Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/2004, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JONIO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso l'Avvocato ALBERTO PANUCCIO rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CARDUCCIO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AL CE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 184/01 del Giudice di pace di LOCRI, depositata il 14/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 11/07/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Cantuccio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Masimo FEDELI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., accolga il ricorso con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 AR CE, con ricorso depositato il giorno 1 marzo 2001, propose opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Locri, avverso un verbale della polizia municipale di Sant'Ilario dello Ionio di contestazione della violazione del codice della strada accertata a mezzo di apparecchiatura autovelox. L'opponente deduceva, a sostegno del ricorso, tra l'altro, che illegittimamente la infrazione non era stata immediatamente contestata. In contraddittorio con il Comune di Sant'Ilario dello Ionio il Giudice di pace di Locri, con sentenza depositata il 14 giugno 2001, notificata il giorno 6 agosto 2001, accoglieva l'opposizione, sotto l'assorbente profilo che la infrazione non era stata contestata immediatamente, come prescritto dall'art. 200 del codice della strada, affermando che la motivazione indicata nel verbale ("le modalità di accertamento consentono la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo è ormai distante dal punto di accertamento") era generica e in ogni caso, in relazione all'apparecchiatura utilizzata, non giustificava la mancata contestazione immediata. Avverso tale sentenza il Comune di Sant'Ilario dello Ionio ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al AR il 13 novembre 2001, formulando due motivi di impugnazione. La parte intimata non ha presentato difese.
Il ricorso è stato fissato per l'esame in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Dopo avere premesso che il verbale di accertamento attestava che la violazione non era stata contestata immediatamente perché l'accertamento era stato "effettuato con apparecchiature di accertamento che consentono la determinazione dell'illecito dopo il passaggio del veicolo" e "comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari" e che al controllo delle apparecchiature vi era un solo agente, con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada e dell'art. 384 del relativo regolamento di esecuzione, poiché la contestazione successiva, con notifica del verbale entro il termine previsto dall'art. 201, può essere sempre validamente compiuta nei casi di impossibilità di contestazione immediata, fra i quali vi è il caso in cui l'accertamento sia avvenuta a mezzo di apparecchi di rilevamento che consentano l'accertamento dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento. Si deduce che nel caso di specie il verbale, che sul punto fa prova, afferma che la contestazione non era stata effettuata immediatamente in quanto l'apparecchiatura utilizzata consentiva la determinazione dell'illecito solo dopo il passaggio del veicolo e ciò giustificava di per sè la contestazione successiva a norma dell'art. 201.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada e dell'art. 384 del relativo regolamento di esecuzione avendo il Giudice di pace accolto l'opposizione omettendo di valutare che le modalità di organizzazione del servizio, da lui non censurabili, non consentivano la contestazione immediata, essendo stato impiegato un solo agente.
Il ricorso è manifestamente fondato in relazione al primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha affermato il principio secondo il quale, a norma dell'art. 200 del codice della strada, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, la contestazione immediata dell'infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione (da ultimo Cass. 20 settembre 2002, n. 13774; 28 giugno 2002, n. 9502; 28 giugno 2001, n. 8869; 21 febbraio 2001, n. 2494). Quando detta contestazione non sia possibile, a norma dell'art. 201 del codice della strada, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi stabilito, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell'autorità amministrativa (Cass. 22 giugno 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103, 29 marzo 2001, n. 4571). Tuttavia nessun sindacato è consentito in proposito nelle ipotesi che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada indica, senza margine di apprezzamento, come ipotesi tipiche di impossibilità di contestazione immediata, tra le quali rientra quella in cui l'accertamento sia avvenuto "per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento". Il Giudice di pace, nel caso di specie, ha accolto l'opposizione affermando che la mancata contestazione immediata era ingiustificata perché la motivazione indicata nel verbale, secondo la quale "le modalità di accertamento consentono la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo è ormai lontano dal luogo dell'accertamento" era generica e il "riferimento al tipo di apparecchio per rilevare la velocità, adottato dall'Amministrazione, non giustifica idoneamente l'omessa mancata contestazione".
Tale motivazione contrasta con il sopra indicato principio di diritto, secondo il quale la contestazione successiva è sempre consentita ove l'apparecchiatura utilizzata consenta la determinazione dell'illecito solo in tempo successivo al transito del veicolo, cosicché in tal caso, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il riferimento al tipo di apparecchio utilizzato, avente la su detta caratteristica, giustifica di per sè la mancata contestazione immediata.
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo e la sentenza deve essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Reggio Calabria, che deciderà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo,dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impuagnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004