TRIB
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
RG 9040 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9040 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ABAZIA BARBARA presso la quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. DI PALMA SONIA presso la quale C.F._2 elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/05/2025 le parti, e Parte_1 Parte_2 chiedevano pronunziarsi separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
PROCIDA il 21/06/2008 (atto n.10, P. II, Serie C, reg. Atti Matrimonio anno 2008). Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nato il [...], minorenne. Per_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 Le parti ribadivano infatti la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis cpc la comparizione figurata.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale e, per l'effetto, fisseranno in piena autonomia il loro domicilio e residenza, obbligandosi a darsi reciprocamente avviso di ogni variazione almeno 15 giorni prima;
la casa coniugale sita in Napoli alla Via Salvator Rosa n.327, 80135, condotta in locazione, resta assegnata alla Sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente al figlio. I Pt_2 beni mobili (arredi) vengono definitivamente attribuiti alla sig.ra unitamente al figlio ed Pt_2 il sig. provvederà a ritirare i beni personali ancora esistenti presso la casa coniugale;
Pt_1
Per_ Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre in Napoli alla Via Salvator Rosa n. 327, 80135, Napoli. Tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni stessi. Il padre avrà facoltà di vedere il figlio ogni CP_1 qual volta lo desideri secondo gli accordi che verranno con la sig.ra anche in relazione Pt_2 alle esigenze lavorative di entrambi e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
Il padre si impegna pe 2 giorni infrasettimanali STABILITI AD INIZIO DI OGNI ANNO
SCOLASTICO, a garantire la permanenza del figlio presso la sua dimora a partire dal termine
DELL'ORARIO LAVORATIVO DEL PADRE A MENO CHE NON SIA IN SMART WORKING E
LO POSSA PRENDERE AL TERMINE DELL'ORARIO SCOLASTICO, garantendo il normale svolgimento delle attività del minore, sia ludiche, che sportive. I giorni saranno quelli compatibili con gli orari e con le esigenze di lavoro del signor della signora Inoltre, il Pt_3 Pt_2 signor , potrà stare col figlio a week-end alterni, a partire dalle ore 17.00 del venerdì alle Pt_1 ore 19 di domenica sera, presso la sua dimora. Le parti concordano che nei periodi di frequenza scolastica per l'anno 2024 fino a giugno 2025, per il benessere del minore, non andrà a dormire dal padre durante la settimana;
2 il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 650,00 a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato a quest'ultima, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo Istat.
I genitori contribuiranno a rimborsarsi in ragione le 50% le spese straordinarie non prevedibili che si renderanno necessarie per il figlio, come ad esempio spese scolastiche ed extra scolastiche, spese sportive e ricreative, nonché saranno a carico di ciascun genitore sempre nella misura del 50%, tutte le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Resta che e spese straordinarie dovranno sempre essere concordate tra i genitori e seguite dalla presentazione di regolare fattura o scontrino attestante l'esborso sostenuto. Per l'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie le parti faranno riferimento al protocollo d'intesa in uso presso il
Tribunale di Napoli il cui contenuto le stesse dichiarano di conoscere. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà comunque esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il sig. si obbliga a contribuire Pt_1 al 50% anche delle spese medico – veterinarie relative al gatto di famiglia. La comunicazione avverrà esclusivamente a mezzo di mail con oggetto “sese straordinarie” e non potranno essere utilizzati canali di comunicazione diversi.
Le festività saranno così ripartite: per le festività natalizie, il minore trascorrerà il 24 e il
25 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e il 1 gennaio con l'altro, ad anni alterni, così come il 5 ed il 6 gennaio;
il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis con un genitore, ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori. Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza del minore presso l'uno e l'altro dei genitori.
Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio minore per due settimane consecutive tra luglio ed agosto, previo accordo con la madre entro il 30 MAGGIO di ogni anno, per garantire un'organizzazione e le prenotazioni. Il minore trascorrerà, inoltre, con ciascuno dei genitori il giorno del loro compleanno, la festa del papà e quella della mamma, e ciò a prescindere dal calendario di visite.
In relazione ai periodi di vacanza e festivi di cui sopra i coniugi si obbligano, reciprocamente, a comunicarsi, appena ne avranno conoscenza, ove sarà ospitato il minore, comunicandone, altresì, indirizzo ed eventuale recapito telefonico;
essi comunicheranno, inoltre, tempestivamente altresì ogni eventuale cambio di domicilio e si avviseranno per ogni problema concernente la salute e l'educazione del medesimo.
3 I coniugi si rilasciano reciproco, espresso consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e per la carta d'identità valida per l'espatrio del figlio minore, secondo le normative in materia, impegnandosi a rendere tale consenso anche personalmente, presso i componenti uffici, ove occorra.
I coniugi dichiarano di aver già diviso tra loro, di comune accordo, tutti i beni comuni nonché di aver risolto direttamente, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione, ad eccezione di multe, debiti familiari, tasse, sanzioni e imposte e relative alla famiglia e maturate nel corso del matrimonio fino settembre dell'anno 2023 (data a partire dalla quale i medesimi coniugi sono separati di fatto ed il sig. si è trasferito presso altra abitazione) per le quali Pt_1 concordano sin d'ora di dividere il pagamento al 50%.
L'automobile attualmente di proprietà del sig. resterà in uso allo stesso, che si Pt_1 impegna a concederla in prestito alla moglie nelle occasioni in cui ne dovesse necessitare per impegni relativi al figlio, come week-end fuori con lo stesso o gite di un giorno;
la sig.ra Pt_2 nelle stesse occasioni, si obbliga a concedere in prestito al marito l'uso del proprio motoveicolo: in tali occasioni le spese per gli interventi di manutenzione dei veicoli predetti saranno divise al
50%.
I sig.ri e si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla Pt_1 Pt_2 genitorialità presso una struttura pubblica se compatibile con gli impegni di lavoro e in mancanza presso un professionista o un centro privato COMPATIBILMENTE CON LE POSSIBILITA'
ECONOMICHE DI CIASCUNO, allo scopo di consentire loro di affrontare ogni problematica dovesse derivare al figlio minore dalla separazione nel modo migliore nel superiore interesse del figlio minore e sostenerlo nell'elaborazione della separazione.
Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali del figlio minore ed esonerano pertanto il GD dall'ascolto dello stesso.
Nessuna ulteriore richiesta economica viene avanzata dalle parti che dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra e si dichiarano autosufficienti ed economicamente indipendenti.
Per quanto non previsto nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in quanto manifestamente superfluo.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della
4 sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, omologando le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PROCIDA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.10, P. II, Serie C, reg.
Atti Matrimonio anno 2008);
• nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9040 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ABAZIA BARBARA presso la quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. DI PALMA SONIA presso la quale C.F._2 elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/05/2025 le parti, e Parte_1 Parte_2 chiedevano pronunziarsi separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
PROCIDA il 21/06/2008 (atto n.10, P. II, Serie C, reg. Atti Matrimonio anno 2008). Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nato il [...], minorenne. Per_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 Le parti ribadivano infatti la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis cpc la comparizione figurata.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale e, per l'effetto, fisseranno in piena autonomia il loro domicilio e residenza, obbligandosi a darsi reciprocamente avviso di ogni variazione almeno 15 giorni prima;
la casa coniugale sita in Napoli alla Via Salvator Rosa n.327, 80135, condotta in locazione, resta assegnata alla Sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente al figlio. I Pt_2 beni mobili (arredi) vengono definitivamente attribuiti alla sig.ra unitamente al figlio ed Pt_2 il sig. provvederà a ritirare i beni personali ancora esistenti presso la casa coniugale;
Pt_1
Per_ Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre in Napoli alla Via Salvator Rosa n. 327, 80135, Napoli. Tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni stessi. Il padre avrà facoltà di vedere il figlio ogni CP_1 qual volta lo desideri secondo gli accordi che verranno con la sig.ra anche in relazione Pt_2 alle esigenze lavorative di entrambi e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
Il padre si impegna pe 2 giorni infrasettimanali STABILITI AD INIZIO DI OGNI ANNO
SCOLASTICO, a garantire la permanenza del figlio presso la sua dimora a partire dal termine
DELL'ORARIO LAVORATIVO DEL PADRE A MENO CHE NON SIA IN SMART WORKING E
LO POSSA PRENDERE AL TERMINE DELL'ORARIO SCOLASTICO, garantendo il normale svolgimento delle attività del minore, sia ludiche, che sportive. I giorni saranno quelli compatibili con gli orari e con le esigenze di lavoro del signor della signora Inoltre, il Pt_3 Pt_2 signor , potrà stare col figlio a week-end alterni, a partire dalle ore 17.00 del venerdì alle Pt_1 ore 19 di domenica sera, presso la sua dimora. Le parti concordano che nei periodi di frequenza scolastica per l'anno 2024 fino a giugno 2025, per il benessere del minore, non andrà a dormire dal padre durante la settimana;
2 il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 650,00 a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato a quest'ultima, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo Istat.
I genitori contribuiranno a rimborsarsi in ragione le 50% le spese straordinarie non prevedibili che si renderanno necessarie per il figlio, come ad esempio spese scolastiche ed extra scolastiche, spese sportive e ricreative, nonché saranno a carico di ciascun genitore sempre nella misura del 50%, tutte le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Resta che e spese straordinarie dovranno sempre essere concordate tra i genitori e seguite dalla presentazione di regolare fattura o scontrino attestante l'esborso sostenuto. Per l'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie le parti faranno riferimento al protocollo d'intesa in uso presso il
Tribunale di Napoli il cui contenuto le stesse dichiarano di conoscere. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà comunque esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il sig. si obbliga a contribuire Pt_1 al 50% anche delle spese medico – veterinarie relative al gatto di famiglia. La comunicazione avverrà esclusivamente a mezzo di mail con oggetto “sese straordinarie” e non potranno essere utilizzati canali di comunicazione diversi.
Le festività saranno così ripartite: per le festività natalizie, il minore trascorrerà il 24 e il
25 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e il 1 gennaio con l'altro, ad anni alterni, così come il 5 ed il 6 gennaio;
il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis con un genitore, ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori. Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza del minore presso l'uno e l'altro dei genitori.
Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio minore per due settimane consecutive tra luglio ed agosto, previo accordo con la madre entro il 30 MAGGIO di ogni anno, per garantire un'organizzazione e le prenotazioni. Il minore trascorrerà, inoltre, con ciascuno dei genitori il giorno del loro compleanno, la festa del papà e quella della mamma, e ciò a prescindere dal calendario di visite.
In relazione ai periodi di vacanza e festivi di cui sopra i coniugi si obbligano, reciprocamente, a comunicarsi, appena ne avranno conoscenza, ove sarà ospitato il minore, comunicandone, altresì, indirizzo ed eventuale recapito telefonico;
essi comunicheranno, inoltre, tempestivamente altresì ogni eventuale cambio di domicilio e si avviseranno per ogni problema concernente la salute e l'educazione del medesimo.
3 I coniugi si rilasciano reciproco, espresso consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e per la carta d'identità valida per l'espatrio del figlio minore, secondo le normative in materia, impegnandosi a rendere tale consenso anche personalmente, presso i componenti uffici, ove occorra.
I coniugi dichiarano di aver già diviso tra loro, di comune accordo, tutti i beni comuni nonché di aver risolto direttamente, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione, ad eccezione di multe, debiti familiari, tasse, sanzioni e imposte e relative alla famiglia e maturate nel corso del matrimonio fino settembre dell'anno 2023 (data a partire dalla quale i medesimi coniugi sono separati di fatto ed il sig. si è trasferito presso altra abitazione) per le quali Pt_1 concordano sin d'ora di dividere il pagamento al 50%.
L'automobile attualmente di proprietà del sig. resterà in uso allo stesso, che si Pt_1 impegna a concederla in prestito alla moglie nelle occasioni in cui ne dovesse necessitare per impegni relativi al figlio, come week-end fuori con lo stesso o gite di un giorno;
la sig.ra Pt_2 nelle stesse occasioni, si obbliga a concedere in prestito al marito l'uso del proprio motoveicolo: in tali occasioni le spese per gli interventi di manutenzione dei veicoli predetti saranno divise al
50%.
I sig.ri e si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla Pt_1 Pt_2 genitorialità presso una struttura pubblica se compatibile con gli impegni di lavoro e in mancanza presso un professionista o un centro privato COMPATIBILMENTE CON LE POSSIBILITA'
ECONOMICHE DI CIASCUNO, allo scopo di consentire loro di affrontare ogni problematica dovesse derivare al figlio minore dalla separazione nel modo migliore nel superiore interesse del figlio minore e sostenerlo nell'elaborazione della separazione.
Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali del figlio minore ed esonerano pertanto il GD dall'ascolto dello stesso.
Nessuna ulteriore richiesta economica viene avanzata dalle parti che dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra e si dichiarano autosufficienti ed economicamente indipendenti.
Per quanto non previsto nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in quanto manifestamente superfluo.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della
4 sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, omologando le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PROCIDA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.10, P. II, Serie C, reg.
Atti Matrimonio anno 2008);
• nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
5