TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24271/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24271/2023 tra
Parte_1
ATTORE opponente
e
CP_1
CONVENUTA opposta
Oggi 8 aprile 2025 da ore 10,00 fino ad ore 10,15, innanzi al dott. Alessandra Terreri, sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
Per nessuno è presente, Parte_1
Per l'avv. SEGALE SILVIA, nonché la dott.ssa VALERY SAVINO CP_1
- la difesa presente nell'aula virtuale si connette per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- la persona presente nell'aula virtuale e sopra indicata dichiara: a) di non essere collegata con altre persone non legittimate;
b) che nella stanza da cui si sta collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) che è a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da foglio depositato telematicamente, ribadisce che il credito è certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta e l'opposizione risulta dilatoria come da deduzioni in atti ed insiste pertanto per l'accoglimento delle rassegnate domande,
Il giudice alla luce di quanto sopra, rilevato che non risultano pervenute comunicazioni della difesa attorea, attestanti l'attesa nella stanza virtuale ovvero difficoltà ad accedere al servizio, così come da invito contenuto nell'ordinanza che precede, all'esito della discussione orale tenutasi con la difesa di parte convenuta ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di pagina 1 di 7 consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 17,00 per la lettura del dispositivo della sentenza.
La parte chiede di essere esentata dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto e condiviso sullo schermo di Teams ed il procuratore presente dichiara di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,31.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 17,00,
il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra TERRERI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 24271/2023
promossa da
Parte_1
P.IVA P.IVA_1
Attrice opponente con l'avv.to Alessandra Corso contro
CP_1
C.F./P.IVA P.IVA_2
Convenuta opposta con gli avv.ti Elena Tarrano e Silvia Segale e
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di somministrazione di energia elettrica
CONCLUSIONI come da verbale odierno
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha ottenuto nei confronti di ., ingiunzione di CP_1 Parte_1 pagamento n° 8651/2023 per € 25.210,01=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, quale addebito per la fornitura di energia elettrica, erogata presso pagina 3 di 7 l'utenza ubicata in Palermo, Via Titina de Filippo n° 2/4/6, in forza delle fatture insolute:
L'ingiunto ha proposto opposizione, eccependo:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Palermo, quale foro della residenza del consumatore e dell'erogazione della fornitura,
- l'inesistenza del credito ingiunto, non supportato da prova idonea.
ha così concluso: Parte_1
“1 Accertare e dichiarare la incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Milano in favore del competente Tribunale di Palermo;
2 rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione in prima udienza;
3 annullare o, comunque, dichiarare inefficace il D.I. opposto rigettando ogni domanda svolta ex adverso in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché sfornita di prova;
4. Accertare e dichiarare l'inesistenza di un valido titolo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto”.
, costituendosi, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed allegato in quanto CP_1
infondato in fatto ed in diritto, evidenziando che ha sottoscritto un Parte_1 contratto business per l'omonima ditta individuale, che il debito risulta riconosciuto dall'utente e che i dati di misura sono stati trasmessi dal distributore locale;
ha pertanto così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.;
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte avversa per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 8651/2023, e tutte le domande ex adverso proposte per tutti i motivi già ampliamente illustrati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto stesso;
pagina 4 di 7 IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la S.V. Ill.ma dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, si insta, sin da subito, affinché venga accertata e dichiarata la gravità dell'inadempimento di e per l'effetto la stessa Parte_1
venga condannata al pagamento della somma pari ad euro 25.210,01 oltre interessi moratori
o della diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito del presente giudizio;
IN OGNI CASO: condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali del giudizio monitorio e del presente giudizio nella misura dei parametri massimi, nonché al pagamento di una somma ulteriore, da liquidarsi in via equitativa, per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in assenza di istanze istruttorie, la causa è pervenuta alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
* * * * * *
Tanto premesso in fatto, l'opposizione non merita accoglimento e deve essere rigettata.
Va dapprima rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sollevata da parte attrice opponente.
Ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, è definito consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
La giurisprudenza di merito si è pronunciata come segue: “la qualifica di” consumatore” spetta solo alle persone fisiche, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice” consumatore” soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (cfr. tra le tante Cass. 14.7.2011 n. 15531 e, da ultimo, Cass.
26.3.2019 n. 8419).
Nel caso di specie risulta documentato (doc. 3 del fascicolo monitorio) che
[...]
ha sottoscritto con , in data .27.10.2020, il contratto di somministrazione di Parte_1 CP_1
energia elettrica non in qualità di utente domestico ma di imprenditore, posto che in sede di redazione del contratto “Top Business Spread” con aliquota IVA agevolata (10%), l'opponente ha compilato e sottoscritto il modulo di adesione inserendo la denominazione della propria ditta individuale “Panificio Manzella Gianfranco” e la relativa Partita Iva . P.IVA_1
pagina 5 di 7 Di conseguenza il contratto di somministrazione oggetto di causa deve ritenersi strumentale all'attività di impresa dell'opponente che, in ossequio alla giurisprudenza sopra richiamata, non può invocare la tutela del Codice del Consumo.
Non può pertanto trovare applicazione il foro del consumatore, bensì il foro convenzionale individuato dalle parti nell'art. 21 delle condizioni generali del contratto di fornitura (doc. 4 della comparsa di risposta), la cui accettazione non è stata contestata dalla difesa attorea ex art. 115 c.p.c.; parte attrice opponente ha infatti omesso il deposito delle memorie integrative ex art.171 ter c.p.c.
Ad abundantiam, va peraltro evidenziata l'inammissibilità dell'eccezione per mancata contestazione di tutti i fori concorrenti.
Andando ad analizzare il merito della causa, va sottolineato che il decreto ingiuntivo opposto risulta legittimamente emesso in quanto fondato su prova scritta, nel caso specifico il contratto stipulato tra le parti (doc. 3 del fascicolo monitorio) e le fatture rimaste insolute
(docc.
4-9 e 10-14 del fascicolo monitorio).
Tale documentazione costituisce pertanto prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c.
Con la procedura monitoria, ha azionato le fatture emesse nel periodo maggio 2022- CP_1 settembre 2022, per l'importo di € 25.210,01=.
Le contestazioni sollevate da sono generiche;
tra l'altro, dalla Parte_1 documentazione prodotta e non contestata dall'attore, emerge che l'opponente, in data
14.09.2022, si è impegnato a saldare il debito scaduto (doc. 6 della comparsa di risposta).
Secondo la disciplina dettata dall'art. 1988 c.c., la ricognizione del debito spiega i suoi effetti confermativi sull'obbligazione, nel senso di porre a carico del suo autore l'onere di dimostrare l'inesistenza, invalidità o estinzione (originarie o sopravvenute) della causa debendi.
In altri termini, la ricognizione di un debito dispensa colui in favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto sottostante, l'esistenza del quale è presunta fino a prova contraria.
Nel caso in esame, in alcun modo appare dimostrata l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del debito riconosciuto, avendo omesso di fornire la giusta prova che gli Parte_1
competeva.
In ogni caso, ad abundantiam, , attore in senso sostanziale, ha anche fornito la prova CP_1
del credito vantato attraverso la produzione del contratto sottoscritto inter partes (doc. 3 del fascicolo monitorio e doc. 4 della comparsa di risposta), delle fatture elettroniche rimaste pagina 6 di 7 insolute (doc.
4-8 e 10-14 del fascicolo monitorio) e dei flussi dei consumi rilevati dal distributore locale non contestati da (doc. 5 della comparsa di risposta). Parte_1
La conseguenza è che il credito vantato da parte creditrice debba ritenersi dovuto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione dell'attività processuale svolta da parte vittoriosa e del valore della causa (scaglione € 5.201,00-€
26.000,00):
Fase di studio € 919,00=
Fase introduttiva € 777,00=
Fase decisionale € 851,00=
Il contenuto dilatorio dell'allegazione attorea ed il comportamento processuale tenuto
(mancato deposito delle memorie integrative e mancata partecipazione all'udienza odierna) configurano le condizioni per la condanna di al pagamento, in aggiunta Parte_1
alle spese di lite, di una somma ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c., equitativamente determinata in € 800,00= in proporzione (circa 1/3) all'importo liquidato a titolo di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza per territorio, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n°8651/2023, emesso dal Tribunale di Milano che acquista così definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
- condanna parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 2.547,00= per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CPA di legge,
- condanna parte attrice opponente al pagamento di € 800,00= ex art. 96, c. 3 c.p.c.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Milano, lì 8 aprile 2025
ll GOP
dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24271/2023 tra
Parte_1
ATTORE opponente
e
CP_1
CONVENUTA opposta
Oggi 8 aprile 2025 da ore 10,00 fino ad ore 10,15, innanzi al dott. Alessandra Terreri, sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
Per nessuno è presente, Parte_1
Per l'avv. SEGALE SILVIA, nonché la dott.ssa VALERY SAVINO CP_1
- la difesa presente nell'aula virtuale si connette per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- la persona presente nell'aula virtuale e sopra indicata dichiara: a) di non essere collegata con altre persone non legittimate;
b) che nella stanza da cui si sta collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) che è a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da foglio depositato telematicamente, ribadisce che il credito è certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta e l'opposizione risulta dilatoria come da deduzioni in atti ed insiste pertanto per l'accoglimento delle rassegnate domande,
Il giudice alla luce di quanto sopra, rilevato che non risultano pervenute comunicazioni della difesa attorea, attestanti l'attesa nella stanza virtuale ovvero difficoltà ad accedere al servizio, così come da invito contenuto nell'ordinanza che precede, all'esito della discussione orale tenutasi con la difesa di parte convenuta ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di pagina 1 di 7 consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 17,00 per la lettura del dispositivo della sentenza.
La parte chiede di essere esentata dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto e condiviso sullo schermo di Teams ed il procuratore presente dichiara di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,31.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 17,00,
il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra TERRERI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 24271/2023
promossa da
Parte_1
P.IVA P.IVA_1
Attrice opponente con l'avv.to Alessandra Corso contro
CP_1
C.F./P.IVA P.IVA_2
Convenuta opposta con gli avv.ti Elena Tarrano e Silvia Segale e
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di somministrazione di energia elettrica
CONCLUSIONI come da verbale odierno
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha ottenuto nei confronti di ., ingiunzione di CP_1 Parte_1 pagamento n° 8651/2023 per € 25.210,01=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, quale addebito per la fornitura di energia elettrica, erogata presso pagina 3 di 7 l'utenza ubicata in Palermo, Via Titina de Filippo n° 2/4/6, in forza delle fatture insolute:
L'ingiunto ha proposto opposizione, eccependo:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Palermo, quale foro della residenza del consumatore e dell'erogazione della fornitura,
- l'inesistenza del credito ingiunto, non supportato da prova idonea.
ha così concluso: Parte_1
“1 Accertare e dichiarare la incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Milano in favore del competente Tribunale di Palermo;
2 rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione in prima udienza;
3 annullare o, comunque, dichiarare inefficace il D.I. opposto rigettando ogni domanda svolta ex adverso in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché sfornita di prova;
4. Accertare e dichiarare l'inesistenza di un valido titolo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto”.
, costituendosi, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed allegato in quanto CP_1
infondato in fatto ed in diritto, evidenziando che ha sottoscritto un Parte_1 contratto business per l'omonima ditta individuale, che il debito risulta riconosciuto dall'utente e che i dati di misura sono stati trasmessi dal distributore locale;
ha pertanto così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.;
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte avversa per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 8651/2023, e tutte le domande ex adverso proposte per tutti i motivi già ampliamente illustrati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto stesso;
pagina 4 di 7 IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la S.V. Ill.ma dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, si insta, sin da subito, affinché venga accertata e dichiarata la gravità dell'inadempimento di e per l'effetto la stessa Parte_1
venga condannata al pagamento della somma pari ad euro 25.210,01 oltre interessi moratori
o della diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito del presente giudizio;
IN OGNI CASO: condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali del giudizio monitorio e del presente giudizio nella misura dei parametri massimi, nonché al pagamento di una somma ulteriore, da liquidarsi in via equitativa, per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in assenza di istanze istruttorie, la causa è pervenuta alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
* * * * * *
Tanto premesso in fatto, l'opposizione non merita accoglimento e deve essere rigettata.
Va dapprima rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sollevata da parte attrice opponente.
Ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, è definito consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
La giurisprudenza di merito si è pronunciata come segue: “la qualifica di” consumatore” spetta solo alle persone fisiche, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice” consumatore” soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (cfr. tra le tante Cass. 14.7.2011 n. 15531 e, da ultimo, Cass.
26.3.2019 n. 8419).
Nel caso di specie risulta documentato (doc. 3 del fascicolo monitorio) che
[...]
ha sottoscritto con , in data .27.10.2020, il contratto di somministrazione di Parte_1 CP_1
energia elettrica non in qualità di utente domestico ma di imprenditore, posto che in sede di redazione del contratto “Top Business Spread” con aliquota IVA agevolata (10%), l'opponente ha compilato e sottoscritto il modulo di adesione inserendo la denominazione della propria ditta individuale “Panificio Manzella Gianfranco” e la relativa Partita Iva . P.IVA_1
pagina 5 di 7 Di conseguenza il contratto di somministrazione oggetto di causa deve ritenersi strumentale all'attività di impresa dell'opponente che, in ossequio alla giurisprudenza sopra richiamata, non può invocare la tutela del Codice del Consumo.
Non può pertanto trovare applicazione il foro del consumatore, bensì il foro convenzionale individuato dalle parti nell'art. 21 delle condizioni generali del contratto di fornitura (doc. 4 della comparsa di risposta), la cui accettazione non è stata contestata dalla difesa attorea ex art. 115 c.p.c.; parte attrice opponente ha infatti omesso il deposito delle memorie integrative ex art.171 ter c.p.c.
Ad abundantiam, va peraltro evidenziata l'inammissibilità dell'eccezione per mancata contestazione di tutti i fori concorrenti.
Andando ad analizzare il merito della causa, va sottolineato che il decreto ingiuntivo opposto risulta legittimamente emesso in quanto fondato su prova scritta, nel caso specifico il contratto stipulato tra le parti (doc. 3 del fascicolo monitorio) e le fatture rimaste insolute
(docc.
4-9 e 10-14 del fascicolo monitorio).
Tale documentazione costituisce pertanto prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c.
Con la procedura monitoria, ha azionato le fatture emesse nel periodo maggio 2022- CP_1 settembre 2022, per l'importo di € 25.210,01=.
Le contestazioni sollevate da sono generiche;
tra l'altro, dalla Parte_1 documentazione prodotta e non contestata dall'attore, emerge che l'opponente, in data
14.09.2022, si è impegnato a saldare il debito scaduto (doc. 6 della comparsa di risposta).
Secondo la disciplina dettata dall'art. 1988 c.c., la ricognizione del debito spiega i suoi effetti confermativi sull'obbligazione, nel senso di porre a carico del suo autore l'onere di dimostrare l'inesistenza, invalidità o estinzione (originarie o sopravvenute) della causa debendi.
In altri termini, la ricognizione di un debito dispensa colui in favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto sottostante, l'esistenza del quale è presunta fino a prova contraria.
Nel caso in esame, in alcun modo appare dimostrata l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del debito riconosciuto, avendo omesso di fornire la giusta prova che gli Parte_1
competeva.
In ogni caso, ad abundantiam, , attore in senso sostanziale, ha anche fornito la prova CP_1
del credito vantato attraverso la produzione del contratto sottoscritto inter partes (doc. 3 del fascicolo monitorio e doc. 4 della comparsa di risposta), delle fatture elettroniche rimaste pagina 6 di 7 insolute (doc.
4-8 e 10-14 del fascicolo monitorio) e dei flussi dei consumi rilevati dal distributore locale non contestati da (doc. 5 della comparsa di risposta). Parte_1
La conseguenza è che il credito vantato da parte creditrice debba ritenersi dovuto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione dell'attività processuale svolta da parte vittoriosa e del valore della causa (scaglione € 5.201,00-€
26.000,00):
Fase di studio € 919,00=
Fase introduttiva € 777,00=
Fase decisionale € 851,00=
Il contenuto dilatorio dell'allegazione attorea ed il comportamento processuale tenuto
(mancato deposito delle memorie integrative e mancata partecipazione all'udienza odierna) configurano le condizioni per la condanna di al pagamento, in aggiunta Parte_1
alle spese di lite, di una somma ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c., equitativamente determinata in € 800,00= in proporzione (circa 1/3) all'importo liquidato a titolo di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza per territorio, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n°8651/2023, emesso dal Tribunale di Milano che acquista così definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
- condanna parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 2.547,00= per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CPA di legge,
- condanna parte attrice opponente al pagamento di € 800,00= ex art. 96, c. 3 c.p.c.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Milano, lì 8 aprile 2025
ll GOP
dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 7 di 7