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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TA, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 730/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO STEFANO, Parte_1 come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO STEFANO, Controparte_1 come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di TA.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 03/03/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 09/04/2016 avevano contratto matrimonio in TA
(Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 22/04/2025.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 11/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1
RA (TA), il 21/10/1985 uniti in matrimonio in TA (Ta) il 09/04/2016 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di TA (Ta) dell'anno
2016, parte 2, serie A, numero 8;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro indicate Controparte_1 congiuntamente nell'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TA (Ta).
Così deciso in TA, nella camera di consiglio del 16/06/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TA, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 730/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO STEFANO, Parte_1 come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO STEFANO, Controparte_1 come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di TA.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 03/03/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 09/04/2016 avevano contratto matrimonio in TA
(Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 22/04/2025.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 11/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1
RA (TA), il 21/10/1985 uniti in matrimonio in TA (Ta) il 09/04/2016 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di TA (Ta) dell'anno
2016, parte 2, serie A, numero 8;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro indicate Controparte_1 congiuntamente nell'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TA (Ta).
Così deciso in TA, nella camera di consiglio del 16/06/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara