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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.1792/2023 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca
Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 28/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Pietro Attilio Galati Parte_1
Ricorrente Con C O N T
, in persona del direttore pro tempore, con sede in Lecce viale Marche CP_2
Resistente contumace
Oggetto: Riliquidazione della pensione con rivalutazione dei periodi di retribuzione figurativa per mobilità
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 13/2/2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe -premesso di essere titolare di pensione IO con decorrenza da maggio 2008- chiede il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione attraverso la rivalutazione dei periodi di accredito di retribuzione figurativa per mobilità superiore a 12 mesi consecutivi, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 503/92, con condanna dell' ai conseguenti pagamenti, CP_2 lamentando erroneità dei calcoli eseguiti dall'ente previdenziale.
Parte ricorrente chiede testualmente: “1) dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione in godimento descritta in narrativa, per effetto della inclusione nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile delle retribuzioni accreditate figurativamente nei periodi relativi ai trattamenti di mobilità, opportunamente e correttamente rivalutate, in base alle variazioni in percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza descritte in narrativa così come rilevate e pubblicate dall'ISTAT, con espresso riferimento al principio enunciato dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 nr. 503, per un importo pensionistico alla decorrenza, maggio
2008, di 1.923,30 o della somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa;
2) conseguentemente condannare l' al pagamento degli importi differenziali arretrati CP_2 derivanti dal ricalcolo, con decorrenza come per legge, oltre accessori;
3) condannare l' CP_2 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattene anticipazione.
L regolarmente citato è rimasto contumace. CP_2
*
Preliminarmente deve dichiararsi la inammissibilità della domanda relativa ai ratei di pensione riferiti ad epoca precedente i tre anni dalla data di deposito del ricorso.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta liquidazione della CP_2 pensione in godimento, in quanto l' avrebbe omesso di rivalutare la retribuzione CP_3 figurativa di mobilità superiore a 12 mesi, così come disposto dall'art. 3, comma 6, del
D.Lgs. n. 503/92, recante “Retribuzione pensionabile”, il quale espressamente dispone:
“Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat”.
La doglianza del ricorrente si fonda sui dati rilevati dall'estratto contributivo e sulla circostanza che a suo avviso non sarebbe stata correttamente rivalutata la retribuzione dei periodi di mobilità.
Si controverte, quindi, sui parametri di riferimento con cui determinare l'esatto importo della pensione.
Ritiene, tuttavia, questo giudicante, aderendo all'orientamento espresso in altre pronunce di questo Tribunale, che la domanda, per come formulata, non possa essere accolta, non risultando allegati gli elementi costitutivi della pretesa azionata nel presente giudizio.
Deve rilevarsi, infatti, che quando il creditore lamenta l'inesatto adempimento di un'obbligazione ha l'onere di allegare tutte le circostanze del caso concreto che integrano la suddetta inesattezza (che è concetto ampio, comprendente plurime specificazioni) a seconda delle sue effettive manifestazioni.
Invero, non si ignora l'indirizzo espresso dalla Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass.
S.U. n. 13533/2001), secondo cui, in caso di inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Tuttavia, l'onere di allegazione cui la suddetta pronuncia fa riferimento (per come anche meglio specificato dalla giurisprudenza successiva, cfr., in particolare, Cass. n.
3579/2004) si sostanzia, appunto, nella necessità di dedurre tutte le circostanze che, nel caso concreto, integrano la suddetta inesattezza, sicché, qualora venga affermato, come nel caso in esame, che l'inesattezza è costituita dall'insufficiente liquidazione della prestazione, è onere del creditore indicare quale sarebbe stato l'esatto ammontare della prestazione in caso di corrette operazioni di calcolo “… E, se tale onere venga osservato, compete al debitore -"ancora una volta", secondo l'espressione usata dalle Sezioni Unite - dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così Cass. n. 3579/2004 cit.).
Più in dettaglio, in ragione della domanda proposta e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 503/92, parte ricorrente avrebbe dovuto allegare: 1) la retribuzione figurativa relativa ad ogni mese di percezione del trattamento di mobilità; 2) il proprio settore contrattuale di appartenenza;
3) la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza;
4) una volta effettuata la rivalutazione delle retribuzioni sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni da utilizzare ai fini del calcolo della pensione;
5) l'importo della pensione risultante a seguito delle operazioni di calcolo effettuate con l'utilizzo dei predetti parametri, al fine di consentire il raffronto con le somme effettivamente percepite.
Nella specie parte ricorrente si è limitata a riferire di aver lavorato alle dipendenze di CP_4
con mansione di impiegata inquadrata nel CCNl Calzature senza tuttavia produrre
[...] alcuna documentazione (ad es contratto di lavoro ,buste paga ecc.) dalla quale evincere l' effettivo inquadramento della lavoratrice.
Infatti, sebbene siano stati allegati al ricorso conteggi con i quali è stato determinato un diverso importo dalla pensione- parte ricorrente non ha prodotto idonea documentazione al fine di verificare i parametri di calcolo effettivamente utilizzati (quali, in particolare, il livello di inquadramento della lavoratrice e la retribuzione presa a riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile mensile).
Inoltre la ricorrente chiede la rivalutazione delle retribuzioni accreditate figurativamente nei periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata superiore all' anno sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza rilevati dall'
ISTAT producendo all' uopo la tabella degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali previste per i dipendenti del settore calzature inquadrati come impiegati ma dalla documentazione allegata non è dato evincere se la ricorrente sia inquadrata come impiegata. Allo stesso modo, non appare possibile invocare nella specie una consulenza tecnica d'ufficio.
Infatti, tale mezzo di indagine -non essendo un mezzo istruttorio in senso proprio e avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze- non può essere utilizzato dalla parte al fine di supplire alle deficienze delle proprie allegazioni o al fine di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non allegati (cfr. ex plurimis Cass. n.
3130/2011).
Per tutte le suesposte motivazioni il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma
11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326-, ricorrendo in capo all'istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso.
Spese processuali irripetibili.
Lecce, 4.6.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca
Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 28/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Pietro Attilio Galati Parte_1
Ricorrente Con C O N T
, in persona del direttore pro tempore, con sede in Lecce viale Marche CP_2
Resistente contumace
Oggetto: Riliquidazione della pensione con rivalutazione dei periodi di retribuzione figurativa per mobilità
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 13/2/2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe -premesso di essere titolare di pensione IO con decorrenza da maggio 2008- chiede il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione attraverso la rivalutazione dei periodi di accredito di retribuzione figurativa per mobilità superiore a 12 mesi consecutivi, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 503/92, con condanna dell' ai conseguenti pagamenti, CP_2 lamentando erroneità dei calcoli eseguiti dall'ente previdenziale.
Parte ricorrente chiede testualmente: “1) dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione in godimento descritta in narrativa, per effetto della inclusione nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile delle retribuzioni accreditate figurativamente nei periodi relativi ai trattamenti di mobilità, opportunamente e correttamente rivalutate, in base alle variazioni in percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza descritte in narrativa così come rilevate e pubblicate dall'ISTAT, con espresso riferimento al principio enunciato dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 nr. 503, per un importo pensionistico alla decorrenza, maggio
2008, di 1.923,30 o della somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa;
2) conseguentemente condannare l' al pagamento degli importi differenziali arretrati CP_2 derivanti dal ricalcolo, con decorrenza come per legge, oltre accessori;
3) condannare l' CP_2 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattene anticipazione.
L regolarmente citato è rimasto contumace. CP_2
*
Preliminarmente deve dichiararsi la inammissibilità della domanda relativa ai ratei di pensione riferiti ad epoca precedente i tre anni dalla data di deposito del ricorso.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta liquidazione della CP_2 pensione in godimento, in quanto l' avrebbe omesso di rivalutare la retribuzione CP_3 figurativa di mobilità superiore a 12 mesi, così come disposto dall'art. 3, comma 6, del
D.Lgs. n. 503/92, recante “Retribuzione pensionabile”, il quale espressamente dispone:
“Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat”.
La doglianza del ricorrente si fonda sui dati rilevati dall'estratto contributivo e sulla circostanza che a suo avviso non sarebbe stata correttamente rivalutata la retribuzione dei periodi di mobilità.
Si controverte, quindi, sui parametri di riferimento con cui determinare l'esatto importo della pensione.
Ritiene, tuttavia, questo giudicante, aderendo all'orientamento espresso in altre pronunce di questo Tribunale, che la domanda, per come formulata, non possa essere accolta, non risultando allegati gli elementi costitutivi della pretesa azionata nel presente giudizio.
Deve rilevarsi, infatti, che quando il creditore lamenta l'inesatto adempimento di un'obbligazione ha l'onere di allegare tutte le circostanze del caso concreto che integrano la suddetta inesattezza (che è concetto ampio, comprendente plurime specificazioni) a seconda delle sue effettive manifestazioni.
Invero, non si ignora l'indirizzo espresso dalla Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass.
S.U. n. 13533/2001), secondo cui, in caso di inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Tuttavia, l'onere di allegazione cui la suddetta pronuncia fa riferimento (per come anche meglio specificato dalla giurisprudenza successiva, cfr., in particolare, Cass. n.
3579/2004) si sostanzia, appunto, nella necessità di dedurre tutte le circostanze che, nel caso concreto, integrano la suddetta inesattezza, sicché, qualora venga affermato, come nel caso in esame, che l'inesattezza è costituita dall'insufficiente liquidazione della prestazione, è onere del creditore indicare quale sarebbe stato l'esatto ammontare della prestazione in caso di corrette operazioni di calcolo “… E, se tale onere venga osservato, compete al debitore -"ancora una volta", secondo l'espressione usata dalle Sezioni Unite - dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così Cass. n. 3579/2004 cit.).
Più in dettaglio, in ragione della domanda proposta e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 503/92, parte ricorrente avrebbe dovuto allegare: 1) la retribuzione figurativa relativa ad ogni mese di percezione del trattamento di mobilità; 2) il proprio settore contrattuale di appartenenza;
3) la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza;
4) una volta effettuata la rivalutazione delle retribuzioni sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni da utilizzare ai fini del calcolo della pensione;
5) l'importo della pensione risultante a seguito delle operazioni di calcolo effettuate con l'utilizzo dei predetti parametri, al fine di consentire il raffronto con le somme effettivamente percepite.
Nella specie parte ricorrente si è limitata a riferire di aver lavorato alle dipendenze di CP_4
con mansione di impiegata inquadrata nel CCNl Calzature senza tuttavia produrre
[...] alcuna documentazione (ad es contratto di lavoro ,buste paga ecc.) dalla quale evincere l' effettivo inquadramento della lavoratrice.
Infatti, sebbene siano stati allegati al ricorso conteggi con i quali è stato determinato un diverso importo dalla pensione- parte ricorrente non ha prodotto idonea documentazione al fine di verificare i parametri di calcolo effettivamente utilizzati (quali, in particolare, il livello di inquadramento della lavoratrice e la retribuzione presa a riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile mensile).
Inoltre la ricorrente chiede la rivalutazione delle retribuzioni accreditate figurativamente nei periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata superiore all' anno sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza rilevati dall'
ISTAT producendo all' uopo la tabella degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali previste per i dipendenti del settore calzature inquadrati come impiegati ma dalla documentazione allegata non è dato evincere se la ricorrente sia inquadrata come impiegata. Allo stesso modo, non appare possibile invocare nella specie una consulenza tecnica d'ufficio.
Infatti, tale mezzo di indagine -non essendo un mezzo istruttorio in senso proprio e avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze- non può essere utilizzato dalla parte al fine di supplire alle deficienze delle proprie allegazioni o al fine di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non allegati (cfr. ex plurimis Cass. n.
3130/2011).
Per tutte le suesposte motivazioni il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma
11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326-, ricorrendo in capo all'istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso.
Spese processuali irripetibili.
Lecce, 4.6.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa