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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16539 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Liverani, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15370/2024 pendente
TRA
I Parte_1
(avv. Albanese Claudio)
Opponente - esecutato
E
Controparte_1
(avv. Bourelly Beatrice)
Opposta – esecutante
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(Avvocatura Generale dello Stato)
Ente CP_3
Controparte_4
(contumace)
ZA NO
1 OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale R.G.E. 80317/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per I “Preliminarmente 1 – accertare e dichiarare la competenza del Tribunale Parte_1 adito a decidere integralmente sulle domande ed eccezioni mosse dal contribuente ex art. 616 c.p.c.: 1/A – accertare e dichiarare la nullità ed improcedibilità dell'atto di pignoramento per omessa notifica al terzo pignorato Nel Merito 2 – accertare e dichiarare l'inesistenza della prova di notifica e mancata produzione degli estratti di ruolo e pertanto l'inesistenza/nullità dei seguenti titoli sottesi al pignoramento di competenza del giudice Ordinario: Cartella 09720170210015775000 30/11/2017 Cartella 09720220010667859000 05/10/2022 Cartella 09720220111066922000 14/10/2022 Cartella 09720230010717776000 24/02/2023 Avviso di addebito 39720112004352018000 08/11/2011 Avviso di addebito 39720112005458314000 11/01/2012 Avviso di addebito 39720112005483075000 11/01/2012 Avviso di addebito 39720120002292776000 23/03/2012 Avviso di addebito 39720120013257981000 25/09/2012 Avviso di addebito 39720130006475638000 17/04/2013 Avviso di addebito 39720130025281450000 05/02/2014 Avviso di addebito 39720180000820034000 30/03/2018 Avviso di addebito 39720190016407726000 30/07/2019 Avviso di addebito 39720190020011169000 01/10/2019 Avviso di addebito 39720200000087724000 17/01/2020 Avviso di addebito 39720220001491376000 13/04/2022 3 – accertare e dichiarare la nullità del pignoramento per sospensione legale della riscossione in violazione del dell'art. 17 bis d. lgs. 31.12.1992 n. 546; 4 - accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento opposto per mancata costituzione in giudizio del Terzo Pignorato, omessa prova della notifica dell'atto esecutivo, e per decorso del termine di 60 giorni ex art. 72 – bis d.p.r. 602/73, per mancato adempimento dell'ordine diretto di pagamento, nonché per inesistenza della dichiarazione del terzo ex art. 547 cpc;
5 - accertare e dichiarare l'inesigibilità delle somme dedotte nelle seguenti cartelle di pagamento: 09720120149164453000, 09720110303176922000, 09720110161921141000, 09720110100965507000, 09720130107266421000, 09720130125108063000, per vizio del processo notificatorio, per mancata produzione della seconda raccomandata informativa in violazione degli articoli 26 DPR n. 602/1973 e 60 comma 1 lett. b-bis) del DPR n. 600/1973 e per l'effetto accertare e dichiarare l'inefficacia dei su detti titoli sottesi al pignoramento con declaratoria di nullità; 6 – accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento impugnato per omessa notifica dei titoli ex art. 474 commi 3 e 4 c.p.c. quali cartelle e avvisi di addebito di competenza del giudice ordinario ovvero: 09720120149164453000 e 09720110303176922000”.
Per :“1) in via preliminare, dichiarare la propria Controparte_1 incompetenza in favore del giudice del lavoro relativamente agli avvisi di addebito di seguito elencati, per crediti sede Roma TI e per i quali pende il procedimento promosso da CP_5
, RG 16527/24 Avviso di addebito 39720112004352018000 08/11/2011 Avviso di Parte_2 addebito 39720112005458314000 11/01/2012 Avviso di addebito 39720112005483075000 11/01/2012 Avviso di addebito 39720120002292776000 23/03/2012 Avviso di addebito 39720120013257981000 25/09/2012 Avviso di addebito 39720130006475638000 17/04/2013 Avviso di addebito 39720130025281450000 05/02/2014 Avviso di addebito 39720180000820034000 30/03/2018 Avviso di addebito 39720190016407726000 30/07/2019 Avviso di addebito 39720190020011169000 01/10/2019 Avviso di addebito 39720200000087724000 17/01/2020 Avviso di addebito 39720220001491376000 13/04/2022 2) sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito, relativamente alle seguenti cartelle: 09720120149164453000, 09720110303176922000 09720110161921141000
2 09720110100965507000, 09720130107266421000, 09720130125108063000, 0972017021001577500,09720220010667859000,09720220111066922000, 09720230010717776000 aventi ad oggetto debiti tributari, stante la giurisdizione del giudice tributario, ma comunque già oggetto del giudizio svoltosi innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado, sez. 13, con giudizio recante RG 8258/23, conclusosi con sentenza 6624/2024 depositata il 20/05/2024 di rigetto del ricorso. 3) ancora in via preliminare, disporre ai sensi dell'art.274 cpc la riunione del presente giudizio con il procedimento recante RG 16527/24 promosso innanzi al Part Tribunale di Roma, sezione lavoro, da nei confronti della ed Controparte_4 CP_5 sede Roma TI, pendente nello stesso grado e fase del procedimento odierno, non essendo stata ancora fissata la prima udienza;
4) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante non ritenesse di dichiarare la propria incompetenza relativamente agli avvisi di addebito nonché il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle, Voglia ordinare l'integrazione del contraddittorio autorizzando la chiamata in causa dell' dell' a carico di CP_5 parte attrice o comunque della parte più diligente, 5) nel merito, dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea, per i motivi sopra esposti e condannarla, per l'effetto, al pagamento di spese, compensi ed accessori di legge in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria.
Per “- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di Controparte_2 giurisdizione del Giudice Ordinario;
- in via principale e, in ogni caso, rigettare le domande della controparte in quanto infondate e/o inammissibili;
Spese vinte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.07.2024 proponeva opposizione ex artt. 615 Parte_3
e 617 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi confronti da
[...]
con ordine diretto di pagamento di cui all'art. 72 bis d.P.R. 602/1973 Controparte_1 per la somma di € 1.280.038,63.
3 L'opponente eccepiva:
a) La violazione di cui all'art. 17 bis D.Lgs. 546/1992 avuto riguardo alle cartelle tributarie e agli avvisi di accertamento (anch'essi relativi a crediti tributari),
b) La carenza di motivazione del pignoramento,
c) La omessa notifica del pignoramento al terzo pignorato,
d) La omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito,
e) La prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento, agli avvisi di addebito e agli avvisi di accertamento.
In ragione di quanto sopra, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
si costituiva eccependo il parziale difetto di giurisdizione del Controparte_1
G.O.; nel merito, chiedeva il rigetto della opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto.
4 Con ordinanza del 13.03.2024 il G.E. sospendeva l'esecuzione limitatamente agli avvisi di addebito, compensava parzialmente le spese di lite e assegnava il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Sia i sia hanno introdotto il giudizio di merito: Parte_1 Controparte_1
− I hanno introdotto il giudizio di merito R.G. 15370/2024, citando a comparire Parte_1
l'ente della riscossione e il terzo pignorato, riproponendo i medesimi motivi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi fatti valere nella precedente fase cautelare,
− ha introdotto il giudizio R.G. 16527/2024 ai fini del Controparte_1 rigetto dei motivi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi fatti valere nella precedente fase cautelare limitatamente agli avvisi di addebito e alle cartelle previdenziali.
Avuto riguardo al presente giudizio di merito, la società esecutata ha riproposto i seguenti motivi di opposizione:
I. La violazione di cui all'art. 17 bis D.Lgs. 546/1992 avuto riguardo alle cartelle tributarie e agli avvisi di accertamento (anch'essi relativi a crediti tributari),
II. La omessa notifica del pignoramento al terzo pignorato,
III. La omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito,
IV. La prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori di cui agli avvisi di addebito e agli avvisi di accertamento (la cui notifica spetta in via esclusiva agli stessi, non già all'ente della riscossione), fissando l'udienza di prima comparizione al 19.03.2025.
All'esito, è stata disposta la separazione, dalla presente causa, dei motivi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi relativi agli avvisi di addebito e alle cartelle previdenziali;
il nuovo fascicolo, formato dalla Cancelleria (R.G. 25884/2025), è stato trasmesso alla sezione lavoro;
avuto riguardo ai restanti motivi di opposizione, che formano oggetto del presente giudizio di merito, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 12.11.2025, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'esito dell'udienza del 12.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
È stato acquisito il fascicolo R.G.E. n. 80317/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contumacia
Deve essere dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente Controparte_4 citata, non si è costituita nel presente giudizio di merito.
5 L'oggetto del presente giudizio di merito
A seguito della separazione delle cause, il presente giudizio ha ad oggetto i seguenti motivi di opposizione:
1) La violazione di cui all'art. 17 bis D.Lgs. 546/1992 avuto riguardo alle cartelle tributarie e agli avvisi di accertamento (anch'essi relativi a crediti tributari),
2) La omessa notifica del pignoramento al terzo pignorato,
3) La omessa notifica delle cartelle di pagamento di pagamento (che non si riferiscano a crediti di natura previdenziale),
Il motivo di opposizione sub n. 1)
Con il motivo di opposizione sub n. 1), in ragione dell'effetto sospensivo ex art. 17 bis D.Lgs. n.
546/92, la società esecutata ha eccepito l'illegittimità della esecuzione esattoriale che è stata instaurata nonostante la proposizione del ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, pendente con R.G. 8258/2023 avverso le partite nn. 09720110100965507000,
09720110161921141000, 09720110303176922000, 09720120149164453000,
09720130107266421000, 09720130125108063000, 09720130325039362000,
09720140263233767000, 09720150206199173000, 09720160017964429000,
09720160030241338000, 09720160118690709000, 09720170072856648000,
09720170210015775000, 09720170266212443000, 09720180052411688000,
09720180108048942000, 09720180130250971000, 09720190061295401000,
09720190158266905000, 09720200106751857000, 09720200106751958000,
09720200137994100000, avviso di accertamento n. TK7031005709/2012, avviso di accertamento n. TK7031003908/2015.
L'eccezione non merita accoglimento, riferendosi la disposizione in parola alle controversie di valore non superiore ad € 50.000,00 (v. art. 17 bis co. 1 D.Lgs. 546/1992), mentre nel caso di specie gli importi intimati sono di gran lunga superiori.
Il motivo di opposizione sub n. 2)
Con il motivo di opposizione sub n. 2), la società esecutata ha eccepito la omessa notifica del pignoramento al terzo pignorato.
Anche tale eccezione non può trovare accoglimento. L'ente della riscossione ha depositato la documentazione comprovante l'avvenuta notifica del pignoramento al terzo pignorato, eseguita a mezzo pec il 06.07.2023. La circostanza che l'indirizzo di posta del terzo pignorato non sia ricompreso nel Registro Pubblico INIPEC non prova che lo stesso non sia comunque riconducibile alla banca;
peraltro, se il terzo non avesse ricevuto la notifica del pignoramento, non vi sarebbe stato neppure l'interesse del debitore a proporre opposizione esecutiva, non subendo alcun pregiudizio in concreto. Non può, infine, ritenersi estinta l'esecuzione per il decorso del termine di
6 60 giorni di cui agli artt. 72 e 72 bis d.P.R. 602/1973 poiché l'esecuzione è stata sospesa, ancorché parzialmente.
Il motivo di opposizione sub n. 3)
Con il motivo di opposizione sub n. 3), la società esecutata ha eccepito la omessa notifica delle cartelle di pagamento.
A fronte della separazione delle cause, come sopra chiarito, l'eccezione deve ritenersi limitata in questa sede ai crediti diversi da quelli previdenziali. Ebbene, le restanti cartelle riguardano crediti tributari. Al riguardo, deve essere affermata la preclusione del G.O. a conoscere della relativa doglianza, in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla notificazione integra una opposizione agli atti dell'esecuzione nella quale si fa valere una nullità derivata dell'atto espropriativo e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario” (Cass., Sez.
Un., n. 13913/2017).
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da €
1.000.000,00 ad € 2.000.000,00 tenuto conto del credito azionato in via esecutiva;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri minimi vista la semplicità delle questioni trattate ed il difetto di giurisdizione del giudice adito).
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- respinge l'opposizione;
- condanna al pagamento, in favore di , Parte_3 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 10.180,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Bourelly Beatrice che si è dichiarata antistataria;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite Parte_3 Controparte_2 che liquida in € 10.180,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 25.11.2025
Si comunichi.
Il Giudice
(dott.ssa Cristina Liverani)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Liverani, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15370/2024 pendente
TRA
I Parte_1
(avv. Albanese Claudio)
Opponente - esecutato
E
Controparte_1
(avv. Bourelly Beatrice)
Opposta – esecutante
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(Avvocatura Generale dello Stato)
Ente CP_3
Controparte_4
(contumace)
ZA NO
1 OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale R.G.E. 80317/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per I “Preliminarmente 1 – accertare e dichiarare la competenza del Tribunale Parte_1 adito a decidere integralmente sulle domande ed eccezioni mosse dal contribuente ex art. 616 c.p.c.: 1/A – accertare e dichiarare la nullità ed improcedibilità dell'atto di pignoramento per omessa notifica al terzo pignorato Nel Merito 2 – accertare e dichiarare l'inesistenza della prova di notifica e mancata produzione degli estratti di ruolo e pertanto l'inesistenza/nullità dei seguenti titoli sottesi al pignoramento di competenza del giudice Ordinario: Cartella 09720170210015775000 30/11/2017 Cartella 09720220010667859000 05/10/2022 Cartella 09720220111066922000 14/10/2022 Cartella 09720230010717776000 24/02/2023 Avviso di addebito 39720112004352018000 08/11/2011 Avviso di addebito 39720112005458314000 11/01/2012 Avviso di addebito 39720112005483075000 11/01/2012 Avviso di addebito 39720120002292776000 23/03/2012 Avviso di addebito 39720120013257981000 25/09/2012 Avviso di addebito 39720130006475638000 17/04/2013 Avviso di addebito 39720130025281450000 05/02/2014 Avviso di addebito 39720180000820034000 30/03/2018 Avviso di addebito 39720190016407726000 30/07/2019 Avviso di addebito 39720190020011169000 01/10/2019 Avviso di addebito 39720200000087724000 17/01/2020 Avviso di addebito 39720220001491376000 13/04/2022 3 – accertare e dichiarare la nullità del pignoramento per sospensione legale della riscossione in violazione del dell'art. 17 bis d. lgs. 31.12.1992 n. 546; 4 - accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento opposto per mancata costituzione in giudizio del Terzo Pignorato, omessa prova della notifica dell'atto esecutivo, e per decorso del termine di 60 giorni ex art. 72 – bis d.p.r. 602/73, per mancato adempimento dell'ordine diretto di pagamento, nonché per inesistenza della dichiarazione del terzo ex art. 547 cpc;
5 - accertare e dichiarare l'inesigibilità delle somme dedotte nelle seguenti cartelle di pagamento: 09720120149164453000, 09720110303176922000, 09720110161921141000, 09720110100965507000, 09720130107266421000, 09720130125108063000, per vizio del processo notificatorio, per mancata produzione della seconda raccomandata informativa in violazione degli articoli 26 DPR n. 602/1973 e 60 comma 1 lett. b-bis) del DPR n. 600/1973 e per l'effetto accertare e dichiarare l'inefficacia dei su detti titoli sottesi al pignoramento con declaratoria di nullità; 6 – accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento impugnato per omessa notifica dei titoli ex art. 474 commi 3 e 4 c.p.c. quali cartelle e avvisi di addebito di competenza del giudice ordinario ovvero: 09720120149164453000 e 09720110303176922000”.
Per :“1) in via preliminare, dichiarare la propria Controparte_1 incompetenza in favore del giudice del lavoro relativamente agli avvisi di addebito di seguito elencati, per crediti sede Roma TI e per i quali pende il procedimento promosso da CP_5
, RG 16527/24 Avviso di addebito 39720112004352018000 08/11/2011 Avviso di Parte_2 addebito 39720112005458314000 11/01/2012 Avviso di addebito 39720112005483075000 11/01/2012 Avviso di addebito 39720120002292776000 23/03/2012 Avviso di addebito 39720120013257981000 25/09/2012 Avviso di addebito 39720130006475638000 17/04/2013 Avviso di addebito 39720130025281450000 05/02/2014 Avviso di addebito 39720180000820034000 30/03/2018 Avviso di addebito 39720190016407726000 30/07/2019 Avviso di addebito 39720190020011169000 01/10/2019 Avviso di addebito 39720200000087724000 17/01/2020 Avviso di addebito 39720220001491376000 13/04/2022 2) sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito, relativamente alle seguenti cartelle: 09720120149164453000, 09720110303176922000 09720110161921141000
2 09720110100965507000, 09720130107266421000, 09720130125108063000, 0972017021001577500,09720220010667859000,09720220111066922000, 09720230010717776000 aventi ad oggetto debiti tributari, stante la giurisdizione del giudice tributario, ma comunque già oggetto del giudizio svoltosi innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado, sez. 13, con giudizio recante RG 8258/23, conclusosi con sentenza 6624/2024 depositata il 20/05/2024 di rigetto del ricorso. 3) ancora in via preliminare, disporre ai sensi dell'art.274 cpc la riunione del presente giudizio con il procedimento recante RG 16527/24 promosso innanzi al Part Tribunale di Roma, sezione lavoro, da nei confronti della ed Controparte_4 CP_5 sede Roma TI, pendente nello stesso grado e fase del procedimento odierno, non essendo stata ancora fissata la prima udienza;
4) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante non ritenesse di dichiarare la propria incompetenza relativamente agli avvisi di addebito nonché il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle, Voglia ordinare l'integrazione del contraddittorio autorizzando la chiamata in causa dell' dell' a carico di CP_5 parte attrice o comunque della parte più diligente, 5) nel merito, dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea, per i motivi sopra esposti e condannarla, per l'effetto, al pagamento di spese, compensi ed accessori di legge in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria.
Per “- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di Controparte_2 giurisdizione del Giudice Ordinario;
- in via principale e, in ogni caso, rigettare le domande della controparte in quanto infondate e/o inammissibili;
Spese vinte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.07.2024 proponeva opposizione ex artt. 615 Parte_3
e 617 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi confronti da
[...]
con ordine diretto di pagamento di cui all'art. 72 bis d.P.R. 602/1973 Controparte_1 per la somma di € 1.280.038,63.
3 L'opponente eccepiva:
a) La violazione di cui all'art. 17 bis D.Lgs. 546/1992 avuto riguardo alle cartelle tributarie e agli avvisi di accertamento (anch'essi relativi a crediti tributari),
b) La carenza di motivazione del pignoramento,
c) La omessa notifica del pignoramento al terzo pignorato,
d) La omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito,
e) La prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento, agli avvisi di addebito e agli avvisi di accertamento.
In ragione di quanto sopra, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
si costituiva eccependo il parziale difetto di giurisdizione del Controparte_1
G.O.; nel merito, chiedeva il rigetto della opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto.
4 Con ordinanza del 13.03.2024 il G.E. sospendeva l'esecuzione limitatamente agli avvisi di addebito, compensava parzialmente le spese di lite e assegnava il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Sia i sia hanno introdotto il giudizio di merito: Parte_1 Controparte_1
− I hanno introdotto il giudizio di merito R.G. 15370/2024, citando a comparire Parte_1
l'ente della riscossione e il terzo pignorato, riproponendo i medesimi motivi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi fatti valere nella precedente fase cautelare,
− ha introdotto il giudizio R.G. 16527/2024 ai fini del Controparte_1 rigetto dei motivi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi fatti valere nella precedente fase cautelare limitatamente agli avvisi di addebito e alle cartelle previdenziali.
Avuto riguardo al presente giudizio di merito, la società esecutata ha riproposto i seguenti motivi di opposizione:
I. La violazione di cui all'art. 17 bis D.Lgs. 546/1992 avuto riguardo alle cartelle tributarie e agli avvisi di accertamento (anch'essi relativi a crediti tributari),
II. La omessa notifica del pignoramento al terzo pignorato,
III. La omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito,
IV. La prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori di cui agli avvisi di addebito e agli avvisi di accertamento (la cui notifica spetta in via esclusiva agli stessi, non già all'ente della riscossione), fissando l'udienza di prima comparizione al 19.03.2025.
All'esito, è stata disposta la separazione, dalla presente causa, dei motivi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi relativi agli avvisi di addebito e alle cartelle previdenziali;
il nuovo fascicolo, formato dalla Cancelleria (R.G. 25884/2025), è stato trasmesso alla sezione lavoro;
avuto riguardo ai restanti motivi di opposizione, che formano oggetto del presente giudizio di merito, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 12.11.2025, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'esito dell'udienza del 12.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
È stato acquisito il fascicolo R.G.E. n. 80317/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contumacia
Deve essere dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente Controparte_4 citata, non si è costituita nel presente giudizio di merito.
5 L'oggetto del presente giudizio di merito
A seguito della separazione delle cause, il presente giudizio ha ad oggetto i seguenti motivi di opposizione:
1) La violazione di cui all'art. 17 bis D.Lgs. 546/1992 avuto riguardo alle cartelle tributarie e agli avvisi di accertamento (anch'essi relativi a crediti tributari),
2) La omessa notifica del pignoramento al terzo pignorato,
3) La omessa notifica delle cartelle di pagamento di pagamento (che non si riferiscano a crediti di natura previdenziale),
Il motivo di opposizione sub n. 1)
Con il motivo di opposizione sub n. 1), in ragione dell'effetto sospensivo ex art. 17 bis D.Lgs. n.
546/92, la società esecutata ha eccepito l'illegittimità della esecuzione esattoriale che è stata instaurata nonostante la proposizione del ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, pendente con R.G. 8258/2023 avverso le partite nn. 09720110100965507000,
09720110161921141000, 09720110303176922000, 09720120149164453000,
09720130107266421000, 09720130125108063000, 09720130325039362000,
09720140263233767000, 09720150206199173000, 09720160017964429000,
09720160030241338000, 09720160118690709000, 09720170072856648000,
09720170210015775000, 09720170266212443000, 09720180052411688000,
09720180108048942000, 09720180130250971000, 09720190061295401000,
09720190158266905000, 09720200106751857000, 09720200106751958000,
09720200137994100000, avviso di accertamento n. TK7031005709/2012, avviso di accertamento n. TK7031003908/2015.
L'eccezione non merita accoglimento, riferendosi la disposizione in parola alle controversie di valore non superiore ad € 50.000,00 (v. art. 17 bis co. 1 D.Lgs. 546/1992), mentre nel caso di specie gli importi intimati sono di gran lunga superiori.
Il motivo di opposizione sub n. 2)
Con il motivo di opposizione sub n. 2), la società esecutata ha eccepito la omessa notifica del pignoramento al terzo pignorato.
Anche tale eccezione non può trovare accoglimento. L'ente della riscossione ha depositato la documentazione comprovante l'avvenuta notifica del pignoramento al terzo pignorato, eseguita a mezzo pec il 06.07.2023. La circostanza che l'indirizzo di posta del terzo pignorato non sia ricompreso nel Registro Pubblico INIPEC non prova che lo stesso non sia comunque riconducibile alla banca;
peraltro, se il terzo non avesse ricevuto la notifica del pignoramento, non vi sarebbe stato neppure l'interesse del debitore a proporre opposizione esecutiva, non subendo alcun pregiudizio in concreto. Non può, infine, ritenersi estinta l'esecuzione per il decorso del termine di
6 60 giorni di cui agli artt. 72 e 72 bis d.P.R. 602/1973 poiché l'esecuzione è stata sospesa, ancorché parzialmente.
Il motivo di opposizione sub n. 3)
Con il motivo di opposizione sub n. 3), la società esecutata ha eccepito la omessa notifica delle cartelle di pagamento.
A fronte della separazione delle cause, come sopra chiarito, l'eccezione deve ritenersi limitata in questa sede ai crediti diversi da quelli previdenziali. Ebbene, le restanti cartelle riguardano crediti tributari. Al riguardo, deve essere affermata la preclusione del G.O. a conoscere della relativa doglianza, in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla notificazione integra una opposizione agli atti dell'esecuzione nella quale si fa valere una nullità derivata dell'atto espropriativo e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario” (Cass., Sez.
Un., n. 13913/2017).
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da €
1.000.000,00 ad € 2.000.000,00 tenuto conto del credito azionato in via esecutiva;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri minimi vista la semplicità delle questioni trattate ed il difetto di giurisdizione del giudice adito).
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- respinge l'opposizione;
- condanna al pagamento, in favore di , Parte_3 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 10.180,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Bourelly Beatrice che si è dichiarata antistataria;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite Parte_3 Controparte_2 che liquida in € 10.180,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 25.11.2025
Si comunichi.
Il Giudice
(dott.ssa Cristina Liverani)
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