TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2362/2024 promossa da:
, nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(OR), il 15/03/1958, rappresentato e difeso dall'avv. ERUZZI MARCO;
RICORRENTE
contro
, , nata a [...], il [...], CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MOMOLI PAOLO;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 3
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1120/2017, emessa dal tribunale di Mantova il 14.11.2017 e pubblicato il 30.11.2017, nei seguenti termini:
1. disporsi la conferma dell'assegno divorzile a favore della resistente di Euro CP_2
200,00 mensili, come già previsto in sede di divorzio;
2. disporsi la conferma dell'assegno di mantenimento di Euro 150,00 mensili per ciascuno dei due figli, come già previsto in sede di divorzio, oltre alla contribuzione del padre alle spese straordinarie da sostenersi per gli stessi al 50%, per ulteriori sei mesi, ossia fino alla mensilità di novembre 2025 compreso;
dal mese di dicembre 2025 cesserà ogni obbligo di mantenimento ordinario e straordinario del padre nei confronti dei figli;
3. disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Mantova n.
1120/2017, pronunciata il 14.11.2017 e depositata il 30.11.2017, allegando il peggioramento delle proprie condizioni economico-reddituali e l'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli nato il Persona_1
13.12.1997, e nato i 08.07.1990, entrambi maggiorenni. Persona_2
Si è costituita parte resistente, opponendosi alla domanda attorea e chiedendo la conferma delle condizioni di divorzio.
Nel corso della prima udienza, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno dunque formulato congiuntamente le conclusioni indicate in epigrafe, rinunciando ai termini per il deposito di ulteriori memorie.
Sulle predette conclusioni, la causa è stata rimessa dunque in decisione al Collegio.
***
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse dei figli, ormai ampiamente maggiorenni, della coppia.
Le stesse possono dunque essere recepite dal Collegio.
Alla luce dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza n.
1120/2017, emessa dal tribunale di Mantova il 14.11.2017 e pubblicata il 30.11.2017, così
pagina 2 di 3 dispone:
1) conferma l'assegno divorzile a favore della resistente di Euro 200,00 mensili, CP_2 come già previsto in sede di divorzio;
2) conferma l'obbligo a carico del ricorrente di provvedere alla corresponsione dell'assegno di mantenimento di Euro 150,00 mensili per ciascuno dei due figli, come già previsto in sede di divorzio, oltre alla contribuzione del padre alle spese straordinarie da sostenersi per gli stessi al 50%, per ulteriori sei mesi, ossia fino alla mensilità di novembre 2025 compreso;
dal mese di dicembre 2025 cesserà ogni obbligo di mantenimento ordinario e straordinario del padre nei confronti dei figli;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Mantova, in data 22/05/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2362/2024 promossa da:
, nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(OR), il 15/03/1958, rappresentato e difeso dall'avv. ERUZZI MARCO;
RICORRENTE
contro
, , nata a [...], il [...], CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MOMOLI PAOLO;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 3
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1120/2017, emessa dal tribunale di Mantova il 14.11.2017 e pubblicato il 30.11.2017, nei seguenti termini:
1. disporsi la conferma dell'assegno divorzile a favore della resistente di Euro CP_2
200,00 mensili, come già previsto in sede di divorzio;
2. disporsi la conferma dell'assegno di mantenimento di Euro 150,00 mensili per ciascuno dei due figli, come già previsto in sede di divorzio, oltre alla contribuzione del padre alle spese straordinarie da sostenersi per gli stessi al 50%, per ulteriori sei mesi, ossia fino alla mensilità di novembre 2025 compreso;
dal mese di dicembre 2025 cesserà ogni obbligo di mantenimento ordinario e straordinario del padre nei confronti dei figli;
3. disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Mantova n.
1120/2017, pronunciata il 14.11.2017 e depositata il 30.11.2017, allegando il peggioramento delle proprie condizioni economico-reddituali e l'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli nato il Persona_1
13.12.1997, e nato i 08.07.1990, entrambi maggiorenni. Persona_2
Si è costituita parte resistente, opponendosi alla domanda attorea e chiedendo la conferma delle condizioni di divorzio.
Nel corso della prima udienza, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno dunque formulato congiuntamente le conclusioni indicate in epigrafe, rinunciando ai termini per il deposito di ulteriori memorie.
Sulle predette conclusioni, la causa è stata rimessa dunque in decisione al Collegio.
***
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse dei figli, ormai ampiamente maggiorenni, della coppia.
Le stesse possono dunque essere recepite dal Collegio.
Alla luce dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza n.
1120/2017, emessa dal tribunale di Mantova il 14.11.2017 e pubblicata il 30.11.2017, così
pagina 2 di 3 dispone:
1) conferma l'assegno divorzile a favore della resistente di Euro 200,00 mensili, CP_2 come già previsto in sede di divorzio;
2) conferma l'obbligo a carico del ricorrente di provvedere alla corresponsione dell'assegno di mantenimento di Euro 150,00 mensili per ciascuno dei due figli, come già previsto in sede di divorzio, oltre alla contribuzione del padre alle spese straordinarie da sostenersi per gli stessi al 50%, per ulteriori sei mesi, ossia fino alla mensilità di novembre 2025 compreso;
dal mese di dicembre 2025 cesserà ogni obbligo di mantenimento ordinario e straordinario del padre nei confronti dei figli;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Mantova, in data 22/05/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3