TRIB
Sentenza 28 dicembre 2024
Sentenza 28 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/12/2024, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1110/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice,
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per l'opponente
Controparte_1
Nessuno depositava note di trattazione scritta nel termine perentorio concesso per il convenuto Controparte_2
l'avv. LUCIDI PAOLA e l'Avv Alfredina Grelli
Il Giudice
Lette le note e le deduzioni delle parti decide come da sentenza da considerarsi parte integrante del presente provvedimento
Si comunichi
Ascoli Piceno 28.12.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1110/2024 promossa da:
P.IV , con sede legale in Castello di Cisterna (NA), alla via Controparte_1 P.IV_1
Padula n. 22, in persona del l.r.p.t. sig. ing. nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Giordano C.F._1
Opponente
Contro
P.IV sede legale in Ascoli Piceno Z.I. Marino del Controparte_2 P.IV_2
Tronto 26 in persona l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Alfredina Grelli e dall'Avv Paola Lucidi
Opposta
Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza del 20.12.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 265/2024 RG con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore della
[...]
della somma di euro 38.829,49 , sul presupposto che il credito fatto valere, derivante CP_2
dalla fornitura di materiale, non era provato perché fondato solo su fatture emesse dalla stessa opposta e che, in ogni caso, una fattura posta a base del ricorso monitorio ancora non era scaduta.
pagina 2 di 5 Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. Rigettare la domanda monitoria in accoglimento della odierna opposizione per tutti i motivi nel merito dedotti revocando il decreto ingiuntivo n. 265/2024;
2. Concedersi termine per la verifica delle eventuali responsabilità di terzi facendo, in tal modo, salvi i diritti alla chiamata in causa di terzo;
3. Rigettare la domanda, anche parzialmente, in ordine alle eccezioni svolte in merito al quantum debeatur;
4. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IV e C.P.A. come per legge, con attribuzione.”
Si costituiva l'opposta che preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo e, in ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data
20.12.2024, nel corso della quale le parti, mediante note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art 281 sexies cpc.
La proposta opposizione deve dichiararsi improcedibile per tardiva costituzione della parte opponente.
Invero, la citazione in opposizione veniva notificata all'opposta in data 09/07/2024, ma, alla data del
23/07/2024, la causa di opposizione non risultava ancora iscritta a ruolo nonostante il decorso del termine di gg. 10 dalla notifica, tanto che l'opposta chiedeva ed otteneva in data 24.7.2024 dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo per mancata opposizione.
Ciò posto, il perno normativo intorno al quale muovere l'analisi è rappresentato dall'art.647 c.p.c., il quale stabilisce che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo: a) se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito;
b) oppure l'opponente non si è costituito. L'ultimo comma della citata disposizione prevede poi che se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo a norma del comma precedente, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salva l'ipotesi di opposizione tardiva nella sussistenza delle circostanze e dei requisiti di cui all'art.650 c.p.c.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba pagina 3 di 5 dichiarare l'improcedibilità della domanda (Cass. Sez. I, 27/11/98 n.12044; Cass. Sez. I, 3/03/1998
n.3316; Cass. Sez. I, 3/04/90 n.2707 e nello stesso senso, Cass. civ., 26.01.2000, n.849, secondo cui
“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo”) senza che possa provvedersi alla disamina, nel merito, del contenuto dell'opposizione.
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario: in siffatta prospettiva, l'obiettivo è quello di attribuire rilievo soltanto alle opposizioni caratterizzate dall'intento effettivo dell'intimato di giungere al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata nell'ingiunzione.
A tale stregua, viene così sanzionato il mancato rispetto dell'onere, da parte dell'opponente, di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio, alla stessa maniera in cui la volontà dell'ingiunto di non opporsi al decreto, presunta dal comportamento inattivo, lascia supporre la volontà del medesimo di abbandonare ogni contestazione sul credito.
Dal paradigma interpretativo così delineato discende poi, quale ineludibile conseguenza processuale, che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione dell'inammissibilità od improcedibilità per mancata o tardiva costituzione dell'opponente, ha carattere assolutamente pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione .. e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice e quindi anche dalla Corte di
Cassazione, che in tal caso provvede a cassare senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione non poteva più essere proseguita”.
Nella sostanza, tuttavia, è da ritenere che la inconfutabile assorbenza del rilievo di improcedibilità dell'opposizione tardivamente iscritta non venga minimamente scalfita dalla costituzione in giudizio dell'opposto (come precisato da Cass. n°849/2000, cit.).
Va infatti osservato che un pregnante conforto sistematico alla soluzione testè prospettata proviene dall'art.647 c.p.c., ultimo comma, il quale stabilisce espressamente che quando il decreto ingiuntivo è dichiarato esecutivo per mancata opposizione o poteva essere dichiarato esecutivo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita: la completezza ed autonomia della norma richiamata consente pertanto di ritenere inammissibile la fase rescissoria una volta che si è formato il c.d. giudicato interno che ha sancito la irrevocabilità del decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 5 Ne discende che dovrà dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e conservazione della sua efficacia anche in relazione alle spese in esso liquidate.
Le spese relative al giudizio di opposizione dovranno gravare sull'opponente e si liquidano come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi stante la definizione in rito e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
p.q.m.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1110/24, così provvede:
Dichiara improcedibile la proposta opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della società opposta, liquidandole in complessivi euro 5000.00 oltre IV e CPA come per legge.
Ascoli Piceno, 28 dicembre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice,
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per l'opponente
Controparte_1
Nessuno depositava note di trattazione scritta nel termine perentorio concesso per il convenuto Controparte_2
l'avv. LUCIDI PAOLA e l'Avv Alfredina Grelli
Il Giudice
Lette le note e le deduzioni delle parti decide come da sentenza da considerarsi parte integrante del presente provvedimento
Si comunichi
Ascoli Piceno 28.12.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1110/2024 promossa da:
P.IV , con sede legale in Castello di Cisterna (NA), alla via Controparte_1 P.IV_1
Padula n. 22, in persona del l.r.p.t. sig. ing. nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Giordano C.F._1
Opponente
Contro
P.IV sede legale in Ascoli Piceno Z.I. Marino del Controparte_2 P.IV_2
Tronto 26 in persona l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Alfredina Grelli e dall'Avv Paola Lucidi
Opposta
Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza del 20.12.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 265/2024 RG con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore della
[...]
della somma di euro 38.829,49 , sul presupposto che il credito fatto valere, derivante CP_2
dalla fornitura di materiale, non era provato perché fondato solo su fatture emesse dalla stessa opposta e che, in ogni caso, una fattura posta a base del ricorso monitorio ancora non era scaduta.
pagina 2 di 5 Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. Rigettare la domanda monitoria in accoglimento della odierna opposizione per tutti i motivi nel merito dedotti revocando il decreto ingiuntivo n. 265/2024;
2. Concedersi termine per la verifica delle eventuali responsabilità di terzi facendo, in tal modo, salvi i diritti alla chiamata in causa di terzo;
3. Rigettare la domanda, anche parzialmente, in ordine alle eccezioni svolte in merito al quantum debeatur;
4. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IV e C.P.A. come per legge, con attribuzione.”
Si costituiva l'opposta che preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo e, in ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data
20.12.2024, nel corso della quale le parti, mediante note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art 281 sexies cpc.
La proposta opposizione deve dichiararsi improcedibile per tardiva costituzione della parte opponente.
Invero, la citazione in opposizione veniva notificata all'opposta in data 09/07/2024, ma, alla data del
23/07/2024, la causa di opposizione non risultava ancora iscritta a ruolo nonostante il decorso del termine di gg. 10 dalla notifica, tanto che l'opposta chiedeva ed otteneva in data 24.7.2024 dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo per mancata opposizione.
Ciò posto, il perno normativo intorno al quale muovere l'analisi è rappresentato dall'art.647 c.p.c., il quale stabilisce che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo: a) se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito;
b) oppure l'opponente non si è costituito. L'ultimo comma della citata disposizione prevede poi che se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo a norma del comma precedente, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salva l'ipotesi di opposizione tardiva nella sussistenza delle circostanze e dei requisiti di cui all'art.650 c.p.c.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba pagina 3 di 5 dichiarare l'improcedibilità della domanda (Cass. Sez. I, 27/11/98 n.12044; Cass. Sez. I, 3/03/1998
n.3316; Cass. Sez. I, 3/04/90 n.2707 e nello stesso senso, Cass. civ., 26.01.2000, n.849, secondo cui
“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo”) senza che possa provvedersi alla disamina, nel merito, del contenuto dell'opposizione.
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario: in siffatta prospettiva, l'obiettivo è quello di attribuire rilievo soltanto alle opposizioni caratterizzate dall'intento effettivo dell'intimato di giungere al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata nell'ingiunzione.
A tale stregua, viene così sanzionato il mancato rispetto dell'onere, da parte dell'opponente, di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio, alla stessa maniera in cui la volontà dell'ingiunto di non opporsi al decreto, presunta dal comportamento inattivo, lascia supporre la volontà del medesimo di abbandonare ogni contestazione sul credito.
Dal paradigma interpretativo così delineato discende poi, quale ineludibile conseguenza processuale, che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione dell'inammissibilità od improcedibilità per mancata o tardiva costituzione dell'opponente, ha carattere assolutamente pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione .. e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice e quindi anche dalla Corte di
Cassazione, che in tal caso provvede a cassare senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione non poteva più essere proseguita”.
Nella sostanza, tuttavia, è da ritenere che la inconfutabile assorbenza del rilievo di improcedibilità dell'opposizione tardivamente iscritta non venga minimamente scalfita dalla costituzione in giudizio dell'opposto (come precisato da Cass. n°849/2000, cit.).
Va infatti osservato che un pregnante conforto sistematico alla soluzione testè prospettata proviene dall'art.647 c.p.c., ultimo comma, il quale stabilisce espressamente che quando il decreto ingiuntivo è dichiarato esecutivo per mancata opposizione o poteva essere dichiarato esecutivo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita: la completezza ed autonomia della norma richiamata consente pertanto di ritenere inammissibile la fase rescissoria una volta che si è formato il c.d. giudicato interno che ha sancito la irrevocabilità del decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 5 Ne discende che dovrà dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e conservazione della sua efficacia anche in relazione alle spese in esso liquidate.
Le spese relative al giudizio di opposizione dovranno gravare sull'opponente e si liquidano come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi stante la definizione in rito e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
p.q.m.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1110/24, così provvede:
Dichiara improcedibile la proposta opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della società opposta, liquidandole in complessivi euro 5000.00 oltre IV e CPA come per legge.
Ascoli Piceno, 28 dicembre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
pagina 5 di 5