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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1226/2024 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio congiunto, depositato il 02.07.2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marina
Giudice, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Francavilla al mare (CH) in viale Alcione n. 65, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Antonio Colavecchio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
23.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Francavilla al Mare (PE) in data 21.05.2021, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2021, parte I, numero 6, e che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 23.10.2024 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 02.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale senza alcuna condizione, posto che dal matrimonio non sono nati figli e che i coniugi rinunciano ad ogni eventuale mantenimento a carico dell'altro;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile a Francavilla al Mare (CH) in data 21.05.2021, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2021, parte I, numero 6;
Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Francavilla al Mare (CH) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.01.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1226/2024 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio congiunto, depositato il 02.07.2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marina
Giudice, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Francavilla al mare (CH) in viale Alcione n. 65, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Antonio Colavecchio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
23.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Francavilla al Mare (PE) in data 21.05.2021, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2021, parte I, numero 6, e che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 23.10.2024 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 02.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale senza alcuna condizione, posto che dal matrimonio non sono nati figli e che i coniugi rinunciano ad ogni eventuale mantenimento a carico dell'altro;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile a Francavilla al Mare (CH) in data 21.05.2021, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2021, parte I, numero 6;
Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Francavilla al Mare (CH) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.01.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti