Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02266/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01445/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1445 del 2025, proposto da Vincenza Biondi, rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Santucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agropoli, non costituito in giudizio;
nei confronti
LA EL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione
a) dell’autorizzazione di compatibilità paesaggistica n. 29 del 13.05.2025 del Comune di Agropoli, rilasciata in favore del Sig. LA EL, per opere eseguite in assenza del preventivo titolo edilizio e paesistico in via Apone n. 26 di Agropoli;
b) ove occorra del parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 14.01.2025;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;
nonché per l’accertamento d) del silenzio inadempimento formatosi sulle istanze dell’11.02.2025 e dell’11.04.2025, con le quali la ricorrente ha sollecitato l’adozione dei provvedimenti di rigetto della SCIA e l’applicazione degli atti sanzionatori conseguenziali all’ordinanza di demolizione prot. n. 30823 del 04.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. FF ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato il 2 settembre 2025 e depositato il 17 settembre 2025, la ricorrente propone, unitamente all’azione di annullamento del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica adottato dall'Amministrazione comunale nei confronti del controinteressato, anche l’azione di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.;
- la ricorrente, infatti, con le diffide dell'11 febbraio 2025 e dell'11 aprile 2025, ha sollecitato l'Amministrazione comunale all'esercizio dei poteri previsti dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 ai fini della verifica della legittimità delle opere realizzate dal controinteressato e ritenute non regolarizzabili mediante SCIA, a fronte delle quali la citata Amministrazione è rimasta inerte;
- l’Amministrazione e il controinteressato non si sono costituiti, seppur regolarmente intimati;
Considerato che:
- l’art. 19, comma 6 ter , della legge n. 241 del 1990 è idoneo a fondare il riconoscimento dell'obbligo dell’Amministrazione di provvedere in quanto individua, quali strumenti di reazione del privato a fronte di attività oggetto di SCIA, la richiesta di esercizio del potere di verifica da parte dell’Amministrazione e, in caso di inerzia, il ricorso avverso il silenzio serbato dalla stessa;
- secondo la giurisprudenza l’art. 19, comma 6 ter , della legge n. 241/1990 “ dopo avere affermato che la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, ed avere codificato la ricordata facoltà [del terzo] di sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione, completa il quadro riconoscendogli esclusivamente la possibilità, in caso di inerzia, di esperire l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a.: il che sottintende appunto un obbligo di pronuncia, ancorché negativa, pur senza indirizzarne i contenuti ” (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 27 novembre 2025, n. 7702).
Ritenuto che:
- deve essere quindi dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sulle istanze presentate dalla ricorrente, con conseguente l'obbligo della stessa di pronunciarsi con provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione;
- non sussistono, allo stato, i presupposti per provvedere alla nomina di un Commissario ad acta per l’assenza di una specifica richiesta da parte della ricorrente e per la specificità delle valutazioni sottese alle istanze;
- deve essere poi disposta la conversione del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a, dal rito ex artt. 31 e 117 c.p.a. al rito ordinario, con rimessione della causa sul ruolo per la decisione della domanda di annullamento;
- le spese di lite devono essere invece regolate in sede di decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a e, per l’effetto, ordina alla intimata Amministrazione comunale di provvedere sulle istanze proposte con un provvedimento espresso e motivato, entro sessanta giorni dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) della presente sentenza.
Dispone la conversione del rito, dal rito ex artt. 31 e 117 c.p.a. al rito ordinario, con rimessione della causa sul ruolo ai fini della decisione dell’ulteriore domanda proposta.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE ZA, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
FF ES, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FF ES | RE ZA |
IL SEGRETARIO