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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di NT
R.G. 29/2024
La Corte D'Appello di NT, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 16 febbraio 2024 da
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dagli Avv.ti ARNALDI DAVIDE (C.F. P.IVA_1
) e MORELLO ENRICO C.F._1
( ) del Foro di Milano con domicilio digitale CodiceFiscale_2
eletto ai fini della presente procedura all'indirizzo PEC:
, come da procura generale in Email_1
atti.
Appellante
Contro
C.F. ), assistita e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
avvocati SARDELLA ALFREDO ( ) e SALVUCCI C.F._3
CRISTINA ( ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 loro studio in Milano, viale Regina Margherita 7, come da procura speciale in atti.
Appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di NT, riformare parzialmente, per i motivi in atti, la pronuncia di primo grado sent. n. 703/2023 del Tribunale di NT (nella causa civile iscritta al RG. n. 2004/2019) pubblicata in data 17.08.2023 e, non notificata, e conseguentemente, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
In via principale e nel merito: accertato e dichiarato che la società
[...]
, P. Iva PEC: CP_1 P.IVA_2
con sede legale in via Michelangelo Email_2
Buonarroti n. 203 – 20900 ZA (MB) in persona del legale rappresentante p.t. / presidente Consiglio di amministrazione p.t. è debitrice nei confronti della della complessiva Controparte_2
somma residua di euro 17.836,30 ( a titolo di quota fissa e quota variabile della tariffa rifiuti), conseguentemente all'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani e/o ad essi assimilabili per cui è causa, condannarsi
, P. Iva a pagare in favore della Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, detta residua somma di euro 17.836,30, ovvero quella diversa, minore o maggiore, che risulterà provata conseguentemente all'erogazione dei servizi di gestione rifiuti urbani e/o ad essi assimilabili per cui è causa, oltre agli interessi moratori al tasso commerciale di cui al D.Lgs. 231/2002,
pag. 2/23 nelle rispettive decorrenze come per legge, oltre alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
In via istruttoria: laddove ritenuto opportuno alla luce degli atti già prodotti, si insiste per l'ammissione di tutte le prove (orali e CTU ) per quanto non ammesse nel primo grado del giudizio, come dedotte nella propria memoria ex art. 183, VI comma cpc, n. 2 depositata in data
15.09.2021 e n. 3 depositata in data 05.10.2021 nel primo grado del giudizio, ribadendo le opposizioni ivi esposte e contestando quanto dedotto ed argomentato da controparte nella sua rispettiva memoria ex art. 183 c.6
n. 3 c.p.c. depositata in primo grado.
In ogni caso: Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello proposto da
[...]
per l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione e di CP_2
conseguenza confermare la sentenza n. 703/23 emessa dal Tribunale di
NT; nel merito, dato atto di quanto disposto dalla sentenza di primo grado, respingere ogni altra pretesa avversaria, e dichiarare illegittimi e non dovuti gli importi richiesti in riferimento agli asseriti svuotamenti e/o alla parte variabile della tariffa riferibile al magazzino, dichiarare inammissibile le nuove eccezioni e domande proposte, condannare in persona del legale rappresentante in carica, a Controparte_2
rifondere le spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, nonché
pag. 3/23 relativi accessori per iva e contributo previdenziale, previa eventuale disapplicazione di norme regolamentari locali contrastanti con norme di legge, previo, occorrendo, rinvio alla Corte Costituzionale, a norma dell'art. 23 della legge n. 87 del 11.03.53, della questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 43, 53, 76, 97 e 117 della Costituzione, degli artt. 143 e 1429 della legge 201- 214/11 e dei commi 641, 642 e 668 dell'art. 1 della legge 147/13, ove interpretati nel senso di ricomprendere nella privativa anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali, e di legittimare l'applicazione della tariffa sui rifiuti anche in assenza di servizio pubblico per disposizione di legge, in aggiunta all'onere di provvedere al recupero o allo smaltimento posto direttamente a carico dei produttori e degli utilizzatori, e previo, occorrendo, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato del 25.03.57 sul Funzionamento dell'Unione Europea nel testo consolidato con le modifiche apportate a Lisbona il 13.12.07, perché stabilisca se le norme europee su concorrenza liberalizzazione dei servizi e tutela ambientale di cui agli artt. 56, 59, 101, 103, 106, 113, 119, 120,
1912 del Trattato, nonché le direttive comunitarie su rifiuti, imballaggi e servizi, tra cui in particolare l'art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/98/CE del 19.11.08 come modificato dalla direttiva 2018/851/UE, e gli artt. 1, 7, e 15 della direttiva del Parlamento
Europeo n. 94/62 nel testo modificato dalla direttiva 2004/12, si debbano interpretare nel senso che, laddove gli operatori economici siano tenuti a provvedere a proprie spese al recupero o allo smaltimento dei rifiuti speciali in genere e in particolare degli imballaggi terziari e degli imballaggi secondari non provenienti da commercianti al dettaglio, senza pag. 4/23 poter far capo al servizio pubblico, e siano altresì vincolati a partecipare al
Conai Consorzio Nazionale Imballaggi corrispondendo il relativo contributo, non consentano a uno Stato membro di imporre oneri ulteriori per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.5.19, chiedeva la Controparte_2
condanna di al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
21.674,88 oltre ad interessi moratori, in forza delle fatture allegate all'atto introduttivo, rimaste insolute a titolo di corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti.
si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente Controparte_1
la natura tributaria della pretesa azionata, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'inapplicabilità dell'IVA; chiedeva nel merito, il rigetto della domanda. Esponeva di svolgere attività di autotrasporto e deposito merci per conto terzi;
di produrre, per l'effetto, quantitativi di rifiuti speciali costituiti da imballaggi terziari;
di convogliare detti rifiuti presso la propria sede principale di ZA, ai fini del recupero o smaltimento secondo obblighi di legge. Deduceva di avere in più occasioni contestato le pretese della ricorrente con riguardo alle superfici utilizzate come magazzino, posto che i rifiuti prodotti in tali aree dovevano considerarsi speciali e venivano smaltiti a cura della resistente;
di aver sempre provveduto al pagamento della quota afferente agli uffici.
Lamentava che la ricorrente non aveva tenuto conto degli importi già corrisposti. Chiedeva quindi che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia riservata alla cognizione delle commissioni tributarie;
in subordine, che fosse accertato che non pag. 5/23 erano dovuti gli importi riferiti alla superficie occupata dal magazzino, previo – occorrendo – rinvio alla Corte costituzionale ed alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, per contrasto, rispettivamente con la
Costituzione e con la normativa dell'Unione, ove si ritenesse che la normativa da un lato sia configurata in modo tale da imporre lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali e da imporre, contestualmente, la tassazione delle superfici in cui vengono generati detti rifiuti.
Con ordinanza dell' 8.1.21 veniva disposta la trasformazione del rito da sommario a ordinario e la causa veniva trattenuta in decisione con riguardo alla questione pregiudiziale di rito relativa alla giurisdizione, decisa con sentenza n.364/21 con rigetto della eccezione .
All'esito della istruzione, articolatasi con acquisizione dei documenti offerti e l'assunzione delle prove orali ammesse, con sentenza n. 703/2023 il Tribunale di NT condannava al pagamento in Controparte_1
favore di della sola quota fissa della tariffa rifiuti Controparte_2
indicata nelle singole fatture doc. 1 parte attrice, oltre IVA nella misura di legge e gli interessi nella misura di cui al D.Lvo n 231/02 con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale richiamava l'articolata motivazione della sentenza n
5578/22 con cui la Cassazione aveva esaminato la disciplina dei rifiuti da imballaggio, regolati dal Titolo 2 (Gestione degli imballaggi) del d.lgs. n.
22 del 1997 , cd. decreto Ronchi, da cui si ricava che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro "gestione", termine che comprende pag. 6/23 tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento (art. 38 cit.). Detto principio vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, e dunque, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale. Essi, pertanto, devono essere conferiti ed avviati al recupero presso operatori autorizzati ex art. 21, comma 7, d.lgs. n. 22 del 1997. In ogni caso, i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari, ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del cd. decreto Ronchi e dalla successiva abrogazione della I. n. 146 del 1994, art. 39. La mancata assimilazione non equivale, tuttavia, ad una totale esenzione, in quanto a tali categorie di rifiuti si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, (Cass. n. 4960/2018, Rv. 649761 - 01). Potranno essere, pertanto, escluse dalla superficie imponibile quelle parti dell'immobile nelle quali il contribuente provi essere esclusivamente prodotti gli imballaggi medesimi.(Cass. n. 627/2012, Rv. 621368 - 01, cit.) Nel caso di imballaggi secondari è, poi, previsto dall'art. 21, comma 7, del cd. decreto Ronchi
l'esonero dalla privativa comunale in assenza di raccolta differenziata da parte dell'ente locale e qualora sia provato l'avviamento al recupero. In tal caso, l'operatore economico ha l'onere di dimostrare l'effettivo e corretto avviamento al recupero attraverso valida documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a detta attività in base alle norme del d.lgs. n. 22 del 1997.
Nel caso concreto il Tribunale riteneva provato che la società convenuta producesse all'interno del proprio magazzino solo imballaggi terziari. In
pag. 7/23 particolare dalla visura della CCIAA risultava che essa esercitava attività imprenditoriale di autotrasporti di merci per conto terzi, attività di corriere e spedizioniere, gestione di depositi delle merci di terzi;
Controparte_1
aveva sempre allegato che all'interno del proprio magazzino si svolge attività di lavorazione delle merci, con produzione, in misura esclusiva o quantomeno preponderante, di rifiuti speciali costituiti da scarti di imballaggi terziari che sono quelli tipici usati per proteggere le merci durante il trasporto, senza che tale allegazioni fosse state contestata dalla controparte.
Al contempo il Tribunale riteneva che lo smaltimento degli imballaggi da parte di con propria organizzazione trovava riscontro nei CP_1
documenti da 17 a 21 di parte convenuta che provano che da NT, dove si trova una sede secondaria della società, come da visura CCIAA, i rifiuti prodotti vengono trasportati alla sede principale di ZA, ravvisando che la descrizione contenuta nei documenti di trasporto (principalmente legno cartone e plastica ) era compatibile con la natura di imballaggi . Era parimenti documentato che la società convenuta provvedeva in proprio alla gestione dei rifiuti speciali costituiti da imballaggi residuati dalla sua attività imprenditoriale sulla base del documento 23, di parte convenuta, che attestava che conferiva i rifiuti in questione ad Controparte_1
altro soggetto ai fini del recupero. Rilevava che ulteriore riscontro probatorio era fornito anche dalla produzione delle fatture relative ai servizi di recupero e smaltimento emesse da terze società alle quali gli imballaggi venivano conferiti ( doc. 34-39 parte convenuta) e che erano soggetti specificatamente autorizzati al trattamento e smaltimento come provato dai doc 44 e 45 parte convenuta. Infine, riteneva non rilevante che pag. 8/23 la società attrice avesse provveduto a posizionare nel magazzino dei cassonetti e quindi al loro svuotamento (per quantitativi non accertati dal momento che tale dato non era oggetto di rilevazione ), posto che tale attività non doveva essere eseguita in riferimento ai rifiuti prodotti la società convenuta, vale a dire imballaggi terziari, come chiaramente indicato dalla sentenza della Cassazione citata.
Infine, riteneva provato anche che avesse ottemperato Controparte_1
anche agli obblighi formali previsti dal regolamento comunale per l'anno
2014 ( ed all'analoga disciplina prevista per l'anno 2013), vale a dire la dichiarazione di cui all'articolo 39 del regolamento come da doc 6 parte convenuta. Concludeva quindi che sussistevano i presupposti per l'esclusione della superficie del magazzino ai sensi dell'articolo 37 del regolamento comunale ai fini della calcolo della tariffa.
Rilevato che non era contestato l'obbligo della società convenuta di versare le somme richieste per quanto riguarda la superficie degli uffici, accertava per la restante che , mentre alla luce dei principi affermati da
Cass 5578/23 era dovuta la quota fissa , non era Controparte_1
tenuta a versare la parte variabile della tariffa. Preso atto che le singole voci erano specificatamente indicate nelle singole fatture poste dalla società attrice alla base della propria domanda, escludeva la necessità di disporre l'ulteriore trattazione della causa, potendo la somma dovuta della società convenuta a tal titolo essere determinata con semplice calcolo matematico.
Infine respingeva la tesi di parte convenuta secondo cui non fosse dovuta l'IVA sulle somme dovute (sia pure a titolo di tariffa per la parte fissa) ed a tal fine richiamava la sentenza Cass SU n. 8631/20 la quale, in ragione pag. 9/23 della natura privatistica della T.I.A. 2, quale corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel contesto di un rapporto sinallagmatico, consentiva l'assoggettabilità ad IVA. della relativa prestazione patrimoniale.
Conclusivamente condannava a pagare le somme Controparte_1
indicate nelle fatture dimesse sub doc. 1 di Controparte_2
limitatamente alla parte fissa, oltre IVA come per legge e interessi ex
D.Lvo n 231/02 con decorrenza delle singole scadenze della fattura saldo, trattandosi di transazione commerciale, attesa la natura delle parti del giudizio.
Ravvisava i presupposti per la compensazione totale delle spese di lite in considerazione del fatto che la decisione si fondava su una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, nonché del parziale accoglimento della domanda e del rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata della società convenuta.
Con atto di citazione notificato il 16 febbraio 2024, Controparte_2
chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di
[...]
al pagamento di euro 17.836,30, ovvero del diverso Controparte_1
importo minore o maggiore, che sarebbe risultato provato in reazione all'erogazione dei servizi di gestione rifiuti urbani e/o ad essi assimilabili per cui è causa, oltre agli interessi moratori al tasso commerciale di cui al
D.Lgs. 231/2002, nelle rispettive decorrenze come per legge, oltre alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione delle prove orali e CTU non ammesse in primo grado.
Con comparsa depositata in data 14 giugno 2024, Controparte_1
contestava la fondatezza dei motivi di appello, di cui chiedeva il rigetto.
pag. 10/23 Chiedeva la condanna di alla rifusione di spese e Controparte_2
competenze di entrambi i gradi del giudizio, nonché dei relativi accessori per iva e contributo previdenziale. In subordine riproponeva tutte le difese di primo grado non esaminate in sentenza.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che, in assenza di appello incidentale , si è formato il giudicato sulla condanna di al pagamento Controparte_1
delle somme esposte in fattura a titolo di quota fissa come pure per IVA.
Con il primo motivo, l'appellante censura che, sulla Controparte_2
base di una non corretta valutazione degli elementi di prova, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la controparte avesse dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'esenzione contemplata dapprima nell'art. 11.2-11.3 del regolamento sulla Tares del 2013 e successivamente nell'art. 37.2-37.3 del regolamento del 2014 per la disciplina della imposta unica comunale del Comune di NT, comprensiva della Tari.
In primo luogo, stigmatizza che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, , su cui incombe il relativo onere, non ha Controparte_1
provato di avere prodotto nel proprio magazzino in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali;
ed inoltre nega che tale circostanza non sia stata oggetto di contestazione. Deduce che la produzione prevalente e continua di rifiuti speciali era stata reiteratamente contestata negli scritti difensivi di primo grado, al pari di quanto rinvenibile nella precedente fase stragiudiziale . Lamenta che il Tribunale ha ravvisato che l'attività
pag. 11/23 risultante dalla visura camerale fosse compatibile con la produzione del rifiuto speciale, senza verificare se la ritenuta produzione continuativa e prevalente potesse ritenersi confermata anche in considerazione degli elementi di segno contrario emergenti dagli atti: le plurimi comunicazioni versate in causa da ed in particolare quella del 30.07.2014 con CP_2
cui l'appellante aveva evidenziato alla controparte che in sede di sopralluogo non era stata riscontrata una produzione continua e prevalente di rifiuti speciali;
le dichiarazioni della teste la quale aveva Tes_1
confermato che in sede di sopralluogo aveva rilevato che nei cassonetti presenti nel magazzino erano depositati materiali differenziabili ( deposizione in data 11.11.2022); i plurimi svuotamenti dei cassonetti compiuti da che dimostrano come controparte smaltisse un CP_2
ampio quantitativo di rifiuti nel circuito della raccolta urbana.
Al contempo, contesta che abbia provato di avere Controparte_1
provveduto allo smaltimento dei rifiuti con una propria organizzazione, non potendo ritenersi sufficienti i documenti dimessi, e che invece sono stati valorizzati dal Tribunale. Ricordato che l'appellata aveva allegato che i rifiuti speciali erano trasportati mediante proprio personale dalla sede di
NT a quella di ZA e da questa conferiti in un impianto di recupero attraverso società autorizzate, muove plurime contestazioni alla documentazione dimessa. In particolare obietta che: i formulari dimessi indicano come sede di partenza la sede di ZA, nonostante il raggruppamento dei rifiuti dovrebbe avvenire nel luogo in cui sono prodotti;
non sono stati dimessi FIR che attestino il trasporto dal sito di produzione di;
nei documenti di trasporto dimessi non compare il CP_1
riferimento a rifiuti e nella descrizione dei beni non c'è evidenza che si pag. 12/23 tratti di rifiuto speciale mancando il codice CER mentre parimenti non univoca era la causale indicata come “trasferimento per recupero”.
Contesta poi che le fatture sub n. da 34 a 39 di controparte riguardano attività di smaltimento rifiuti misti che non potevano ritenersi prodotti presso l'unità di NT;
inoltre le dichiarazioni rese da e Tes_2 [...]
(sub. doc. 44 e 45 di controparte) non forniscono elementi utili Tes_3
circa la provenienza degli stessi (NT o ZA)
Obietta infine che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, lo svuotamento dei cassoni da parte di doveva Controparte_2
considerarsi rilevante, in quanto dimostrava che aveva Controparte_1
continuato a produrre rifiuti indifferenziati anche nell'area adibita a magazzino. Ricordato come il rilevamento avveniva solo per volume, senza alcun riscontro del peso, sottolinea che lo svuotamene può avvenire esclusivamente quando gli addetti al servizio trovavano nel punto di raccolta i contenitori dei rifiuti (sotto l'esclusiva disponibilità e responsabilità dell'utente) che, in attesa del riempimento, erano posizionati all'interno dell'area magazzino. Deduce che i plurimi svuotamenti dei cassonetti compiuti da dimostrano che controparte smaltisse CP_2
rifiuti nel circuito della raccolta urbana . Conclude che Controparte_1
non ha provato i presupposti per l'esenzione invocata, per cui doveva ritenersi legittima la fatturazione relativa ai rifiuti urbani e a quelli ad essi assimilabili prodotti anche nell'area magazzino.
In terzo luogo, censura come il Tribunale ha erroneamente accertato che la controparte avesse ottemperato anche agli obblighi formali.
Rileva che il regolamento del 2014 del Comune di NT (analogamente al regolamento Tares per l'anno 2013) prevede che la dichiarazione di cui pag. 13/23 all'art. 39 del regolamento medesimo (necessaria per ottenere l'esenzione) debba essere corredata da idonea documentazione che giustifichi l'esenzione stabilendo che gli effetti si producano dal giorno successivo alla sua emissione. Evidenzia che la dichiarazione del 02.09.2014 prodotta da controparte ( doc. 6 di primo grado) è priva di qualsiasi documentazione a supporto;
lamenta poi che il Giudice non ha tenuto conto del fatto che vi siano talune fatture emesse in data antecedente a tale dichiarazione in relazione alle quali in ogni caso tale dichiarazione non avrebbe potuto avere effetto.
Con riferimento alla comunicazione del 04.04.2016, parimenti dimessa in causa, contesta la idoneità della documentazione allegata a fondare la richiesta di esenzione, anche a seguito del sopralluogo svolto da CP_2
ed obietta in ogni caso che l'esenzione non avrebbe potuto applicarsi alle fatture emesse alla data della dichiarazione .
Appare opportuno esaminare congiuntamente i tre motivi, i quali propongono questioni che attengono all'accertamento dei presupposti per la invocata esenzione dall'applicazione della tariffa variabile all'area con destinazione magazzino.
Le parti concordano nella individuazione della normativa di settore, per cui deve intendersi qui richiamata la accurata ricostruzione operata dal
Tribunale anche alla luce della consolidata giurisprudenza elaborata dalla Suprema Corte con pronunce che sono state menzionate anche dalle difese nei rispettivi atti .
Solo per completezza di motivazione , va ricordato che la recente sentenza
Cass. 5578/2023 ha chiarito che: dalla lettura del Titolo 2 del D.Lgs. n. 22 del 1997, cd. decreto Ronchi, si ricava che i rifiuti di imballaggio pag. 14/23 costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro "gestione", termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento (art. 38 cit.); per gli imballaggi terziari è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, e, dunque, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale. Essi, pertanto, devono essere comprovatamente conferiti ed avviati al recupero presso operatori autorizzati ex art. 21, comma 7, D.Lgs. n. 22 del 1997.
Se pertanto i rifiuti speciali, tra cui vanno ricompresi anche gli imballaggi terziari non sono assimilabili ai rifiuti urbani, ciò non comporta una totale esenzione, in quanto a tali categorie di rifiuti si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, (Cass. n. 4960/2018, Rv. 649761 - 01); potranno essere, pertanto, escluse dalla superficie imponibile quelle parti dell'immobile nelle quali il contribuente provi essere esclusivamente prodotti gli imballaggi medesimi
(Cass 5377/ 2011;Cass. n. 627/2012; Cass. 4793/ 2015; Cass. nn. 4792 e
4793 del 2016, principio affermato con riguardo, sia alla , sia alle sue Per_1
varianti Tia1 e Tares, assoggettate a linea normativa di continuità ; Cass. n.
2373 del 2022).
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che è onere del soggetto che invoca la esenzione provare tutti i presupposti della riduzione di superficie, in particolare, la natura speciale dei rifiuti, l'entità della superficie di loro produzione;
l'auto smaltimento (Cass. n. 22130/2017, Rv.
645621 - 01, n. 12979/2019, Rv. 653733 - 01, n. 21335/2022, Rv. 665315 -
01, analogamente Cass. n. 2373/2022, Rv. 663744 - 01 per Tares e Cass. n.
34635/2021, non massimata, per Tari).
pag. 15/23 Va infine ricordato che l'art 1 co 649 L147/2013, invocato in una delle richieste dalla stessa appellata, prevede: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori,
a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.”.
E' inoltre documentato e non contestato che il regolamento 2013 del
Comune di NT della TARES prevedeva all'art 11 la esenzione anche per le superfici degli insediamenti commerciali e di servizi “sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani”; il terzo comma stabiliva la presentazione di dichiarazione che nell'insediamento sono prodotti rifiuti speciali ovvero ad essi assimilabili, corredata da documentazione attestante lo smaltimento a cura del soggetto abilitato, demandando al gestore di effettuare verifica ed in caso di esito negativo procedere al recupero.
E' stata dimessa dichiarazione di datata 10.10.2013 Controparte_1
relativa all'insediamento di via Innsbruk n 20 relativa ai locali adibiti ad uffici, occupanti l'area di mq102; con l'allegata nota, la ditta evidenziava che la restante area di mq 686 era adibita a magazzino in cui si formavano di regola rifiuti speciali ed in particolare imballaggi terziari e pertanto invocava l'esenzione ai sensi dell'art 11 del Regolamento.
pag. 16/23 Anche il regolamento del Comune di NT per la disciplina dell'imposta unica Comunale (UIC) per il 2014 prevede all'art 37 che “Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese
i relativi produttori, condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa”…….. Per beneficiare dell'esclusione dal pagamento della tariffa, gli utenti presentano al gestore la dichiarazione di cui al successivo articolo 39. Nel caso disciplinato dal comma 2 del presente articolo la dichiarazione riporta che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati. La dichiarazione ha effetto dalla data di presentazione della stessa. Essa contiene la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato”. E' inoltre previsto che il gestore possa effettuare delle verifiche e revocare la esenzione in caso di esito negativo .
E' documentato che con nota del 14 settembre 2014 Controparte_1
comunicava di occupare l'immobile al civico 20 di via Innsbruck, composto da mq 1480 ad uso magazzino e mq 103 ad uffici;
dichiarava di esercitare attività di autotrasporto per conto terzi e di provvedere in proprio all'avvio al recupero dei rifiuti speciali prodotti in via continuativa e prevalente nel proprio magazzino, costituiti da scarti di imballaggi terziari, non assimilabili ai rifiuti urbani , mediante un sistema di navetta alla propria sede centrale di ZA ove erano affidate a ditte specializzate . Invocava pertanto l'esonero impositivo di cui all'art 1 comma 649 L 147/2013 richiamato anche dall'art 37 del regolamento .
pag. 17/23 A fronte della domanda di pagamento delle fatture dal 2013 al 2018 in cui è stato addebitato anche il costo variabile di tutta l'area, ivi compreso il magazzino, che è stata proposta con il ricorso introduttivo da
[...]
, la quale poi con la memoria ex art 183 n 1 c.p.c., depositato CP_2
dopo il cambio del rito, ha espressamente contestato l'esistenza dei presupposti per la invocata esenzione, incombe ad Controparte_1
l'onere di dimostrare che nell'area in contestazione produceva “in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa” secondo la previsione del Regolamento del Comune di NT, citato
Come già fatto presente nelle comunicazioni inviate alla ditta esercente il servizio di raccolta rifiuti , anche nel presente giudizio , richiamando il disposto “dell'art. 2213-a) del codice ambientale che autorizza i produttori, al fine di adempiere ai loro obblighi di raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché di recupero, a
“organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale” deduce che, con un Controparte_1
prassi consolidata nell'ambito dell'organizzazione aziendale, negli anni in esame aveva trasferito con sistematicità le componenti degli imballaggi alla sede di ZA , dalla quale esse erano stati conferite o comunque trattate da ditte specializzate, come comprovato dalla documentazione dimessa : doc 17-22 DDT per gli anni dal 2013 al 2018 attestanti il trasferimento da alla sede di ZA con cadenza CP_1
mensile; doc 23-28 FIR per gli anni 2013 -2018; doc 34-39 fatture relative a tali servizi di recupero;
docc 40.-43 distinte dei formulari per pag. 18/23 tali annualità ; docc 44-45 dichiarazioni delle ditte del e Tes_2 [...]
che attestano di avere ritirato da ed avviato al Pt_2 Controparte_1
recupero i rifiuti speciali di cui sono indicati i codici CER ed i relativi quantitativi .
Come obiettato dalla difesa dell'appellante, va tuttavia sottolineato che tutti i FIR dimessi indicano come produttore con Controparte_1
indirizzo Via Buonarotti 203 ZA a cui sono poi intestate le fatture dimesse;
parimenti sono indirizzate ad le due Parte_3
dichiarazioni delle e , attestanti le tipologie dei Parte_4 Parte_2
rifiuti speciali recuperati ed i relativi pesi. Mentre nessuno dei predetti documenti indica come produttore con sede a NT;
né Controparte_1
specifica le tipologie ed i quantitativi di rifiuti speciali prodotti a NT .
Nel dedurre di avere provato il corretto conferimento degli imballaggi terziari attraverso la sede di ZA, l'appellata invocata i numerosi DDT relativi ai Spedizioni con cadenza mensile da filiale Controparte_1
di NT, via Innsbruck 20 NT, ad sede di Controparte_1
ZA, Via Buonarroti 203 ZA. Nella descrizione dei beni trasportati sono indicate quattro tipologie : legno, cartone, plastica, imballaggi misti.
Per le prime tre voci è indicato il peso, che invece risulta essere sempre pari a zero per l'ultima; mentre la causale del trasporto è indicata come
“trasferimento per recupero”.
Deve tuttavia evidenziarsi che i beni non sono identificati con i relativi
CER, ma descritti attraverso il materiale di cui erano composti;
mentre il termine imballaggio è stato utilizzato solo per quelli misti, che tuttavia non risultano mai oggetto dei trasporti. Neppure la formulazione adottata per pag. 19/23 la causale come “trasferimenti per recupero” evoca in modo esplicito il trasporto di rifiuti speciali nei termini di legge.
Pertanto non solo la scelta operata da di utilizzare dei Controparte_1
documenti di accompagnamento diversi dai FIR , ma anche le modalità di compilazione dei DDT relativi al trasporto verso la sede di ZA , in cui non è stata identificata in modo preciso la tipologia di rifiuti, confliggono con la tesi difensiva secondo cui la documentazione dimessa confermerebbe in modo chiaro ed univoco la procedura di smaltimento degli imballaggi terziari dalla sede di produzione in NT sino ai luoghi di conferimento a cura di ditte specializzate, “in modo conforme alla normativa richiesta dal regolamento del Comune di NT, invocato dalla parte delle istanza di esenzione del 2014.
Inoltre il quadro probatorio non può ritenersi efficacemente completato e confermato dalla perizia giurata a firma dell'ing. in Persona_2
quanto meramente descrittiva del modus operandi in essere nella filiale di NT accertato in data 4 luglio 2019 ; va poi evidenziata genericità del riferimento operato alla documentazione esaminata ed alla dedotta conoscenza delle modalità adottate da inoltre manca nella Parte_5
relazione una circostanziata disamina dell'aspetto relativo all'effettivo trattamento dei rifiuti speciali.
Vanno infine esaminati ulteriori elementi confliggenti con la prospettazione di : la teste , dipendente di Controparte_1 Testimone_4
ha dichiarato che in occasione del sopralluogo Controparte_2
effettato nel gennaio 2014 presso l'utenza , su richiesta del cliente, aveva verificato la presenza di due cassonetti da mille litri ciascuno in cui vi erano materiali differenziabili. Ha poi chiarito che sui cassonetti è
pag. 20/23 collocato un trasponder che viene letto dall'antenna del camion nel momento dello svuotamento;
tali dati sono riversati dapprima nel gestionale della ditta fornitrice del trasponder ed a caduta sul quello di con un ciclo informatizzato che non prevede Controparte_2
l'inserimento manuale da parte di alcuno. Ha aggiunto che il trasponder rileva solamente la movimentazione del cassonetto e non la quantità di materiale versata;
ma ha precisato che il contenitore viene movimentato dal camion solo se posizionato nel punto di raccolta e che viene posto nel punto di raccolta solo a seconda della necessità dell'azienda.
Sono inoltre stati dimessi gli elenchi delle registrazioni degli svuotamenti dal 2013 al maggio 2016 (doc 10 di parte attrice di primo grado) e dal
2016 al 2018(doc 11 di parte attrice): seppure la frequenza non sia costante nel tempo, deve sottolinearsi che di norma sono registrati plurimi svuotamenti mensili per ciascuno cassonetto.
Non sono inoltre valorizzabili le contestazioni mosse dalla difesa dell'appellata in ordine alla mancata prova dei quantitativi presenti nei cassoni, che non avrebbe potuto essere acquisita in quanto la registrazione attiene solamente alla movimentazione;
ricordato come la teste ha fatto presente come gli svuotamenti venivano effettuati solo quando il personale della Arco posizionava i contenitori all'esterno, si deve prendere atto che la frequenza accertata nel corso del periodo in oggetto denota in modo chiaro una produzione di rifiuti immessi nel ciclo della raccolta urbana costante e per nulla minimale .
Alla luce dei predetti elementi, complessivamente valutati, deve quindi concludersi che non può ritenersi adeguatamente dimostrato che nell'area destinata a magazzino produceva “in via Controparte_1
pag. 21/23 continuativa e prevalente, rifiuti speciali” trattati in conformità alla normativa di settore .
Non avendo quindi la parte assolto all'onere probatorio che su di essa incombe , deve concludersi che non può essere riconosciuta l'esenzione invocata dalla parte appellata, che quindi va condannata a pagare a l'importo di euro 17.836,30, a saldo delle fatture Controparte_2
azionate, oltre agli interessi moratori al tasso commerciale di cui al D.Lgs.
231/2002, nelle rispettive decorrenze come per legge.
La appellante ha riproposto in modo tralatizio la richiesta di riconoscimento anche della rivalutazione monetaria , non riconosciuta in primo grado , senza tuttavia proporre uno specifico motivo di gravame sul punto.
Rimangono assorbiti i restanti motivi dell'appello principale.
In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(ex plurimis Cass.27606/2019).
Ai sensi dell'art 91 c.p.c., soccombente in relazione Controparte_1
alla domanda di controparte , va condannata a rifondere a
[...]
, ai sensi del DM 147/2022 in base allo scaglione entro cui è CP_2
ricompreso l'importo riconosciuto, le spese che si liquidano per il primo grado in euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 1680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 1701,000 per la fase decisionale e quindi in complessivi di euro 5077,00 oltre euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali,
pag. 22/23 nonché da CPA e IVA come per legge;
e per il presente si liquidano in euro 1134,00 per la fase di studio della controversia;
euro 921,00 per la fase introduttiva;
euro1000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro
1911,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi di euro 4966,00 , oltre euro 382,50 per esborsi, oltre i spese generali, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di NT n.
703/2023, condanna a pagare a il Controparte_1 Controparte_2
complessivo importo di euro 17.836,30, a saldo delle fatture azionate, oltre agli interessi moratori al tasso commerciale di cui al D.Lgs. 231/2002, nelle rispettive decorrenze come per legge;
condanna a rifondere a le Controparte_1 Controparte_2
spese di lite che si liquidano per il primo grado in euro 5077,00 oltre euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge;
e per il presente in euro 4966,00 , oltre euro382,50 per esborsi, oltre i spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11/02/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di NT
R.G. 29/2024
La Corte D'Appello di NT, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 16 febbraio 2024 da
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dagli Avv.ti ARNALDI DAVIDE (C.F. P.IVA_1
) e MORELLO ENRICO C.F._1
( ) del Foro di Milano con domicilio digitale CodiceFiscale_2
eletto ai fini della presente procedura all'indirizzo PEC:
, come da procura generale in Email_1
atti.
Appellante
Contro
C.F. ), assistita e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
avvocati SARDELLA ALFREDO ( ) e SALVUCCI C.F._3
CRISTINA ( ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 loro studio in Milano, viale Regina Margherita 7, come da procura speciale in atti.
Appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di NT, riformare parzialmente, per i motivi in atti, la pronuncia di primo grado sent. n. 703/2023 del Tribunale di NT (nella causa civile iscritta al RG. n. 2004/2019) pubblicata in data 17.08.2023 e, non notificata, e conseguentemente, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
In via principale e nel merito: accertato e dichiarato che la società
[...]
, P. Iva PEC: CP_1 P.IVA_2
con sede legale in via Michelangelo Email_2
Buonarroti n. 203 – 20900 ZA (MB) in persona del legale rappresentante p.t. / presidente Consiglio di amministrazione p.t. è debitrice nei confronti della della complessiva Controparte_2
somma residua di euro 17.836,30 ( a titolo di quota fissa e quota variabile della tariffa rifiuti), conseguentemente all'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani e/o ad essi assimilabili per cui è causa, condannarsi
, P. Iva a pagare in favore della Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, detta residua somma di euro 17.836,30, ovvero quella diversa, minore o maggiore, che risulterà provata conseguentemente all'erogazione dei servizi di gestione rifiuti urbani e/o ad essi assimilabili per cui è causa, oltre agli interessi moratori al tasso commerciale di cui al D.Lgs. 231/2002,
pag. 2/23 nelle rispettive decorrenze come per legge, oltre alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
In via istruttoria: laddove ritenuto opportuno alla luce degli atti già prodotti, si insiste per l'ammissione di tutte le prove (orali e CTU ) per quanto non ammesse nel primo grado del giudizio, come dedotte nella propria memoria ex art. 183, VI comma cpc, n. 2 depositata in data
15.09.2021 e n. 3 depositata in data 05.10.2021 nel primo grado del giudizio, ribadendo le opposizioni ivi esposte e contestando quanto dedotto ed argomentato da controparte nella sua rispettiva memoria ex art. 183 c.6
n. 3 c.p.c. depositata in primo grado.
In ogni caso: Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello proposto da
[...]
per l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione e di CP_2
conseguenza confermare la sentenza n. 703/23 emessa dal Tribunale di
NT; nel merito, dato atto di quanto disposto dalla sentenza di primo grado, respingere ogni altra pretesa avversaria, e dichiarare illegittimi e non dovuti gli importi richiesti in riferimento agli asseriti svuotamenti e/o alla parte variabile della tariffa riferibile al magazzino, dichiarare inammissibile le nuove eccezioni e domande proposte, condannare in persona del legale rappresentante in carica, a Controparte_2
rifondere le spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, nonché
pag. 3/23 relativi accessori per iva e contributo previdenziale, previa eventuale disapplicazione di norme regolamentari locali contrastanti con norme di legge, previo, occorrendo, rinvio alla Corte Costituzionale, a norma dell'art. 23 della legge n. 87 del 11.03.53, della questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 43, 53, 76, 97 e 117 della Costituzione, degli artt. 143 e 1429 della legge 201- 214/11 e dei commi 641, 642 e 668 dell'art. 1 della legge 147/13, ove interpretati nel senso di ricomprendere nella privativa anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali, e di legittimare l'applicazione della tariffa sui rifiuti anche in assenza di servizio pubblico per disposizione di legge, in aggiunta all'onere di provvedere al recupero o allo smaltimento posto direttamente a carico dei produttori e degli utilizzatori, e previo, occorrendo, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato del 25.03.57 sul Funzionamento dell'Unione Europea nel testo consolidato con le modifiche apportate a Lisbona il 13.12.07, perché stabilisca se le norme europee su concorrenza liberalizzazione dei servizi e tutela ambientale di cui agli artt. 56, 59, 101, 103, 106, 113, 119, 120,
1912 del Trattato, nonché le direttive comunitarie su rifiuti, imballaggi e servizi, tra cui in particolare l'art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/98/CE del 19.11.08 come modificato dalla direttiva 2018/851/UE, e gli artt. 1, 7, e 15 della direttiva del Parlamento
Europeo n. 94/62 nel testo modificato dalla direttiva 2004/12, si debbano interpretare nel senso che, laddove gli operatori economici siano tenuti a provvedere a proprie spese al recupero o allo smaltimento dei rifiuti speciali in genere e in particolare degli imballaggi terziari e degli imballaggi secondari non provenienti da commercianti al dettaglio, senza pag. 4/23 poter far capo al servizio pubblico, e siano altresì vincolati a partecipare al
Conai Consorzio Nazionale Imballaggi corrispondendo il relativo contributo, non consentano a uno Stato membro di imporre oneri ulteriori per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.5.19, chiedeva la Controparte_2
condanna di al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
21.674,88 oltre ad interessi moratori, in forza delle fatture allegate all'atto introduttivo, rimaste insolute a titolo di corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti.
si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente Controparte_1
la natura tributaria della pretesa azionata, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'inapplicabilità dell'IVA; chiedeva nel merito, il rigetto della domanda. Esponeva di svolgere attività di autotrasporto e deposito merci per conto terzi;
di produrre, per l'effetto, quantitativi di rifiuti speciali costituiti da imballaggi terziari;
di convogliare detti rifiuti presso la propria sede principale di ZA, ai fini del recupero o smaltimento secondo obblighi di legge. Deduceva di avere in più occasioni contestato le pretese della ricorrente con riguardo alle superfici utilizzate come magazzino, posto che i rifiuti prodotti in tali aree dovevano considerarsi speciali e venivano smaltiti a cura della resistente;
di aver sempre provveduto al pagamento della quota afferente agli uffici.
Lamentava che la ricorrente non aveva tenuto conto degli importi già corrisposti. Chiedeva quindi che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia riservata alla cognizione delle commissioni tributarie;
in subordine, che fosse accertato che non pag. 5/23 erano dovuti gli importi riferiti alla superficie occupata dal magazzino, previo – occorrendo – rinvio alla Corte costituzionale ed alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, per contrasto, rispettivamente con la
Costituzione e con la normativa dell'Unione, ove si ritenesse che la normativa da un lato sia configurata in modo tale da imporre lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali e da imporre, contestualmente, la tassazione delle superfici in cui vengono generati detti rifiuti.
Con ordinanza dell' 8.1.21 veniva disposta la trasformazione del rito da sommario a ordinario e la causa veniva trattenuta in decisione con riguardo alla questione pregiudiziale di rito relativa alla giurisdizione, decisa con sentenza n.364/21 con rigetto della eccezione .
All'esito della istruzione, articolatasi con acquisizione dei documenti offerti e l'assunzione delle prove orali ammesse, con sentenza n. 703/2023 il Tribunale di NT condannava al pagamento in Controparte_1
favore di della sola quota fissa della tariffa rifiuti Controparte_2
indicata nelle singole fatture doc. 1 parte attrice, oltre IVA nella misura di legge e gli interessi nella misura di cui al D.Lvo n 231/02 con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale richiamava l'articolata motivazione della sentenza n
5578/22 con cui la Cassazione aveva esaminato la disciplina dei rifiuti da imballaggio, regolati dal Titolo 2 (Gestione degli imballaggi) del d.lgs. n.
22 del 1997 , cd. decreto Ronchi, da cui si ricava che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro "gestione", termine che comprende pag. 6/23 tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento (art. 38 cit.). Detto principio vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, e dunque, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale. Essi, pertanto, devono essere conferiti ed avviati al recupero presso operatori autorizzati ex art. 21, comma 7, d.lgs. n. 22 del 1997. In ogni caso, i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari, ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del cd. decreto Ronchi e dalla successiva abrogazione della I. n. 146 del 1994, art. 39. La mancata assimilazione non equivale, tuttavia, ad una totale esenzione, in quanto a tali categorie di rifiuti si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, (Cass. n. 4960/2018, Rv. 649761 - 01). Potranno essere, pertanto, escluse dalla superficie imponibile quelle parti dell'immobile nelle quali il contribuente provi essere esclusivamente prodotti gli imballaggi medesimi.(Cass. n. 627/2012, Rv. 621368 - 01, cit.) Nel caso di imballaggi secondari è, poi, previsto dall'art. 21, comma 7, del cd. decreto Ronchi
l'esonero dalla privativa comunale in assenza di raccolta differenziata da parte dell'ente locale e qualora sia provato l'avviamento al recupero. In tal caso, l'operatore economico ha l'onere di dimostrare l'effettivo e corretto avviamento al recupero attraverso valida documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a detta attività in base alle norme del d.lgs. n. 22 del 1997.
Nel caso concreto il Tribunale riteneva provato che la società convenuta producesse all'interno del proprio magazzino solo imballaggi terziari. In
pag. 7/23 particolare dalla visura della CCIAA risultava che essa esercitava attività imprenditoriale di autotrasporti di merci per conto terzi, attività di corriere e spedizioniere, gestione di depositi delle merci di terzi;
Controparte_1
aveva sempre allegato che all'interno del proprio magazzino si svolge attività di lavorazione delle merci, con produzione, in misura esclusiva o quantomeno preponderante, di rifiuti speciali costituiti da scarti di imballaggi terziari che sono quelli tipici usati per proteggere le merci durante il trasporto, senza che tale allegazioni fosse state contestata dalla controparte.
Al contempo il Tribunale riteneva che lo smaltimento degli imballaggi da parte di con propria organizzazione trovava riscontro nei CP_1
documenti da 17 a 21 di parte convenuta che provano che da NT, dove si trova una sede secondaria della società, come da visura CCIAA, i rifiuti prodotti vengono trasportati alla sede principale di ZA, ravvisando che la descrizione contenuta nei documenti di trasporto (principalmente legno cartone e plastica ) era compatibile con la natura di imballaggi . Era parimenti documentato che la società convenuta provvedeva in proprio alla gestione dei rifiuti speciali costituiti da imballaggi residuati dalla sua attività imprenditoriale sulla base del documento 23, di parte convenuta, che attestava che conferiva i rifiuti in questione ad Controparte_1
altro soggetto ai fini del recupero. Rilevava che ulteriore riscontro probatorio era fornito anche dalla produzione delle fatture relative ai servizi di recupero e smaltimento emesse da terze società alle quali gli imballaggi venivano conferiti ( doc. 34-39 parte convenuta) e che erano soggetti specificatamente autorizzati al trattamento e smaltimento come provato dai doc 44 e 45 parte convenuta. Infine, riteneva non rilevante che pag. 8/23 la società attrice avesse provveduto a posizionare nel magazzino dei cassonetti e quindi al loro svuotamento (per quantitativi non accertati dal momento che tale dato non era oggetto di rilevazione ), posto che tale attività non doveva essere eseguita in riferimento ai rifiuti prodotti la società convenuta, vale a dire imballaggi terziari, come chiaramente indicato dalla sentenza della Cassazione citata.
Infine, riteneva provato anche che avesse ottemperato Controparte_1
anche agli obblighi formali previsti dal regolamento comunale per l'anno
2014 ( ed all'analoga disciplina prevista per l'anno 2013), vale a dire la dichiarazione di cui all'articolo 39 del regolamento come da doc 6 parte convenuta. Concludeva quindi che sussistevano i presupposti per l'esclusione della superficie del magazzino ai sensi dell'articolo 37 del regolamento comunale ai fini della calcolo della tariffa.
Rilevato che non era contestato l'obbligo della società convenuta di versare le somme richieste per quanto riguarda la superficie degli uffici, accertava per la restante che , mentre alla luce dei principi affermati da
Cass 5578/23 era dovuta la quota fissa , non era Controparte_1
tenuta a versare la parte variabile della tariffa. Preso atto che le singole voci erano specificatamente indicate nelle singole fatture poste dalla società attrice alla base della propria domanda, escludeva la necessità di disporre l'ulteriore trattazione della causa, potendo la somma dovuta della società convenuta a tal titolo essere determinata con semplice calcolo matematico.
Infine respingeva la tesi di parte convenuta secondo cui non fosse dovuta l'IVA sulle somme dovute (sia pure a titolo di tariffa per la parte fissa) ed a tal fine richiamava la sentenza Cass SU n. 8631/20 la quale, in ragione pag. 9/23 della natura privatistica della T.I.A. 2, quale corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel contesto di un rapporto sinallagmatico, consentiva l'assoggettabilità ad IVA. della relativa prestazione patrimoniale.
Conclusivamente condannava a pagare le somme Controparte_1
indicate nelle fatture dimesse sub doc. 1 di Controparte_2
limitatamente alla parte fissa, oltre IVA come per legge e interessi ex
D.Lvo n 231/02 con decorrenza delle singole scadenze della fattura saldo, trattandosi di transazione commerciale, attesa la natura delle parti del giudizio.
Ravvisava i presupposti per la compensazione totale delle spese di lite in considerazione del fatto che la decisione si fondava su una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, nonché del parziale accoglimento della domanda e del rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata della società convenuta.
Con atto di citazione notificato il 16 febbraio 2024, Controparte_2
chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di
[...]
al pagamento di euro 17.836,30, ovvero del diverso Controparte_1
importo minore o maggiore, che sarebbe risultato provato in reazione all'erogazione dei servizi di gestione rifiuti urbani e/o ad essi assimilabili per cui è causa, oltre agli interessi moratori al tasso commerciale di cui al
D.Lgs. 231/2002, nelle rispettive decorrenze come per legge, oltre alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione delle prove orali e CTU non ammesse in primo grado.
Con comparsa depositata in data 14 giugno 2024, Controparte_1
contestava la fondatezza dei motivi di appello, di cui chiedeva il rigetto.
pag. 10/23 Chiedeva la condanna di alla rifusione di spese e Controparte_2
competenze di entrambi i gradi del giudizio, nonché dei relativi accessori per iva e contributo previdenziale. In subordine riproponeva tutte le difese di primo grado non esaminate in sentenza.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che, in assenza di appello incidentale , si è formato il giudicato sulla condanna di al pagamento Controparte_1
delle somme esposte in fattura a titolo di quota fissa come pure per IVA.
Con il primo motivo, l'appellante censura che, sulla Controparte_2
base di una non corretta valutazione degli elementi di prova, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la controparte avesse dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'esenzione contemplata dapprima nell'art. 11.2-11.3 del regolamento sulla Tares del 2013 e successivamente nell'art. 37.2-37.3 del regolamento del 2014 per la disciplina della imposta unica comunale del Comune di NT, comprensiva della Tari.
In primo luogo, stigmatizza che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, , su cui incombe il relativo onere, non ha Controparte_1
provato di avere prodotto nel proprio magazzino in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali;
ed inoltre nega che tale circostanza non sia stata oggetto di contestazione. Deduce che la produzione prevalente e continua di rifiuti speciali era stata reiteratamente contestata negli scritti difensivi di primo grado, al pari di quanto rinvenibile nella precedente fase stragiudiziale . Lamenta che il Tribunale ha ravvisato che l'attività
pag. 11/23 risultante dalla visura camerale fosse compatibile con la produzione del rifiuto speciale, senza verificare se la ritenuta produzione continuativa e prevalente potesse ritenersi confermata anche in considerazione degli elementi di segno contrario emergenti dagli atti: le plurimi comunicazioni versate in causa da ed in particolare quella del 30.07.2014 con CP_2
cui l'appellante aveva evidenziato alla controparte che in sede di sopralluogo non era stata riscontrata una produzione continua e prevalente di rifiuti speciali;
le dichiarazioni della teste la quale aveva Tes_1
confermato che in sede di sopralluogo aveva rilevato che nei cassonetti presenti nel magazzino erano depositati materiali differenziabili ( deposizione in data 11.11.2022); i plurimi svuotamenti dei cassonetti compiuti da che dimostrano come controparte smaltisse un CP_2
ampio quantitativo di rifiuti nel circuito della raccolta urbana.
Al contempo, contesta che abbia provato di avere Controparte_1
provveduto allo smaltimento dei rifiuti con una propria organizzazione, non potendo ritenersi sufficienti i documenti dimessi, e che invece sono stati valorizzati dal Tribunale. Ricordato che l'appellata aveva allegato che i rifiuti speciali erano trasportati mediante proprio personale dalla sede di
NT a quella di ZA e da questa conferiti in un impianto di recupero attraverso società autorizzate, muove plurime contestazioni alla documentazione dimessa. In particolare obietta che: i formulari dimessi indicano come sede di partenza la sede di ZA, nonostante il raggruppamento dei rifiuti dovrebbe avvenire nel luogo in cui sono prodotti;
non sono stati dimessi FIR che attestino il trasporto dal sito di produzione di;
nei documenti di trasporto dimessi non compare il CP_1
riferimento a rifiuti e nella descrizione dei beni non c'è evidenza che si pag. 12/23 tratti di rifiuto speciale mancando il codice CER mentre parimenti non univoca era la causale indicata come “trasferimento per recupero”.
Contesta poi che le fatture sub n. da 34 a 39 di controparte riguardano attività di smaltimento rifiuti misti che non potevano ritenersi prodotti presso l'unità di NT;
inoltre le dichiarazioni rese da e Tes_2 [...]
(sub. doc. 44 e 45 di controparte) non forniscono elementi utili Tes_3
circa la provenienza degli stessi (NT o ZA)
Obietta infine che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, lo svuotamento dei cassoni da parte di doveva Controparte_2
considerarsi rilevante, in quanto dimostrava che aveva Controparte_1
continuato a produrre rifiuti indifferenziati anche nell'area adibita a magazzino. Ricordato come il rilevamento avveniva solo per volume, senza alcun riscontro del peso, sottolinea che lo svuotamene può avvenire esclusivamente quando gli addetti al servizio trovavano nel punto di raccolta i contenitori dei rifiuti (sotto l'esclusiva disponibilità e responsabilità dell'utente) che, in attesa del riempimento, erano posizionati all'interno dell'area magazzino. Deduce che i plurimi svuotamenti dei cassonetti compiuti da dimostrano che controparte smaltisse CP_2
rifiuti nel circuito della raccolta urbana . Conclude che Controparte_1
non ha provato i presupposti per l'esenzione invocata, per cui doveva ritenersi legittima la fatturazione relativa ai rifiuti urbani e a quelli ad essi assimilabili prodotti anche nell'area magazzino.
In terzo luogo, censura come il Tribunale ha erroneamente accertato che la controparte avesse ottemperato anche agli obblighi formali.
Rileva che il regolamento del 2014 del Comune di NT (analogamente al regolamento Tares per l'anno 2013) prevede che la dichiarazione di cui pag. 13/23 all'art. 39 del regolamento medesimo (necessaria per ottenere l'esenzione) debba essere corredata da idonea documentazione che giustifichi l'esenzione stabilendo che gli effetti si producano dal giorno successivo alla sua emissione. Evidenzia che la dichiarazione del 02.09.2014 prodotta da controparte ( doc. 6 di primo grado) è priva di qualsiasi documentazione a supporto;
lamenta poi che il Giudice non ha tenuto conto del fatto che vi siano talune fatture emesse in data antecedente a tale dichiarazione in relazione alle quali in ogni caso tale dichiarazione non avrebbe potuto avere effetto.
Con riferimento alla comunicazione del 04.04.2016, parimenti dimessa in causa, contesta la idoneità della documentazione allegata a fondare la richiesta di esenzione, anche a seguito del sopralluogo svolto da CP_2
ed obietta in ogni caso che l'esenzione non avrebbe potuto applicarsi alle fatture emesse alla data della dichiarazione .
Appare opportuno esaminare congiuntamente i tre motivi, i quali propongono questioni che attengono all'accertamento dei presupposti per la invocata esenzione dall'applicazione della tariffa variabile all'area con destinazione magazzino.
Le parti concordano nella individuazione della normativa di settore, per cui deve intendersi qui richiamata la accurata ricostruzione operata dal
Tribunale anche alla luce della consolidata giurisprudenza elaborata dalla Suprema Corte con pronunce che sono state menzionate anche dalle difese nei rispettivi atti .
Solo per completezza di motivazione , va ricordato che la recente sentenza
Cass. 5578/2023 ha chiarito che: dalla lettura del Titolo 2 del D.Lgs. n. 22 del 1997, cd. decreto Ronchi, si ricava che i rifiuti di imballaggio pag. 14/23 costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro "gestione", termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento (art. 38 cit.); per gli imballaggi terziari è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, e, dunque, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale. Essi, pertanto, devono essere comprovatamente conferiti ed avviati al recupero presso operatori autorizzati ex art. 21, comma 7, D.Lgs. n. 22 del 1997.
Se pertanto i rifiuti speciali, tra cui vanno ricompresi anche gli imballaggi terziari non sono assimilabili ai rifiuti urbani, ciò non comporta una totale esenzione, in quanto a tali categorie di rifiuti si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, (Cass. n. 4960/2018, Rv. 649761 - 01); potranno essere, pertanto, escluse dalla superficie imponibile quelle parti dell'immobile nelle quali il contribuente provi essere esclusivamente prodotti gli imballaggi medesimi
(Cass 5377/ 2011;Cass. n. 627/2012; Cass. 4793/ 2015; Cass. nn. 4792 e
4793 del 2016, principio affermato con riguardo, sia alla , sia alle sue Per_1
varianti Tia1 e Tares, assoggettate a linea normativa di continuità ; Cass. n.
2373 del 2022).
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che è onere del soggetto che invoca la esenzione provare tutti i presupposti della riduzione di superficie, in particolare, la natura speciale dei rifiuti, l'entità della superficie di loro produzione;
l'auto smaltimento (Cass. n. 22130/2017, Rv.
645621 - 01, n. 12979/2019, Rv. 653733 - 01, n. 21335/2022, Rv. 665315 -
01, analogamente Cass. n. 2373/2022, Rv. 663744 - 01 per Tares e Cass. n.
34635/2021, non massimata, per Tari).
pag. 15/23 Va infine ricordato che l'art 1 co 649 L147/2013, invocato in una delle richieste dalla stessa appellata, prevede: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori,
a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.”.
E' inoltre documentato e non contestato che il regolamento 2013 del
Comune di NT della TARES prevedeva all'art 11 la esenzione anche per le superfici degli insediamenti commerciali e di servizi “sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani”; il terzo comma stabiliva la presentazione di dichiarazione che nell'insediamento sono prodotti rifiuti speciali ovvero ad essi assimilabili, corredata da documentazione attestante lo smaltimento a cura del soggetto abilitato, demandando al gestore di effettuare verifica ed in caso di esito negativo procedere al recupero.
E' stata dimessa dichiarazione di datata 10.10.2013 Controparte_1
relativa all'insediamento di via Innsbruk n 20 relativa ai locali adibiti ad uffici, occupanti l'area di mq102; con l'allegata nota, la ditta evidenziava che la restante area di mq 686 era adibita a magazzino in cui si formavano di regola rifiuti speciali ed in particolare imballaggi terziari e pertanto invocava l'esenzione ai sensi dell'art 11 del Regolamento.
pag. 16/23 Anche il regolamento del Comune di NT per la disciplina dell'imposta unica Comunale (UIC) per il 2014 prevede all'art 37 che “Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese
i relativi produttori, condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa”…….. Per beneficiare dell'esclusione dal pagamento della tariffa, gli utenti presentano al gestore la dichiarazione di cui al successivo articolo 39. Nel caso disciplinato dal comma 2 del presente articolo la dichiarazione riporta che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati. La dichiarazione ha effetto dalla data di presentazione della stessa. Essa contiene la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato”. E' inoltre previsto che il gestore possa effettuare delle verifiche e revocare la esenzione in caso di esito negativo .
E' documentato che con nota del 14 settembre 2014 Controparte_1
comunicava di occupare l'immobile al civico 20 di via Innsbruck, composto da mq 1480 ad uso magazzino e mq 103 ad uffici;
dichiarava di esercitare attività di autotrasporto per conto terzi e di provvedere in proprio all'avvio al recupero dei rifiuti speciali prodotti in via continuativa e prevalente nel proprio magazzino, costituiti da scarti di imballaggi terziari, non assimilabili ai rifiuti urbani , mediante un sistema di navetta alla propria sede centrale di ZA ove erano affidate a ditte specializzate . Invocava pertanto l'esonero impositivo di cui all'art 1 comma 649 L 147/2013 richiamato anche dall'art 37 del regolamento .
pag. 17/23 A fronte della domanda di pagamento delle fatture dal 2013 al 2018 in cui è stato addebitato anche il costo variabile di tutta l'area, ivi compreso il magazzino, che è stata proposta con il ricorso introduttivo da
[...]
, la quale poi con la memoria ex art 183 n 1 c.p.c., depositato CP_2
dopo il cambio del rito, ha espressamente contestato l'esistenza dei presupposti per la invocata esenzione, incombe ad Controparte_1
l'onere di dimostrare che nell'area in contestazione produceva “in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa” secondo la previsione del Regolamento del Comune di NT, citato
Come già fatto presente nelle comunicazioni inviate alla ditta esercente il servizio di raccolta rifiuti , anche nel presente giudizio , richiamando il disposto “dell'art. 2213-a) del codice ambientale che autorizza i produttori, al fine di adempiere ai loro obblighi di raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché di recupero, a
“organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale” deduce che, con un Controparte_1
prassi consolidata nell'ambito dell'organizzazione aziendale, negli anni in esame aveva trasferito con sistematicità le componenti degli imballaggi alla sede di ZA , dalla quale esse erano stati conferite o comunque trattate da ditte specializzate, come comprovato dalla documentazione dimessa : doc 17-22 DDT per gli anni dal 2013 al 2018 attestanti il trasferimento da alla sede di ZA con cadenza CP_1
mensile; doc 23-28 FIR per gli anni 2013 -2018; doc 34-39 fatture relative a tali servizi di recupero;
docc 40.-43 distinte dei formulari per pag. 18/23 tali annualità ; docc 44-45 dichiarazioni delle ditte del e Tes_2 [...]
che attestano di avere ritirato da ed avviato al Pt_2 Controparte_1
recupero i rifiuti speciali di cui sono indicati i codici CER ed i relativi quantitativi .
Come obiettato dalla difesa dell'appellante, va tuttavia sottolineato che tutti i FIR dimessi indicano come produttore con Controparte_1
indirizzo Via Buonarotti 203 ZA a cui sono poi intestate le fatture dimesse;
parimenti sono indirizzate ad le due Parte_3
dichiarazioni delle e , attestanti le tipologie dei Parte_4 Parte_2
rifiuti speciali recuperati ed i relativi pesi. Mentre nessuno dei predetti documenti indica come produttore con sede a NT;
né Controparte_1
specifica le tipologie ed i quantitativi di rifiuti speciali prodotti a NT .
Nel dedurre di avere provato il corretto conferimento degli imballaggi terziari attraverso la sede di ZA, l'appellata invocata i numerosi DDT relativi ai Spedizioni con cadenza mensile da filiale Controparte_1
di NT, via Innsbruck 20 NT, ad sede di Controparte_1
ZA, Via Buonarroti 203 ZA. Nella descrizione dei beni trasportati sono indicate quattro tipologie : legno, cartone, plastica, imballaggi misti.
Per le prime tre voci è indicato il peso, che invece risulta essere sempre pari a zero per l'ultima; mentre la causale del trasporto è indicata come
“trasferimento per recupero”.
Deve tuttavia evidenziarsi che i beni non sono identificati con i relativi
CER, ma descritti attraverso il materiale di cui erano composti;
mentre il termine imballaggio è stato utilizzato solo per quelli misti, che tuttavia non risultano mai oggetto dei trasporti. Neppure la formulazione adottata per pag. 19/23 la causale come “trasferimenti per recupero” evoca in modo esplicito il trasporto di rifiuti speciali nei termini di legge.
Pertanto non solo la scelta operata da di utilizzare dei Controparte_1
documenti di accompagnamento diversi dai FIR , ma anche le modalità di compilazione dei DDT relativi al trasporto verso la sede di ZA , in cui non è stata identificata in modo preciso la tipologia di rifiuti, confliggono con la tesi difensiva secondo cui la documentazione dimessa confermerebbe in modo chiaro ed univoco la procedura di smaltimento degli imballaggi terziari dalla sede di produzione in NT sino ai luoghi di conferimento a cura di ditte specializzate, “in modo conforme alla normativa richiesta dal regolamento del Comune di NT, invocato dalla parte delle istanza di esenzione del 2014.
Inoltre il quadro probatorio non può ritenersi efficacemente completato e confermato dalla perizia giurata a firma dell'ing. in Persona_2
quanto meramente descrittiva del modus operandi in essere nella filiale di NT accertato in data 4 luglio 2019 ; va poi evidenziata genericità del riferimento operato alla documentazione esaminata ed alla dedotta conoscenza delle modalità adottate da inoltre manca nella Parte_5
relazione una circostanziata disamina dell'aspetto relativo all'effettivo trattamento dei rifiuti speciali.
Vanno infine esaminati ulteriori elementi confliggenti con la prospettazione di : la teste , dipendente di Controparte_1 Testimone_4
ha dichiarato che in occasione del sopralluogo Controparte_2
effettato nel gennaio 2014 presso l'utenza , su richiesta del cliente, aveva verificato la presenza di due cassonetti da mille litri ciascuno in cui vi erano materiali differenziabili. Ha poi chiarito che sui cassonetti è
pag. 20/23 collocato un trasponder che viene letto dall'antenna del camion nel momento dello svuotamento;
tali dati sono riversati dapprima nel gestionale della ditta fornitrice del trasponder ed a caduta sul quello di con un ciclo informatizzato che non prevede Controparte_2
l'inserimento manuale da parte di alcuno. Ha aggiunto che il trasponder rileva solamente la movimentazione del cassonetto e non la quantità di materiale versata;
ma ha precisato che il contenitore viene movimentato dal camion solo se posizionato nel punto di raccolta e che viene posto nel punto di raccolta solo a seconda della necessità dell'azienda.
Sono inoltre stati dimessi gli elenchi delle registrazioni degli svuotamenti dal 2013 al maggio 2016 (doc 10 di parte attrice di primo grado) e dal
2016 al 2018(doc 11 di parte attrice): seppure la frequenza non sia costante nel tempo, deve sottolinearsi che di norma sono registrati plurimi svuotamenti mensili per ciascuno cassonetto.
Non sono inoltre valorizzabili le contestazioni mosse dalla difesa dell'appellata in ordine alla mancata prova dei quantitativi presenti nei cassoni, che non avrebbe potuto essere acquisita in quanto la registrazione attiene solamente alla movimentazione;
ricordato come la teste ha fatto presente come gli svuotamenti venivano effettuati solo quando il personale della Arco posizionava i contenitori all'esterno, si deve prendere atto che la frequenza accertata nel corso del periodo in oggetto denota in modo chiaro una produzione di rifiuti immessi nel ciclo della raccolta urbana costante e per nulla minimale .
Alla luce dei predetti elementi, complessivamente valutati, deve quindi concludersi che non può ritenersi adeguatamente dimostrato che nell'area destinata a magazzino produceva “in via Controparte_1
pag. 21/23 continuativa e prevalente, rifiuti speciali” trattati in conformità alla normativa di settore .
Non avendo quindi la parte assolto all'onere probatorio che su di essa incombe , deve concludersi che non può essere riconosciuta l'esenzione invocata dalla parte appellata, che quindi va condannata a pagare a l'importo di euro 17.836,30, a saldo delle fatture Controparte_2
azionate, oltre agli interessi moratori al tasso commerciale di cui al D.Lgs.
231/2002, nelle rispettive decorrenze come per legge.
La appellante ha riproposto in modo tralatizio la richiesta di riconoscimento anche della rivalutazione monetaria , non riconosciuta in primo grado , senza tuttavia proporre uno specifico motivo di gravame sul punto.
Rimangono assorbiti i restanti motivi dell'appello principale.
In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(ex plurimis Cass.27606/2019).
Ai sensi dell'art 91 c.p.c., soccombente in relazione Controparte_1
alla domanda di controparte , va condannata a rifondere a
[...]
, ai sensi del DM 147/2022 in base allo scaglione entro cui è CP_2
ricompreso l'importo riconosciuto, le spese che si liquidano per il primo grado in euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 1680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 1701,000 per la fase decisionale e quindi in complessivi di euro 5077,00 oltre euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali,
pag. 22/23 nonché da CPA e IVA come per legge;
e per il presente si liquidano in euro 1134,00 per la fase di studio della controversia;
euro 921,00 per la fase introduttiva;
euro1000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro
1911,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi di euro 4966,00 , oltre euro 382,50 per esborsi, oltre i spese generali, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di NT n.
703/2023, condanna a pagare a il Controparte_1 Controparte_2
complessivo importo di euro 17.836,30, a saldo delle fatture azionate, oltre agli interessi moratori al tasso commerciale di cui al D.Lgs. 231/2002, nelle rispettive decorrenze come per legge;
condanna a rifondere a le Controparte_1 Controparte_2
spese di lite che si liquidano per il primo grado in euro 5077,00 oltre euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge;
e per il presente in euro 4966,00 , oltre euro382,50 per esborsi, oltre i spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11/02/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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