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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/04/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 101/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Caso Giovanna Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI CAPRIO Parte_1
ROSA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CIMINI ANGELA CP_1
ROSA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/01/2024, il ricorrente esponeva: - di aver avuto una relazione more uxorio con la resistente;
- che dalla relazione è nato un figlio, (15.06.2021); - che le parti Per_1
fissavano la loro residenza in Londra fino all'estate del 2023, quando la resistente decideva di fare rientro in Italia portando con sé il bambino;
- di essersi spostato a vivere, nel frattempo, in Spagna dove ha svolto la professione di chef;
- che, rientrata in Italia, la lasciava il figlio della coppia CP_1
presso i suoi genitori in Alfedena e si spostava per lavoro a ES;
- di essere stato costretto,
1 pertanto, a far rientro in Italia per prendersi cura del minore;
- che, da ottobre 2023, vive Per_1
stabilmente con il padre presso i nonni paterni;
- che la madre non vede il minore da settembre 2023;
- che la stessa lavora presso l'azienda H&M in ES;
- di essere chef attualmente alla ricerca di occupazione.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso del minore con collocazione presso di sè e disciplina del diritto di visita della madre, nonché prevedersi un contributo di mantenimento a carico della stessa in favore del figlio minore di € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente, la quale, contestate le avverse deduzioni, esponeva: - che la convivenza tra le parti cessava all'esito di un lungo periodo di crisi determinato principalmente dall'abuso di sostanze alcoliche da parte del ricorrente;
- che il 27 febbraio 2023 il si Pt_1
trasferiva in Spagna per lavoro lasciando da soli a Londra la resistente e il figlio minore;
- di essersi trovata, improvvisamente, a dover far fronte da sola a tutte le esigenze quotidiane proprie e del figlio;
- che, durante la permanenza a Londra, veniva a conoscenza di una posizione di lavoro aperta presso la sede della propria azienda in ES e, a seguito di colloquio, otteneva un contratto a tempo indeterminato a far data da ottobre 2023; - che, rientrata definitivamente in Italia il 26 settembre 2023, trascorsi alcuni giorni con il minore, la resistente partiva per ES per trovare una sistemazione per sé e per il figlio;
- che, in data 6 ottobre 2023, il sottraeva il bambino alla custodia della Pt_1
nonna materna e arbitrariamente lo portava a Caserta presso l'abitazione dei nonni paterni ove fissava la residenza dello stesso;
- che il cominciava ad ostacolare i rapporti madre-figlio, Pt_1
escludendo la da qualunque decisione e rifiutandosi di informarla;
- che il ricorrente è soggetto CP_1
incline all'abuso di bevande alcoliche;
- che tale circostanza è nota anche alle autorità inglesi, le quali, interpellate dalle maestre di hanno impedito al resistente di sottrarre il minore dalla custodia Per_1
della madre;
- di aver motivo di temere il comportamento del ricorrente.
Ciò posto, parte resistente chiedeva: - in via principale, disporsi l'affido esclusivo del figlio minore a sé con collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre, oltre la previsione, a carico di questi, di un contributo di mantenimento per il figlio pari ad € 500,00, oltre il
50% delle spese straordinarie;
- in via subordinata, disporsi l'affido condiviso del minore con collocazione presso di sè, ferme le altre condizioni.
All'esito dell'udienza del 22.03.2024, il giudice relatore ha disposto, in via provvisoria, l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre, nonché, a carico del ricorrente, un contributo di mantenimento per il figlio minore di
€ 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
2 Ciò posto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso che il ricorrente è discontinuo nell'esercizio del diritto di visita del minore e non ottempera in maniera puntuale agli impegni assunti nell'interesse dello stesso (cfr. dichiarazioni rese dalla difesa di parte ricorrente all'udienza del 18.10.2024; cfr., altresì, relazione dei SS di ES da cui emerge, tra l'altro, che “il colloquio dell'11 settembre con la madre si conclude nel momento in cui la signora riceve la chiamata dall'asilo di andare a prendere poiché il padre non si era presentato” e che “al 19.09.2024 Per_1
l'asilo era ancora in attesa di un documento firmato. In merito a ciò, la madre ha riferito che il sig.
ancora non glielo aveva restituito firmato”). Pt_1
Sussistono, pertanto, ragioni più che adeguate per derogare alla regola dell'affido condiviso in favore dell'affido esclusivo alla madre, con collocazione del minore presso la stessa.
Va, comunque, evidenziato che i provvedimenti in materia di famiglia sono adottati allo stato degli atti e, pertanto, possono essere modificati in presenza di fatti sopravvenuti e su istanza del soggetto interessato.
A tal fine, il Tribunale auspica che il intraprenda un percorso di sostegno alla Pt_1
genitorialità al fine di rafforzare il proprio ruolo genitoriale.
Per quanto concerne il diritto di visita del padre, tenuto conto che lo stesso, da ultimo, si è spostato a vivere a ES (cfr. dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 18.10.2024) – e dunque in prossimità del luogo di residenza del minore – il Tribunale ritiene opportuno prevedere che il ricorrente incontri il figlio il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00, nonché per due fine settimana alternati al mese dall'uscita da scuola (o dalle ore 10.00) del sabato fino alle ore 20:00 della domenica;
dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente ogni anno e, per le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di giorni 15 da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
il minore potrà permanere con il padre nei giorni di onomastico e compleanno del genitore nonché per la festa del papà; inoltre, in modo alternato per ogni annualità, per i giorni dell'onomastico e del compleanno del figlio.
Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per il minore.
Il Tribunale, tenuto conto delle relazioni dei SS delegati, dispone, in ogni caso, che i SS delegati
(comune di ES) effettuino un monitoraggio del nucleo familiare, con attività anche di supporto, avendo cura di segnalare all'autorità giudiziaria competente eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, il Tribunale ritiene congruo prevedere a carico del ricorrente un contributo di mantenimento in favore del figlio minore di € 350,00, da versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese
3 straordinarie, tenuto conto della capacità lavorativa del nonché delle esigenze del minore e Pt_1
della circostanza che il predetto non deve più sostenere i costi di viaggio per esercitare il diritto di visita.
In considerazione dell'assenza di una sostanziale soccombenza, il Tribunale dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa;
- dispone che il diritto di visita del padre sia esercitato come in parte motiva;
- stabilisce che il ricorrente contribuisca al mantenimento del figlio minore mediante corresponsione di un assegno mensile di € 350,00, da versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone che i SS delegati (comune di ES) effettuino un monitoraggio del nucleo familiare, con attività anche di supporto, avendo cura di segnalare all'autorità giudiziaria competente eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore.
- compensa le spese di lite;
- manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in S. Maria C. V. nella Camera di Consiglio del 10.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Caso Giovanna Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI CAPRIO Parte_1
ROSA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CIMINI ANGELA CP_1
ROSA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/01/2024, il ricorrente esponeva: - di aver avuto una relazione more uxorio con la resistente;
- che dalla relazione è nato un figlio, (15.06.2021); - che le parti Per_1
fissavano la loro residenza in Londra fino all'estate del 2023, quando la resistente decideva di fare rientro in Italia portando con sé il bambino;
- di essersi spostato a vivere, nel frattempo, in Spagna dove ha svolto la professione di chef;
- che, rientrata in Italia, la lasciava il figlio della coppia CP_1
presso i suoi genitori in Alfedena e si spostava per lavoro a ES;
- di essere stato costretto,
1 pertanto, a far rientro in Italia per prendersi cura del minore;
- che, da ottobre 2023, vive Per_1
stabilmente con il padre presso i nonni paterni;
- che la madre non vede il minore da settembre 2023;
- che la stessa lavora presso l'azienda H&M in ES;
- di essere chef attualmente alla ricerca di occupazione.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso del minore con collocazione presso di sè e disciplina del diritto di visita della madre, nonché prevedersi un contributo di mantenimento a carico della stessa in favore del figlio minore di € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente, la quale, contestate le avverse deduzioni, esponeva: - che la convivenza tra le parti cessava all'esito di un lungo periodo di crisi determinato principalmente dall'abuso di sostanze alcoliche da parte del ricorrente;
- che il 27 febbraio 2023 il si Pt_1
trasferiva in Spagna per lavoro lasciando da soli a Londra la resistente e il figlio minore;
- di essersi trovata, improvvisamente, a dover far fronte da sola a tutte le esigenze quotidiane proprie e del figlio;
- che, durante la permanenza a Londra, veniva a conoscenza di una posizione di lavoro aperta presso la sede della propria azienda in ES e, a seguito di colloquio, otteneva un contratto a tempo indeterminato a far data da ottobre 2023; - che, rientrata definitivamente in Italia il 26 settembre 2023, trascorsi alcuni giorni con il minore, la resistente partiva per ES per trovare una sistemazione per sé e per il figlio;
- che, in data 6 ottobre 2023, il sottraeva il bambino alla custodia della Pt_1
nonna materna e arbitrariamente lo portava a Caserta presso l'abitazione dei nonni paterni ove fissava la residenza dello stesso;
- che il cominciava ad ostacolare i rapporti madre-figlio, Pt_1
escludendo la da qualunque decisione e rifiutandosi di informarla;
- che il ricorrente è soggetto CP_1
incline all'abuso di bevande alcoliche;
- che tale circostanza è nota anche alle autorità inglesi, le quali, interpellate dalle maestre di hanno impedito al resistente di sottrarre il minore dalla custodia Per_1
della madre;
- di aver motivo di temere il comportamento del ricorrente.
Ciò posto, parte resistente chiedeva: - in via principale, disporsi l'affido esclusivo del figlio minore a sé con collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre, oltre la previsione, a carico di questi, di un contributo di mantenimento per il figlio pari ad € 500,00, oltre il
50% delle spese straordinarie;
- in via subordinata, disporsi l'affido condiviso del minore con collocazione presso di sè, ferme le altre condizioni.
All'esito dell'udienza del 22.03.2024, il giudice relatore ha disposto, in via provvisoria, l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre, nonché, a carico del ricorrente, un contributo di mantenimento per il figlio minore di
€ 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
2 Ciò posto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso che il ricorrente è discontinuo nell'esercizio del diritto di visita del minore e non ottempera in maniera puntuale agli impegni assunti nell'interesse dello stesso (cfr. dichiarazioni rese dalla difesa di parte ricorrente all'udienza del 18.10.2024; cfr., altresì, relazione dei SS di ES da cui emerge, tra l'altro, che “il colloquio dell'11 settembre con la madre si conclude nel momento in cui la signora riceve la chiamata dall'asilo di andare a prendere poiché il padre non si era presentato” e che “al 19.09.2024 Per_1
l'asilo era ancora in attesa di un documento firmato. In merito a ciò, la madre ha riferito che il sig.
ancora non glielo aveva restituito firmato”). Pt_1
Sussistono, pertanto, ragioni più che adeguate per derogare alla regola dell'affido condiviso in favore dell'affido esclusivo alla madre, con collocazione del minore presso la stessa.
Va, comunque, evidenziato che i provvedimenti in materia di famiglia sono adottati allo stato degli atti e, pertanto, possono essere modificati in presenza di fatti sopravvenuti e su istanza del soggetto interessato.
A tal fine, il Tribunale auspica che il intraprenda un percorso di sostegno alla Pt_1
genitorialità al fine di rafforzare il proprio ruolo genitoriale.
Per quanto concerne il diritto di visita del padre, tenuto conto che lo stesso, da ultimo, si è spostato a vivere a ES (cfr. dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 18.10.2024) – e dunque in prossimità del luogo di residenza del minore – il Tribunale ritiene opportuno prevedere che il ricorrente incontri il figlio il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00, nonché per due fine settimana alternati al mese dall'uscita da scuola (o dalle ore 10.00) del sabato fino alle ore 20:00 della domenica;
dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente ogni anno e, per le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di giorni 15 da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
il minore potrà permanere con il padre nei giorni di onomastico e compleanno del genitore nonché per la festa del papà; inoltre, in modo alternato per ogni annualità, per i giorni dell'onomastico e del compleanno del figlio.
Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per il minore.
Il Tribunale, tenuto conto delle relazioni dei SS delegati, dispone, in ogni caso, che i SS delegati
(comune di ES) effettuino un monitoraggio del nucleo familiare, con attività anche di supporto, avendo cura di segnalare all'autorità giudiziaria competente eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, il Tribunale ritiene congruo prevedere a carico del ricorrente un contributo di mantenimento in favore del figlio minore di € 350,00, da versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese
3 straordinarie, tenuto conto della capacità lavorativa del nonché delle esigenze del minore e Pt_1
della circostanza che il predetto non deve più sostenere i costi di viaggio per esercitare il diritto di visita.
In considerazione dell'assenza di una sostanziale soccombenza, il Tribunale dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa;
- dispone che il diritto di visita del padre sia esercitato come in parte motiva;
- stabilisce che il ricorrente contribuisca al mantenimento del figlio minore mediante corresponsione di un assegno mensile di € 350,00, da versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone che i SS delegati (comune di ES) effettuino un monitoraggio del nucleo familiare, con attività anche di supporto, avendo cura di segnalare all'autorità giudiziaria competente eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore.
- compensa le spese di lite;
- manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in S. Maria C. V. nella Camera di Consiglio del 10.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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