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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 477/2024 r.g. promossa da
(C.F. residente a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Parodi per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(C.F. ) nato a [...] il 19 CP_1 C.F._2
luglio 1976 e residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv. Franco
Balbi e Francesca Castoldi per mandato e domiciliato come in atti – appellato
–
e contro
- appellata contumace - CP_2
o 0 o
appello sentenza del tribunale di Verona
1 o 0 o
Conclusioni per l'appellante
In via principale, in accoglimento dei motivi di appello di cui al presente atto,
riformare parzialmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di
Verona, Sezione terza, Dottor Chiavegatti, n. 351/2024, emessa il 09.02.2024
e pubblicata il 12.02.2024, con riferimento ai capi della sentenza indicati nel presente ricorso in appello e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate nella memoria difensiva che qui di seguito si trascrivono: 1) in via principale e nel merito: rigettare integralmente la domanda svolta dal Sig. CP_1
perché integralmente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi
[...]
esposti nella presente memoria difensiva;
2) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato
In via preliminare: - accertarsi la carenza di legittimazione attiva della signora con riferimento alla posizione della signora Parte_1 [...]
per i motivi tutti sopra esposti. - accertarsi la carenza di interesse Parte_2
ad agire della signora con riferimento all'impugnazione del Parte_1
capo n. 3 della sentenza di rigetto delle ulteriori domande per i motivi tutti sopra esposti. In via principale: Rigettarsi le domande introdotte dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque per i motivi meglio specificati in atti e confermarsi per l'effetto la sentenza di primo grado. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado di giudizio, con spese generali al 15%, CPA 4% ed IVA 22%.
2 In via istruttoria: In caso di anche parziale accoglimento delle doglianze dell'appellante, si reiterano le istanze istruttorie svolte nel giudizio di prime cure e non ammesse.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 20 marzo 2024 in proprio e quale Parte_1
erede di evocava e Parte_2 CP_1 CP_2
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 315/2024 del
Tribunale di Verona (pubblicata il 12 febbraio e notificata il 21 febbraio 2024)
che a seguito di riassunzione, dopo la declaratoria di incompetenza funzionale del Giudice del lavoro, per far accertare il trasferimento di agenzia assicurativa con il mantenimento delle posizioni lavorative, con domande di condanna al pagamento del TFR per €. 27.315 ed accessori, aveva accertato a favore del “il trapasso e/o trasferimento di agenzia intercorso tra la CP_1
società Controparte_3
P.IVA ) e l'agente sig. avente ad oggetto
[...] P.IVA_1 CP_1
l'agenzia codice n. 2403 di Verona, Corso Porta Controparte_4
Nuova 89, nel mese di febbraio 2013”; aveva accertato “la conservazione in capo all'agente subentrante delle posizioni lavorative CP_1
inerenti , e Parte_3 Persona_1 Persona_2 [...]
a seguito della prosecuzione dei contratti di lavoro dipendente in Per_3
essere con la società Controparte_3 [...]
(P.IVA ) alla data del trapasso/trasferimento Controparte_3 P.IVA_1
d'azienda, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c. e all'art. 71 CCNL
per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, nei limiti e nei termini indicati in motivazione, aveva rigettato ogni ulteriore domanda
3 ed aveva compensato le spese processuali. Lamentava con il primo motivo la contraddittorietà della sentenza che non aveva considerato il documento n. 3
relativo ai rapporti di dare ed avere tra le parti a comprovare il pagamento del
TFR al;
con il secondo motivo si doleva dell'omessa valutazione del CP_1
documento sui rapporti di dare/avere ritenuto valido ed efficace dallo stesso
Giudice; in particolare, con riferimento alla presunta impossibilità di ritenere le convenute legittimate ad eccepire in compensazione i crediti della società;
con il terzo motivo si doleva della compensazione delle spese.
Si costituiva opponendosi al gravame del quale chiedeva la CP_1
reiezione ed eccependo il difetto di legittimazione in capo a Parte_1
quale erede di e la carenza di interesse dell'appellante. Parte_2
Non si costituiva che rimaneva contumace. CP_2
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 14 luglio
2025, con modalità telematiche non in presenza con la concessione, a ritroso,
dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è infondato e va rigettato unitamente alla domanda ex art. 96 Cod.
proc. Civ..
3.1.- E' innanzi tutto fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire di nella qualità di erede di Parte_1 Parte_2
ex socia accomandataria della
[...] Controparte_3
già parte del giudizio di primo grado. Nella
[...]
citazione d'appello ha così argomentato (pag. 18) “Per tutto Parte_1
quanto espresso, la signora ut sopra rappresentata e difesa, in Parte_1
4 proprio ed in qualità di erede della signora ”. Persona_4
L'appellato ha eccepito il difetto di legitimatio ad causam in merito alla qualità di erede dell'appellante deducendo testualmente “Nel proprio Pt_1
atto di citazione in appello la signora viene difesa e Parte_1
rappresentata dal medesimo difensore del procedimento di primo grado, in forza del medesimo mandato e nell'atto non viene né allegata, né documentata la morte della signora e neppure la qualità di erede della Parte_2
signora la quale si limita a pagina 18 del proprio atto di Parte_1
citazione a scrivere che “Per tutto quanto espresso, la signora Parte_1
ut sopra rappresentata e difesa, in proprio ed in qualità di erede della signora
”. Persona_4
Considerato che la legittimazione costituisce una condizione dell'azione,
opera il principio per il quale il soggetto che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede deve allegare la propria legitimatio ad causam e fornire,
quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l'asserita qualità di erede (Cass. Civ., sez. II, n. 13738/2005) (Cass. Civ. sez. VI, n.
868/2017). Tale onere probatorio deve altresì essere assolto “a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio ed entro il termine all'uopo fissato dagli art. 165 e 166 c.p.c. espressamente richiamati anche con riferimento ai termini dell'art. 347 c.p.c” (Cass. Civ., sez. II, n. 13738/2005 – così come
Cass. Civ. n. 60/2003, n.5463/2002 e 13670/2000). Ciò non ha fatto la signora che non ha fornito alcuna allegazione né documentazione sul Parte_1
punto; la stessa risulta totalmente priva di legittimazione attiva, rispetto la posizione della quale ex socia accomandataria della Rag. Pt_2 Pt_1
5 rilevando il Controparte_3
passaggio rado nei confronti della ex socia accomandataria signora
[...]
siano da considerarsi passate in giudicato, con tutti gli effetti del Parte_2
caso e che nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, la stessa non potrà che esplicare i propri effetti solo nei confronti della signora in qualità di ex socia accomandante della cancellata società di Parte_1
cui sopra”.
3.2.- A differenza di quanto assunto dall'appellante, l'eccezione investe non tanto la circostanza del decesso di ma proprio la qualità Parte_2
di erede di essa in capo alla che risulta chiaramente contestata. A fronte Pt_1
di ciò l'appellante (prima memoria successiva) nulla ha dedotto e provato a dimostrare che aveva agito quale erede della Il tutto in violazione Pt_2
della regola per la quale (Cass. ordinanza n. 10519/2024) in tema di
legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire). Poiché, in limine litis, non risulta alcuna prova della contestata qualità, non valendo certo le argomentazioni in comparsa conclusionale ovvero il certificato di morte di dimesso Parte_2
in conclusionale (Cass. ordinanza n. 25880 del 2024). Segue la fondatezza
6 dell'eccezione ed il difetto di legittimazione in capo a per la Parte_1
posizione di Parte_2
4.- Il Tribunale di Verona, per quanto ancora rileva:
-) accertò il trasferimento di agenzia tra la Controparte_3
e l'agente per l'agenzia
[...] CP_1
codice n. 2403 di Verona, Corso Porta Nuova 89, Controparte_4
nel mese di febbraio 2013;
-) accertò la conservazione in capo all'agente subentrante CP_1
delle posizioni lavorative inerenti a seguito della prosecuzione dei contratti di lavoro dipendente in essere con la Controparte_3
alla data del trapasso/trasferimento d'azienda,
[...]
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c. e all'art. 71 CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione;
-) rigettò la domanda di condanna delle convenute ( e Parte_1
al pagamento di €. 27.315 pari al TFR maturato dalle Parte_2
dipendenti dall'assunzione al trapasso di agenzia in quanto il TFR sarebbe divenuto esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
-) compensò le spese.
5.1.- Con il primo motivo la sentenza viene censurata assumendosi, con particolare riferimento alla posizione della quale socia Pt_2
illimitatamente responsabile, il già avvenuto pagamento a di CP_1
€. 27.315 risultante dal documento n. 3 peraltro considerato dal Tribunale;
si deduce che l'appellato non aveva contestato il documento stesso ed il fatto del pagamento di tale importo e che la sentenza avrebbe dunque mal valutato le prove. Con il secondo motivo si lamenta l'errata pronuncia sul difetto di
7 legittimazione in forza, si ribadisce, della legittimazione ad eccepire la compensazione tra l'importo di €. 27.315 corrisposto al con i debiti CP_1
dello stesso verso la società.
I motivi sono infondati.
5.2.1. Innanzitutto in quanto il primo, riferito alla posizione di Parte_2
appare inammissibile non avendo l'appellante dimostrato la propria
[...]
qualità di erede.
5.2.2.- Anche a sottacere di un tanto è priva di interesse a far Parte_1
valere l'eccezione di compensazione giudiziale, come eccepito dalla difesa del avendo, peraltro la stessa, rinunciato alla domanda CP_1
riconvenzionale.
Infatti, la domanda del di condanna della e della al CP_1 Pt_2 Pt_1
pagamento del TFR per €. 27.315 è stata rigettata dal Tribunale giusto il rilievo, non oggetto di appello, per cui il TFR diverrebbe “esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro”; sul punto si è
formato il giudicato interno. L'appellante, formulando l'eccezione di compensazione giudiziale ex art. 1243 Cod. Civ. anche in questa fase ha sostenuto, in buona sostanza, che la somma di € 27.315 pretesa dal a CP_1
titolo di TFR maturato dalle dipendenti, non sarebbe stata dovuta in quanto già incassata, specificatamente in quanto compensata con i debiti del CP_1
nei confronti della società in accomandita semplice (appello pag. 13). Ma tale eccezione è inammissibile proprio in quanto la compensazione giudiziale, che opera in presenza di crediti caratterizzati dalla liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e dell'esigibilità, viene disposta dal Giudice della causa che dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione, a
8 decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Il tutto, di regola, salvo eccezioni che qui non emergono (art. 36 Cod. proc. Civ.) deve avvenire nell'ambito dello stesso giudizio (Cass. S.U. n. 23225 del 15 novembre 2016).
Poiché la domanda riconvenzionale del è stata rigettata e non risulta CP_1
proposto appello sul punto, difetta l'interesse della a far valere una Pt_1
eccezione di compensazione volta a paralizzare una domanda non più
esistente.
5.2.3.- Sotto una diversa angolatura l'appello è infondato posto che la
[...]
risulta Controparte_5
cancellata dal registro delle imprese il 27 dicembre 2016 e, come accertato dal primo giudice, la socia accomandante in mancanza di Parte_1
bilancio di liquidazione attestante il credito (il limite e la sussistenza della relativa responsabilità con la percezione di somme), non risulta aver vinto la presunzione di rinuncia del medesimo credito, oggi irritualmente opposto in compensazione. Dunque (Cass. ordinanza n. 21071 del 18 luglio 2023) poiché
a seguito della cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa, non resta che ritenere rinunciato il credito.
5.2.4.- E' poi appena il caso di precisare che dal documento 3 in atti non dimostra affatto il versamento della somma per Tfr al;
che alcuna CP_1
9 dimostrazione del versamento di tale somma o di pretese compensazioni risulta allegata e offerta;
che il documento 3 non reca peraltro alcuna sottoscrizione e ammissione di debito e che lo stesso appellato (udienza del
28 settembre 2021) risulta aver contestato l'eccezione anche in considerazione del fatto che ha impostato la sua difesa, con domanda riconvenzionale, in senso diametralmente opposto chiedendo il pagamento del TFR, escludendosi per questo la non contestazione.
6.- Con il terzo motivo si censura la compensazione delle spese operata dal primo giudice. Il rigetto dell'appello con la necessità di applicare la regola della valutazione unitaria dell'esito del giudizio per la decisione sulle spese importa il superamento del motivo. Le spese processuali, dei due gradi vanno compensate per ½ e per la restante parte, data la soccombenza prevalente,
vanno addebitate all'appellante Nulla nei restanti rapporti. Parte_1
Infatti è stata accolta la domanda principale del per l'accertamento CP_1
del trasferimento di agenzia e per l'accertamento del subentro delle posizioni lavorative mentre è stata rigettata la domanda di condanna al Tfr. In questo grado l'appello della (articolato in due motivi) è risultato infondato Pt_1
tanto che la soccombenza, all'esito di una valutazione complessiva, ricade in termini maggiori in capo alla secondo le sopraindicate proporzioni pur Pt_1
considerata la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio.
Né può rilevare, per la compensazione delle spese, anche alla luce dell'art. 92
2^ co Cod. proc. Civ., il rigetto delle altre eccezioni (Cass. sentenza n. 18503
del 2 settembre 2014) tanto che quelle dell'appellante, peraltro in parte anche non accolte (in tema di differimento della prima udienza, in tema di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di
10 negoziazione, in tema di difetto di legittimazione del , in tema di CP_1
inesigibilità del credito) oltre, che, appunto, in parte rigettate non rilevano;
né
rileva il mancato accoglimento della proposta conciliativa (che prevedeva la rinuncia agli atti e alle domande a spese compensate) in quanto la principale domanda del di accertamento è stata accolta e non emerge CP_1
l'integrazione della fattispecie rappresentata dall'accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e contro , Parte_1 CP_1 CP_2
così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione di ad agire quale erede di Parte_1
Parte_2
- rigetta l'appello;
- compensa le spese processuali dei due gradi di giudizio di giudizio nella misura di ½ e pone la restante quota a carico di e che si liquida Parte_1
in € 3.808 per compensi per il primo grado ed in €.
4.995 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
nulla per le spese nei restanti rapporti;
- dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 17 luglio 2025
Il Presidente estensore
11 Dr. Massimo Coltro
12
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 477/2024 r.g. promossa da
(C.F. residente a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Parodi per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(C.F. ) nato a [...] il 19 CP_1 C.F._2
luglio 1976 e residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv. Franco
Balbi e Francesca Castoldi per mandato e domiciliato come in atti – appellato
–
e contro
- appellata contumace - CP_2
o 0 o
appello sentenza del tribunale di Verona
1 o 0 o
Conclusioni per l'appellante
In via principale, in accoglimento dei motivi di appello di cui al presente atto,
riformare parzialmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di
Verona, Sezione terza, Dottor Chiavegatti, n. 351/2024, emessa il 09.02.2024
e pubblicata il 12.02.2024, con riferimento ai capi della sentenza indicati nel presente ricorso in appello e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate nella memoria difensiva che qui di seguito si trascrivono: 1) in via principale e nel merito: rigettare integralmente la domanda svolta dal Sig. CP_1
perché integralmente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi
[...]
esposti nella presente memoria difensiva;
2) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato
In via preliminare: - accertarsi la carenza di legittimazione attiva della signora con riferimento alla posizione della signora Parte_1 [...]
per i motivi tutti sopra esposti. - accertarsi la carenza di interesse Parte_2
ad agire della signora con riferimento all'impugnazione del Parte_1
capo n. 3 della sentenza di rigetto delle ulteriori domande per i motivi tutti sopra esposti. In via principale: Rigettarsi le domande introdotte dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque per i motivi meglio specificati in atti e confermarsi per l'effetto la sentenza di primo grado. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado di giudizio, con spese generali al 15%, CPA 4% ed IVA 22%.
2 In via istruttoria: In caso di anche parziale accoglimento delle doglianze dell'appellante, si reiterano le istanze istruttorie svolte nel giudizio di prime cure e non ammesse.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 20 marzo 2024 in proprio e quale Parte_1
erede di evocava e Parte_2 CP_1 CP_2
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 315/2024 del
Tribunale di Verona (pubblicata il 12 febbraio e notificata il 21 febbraio 2024)
che a seguito di riassunzione, dopo la declaratoria di incompetenza funzionale del Giudice del lavoro, per far accertare il trasferimento di agenzia assicurativa con il mantenimento delle posizioni lavorative, con domande di condanna al pagamento del TFR per €. 27.315 ed accessori, aveva accertato a favore del “il trapasso e/o trasferimento di agenzia intercorso tra la CP_1
società Controparte_3
P.IVA ) e l'agente sig. avente ad oggetto
[...] P.IVA_1 CP_1
l'agenzia codice n. 2403 di Verona, Corso Porta Controparte_4
Nuova 89, nel mese di febbraio 2013”; aveva accertato “la conservazione in capo all'agente subentrante delle posizioni lavorative CP_1
inerenti , e Parte_3 Persona_1 Persona_2 [...]
a seguito della prosecuzione dei contratti di lavoro dipendente in Per_3
essere con la società Controparte_3 [...]
(P.IVA ) alla data del trapasso/trasferimento Controparte_3 P.IVA_1
d'azienda, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c. e all'art. 71 CCNL
per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, nei limiti e nei termini indicati in motivazione, aveva rigettato ogni ulteriore domanda
3 ed aveva compensato le spese processuali. Lamentava con il primo motivo la contraddittorietà della sentenza che non aveva considerato il documento n. 3
relativo ai rapporti di dare ed avere tra le parti a comprovare il pagamento del
TFR al;
con il secondo motivo si doleva dell'omessa valutazione del CP_1
documento sui rapporti di dare/avere ritenuto valido ed efficace dallo stesso
Giudice; in particolare, con riferimento alla presunta impossibilità di ritenere le convenute legittimate ad eccepire in compensazione i crediti della società;
con il terzo motivo si doleva della compensazione delle spese.
Si costituiva opponendosi al gravame del quale chiedeva la CP_1
reiezione ed eccependo il difetto di legittimazione in capo a Parte_1
quale erede di e la carenza di interesse dell'appellante. Parte_2
Non si costituiva che rimaneva contumace. CP_2
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 14 luglio
2025, con modalità telematiche non in presenza con la concessione, a ritroso,
dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è infondato e va rigettato unitamente alla domanda ex art. 96 Cod.
proc. Civ..
3.1.- E' innanzi tutto fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire di nella qualità di erede di Parte_1 Parte_2
ex socia accomandataria della
[...] Controparte_3
già parte del giudizio di primo grado. Nella
[...]
citazione d'appello ha così argomentato (pag. 18) “Per tutto Parte_1
quanto espresso, la signora ut sopra rappresentata e difesa, in Parte_1
4 proprio ed in qualità di erede della signora ”. Persona_4
L'appellato ha eccepito il difetto di legitimatio ad causam in merito alla qualità di erede dell'appellante deducendo testualmente “Nel proprio Pt_1
atto di citazione in appello la signora viene difesa e Parte_1
rappresentata dal medesimo difensore del procedimento di primo grado, in forza del medesimo mandato e nell'atto non viene né allegata, né documentata la morte della signora e neppure la qualità di erede della Parte_2
signora la quale si limita a pagina 18 del proprio atto di Parte_1
citazione a scrivere che “Per tutto quanto espresso, la signora Parte_1
ut sopra rappresentata e difesa, in proprio ed in qualità di erede della signora
”. Persona_4
Considerato che la legittimazione costituisce una condizione dell'azione,
opera il principio per il quale il soggetto che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede deve allegare la propria legitimatio ad causam e fornire,
quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l'asserita qualità di erede (Cass. Civ., sez. II, n. 13738/2005) (Cass. Civ. sez. VI, n.
868/2017). Tale onere probatorio deve altresì essere assolto “a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio ed entro il termine all'uopo fissato dagli art. 165 e 166 c.p.c. espressamente richiamati anche con riferimento ai termini dell'art. 347 c.p.c” (Cass. Civ., sez. II, n. 13738/2005 – così come
Cass. Civ. n. 60/2003, n.5463/2002 e 13670/2000). Ciò non ha fatto la signora che non ha fornito alcuna allegazione né documentazione sul Parte_1
punto; la stessa risulta totalmente priva di legittimazione attiva, rispetto la posizione della quale ex socia accomandataria della Rag. Pt_2 Pt_1
5 rilevando il Controparte_3
passaggio rado nei confronti della ex socia accomandataria signora
[...]
siano da considerarsi passate in giudicato, con tutti gli effetti del Parte_2
caso e che nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, la stessa non potrà che esplicare i propri effetti solo nei confronti della signora in qualità di ex socia accomandante della cancellata società di Parte_1
cui sopra”.
3.2.- A differenza di quanto assunto dall'appellante, l'eccezione investe non tanto la circostanza del decesso di ma proprio la qualità Parte_2
di erede di essa in capo alla che risulta chiaramente contestata. A fronte Pt_1
di ciò l'appellante (prima memoria successiva) nulla ha dedotto e provato a dimostrare che aveva agito quale erede della Il tutto in violazione Pt_2
della regola per la quale (Cass. ordinanza n. 10519/2024) in tema di
legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire). Poiché, in limine litis, non risulta alcuna prova della contestata qualità, non valendo certo le argomentazioni in comparsa conclusionale ovvero il certificato di morte di dimesso Parte_2
in conclusionale (Cass. ordinanza n. 25880 del 2024). Segue la fondatezza
6 dell'eccezione ed il difetto di legittimazione in capo a per la Parte_1
posizione di Parte_2
4.- Il Tribunale di Verona, per quanto ancora rileva:
-) accertò il trasferimento di agenzia tra la Controparte_3
e l'agente per l'agenzia
[...] CP_1
codice n. 2403 di Verona, Corso Porta Nuova 89, Controparte_4
nel mese di febbraio 2013;
-) accertò la conservazione in capo all'agente subentrante CP_1
delle posizioni lavorative inerenti a seguito della prosecuzione dei contratti di lavoro dipendente in essere con la Controparte_3
alla data del trapasso/trasferimento d'azienda,
[...]
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c. e all'art. 71 CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione;
-) rigettò la domanda di condanna delle convenute ( e Parte_1
al pagamento di €. 27.315 pari al TFR maturato dalle Parte_2
dipendenti dall'assunzione al trapasso di agenzia in quanto il TFR sarebbe divenuto esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
-) compensò le spese.
5.1.- Con il primo motivo la sentenza viene censurata assumendosi, con particolare riferimento alla posizione della quale socia Pt_2
illimitatamente responsabile, il già avvenuto pagamento a di CP_1
€. 27.315 risultante dal documento n. 3 peraltro considerato dal Tribunale;
si deduce che l'appellato non aveva contestato il documento stesso ed il fatto del pagamento di tale importo e che la sentenza avrebbe dunque mal valutato le prove. Con il secondo motivo si lamenta l'errata pronuncia sul difetto di
7 legittimazione in forza, si ribadisce, della legittimazione ad eccepire la compensazione tra l'importo di €. 27.315 corrisposto al con i debiti CP_1
dello stesso verso la società.
I motivi sono infondati.
5.2.1. Innanzitutto in quanto il primo, riferito alla posizione di Parte_2
appare inammissibile non avendo l'appellante dimostrato la propria
[...]
qualità di erede.
5.2.2.- Anche a sottacere di un tanto è priva di interesse a far Parte_1
valere l'eccezione di compensazione giudiziale, come eccepito dalla difesa del avendo, peraltro la stessa, rinunciato alla domanda CP_1
riconvenzionale.
Infatti, la domanda del di condanna della e della al CP_1 Pt_2 Pt_1
pagamento del TFR per €. 27.315 è stata rigettata dal Tribunale giusto il rilievo, non oggetto di appello, per cui il TFR diverrebbe “esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro”; sul punto si è
formato il giudicato interno. L'appellante, formulando l'eccezione di compensazione giudiziale ex art. 1243 Cod. Civ. anche in questa fase ha sostenuto, in buona sostanza, che la somma di € 27.315 pretesa dal a CP_1
titolo di TFR maturato dalle dipendenti, non sarebbe stata dovuta in quanto già incassata, specificatamente in quanto compensata con i debiti del CP_1
nei confronti della società in accomandita semplice (appello pag. 13). Ma tale eccezione è inammissibile proprio in quanto la compensazione giudiziale, che opera in presenza di crediti caratterizzati dalla liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e dell'esigibilità, viene disposta dal Giudice della causa che dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione, a
8 decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Il tutto, di regola, salvo eccezioni che qui non emergono (art. 36 Cod. proc. Civ.) deve avvenire nell'ambito dello stesso giudizio (Cass. S.U. n. 23225 del 15 novembre 2016).
Poiché la domanda riconvenzionale del è stata rigettata e non risulta CP_1
proposto appello sul punto, difetta l'interesse della a far valere una Pt_1
eccezione di compensazione volta a paralizzare una domanda non più
esistente.
5.2.3.- Sotto una diversa angolatura l'appello è infondato posto che la
[...]
risulta Controparte_5
cancellata dal registro delle imprese il 27 dicembre 2016 e, come accertato dal primo giudice, la socia accomandante in mancanza di Parte_1
bilancio di liquidazione attestante il credito (il limite e la sussistenza della relativa responsabilità con la percezione di somme), non risulta aver vinto la presunzione di rinuncia del medesimo credito, oggi irritualmente opposto in compensazione. Dunque (Cass. ordinanza n. 21071 del 18 luglio 2023) poiché
a seguito della cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa, non resta che ritenere rinunciato il credito.
5.2.4.- E' poi appena il caso di precisare che dal documento 3 in atti non dimostra affatto il versamento della somma per Tfr al;
che alcuna CP_1
9 dimostrazione del versamento di tale somma o di pretese compensazioni risulta allegata e offerta;
che il documento 3 non reca peraltro alcuna sottoscrizione e ammissione di debito e che lo stesso appellato (udienza del
28 settembre 2021) risulta aver contestato l'eccezione anche in considerazione del fatto che ha impostato la sua difesa, con domanda riconvenzionale, in senso diametralmente opposto chiedendo il pagamento del TFR, escludendosi per questo la non contestazione.
6.- Con il terzo motivo si censura la compensazione delle spese operata dal primo giudice. Il rigetto dell'appello con la necessità di applicare la regola della valutazione unitaria dell'esito del giudizio per la decisione sulle spese importa il superamento del motivo. Le spese processuali, dei due gradi vanno compensate per ½ e per la restante parte, data la soccombenza prevalente,
vanno addebitate all'appellante Nulla nei restanti rapporti. Parte_1
Infatti è stata accolta la domanda principale del per l'accertamento CP_1
del trasferimento di agenzia e per l'accertamento del subentro delle posizioni lavorative mentre è stata rigettata la domanda di condanna al Tfr. In questo grado l'appello della (articolato in due motivi) è risultato infondato Pt_1
tanto che la soccombenza, all'esito di una valutazione complessiva, ricade in termini maggiori in capo alla secondo le sopraindicate proporzioni pur Pt_1
considerata la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio.
Né può rilevare, per la compensazione delle spese, anche alla luce dell'art. 92
2^ co Cod. proc. Civ., il rigetto delle altre eccezioni (Cass. sentenza n. 18503
del 2 settembre 2014) tanto che quelle dell'appellante, peraltro in parte anche non accolte (in tema di differimento della prima udienza, in tema di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di
10 negoziazione, in tema di difetto di legittimazione del , in tema di CP_1
inesigibilità del credito) oltre, che, appunto, in parte rigettate non rilevano;
né
rileva il mancato accoglimento della proposta conciliativa (che prevedeva la rinuncia agli atti e alle domande a spese compensate) in quanto la principale domanda del di accertamento è stata accolta e non emerge CP_1
l'integrazione della fattispecie rappresentata dall'accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e contro , Parte_1 CP_1 CP_2
così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione di ad agire quale erede di Parte_1
Parte_2
- rigetta l'appello;
- compensa le spese processuali dei due gradi di giudizio di giudizio nella misura di ½ e pone la restante quota a carico di e che si liquida Parte_1
in € 3.808 per compensi per il primo grado ed in €.
4.995 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
nulla per le spese nei restanti rapporti;
- dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 17 luglio 2025
Il Presidente estensore
11 Dr. Massimo Coltro
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