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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola
ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1584/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ARRIA CLAUDIO e ARRIA GIULIO, elettivamente domiciliato in VIA C.
POMA, 15 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. ARRIA CLAUDIO
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio degli avv.ti GIRARDI ANDREA e BERNARDINI
MATTIA, elettivamente domiciliato in VIA BRENNERO, 139 38100 TRENTO
presso lo studio dell'avv. GIRARDI ANDREA
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note autorizzate depositate a
PCT e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 8 o s s e r v a
L'attore ha evocato in giudizio il deducendo che in data 6 Controparte_1
ottobre 2021, nella tarda mattinata, nella zona ove è ubicato l'immobile dell'attore, si è verificato un intenso temporale che, a causa del mancato tiraggio delle fognature comunali di via Bruno Colombo, ha causato l'allagamento del garage, della taverna, del bagno e della lavanderia posti al piano interrato dell'immobile. Con il presente giudizio l'attore chiede il risarcimento dei danni a muri, serramenti, impianti, mobili e quant'altro ivi contenuto imputandone la causa alla mancata pulizia delle caditoie che ha impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche.
Si è costituito il convenuto invocando il fortuito attesa la eccezionalità e CP_1
la imprevedibilità dell'evento atmosferico che ha colpito il predetto e CP_1
quindi chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare deduceva il convenuto che se anche le caditoie fossero state perfettamente pulite la eccezionalità dell'evento meteorico fu tale che la rete di scolo sarebbe stata in ogni caso non in grado di far fronte alla quantità di acqua precipitata.
La causa è stata istruita mediante prova orale e CTU estimativa.
Mette conto evidenziare che nel corso della CTU le parti hanno raggiunto un accordo sulla quantificazione del risarcimento del danno.
In particolare, la CTU ha dato atto che: “Valutate le conclusioni a cui i tecnici
giungevano nel terzo incontro delle operazioni peritali, valutato che si riteneva
congrua la quantificazione del danno come prospettata dall'Ing. essendo Per_1
pagina 2 di 8 il frutto delle valutazioni effettuate sul luogo e dell'analisi delle quantificazioni
economiche opportunamente integrate già in atti, valutato lo stato dei luoghi e i
documenti di causa, il CTU predisponeva un documento nominato
“Conciliazione Tecnica” che veniva sottoscritto con firma digitale da tutti i
tecnici coinvolti e allegato alla presente quale raggiunto accordo da riferirsi ai
soli aspetti tecnici citati nel Quesito. La transazione bonaria è stata dunque
raggiunta limitatamente agli aspetti di natura tecnica elencati nel quesito per un
importo pari a 11.000,00 € a risarcimento dei danni e delle opere di ripristino
che parte attrice ha dovuto
sostenere senza tuttavia alcun riconoscimento di responsabilità da parte del
. Controparte_1
In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il
Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò
anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del
06/10/2005, confermata da ultimo anche da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11110 del
10/06/2020, secondo cui “Il giudice del merito, che riconosca convincenti le
conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo
specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è
assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali
pagina 3 di 8 possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente
rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di
motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico
le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia
dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli
atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto
principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito
aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico
d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal
consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni
del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza
delle proposte contestazioni della parte)”.
Quanto alla responsabilità da addebitare al per la mancata CP_1
manutenzione delle caditoie, il deduce che il giorno dell'evento si siano CP_1
verificate precipitazioni pari a 50,20 mm/h laddove le linee guida dell'ente idrico raccomandano il dimensionamento della rete perché sia in grado di smaltire flussi d'acqua da 44 mm/h.
La deduzione non coglie nel segno.
L'istruttoria ha restituito che le caditoie poste davanti all'abitazione dell'attore fosse totalmente ostruita da fogliame e terriccio segno evidente che in quel luogo l'assenza di manutenzione si è protratta per lungo tempo prima che si verificasse l'evento atmosferico. Ciò è dimostrato anche dal fatto che dalle foto pagina 4 di 8 dell'intervento dei vigili del fuoco si ricava come nei tombini fosse addirittura cresciuta della vegetazione
L'evento peraltro non può neppure dirsi di natura eccezionale visto che si tratta di precipitazioni superiori di appena il 10% rispetto al dimensionamento della rete di deflusso delle piogge meteoriche. Va anche osservato che prendere a riferimento le precipitazioni che si verificano in un tempo di ritorno di 10 anni è
un termine di paragone davvero limitato per poter definire l'evento come eccezionale. Il concetto di “evento eccezionale” non può certamente dirsi verificato se l'evento si verifica ogni 10 anni, anzi al contrario 10 anni è tempo pagina 5 di 8 davvero troppo breve per poter definire l'evento come eccezionale visto che, la letteratura in materia, classifica come eccezionali gli eventi che si verificano in un arco temporale superiore ai 50 anni.
In sostanza, e per dare seguito all'attuale orientamento seguito dalla Cassazione,
per andare esente da responsabilità il convenuto avrebbe dovuto CP_1
dimostrare che, nonostante la perfetta pulizia e funzionamento della rete idrica realizzata per il deflusso delle acque meteoriche, ciononostante l'evento dannoso si è verificato solo a causa della straordinaria eccezionalità dell'evento meteorico.
L'istruttoria ha invece univocamente dimostrato come i pozzetti, posti proprio davanti all'abitazione dell'attore, fossero totalmente ostruiti e vennero puliti solo successivamente all'evento.
pagina 6 di 8 Tale condotta è certamente indice della addebitabilità al convenuto dei CP_1
danni che l'attore ha patito perché, se le caditoie fossero state libere da ostruzioni, il danno non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto verificatosi.
Accertata la responsabilità del convenuto, venendo quindi alla quantificazione del danno, si deve prendere atto che le parti in sede di CTU hanno consensualmente concordato che tale danno ammonti ad euro 11.000.
Tale importo va maggiorato di rivalutazione ed interessi legali ex art. 1284 c. 1
c..c dalla data dell'evento alla presente sentenza e poi maggiorati degli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla presente decisione al saldo effettivo.
L'importo di 11.000 euro, alla data odierna è quindi pari ad euro 13.862,71 a cui la parte convenuta va condannata.
Le spese per la CTU vanno quindi poste a carico al 50% di entrambe le parti.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Condanna il (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro tempore, a rifondere a (C.F. Parte_1
) la somma di euro 13.862,71 oltre agli interessi C.F._1 Pt_2
pagina 7 di 8 di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
2) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in via solidale al 50% ciascuno;
3) Condanna (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, a rifondere a (C.F. Parte_1
) le spese di lite del presente procedimento che si C.F._1
liquidano in euro 441,00 per esborsi, euro 5.077,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014,
C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 20 maggio 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola
ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1584/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ARRIA CLAUDIO e ARRIA GIULIO, elettivamente domiciliato in VIA C.
POMA, 15 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. ARRIA CLAUDIO
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio degli avv.ti GIRARDI ANDREA e BERNARDINI
MATTIA, elettivamente domiciliato in VIA BRENNERO, 139 38100 TRENTO
presso lo studio dell'avv. GIRARDI ANDREA
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note autorizzate depositate a
PCT e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 8 o s s e r v a
L'attore ha evocato in giudizio il deducendo che in data 6 Controparte_1
ottobre 2021, nella tarda mattinata, nella zona ove è ubicato l'immobile dell'attore, si è verificato un intenso temporale che, a causa del mancato tiraggio delle fognature comunali di via Bruno Colombo, ha causato l'allagamento del garage, della taverna, del bagno e della lavanderia posti al piano interrato dell'immobile. Con il presente giudizio l'attore chiede il risarcimento dei danni a muri, serramenti, impianti, mobili e quant'altro ivi contenuto imputandone la causa alla mancata pulizia delle caditoie che ha impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche.
Si è costituito il convenuto invocando il fortuito attesa la eccezionalità e CP_1
la imprevedibilità dell'evento atmosferico che ha colpito il predetto e CP_1
quindi chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare deduceva il convenuto che se anche le caditoie fossero state perfettamente pulite la eccezionalità dell'evento meteorico fu tale che la rete di scolo sarebbe stata in ogni caso non in grado di far fronte alla quantità di acqua precipitata.
La causa è stata istruita mediante prova orale e CTU estimativa.
Mette conto evidenziare che nel corso della CTU le parti hanno raggiunto un accordo sulla quantificazione del risarcimento del danno.
In particolare, la CTU ha dato atto che: “Valutate le conclusioni a cui i tecnici
giungevano nel terzo incontro delle operazioni peritali, valutato che si riteneva
congrua la quantificazione del danno come prospettata dall'Ing. essendo Per_1
pagina 2 di 8 il frutto delle valutazioni effettuate sul luogo e dell'analisi delle quantificazioni
economiche opportunamente integrate già in atti, valutato lo stato dei luoghi e i
documenti di causa, il CTU predisponeva un documento nominato
“Conciliazione Tecnica” che veniva sottoscritto con firma digitale da tutti i
tecnici coinvolti e allegato alla presente quale raggiunto accordo da riferirsi ai
soli aspetti tecnici citati nel Quesito. La transazione bonaria è stata dunque
raggiunta limitatamente agli aspetti di natura tecnica elencati nel quesito per un
importo pari a 11.000,00 € a risarcimento dei danni e delle opere di ripristino
che parte attrice ha dovuto
sostenere senza tuttavia alcun riconoscimento di responsabilità da parte del
. Controparte_1
In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il
Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò
anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del
06/10/2005, confermata da ultimo anche da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11110 del
10/06/2020, secondo cui “Il giudice del merito, che riconosca convincenti le
conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo
specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è
assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali
pagina 3 di 8 possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente
rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di
motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico
le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia
dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli
atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto
principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito
aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico
d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal
consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni
del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza
delle proposte contestazioni della parte)”.
Quanto alla responsabilità da addebitare al per la mancata CP_1
manutenzione delle caditoie, il deduce che il giorno dell'evento si siano CP_1
verificate precipitazioni pari a 50,20 mm/h laddove le linee guida dell'ente idrico raccomandano il dimensionamento della rete perché sia in grado di smaltire flussi d'acqua da 44 mm/h.
La deduzione non coglie nel segno.
L'istruttoria ha restituito che le caditoie poste davanti all'abitazione dell'attore fosse totalmente ostruita da fogliame e terriccio segno evidente che in quel luogo l'assenza di manutenzione si è protratta per lungo tempo prima che si verificasse l'evento atmosferico. Ciò è dimostrato anche dal fatto che dalle foto pagina 4 di 8 dell'intervento dei vigili del fuoco si ricava come nei tombini fosse addirittura cresciuta della vegetazione
L'evento peraltro non può neppure dirsi di natura eccezionale visto che si tratta di precipitazioni superiori di appena il 10% rispetto al dimensionamento della rete di deflusso delle piogge meteoriche. Va anche osservato che prendere a riferimento le precipitazioni che si verificano in un tempo di ritorno di 10 anni è
un termine di paragone davvero limitato per poter definire l'evento come eccezionale. Il concetto di “evento eccezionale” non può certamente dirsi verificato se l'evento si verifica ogni 10 anni, anzi al contrario 10 anni è tempo pagina 5 di 8 davvero troppo breve per poter definire l'evento come eccezionale visto che, la letteratura in materia, classifica come eccezionali gli eventi che si verificano in un arco temporale superiore ai 50 anni.
In sostanza, e per dare seguito all'attuale orientamento seguito dalla Cassazione,
per andare esente da responsabilità il convenuto avrebbe dovuto CP_1
dimostrare che, nonostante la perfetta pulizia e funzionamento della rete idrica realizzata per il deflusso delle acque meteoriche, ciononostante l'evento dannoso si è verificato solo a causa della straordinaria eccezionalità dell'evento meteorico.
L'istruttoria ha invece univocamente dimostrato come i pozzetti, posti proprio davanti all'abitazione dell'attore, fossero totalmente ostruiti e vennero puliti solo successivamente all'evento.
pagina 6 di 8 Tale condotta è certamente indice della addebitabilità al convenuto dei CP_1
danni che l'attore ha patito perché, se le caditoie fossero state libere da ostruzioni, il danno non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto verificatosi.
Accertata la responsabilità del convenuto, venendo quindi alla quantificazione del danno, si deve prendere atto che le parti in sede di CTU hanno consensualmente concordato che tale danno ammonti ad euro 11.000.
Tale importo va maggiorato di rivalutazione ed interessi legali ex art. 1284 c. 1
c..c dalla data dell'evento alla presente sentenza e poi maggiorati degli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla presente decisione al saldo effettivo.
L'importo di 11.000 euro, alla data odierna è quindi pari ad euro 13.862,71 a cui la parte convenuta va condannata.
Le spese per la CTU vanno quindi poste a carico al 50% di entrambe le parti.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Condanna il (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro tempore, a rifondere a (C.F. Parte_1
) la somma di euro 13.862,71 oltre agli interessi C.F._1 Pt_2
pagina 7 di 8 di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
2) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in via solidale al 50% ciascuno;
3) Condanna (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, a rifondere a (C.F. Parte_1
) le spese di lite del presente procedimento che si C.F._1
liquidano in euro 441,00 per esborsi, euro 5.077,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014,
C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 20 maggio 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
pagina 8 di 8