TRIB
Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/05/2024, n. 8520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8520 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 34994/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 20.2.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al 13.5.2024 e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Fontanella Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Stefano Iezzi CP_1
APPELLATA
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Francesco Carrea Controparte_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5916/2022 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. udienza 20.2.2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di il sig. ha convenuto in giudizio CP_1 Parte_1 [...]
e l' , impugnando “il ruolo n. 16236/2013 seguito dalla CP_1 Controparte_2
asserita notifica in data 10.10.2014 della cartella di pagamento n. 09720130277497257000 relativa a sanzioni amministrative dell'anno 2010-2011 ( importo di € 1.686,09”, di cui CP_1 dichiarava di essere venuto a conoscenza “in data 3.12.2021”, su richiesta effettuata gli sportelli di
. Controparte_2
Costituitesi le convenute, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 5916/2022 ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire (mero deve ritenersi CP_3 il dictum di “rigetto” dell'opposizione, di cui al dispositivo, non essendo il giudice di primo grado entrato nel merito, avendo al contrario ritenuto il difetto di interesse), compensando le spese di lite.
1 Il sig. ha appellato la sentenza, sostenendo il suo interesse, ex art. 100 cpc, ad ottenere Parte_1
pronuncia di merito, e chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado.
e l' hanno chiesto di respingere l'appello. CP_1 Controparte_4
2. L'appello non può trovare accoglimento.
Al riguardo, il Giudice di primo grado ha dichiarato l'opposizione inammissibile.
Tale statuizione deve essere confermata, anche in ragione dell'evoluzione del quadro normativo.
Al riguardo, infatti, l'art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973 (comma aggiunto dall'articolo 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n.
215), precisa “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” .
Premesso che la disciplina in questione si applica anche alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dei richiami di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 e 206 D.
Lgs. n. 285/1992, deve aggiungersi che l'anzidetta norma qualifica l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, sicché la norma si applica anche ai processi pendenti in quanto incide sulla sentenza che è ancora da emettersi (in tal senso, cfr.
Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis
d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”).
Pur così integrata la motivazione di primo grado, non avendo la parte nemmeno dedotto di rientrare in una delle categorie di cui al citato art. 12, comma 4 bis, deve essere confermata la statuizione in punto di inammissibilità in ordine all'opposizione proposta dal sig. . Parte_1
2 3. Spese del grado compensate, atteso che la decisione si è basata su di una modifica del quadro normativo intervenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello e compensa le spese del grado.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 17.5.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 34994/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 20.2.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al 13.5.2024 e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Fontanella Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Stefano Iezzi CP_1
APPELLATA
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Francesco Carrea Controparte_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5916/2022 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. udienza 20.2.2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di il sig. ha convenuto in giudizio CP_1 Parte_1 [...]
e l' , impugnando “il ruolo n. 16236/2013 seguito dalla CP_1 Controparte_2
asserita notifica in data 10.10.2014 della cartella di pagamento n. 09720130277497257000 relativa a sanzioni amministrative dell'anno 2010-2011 ( importo di € 1.686,09”, di cui CP_1 dichiarava di essere venuto a conoscenza “in data 3.12.2021”, su richiesta effettuata gli sportelli di
. Controparte_2
Costituitesi le convenute, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 5916/2022 ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire (mero deve ritenersi CP_3 il dictum di “rigetto” dell'opposizione, di cui al dispositivo, non essendo il giudice di primo grado entrato nel merito, avendo al contrario ritenuto il difetto di interesse), compensando le spese di lite.
1 Il sig. ha appellato la sentenza, sostenendo il suo interesse, ex art. 100 cpc, ad ottenere Parte_1
pronuncia di merito, e chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado.
e l' hanno chiesto di respingere l'appello. CP_1 Controparte_4
2. L'appello non può trovare accoglimento.
Al riguardo, il Giudice di primo grado ha dichiarato l'opposizione inammissibile.
Tale statuizione deve essere confermata, anche in ragione dell'evoluzione del quadro normativo.
Al riguardo, infatti, l'art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973 (comma aggiunto dall'articolo 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n.
215), precisa “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” .
Premesso che la disciplina in questione si applica anche alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dei richiami di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 e 206 D.
Lgs. n. 285/1992, deve aggiungersi che l'anzidetta norma qualifica l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, sicché la norma si applica anche ai processi pendenti in quanto incide sulla sentenza che è ancora da emettersi (in tal senso, cfr.
Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis
d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”).
Pur così integrata la motivazione di primo grado, non avendo la parte nemmeno dedotto di rientrare in una delle categorie di cui al citato art. 12, comma 4 bis, deve essere confermata la statuizione in punto di inammissibilità in ordine all'opposizione proposta dal sig. . Parte_1
2 3. Spese del grado compensate, atteso che la decisione si è basata su di una modifica del quadro normativo intervenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello e compensa le spese del grado.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 17.5.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
3