Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2023, n. 900
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Sentenza 13 gennaio 2023

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L'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che, anche in deroga a quanto determinato nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle Commissioni, il tributo, con i relativi interessi, deve essere pagato in maniera frazionata nella fase relativa alla pendenza del giudizio tributario. L'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973 a sua volta prevede che le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. Tale articolo concerne, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario. Inoltre, a seguito della notifica di avviso di accertamento, il contribuente è tenuto a pagare: un terzo di imposte ed interessi, ex art. 15, primo comma, D.P.R. n. 602 del 1973 (dettato specificamente per le imposte sul reddito), dopo la notifica dell'avviso di accertamento, essendo la riscossione provvisoria delle sanzioni possibile solo dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso; i due terzi di imposte (di qualsiasi natura siano) e interessi, dopo la sentenza di rigetto di primo grado, o quanto da questa stabilito, a norma dell'art. 68, primo comma, lettera a) e b), del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché i due terzi delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato ex art. 19, primo comma, d.lgs. n. 472 del 1997; il residuo terzo di imposte, interessi e sanzioni dopo la sentenza di rigetto di secondo grado o quanto da questa stabilito. Nel caso di specie, è stato ritenuto che la sanzione sia stata determinata nella misura del 200 per cento rispetto all'imposta, senza apparentemente tener conto del fatto che l'art. 15 e l'art. 68, citati, prevedono rispettivamente la richiesta di pagare un terzo dell'imposta e poi, dopo la pronuncia di primo grado, il successivo terzo dell'imposta, in base all'ammontare di quanto accertato dalla sentenza con riguardo all'avviso di accertamento impugnato.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2023, n. 900
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 900
    Data del deposito : 13 gennaio 2023
    Fonte ufficiale :

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