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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/05/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
1409/2024 R.G.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Rel.
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
Dott.ssa Chiara Rastello Consigliere On. Dott. Beniamino Cucchi Consigliere On.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in grado di appello da nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
31/01/1958, entrambi rappresentati e difesi anche disgiuntamente dall'Avv. Federica Boggio del Foro di Vercelli, presso la quale sono elettivamente domiciliati, e dall'Avv. Cristian Ferrari del Foro di Milano giusta procura allegata al ricorso presentato avanti al Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle RG 2131/23, Pt_3 Pt_4
APPELLANTI contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Bianca Ghislieri del Foro di presso la quale è elettivamente domiciliato Pt_4
APPELLATO
avverso
la sentenza del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 554/2024 pubbl. il 18/11/2024 pronunciata nella causa R.G. n. 2131/2023.
Con l'intervento del P.G. che ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame.
1
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI:
NEL MERITO previa ogni opportuna indagine ed attività anche istruttoria e di valutazione del nucleo familiare allargato delle minori:
- Autorizzare i nonni materni Sigg.ri e a incontrare e Parte_1 Parte_2 frequentare le nipoti e con partecipazione attiva e di supporto al Pt_5 CP_2 genitore anche nelle attività dalle stesse svolte o che svolgeranno, secondo la seguente proposta modalità (fatta salva ogni diversa modalità di regolamentazione delle visite che sarà ritenuta equa e consona al benessere delle minori all'esito del presente giudizio):
- Tre volte alla settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì prelevandole all'uscita da scuola o dal domicilio paterno per poi riaccompagnarle a casa entro le ore 20,00=;
- A week end alternati, prevedendo anche il pernottamento quando le bambine ne manifesteranno il desiderio, e comunque nelle giornate di sabato e la domenica (dalle ore 9,00 fino alle ore 20,00);
- Il tutto con previsione di recupero delle giornate non trascorse insieme per ragioni legate a impossibilità delle minori;
- Prevedere altresì una regolamentazione per le festività affinché le minori trascorrano anche con i nonni materni il 24 o il 25 o il 26 dicembre, nonché due settimane nel periodo estivo (consecutive oppure non consecutive).
- Prevedere che la comunicazione relativa a quanto sopra avvenga con congruo anticipo di almeno un mese, al fine di programmare incontri e impegni, specialmente nei periodi di feste e vacanze. IN VIA ISTRUTTORIA
- Disporre l'ascolto delle minori, ai sensi dell'articolo 473bis 6 c.p.c.;
- Disporsi CTU sulla persona del sig. sui sig.ri e e sulle minori CP_1 Pt_1 Pt_2 al fine di valutare il nucleo familiare, valutare l'idoneità genitoriale e le modalità di frequenza nell'ambito di un percorso volto a garantire l'interesse delle minori;
- Disporsi l'intervento dei Servizi Sociali al fine di garantire ai sig.ri e la Pt_1 Pt_2 possibilità di frequentare in maniera positiva e costruttiva le nipoti.
- Disporsi ogni ulteriore mezzo istruttorio ritenuto idoneo e necessario al fine di valutare la situazione ex art. 472bis 2 c.p.c. IN OGNI CASO Con rifusione delle spese e dei compensi per entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA:
Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis
Rigettare il ricorso avversario in ogni sua parte, con tutte le conseguenze di legge;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
2
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I GNi e sono i nonni materni delle minori Parte_1 Parte_2 Per_1
nata il [...], e nata il [...]. Le bambine sono
[...] CP_2 figlie del GN e della GNa , figlia degli appellanti. La Controparte_1 Persona_2 GNa è deceduta il 27/10/2020 a seguito di una malattia. Persona_2
I GNi e presentavano ricorso al Tribunale per i Minorenni di Torino in Pt_1 Pt_2 data 08/11/2021 (RG 1953/21 VG), chiedendo di essere autorizzati a incontrare le nipoti secondo una proposta di modalità di visita specifica. I nonni asserivano che il padre non fosse adeguato e chiedevano un calendario di visita molto ampio (fine settimana alterni, diversi giorni infrasettimanali). Il padre si costituiva, contestando l'asserita assidua frequenza delle visite prima del decesso della madre e la tendenza dei ricorrenti a criticare le sue scelte educative;
affermava di non aver mai ostacolato gli incontri, purché nel rispetto delle sue indicazioni. L'istruttoria evidenziava la serenità delle minori e il legame forte con il padre, nonché la perdurante conflittualità con i nonni materni. Il Tribunale, con decreto definitivo del 04/10/2022, disponeva la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di per un percorso CP_3 di elaborazione e riavvicinamento nonni-nipoti tramite mediazione. Confermava le modalità di incontri in atto ("circa ogni 15 giorni" secondo il padre), con possibilità di graduale ampliamento in caso di collaborazione e risultati positivi. Durante la pendenza del procedimento, nel maggio 2022, i nonni sporgevano denuncia- querela contro il GN per presunte dichiarazioni diffamatorie nei suoi atti CP_1 difensivi. La denuncia veniva successivamente archiviata. Secondo i nonni, a seguito del primo provvedimento, la situazione sarebbe peggiorata. Il padre avrebbe negato risposte al cellulare e li avrebbe esclusi dalla chat familiare. Gli incontri con le nipoti si sarebbero ridotti numericamente (circa una dozzina di volte l'anno nel 2022 e nel 2023), con durata di circa un'ora ciascuno, sotto il controllo del padre e presso l'abitazione della bisnonna materna. I nonni lamentavano di non poter portare le bambine a casa loro né trascorrere festività. Avrebbero sollecitato i Servizi Sociali, ma il avrebbe risposto che ogni tentativo era fortemente Persona_3 ostacolato dal padre, che continuava a sottrarsi agli incontri e alla mediazione familiare. Secondo il padre, la mancata mediazione era dovuta al comportamento dei nonni, inclusa la querela. I nonni materni adivano nuovamente il Tribunale per i Minorenni in data 09/11/2023 (RG 2131/2023), avanzando sostanzialmente le medesime domande e chiedendo un calendario di visite dettagliato. A fondamento, oltre alle ragioni precedenti, adducevano il peggioramento dei rapporti dopo il primo provvedimento, la preclusione dei contatti telefonici, la diminuzione della frequenza delle visite e il rifiuto del padre alla mediazione. Il padre si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato, sostenendo che fosse un "appello" surrettizio, senza fatti nuovi. Riferiva che gli incontri continuavano a cadenza quindicinale (circa un'ora e mezza) presso la bisnonna, con la sua presenza, e che i nonni continuavano ad aggredirlo verbalmente e a screditarlo. Le relazioni dei Servizi Sociali confermavano la conflittualità e l'insussistenza dei presupposti per la mediazione familiare. I servizi rilevavano che le minori erano sempre
3 più consapevoli della conflittualità familiare. Veniva proposto un percorso di coordinazione intergenerazionale, accettato dai nonni ma rifiutato dal padre. Con sentenza n. 554/2024 del 15/10/2024, pubblicata il 18/11/2024, il Tribunale per i Minorenni rigettava il ricorso dei nonni materni. Il Tribunale riteneva che il nuovo ricorso avesse esacerbato il conflitto e fosse dettato dall'incapacità dei nonni di accettare l'esito del precedente giudizio e la necessità di una gradualità nei rapporti. Notava la loro focalizzazione sull'obiettivo di "vedere le nipoti" secondo un calendario rigido, anche ricorrendo ad azioni legali come la denuncia-querela, dimostrando scarsa capacità di autoanalisi ed empatia. Ribadiva che il diritto dei nonni non è incondizionato ma subordinato all'interesse del minore. Considerava la presenza del padre agli incontri non abusiva, data la complessità familiare e l'incapacità dei nonni di instaurare un rapporto sereno con lui. Concludeva che le motivazioni dei nonni non erano esclusivamente focalizzate sul benessere delle nipoti, come confermato dal nuovo ricorso e dalla denuncia-querela. Pertanto, rigettava il ricorso e disponeva che gli incontri proseguissero secondo le modalità e tempistiche stabilite dal padre. Condannava i nonni al pagamento delle spese legali del padre.
I nonni materni ricorrono in appello contro la predetta sentenza che, a loro parere, sarebbe ingiusta e viziata da un errore logico-giuridico. In particolare, essa sarebbe influenzata dal pregresso procedimento, nel quale vi era il medesimo Giudice Relatore, e dalla visione preconcetta di quest'ultimo, che avrebbe "collegato e traslato fatti e circostanze inerenti al primo giudizio per fondarne un (errato) convincimento". Ciò avrebbe comportato l'assenza di terzietà dell'organo giudicante, che avrebbe agito con sfavore ingiustificato nei confronti dei nonni e non avrebbe tenuto conto della mancata presa in carico dei servizi dovuta al comportamento ostruzionistico del padre. Il Tribunale, poi, secondo gli appellanti, avrebbe ricostruito erroneamente i fatti, sostenendo che il ricorso aveva esacerbato il conflitto. I nonni contestano la deduzione del T.M. secondo cui essi avrebbero proposto una denuncia per indurre il padre a cambiare condotta, affermando di aver soltanto reagito a insulti e ingiurie. Sostengono che la lettura degli scambi di messaggi (doc. 2 primo grado) dimostri chi sia la parte "debole". Contestano l'argomentazione che avrebbero dovuto "accontentarsi" delle visite attuali per sperare in futuri ampliamenti, affermando che i rapporti si coltivano nel tempo e richiedono spontaneità e regolarità, assenti nelle modalità imposte dal padre. Le visite avverrebbero sempre sotto la supervisione del padre e mancherebbero di spontaneità. Lamentano che il Tribunale non abbia rilevato il comportamento del padre durante gli incontri né il suo rifiuto di organizzare le visite per tempo. Ritengono che la sentenza accetti acriticamente la visione paterna. Affermano che il modo in cui il padre gestisce le visite le renderà invise alle nipoti. Ritengono che il Tribunale non abbia regolamentato il diritto di visita, ma abbia lasciato la frequentazione alla discrezione del padre, il che costituirebbe una violazione degli articoli 317-bis c.c. e 336 c.p.c. Chiedono che sia prevista una facoltà di visita preordinata e che possano ricevere le nipoti a casa loro. Sostengono che il Tribunale abbia deciso di "cancellare i ricordi di un intero ramo della famiglia" delle minori. Pur riconoscendo gli appellanti che il diritto degli ascendenti non è incondizionato ma "servente" rispetto all'interesse del minore, essi sostengono che il Tribunale lo abbia relativizzato in modo "sterile e asettico", tanto da non salvaguardare il legame nonni-
4 nipoti come previsto anche dalla CEDU. Il Tribunale non avrebbe valutato che i nonni materni sono una risorsa e rappresentano l'ultimo legame con la figura materna. Il Tribunale, inoltre, secondo i GNi , non avrebbe ammesso alcuna Controparte_4 attività istruttoria, in particolare la richiesta di CTU psicologica sul nucleo familiare (padre, nonni, minori). Una CTU avrebbe consentito una valutazione obiettiva e imparziale della situazione e degli interessi delle parti. Il diniego della CTU, motivato con il potenziale stress sulle minori, contraddirebbe la visione del Tribunale sulla serenità delle bambine e rifletterebbe un pregiudizio. Lamentano che il Tribunale avrebbe ignorato la mancata presa in carico dei servizi dovuta all'ostruzionismo paterno. L'omessa istruttoria avrebbe determinato l'erroneità della sentenza. Ribadiscono la richiesta di audizione delle minori (attualmente di 8 e 7 anni). In conclusione, i nonni chiedono alla Corte d'Appello di riformare integralmente la sentenza del Tribunale per i Minorenni, accogliendo le loro richieste di autorizzazione a incontrare e frequentare le nipoti secondo modalità specifiche, di disporre una CTU e l'intervento dei Servizi Sociali, e di condannare il padre alle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.
Il padre, GN , si è costituito in appello chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 avversario in ogni sua parte e la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ritiene il GN i motivi di appello assolutamente infondati in fatto e in diritto. I CP_1 nonni sarebbero "autocentrati sul proprio sentire" e ignorerebbero quello delle minori. Avrebbero riproposto le stesse domande e richieste già rigettate dal Tribunale. Afferma che il secondo ricorso era una nuova domanda di modifica del precedente provvedimento, non un appello, e che era corretto che lo stesso giudice valutasse l'andamento della situazione, tenendo conto di quanto accaduto in precedenza. Ritenere insussistente la terzietà del Giudice per il fatto che questi abbia letto gli atti e considerato documenti come la denuncia-querela sarebbe illogico. L'atteggiamento dei nonni, che hanno promosso due azioni civili e una penale, dimostrerebbe, secondo il GN la CP_1 loro incapacità di avere un "rapporto civile" con lui. Il GN concorda con il T.M. sul fatto che il nuovo ricorso abbia esacerbato il CP_1 conflitto. Il primo provvedimento incoraggiava una distensione dei rapporti per futuri ampliamenti, ma i nonni non avrebbero accettato quanto era possibile fare in quel momento e hanno invece proseguito con azioni legali. Le loro richieste di visita sono, secondo l'appellato, eccessive e inadatte all'età delle bambine e alla situazione di conflitto. Il padre ritiene che i nonni siano focalizzati sui propri obiettivi e non sull'interesse delle minori. Rileva che i nonni continuano ad attaccarlo nonostante non sia emerso alcun profilo di inadeguatezza paterna, come confermato dalle relazioni dei servizi e dalle dichiarazioni di insegnanti e pediatra. Il conflitto creato dai nonni sta iniziando a minare la serenità delle bambine, che manifestano disagio e la paura di essere portate via dal padre. La sua presenza agli incontri è giustificata dall'atteggiamento denigratorio dei nonni, anche davanti alle bambine. Sottolinea di avere sempre garantito incontri regolari (quindicinali) presso la bisnonna, luogo caro anche alla madre defunta. Ribadisce di non avere mai voluto "cancellare" la memoria della madre, avendo, al contrario, gestito l'elaborazione del lutto secondo un metodo scelto con la moglie e tramite un "diario dei ricordi". L'appellato concorda con l'interpretazione del Tribunale secondo cui il diritto dei nonni non è incondizionato ma subordinato all'interesse superiore del minore. Cita
5 giurisprudenza che sottolinea come i nonni debbano cooperare nella realizzazione del progetto educativo del minore. Afferma di riconoscere l'importanza della famiglia materna come risorsa e di aver mantenuto i contatti nonostante il comportamento dei suoceri. Ritiene che i nonni debbano rendersi conto che il rapporto con le nipoti richiede collaborazione con lui. Quanto al motivo di appello basato sul mancato svolgimento di attività istruttoria, l'appellato ritiene che il rigetto delle istanze istruttorie rifletta la focalizzazione dei nonni sulle proprie richieste. Il rigetto dell'audizione delle minori è corretto in quanto le stesse non hanno l'età né la capacità di discernimento richiesta dalla legge (art. 473 bis 4 cpc) per sostenere un'audizione con un giudice. L'audizione, anzi, sarebbe inopportuna e aumenterebbe il loro disagio. Il rigetto della CTU è corretto perché una CTU sarebbe superflua;
non sono emersi elementi di pregiudizio o inadeguatezza paterna dalle precedenti e approfondite indagini dei servizi. Il CTU sarebbe un ulteriore fattore di stress. L'appellato contesta l'affermazione che i servizi non abbiano preso in carico la situazione, citando le indagini svolte dai servizi di Vercelli. Sottolinea che i nonni non hanno riferito ai servizi di della denuncia-querela quando hanno lamentato il Per_3 suo rifiuto alla mediazione. In sintesi, il padre ritiene che l'appello sia l'ennesimo atto di una "guerra" mossa dai suoceri, dettata dai loro bisogni personali e non dall'interesse delle minori, che al contrario verrebbe pregiudicato dal conflitto che i nonni continuano ad alimentare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita di essere accolto nei termini di cui si dirà qui di seguito. L'attuale regime di visite, così come di fatto attuato, non è idoneo a garantire un rapporto sano, autentico e continuativo tra le minori e i nonni materni. Gli incontri, limitati a una dozzina all'anno, di durata estremamente ridotta (circa un'ora o un'ora e mezza), si svolgono sempre sotto il controllo del padre e presso l'abitazione della bisnonna, in un contesto segnato da forte conflittualità. Questa modalità impedisce ogni forma di spontaneità e compromette la costruzione di un legame affettivo autonomo tra le bambine e i nonni, i quali rappresentano il principale collegamento con la figura materna tragicamente venuta a mancare. La presenza costante del padre durante gli incontri, pur formalmente giustificata come forma di protezione, in realtà cristallizza un clima di tensione, ostacola l'interazione libera e genera nei minori disagio e ambiguità relazionale, rischiando di creare in loro un doloroso conflitto di lealtà. Le attuali modalità degli incontri non solo non tutelano l'interesse delle bambine, ma ne limitano lo sviluppo emotivo, precludendo l'esperienza di un legame familiare significativo. La relazione con i nonni, in quanto figura affettiva stabile e componente essenziale dell'identità familiare delle minori, merita una valorizzazione concreta e non meramente formale.
Solo un regime di visita autonomo, nell'ambiente in cui effettivamente i nonni vivono, può permettere una relazione reale, stabile e benefica per la crescita armoniosa delle minori.
6 Coinvolgere la bisnonna negli incontri non è opportuno, sia per ragioni anagrafiche e di conseguente, verosimile fragilità personale – l'anziana GNa venendo periodicamente esposta al clima conflittuale tra le odierne parti litiganti – sia perché la sua abitazione, rappresentando un ambiente “neutro”, non è la più adatta a costruire un rapporto autentico e autonomo tra le minori e i nonni. La presenza della bisnonna rischia inoltre di sovraccaricare emotivamente il contesto percepito dalle minori, rendendo ancora più complessa la gestione delle dinamiche familiari già compromesse.
La presenza di un operatore, quale un educatore o un assistente sociale, durante gli incontri è al momento necessaria per garantire un contesto protetto e facilitare una graduale e serena ripresa della relazione tra le minori e i nonni materni, in un clima purtroppo ancora profondamente segnato da elevata conflittualità familiare. Tale figura professionale non solo funge da mediatore neutrale in grado di contenere eventuali tensioni, ma svolge anche un ruolo di osservazione e supporto relazionale, assicurando che gli incontri si svolgano nel rispetto dell'equilibrio emotivo delle bambine. La supervisione iniziale da parte di un operatore dei Servizi consente, comunque, di monitorare l'evoluzione del rapporto tra i nonni e le minori e di fornire indicazioni utili ai Servizi Sociali e all'Autorità Giudiziaria sull'andamento degli incontri, nell'ottica di un eventuale progressivo allentamento della supervisione stessa. In un contesto in cui le relazioni familiari sono compromesse da risentimenti e incomprensioni reciproche, la figura dell'operatore rappresenta una garanzia per tutti i soggetti coinvolti e, soprattutto, per le minori, il cui benessere psico-fisico deve restare al centro di ogni decisione e di ogni attività. La presenza dell'operatore consente di avviare con fiducia un percorso di ricostruzione del legame affettivo, tutelando il benessere psicologico delle bambine e promuovendo una relazione positiva con la famiglia materna.
In conclusione, la sentenza appellata va integralmente riformata, dovendosi prevedere incontri quindicinali, della durata di almeno due ore ciascuno, tra le nipoti e i nonni presso la casa di questi ultimi, senza la presenza del padre e con la presenza di un operatore dei Servizi (quale un educatore o un assistente sociale), come più compiutamente stabilito in dispositivo.
La compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio è giustificata dalla particolare delicatezza della vicenda, che coinvolge l'interesse delle minori, e dalla reciproca conflittualità tra le parti, che ha contribuito all'inasprimento della situazione senza una netta prevalenza di responsabilità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai GNi
[...]
e avverso la sentenza n. 554/2024 del Tribunale per i Minorenni Pt_1 Parte_2 di Torino, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
7 1. DISPONE che i Servizi Sociali territorialmente competenti prendano immediatamente in carico le minori e per la Persona_1 CP_2 gestione e il monitoraggio degli incontri con i nonni materni e Parte_1
Parte_2
2. DISPONE che gli incontri tra le minori e i nonni materni avvengano presso la residenza dei nonni, con cadenza quindicinale, il sabato mattina, per una durata minima di due ore (in un arco temporale compreso tra le ore 9,30 e le ore 12,30), in assenza del padre e alla presenza di un operatore designato dai Servizi Sociali;
in caso di indisponibilità di un operatore di sabato mattina, gli incontri si terranno di pomeriggio (in un arco temporale compreso tra le ore 16,00 e le ore 19,00), in un giorno della settimana da individuarsi a cura dei Servizi tenendo conto delle esigenze delle minori.
3. MANDA ai Servizi Sociali di definire le modalità di accompagnamento delle minori presso l'abitazione dei nonni qualora il padre non collabori Controparte_1 spontaneamente per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente sentenza.
4. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi, con conseguente obbligo restitutorio, da parte dell'odierno appellato, delle somme eventualmente pagate dagli odierni appellanti a tale titolo in forza della sentenza di primo grado.
5. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, inclusa la comunicazione di questa sentenza ai Servizi Sociali incaricati.
Torino, 14 maggio 2025
Il Consigliere Relatore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Rel.
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
Dott.ssa Chiara Rastello Consigliere On. Dott. Beniamino Cucchi Consigliere On.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in grado di appello da nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
31/01/1958, entrambi rappresentati e difesi anche disgiuntamente dall'Avv. Federica Boggio del Foro di Vercelli, presso la quale sono elettivamente domiciliati, e dall'Avv. Cristian Ferrari del Foro di Milano giusta procura allegata al ricorso presentato avanti al Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle RG 2131/23, Pt_3 Pt_4
APPELLANTI contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Bianca Ghislieri del Foro di presso la quale è elettivamente domiciliato Pt_4
APPELLATO
avverso
la sentenza del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 554/2024 pubbl. il 18/11/2024 pronunciata nella causa R.G. n. 2131/2023.
Con l'intervento del P.G. che ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame.
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CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI:
NEL MERITO previa ogni opportuna indagine ed attività anche istruttoria e di valutazione del nucleo familiare allargato delle minori:
- Autorizzare i nonni materni Sigg.ri e a incontrare e Parte_1 Parte_2 frequentare le nipoti e con partecipazione attiva e di supporto al Pt_5 CP_2 genitore anche nelle attività dalle stesse svolte o che svolgeranno, secondo la seguente proposta modalità (fatta salva ogni diversa modalità di regolamentazione delle visite che sarà ritenuta equa e consona al benessere delle minori all'esito del presente giudizio):
- Tre volte alla settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì prelevandole all'uscita da scuola o dal domicilio paterno per poi riaccompagnarle a casa entro le ore 20,00=;
- A week end alternati, prevedendo anche il pernottamento quando le bambine ne manifesteranno il desiderio, e comunque nelle giornate di sabato e la domenica (dalle ore 9,00 fino alle ore 20,00);
- Il tutto con previsione di recupero delle giornate non trascorse insieme per ragioni legate a impossibilità delle minori;
- Prevedere altresì una regolamentazione per le festività affinché le minori trascorrano anche con i nonni materni il 24 o il 25 o il 26 dicembre, nonché due settimane nel periodo estivo (consecutive oppure non consecutive).
- Prevedere che la comunicazione relativa a quanto sopra avvenga con congruo anticipo di almeno un mese, al fine di programmare incontri e impegni, specialmente nei periodi di feste e vacanze. IN VIA ISTRUTTORIA
- Disporre l'ascolto delle minori, ai sensi dell'articolo 473bis 6 c.p.c.;
- Disporsi CTU sulla persona del sig. sui sig.ri e e sulle minori CP_1 Pt_1 Pt_2 al fine di valutare il nucleo familiare, valutare l'idoneità genitoriale e le modalità di frequenza nell'ambito di un percorso volto a garantire l'interesse delle minori;
- Disporsi l'intervento dei Servizi Sociali al fine di garantire ai sig.ri e la Pt_1 Pt_2 possibilità di frequentare in maniera positiva e costruttiva le nipoti.
- Disporsi ogni ulteriore mezzo istruttorio ritenuto idoneo e necessario al fine di valutare la situazione ex art. 472bis 2 c.p.c. IN OGNI CASO Con rifusione delle spese e dei compensi per entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA:
Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis
Rigettare il ricorso avversario in ogni sua parte, con tutte le conseguenze di legge;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
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FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I GNi e sono i nonni materni delle minori Parte_1 Parte_2 Per_1
nata il [...], e nata il [...]. Le bambine sono
[...] CP_2 figlie del GN e della GNa , figlia degli appellanti. La Controparte_1 Persona_2 GNa è deceduta il 27/10/2020 a seguito di una malattia. Persona_2
I GNi e presentavano ricorso al Tribunale per i Minorenni di Torino in Pt_1 Pt_2 data 08/11/2021 (RG 1953/21 VG), chiedendo di essere autorizzati a incontrare le nipoti secondo una proposta di modalità di visita specifica. I nonni asserivano che il padre non fosse adeguato e chiedevano un calendario di visita molto ampio (fine settimana alterni, diversi giorni infrasettimanali). Il padre si costituiva, contestando l'asserita assidua frequenza delle visite prima del decesso della madre e la tendenza dei ricorrenti a criticare le sue scelte educative;
affermava di non aver mai ostacolato gli incontri, purché nel rispetto delle sue indicazioni. L'istruttoria evidenziava la serenità delle minori e il legame forte con il padre, nonché la perdurante conflittualità con i nonni materni. Il Tribunale, con decreto definitivo del 04/10/2022, disponeva la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di per un percorso CP_3 di elaborazione e riavvicinamento nonni-nipoti tramite mediazione. Confermava le modalità di incontri in atto ("circa ogni 15 giorni" secondo il padre), con possibilità di graduale ampliamento in caso di collaborazione e risultati positivi. Durante la pendenza del procedimento, nel maggio 2022, i nonni sporgevano denuncia- querela contro il GN per presunte dichiarazioni diffamatorie nei suoi atti CP_1 difensivi. La denuncia veniva successivamente archiviata. Secondo i nonni, a seguito del primo provvedimento, la situazione sarebbe peggiorata. Il padre avrebbe negato risposte al cellulare e li avrebbe esclusi dalla chat familiare. Gli incontri con le nipoti si sarebbero ridotti numericamente (circa una dozzina di volte l'anno nel 2022 e nel 2023), con durata di circa un'ora ciascuno, sotto il controllo del padre e presso l'abitazione della bisnonna materna. I nonni lamentavano di non poter portare le bambine a casa loro né trascorrere festività. Avrebbero sollecitato i Servizi Sociali, ma il avrebbe risposto che ogni tentativo era fortemente Persona_3 ostacolato dal padre, che continuava a sottrarsi agli incontri e alla mediazione familiare. Secondo il padre, la mancata mediazione era dovuta al comportamento dei nonni, inclusa la querela. I nonni materni adivano nuovamente il Tribunale per i Minorenni in data 09/11/2023 (RG 2131/2023), avanzando sostanzialmente le medesime domande e chiedendo un calendario di visite dettagliato. A fondamento, oltre alle ragioni precedenti, adducevano il peggioramento dei rapporti dopo il primo provvedimento, la preclusione dei contatti telefonici, la diminuzione della frequenza delle visite e il rifiuto del padre alla mediazione. Il padre si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato, sostenendo che fosse un "appello" surrettizio, senza fatti nuovi. Riferiva che gli incontri continuavano a cadenza quindicinale (circa un'ora e mezza) presso la bisnonna, con la sua presenza, e che i nonni continuavano ad aggredirlo verbalmente e a screditarlo. Le relazioni dei Servizi Sociali confermavano la conflittualità e l'insussistenza dei presupposti per la mediazione familiare. I servizi rilevavano che le minori erano sempre
3 più consapevoli della conflittualità familiare. Veniva proposto un percorso di coordinazione intergenerazionale, accettato dai nonni ma rifiutato dal padre. Con sentenza n. 554/2024 del 15/10/2024, pubblicata il 18/11/2024, il Tribunale per i Minorenni rigettava il ricorso dei nonni materni. Il Tribunale riteneva che il nuovo ricorso avesse esacerbato il conflitto e fosse dettato dall'incapacità dei nonni di accettare l'esito del precedente giudizio e la necessità di una gradualità nei rapporti. Notava la loro focalizzazione sull'obiettivo di "vedere le nipoti" secondo un calendario rigido, anche ricorrendo ad azioni legali come la denuncia-querela, dimostrando scarsa capacità di autoanalisi ed empatia. Ribadiva che il diritto dei nonni non è incondizionato ma subordinato all'interesse del minore. Considerava la presenza del padre agli incontri non abusiva, data la complessità familiare e l'incapacità dei nonni di instaurare un rapporto sereno con lui. Concludeva che le motivazioni dei nonni non erano esclusivamente focalizzate sul benessere delle nipoti, come confermato dal nuovo ricorso e dalla denuncia-querela. Pertanto, rigettava il ricorso e disponeva che gli incontri proseguissero secondo le modalità e tempistiche stabilite dal padre. Condannava i nonni al pagamento delle spese legali del padre.
I nonni materni ricorrono in appello contro la predetta sentenza che, a loro parere, sarebbe ingiusta e viziata da un errore logico-giuridico. In particolare, essa sarebbe influenzata dal pregresso procedimento, nel quale vi era il medesimo Giudice Relatore, e dalla visione preconcetta di quest'ultimo, che avrebbe "collegato e traslato fatti e circostanze inerenti al primo giudizio per fondarne un (errato) convincimento". Ciò avrebbe comportato l'assenza di terzietà dell'organo giudicante, che avrebbe agito con sfavore ingiustificato nei confronti dei nonni e non avrebbe tenuto conto della mancata presa in carico dei servizi dovuta al comportamento ostruzionistico del padre. Il Tribunale, poi, secondo gli appellanti, avrebbe ricostruito erroneamente i fatti, sostenendo che il ricorso aveva esacerbato il conflitto. I nonni contestano la deduzione del T.M. secondo cui essi avrebbero proposto una denuncia per indurre il padre a cambiare condotta, affermando di aver soltanto reagito a insulti e ingiurie. Sostengono che la lettura degli scambi di messaggi (doc. 2 primo grado) dimostri chi sia la parte "debole". Contestano l'argomentazione che avrebbero dovuto "accontentarsi" delle visite attuali per sperare in futuri ampliamenti, affermando che i rapporti si coltivano nel tempo e richiedono spontaneità e regolarità, assenti nelle modalità imposte dal padre. Le visite avverrebbero sempre sotto la supervisione del padre e mancherebbero di spontaneità. Lamentano che il Tribunale non abbia rilevato il comportamento del padre durante gli incontri né il suo rifiuto di organizzare le visite per tempo. Ritengono che la sentenza accetti acriticamente la visione paterna. Affermano che il modo in cui il padre gestisce le visite le renderà invise alle nipoti. Ritengono che il Tribunale non abbia regolamentato il diritto di visita, ma abbia lasciato la frequentazione alla discrezione del padre, il che costituirebbe una violazione degli articoli 317-bis c.c. e 336 c.p.c. Chiedono che sia prevista una facoltà di visita preordinata e che possano ricevere le nipoti a casa loro. Sostengono che il Tribunale abbia deciso di "cancellare i ricordi di un intero ramo della famiglia" delle minori. Pur riconoscendo gli appellanti che il diritto degli ascendenti non è incondizionato ma "servente" rispetto all'interesse del minore, essi sostengono che il Tribunale lo abbia relativizzato in modo "sterile e asettico", tanto da non salvaguardare il legame nonni-
4 nipoti come previsto anche dalla CEDU. Il Tribunale non avrebbe valutato che i nonni materni sono una risorsa e rappresentano l'ultimo legame con la figura materna. Il Tribunale, inoltre, secondo i GNi , non avrebbe ammesso alcuna Controparte_4 attività istruttoria, in particolare la richiesta di CTU psicologica sul nucleo familiare (padre, nonni, minori). Una CTU avrebbe consentito una valutazione obiettiva e imparziale della situazione e degli interessi delle parti. Il diniego della CTU, motivato con il potenziale stress sulle minori, contraddirebbe la visione del Tribunale sulla serenità delle bambine e rifletterebbe un pregiudizio. Lamentano che il Tribunale avrebbe ignorato la mancata presa in carico dei servizi dovuta all'ostruzionismo paterno. L'omessa istruttoria avrebbe determinato l'erroneità della sentenza. Ribadiscono la richiesta di audizione delle minori (attualmente di 8 e 7 anni). In conclusione, i nonni chiedono alla Corte d'Appello di riformare integralmente la sentenza del Tribunale per i Minorenni, accogliendo le loro richieste di autorizzazione a incontrare e frequentare le nipoti secondo modalità specifiche, di disporre una CTU e l'intervento dei Servizi Sociali, e di condannare il padre alle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.
Il padre, GN , si è costituito in appello chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 avversario in ogni sua parte e la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ritiene il GN i motivi di appello assolutamente infondati in fatto e in diritto. I CP_1 nonni sarebbero "autocentrati sul proprio sentire" e ignorerebbero quello delle minori. Avrebbero riproposto le stesse domande e richieste già rigettate dal Tribunale. Afferma che il secondo ricorso era una nuova domanda di modifica del precedente provvedimento, non un appello, e che era corretto che lo stesso giudice valutasse l'andamento della situazione, tenendo conto di quanto accaduto in precedenza. Ritenere insussistente la terzietà del Giudice per il fatto che questi abbia letto gli atti e considerato documenti come la denuncia-querela sarebbe illogico. L'atteggiamento dei nonni, che hanno promosso due azioni civili e una penale, dimostrerebbe, secondo il GN la CP_1 loro incapacità di avere un "rapporto civile" con lui. Il GN concorda con il T.M. sul fatto che il nuovo ricorso abbia esacerbato il CP_1 conflitto. Il primo provvedimento incoraggiava una distensione dei rapporti per futuri ampliamenti, ma i nonni non avrebbero accettato quanto era possibile fare in quel momento e hanno invece proseguito con azioni legali. Le loro richieste di visita sono, secondo l'appellato, eccessive e inadatte all'età delle bambine e alla situazione di conflitto. Il padre ritiene che i nonni siano focalizzati sui propri obiettivi e non sull'interesse delle minori. Rileva che i nonni continuano ad attaccarlo nonostante non sia emerso alcun profilo di inadeguatezza paterna, come confermato dalle relazioni dei servizi e dalle dichiarazioni di insegnanti e pediatra. Il conflitto creato dai nonni sta iniziando a minare la serenità delle bambine, che manifestano disagio e la paura di essere portate via dal padre. La sua presenza agli incontri è giustificata dall'atteggiamento denigratorio dei nonni, anche davanti alle bambine. Sottolinea di avere sempre garantito incontri regolari (quindicinali) presso la bisnonna, luogo caro anche alla madre defunta. Ribadisce di non avere mai voluto "cancellare" la memoria della madre, avendo, al contrario, gestito l'elaborazione del lutto secondo un metodo scelto con la moglie e tramite un "diario dei ricordi". L'appellato concorda con l'interpretazione del Tribunale secondo cui il diritto dei nonni non è incondizionato ma subordinato all'interesse superiore del minore. Cita
5 giurisprudenza che sottolinea come i nonni debbano cooperare nella realizzazione del progetto educativo del minore. Afferma di riconoscere l'importanza della famiglia materna come risorsa e di aver mantenuto i contatti nonostante il comportamento dei suoceri. Ritiene che i nonni debbano rendersi conto che il rapporto con le nipoti richiede collaborazione con lui. Quanto al motivo di appello basato sul mancato svolgimento di attività istruttoria, l'appellato ritiene che il rigetto delle istanze istruttorie rifletta la focalizzazione dei nonni sulle proprie richieste. Il rigetto dell'audizione delle minori è corretto in quanto le stesse non hanno l'età né la capacità di discernimento richiesta dalla legge (art. 473 bis 4 cpc) per sostenere un'audizione con un giudice. L'audizione, anzi, sarebbe inopportuna e aumenterebbe il loro disagio. Il rigetto della CTU è corretto perché una CTU sarebbe superflua;
non sono emersi elementi di pregiudizio o inadeguatezza paterna dalle precedenti e approfondite indagini dei servizi. Il CTU sarebbe un ulteriore fattore di stress. L'appellato contesta l'affermazione che i servizi non abbiano preso in carico la situazione, citando le indagini svolte dai servizi di Vercelli. Sottolinea che i nonni non hanno riferito ai servizi di della denuncia-querela quando hanno lamentato il Per_3 suo rifiuto alla mediazione. In sintesi, il padre ritiene che l'appello sia l'ennesimo atto di una "guerra" mossa dai suoceri, dettata dai loro bisogni personali e non dall'interesse delle minori, che al contrario verrebbe pregiudicato dal conflitto che i nonni continuano ad alimentare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita di essere accolto nei termini di cui si dirà qui di seguito. L'attuale regime di visite, così come di fatto attuato, non è idoneo a garantire un rapporto sano, autentico e continuativo tra le minori e i nonni materni. Gli incontri, limitati a una dozzina all'anno, di durata estremamente ridotta (circa un'ora o un'ora e mezza), si svolgono sempre sotto il controllo del padre e presso l'abitazione della bisnonna, in un contesto segnato da forte conflittualità. Questa modalità impedisce ogni forma di spontaneità e compromette la costruzione di un legame affettivo autonomo tra le bambine e i nonni, i quali rappresentano il principale collegamento con la figura materna tragicamente venuta a mancare. La presenza costante del padre durante gli incontri, pur formalmente giustificata come forma di protezione, in realtà cristallizza un clima di tensione, ostacola l'interazione libera e genera nei minori disagio e ambiguità relazionale, rischiando di creare in loro un doloroso conflitto di lealtà. Le attuali modalità degli incontri non solo non tutelano l'interesse delle bambine, ma ne limitano lo sviluppo emotivo, precludendo l'esperienza di un legame familiare significativo. La relazione con i nonni, in quanto figura affettiva stabile e componente essenziale dell'identità familiare delle minori, merita una valorizzazione concreta e non meramente formale.
Solo un regime di visita autonomo, nell'ambiente in cui effettivamente i nonni vivono, può permettere una relazione reale, stabile e benefica per la crescita armoniosa delle minori.
6 Coinvolgere la bisnonna negli incontri non è opportuno, sia per ragioni anagrafiche e di conseguente, verosimile fragilità personale – l'anziana GNa venendo periodicamente esposta al clima conflittuale tra le odierne parti litiganti – sia perché la sua abitazione, rappresentando un ambiente “neutro”, non è la più adatta a costruire un rapporto autentico e autonomo tra le minori e i nonni. La presenza della bisnonna rischia inoltre di sovraccaricare emotivamente il contesto percepito dalle minori, rendendo ancora più complessa la gestione delle dinamiche familiari già compromesse.
La presenza di un operatore, quale un educatore o un assistente sociale, durante gli incontri è al momento necessaria per garantire un contesto protetto e facilitare una graduale e serena ripresa della relazione tra le minori e i nonni materni, in un clima purtroppo ancora profondamente segnato da elevata conflittualità familiare. Tale figura professionale non solo funge da mediatore neutrale in grado di contenere eventuali tensioni, ma svolge anche un ruolo di osservazione e supporto relazionale, assicurando che gli incontri si svolgano nel rispetto dell'equilibrio emotivo delle bambine. La supervisione iniziale da parte di un operatore dei Servizi consente, comunque, di monitorare l'evoluzione del rapporto tra i nonni e le minori e di fornire indicazioni utili ai Servizi Sociali e all'Autorità Giudiziaria sull'andamento degli incontri, nell'ottica di un eventuale progressivo allentamento della supervisione stessa. In un contesto in cui le relazioni familiari sono compromesse da risentimenti e incomprensioni reciproche, la figura dell'operatore rappresenta una garanzia per tutti i soggetti coinvolti e, soprattutto, per le minori, il cui benessere psico-fisico deve restare al centro di ogni decisione e di ogni attività. La presenza dell'operatore consente di avviare con fiducia un percorso di ricostruzione del legame affettivo, tutelando il benessere psicologico delle bambine e promuovendo una relazione positiva con la famiglia materna.
In conclusione, la sentenza appellata va integralmente riformata, dovendosi prevedere incontri quindicinali, della durata di almeno due ore ciascuno, tra le nipoti e i nonni presso la casa di questi ultimi, senza la presenza del padre e con la presenza di un operatore dei Servizi (quale un educatore o un assistente sociale), come più compiutamente stabilito in dispositivo.
La compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio è giustificata dalla particolare delicatezza della vicenda, che coinvolge l'interesse delle minori, e dalla reciproca conflittualità tra le parti, che ha contribuito all'inasprimento della situazione senza una netta prevalenza di responsabilità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai GNi
[...]
e avverso la sentenza n. 554/2024 del Tribunale per i Minorenni Pt_1 Parte_2 di Torino, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
7 1. DISPONE che i Servizi Sociali territorialmente competenti prendano immediatamente in carico le minori e per la Persona_1 CP_2 gestione e il monitoraggio degli incontri con i nonni materni e Parte_1
Parte_2
2. DISPONE che gli incontri tra le minori e i nonni materni avvengano presso la residenza dei nonni, con cadenza quindicinale, il sabato mattina, per una durata minima di due ore (in un arco temporale compreso tra le ore 9,30 e le ore 12,30), in assenza del padre e alla presenza di un operatore designato dai Servizi Sociali;
in caso di indisponibilità di un operatore di sabato mattina, gli incontri si terranno di pomeriggio (in un arco temporale compreso tra le ore 16,00 e le ore 19,00), in un giorno della settimana da individuarsi a cura dei Servizi tenendo conto delle esigenze delle minori.
3. MANDA ai Servizi Sociali di definire le modalità di accompagnamento delle minori presso l'abitazione dei nonni qualora il padre non collabori Controparte_1 spontaneamente per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente sentenza.
4. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi, con conseguente obbligo restitutorio, da parte dell'odierno appellato, delle somme eventualmente pagate dagli odierni appellanti a tale titolo in forza della sentenza di primo grado.
5. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, inclusa la comunicazione di questa sentenza ai Servizi Sociali incaricati.
Torino, 14 maggio 2025
Il Consigliere Relatore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
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