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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Roberto Rezzonico Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dott. ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante il NRG 296/2019 promossa da
, ora C.F. e P.IVA Parte_1 Parte_2
(già P.IVA_1 Parte_1 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F.:
[...]
e P. IVA: ) rappresentata e difesa - giusta procura in atti P.IVA_2 P.IVA_3
- dall'avv. Pietro Patti ( ) presso il cui studio sito a Via C.F._1 Pt_3
Colajanni, 2, è elettivamente domiciliata appellante
Contro
, nato a [...], il [...], ed ivi residente in[...] Giovanni, n. 22, C.F. , nata a [...], C.F._2 CP_2
il 02/02/1951, ed ivi residente in [...], C.F.
, e , nato a [...], il [...], C.F._3 Controparte_3
ed ivi residente in [...], C.F. , C.F._4
rappresentati e difesi - giusta procura in atti - dall'avv. Francesco Scardaci Di Grazia
presso il cui studio sito in Catania, Via Monsignor Domenico Orlando n. 14 sono elettivamente domiciliati, e dall'avv. Giuseppe Chiaramonte.
appellato
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc. ma Corte adita, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa respinta, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza revocare l'atto di donazione del 29.06.2010 rep.
266185/23794 rogato notar con il quale i sigg. ri Persona_1 CP_1
e hanno donato tutti i loro beni al figlio e
[...] CP_2 CP_3
conseguentemente e per l'effetto ritenere e dichiarare l'inefficacia, nei confronti dell'odierna attrice in appello, ai sensi dell'art. 2901 c.c. di esso atto di donazione.
Con vittoria di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellato: Codesta On.le Corte d'appello adita:
- accertare e dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto da
Parte_1
- per l'effetto, condannare la al pagamento delle Parte_1
spese e degli onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- condannare la per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Parte_1
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 381 del 29/07/2019, il Tribunale di Enna rigettava la domanda
2 proposta dalla , già nei confronti di Parte_1 Controparte_4
, e , tesa a far dichiarare Controparte_1 CP_2 Controparte_5
l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione del 29.06.2010, in quanto, a dire della società, finalizzato a danneggiare le ragioni creditorie dalla stessa vantate per cartelle di pagamento pari a euro
4.652.858,27 per uno dei convenuti ed euro 4.901.252,54 per l'altro .
Ciò in quanto, trattandosi di liberalità compiuta antecedentemente al sorgere o comunque alla conoscenza del debito, riteneva non provato il consilium fraudis,
inteso quale preordinazione dell'atto dispositivo a pregiudicare anche nel futuro il creditore.
Il Tribunale, in particolare, non ravvisava, neanche attraverso il ricorso a presunzioni, la prova né del dolo generico, integrato dalla consapevolezza di arrecare un pregiudizio, né del dolo specifico evincibile da attività di infingimenti, raggiri,
azioni ambigue, scaltre predisposizioni premeditate per sottrarre anticipatamente il patrimonio dei debitori alla garanzia dell'eventuale futuro credito.
Ed invero, sulla scorta della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale
di Enna, il giudice di primo grado riteneva non sussistente neppure il danno,
trattandosi di cartelle annullate a seguito di opposizione, con un debito residuo di gran lunga inferiore a quello originariamente contestato, pari ad euro 15.432,68 per e ad euro 11.135,86 per Parte_4 CP_2
Evidenziava, inoltre, il difetto di adeguato riscontro in ordine alla partecipazione fraudolenta del terzo.
Condannava, infine, l'Agente per la Riscossione alla rifusione delle spese di lite pari a complessivi euro 36.145,00 in favore dei resistenti ed al pagamento, ex art. 96
terzo comma, dell'ulteriore ella somma di euro 7.500,00, determinata in via
3 equitativa, per la condotta processuale tenuta fornendo informazioni non corrette ovvero omettendone altre, di rilievo fondamentale per il giudizio, quali l'avvenuta impugnazione delle cartelle esattoriali e l'esito del giudizio tributario.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la Parte_1
condensando le proprie censure in cinque motivi di impugnazione.
[...]
Con il primo, contestava l'assunto del Tribunale in ordine all'asserita posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo.
Ed invero, sin dall'atto introduttivo, l'Agente della Riscossione aveva dedotto che i convenuti erano risultati destinatari di indagini finanziarie da parte dell' in Pt_5
relazione all'anno di imposta 2006, di talché gli stessi, al momento della donazione non potevano non conoscere le gravi conseguenze che sarebbero scaturite dagli accertamenti fiscali.
Con il secondo motivo di gravame, contestava quanto asserito dal primo giudice in merito alla mancata prova del consilium fraudis e dell'eventus damni.
Rappresentava, infatti, come la fondatezza del primo motivo di appello, in relazione all'erronea collocazione temporale dell'insorgenza del credito – da considerarsi anteriore, e non successiva all'atto dispositivo - determinava a cascata,
che il consilium fraudis fosse integrato dalla mera conoscenza del pregiudizio arrecato.
In ogni caso, anche a voler richiedere la dolosa preordinazione alla causazione del pregiudizio (ritenendo cioè il credito successivo all'atto di liberalità), l'intento fraudolento di distogliere anticipatamente il loro patrimonio alla garanzia del futuro credito sarebbe stato desumibile da diversi elementi presuntivi, quali la contiguità
temporale rispetto all'accertamento fiscale subìto; il legame di stretta parentela tra le
4 parti dell'atto (genitori e figlio); la coabitazione tra le stesse;
l'assenza di ulteriori motivi che giustificassero la cessione in blocco di tutti i cespiti immobiliari.
In ordine all'eventus damni, l'appellante riteneva altresì pienamente provato il pregiudizio alle ragioni creditorie, inteso nell'accezione più ampia di pericolo di danno o di modificazione della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.
Con il terzo motivo di gravame censurava poi la contraddittorietà del ragionamento logico - giuridico seguito dal giudice di prime cure laddove, in un primo momento, aveva correttamente evidenziato che negli atti a titolo gratuito non era necessario che la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto fosse configurata anche in capo al terzo e, successivamente, aveva invece sostenuto la mancata prova della sussistenza della partecipatio fraudis del terzo donatario.
Con il quarto motivo, riferito invece al presupposto oggettivo dell'actio pauliana,
censurava la decisione del Tribunale ove erano state ritenute insussistenti le ragioni
Parte del credito, atteso che le cartelle di pagamento sarebbero state annullate dalla in epoca antecedente all'avvio dell'azione revocatoria.
Al riguardo, evidenziava l'appellante come il suddetto annullamento si fondasse su una pronuncia giurisdizionale non definitiva e che comunque il giudice di prime cure aveva arbitrariamente determinato un minore credito, nonostante dalla documentazione allegata con la comparsa conclusionale (a seguito delle sentenze
Cont delle CTP e delle integrazioni dell' la cui non tempestiva produzione non risulta pertanto addebitabile all'Agente) emergesse un credito, cristallizzato nell'ultimo estratto di ruolo, di euro 817.287,06 per il e di euro 907.263,07 per la CP_1 CP_2
Con l'ultimo motivo di impugnazione censurava infine la condanna alle spese di lite, nonché all'ulteriore somma, equitativamente determinata, di cui all'art. 96 co. 3
5 c.p.c., sia per la ritenuta fondatezza del gravame e per la conseguente riforma della sentenza di primo grado, sia in ragione della circostanza per cui, a prescindere dall'accoglimento dell'appello, la condanna per lite temeraria ai danni dell'Agente
della Riscossione che aveva agito sulla base di ruoli trasmessi dall'ente impositore,
senza poter entrare nel merito della pretesa, si rivelava iniqua.
Con comparsa depositata il 20 dicembre 2019, si costituivano gli appellati, i quali nel contestare le doglianze avverse, eccepivano l'inammissibilità dell'appello poiché
fondato sulle medesime allegazioni difensive già spiegate in primo grado e, nel merito, ne deducevano comunque l'infondatezza, ritenendo assente la prova sia dell'eventus damni, in considerazione della certa posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, sia del consilium fraudis, stante il difetto di adeguato riscontro in ordine alla conoscenza e alla dolosa preordinazione di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.
Chiedevano conclusivamente la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite.
All'udienza di prima comparizione del 15 gennaio 2020, l'appellante depositava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale con cui era stata riformata la prima pronuncia che aveva annullato le cartelle di pagamento.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa, all'udienza del 30.11.2023,
svolta in modalità cartolare, veniva incamerata per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare, nell'ordine logico, risulta il vaglio della domanda di interruzione,
avanzata dalla parte appellata in seno alle note di trattazione scritta depositate il
28.11.2023 in sede di precisazione delle conclusioni.
6 La domanda non risulta meritevole di accoglimento ai sensi dell'art. 76 co. 4 del
DL n. 73/2021 alla cui stregua “Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità
nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana,
[...]
a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei Parte_2
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di con Parte_1
i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Ne consegue che, alla luce del chiaro disposto normativo, l' Controparte_7
è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti facenti capo alla cancellata sì dal Registro delle Imprese ma estinta, infatti, Parte_1
senza farsi luogo ad alcuna procedura di liquidazione.
Conclusione, questa, che rinviene peraltro autorevole conforto nella pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 15911/2021, resa con riguardo all'analoga fattispecie tra ed ove si afferma la Pt_2 CP_7 Controparte_8
non necessità dell'interruzione del processo a seguito dell'avvenuta successione a titolo universale.
Ciò posto in via preliminare, si osserva nel merito come l'appello risulti fondato in relazione al secondo, al terzo, al quarto ed al quinto motivo di impugnazione e meritevole, in quanto tale, di accoglimento.
Ed invero, l'infondatezza del primo motivo, concernente l'asserita posteriorità del credito, sulla scorta di quanto si dirà più diffusamente in seguito, non è tale da incidere sull'esito del gravame, posto che la pur accertata anteriorità dell'atto dispositivo non vale a neutralizzare lo strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, connotandone solo in maniera più pregnante l'elemento soggettivo.
In punto di diritto, non appare superfluo ricordare come l'azione revocatoria,
7 considerata la stessa collocazione codicistica, si connoti per un'evidente funzione cautelativa, rappresentando infatti, un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale.
Il creditore che agisce in revocatoria mira, dunque, a far dichiarare giudizialmente,
nei propri confronti, l'inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore e pregiudizievoli delle proprie ragioni, consentendo di esercitare sui beni oggetto dell'atto le azioni esecutive teleologicamente orientate alla realizzazione coattiva del credito.
Alla luce di tale natura giuridica, la concreta configurazione dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'actio pauliana ex art. 2901 c.c. si flette agli scopi conservativi cui la stessa tende, così come ormai desumibili dagli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.
Al profilo oggettivo, che implica oltre alla necessaria sussistenza di un diritto di credito, anche la determinazione del c.d. eventus damni, si affianca quindi quello soggettivo, diversamente configurato a seconda che l'atto di cui si invochi l'inefficacia sia a titolo oneroso o gratuito, e sia stato compiuto in epoca anteriore o posteriore rispetto all'insorgenza del diritto posto a fondamento dell'azionato meccanismo di conservazione della garanzia patrimoniale.
Posto che l'esistenza del credito costituisce la premessa della pronunzia sulla domanda revocatoria, è necessario che l'istante abbia la qualità di creditore, categoria questa intesa in senso ampio, risultando sufficiente l'esistenza di una mera ragione di credito o di una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza,
liquidità ed esigibilità del credito stesso, con la conseguenza che tale azione potrà,
pertanto, essere esperita anche per tutelare crediti condizionati o soltanto eventuali
8 (Cass. civ. n. 18291/2020 Cass. n. 20002 del 18.7.2008; Cass. civ. 3981 del
18.3.2003; Cass. civ. n. 11471 del 24.3.2003; Cass. civ. 1050 del 10.2.1996).
L'azione revocatoria, infatti, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito
(Cass. civ. n. 1893/2012; Cass. civ. n. 5359 del 05.03.2009).
Il carattere anche solo eventuale del credito posto a fondamento dell'azione fa sì
che risulti suscettibile di tutela con tale strumento anche il credito litigioso.
Ragioni di ordine logico impongono di trattare, con priorità, il quarto motivo di appello, concernente “le ragioni di credito”.
Sul punto, si evidenzia come il credito vantato dalla Parte_1
(oggi ) trovi compiuta rispondenza nelle numerose cartelle di Controparte_7
pagamento allegate in atti ed indirizzate ai donanti e Controparte_1 CP_2
Vero è che le suddette cartelle avevano costituito oggetto di impugnazione dinanzi alla Commissione Provinciale Tributaria che, accogliendo il ricorso dei contribuenti,
le aveva annullate, ma è altresì innegabile che si tratti di decisione non definitiva avverso la quale è stata infatti proposta impugnazione, definita con sentenza della
Commissione Regionale Tributaria n. 6184/2019 resa all'udienza del 30.9.2019 – e,
dunque, in epoca successiva rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado e per questo validamente prodotta agli atti della presente causa (cfr. verb. di ud. del
15.1.2020) – con cui il gravame è stato accolto in quanto ritenuto fondato.
Non solo, quindi, la pendenza di un giudizio e la sussistenza di un credito litigioso sono elementi che integrano già una legittima aspettativa di credito, ma a ciò deve aggiungersi che la pretestuosità del meccanismo di tutela azionato dall'ente creditore può agevolmente dirsi scongiurata dalla circostanza per cui le cartelle di pagamento,
9 seppur contestate, erano la risultante di una complessa e articolata indagine finanziaria che aveva riguardato l'intero anno di imposta del 2006 facente capo agli appellati.
Di riflesso, anche per ciò che riguarda la sussistenza del c.d. eventus damni,
oggetto del secondo motivo di appello e rappresentato dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore con l'atto di disposizione in questione, ha errato il primo giudice nel trarne l'assenza di prova dall'asserita insussistenza del credito, come a sua volta desunta dalla sentenza di annullamento della CTP.
Ed invero, per la configurabilità dell'eventus damni non è necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, risultando sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità. (Cass. civ. n. 26310/2021; Cass. civ. n.
13972/2007).
E ciò in quanto, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, ad assumere rilevanza non è solo una variazione quantitativa del patrimonio,
eziologicamente riconducibile alla dismissione dei beni effettuata dal debitore, ma anche una variazione meramente qualitativa idonea però a rendere più difficoltosa la soddisfazione dei creditori (Cass. civ. n. 2792 del 2002 e, più di recente Cass. civ.
ord. n. 5269/2018).
Nel caso di specie, quindi, la sussistenza del danno deve valutarsi in relazione al pericolo di pregiudizio raffrontato con l'aspettativa del credito di cui alle cartelle di pagamento seguite alle indagini finanziarie, annullate in un primo tempo ed oggi cristallizzate nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale che ha integralmente sovvertito la pronuncia di primo grado.
10 Quanto all'oggetto dell'atto dispositivo, non risultando alcun riscontro probatorio in ordine alla presenza di eventuali altri beni nel patrimonio degli appellati, idonei ad offrire adeguata garanzia patrimoniale alle ragioni del creditore, avendo
[...]
e disposto, in favore del figlio, di tutti i cespiti immobiliari CP_1 CP_2
di cui erano titolari, chiara appare la sussistenza dell'eventus damni, poichè la donazione per cui è causa ha innegabilmente determinato una modifica in peius della composizione patrimoniale dei debitori (cfr. doc. 4 ispezione ipotecaria di
[...]
e e doc. 5 atto di donazione del 29.6.2010, fascicolo primo CP_1 CP_2
grado appellante).
Passando al profilo soggettivo, occorre evidenziare che, in caso di anteriorità del credito, l'art. 2901 n. 1 c.c. richiede il riscontro di una dolosa preordinazione del debitore (corrispondente ad un vero e proprio dolo specifico) di talché il compimento dell'atto deve essere finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione dell'obbligazione.
Nell'ipotesi, invece, di atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni creditorie, non risultando necessaria, in tal caso, l'intenzione di nuocere al creditore, quanto piuttosto la mera consapevolezza che, mediante l'atto di disposizione, il debitore abbia diminuito il proprio patrimonio e, conseguentemente,
la garanzia prevista dall'art. 2740 c.c., la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. civ. n. 13343/2015, Cass. civ. n. 966 del 17.1.2007; Cass. civ.
20813 del 27.10.2004; Cass. civ. 14489 del 29.7.2004; Cass. civ. 6272 del 10.7.1997)
Deve, poi, rilevarsi che, se l'atto è a titolo gratuito, il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore, in quanto il conflitto tra il creditore, che tende ad evitare un danno (qui damno vitando), ed il terzo, che mira a conseguire un
11 vantaggio in assenza di un corrispondente sacrificio (qui lucro captando), si risolve in favore del primo (cfr. sin da Cass. civ.12045 del 17.5.2010).
Occorre subito chiarire come nel caso di specie si è di fronte a un atto dispositivo a titolo gratuito compiuto in epoca posteriore rispetto all'insorgere del diritto posto a fondamento dell'azione (trattandosi di donazione del 29.6.2010 a fronte di avvisi di accertamento notificati il 12.9.2011, cfr. doc. 3 fascicolo primo grado appellante) e dunque le deduzioni difensive contenute nel primo motivo di appello non sembrano cogliere nel segno.
Ciò nondimeno, il Tribunale, se da un lato, ha in astratto correttamente individuato la connotazione della componente soggettiva – indicando, per l'appunto, tra i requisiti richiesti nell'ipotesi in esame la dolosa preordinazione e il consilium fraudis
in capo al debitore – dall'altro, ha poi errato nel ritenere non provata la partecipazione fraudolenta del donatario, elemento non necessario in questo caso, trattandosi, come già ricordato, di atto a titolo gratuito rispetto alla cui revocatoria l'onere della prova del creditore ne risulta attenuato.
E' dunque fondato il terzo motivo di gravame rubricato proprio “sulla prova della sussistenza della partecipatio fraudis”.
Ed invero, è solo nel caso, diverso da quello di specie, di atto a titolo oneroso, che
- in virtù dell'esigenza di proteggere il terzo in buona fede - è richiesta al creditore la prova della sua compartecipazione fraudolenta.
Venendo dunque al vaglio dell'elemento soggettivo nella fattispecie in esame, anch'esso oggetto del secondo motivo di gravame, in applicazione dei suesposti principi e sulla scorta delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, occorre accertare, in primo luogo, la consapevolezza, nel debitore, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), integrata dalla “… semplice conoscenza
12 – cui va equiparata la agevole conoscibilità – […], di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione”(Cass.
civ. n. 7262 dell'1.6.2000, e nello stesso senso, anche Cass. civ. n. 2792 del
26.2.2002).
A questa, trattandosi di atto dispositivo posteriore alla concreta insorgenza del credito, è necessario che si affianchi, per integrare il presupposto soggettivo dell'azione, il dolo specifico, da individuarsi sempre e solo nel debitore, della preordinazione intesa quale necessità che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio” (cfr.
da ultimo Cass. civ. n. 1898 del 27.1.2025).
Orbene, considerato che la prova di tale atteggiamento psicologico di consapevolezza può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr., ex plurimis,
Cass. civ. n. 13625 del 14.5.2024), deve evidenziarsi come, nell'ipotesi in esame,
diversi e assai significativi risultino gli elementi che depongono, inequivocabilmente,
nel senso di ritenere sussistente la preordinata consapevolezza nel debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.
Basti porre mente alla contiguità temporale tra indagine finanziaria, atto di liberalità e successivi avvisi di accertamento, al vincolo di stretta parentela sussistente tra donanti e donatario (genitori e figlio), nonché alle caratteristiche dell'atto dispositivo avente ad oggetto la dismissione “in blocco” di tutti i cespiti immobiliari di cui erano titolari i debitori.
A ciò si aggiunga che gli appellati, secondo un giudizio di probabile verosimiglianza, non potevano non essere consapevoli quantomeno del rischio
13 connesso alle condotte dagli stessi poste in essere nell'anno d'imposta 2006, oggetto delle indagini finanziarie e fonte invero di una concreta aspettativa rispetto all'insorgenza di un importante debito erariale a loro carico.
Ed inoltre, non sembra irrilevante sottolineare come anche la Commissione
Tributaria Regionale, nella sentenza sopra richiamata, depositata agli atti del presente giudizio, abbia posto in luce la condotta facente capo agli appellati ed alla società di cui essi facevano parte, ovvero la ovvero la Controparte_9
mancata esibizione della documentazione da parte dei soci, l'apertura di una nuova compagine sociale coincidente con il punto vendita della pregressa società,
“l'intestazione a titolo gratuito dei beni immobili dei soci a soggetti terzi (figlio)”, tale da legittimare l'Amministrazione finanziaria all'iscrizione del credito a ruolo
“straordinario” (cfr. pag 7 della sentenza Commissione Tributaria Regionale del
30.9.2019).
Alla luce delle superiori considerazioni, devono pertanto ritenersi sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per dichiarare inefficace, nei confronti dell' (già , l'atto dispositivo ricevuto Controparte_7 Parte_1
dal notaio il 29.06.2010 rep. n. 266185, racc. n. 23794 avente Persona_1
ad oggetto i beni immobili ivi meglio indicati di e di Controparte_1 CP_2
Conclusivamente, alla luce dell'accoglimento dei motivi di gravame deve riformarsi anche il capo relativo alla condanna alle spese, elidendo per l'effetto, la condanna per lite temeraria.
E, dunque, le spese di lite del giudizio di primo grado e quelle del presente,
liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod. – tenuto conto del valore della causa in relazione al debito residuo degli appellati (ovvero € 817.287,06 per
[...]
e €. 907.263,07 per secondo quanto indicato dall'appellante CP_1 CP_2
14 nell'atto introduttivo e non puntualmente contestato dagli appellati) nonché della circostanza per cui le cartelle di pagamento in cui era cristallizzato il debito erano state annullate all'esito del giudizio tributario di primo grado (seppur in via provvisoria a causa della proposta impugnazione dinanzi alla CTR) e dell'assenza di attività istruttoria - rispettivamente in complessivi € 10.180,00 (primo grado) per compensi ed in complessivi € 12.033,00 (grado di appello) per compensi, il tutto oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, seguono la soccombenza e devono, pertanto, porsi a carico di , e Controparte_1 CP_2 [...]
in solido tra loro. CP_10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 381 del
29/07/2019, del Tribunale di Enna appellata da (oggi Parte_1
dell' ): Controparte_7
- dichiara l'inefficacia, nei confronti dell' , dell'atto Controparte_11
di donazione ricevuto dal Notaio il 29.06.2010 rep. 266185, racc. Persona_1
n. 23794 posto in essere da e in favore di Controparte_1 CP_2 [...]
; CP_10
- condanna gli appellati, in solido tra loro ed in favore dell'
[...]
, alla rifusione delle spese di lite del primo grado del giudizio Controparte_11
liquidate in € 10.180,00 e delle spese di lite del presente grado pari ad € 12.033,00, il tutto oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Caltanissetta il 15.1.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Roberto Rezzonico
15