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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/06/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7695/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 7695/2022 promosso da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'AVV. DOMENICO LAUDANI, C.F. ed elettivamente C.F._3
domiciliati in via XIII Traversa n. 55, Belpasso (CT); opponenti contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. BLANDINO LEONARDO, C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Gabriele Maria Basile, sito in via Francesco Riso n. 80,
Catania; opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento.
All'odierna udienza del 04.06.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti, ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha a oggetto l'opposizione proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti del decreto ingiuntivo n. 1411/2022, emesso dal Tribunale di Catania su istanza di CP_1
con il quale è stato ingiunto ai suddetti il pagamento di euro 8.124,28, oltre interessi e spese.
[...]
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il titolo posto alla base dell'ingiunzione è il contratto di finanziamento concluso da Parte_3
avente ad oggetto l'erogazione di euro 5.520,80, da restituire mediante il pagamento di n.
[...]
60 rate di euro 117,20 ciascuna, contratto sottoscritto da in qualità di coobbligata. Parte_2
Gli opponenti, dopo aver premesso che la pretesa di deriva da una cessione effettuata Controparte_1 pro soluto da hanno eccepito: l'omissione della messa in mora e della comunicazione Parte_3 relativa alla decadenza dal beneficio del termine;
l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
la prescrizione del credito azionato;
il carattere insufficiente della produzione documentale ai fini della prova del credito, essendo necessaria la produzione degli estratti conto integrali relativi al rapporto;
l'omesso invio di “missive interruttive o comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine, né…comunicazioni periodiche o di carattere obbligatorio”; la violazione degli artt. 117 e 119 t.u.b., stante l'omessa consegna della copia del contratto;
il carattere generico della pretesa creditoria;
l'indeterminatezza, vessatorietà e illegittimità degli addebiti. Con riferimento specifico alla posizione di
, gli opponenti hanno contestato la sussistenza di alcun obbligo restitutorio in capo alla Parte_2 stessa, hanno lamentato l'omessa ricezione di qualunque comunicazione o documentazione attinente al rapporto e la nullità della garanzia o fideiussione prestata secondo lo schema ABI, invocando a tal fine il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e relativa giurisprudenza.
Gli opponenti hanno così concluso:
“- Preliminarmente e pregiudizialmente dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per le ragioni suesposte e, conseguentemente, disporre revoca o annullamento del decreto opposto;
- ancora in via preliminare, riconoscere la non debenza o comunque ritenere indenne la sig.ra
dal decreto opposto disponendone l'immediata estromissione, anche per l'eventualità di Parte_2
rapporto inquadrato in contratto di fidejussione;
- In via cautelare, disporre la sospensione del decreto ingiuntivo opposto, ovvero non concedere che lo stesso divenga esecutivo onde evitare l'avvio dell'espropriazione;
- In via principale, previo esperimento a carico di controparte del tentativo di reclamo mediazione, revocare o annullare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo impugnato poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in citazione e per molteplici violazioni di legge e per le palesate illegittimità ed illiceità;
- sempre in via principale, indipendentemente da quanto verrà statuito nei confronti del sig. Pt_1 disporre la revoca o l'annullamento parziale del decreto opposto per quanto intimato, ricondotto o riconducibile alla sig.ra ; Parte_2
- In via subordinata o gradata, ove la convenuta fornisse la documentazione indicata in narrativa e superasse l'onere probatorio a mezzo produzione di documentazione completa ed originale, a quel punto, una volta verificati i conteggi, revocare parzialmente il decreto riducendolo fino all'importo che verrà accertato in causa”. si è costituita tardivamente (in data 09.09.2022) chiedendo rigettarsi l'opposizione e Controparte_1
deducendo quanto segue: che con la sottoscrizione del contratto gli opponenti hanno espressamente dichiarato di aver preso visione delle condizioni generali di finanziamento e di aver ritirato copia del modulo e del documento di sintesi;
che il mancato adempimento è incontestato;
che ad entrambi è stata regolarmente comunicata la decadenza dal beneficio del termine e inviata diffida di pagamento;
che il termine decennale di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata del prestito e che essendo stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine in data 26.04.2012 non è maturata la prescrizione del credito azionato, né dell'obbligazione relativa agli interessi. La società opposta ha inoltre specificato le singole voci del totale del credito vantato per sorte capitale ed interessi e, con riferimento a , ha contestato la Parte_2
qualifica di fideiussore, rilevando come dalla documentazione prodotta emerga con evidenza la sua qualità di “coobbligata”, cui va applicata la disciplina dell'obbligazione solidale di cui agli artt. 1292 ss. c.c. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via preliminare Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito in via principale,
Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in via gradata,
Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di , Controparte_1 Parte_1
per l'importo di 8.124,28, oltre interessi legali dal 01/01/2019 sino Parte_2 all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria”.
Con ordinanza emessa in data 01.06.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione, il cui verbale negativo (per mancata comparizione degli opponenti) è stato depositato dalla società opposta in data
10.10.2023.
2. In via preliminare: sulla legittimazione attiva di e sulla condizione di Controparte_2
procedibilità della mediazione
Così ricostruiti domande, eccezioni e procedimento, l'opposizione deve essere rigettata, per i seguenti motivi.
In merito alla titolarità del credito e, conseguentemente, alla legittimazione attiva di Controparte_2
si osserva che quest'ultima società è divenuta titolare del credito all'esito di una cessione in blocco, della quale è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, adempimento che produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti di cui alla notifica ex art 1264 c.c.
Sul punto, è principio ricorrente in giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., Sez. II, n. 18016/2018), quello dell'immediata vincolatività della cessione del credito, quale contratto traslativo ad effetti obbligatori il cui perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che, dunque, assume la qualità di nuovo titolare della posizione creditoria, unico legittimato a pretendere la prestazione, indipendentemente dalla conoscenza che della cessione abbia il debitore ceduto, anche nel caso in cui sia del tutto mancata la comunicazione di cui all'art. 1264 c.c., posto che la notificazione della cessione costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
In particolare, per la cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, adempimento che produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti di cui alla notifica ex art 1264 c.c. (ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI,
29.09.20, n. 20495).
Al fine di dimostrare la titolarità del credito ceduto non è necessaria la produzione del contratto di cessione, in quanto, nella misura in cui l'avviso di cessione unitamente alla condotta dell'istituto di credito sia sufficiente a garantire l'identificazione del titolare del diritto e ad evitare conflitti tra legittimati, non sussiste ragione per esigere il deposito del contratto in originale, risultando comunque il medesimo provato per relationem mediante l'avviso medesimo e non trattandosi, comunque, di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
Nel caso di specie è stata prodotta sin dal ricorso monitorio la copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale,
Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, n. 143, di giorno 11.12.2018, contenente il relativo avviso di avvenuta cessione dei crediti, pro soluto e in blocco (ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 130/99 e art. 58 t.u.b.); risulta, dunque, provata la cessione.
Nell'avviso è altresì specificato che oggetto della cessione sono i crediti dotati delle seguenti caratteristiche: “2. i Crediti derivano da Contratti di Finanziamento concessi dalle Cedenti nell'ambito della propria attività d'impresa oppure originariamente concessi da intermediari finanziari successivamente acquisiti dalle Cedenti;
3. ciascuno dei Crediti deriva da un Contratto di Finanziamento stipulato con un soggetto rientrante in una delle seguenti categorie: consumatore, lavoratore dipendente, pensionato, società di persone, società di capitali;
4. i Crediti sono denominati in Euro oppure, qualora originariamente denominati in Lire, sono stati successivamente ridenominati in Euro;
5. i Crediti derivano da contratti regolati dal diritto italiano;
6. i Crediti risultano iscritti nei libri contabili delle Cedenti;
7. in relazione ai Crediti non sono pendenti procedimenti contenziosi nei quali le Cedenti siano convenute, diversi da procedimenti, in qualsiasi grado di giudizio, in cui le Cedenti abbiano originariamente proposto ricorso per decreto ingiuntivo, o abbiano agito in via esecutiva, e il Debitore abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo o all'esecuzione contro le Cedenti;
8. i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di
NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Milano, il 5.12.2018; 9. alla Data Persona_1
di Valutazione i Crediti hanno un valore nominale, per capitale, interessi, anche di mora, e spese pari o superiore ad euro 100,00 ciascuno”.
Nel caso in esame, il contratto azionato rientra nelle categorie indicate nell'avviso: contratto di credito concluso da con un consumatore, denominato in euro, regolato dalla legge italiana, per il Parte_3
quale al momento della cessione non era pendente alcun procedimento contenzioso, di valore nominale superiore a euro 100,00; di conseguenza, non può esserci incertezza sui rapporti oggetto della cessione, identificati secondo le loro caratteristiche oggettive, e sulla circostanza dell'inclusione del credito in contestazione tra quelli ceduti (in questo senso, ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 15884/2019, secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”; sul tema anche
Cass. civ., Sez. VI, 28.06.2022, n. 20739).
Quanto esposto è già sufficiente a ritenere sussistente la legittimazione attiva di ma Controparte_2
si osserva, ad abundantiam, che il cessionario è altresì in possesso di parte della documentazione attinente al rapporto posto alla base del credito azionato (il contratto di finanziamento, le racc. a/r inviate al debitore principale e al coobbligato per comunicare la decadenza dal beneficio del termine e le diffide agli stessi inviate mediante racc. a/r daCerved Legal Service s.r.l., mandataria di , possesso che si Parte_3 giustifica proprio alla luce dell'avvenuta cessione.
Nessun dubbio, dunque, sussiste sulla titolarità del credito e sulla conseguente legittimazione attiva della cessionaria.
Sempre in via preliminare, va altresì rigettata l'eccezione di improcedibilità formulata da parte opponente, in quanto, nel sistema previsto dagli artt. 5 e 6 d.lgs. 28/2020, la mediazione è condizione di procedibilità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo dopo la pronuncia ai sensi dell'art. 648
c.p.c. (e, infatti, in tal senso è stata disposta con l'ordinanza emessa in data 01.06.2023, ritenuto il contratto riconducibile alla categoria dei contratti bancari, diversamente da quanto eccepito da parte opposta).
3. Sull'onere probatorio relativo al credito
Prima di analizzare il merito della pretesa creditoria, è opportuno innanzitutto rammentare che con la proposizione dell'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e cioè i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c., quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato nelle forme della tutela monitoria. Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, assume la veste di attore in senso formale.
Nel rispetto dell'onere probatorio sullo stesso incombente secondo i principi di cui sopra, la società opposta ha fornito prova sufficiente dell'esistenza del contratto e dell'inadempimento del debitore, il quale, peraltro, non ha contestato il proprio inadempimento, né ha fornito la necessaria prova liberatoria.
In ordine alla produzione dell'opposta occorre precisare che è inammissibile la richiesta di parte opponente di ordinare all'opposta l'esibizione degli originali della documentazione prodotta, atteso il carattere generico dell'istanza; infatti, l'art. 2712 c.c. dispone che le riproduzioni informatiche “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime” e tale disconoscimento deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito” (Cass. civ., Sez. VI, 13.05.2021, n. 12794)
Tanto chiarito, dalla documentazione prodotta si evince l'avvenuta conclusione del contratto di finanziamento n. 1903963 tra (dante causa dell'odierna società opposta) e gli odierni Parte_3 opponenti in data 22.10.2009, l'inadempimento di questi ultimi (che hanno omesso di versare le rate concordate, a partire dalla rata con scadenza 05.05.2011) e l'avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine effettuata dall'istituto finanziatore al debitore principale e al coobbligato con raccomandate con avviso di ricevimento-
Infondata è l'eccezione di parte opponente relativa all'insufficienza della documentazione prodotta dall'istituto, considerato che l'opposta, contrariamente a quanto affermato dagli opponenti (che hanno fatto riferimento alla certificazione ex art. 50 t.u.b., in realtà mai prodotta), già nel giudizio monitorio ha prodotto gli estratti conto, e ciò malgrado per giurisprudenza costante la produzione degli estratti conto analitici per la determinazione del credito è richiesta per le obbligazioni derivanti da contratto di conto corrente, mentre nel caso di specie si controverte di un credito derivante da finanziamento.
4. Prescrizione e decadenza dal beneficio del termine
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di prescrizione del diritto di credito oggetto del giudizio, in quanto si tratta di prestazione unica con pagamento rateale e non già di interessi che debbano pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Infatti, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un contratto di finanziamento non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, oppure a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (in questo senso, ex multis, Cass. civ., nn. 18951/2013,
802/1999 e 1110/1994).
Nel caso in esame, è il termine di pagamento dell'ultima rata del finanziamento che deve dunque considerarsi quale dies a quo del decorso del termine decennale di prescrizione;
pertanto, il credito non avrebbe potuto prescriversi prima di tale data (e, si osserva, la notifica del decreto ingiuntivo ha interrotto la prescrizione). In altri termini, a fronte di una dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del
26.04.2012, la notifica del decreto ingiuntivo (eseguita in data 22.04.2022) è intervenuta prima dello spirare del termine prescrizionale;
in ogni caso, il decorso del suddetto termine è stato comunque validamente interrotto con la diffida depositata sub doc. 3 del fascicolo monitorio.
Parimenti infondata risulta la censura relativa all'omessa notifica relativa alla decadenza dal beneficio del termine. Infatti, risulta assorbente osservare che nel caso di specie opera la mora ex re, trattandosi di obbligazione pecuniaria soggetta a termine di pagamento e, in ogni caso, la decadenza discende, quantomeno, dalla notifica del provvedimento monitorio. Secondo giurisprudenza costante, infatti, il creditore non deve previamente agire in giudizio per ottenere una sentenza costitutiva degli effetti della decadenza del debitore dal beneficio del termine: la preventiva delibazione sulla ricorrenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 1186 c.c. non è necessaria in quanto la richiesta di adempimento prima della scadenza originariamente pattuita (c.d. richiesta ante tempus) contiene in sé, implicitamente, la domanda di accertamento dei presupposti della decadenza (in questo senso, ex multis, Cass. civ., nn. 24330/2011,
6984/2003, 5371/1989, 3865/1984). E' pacifico in giurisprudenza, inoltre, che il previo accertamento giudiziale dei requisiti di cui all'art. 1186 c.c. non è necessario nemmeno nell'ipotesi in cui la domanda di adempimento immediato sia formulata, come nel caso di specie, con il ricorso per ingiunzione di pagamento;
in tale ottica, l'accertamento può addirittura ritenersi implicito nell'emissione di un decreto ingiuntivo che condanni al pagamento ante tempus il debitore insolvente (in questo senso giurisprudenza costante sin da Cass. civ., n. 5371/1989). In ogni caso, si osserva che i due debitori odierni opponenti hanno entrambi ricevuto diffide di pagamento, come da avvisi di ricevimenti allegati sin dal ricorso monitorio (all.
3, 4 e 5).
5. Contestazioni relative al quantum del credito
Le ulteriori censure mosse dagli opponenti, relative al carattere indeterminato del credito, alla natura vessatoria delle clausole, ad addebiti non contrattualizzati o indeterminati, all'assenza di causa meritevole di tutale e al carattere esorbitante o infondato degli addebiti si presentano generiche o comunque infondate.
Infatti, in punto di an non sono state individuate le condotte illegittime, né è stato indicato analiticamente in che termini tali condotte illecite si sarebbero esplicitate, così come nel quantum gli opponenti si sono limitati a dedurre genericamente l'indeterminatezza dei calcoli senza indicare le voci di debito in contestazione.
Così operando, l'opponente non ha adempiuto l'onere, su di sé gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., di indicare analiticamente i fatti posti a fondamento della sua pretesa. Si aggiunga che la succinta esposizione sul punto svolta dagli opponenti non consente di ravvisare alcun elemento di squilibrio o contrarietà alla legge nel contratto e/o nella condotta dell'istituto.
In particolare, in punto di quantum, infondata è la censura relativa all'impossibilità di ricostruire i conteggi determinanti la somma ingiunta, considerato che già la documentazione allegata al ricorso monitorio era sufficiente per l'individuazione delle somme dovute e, inoltre, l'indicazione specifica delle voci di credito per capitale ed interessi è stata poi effettuata in seno alla comparsa di costituzione della opposta, mediante conteggi che non sono stati specificamente contestati dagli opponenti.
Con riferimento, poi, alla lamentata violazione degli artt. 117 e 119 t.u.b. si osserva che parte opposta ha prodotto la copia del contratto concluso in forma scritta, che, peraltro, presenta la sottoscrizione del debitore principale e della coobbligata nella parte contenente la dichiarazione di aver ricevuto copia dello stesso e del documento di sintesi.
Di conseguenza, il quantum della pretesa creditoria azionata risulta provato.
6. La posizione di Parte_2
Occorre a questo punto esaminare la questione della qualificazione dell'opponente Parte_2
quale coobbligato o fideiussore. Sul punto, non può condividersi la prospettazione di cui all'atto di opposizione, in quanto Parte_2
non ha in alcun modo assunto le obbligazioni tipiche di un contratto di garanzia, per il quale,
[...] peraltro, l'art. 1937 c.c. prevede che la relativa volontà deve essere espressa;
la stessa, piuttosto, si è obbligata ad adempiere alle medesime obbligazioni gravanti sul debitore principale, con la conseguenza che deve qualificarsi quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 1292 c.c. (sul tema, nella giurisprudenza di merito Tribunale Bari, 27.03.2024 n. 1573 e Tribunale Ancona, 15.12.2023, n. 4102; nella giurisprudenza di questo Ufficio, si rinvia, tra le altre, alla sentenza emessa in data 26.06.2024 nel procedimento R.G.
5127/2021).
Si osserva, peraltro, che il testo contrattuale prevede la possibilità della prestazione di fideiussione a richiesta del finanziatore, ma il relativo spazio nella richiesta di finanziamento non risulta compilato, mentre, al contrario, la parte relativa ai dati del coobbligato è interamente compilata e tutti gli spazi riservati alla firma del coobbligato recano la sottoscrizione di . Parte_2
Risulta, inoltre, provato che alla stessa sono state comunicate sia la decadenza dal beneficio del termine che la diffida ad adempiere inviata da e che la stessa, secondo quanto già Controparte_3 rilevato, ha altresì sottoscritto la clausola relativa all'avvenuta consegna copia del contratto e del documento di sintesi.
Il rigetto del motivo di impugnazione assorbe la doglianza relativa alla nullità della fideiussione in quanto riproduttiva dello schema contrattuale ABI, in violazione della disciplina antitrust.
7. Conclusioni e spese di lite
Per i superiori motivi, essendo provato il credito ed essendo risultate infondate le doglianze formulate,
l'opposizione deve dunque essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti;
tenuto conto del valore della controversia, del carattere documentale del procedimento, dell'attività difensiva svolta e della parziale inerzia processuale di parte opponente, sono liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e dei parametri minimi per la fase istruttoria-di trattazione e per la fase decisionale, data l'assenza di attività istruttoria, la ridotta attività di trattazione e le modalità di assunzione della decisione.
Sussistono, infine, i presupposti per la condanna di e al versamento Parte_1 Parte_2 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12bis d. lgs. 28/2010, quale introdotto dal d. lgs. 149/2022 (già art. 8 co. 4bis del decreto), non essendo comparsi dinanzi al mediatore, malgrado regolare convocazione, senza aver fornito la pur annunciata prova dell'impedimento alla partecipazione (si rinvia al verbale dell'udienza del
10.01.2024).
Sussistono, infine, i presupposti per la condanna di parte opponente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. Infatti, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della parte che proponga opposizione nei confronti di un'ingiunzione di pagamento svolgendo allegazioni generiche, assolutamente infondate e non conferenti tenuto conto della documentazione in atti e delle corrette qualificazioni giuridiche della fattispecie;
la funzione dilatoria dell'opposizione è a maggior ragione dimostrata dalla mancata replica alle difese di parte opposta e dalla mancata giustificazione relativa all'omessa partecipazione alla mediazione, malgrado l'eccezione di improcedibilità formulata e la prospettazione dell'impedimento, con riserva di prova, mai fornita (si rinvia nuovamente al verbale dell'udienza del 10.01.2024). La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cass. civ., Sez. III, 04.07.2019,
n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 7695/2023, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti del Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1411/2022 emesso dal Tribunale di Catania;
- dichiara definitivamente esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo;
- condanna e a corrispondere a le Parte_1 Parte_2 Controparte_1
spese di lite, liquidate in euro 3.387,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- condanna e a corrispondere a euro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
1.693,50 per responsabilità processuale aggravata;
- condanna e , in solido, al versamento all'entrata del Parte_1 Parte_2
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12bis d. lgs. 28/2010.
Catania, 04/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 7695/2022 promosso da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'AVV. DOMENICO LAUDANI, C.F. ed elettivamente C.F._3
domiciliati in via XIII Traversa n. 55, Belpasso (CT); opponenti contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. BLANDINO LEONARDO, C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Gabriele Maria Basile, sito in via Francesco Riso n. 80,
Catania; opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento.
All'odierna udienza del 04.06.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti, ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha a oggetto l'opposizione proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti del decreto ingiuntivo n. 1411/2022, emesso dal Tribunale di Catania su istanza di CP_1
con il quale è stato ingiunto ai suddetti il pagamento di euro 8.124,28, oltre interessi e spese.
[...]
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il titolo posto alla base dell'ingiunzione è il contratto di finanziamento concluso da Parte_3
avente ad oggetto l'erogazione di euro 5.520,80, da restituire mediante il pagamento di n.
[...]
60 rate di euro 117,20 ciascuna, contratto sottoscritto da in qualità di coobbligata. Parte_2
Gli opponenti, dopo aver premesso che la pretesa di deriva da una cessione effettuata Controparte_1 pro soluto da hanno eccepito: l'omissione della messa in mora e della comunicazione Parte_3 relativa alla decadenza dal beneficio del termine;
l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
la prescrizione del credito azionato;
il carattere insufficiente della produzione documentale ai fini della prova del credito, essendo necessaria la produzione degli estratti conto integrali relativi al rapporto;
l'omesso invio di “missive interruttive o comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine, né…comunicazioni periodiche o di carattere obbligatorio”; la violazione degli artt. 117 e 119 t.u.b., stante l'omessa consegna della copia del contratto;
il carattere generico della pretesa creditoria;
l'indeterminatezza, vessatorietà e illegittimità degli addebiti. Con riferimento specifico alla posizione di
, gli opponenti hanno contestato la sussistenza di alcun obbligo restitutorio in capo alla Parte_2 stessa, hanno lamentato l'omessa ricezione di qualunque comunicazione o documentazione attinente al rapporto e la nullità della garanzia o fideiussione prestata secondo lo schema ABI, invocando a tal fine il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e relativa giurisprudenza.
Gli opponenti hanno così concluso:
“- Preliminarmente e pregiudizialmente dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per le ragioni suesposte e, conseguentemente, disporre revoca o annullamento del decreto opposto;
- ancora in via preliminare, riconoscere la non debenza o comunque ritenere indenne la sig.ra
dal decreto opposto disponendone l'immediata estromissione, anche per l'eventualità di Parte_2
rapporto inquadrato in contratto di fidejussione;
- In via cautelare, disporre la sospensione del decreto ingiuntivo opposto, ovvero non concedere che lo stesso divenga esecutivo onde evitare l'avvio dell'espropriazione;
- In via principale, previo esperimento a carico di controparte del tentativo di reclamo mediazione, revocare o annullare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo impugnato poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in citazione e per molteplici violazioni di legge e per le palesate illegittimità ed illiceità;
- sempre in via principale, indipendentemente da quanto verrà statuito nei confronti del sig. Pt_1 disporre la revoca o l'annullamento parziale del decreto opposto per quanto intimato, ricondotto o riconducibile alla sig.ra ; Parte_2
- In via subordinata o gradata, ove la convenuta fornisse la documentazione indicata in narrativa e superasse l'onere probatorio a mezzo produzione di documentazione completa ed originale, a quel punto, una volta verificati i conteggi, revocare parzialmente il decreto riducendolo fino all'importo che verrà accertato in causa”. si è costituita tardivamente (in data 09.09.2022) chiedendo rigettarsi l'opposizione e Controparte_1
deducendo quanto segue: che con la sottoscrizione del contratto gli opponenti hanno espressamente dichiarato di aver preso visione delle condizioni generali di finanziamento e di aver ritirato copia del modulo e del documento di sintesi;
che il mancato adempimento è incontestato;
che ad entrambi è stata regolarmente comunicata la decadenza dal beneficio del termine e inviata diffida di pagamento;
che il termine decennale di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata del prestito e che essendo stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine in data 26.04.2012 non è maturata la prescrizione del credito azionato, né dell'obbligazione relativa agli interessi. La società opposta ha inoltre specificato le singole voci del totale del credito vantato per sorte capitale ed interessi e, con riferimento a , ha contestato la Parte_2
qualifica di fideiussore, rilevando come dalla documentazione prodotta emerga con evidenza la sua qualità di “coobbligata”, cui va applicata la disciplina dell'obbligazione solidale di cui agli artt. 1292 ss. c.c. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via preliminare Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito in via principale,
Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in via gradata,
Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di , Controparte_1 Parte_1
per l'importo di 8.124,28, oltre interessi legali dal 01/01/2019 sino Parte_2 all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria”.
Con ordinanza emessa in data 01.06.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione, il cui verbale negativo (per mancata comparizione degli opponenti) è stato depositato dalla società opposta in data
10.10.2023.
2. In via preliminare: sulla legittimazione attiva di e sulla condizione di Controparte_2
procedibilità della mediazione
Così ricostruiti domande, eccezioni e procedimento, l'opposizione deve essere rigettata, per i seguenti motivi.
In merito alla titolarità del credito e, conseguentemente, alla legittimazione attiva di Controparte_2
si osserva che quest'ultima società è divenuta titolare del credito all'esito di una cessione in blocco, della quale è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, adempimento che produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti di cui alla notifica ex art 1264 c.c.
Sul punto, è principio ricorrente in giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., Sez. II, n. 18016/2018), quello dell'immediata vincolatività della cessione del credito, quale contratto traslativo ad effetti obbligatori il cui perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che, dunque, assume la qualità di nuovo titolare della posizione creditoria, unico legittimato a pretendere la prestazione, indipendentemente dalla conoscenza che della cessione abbia il debitore ceduto, anche nel caso in cui sia del tutto mancata la comunicazione di cui all'art. 1264 c.c., posto che la notificazione della cessione costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
In particolare, per la cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, adempimento che produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti di cui alla notifica ex art 1264 c.c. (ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI,
29.09.20, n. 20495).
Al fine di dimostrare la titolarità del credito ceduto non è necessaria la produzione del contratto di cessione, in quanto, nella misura in cui l'avviso di cessione unitamente alla condotta dell'istituto di credito sia sufficiente a garantire l'identificazione del titolare del diritto e ad evitare conflitti tra legittimati, non sussiste ragione per esigere il deposito del contratto in originale, risultando comunque il medesimo provato per relationem mediante l'avviso medesimo e non trattandosi, comunque, di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
Nel caso di specie è stata prodotta sin dal ricorso monitorio la copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale,
Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, n. 143, di giorno 11.12.2018, contenente il relativo avviso di avvenuta cessione dei crediti, pro soluto e in blocco (ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 130/99 e art. 58 t.u.b.); risulta, dunque, provata la cessione.
Nell'avviso è altresì specificato che oggetto della cessione sono i crediti dotati delle seguenti caratteristiche: “2. i Crediti derivano da Contratti di Finanziamento concessi dalle Cedenti nell'ambito della propria attività d'impresa oppure originariamente concessi da intermediari finanziari successivamente acquisiti dalle Cedenti;
3. ciascuno dei Crediti deriva da un Contratto di Finanziamento stipulato con un soggetto rientrante in una delle seguenti categorie: consumatore, lavoratore dipendente, pensionato, società di persone, società di capitali;
4. i Crediti sono denominati in Euro oppure, qualora originariamente denominati in Lire, sono stati successivamente ridenominati in Euro;
5. i Crediti derivano da contratti regolati dal diritto italiano;
6. i Crediti risultano iscritti nei libri contabili delle Cedenti;
7. in relazione ai Crediti non sono pendenti procedimenti contenziosi nei quali le Cedenti siano convenute, diversi da procedimenti, in qualsiasi grado di giudizio, in cui le Cedenti abbiano originariamente proposto ricorso per decreto ingiuntivo, o abbiano agito in via esecutiva, e il Debitore abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo o all'esecuzione contro le Cedenti;
8. i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di
NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Milano, il 5.12.2018; 9. alla Data Persona_1
di Valutazione i Crediti hanno un valore nominale, per capitale, interessi, anche di mora, e spese pari o superiore ad euro 100,00 ciascuno”.
Nel caso in esame, il contratto azionato rientra nelle categorie indicate nell'avviso: contratto di credito concluso da con un consumatore, denominato in euro, regolato dalla legge italiana, per il Parte_3
quale al momento della cessione non era pendente alcun procedimento contenzioso, di valore nominale superiore a euro 100,00; di conseguenza, non può esserci incertezza sui rapporti oggetto della cessione, identificati secondo le loro caratteristiche oggettive, e sulla circostanza dell'inclusione del credito in contestazione tra quelli ceduti (in questo senso, ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 15884/2019, secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”; sul tema anche
Cass. civ., Sez. VI, 28.06.2022, n. 20739).
Quanto esposto è già sufficiente a ritenere sussistente la legittimazione attiva di ma Controparte_2
si osserva, ad abundantiam, che il cessionario è altresì in possesso di parte della documentazione attinente al rapporto posto alla base del credito azionato (il contratto di finanziamento, le racc. a/r inviate al debitore principale e al coobbligato per comunicare la decadenza dal beneficio del termine e le diffide agli stessi inviate mediante racc. a/r daCerved Legal Service s.r.l., mandataria di , possesso che si Parte_3 giustifica proprio alla luce dell'avvenuta cessione.
Nessun dubbio, dunque, sussiste sulla titolarità del credito e sulla conseguente legittimazione attiva della cessionaria.
Sempre in via preliminare, va altresì rigettata l'eccezione di improcedibilità formulata da parte opponente, in quanto, nel sistema previsto dagli artt. 5 e 6 d.lgs. 28/2020, la mediazione è condizione di procedibilità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo dopo la pronuncia ai sensi dell'art. 648
c.p.c. (e, infatti, in tal senso è stata disposta con l'ordinanza emessa in data 01.06.2023, ritenuto il contratto riconducibile alla categoria dei contratti bancari, diversamente da quanto eccepito da parte opposta).
3. Sull'onere probatorio relativo al credito
Prima di analizzare il merito della pretesa creditoria, è opportuno innanzitutto rammentare che con la proposizione dell'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e cioè i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c., quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato nelle forme della tutela monitoria. Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, assume la veste di attore in senso formale.
Nel rispetto dell'onere probatorio sullo stesso incombente secondo i principi di cui sopra, la società opposta ha fornito prova sufficiente dell'esistenza del contratto e dell'inadempimento del debitore, il quale, peraltro, non ha contestato il proprio inadempimento, né ha fornito la necessaria prova liberatoria.
In ordine alla produzione dell'opposta occorre precisare che è inammissibile la richiesta di parte opponente di ordinare all'opposta l'esibizione degli originali della documentazione prodotta, atteso il carattere generico dell'istanza; infatti, l'art. 2712 c.c. dispone che le riproduzioni informatiche “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime” e tale disconoscimento deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito” (Cass. civ., Sez. VI, 13.05.2021, n. 12794)
Tanto chiarito, dalla documentazione prodotta si evince l'avvenuta conclusione del contratto di finanziamento n. 1903963 tra (dante causa dell'odierna società opposta) e gli odierni Parte_3 opponenti in data 22.10.2009, l'inadempimento di questi ultimi (che hanno omesso di versare le rate concordate, a partire dalla rata con scadenza 05.05.2011) e l'avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine effettuata dall'istituto finanziatore al debitore principale e al coobbligato con raccomandate con avviso di ricevimento-
Infondata è l'eccezione di parte opponente relativa all'insufficienza della documentazione prodotta dall'istituto, considerato che l'opposta, contrariamente a quanto affermato dagli opponenti (che hanno fatto riferimento alla certificazione ex art. 50 t.u.b., in realtà mai prodotta), già nel giudizio monitorio ha prodotto gli estratti conto, e ciò malgrado per giurisprudenza costante la produzione degli estratti conto analitici per la determinazione del credito è richiesta per le obbligazioni derivanti da contratto di conto corrente, mentre nel caso di specie si controverte di un credito derivante da finanziamento.
4. Prescrizione e decadenza dal beneficio del termine
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di prescrizione del diritto di credito oggetto del giudizio, in quanto si tratta di prestazione unica con pagamento rateale e non già di interessi che debbano pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Infatti, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un contratto di finanziamento non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, oppure a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (in questo senso, ex multis, Cass. civ., nn. 18951/2013,
802/1999 e 1110/1994).
Nel caso in esame, è il termine di pagamento dell'ultima rata del finanziamento che deve dunque considerarsi quale dies a quo del decorso del termine decennale di prescrizione;
pertanto, il credito non avrebbe potuto prescriversi prima di tale data (e, si osserva, la notifica del decreto ingiuntivo ha interrotto la prescrizione). In altri termini, a fronte di una dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del
26.04.2012, la notifica del decreto ingiuntivo (eseguita in data 22.04.2022) è intervenuta prima dello spirare del termine prescrizionale;
in ogni caso, il decorso del suddetto termine è stato comunque validamente interrotto con la diffida depositata sub doc. 3 del fascicolo monitorio.
Parimenti infondata risulta la censura relativa all'omessa notifica relativa alla decadenza dal beneficio del termine. Infatti, risulta assorbente osservare che nel caso di specie opera la mora ex re, trattandosi di obbligazione pecuniaria soggetta a termine di pagamento e, in ogni caso, la decadenza discende, quantomeno, dalla notifica del provvedimento monitorio. Secondo giurisprudenza costante, infatti, il creditore non deve previamente agire in giudizio per ottenere una sentenza costitutiva degli effetti della decadenza del debitore dal beneficio del termine: la preventiva delibazione sulla ricorrenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 1186 c.c. non è necessaria in quanto la richiesta di adempimento prima della scadenza originariamente pattuita (c.d. richiesta ante tempus) contiene in sé, implicitamente, la domanda di accertamento dei presupposti della decadenza (in questo senso, ex multis, Cass. civ., nn. 24330/2011,
6984/2003, 5371/1989, 3865/1984). E' pacifico in giurisprudenza, inoltre, che il previo accertamento giudiziale dei requisiti di cui all'art. 1186 c.c. non è necessario nemmeno nell'ipotesi in cui la domanda di adempimento immediato sia formulata, come nel caso di specie, con il ricorso per ingiunzione di pagamento;
in tale ottica, l'accertamento può addirittura ritenersi implicito nell'emissione di un decreto ingiuntivo che condanni al pagamento ante tempus il debitore insolvente (in questo senso giurisprudenza costante sin da Cass. civ., n. 5371/1989). In ogni caso, si osserva che i due debitori odierni opponenti hanno entrambi ricevuto diffide di pagamento, come da avvisi di ricevimenti allegati sin dal ricorso monitorio (all.
3, 4 e 5).
5. Contestazioni relative al quantum del credito
Le ulteriori censure mosse dagli opponenti, relative al carattere indeterminato del credito, alla natura vessatoria delle clausole, ad addebiti non contrattualizzati o indeterminati, all'assenza di causa meritevole di tutale e al carattere esorbitante o infondato degli addebiti si presentano generiche o comunque infondate.
Infatti, in punto di an non sono state individuate le condotte illegittime, né è stato indicato analiticamente in che termini tali condotte illecite si sarebbero esplicitate, così come nel quantum gli opponenti si sono limitati a dedurre genericamente l'indeterminatezza dei calcoli senza indicare le voci di debito in contestazione.
Così operando, l'opponente non ha adempiuto l'onere, su di sé gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., di indicare analiticamente i fatti posti a fondamento della sua pretesa. Si aggiunga che la succinta esposizione sul punto svolta dagli opponenti non consente di ravvisare alcun elemento di squilibrio o contrarietà alla legge nel contratto e/o nella condotta dell'istituto.
In particolare, in punto di quantum, infondata è la censura relativa all'impossibilità di ricostruire i conteggi determinanti la somma ingiunta, considerato che già la documentazione allegata al ricorso monitorio era sufficiente per l'individuazione delle somme dovute e, inoltre, l'indicazione specifica delle voci di credito per capitale ed interessi è stata poi effettuata in seno alla comparsa di costituzione della opposta, mediante conteggi che non sono stati specificamente contestati dagli opponenti.
Con riferimento, poi, alla lamentata violazione degli artt. 117 e 119 t.u.b. si osserva che parte opposta ha prodotto la copia del contratto concluso in forma scritta, che, peraltro, presenta la sottoscrizione del debitore principale e della coobbligata nella parte contenente la dichiarazione di aver ricevuto copia dello stesso e del documento di sintesi.
Di conseguenza, il quantum della pretesa creditoria azionata risulta provato.
6. La posizione di Parte_2
Occorre a questo punto esaminare la questione della qualificazione dell'opponente Parte_2
quale coobbligato o fideiussore. Sul punto, non può condividersi la prospettazione di cui all'atto di opposizione, in quanto Parte_2
non ha in alcun modo assunto le obbligazioni tipiche di un contratto di garanzia, per il quale,
[...] peraltro, l'art. 1937 c.c. prevede che la relativa volontà deve essere espressa;
la stessa, piuttosto, si è obbligata ad adempiere alle medesime obbligazioni gravanti sul debitore principale, con la conseguenza che deve qualificarsi quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 1292 c.c. (sul tema, nella giurisprudenza di merito Tribunale Bari, 27.03.2024 n. 1573 e Tribunale Ancona, 15.12.2023, n. 4102; nella giurisprudenza di questo Ufficio, si rinvia, tra le altre, alla sentenza emessa in data 26.06.2024 nel procedimento R.G.
5127/2021).
Si osserva, peraltro, che il testo contrattuale prevede la possibilità della prestazione di fideiussione a richiesta del finanziatore, ma il relativo spazio nella richiesta di finanziamento non risulta compilato, mentre, al contrario, la parte relativa ai dati del coobbligato è interamente compilata e tutti gli spazi riservati alla firma del coobbligato recano la sottoscrizione di . Parte_2
Risulta, inoltre, provato che alla stessa sono state comunicate sia la decadenza dal beneficio del termine che la diffida ad adempiere inviata da e che la stessa, secondo quanto già Controparte_3 rilevato, ha altresì sottoscritto la clausola relativa all'avvenuta consegna copia del contratto e del documento di sintesi.
Il rigetto del motivo di impugnazione assorbe la doglianza relativa alla nullità della fideiussione in quanto riproduttiva dello schema contrattuale ABI, in violazione della disciplina antitrust.
7. Conclusioni e spese di lite
Per i superiori motivi, essendo provato il credito ed essendo risultate infondate le doglianze formulate,
l'opposizione deve dunque essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti;
tenuto conto del valore della controversia, del carattere documentale del procedimento, dell'attività difensiva svolta e della parziale inerzia processuale di parte opponente, sono liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e dei parametri minimi per la fase istruttoria-di trattazione e per la fase decisionale, data l'assenza di attività istruttoria, la ridotta attività di trattazione e le modalità di assunzione della decisione.
Sussistono, infine, i presupposti per la condanna di e al versamento Parte_1 Parte_2 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12bis d. lgs. 28/2010, quale introdotto dal d. lgs. 149/2022 (già art. 8 co. 4bis del decreto), non essendo comparsi dinanzi al mediatore, malgrado regolare convocazione, senza aver fornito la pur annunciata prova dell'impedimento alla partecipazione (si rinvia al verbale dell'udienza del
10.01.2024).
Sussistono, infine, i presupposti per la condanna di parte opponente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. Infatti, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della parte che proponga opposizione nei confronti di un'ingiunzione di pagamento svolgendo allegazioni generiche, assolutamente infondate e non conferenti tenuto conto della documentazione in atti e delle corrette qualificazioni giuridiche della fattispecie;
la funzione dilatoria dell'opposizione è a maggior ragione dimostrata dalla mancata replica alle difese di parte opposta e dalla mancata giustificazione relativa all'omessa partecipazione alla mediazione, malgrado l'eccezione di improcedibilità formulata e la prospettazione dell'impedimento, con riserva di prova, mai fornita (si rinvia nuovamente al verbale dell'udienza del 10.01.2024). La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cass. civ., Sez. III, 04.07.2019,
n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 7695/2023, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti del Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1411/2022 emesso dal Tribunale di Catania;
- dichiara definitivamente esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo;
- condanna e a corrispondere a le Parte_1 Parte_2 Controparte_1
spese di lite, liquidate in euro 3.387,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- condanna e a corrispondere a euro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
1.693,50 per responsabilità processuale aggravata;
- condanna e , in solido, al versamento all'entrata del Parte_1 Parte_2
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12bis d. lgs. 28/2010.
Catania, 04/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone