CA
Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/04/2024, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VII Sezione Civile, in persona dei
Magistrati:
1) dr. ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente-
2) dr. Michele Magliulo - Consigliere-
3) dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in data 10 ottobre 2017 e contraddistinta dal n. 10062/2017 iscritto al n. 2107/2017 del
ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
T R A
(1) (codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cardito (NA), alla Via C. Battisti n. 24,
presso lo studio dell' avv. Biagio Riccio (codice fiscale
), che lo rappresenta e difende in virtù della C.F._2
procura in atti
-appellante- appellato incidentale -
1 E
(2) la (già Controparte_1 Controparte_2
(codice fiscale , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via
Agostino Depretis n. 51, presso lo studio dell' avv. Federica Sandulli
(codice fiscale ), che la rappresenta e difende C.F._3
in virtù della procura in atti
-appellata- appellante incidentale-
(3) la (codice fiscale ), quale Controparte_3 P.IVA_2
cessionaria di un portafoglio di crediti di Controparte_4
rappresentata dalla procuratrice speciale con rappresentanza
in persona del procuratore pro tempore, Controparte_5
elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via Agostino Depretis
n. 51, presso lo studio dell' avv. Federica Sandulli (codice fiscale
), che la rappresenta e difende in virtù della C.F._3
procura in atti
-interventrice ex art. 111 c.p.c.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, n. 10062/2017, pubblicata il 10 ottobre 2017.
Si costituiva in giudizio la (ora Controparte_2 [...]
, che spiegava appello incidentale, e nel prosieguo Controparte_1
spiegava intervento volontario la a mezzo della sua Controparte_3
procuratrice speciale, cessionaria del credito della Controparte_6
[...
[...] (già , facendo proprie le difese e le
[...] Controparte_2
conclusioni articolate dalla Controparte_4
Dopo vari rinvii di ufficio, l'appellante, a mezzo del suo difensore, in data 27 marzo 2024 depositava “note di trattazione
scritta per l'udienza del 28.03.2024” nelle quali rappresentava che:
- “il sig. ha notificato, in data 21/03/2024, Parte_1
rinuncia agli atti ed all'azione con contestuale accettazione della
rinuncia all'appello incidentale”;
- “che, dal canto suo, ed Controparte_3 Controparte_4
hanno notificato, il 26/03/2024, rituale accettazione della
[...]
rinuncia agli atti e contestuale rinuncia all'appello incidentale”;
-”che le predette notifiche sono state documentate mediante
note di deposito versate agli atti, unitamente ai relativi allegati, da
e da in data 26/03/2024”. Controparte_3 Controparte_4
Pertanto chiedeva all'adita Corte di Appello di “dichiarare la
cessazione della materia del contendere con integrale
compensazione delle spese di lite”.
In pari data, le appellate (appellanti incidentali)
[...]
e la e, per essa la procuratrice Controparte_7 Controparte_3
speciale con rappresentanza depositavano Controparte_5
nota di deposito con allegati “notifica atto di rinuncia agli atti ed
all'azione”, “notifica atto di accettazione della rinuncia agli atti e
contestuale rinuncia all'appello indicentale” , nonchè, le seconde,
depositavano note di trattazione scritta in cui rappresentavano
3 che:
- “il sig. ha notificato, in data 21 marzo 2024, Controparte_8
rinuncia agli atti ed all'azione con accettazione della rinuncia
all'appello incidentale”;
- “ ed hanno notificato, Controparte_3 Controparte_9
il 26 marzo 2024, accettazione della rinuncia agli atti e contestuale
rinuncia all'appello incidentale”;
- “le predette notifiche sono documentate mediante note di
deposito versate in atti, unitamente ai relativi allegati, da
[...]
e da . CP_3 Controparte_4
Pertanto, le appellate (appellanti incidentali) chiedevano
“dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale
compensazione delle spese di lite”.
All'esito dell'udienza del 28 marzo 2024, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare a trattazione scritta, la Corte sulla base delle istanze e conclusioni dell'appellante, ha assegnato la causa in decisione, senza i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia all'impugnazione sia da parte dell'appellante principale che da parte dell'appellante incidentale (recte appellanti incidentali).
L'appellante principale, infatti, dopo la proposizione dell'appello, ha depositato note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 28 marzo 2024, con allegati “rinuncia agli atti e
4 all'azione con contestuale accettazione della rinuncia all'appello
incidentale”, chiedendo “dichiarare cessata la materia del contendere
con integrale compensazione delle spese di lite”.
Anche le parti appellate depositavano note di trattazione scritta, con allegati “atto di accettazione della rinuncia agli atti e
contestuale rinuncia all'appello incidentale” , chiedendo “dichiarare
cessata la materia del contendere con integrale compensazione
delle spese di lite” .
In proposito occorre brevemente osservare che nel sistema processuale vigente non si rinviene, come è noto, un'espressa disciplina della rinuncia agli atti nel giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c., nel quadro della disciplina generale delle impugnazioni, si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.,
fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Non si dubita, peraltro, in ordine all'ammissibilità di detta rinuncia nel giudizio di appello in forza del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. alle norme regolatrici del giudizio di primo grado,
e dovendosi, altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame.
Sul tema, si segnala la seguente pronuncia della Suprema
Corte a mente della quale: “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
5 l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di
impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a
pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado)” (cfr. Cass.
n. 18255/2004, successive conformi).
In altre parole, la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) va tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile, si ripete, anche in appello ex artt- 359 e 306 c.p.c.- perché è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere- dovere del giudice di pronunziare.
Diversamente, per la rinunzia agli atti dei giudizio, di primo grado o di appello, si ritiene che l'accettazione sia necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è fatta,
6 abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che presuppone la proposizione, da parte sua, di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo.
Ciò posto, la rinuncia agli atti del giudizio di appello ( a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (e con la rinuncia all'impugnazione), determina, per il disposto dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 5250/2018). Inoltre, ferma restando la distinzione tra i due istituti (in primis il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato) ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. per la quale “ il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese,
con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. n. 21707/2006, richiamata da Cass.
n. 5250/ 2020).
7 Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che,
rispettivamente, l'impugnante principale e l'impugnante incidentale
(recte impugnanti incidentali) abbiano inteso rinunciare con la formula adottata (“rinuncia agli atti ed all'azione”) ciascuno alla proposta impugnazione, cui è seguita da parte della controparte,
accettazione alla rinuncia.
Inoltre quanto al governo delle spese processuali, entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese processuali.
Va dichiarata quindi l'estinzione del giudizio con conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Inoltre, giova rammentare che: “In materia di impugnazioni,
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo
della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari
al contributo unificato già versato all'atto della proposizione
dell'impugnazione” (cfr. Cass. n. 25485/ 2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così
provvede:
A) dichiara l'estinzione del giudizio;
B) compensa le spese processuali del grado di appello tra le parti.
Così deciso in data 4 aprile 2024
8 Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VII Sezione Civile, in persona dei
Magistrati:
1) dr. ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente-
2) dr. Michele Magliulo - Consigliere-
3) dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in data 10 ottobre 2017 e contraddistinta dal n. 10062/2017 iscritto al n. 2107/2017 del
ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
T R A
(1) (codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cardito (NA), alla Via C. Battisti n. 24,
presso lo studio dell' avv. Biagio Riccio (codice fiscale
), che lo rappresenta e difende in virtù della C.F._2
procura in atti
-appellante- appellato incidentale -
1 E
(2) la (già Controparte_1 Controparte_2
(codice fiscale , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via
Agostino Depretis n. 51, presso lo studio dell' avv. Federica Sandulli
(codice fiscale ), che la rappresenta e difende C.F._3
in virtù della procura in atti
-appellata- appellante incidentale-
(3) la (codice fiscale ), quale Controparte_3 P.IVA_2
cessionaria di un portafoglio di crediti di Controparte_4
rappresentata dalla procuratrice speciale con rappresentanza
in persona del procuratore pro tempore, Controparte_5
elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via Agostino Depretis
n. 51, presso lo studio dell' avv. Federica Sandulli (codice fiscale
), che la rappresenta e difende in virtù della C.F._3
procura in atti
-interventrice ex art. 111 c.p.c.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, n. 10062/2017, pubblicata il 10 ottobre 2017.
Si costituiva in giudizio la (ora Controparte_2 [...]
, che spiegava appello incidentale, e nel prosieguo Controparte_1
spiegava intervento volontario la a mezzo della sua Controparte_3
procuratrice speciale, cessionaria del credito della Controparte_6
[...
[...] (già , facendo proprie le difese e le
[...] Controparte_2
conclusioni articolate dalla Controparte_4
Dopo vari rinvii di ufficio, l'appellante, a mezzo del suo difensore, in data 27 marzo 2024 depositava “note di trattazione
scritta per l'udienza del 28.03.2024” nelle quali rappresentava che:
- “il sig. ha notificato, in data 21/03/2024, Parte_1
rinuncia agli atti ed all'azione con contestuale accettazione della
rinuncia all'appello incidentale”;
- “che, dal canto suo, ed Controparte_3 Controparte_4
hanno notificato, il 26/03/2024, rituale accettazione della
[...]
rinuncia agli atti e contestuale rinuncia all'appello incidentale”;
-”che le predette notifiche sono state documentate mediante
note di deposito versate agli atti, unitamente ai relativi allegati, da
e da in data 26/03/2024”. Controparte_3 Controparte_4
Pertanto chiedeva all'adita Corte di Appello di “dichiarare la
cessazione della materia del contendere con integrale
compensazione delle spese di lite”.
In pari data, le appellate (appellanti incidentali)
[...]
e la e, per essa la procuratrice Controparte_7 Controparte_3
speciale con rappresentanza depositavano Controparte_5
nota di deposito con allegati “notifica atto di rinuncia agli atti ed
all'azione”, “notifica atto di accettazione della rinuncia agli atti e
contestuale rinuncia all'appello indicentale” , nonchè, le seconde,
depositavano note di trattazione scritta in cui rappresentavano
3 che:
- “il sig. ha notificato, in data 21 marzo 2024, Controparte_8
rinuncia agli atti ed all'azione con accettazione della rinuncia
all'appello incidentale”;
- “ ed hanno notificato, Controparte_3 Controparte_9
il 26 marzo 2024, accettazione della rinuncia agli atti e contestuale
rinuncia all'appello incidentale”;
- “le predette notifiche sono documentate mediante note di
deposito versate in atti, unitamente ai relativi allegati, da
[...]
e da . CP_3 Controparte_4
Pertanto, le appellate (appellanti incidentali) chiedevano
“dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale
compensazione delle spese di lite”.
All'esito dell'udienza del 28 marzo 2024, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare a trattazione scritta, la Corte sulla base delle istanze e conclusioni dell'appellante, ha assegnato la causa in decisione, senza i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia all'impugnazione sia da parte dell'appellante principale che da parte dell'appellante incidentale (recte appellanti incidentali).
L'appellante principale, infatti, dopo la proposizione dell'appello, ha depositato note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 28 marzo 2024, con allegati “rinuncia agli atti e
4 all'azione con contestuale accettazione della rinuncia all'appello
incidentale”, chiedendo “dichiarare cessata la materia del contendere
con integrale compensazione delle spese di lite”.
Anche le parti appellate depositavano note di trattazione scritta, con allegati “atto di accettazione della rinuncia agli atti e
contestuale rinuncia all'appello incidentale” , chiedendo “dichiarare
cessata la materia del contendere con integrale compensazione
delle spese di lite” .
In proposito occorre brevemente osservare che nel sistema processuale vigente non si rinviene, come è noto, un'espressa disciplina della rinuncia agli atti nel giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c., nel quadro della disciplina generale delle impugnazioni, si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.,
fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Non si dubita, peraltro, in ordine all'ammissibilità di detta rinuncia nel giudizio di appello in forza del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. alle norme regolatrici del giudizio di primo grado,
e dovendosi, altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame.
Sul tema, si segnala la seguente pronuncia della Suprema
Corte a mente della quale: “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
5 l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di
impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a
pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado)” (cfr. Cass.
n. 18255/2004, successive conformi).
In altre parole, la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) va tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile, si ripete, anche in appello ex artt- 359 e 306 c.p.c.- perché è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere- dovere del giudice di pronunziare.
Diversamente, per la rinunzia agli atti dei giudizio, di primo grado o di appello, si ritiene che l'accettazione sia necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è fatta,
6 abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che presuppone la proposizione, da parte sua, di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo.
Ciò posto, la rinuncia agli atti del giudizio di appello ( a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (e con la rinuncia all'impugnazione), determina, per il disposto dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 5250/2018). Inoltre, ferma restando la distinzione tra i due istituti (in primis il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato) ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. per la quale “ il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese,
con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. n. 21707/2006, richiamata da Cass.
n. 5250/ 2020).
7 Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che,
rispettivamente, l'impugnante principale e l'impugnante incidentale
(recte impugnanti incidentali) abbiano inteso rinunciare con la formula adottata (“rinuncia agli atti ed all'azione”) ciascuno alla proposta impugnazione, cui è seguita da parte della controparte,
accettazione alla rinuncia.
Inoltre quanto al governo delle spese processuali, entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese processuali.
Va dichiarata quindi l'estinzione del giudizio con conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Inoltre, giova rammentare che: “In materia di impugnazioni,
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo
della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari
al contributo unificato già versato all'atto della proposizione
dell'impugnazione” (cfr. Cass. n. 25485/ 2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così
provvede:
A) dichiara l'estinzione del giudizio;
B) compensa le spese processuali del grado di appello tra le parti.
Così deciso in data 4 aprile 2024
8 Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
9