TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/12/2025, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
RO Stanzione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1177/2024 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Viscolo, Parte_1
Email_1
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Francesco Menna, Email_2
Opposta
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento N. Parte_1
0712024901122871000 notificata in data 13.02.2024 da per un credito di euro 24.308,96 in CP_2 base alle seguenti 4 cartelle di pagamento: 07120220116958962000, 07120220155516156000;
07120220155516257000; 07120220158046463000. Ha eccepito la nullità dell'azione esecutiva minacciata per non essere stata notificata l'intimazione di pagamento, così come le stesse cartelle, da un dirizzo pec certificato, bensì dall'indirizzo pec t, indirizzo non presente nei pubblici registri. Email_3 Sostiene che “l'invio telematico di un atto esattivo da parte della pubblica amministrazione, effettuato mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri, rende la notifica inesistente e, in quanto tale, non suscettibile di sanatoria”. Ha eccepito, inoltre, l'abuso del diritto da parte dell'agente della riscossione, per aver subito innumerevoli azioni tutte tendenti al pagamento dei medesimi crediti, alcuni dei quali già in contestazione presso il giudice tributario, nonché la mancata notifica delle cartelle n. 07120220155516156000 e n. 07120220155516257000 e la mancata notifica dell'avviso ex art. 50 DPR 602/73.
Si è costituita , eccependo il difetto di giurisdizione del tribunale Controparte_1 adito per le cartelle relative a crediti tributari e l'incompetenza per materia del tribunale per le cartelle aventi ad oggetto sanzioni irrogate per contravvenzioni al codice della strada, sussistendo la competenza del giudice di pace. Nel merito ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa pretesa.
La causa è stata istruita documentalmente e, subentrato questo giudice nel ruolo, rinviata per la decisione al 4 dicembre 2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente, va chiarito che l'oggetto della controversia è – in base alla prospettazione dell'opponente e alla documentazione prodotta dallo stesso – l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata il 13/2/204 ad dall'agente della riscossione per il pagamento Parte_1 del complessivo credito di euro 24.308,96. Si tratta, quindi, di una opposizione preventiva all'esecuzione, essendo equiparabile l'intimazione di pagamento ad un precetto.
Tanto premesso, l'eccezione di difetto di giurisdizione per la maggior parte dei crediti di cui alle cartelle di pagamento richiamate dall'intimazione di pagamento è fondata.
Le seguenti cartelle 07120220116958962000, 07120220155516156000 e 07120220158046463000 hanno, infatti, ad oggetto crediti tributari (IVA e IRPEF).
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento”.
Trova applicazione quanto disposto dagli artt. 2 e 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, in base ai quali la giurisdizione tributaria si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientra l'intimazione di pagamento. Non può che essere ribadito al riguardo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l'ordinanza 7822/2020, secondo la quale “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
La Suprema Corte ha inteso sostanzialmente precisare nel 2020 che la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. innanzi al giudice ordinario <resta ammessa quando essa si fondi su fatti estintivi o comunque incidenti sulla pretesa tributaria oggetto di esecuzione forzata che verifichino in una situazione mancanza, inesistenza nullità della notifica cartella e, dunque, avvenuta conoscenza tali atti solo a seguito del compimento un atto esecutivo, allorquando, però, il contribuente per dedurre detti non abbia bisogno, al fine dimostrarne la verificazione, sostenere dipenda alla mancata notificazione cartella, dalla sua pur avvenuta. fatto deducibile con l'opposizione all'esecuzione deve dedursi come rilevante verificatosi secondo fattispecie normativa regolatrice tributaria, già perchè è mancata, stata inesistente nulla dell'intimazione, bensì nonostante ciò modo indifferente rispetto dette evenienze. tal caso deduce suppone deduzione e, dunque, l'impugnazione della cartella in quanto non notificata, o notificata in modo invalido o inesistente e che, dunque, non suppone l'attivazione della giurisdizione tributaria. Ciò, perchè il fatto non si è, o meglio non si deduce, verificato in ragione ed a causa di quella mancanza, invalidità o inesistenza. Per esemplificare, si pensi alla prescrizione: se essa si assume verificata perchè la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si potè verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza>>.
Va detto che nessun cambiamento rispetto a quanto appena ricapitolato deriva dalla riforma avutasi
(applicazione dal 1/1/2026) con il D. Lgs. 175/2024, il cui art. 46 prevede ancora che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”. L'art. 65 prevede che <il ricorso può essere proposto avverso: a)
l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; g) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2; i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
l) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212; m) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio
2000, n. 212; n) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
o) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli
Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado>>. Per le indicate cartelle deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale adito in favore della Commissione Provinciale (Corte di Giustizia Tributaria) competente per territorio.
Con riguardo alla cartella n. 07120220155516257000, relativa a crediti per sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada, va ricordato che con le sentenze a sezioni unite 10261, 10262,
10263 del 2018 la Suprema Corte ha ribadito che “deve quindi affermarsi che la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 6, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è competenza per materia ed in alcune ipotesi con limite di valore;
che la natura giuridica della competenza del Giudice di pace del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 7, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione al verbale di accertamento è competenza per materia;
gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati da Cass. S.U. 22/7/2015 n.
15354”. Con riguardo ai crediti per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e per i verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada deve essere dichiarata, quindi,
l'incompetenza per materia del tribunale in favore del giudice di pace.
Le ragioni della decisione, in rito, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, pronunciando non definitivamente sulla causa promossa da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla domanda relativa all'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0712024901122871000, limitatamente ai crediti di cui alle cartelle 07120220116958962000, 07120220155516156000 e 07120220158046463000, sussistendo la giurisdizione della commissione tributaria provinciale (Corte di giustizia tributaria) competente per territorio;
- dichiara l'incompetenza per materia del tribunale adito per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0712024901122871000, limitatamente ai crediti di cui alla cartella di pagamento n.
07120220155516257000, appartenendo la stessa al giudice di pace territorialmente competente;
- assegna il termine di due mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa;
- dichiara compensate le spese di lite fra le parti. Così deciso in Nola il 04/12/2025.
Il giudice dott.ssa RO Stanzione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
RO Stanzione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1177/2024 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Viscolo, Parte_1
Email_1
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Francesco Menna, Email_2
Opposta
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento N. Parte_1
0712024901122871000 notificata in data 13.02.2024 da per un credito di euro 24.308,96 in CP_2 base alle seguenti 4 cartelle di pagamento: 07120220116958962000, 07120220155516156000;
07120220155516257000; 07120220158046463000. Ha eccepito la nullità dell'azione esecutiva minacciata per non essere stata notificata l'intimazione di pagamento, così come le stesse cartelle, da un dirizzo pec certificato, bensì dall'indirizzo pec t, indirizzo non presente nei pubblici registri. Email_3 Sostiene che “l'invio telematico di un atto esattivo da parte della pubblica amministrazione, effettuato mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri, rende la notifica inesistente e, in quanto tale, non suscettibile di sanatoria”. Ha eccepito, inoltre, l'abuso del diritto da parte dell'agente della riscossione, per aver subito innumerevoli azioni tutte tendenti al pagamento dei medesimi crediti, alcuni dei quali già in contestazione presso il giudice tributario, nonché la mancata notifica delle cartelle n. 07120220155516156000 e n. 07120220155516257000 e la mancata notifica dell'avviso ex art. 50 DPR 602/73.
Si è costituita , eccependo il difetto di giurisdizione del tribunale Controparte_1 adito per le cartelle relative a crediti tributari e l'incompetenza per materia del tribunale per le cartelle aventi ad oggetto sanzioni irrogate per contravvenzioni al codice della strada, sussistendo la competenza del giudice di pace. Nel merito ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa pretesa.
La causa è stata istruita documentalmente e, subentrato questo giudice nel ruolo, rinviata per la decisione al 4 dicembre 2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente, va chiarito che l'oggetto della controversia è – in base alla prospettazione dell'opponente e alla documentazione prodotta dallo stesso – l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata il 13/2/204 ad dall'agente della riscossione per il pagamento Parte_1 del complessivo credito di euro 24.308,96. Si tratta, quindi, di una opposizione preventiva all'esecuzione, essendo equiparabile l'intimazione di pagamento ad un precetto.
Tanto premesso, l'eccezione di difetto di giurisdizione per la maggior parte dei crediti di cui alle cartelle di pagamento richiamate dall'intimazione di pagamento è fondata.
Le seguenti cartelle 07120220116958962000, 07120220155516156000 e 07120220158046463000 hanno, infatti, ad oggetto crediti tributari (IVA e IRPEF).
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento”.
Trova applicazione quanto disposto dagli artt. 2 e 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, in base ai quali la giurisdizione tributaria si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientra l'intimazione di pagamento. Non può che essere ribadito al riguardo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l'ordinanza 7822/2020, secondo la quale “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
La Suprema Corte ha inteso sostanzialmente precisare nel 2020 che la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. innanzi al giudice ordinario <resta ammessa quando essa si fondi su fatti estintivi o comunque incidenti sulla pretesa tributaria oggetto di esecuzione forzata che verifichino in una situazione mancanza, inesistenza nullità della notifica cartella e, dunque, avvenuta conoscenza tali atti solo a seguito del compimento un atto esecutivo, allorquando, però, il contribuente per dedurre detti non abbia bisogno, al fine dimostrarne la verificazione, sostenere dipenda alla mancata notificazione cartella, dalla sua pur avvenuta. fatto deducibile con l'opposizione all'esecuzione deve dedursi come rilevante verificatosi secondo fattispecie normativa regolatrice tributaria, già perchè è mancata, stata inesistente nulla dell'intimazione, bensì nonostante ciò modo indifferente rispetto dette evenienze. tal caso deduce suppone deduzione e, dunque, l'impugnazione della cartella in quanto non notificata, o notificata in modo invalido o inesistente e che, dunque, non suppone l'attivazione della giurisdizione tributaria. Ciò, perchè il fatto non si è, o meglio non si deduce, verificato in ragione ed a causa di quella mancanza, invalidità o inesistenza. Per esemplificare, si pensi alla prescrizione: se essa si assume verificata perchè la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si potè verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza>>.
Va detto che nessun cambiamento rispetto a quanto appena ricapitolato deriva dalla riforma avutasi
(applicazione dal 1/1/2026) con il D. Lgs. 175/2024, il cui art. 46 prevede ancora che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”. L'art. 65 prevede che <il ricorso può essere proposto avverso: a)
l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; g) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2; i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
l) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212; m) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio
2000, n. 212; n) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
o) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli
Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado>>. Per le indicate cartelle deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale adito in favore della Commissione Provinciale (Corte di Giustizia Tributaria) competente per territorio.
Con riguardo alla cartella n. 07120220155516257000, relativa a crediti per sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada, va ricordato che con le sentenze a sezioni unite 10261, 10262,
10263 del 2018 la Suprema Corte ha ribadito che “deve quindi affermarsi che la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 6, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è competenza per materia ed in alcune ipotesi con limite di valore;
che la natura giuridica della competenza del Giudice di pace del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 7, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione al verbale di accertamento è competenza per materia;
gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati da Cass. S.U. 22/7/2015 n.
15354”. Con riguardo ai crediti per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e per i verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada deve essere dichiarata, quindi,
l'incompetenza per materia del tribunale in favore del giudice di pace.
Le ragioni della decisione, in rito, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, pronunciando non definitivamente sulla causa promossa da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla domanda relativa all'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0712024901122871000, limitatamente ai crediti di cui alle cartelle 07120220116958962000, 07120220155516156000 e 07120220158046463000, sussistendo la giurisdizione della commissione tributaria provinciale (Corte di giustizia tributaria) competente per territorio;
- dichiara l'incompetenza per materia del tribunale adito per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0712024901122871000, limitatamente ai crediti di cui alla cartella di pagamento n.
07120220155516257000, appartenendo la stessa al giudice di pace territorialmente competente;
- assegna il termine di due mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa;
- dichiara compensate le spese di lite fra le parti. Così deciso in Nola il 04/12/2025.
Il giudice dott.ssa RO Stanzione