Legge 22 febbraio 1994, n. 146

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  • 1La pirateria informatica e il caso TNT Village
    Valentina Ertola · https://www.iusinitinere.it/

    Con l'espressione “pirateria informatica” ci si riferisce a tutte quelle attività di natura illecita perpetrate tramite l'utilizzo di strumenti informatici. Tale fattispecie rientra nella più ampia categoria dei c.d. cyber-crimes e si articola in cinque tipologie principali di attività: la pirateria domestica, che si ha quando, nel proprio ambiente domestico, si vanno a realizzare duplicati di software, video e, in generale, di materiale tutelato dal diritto d'autore, tramite masterizzazione e diffusione ad un ristretto numero di persone fisiche; l'underlicensing, che consta nell'installazione di software su un numero di terminali superiore rispetto a quello previsto e consentito dalla …

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  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 34299 del 15
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. trib., 15/11/2021, (ud. 23/09/2021, dep. 15/11/2021), n.34299 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere – Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere – Dott. RUSSO Rita – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 29062/2018 proposto da: Comune Di Priolo Gargallo, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Sestio Calvino 33 presso lo studio dell'avvocato Cannas Luciana che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Trovato Sergio Alvaro; – ricorrente …

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  • 3Lo sciopero (generale) nei servizi essenziali tra percorsi giuridici e insidie politiche
    Antonello Zoppoli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 23 febbraio 2024

  • 4L’Italian Sounding: le nuove frontiere della “imitazione”
    Tiziano De Salve · https://www.diritto.it/ · 7 giugno 2021

    Sempre maggiore è il successo che i prodotti del made in Italy riscuotono fra i consumatori internazionali. Allo stesso modo, sono sempre più frequenti i fenomeni di imitazione o, peggio, contraffazione dei prodotti italiani ad opera di imprenditori esteri. Ciò al fine di poter sfruttare il pregio che l'origine conferisce al prodotto, aumentando, così, l'appetibilità dello stesso sul mercato. Dunque, in questi casi a conferire un valore aggiunto al prodotto è proprio il legame (o presunto tale nei casi di imitazione e contraffazione) dello stesso con il territorio. È in tale contesto che nasce e si sviluppa il fenomeno del c.d. Italian Sounding. Di cosa di tratta? Prima di definire il …

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  • 5Tassa sui rifiuti: irragionevole la maggiorazione per i non residentiAccesso limitato
    Riccardo Bianchini · https://www.altalex.com/ · 27 dicembre 2017
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  • 1Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 03/03/2025, n. 1408
    Provvedimento: Sentenza n. 1408/2025 Depositato il 03/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: GRECO CARLO, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore LELLO MASSIMO, Giudice in data 16/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1978/2024 depositato il 22/04/2024 proposto da Ricorrente_1 -CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 Srl -p_iva Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 …
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    • giurisdizione tributaria·
    • TARI·
    • art. 70 d.lgs. n. 507/1993·
    • art. 62 d.lgs. n. 507/1993·
    • esclusione superficie tassabile·
    • disapplicazione regolamenti comunali·
    • denuncia tributaria·
    • rifiuti speciali·
    • onere della prova·
    • principio di prova contraria

  • 2Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 24/06/2025, n. 1544
    Provvedimento: Sentenza n. 1544/2025 Depositato il 24/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il 12/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore GAUDINO FEDERICA, Giudice GIANNETTA ALESSANDRO, Giudice in data 12/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1127/2024 depositato il 14/04/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano …
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    • associazione a delinquere·
    • periculum in mora·
    • art. 51 D. lgs. 546/92·
    • art. 38 D. lgs. 546/92·
    • inammissibilità appello·
    • fumus boni iuris·
    • fatture soggettivamente inesistenti·
    • sequestro conservativo·
    • dichiarazione infedele·
    • dichiarazione fraudolenta

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 15/04/2025, n. 5183
    Provvedimento: Sentenza n. 5183/2025 Depositato il 15/04/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 17/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: NOLA CATIA, Presidente e Relatore COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice in data 17/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 4393/2024 depositato il 01/03/2024 proposto da Società_1 1 Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di MA …
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    • giudicato esterno·
    • art. 62 comma 3 D.Lgs. n. 507/1993·
    • D.Lgs. n. 22/1997·
    • esenzione Tari·
    • privativa comunale·
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    • D.L.vo n. 116/2020·
    • D.Lgs. n. 507/1993·
    • rifiuti speciali

  • 4Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 03/09/2024, n. 11025
    Provvedimento: Sentenza n. 11025/2024 Depositato il 03/09/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 10/07/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: EN AN, Presidente MISITI VITTORIO, Relatore CANTILLO AURORA, Giudice in data 10/07/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 4448/2024 depositato il 04/03/2024 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Roma elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO …
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    • assimilazione rifiuti speciali·
    • raccolta differenziata·
    • giurisdizione tributaria·
    • illegittimità accertamento·
    • TARI·
    • art. 1, comma 649 L. 147/2013·
    • infedele dichiarazione·
    • riduzione tariffa·
    • avviso di accertamento·
    • art. 15 D.L.vo 546/92

  • 5Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 27/06/2024, n. 611
    Provvedimento: Sentenza n. 611/2024 Depositato il 27/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 25/06/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore GIBELLI PAOLO, Giudice MORBELLI LUCA, Giudice in data 25/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 242/2024 depositato il 23/02/2024 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Genova - …
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    • giurisdizione tributaria·
    • TARI·
    • riduzione TARI·
    • art. 1, c. 649, Legge n. 147/2013·
    • parte fissa TARI·
    • D.Lgs 116/2020·
    • esenzione TARI·
    • art. 17 regolamento TARI·
    • rifiuti di imballaggio·
    • parte variabile TARI
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Versioni del testo

  • Titolo I : Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
  • Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. ((2)) 2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.
    3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.
    4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.
    5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.

    -----------------


    AGGIORNAMENTO (2)
    La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che " Il termine di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE , 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge."
  • Art. 2. (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
    a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
    b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l' articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , e l' articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
    c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
    d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli suindicati.
    Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entita' tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;
    e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , osservando altresi' il disposto dell' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , introdotto dall' articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362 ;
    f) sara' previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;
    g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si provvedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
    h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.
    Note all' art. 2:
    - La legge 9 marzo 1989, n. 86 , contiene le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 9 recita: "Art. 9 (Competenze delle regioni e delle province autonome). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. 2.
    Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva. 3.
    La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente gia' emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti. 4. In mancanza degli atti normativi della regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4. 5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. 6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'art. 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 e' esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti".
    - Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , riguarda l'attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , in materia di delega e di trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario. L'art. 6, comma 1, recita: "Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio". - La legge 24 novembre 1981, n. 689 , reca modifiche al sistema penale.
    Gli articoli 34 e 35 cosi' recitano: "Art. 34. (Esclusione della depenalizzazione). - La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati precisi: a) dal codice penale , salvo quanto disposto dall'art. 33 lettera a); b) dall' art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 , sulla interruzione volontaria della gravidanza; c) da disposizioni di legge concernente le armi, le munizioni e gli esplosivi; d) dell' art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ; e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441 , sulla disciplina igienica degli alimenti salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283 ; f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327 , sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici; g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
    h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 , concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare; l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia; m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35; n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro; o) dall' articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e dall' art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1960, n. 570 , in materia elettorale".
    "Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per le violazioni consistenti nell'ommissione totale o parziale del versamento di contributi e premi l'ordinanza-ingiunzione e' emessa ai sensi dell'articolo 18, degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento del contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta nel termine previsto dall'art. 22 opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 ed il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione e' regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile . Si osservano in ogni caso gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non e' diversamente stabilito e' regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile . L'ordinanza- ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore nei casi in cui essa e' consentita quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal pretore se vie e' pericolo nel ritardo. Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo scherma connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo capo in quanto applicabili. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
    Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonche' per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatore, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 18, possono avvalersi ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile ". - La legge 16 aprile 1987, n. 183 , disciplina il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Gli articoli 5 e 21 recitano: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amminsitrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 . 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto pressola tesoreria centrale dello Stato denominato 'Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie', nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
    c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente de- terminate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
    3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 ". "Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5". - La legge 5 agosto 1978, n. 468 , concernente la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.
    L'art. 11- ter, comma 2, recita: "2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specializzazione, per la spesa corrente e per le minori entrate degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari".