Ha quindi osservato che l'acquisto del bene al patrimonio del avviene CP_1
automaticamente a seguito della notifica dell'ordine di demolizione, mentre l'accertamento dell'inottemperanza ad esso ha solo valore di titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei Registri Immobiliari del bene nel patrimonio indisponibile del Comune.
Ha ricordato a tal proposito come l'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ora, art. 31 del d.P.R. n. 380/2001), stabilisca che l'esecuzione di interventi edilizi in assenza, totale difformità o variazione essenziale della concessione (ora, permesso) importi l'ordine di demolizione da parte dell'Autorità comunale che vi provvede a spese dei responsabili dell'abuso, aggiungendo che in caso d'inottemperanza nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
Ha così condiviso la tesi dell'ente convenuto per cui, una volta notificato l'ordine di demolizione, l'effetto acquisitivo in favore dell'ente comunale opera automaticamente, richiamando giurisprudenza amministrativa per cui l'accertamento dell'inottemperanza ad esso ha carattere solo dichiarativo, senza interferire con la sanzione.
Una volta affermata l'irrilevanza per l'acquisto alla mano pubblica della previa notifica di un verbale (o atto) di accertamento d'inottemperanza alla demolizione, producendosi l'effetto acquisitivo di diritto alla scadenza del termine fissato nell'ordine demolitorio, essendo il costruttore abusivo edotto della conseguenza legale del comportamento omissivo tenuto, ha recepito l'indicazione che i fabbricati di causa sono stati acquistati a titoli originario al patrimonio comunale, divenendo “res extra commercium”.
Ha però convenuto con gli attori che tale incommerciabilità concernerebbe solo gli acquisiti a titolo derivativo, non già gli acquisiti a titolo originario, qual è l'usucapione, osservando come la sanzione della nullità sia comminata ai soli atti inter vivos dei diritti reali su edifici abusivi, inclusi quelli di scioglimento della comunione ereditaria.
5.2. Nondimeno, il primo giudice ha osservato che, per effetto dell'acquisizione al patrimonio comunale, gli attori sono divenuti detentori nomine alieno degli immobili
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda acquisiti al patrimonio comunale e della relativa area di sedime ragion per cui, affinché possa maturare in loro favore l'usucapione, non sarebbe sufficiente la mera inerzia dell'Amministrazione né la protratta disponibilità materiale dei beni, occorrendo, invece, un atto di interversione del possesso di cui l'ente proprietario sia messo a conoscenza.
Ha richiamato giurisprudenza amministrativa a proposito del fatto che la mancata esecuzione dell'ordine di demolizione importa una situazione di illecito permanente speculare all'altrettanto permanente potere sanzionatorio dell'Amministrazione: sia quello contenuto nell'ordine di demolizione, sia quello del connesso provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, per mutuarne che il decorso del tempo non può in sé consumarlo, “in quanto l'esercizio della potestà di ripristinare lo stato dei luoghi e di far cessare la permanenza dell'illecito edilizio (mediante ordinanza di demolizione o mediante acquisizione al patrimonio pubblico con demolizione d'ufficio), per propria natura, non soggiace a termini di decadenza o di prescrizione estintiva”.
A parere del Tribunale, se la traslazione del diritto di proprietà al a seguito CP_1 dell'inottemperanza all'ordine di demolizione trasforma la posizione del privato da possessore a detentore, similmente a quanto avviene in caso di notifica di decreto di espropriazione di un'area la quale resti nella disponibilità materiale dell'espropriato per mancata attuazione del progetto di opera pubblica, per invocare l'usucapione il privato rimasto detentore del bene deve addurre un esplicito atto di interversione di cui il Comune proprietario sia messo a conoscenza, non potendo esso consistere in un atto di volizione interna, dovendosi estrinsecare in una manifestazione esteriore dalla quale sia dato desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e iniziato a esercitarlo in nome proprio.
5.3. Indi il Tribunale ha esaminato le condotte che, secondo la prospettazione attorea, avrebbero palesato la volontà di comportarsi, dopo l'anno 1998, quali proprietari dei beni:
l'avvenuta locazione a terzi del cespite di proprietà altrui e la percezione della pigione;
l'esclusione d'ogni altro dal possesso dei beni, inclusi gli organi comunali quando hanno tentato di accedere al fondo.
È stata quindi stigmatizzata l'aporia tra quanto riferito in citazione a proposito dell'inerzia serbata dal dopo la notifica dell'ordine di demolizione, al punto che, come reiterato CP_1
da un capitolo articolato per la prova, dall'anno 1996 in poi mai alcun vigile urbano si sarebbe recato presso l'immobile nelle more ultimato dagli attori, e quanto richiesto di
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda provare con la memoria istruttoria, ossia che a febbraio 1999, aprile 2000, giugno e luglio
2001 avrebbe rifiutato l'accesso ad alcuni tecnici comunali incaricati dei Parte_1
rilievi per stabilire l'ammontare della tassa sui rifiuti, affermandosene proprietario e dichiarando che avrebbe egli stesso fornito i dati all'Amministrazione.
Il capitolo di prova testimoniale non è stato dunque ammesso in quanto riferito ad un fatto non tempestivamente allegato, ma su circostanza nuova, eccentrica rispetto all'attività assertiva svolta con l'atto introduttivo.
Carenti sono - poi - parse le prove documentali dell'interversione del possesso, non essendo sintomatica di questa il pagamento della TARSU, essendo tenuto al suo versamento non il solo proprietario, ma anche chi detenga o occupi un immobile produttivo di rifiuti.
Il fatto quindi che sia stato emesso dal Comuna l'atto di accertamento dell'omesso versamento del tributo e che vi sia stata l'adesione alla proposta di definizione agevolata non è sembrato dimostrativo d'interversione, ininfluente essendo la circostanza che nell'occasione si sia qualificato proprietario dell'immobile tassato. Parte_1
Ad ogni modo, detta interversione daterebbe ad ottobre 2005, ossia meno di venti anni prima della domanda giudiziale di usucapione, per cui mancherebbe il lasso di tempo occorrente all'acquisto a titolo originario.
Neppure le ulteriori attività indicate in citazione sono state valutate significative dell'interversione, non essendo rivolte direttamente al Comune di ma a soggetti CP_1 terzi: la società erogatrice del servizio idrico e il tecnico incaricato delle pratiche di accatastamento. Neppure queste, poi, sono risultate d'oltre un ventennio prima dell'azione, risalendo la pratica catastale all'anno 2012 e la richiesta di allaccio alla fognatura comunale al 2010.
6. Va dichiarata la tempestività dell'appello in quanto proposto con la citazione notificata il
1° giugno 2022, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 10 giugno 2022, dunque ampiamente nei termini dell'art. 327 c.p.c..
Esso è anche ammissibile avendo parte appellante censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal Tribunale stesso in sentenza.
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Sussiste dunque non solo la critica sufficientemente specifica alla decisione, ma anche la devoluzione e la proposta del progetto alterativo di sentenza opzionata, sia pure nel senso lato ritenuto sufficiente dalla Corte regolatrice (da ultimo, Cassazione civile, II sez., 18 gennaio 2024, n. 1932 che ripercorre l'arresto a Sezioni Unite n. 36481 del 13 dicembre 2022), di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
7. Con i motivi d'appello (sintetizzati al § 1.1.), di cui è possibile fare unitaria trattazione, i coniugi e hanno opinato: Parte_1 Parte_2
- violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1141 c.c. e all'art. 244 c.p.c.;
- fondatezza nel merito della pretesa;
- diritto a sentire ammesse le prove a torto negate con l'ordinanza istruttoria del 14 maggio 2021 e che sono state riproposte sia in occasione della precisazione delle conclusioni (note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21 dicembre 2021 nelle quali si è domandata la revoca della prefata ordinanza), sia con l'appello, vertenti sui seguenti capi:
1) “Vero è che nella prima metà degli anni '90 i sigg.ri avevano costruito un Parte_3 immobile ad uso abitativo sul proprio fondo sito in alla località Linaro III traversa CP_1 civico n. 5, e che durante la costruzione i Vigili Urbani del Comune di si erano CP_1 recati più volte presso tale fondo, ordinando ai sigg.ri di sospendere la Parte_3 costruzione?”
2) “Vero è che successivamente a tale accesso e comunque dall'anno 1996 in avanti non hai mai più visto i Vigili Urbani recarsi presso l'immobile dei sigg.ri che, nel Parte_3
frattempo, avevano ultimato la costruzione dell'abitazione?”
3) “Vero è che nell'estate dell'anno 1997 … i sigg.ri in più occasioni avevano Parte_3 dichiarato di essere a conoscenza che, poiché non avevano demolito la costruzione dell'abitazione sul proprio fondo e poiché il Comune aveva respinto la richiesta di condono,
l'intero terreno, compreso l'immobile, per legge, era divenuto di proprietà del Comune di
ma che loro volevano comunque riprendersene la proprietà?” CP_1
4) “Vero è che nella primavera dell'anno 1998 i sigg.ri dichiaravano Parte_3
espressamente … che, poiché nessuno da parte del Comune di era più venuto a CP_1 constatare la mancata demolizione, si erano ripresi la proprietà dell'immobile e non avrebbero mai consentito a nessuno di accedervi e non avrebbero riconosciuto diritti ad alcuno?”;
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5) “Vero è che, così, dal 1998, continuativamente sino a tutt'oggi, i coniugi Parte_3 hanno sempre continuato a possedere pacificamente l'immobile sito in alla III CP_1 traversa Linaro n. 5 dichiarandosene pubblicamente proprietari, e che sino al 2019 mai nessuno, da parte del Comune di ha rivendicato la proprietà o il possesso dello stesso CP_1
o richiesto mai alcuna somma di danaro a titolo di pigione o altro?”;
6) “Vero è che nel mese di maggio 1998 ha visto il sig. recintare, a proprie spese e con Pt_1 proprie maestranze, l'intera area da esso detenuta sita in alla via Linaro III traversa CP_1
n. 5 apponendovi il cartello con la dicitura proprietà privata divieto di accesso?”
7) “Vero è che lei ha sentito il in tale circostanza, dichiarare ai propri vicini che stava Pt_1
recintando la sua proprietà?”
8) “Vero è che nel febbraio del 1999, nonché successivamente nell'aprile del 2000, nel giugno e nel luglio 2001 … il sig. rifiutò l'accesso nell'immobile in questione ad alcuni tecnici Pt_1 del Comune di che volevano effettuare dei rilievi ai fini della tessa sui rifiuti, CP_1 dichiarando che l'immobile era di sua proprietà e che nessuno poteva accedervi e che lui stesso avrebbe fornito al Comune di i dati relativi alla sua proprietà?”; CP_1
9) “Vero è che dopo tale episodio nessun altro incaricato del Comune né di alcun altro Ente si è mai più recato presso l'immobile in questione?”
10) “Vero è che sin dall'anno 1997 i coniugi hanno sempre provveduto a proprie Parte_3 spese alla manutenzione straordinaria dell'immobile i questione, provvedendo altresì a dotarlo di tutti gli impianti necessari nonché dei relativi sottoservizi, allacciandolo alla rete fognaria pubblica?”
11) “Vero è che nella primavera del 1998 e sino ai primi mesi del 1999, a proprie spese, il sig. ha costruito sull'area in questione un vano adibito a lavanderia di mq 1.75 x 2.50, ha Pt_1 pavimentato con un camminamento in cemento battuto un viale preesistente, nonché, in prossimità dell'abitazione, ha realizzato un'area di corte pavimentata con sovrastante tettoia con pali di castagno?”
12) “Vero è che durante i lavori di edificazione dei manufatti di cui al capo precedente, di fronte alle rimostranze dei vicini, il sig. più volte dichiarava che quella era sua proprietà e che Pt_1 vi svolgeva tutti i lavori che credeva opportuni e necessari?”
13) “Vero è che, nell'estate del 1998, quando i coniugi chiesero l'allacciamento Parte_3 dell'immobile alla rete idrica urbana nonché alle fogne, vi fu l'intervento in loco dei tecnici dell'acquedotto comunale, e … il sig. si qualificò come proprietario dell'area su cui era Pt_1
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
sorto il manufatto stesso e come tale si fece verbalizzare, precisando che avrebbe intestato
l'utenza ed il contatore al padre, ” Persona_1
14) “Vero è che nel dicembre del 1998, in occasione dell'allacciamento dello scarico dell'immobile alla rete fognaria comunale, il sig. non consentì l'accesso al terreno dei tecnici e degli Pt_1 operai comunali, perché dichiarò che non voleva che si facessero lavori all'interno della sua proprietà, ma consentì loro soltanto di aprire uno scavo all'ingresso del terreno e di incanalarvi la tubazione che egli aveva già predisposto e sotterrato?”
15) “Vero è che sin dal gennaio dell'anno 1999, i coniugi affittavano l'immobile Parte_3 in questione a terzi, eseguendo le comunicazioni di legge al Comune ed alla Questura, in qualità di proprietari?”.
8. Preliminarmente va osservato come il Tribunale abbia ritenuto astrattamente passibile d'essere usucapito anche l'immobile abusivo, non ritenendo operante nella fattispecie il limite posto dall'art. 1145 c.c..
Per questa dirimente ragione, tralasciando finanche il fatto rilevato dal che la CP_1 domanda pare riguardare il solo sedime e non anche gli edifici su di esso eretti in mancanza di titolo edilizio, molte delle riflessioni contenute nell'appello (da pagina 22 a seguire) non attingono alcuna statuizione sfavorevole alla prospettazione attorea.
Nel convenire con i coniugi quanto all'astratta possibilità di includere tra i beni Pt_1
passibili d'essere acquistati a titolo originario i beni acquisiti al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora art. 31 del d.P.R. n. 380/2001: cosiddetta confisca amministrativa), il giudice di prime cure ha fondato la sua decisione su altra ratio decidendi.
Si osserva come la decisione del Tribunale, su cui il Collegio ritiene di convenire, muove dalle seguenti considerazioni di diritto.
L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione comporta la automatica acquisizione gratuita al patrimonio (disponibile) del mentre l'accertamento di tale CP_1
inottemperanza è necessario unicamente per provvedere all'iscrizione nei Registri
Immobiliari ed all'immissione in possesso, per cui il relativo atto ricognitivo è normativamente configurato come un atto avente natura meramente dichiarativa, finalizzato al limitato scopo di eternare e formalizzare l'acquisto a titolo ordinario della proprietà in capo all'Amministrazione, già prodotto con il mero decorso del tempo entro
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda cui provvedere alla demolizione (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 16 gennaio 2019, n.
398 Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1884).
Anche recentemente è stato ribadito che “affinché possa configurarsi l'acquisizione gratuita, presupposto essenziale è la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione dell'immobile abusivo entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge, dovendo evidenziarsi come l'effetto traslativo della proprietà avvenga ipso iure e costituisca l'effetto automatico della mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire” (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 maggio 2022, n. 3760).
Nella giurisprudenza di legittimità è stato evidenziato che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale rappresenta un acquisto a titolo originario, onde lo stesso è opponibile a prescindere dalla data della sua trascrizione (Cassazione civile sez. III, 26.01.2006, n. 1693, la cui ampia motivazione è stata successivamente richiamata e condivisa integralmente da
Cassazione civile, sez. VI, 11.11.2021, n. 33570; Cassazione civile, sez. II, 30.01.2020, n. 2194;
Cassazione civile, sez. VI, 06.10.2017, n. 23453 che si sono occupate della diversa questione della procedibilità o meno dell'azione esecutiva promossa nei riguardi del debitore ex proprietario attinto dal provvedimento ablatorio).
Su tali premesse, condivise e neanche specificamente impugnate, va esaminata l'impugnazione.
9. Seguitando nello scrutinio della motivazione in base alle censure contenute in appello, va senz'altro condivisa l'affermazione di diritto per cui la permanenza nell'immobile eretto abusivamente e acquisito al patrimonio del non integra in sé possesso utile ad CP_1
usucapionem (in argomento, da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 01.08.2024, n. 21672).
L'affermazione dimostra come, pacifico il fatto descritto nel capo 1) proposto per la prova, sia francamente superflua la conferma che se ne vorrebbe conseguire dall'escussione testimoniale sul seguente capitolo 5).
Sono invece gli stessi attori, odierni appellanti, a riconoscere che per effetto dell'acquisizione al patrimonio comunale la loro proprietà sia terminata (capo 3), pur avendo loro intenzione di conseguirla nuovamente.
Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo il quale, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il decreto di esproprio validamente emesso è idoneo a far acquisire al beneficiario dell'espropriazione la piena proprietà del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immissione in possesso (argomento su cui
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda il Tribunale ha condivisibilmente ragionato, ritenendo superflua ogni successiva attività dall'Amministrazione), la notifica o la conoscenza effettiva di esso comportano ugualmente la perdita dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene (Cassazione SS.UU. sentenza n. 651 del 12 gennaio 2023).
Lo stesso principio, a fortiori, è stato dalla Corte regolatrice ritenuto valido in caso di confisca urbanistica, ossia d'intervenuta espropriazione recuperatoria - sanzionatoria dell'immobile abusivamente edificato che non sia stato demolito dal soggetto intimato, in violazione dell'ordinanza emessa dal CP_1
Così in quanto in entrambe le ipotesi equiparate si tratta di “acquisto a titolo originario, dal momento che l'Amministrazione acquisisce d'imperio il bene immobile abusivo, in presenza delle condizioni di legge” (Cassazione civile, SS.UU. ordinanza interlocutoria n. 583 del 8 gennaio
2024).
In assenza della configurabilità dell'animus possidendi in capo al proprietario una volta ingiunta la demolizione e preannunziata la sanzione della perdita del bene abusivo e del decuplo dell'area di sedime, all'acquisto per usucapione necessita un atto di mutamento della detenzione in possesso, ai sensi del comma secondo dell'art. 1141 c.c. solo dal quale l'ex proprietario spogliato potrebbe iniziare a rivestire la qualità di possessore.
Su questo tema si incentra ampia parte dell'appello.
10. La tesi dei suoi latori fonda sul dato temporale che dalla data dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, ossia dal marzo 1998, e dalla susseguente acquisizione, avvenuta nello stesso anno, all'epoca dell'introduzione della domanda giudiziale (citazione notificata il 30 aprile 2020) siano decorsi 21 anni senza che il Comune di bbia mai compiuto alcun atto di esercizio del diritto reale. CP_1
Ebbene, una volta conseguita la proprietà non è onere del dimostrare il possesso, CP_1
bensì degli attori in usucapione darne la prova, per di più in maniera rigorosa.
Sovente la Corte regolatrice ha chiarito che chi agisce per far accertare il proprio acquisto di un bene per usucapione deve dare prova dei fatti costitutivi del titolo acquisitivo (art. 2697
c.c.) e che escludere il possesso altrui sullo stesso bene non equivale ad assolvere all'onere
(da ultimo, Cassazione civile sez. II, 05.11.2024, n. 28425).
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
È ben noto il principio per cui l'interversione non possa consistere in una mera volizione interna o nell'atteggiamento mentale del soggetto in relazione materiale con il bene, la qual cosa dimostra come sia superflua la circostanza indicata al capo di prova sub 3) sulla volontà degli attori di riprendersi la proprietà perduta.
La giurisprudenza di legittimità cui il Collegio presta ossequio, in plurime occasioni, ha sottolineato come non integri il risultato preteso dal capoverso dell'art. 1141 c.c. né il solo fatto che la relazione con il bene si sia protratta ininterrottamente per diversi anni, né che parte attrice possa avere provveduto a sua cura e spese alle opere di ristrutturazione e miglioramento dell'immobile, né che parlando con terzi possa essere apparsa loro o possa essersi presentata come la proprietaria del bene in quanto “la prova dell'interversio possessionis richiede la dimostrazione non di un semplice atto volitivo interno (di cui ad esempio le esternazioni con gli amici e i lavori fatti eseguire sull'immobile sarebbero manifestazione), ma di un fatto esterno rivolto contro il proprietario possessore e diretto a manifestargli l'inequivoca volontà di possedere non più in suo nome ma in nome e per conto proprio” (Cassazione civile, sez. II, 06.04.2022, n. 11132;
Cassazione civile, sez. II, 25.02.2022, n. 6330; Cassazione civile, sez. II, 29.01.2009, n. 2392).
Per conseguenza superflui, oltre che genericamente formulati, sono i capi 4), 5), 6), 7), 10),
11) e 12), anche in ragione del principio nomofilattico per cui l'interversione nel possesso non può dimostrarsi con il fatto che l'ex proprietario del bene poi espropriato dall'Amministrazione abbia stipulato contratti di locazione e percepito i relativi canoni;
manotenuto il bene in cui ha continuato a dimorare;
gestito le utenze, essendo tutte condotte non rivolte nei confronti del soggetto espropriante (in argomento, Cassazione civile, sez. I,
20.12.2016, n. 26327).
È piuttosto vero che le impugnazioni dei provvedimenti del (e vi è prova, su cui CP_1
oltre, che siano state impugnate dinanzi al T.A.R. le determinazioni n. 340 e 341 entrambe dell'anno 2019) comportino il riconoscimento del diritto di quest'ultimo.
La prova di condotte oppositive alla proprietà comunale si potrebbe al più trarre dai capitoli
8), 13) e 14).
Invero il capo 9) in quanto formulato negativamente nulla potrebbe dimostrare di vantaggio agli attori, mentre le comunicazioni di pubblica sicurezza delle locazioni a terzi (niente affatto documentate) non sono in sé significative sia perché esse vanno dimostrate per tabulas, sia in quanto anche il detentore potrebbe a sua volta concedere a terzi il bene senza per questo esautorare dei suoi diritti il proprietario.
- 15 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ebbene, come già osservato dal Tribunale, non solo le circostanze ivi allegate contrastano con quanto dichiarato in citazione sull'inerzia del (che si è ribadita anche nella CP_1
formulazione del capo 2) da cui il primo giudice ha tratto ulteriore argomento a conforto della tesi che vi sia aporia tra attività assertiva e probatoria e della novità delle circostanze veicolate con la seconda, dunque tardivamente), ma esse appaiono oltremodo generiche nell'indicazione degli episodi, neppure ben collocati temporalmente. Inoltre molte circostanze indicate riguardano attività sostanzialmente “neutre” ai fini d'interesse per il giudizio. Così dicasi, ad esempio, delle questioni legate agli accertamenti sull'estensione dell'immobile al fine di calcolare le superfici idonee a produrre rifiuti e all'inibizione all'ingresso, per un fine diverso da quello di reprimere la detenzione o di esercitare il possesso del proprietario, da non meglio specificati tecnici. In entrambi i casi, infatti, non si
è in presenza di condotte certamente sintomatiche della volontà di possedere per sé il bene d'altri.
Ad ogni modo, esercizio del potere dominicale dal sussiste certamente nelle CP_1 determinazioni n. 340 e 341 contenenti la pretesa dell'indennità d'occupazione (anche per le mensilità pregresse) che gli stessi attori hanno dichiarato in citazione essere state loro notificate a settembre 2019. Della loro notifica – e qualificata conoscenza - costituisce ampia dimostrazione l'avvenuta impugnazione, insieme al verbale di inottemperanza n. 15 del 23 marzo 1998 e all'ordinanza di demolizione n. 15587 del 10 dicembre 1996, dinanzi al
[...]
(ricorso assunto al n.r.g. 3948/2019) che con sentenza n. 03806/2020 del 15 CP_3
settembre 2020 (allegata dalla difesa della parte al tempo convenuta con le seconde memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 VI comma c,.p.c. prodotte il 22 gennaio 2021) ha declinato la propria giurisdizione quanto alla determinazione delle indennità d'occupazione.
Ebbene, quand'anche si voglia considerare che dopo il verbale d'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire (n. 15 del 23 marzo 1998 che i pubblici ufficiali hanno attestato, alla presenza anche di due testimoni, redatto nel contraddittorio di entrambi gli odierni appellanti i quali hanno rifiutato di sottoscrivere e che è stata anche dimostrata notificata a mani proprie di consegnatario anche per la Parte_1
consorte, il 14 aprile 1998, come da allegato sub 8 nella produzione di primo grado del
, gli episodi genericamente riferiti avvenuti tra il 1999, il 2000 e il 2001 non CP_1 sarebbero comunque utili a integrare il ventennio.
- 16 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ugualmente, i permessi d'allaccio al servizio idrico integrato, oltre a non provenire dagli odierni appellanti (bensì da tali Riccardo e con la data del gennaio 2010 e da Parte_4
con la data del 10 dicembre 2002) non sono neanche destinati al e Persona_1 CP_1 così neppure la per la costituzione catastale che reca la data del 21 dicembre 2012. Pt_5
Si tratta dell'indicazione temporale di un'epoca non utile ai fini dell'integrazione del ventennio, tale non essendo neanche la pratica cui fa riferimento la richiesta d'integrazione documentale che il Comune ha inoltrato ai coniugi il 7 febbraio 1997 in quanto Pt_1
precedente l'acquisizione del bene che ne è oggetto al patrimonio pubblico.
Dell'accertamento TARSU ben ha detto il Tribunale osservando che lo smaltimento dei rifiuti grava su tutti coloro, ne siano proprietari, possessori o detentori, occupino locali od aree scoperte a qualsivoglia titolo utilizzate, a prescindere dal titolo che li legittima a tanto, così stabilendo l'art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. In ciò si assorbe l'irrilevanza dell'adesione alla definizione agevolata da che, sottoscrivendola ad ottobre Parte_1
2005, si sia dichiarato proprietario del cespite, essendo affermazione pro domo sua e d'epoca
(2005) inutile ai fini che occupano la presente controversia.
11. Ne consegue la conferma della sentenza.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna di chi lo ha proposto al pagamento delle spese del giudizio.
Lo scaglione da applicare è il III in base alla dichiarazione di valore fatta con l'appello e verificato dal controllo fiscale.
12. Trattandosi di causa di impugnazione iscritta a ruolo a luglio 2022, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, dalla parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, II sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
⎯ rigetta l'appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5886/2022 pubblicata in data 10 giugno 2022, non notificata;
- 17 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
⎯ condanna parte appellante al pagamento al elle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio che liquida in € 3.960,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 quanto alla parte appellante.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Rosaria Papa
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