Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/03/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4122/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 28/03/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
[...]
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1
- APPELLATO -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
POTENZA che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'Avv. DE
FELICE MASSIMO, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 4122/2017
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 4122/2017 r.g.a.c. in data 20/12/2017 e introdotta con ricorso
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Parte_1
, ((c.f.: , elettivamente domiciliato al CORSO XVIII
[...] P.IVA_1
AGOSTO, 46 (P. ZO UFFICI GOVERNATIVI) POTENZA presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA da cui è rappresentato e difeso ope legis,
[...]
[...]
c.f. , elettivamente Controparte_2 C.F._1 domiciliato alla VIA P. GRIPPO, presso lo studio dell'Avv. DE Pt_1
FELICE MASSIMO da cui è rappresentato e difeso giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello;
Opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 1 legge
386/1990 (emissione assegni senza autorizzazione);
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione
M 0051975-20161115 emessa il 15.11.2016 dal Prefetto della C.F._2
Provincia di per aver emesso un assegno in difetto di autorizzazione. Pt_1
L'ordinanza - contenente la sanzione pecuniaria di euro 1.032,00 e la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per la durata di 24 mesi - si fonda sul verbale di accertamento e contestazione (M del CodiceFiscale_3
27-11-2014) con il quale è stata contestata la violazione dell'art. 1 della legge
386/1990, avendo l'odierno appellato emesso senza autorizzazione, l'assegno postale n. 7186311845 in data 24.07.14 per euro 674,90, tratto su Controparte_3
filiale di
[...] Pt_1
Con la sentenza n. 224/17 depositata in data 19.05.2017 e non notificata, il Giudice di Pace di ha accolto l'opposizione sul presupposto che: “la Pt_1 Parte_1
non ha fornito la prova dell'effettiva conoscenza della comunicazione del preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell'art. 9 e 9 bis della L. 386/1990”, compensando le spese di lite.
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Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello la , Parte_1
sostenendo la legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato in perfetta aderenza a quanto disposto dalla legge 386/1990, censurando l'errata valutazione di fatto e di diritto del Giudice di prime cure, nel ritenere, omettendo di valutare correttamente gli effetti della compiuta giacenza, inefficace la conoscenza effettiva del preavviso di revoca, benché correttamente comunicato dall'istituto trattario al destinatario.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'atto di appello anche per l'inosservanza del principio del divieto dello ius novorum.
Nel merito, ha riproposto tutte le doglianze avanzate in primo grado, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
§2. L'appello è ammissibile.
Il gravame contiene, ex art. 342, 1° comma c.p.c. (anche nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), l'analitica formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata.
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato il punto della sentenza a suo avviso non conforme a diritto, laddove il primo Giudice, omettendo di
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valutare giuridicamente gli effetti della compiuta giacenza, ha ritenuto sussistente la mancanza di prova in ordine all'effettiva conoscenza della comunicazione del preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.
Parimenti, si rileva che il gravame non è stato ritenuto inammissibile ex art. 345 e
346 cpc, non sussistendo gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto non sono state proposte in appello domande o eccezioni nuove rilevandosi che, già nella comparsa di costituzione in primo grado, l'amministrazione appellante evidenziava come comunicava all'opponente il preavviso di revoca CP_3
dell'autorizzazione ad emettere assegni con raccomandata n. 61295116701-1 del
20 maggio 2014 (cfr. pag.2 comparsa di costituzione e risposta).
§3. Nel merito, l'appello è fondato.
La ha impugnato il provvedimento del Giudice di prime cure Parte_1
deducendo l'erronea valutazione circa la mancata conoscenza del della CP_1
revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni adottata dall'istituto trattario.
In particolare, ha eccepito che il Giudice, non valutando correttamente la documentazione prodotta in primo grado, ha erroneamente ritenuto non perfezionata la notificazione della comunicazione, nonostante il deposito della raccomandata, restituita al mittente per compiuta giacenza, da cui deriverebbe la presunzione assoluta di conoscenza, non suscettibile di prova contraria.
L'appellato, sul punto, ha dedotto di non essere stato correttamente informato da in merito alla revoca in parola, venendone a conoscenza solo in CP_3 seguito alla notifica dell'ordinanza d'ingiunzione prefettizia: “totalmente ignaro di quanto stava accadendo intorno a lui”.
In merito va osservato come, ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo di cui al citato art. 1 della legge 386/1990 - a tenore del quale
“chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197” è, invero, necessario che il soggetto agente sia a conoscenza dell'assenza dell'autorizzazione ad emettere assegni.
La L. n. 386 del 1990 prevede, infatti, due tipi di illeciti amministrativi: l'emissione di assegni senza provvista ex art. 2 e l'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario ex art. 1.
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Nel primo caso, l'art. 8 esclude l'applicabilità della sanzione se il traente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettui il pagamento. Diversamente inizia il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa da parte della . Parte_1
Inoltre, ai sensi dell'art.
9-bis il trattario deve inviare al traente il c.d. preavviso di revoca, con cui lo informa che, scaduto il termine previsto dall'art. 8, senza che sia data prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà inserito in un archivio informatizzato (C.A.I.) e gli sarà revocata l'autorizzazione ad emettere assegni.
La seconda ipotesi si verifica nel caso in cui siano emessi assegni senza autorizzazione perché cessata a seguito di chiusura del conto corrente, perché mai esistita in assenza di alcuna convenzione di "cheques" con il trattario o, ancora, perché revocata a seguito della precedente violazione dell'art. 2 L. n. 386 del 1990.
Dunque, il preavviso di revoca, pur essendo previsto in conseguenza all'emissione di assegni senza provvista, si pone quale atto presupposto ai fini del perfezionamento dell'illecito di emissione di assegni senza autorizzazione.
Tale comunicazione, infatti, non è volta ad informare il traente che in caso di mancato pagamento incorrerà nell'illecito di emissione di assegni senza provvista, ma che al suo comportamento omissivo seguirà la revoca dell'autorizzazione e l'iscrizione nelle liste C.A.I.
Va, inoltre, rilevato che l'art.
9-bis pone l'onere di notificare il detto preavviso a carico del trattario e non dell'amministrazione, la quale, dunque, nell'applicare la sanzione amministrativa non può essere influenzata dalla condotta di terzi, né rispondere di eventuali omissioni di questi ultimi.
Ciò è confermato dal co. 5 dell'art.
9-bis il quale prevede, quale unica conseguenza del mancato preavviso nel termine previsto, il pagamento da parte del trattario degli assegni emessi entro tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione.
Peraltro, non si registrano in giurisprudenza fattispecie in cui l'omesso preavviso si ricolleghi all'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa in violazione dell'art. 2 L. n. 386 del 1990, ma solo ipotesi in cui si ritiene necessario, perché sussista la violazione sanzionata dall'art. 1 della stessa legge (emissione di assegno senza autorizzazione), che il traente dell'assegno abbia ricevuto rituale comunicazione della revoca dell'autorizzazione; o, almeno, che possa desumersi
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da altre prove orali o documentali (diverse dalla ricevuta della raccomandata o del telegramma) o in base a presunzioni, che egli aveva effettiva conoscenza della revoca (in tal senso cfr. Cass., sez. V,30.10.2009 n. 23015).
Elemento costitutivo della fattispecie, già sul piano oggettivo, è, dunque,
l'intervenuta revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, prescindendosi dalle ragioni per cui tale revoca sia effettivamente intervenuta (circostanza che esula dall'indagine oggetto del presente giudizio).
Si tratta, più nel dettaglio, di una circostanza fattuale che deve essere comprovata dall'amministrazione sanzionatrice, costituendo, la stessa, uno degli elementi costitutivi dell'illecito in parola.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, “ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 1, incombe alla
Prefettura l'onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata o del telegramma con cui è stata effettuata la relativa comunicazione, ovvero mediante altre prove, orali o documentali, o presunzioni semplici, dalle quali possa desumersi la consapevolezza del difetto di autorizzazione da parte del privato
(Cass. Sez. 5, n. 23015 del 30.10.2009)” (cfr. Cass. Civ., Sez. II - 20/04/2023, n.
10676).
Ebbene, tanto assodato in punto di diritto, nel caso di specie la Parte_1
ha documentato la conoscenza dell'avvenuta revoca dell'autorizzazione ad
[...]
emettere assegni nei confronti del sig. versando in atti l'avviso di CP_1
ricevimento della raccomandata, per mezzo della quale è stata effettuata detta comunicazione, in data 29.05.2014.
Invero, con riferimento alle comunicazioni di preavviso di iscrizione nell'archivio previsto dall'art. 10 bis della legge 386/1990 (Centrale Allarme Interbancaria) e di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, specificamente disciplinate dall'art. 9 bis della legge 386/1990, è sufficiente, ad assicurare la conoscibilità dell'atto comunicato, il mero invio della raccomandata con avviso di ricevimento, avendo, tra l'altro, specificato la norma che la comunicazione si ha per effettuata anche ove
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consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto ai sensi del successivo art. 9 ter della medesima legge.
Pertanto, non può che essere affermata la validità ed efficacia della comunicazione del preavviso di revoca, a mezzo della racc.ta AR. N. 61295116701) -1, spedita il
29.05.2014, tornata al mittente per compiuta giacenza, con cui veniva comunicata l'emissione, in data 12.05.2014, dell'assegno n. 7184130312 di € 630,56, impagato per difetto di provvista, da cui, non avendo il sig. presentato il pagamento CP_1
tardivo in favore del beneficiario nel termine di sessanta giorni, è derivata l'iscrizione nell'archivio CAI ed il difetto di autorizzazione ad emettere assegni, e il conseguente verbale di accertamento n. M CodiceFiscale_3
del 27.11.2014, relativo all'assegno n. 7186311845 di € 674,90 emesso il
24.07.2014.
Tale interpretazione è conforme all'orientamento della S.C. la quale ha espressamente affermato, in tema di preavviso d'iscrizione nell'archivio previsto dall'art. 10 bis e di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, che “l'utilizzo della comunicazione mediante lettera raccomandata (che risulta - per esplicita previsione di legge - idonea a garantire la conoscibilità del preavviso da parte del destinatario), non rende, in mancanza di una disposizione contraria, insufficiente la comunicazione del preavviso anche se effettuata in caso di temporanea irreperibilità del destinatario", nel qual caso trovano applicazione le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e la comunicazione avviene in forme semplificate anche rispetto agli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. o dalla L. 890/1982 (Cass. 11.2.2021, n.3536; Cass.
28.5.2020, n.10131).
La disciplina applicabile è, dunque, quella dettata dall'art. 38 d.p.r. 29.5.1982, n.
655 recante il regolamento di esecuzione del codice postale, che non fa cenno alcuno, per l'ipotesi in cui il plico non risulti consegnato personalmente al destinatario, all'ulteriore adempimento dell'invio di un nuovo avviso a mezzo lettera raccomandata A.R., così come, invece, previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge 890/1982 con specifico riferimento alle notifiche di atti giudiziari a mezzo del servizio postale.
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Va, dunque, confermata l'efficacia della notifica del preavviso di revoca cui consegue l'accoglimento dell'appello proposto dal . Parte_1
L'opposizione proposta dal va, dunque, rigettata dovendosi, infine, CP_1
respingere il motivo concernente la buona fede dell'opponente in quanto non a conoscenza del provvedimento inibitorio.
In proposito, infatti, si osserva come, per giurisprudenza costante, l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
Ebbene, nel caso in esame, l'opponente non ha fornito la prova nei termini suddetti, tanto con riferimento alla presunzione di avvenuta conoscenza del preavviso di revoca quanto all'impossibilità di muovergli un rimprovero – almeno a titolo di colpa – attesa la conoscibilità delle conseguenze del comportamento illecito tenuto
(emissione del primo assegno senza provvista).
Circa il regolamento delle spese di lite, si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle stesse tenuto conto che l'assegno in contestazione è stato emesso in data 24.07.2014 ovvero tre giorni dopo la scadenza del termine assegnato nel preavviso di revoca per evitare l'iscrizione nel registro
CAI e la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, nonché in ragione dell'esistenza di una giurisprudenza di merito non perfettamente uniforme sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 224/2017, rigetta l'opposizione proposta da avverso Pt_1 Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 0051975-20161115 emessa il 15/11/2016 dal Prefetto
8
della Provincia di relativa al verbale di accertamento e contestazione n. Pt_1
0053492-20141127 del 27-11-2014;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 25/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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