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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 1453 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
(CF: ) nato a [...] il [...] ed ivi elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato alla Via SS. Martiri Salernitani n. 24 presso gli avv.ti Corrada Andria (CF:
[...]
) e (CF: ) da cui è rappresentato e difeso su C.F._2 CP_1 CodiceFiscale_3 procura a margine dell'appello.
APPELLANTE
E
(C.F. e P. Iva , in persona del procuratore , Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 elettivamente domiciliata in Avellino alla via T. Benigni n. 6 presso l'avv. Maria Pina Ruffilli (CF:
) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti prodotta in sede di CodiceFiscale_4 costituzione telematica in appello.
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ) residente in [...] e Controparte_4 CodiceFiscale_5 _5
(C.F. ) residente in [...].
[...] CodiceFiscale_6
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L'avv. Corrada Andria, nell'interesse dell'appellante si Parte_1 riporta alle difese, istanze e impugnative tutte già in atti e alle già rassegnate conclusioni, di cui chiede
pagina 1 di 10 l'accoglimento. L'avv. Andria chiede che la causa venga trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusive, a tutt'altro opponendosi”.
PER LA S.P.A. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI: “L'avv. Maria Pina Ruffilli si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, a tutte le proprie difese e verbali di causa, impugnando tutto l'avverso dedotto, prodotto ed eccepito di cui chiede il rigetto. Preliminarmente, qualora parte attrice non avesse rinotificato nei termini perentori concessi dal Giudice, chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio. In subordine, si riporta alle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte di cui ne chiede
l'integrale accoglimento con vittoria delle spese di lite. Chiede introitarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 18.03.2016 ha riferito che alle ore 19,30 circa del Parte_1
10.02.2013, alla guida della Fiat NT di sua proprietà targata AJ 248LM, percorreva la S.S. n. 18 Dei
Due Principati con direzione Preturo - Piano di Montoro e che, giunto all'intersezione con via De
Amicis, si fermava nella propria corsia di marcia, con l'indicatore direzionale acceso, in attesa di poter svoltare a sinistra. In tale frangente, dall'opposta direzione di marcia, sopraggiungeva ad elevata velocità l'autovettura VW Golf targata CA 029 NJ, di proprietà di e condotta da Controparte_4 _5
, che, fuori controllo, invadeva la corsia di marcia dell'istante ed investiva frontalmente la Fiat
[...]
NT facendola ruotare su sé stessa.
Ha ancora riferito l'attore che, per effetto della collisione, la Fiat NT di sua proprietà riportava ingenti danni, tali da renderne antieconomica la riparazione, e che lui stesso subiva gravi lesioni per le quali veniva condotto d'urgenza presso il presidio ospedaliero di Solofra dove veniva ricoverato con diagnosi di “traumatismo ginocchio sx, trauma maxillo-facciale con ferite lacero-contuse, trauma cranico non commotivo” seguita da intervento chirurgico per la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Sul luogo del sinistro erano inoltre intervenuti i Carabinieri della Stazione di
Montoro Inferiore che redigevano verbale di incidente.
Tanto premesso ha convenuto innanzi al Tribunale di Avellino Giarletta Maria, Parte_1
e la nelle rispettive qualità di proprietaria, di conducente e di _5 Controparte_2 compagnia assicuratrice della Golf targata CA 029 NJ, chiedendo la loro condanna solidale al risarcimento dei danni di ordine biologico, morale e patrimoniale riportati in conseguenza del sinistro.
Si è costituita soltanto la la quale ha chiesto il rigetto della domanda deducendo Controparte_2 che la responsabilità dell'incidente era da ascrivere in via esclusiva alla condotta di guida imprudente pagina 2 di 10 dell'attore che, improvvisamente e senza alcuna segnalazione, svoltava a sinistra per immettersi su via
De Amicis collidendo con la Golf che procedeva regolarmente nell'opposta corsia di marcia.
La causa, assunte le prove testimoniali richieste dalle parti, raccolto con esito negativo l'interrogatorio formale deferito al convenuto ed espletata c.t.u. medico legale in _5 persona dell'attore, è stata decisa con sentenza pubblicata il 06.10.2020 e non notificata che ha rigettato la domanda, compensando tra le parti le spese processuali, sulla base della seguente motivazione:
“…Nel merito la domanda non è provata e va rigettata essendo risultate contrastanti tra loro le deposizioni rese dai testi escussi. Ed invero dalla deposizione dei testi di parte attrice si evince una dinamica del sinistro completamente diversa da quella descritta dal teste di parte convenuta.
Per i primi l'autoveicolo condotto dall'attore si trovava fermo nella propria corsia per poter svoltare a sinistra con gli indicatori di direzione accesi;
il teste di parte convenuta ha invece dichiarato che l'auto NT dell'attore, che viaggiava a fari spenti, nello svoltare a sinistra senza gli indicatori di direzione accesi, tagliava la strada alla VW Golf condotta dal convenuto . _5
La stessa dinamica è stata dal conducente della VW Golf riferita nell'immediatezza ai
Carabinieri intervenuti. Nessuno degli altri testimoni, sebbene si siano trattenuti per lungo tempo sul luogo del sinistro (sino all'arrivo dell'autombulanza) ha reso dichiarazioni ai Carabinieri.
I testi di parte attrice, a specifica domanda se il indossasse la cintura di sicurezza, hanno Pt_1 riferito di non ricordare tale circostanza pur avendo assistito al trasbordo dello stesso dalla propria auto sull'autoambulanza. Deve evidenziarsi che dall'esame delle riproduzioni delle foto di cui agli atti, anche se di qualità non eccelsa, si notano i segni lasciati dagli occupanti della Fiat NT sul parabrezza, segno che gli stessi non indossassero le cinture di sicurezza.
Dette deposizioni contrastanti che si annullano a vicenda non consentono di trarre da esse convincenti elementi di prova e pertanto, in applicazione del principio generale sull'onere della prova desumibile dall'art. 2697 cod. civ., la domanda dev'essere rigettata (actore non probante, reus absolvitur). A tal proposito la Cassazione ha osservato che “se non esistono elementi capaci di corroborare o di infirmare "aliunde" una od alcune tra le deposizioni in contrasto, il giudice può ritenere inattendibili entrambe le deposizioni e, stante l'impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova, rigettare la domanda dell'attore siccome priva di adeguato supporto probatorio”
(Cass. n. 7065/86).
I motivi che hanno indotto questo Giudice a rigettare la domanda attorea giustificano la compensazione delle spese del procedimento”.
§§§§§§
pagina 3 di 10 Con atto notificato alla compagnia assicuratrice il 30.03.2021, iscritto a ruolo l'01.04.2021, ed a seguito dell'ordine impartito in prima udienza rinotificato a e il Controparte_4 _5
28.03.2022, ha tempestivamente appellato tale sentenza formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Accertare e dichiarare la responsabilità di e nella Controparte_4 _5 determinazione del sinistro e quindi condannare gli stessi, in solido tra loro e con la Compagnia di
Ass.ni in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni tutti, di natura CP_2 non patrimoniale e patrimoniale subiti da indicati in € 20.541,79 per danno non Parte_1 patrimoniale da invalidità permanente e da inabilità temporanea, in €. 1.148,52 per spese mediche documentate e in €. 305,00 per spese di CTP;
oltre al danno riportato dall'autovettura Fiat NT tg
AJ248LM, €. 1500,00 quale valore del veicolo al momento del sinistro, oltre €. 350,00 per spese rottamazione e di immatricolazione di veicolo similare, nonché F.R.A.M. e spese di bollo e assicurazione non godute da valutare in via equitativa, ovvero al risarcimento di quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, somme tutte da rivalutarsi secondo i dati ISTAT, con liquidazione degli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì dell'evento al soddisfo. In subordine ritenere e dichiarare la responsabilità prevalente, ovvero in ulteriore denegato subordine concorsuale ex art. 2054 co 2 cc. di e , e quindi condannare gli stessi, in relazione _5 Controparte_4 all'accertato grado di colpa, in solido tra loro e con la Compagnia di Ass.ni UnipolSai, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni tutti, di natura non patrimoniale e patrimoniale subiti da in proporzione all'accertato grado di colpa. Vinte le spese e i compensi del Parte_1 doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, Cassa previdenza ed IVA, come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne hanno fatto anticipo”.
Anche in sede di gravame si è costituita soltanto la che ha resistito all'appello Controparte_2 chiedendone il rigetto con vittoria delle spese.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame afferma che la sentenza impugnata, errando, ha Parte_1 affermato che le deposizioni testimoniali, essendo tra loro contrastanti, si annullano a vicenda e non pagina 4 di 10 consentono di ritenere acquisiti convincenti elementi di prova per cui la domanda va rigettata in applicazione del principio generale in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 co. 1 c.c.
Deduce in particolare l'appellante che un miglior governo delle risultanze istruttorie avrebbe dovuto condurre il tribunale a ritenere pienamente dimostrata la responsabilità esclusiva di _5
in quanto le dichiarazioni rese dai propri testi, prive di incertezze o lacune e di tenore univoco,
[...] preciso e concordante, confermano appieno la dinamica dell'incidente descritta in citazione.
La deposizione dell'unico teste di parte convenuta risulterebbe, al contrario, poco credibile in quanto egli ha riferito una dinamica del sinistro irrealistica che è incompatibile con la posizione assunta dai due veicoli dopo la collisione, rappresentata nel grafico allegato al rapporto di incidente redatto dai
Carabinieri, da cui si ricaverebbe in modo chiaro che lo scontro è avvenuto nella corsia di marcia della
Fiat NT che al momento del fatto era ferma, in attesa di poter svoltare a sinistra, e che in conseguenza dell'urto ricevuto ruotava su sé stessa.
Se l'auto del operando la svolta sinistra, avesse tagliato la strada alla Golf, i due veicoli Pt_1 non sarebbero stati infatti rinvenuti entrambi nella corsia di marcia della Fiat NT e ben diversi sarebbero stati i danni conseguenti all'urto posto che sia il rapporto dei C.C. che le foto in atti danno conto di una collisione frontale e non di danni alla fiancata destra della Fiat NT come ci si aspetterebbe se tale auto avesse tagliato la strada al veicolo antagonista.
Il teste , essendo il fratello di che al momento del fatto viaggiava Testimone_1 _5 come trasportato sulla Golf, anche dal punto di vista soggettivo sarebbe poi poco attendibile, perché condizionato psicologicamente nel rendere le sue dichiarazioni, mentre due dei tre testi attorei, ossia e sono soggetti del tutto indifferenti all'esito della lite. Testimone_2 Testimone_3
Prosegue l'appellante affermando che il giudice di primo grado, senza alcun riscontro probatorio e senza che neppure la compagnia assicuratrice lo abbia eccepito, ha sostenuto che gli occupanti della
Fiat NT non indossavano la cintura di sicurezza al momento del fatto - sebbene tale circostanza sia stata negata dalla teste moglie del che al momento del fatto viaggiava come Testimone_4 Pt_1 trasportata sulla NT, e non sia stata riferita da nessuno dei testimoni escussi - traendo tale erroneo convincimento da una semplice congettura, vale a dire da presunti “segni lasciati dagli occupanti dell'auto Fiat NT sul parabrezza” i quali vengono evinti da foto che lo stesso giudice afferma essere di cattiva qualità.
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta, in via subordinata, l'erronea applicazione dell'art 2697 cc e l'omessa applicazione dell'art. 2054 c.c. deducendo che il tribunale, pur nell'impossibilità di accertare l'esatta dinamica del sinistro, mai avrebbe potuto pervenire ad una pronunzia di rigetto della domanda in quanto “non provata” dal momento che lo scontro tra le due auto pagina 5 di 10 costituiva una circostanza mai posta in discussione dalle parti, tra l'altro emergente dal rapporto redatto dai Carabinieri, essendosi l'intero dibattito processuale incentrato soltanto sulle modalità della collisione. Ne consegue che il tribunale, anche a voler ritenere che l'istruttoria non abbia consentito di accertare l'esatta dinamica del sinistro, ai fini della concreta individuazione delle responsabilità dei due conducenti, avrebbe dovuto considerare che, in presenza di uno scontro tra veicoli, trova applicazione l'art. 2054 co 2 c.c. per il quale si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente a determinare l'evento dannoso.
La norma dettata dall'art. 2054 co 2 c.c. costituisce, infatti, un principio regolatore della responsabilità da circolazione stradale che si pone in rapporto di species a genus con la responsabilità da illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.
§§§§§§
L'appello è indiscutibilmente fondato nella parte in cui si afferma che le risultanze istruttorie con consentivano di pervenire al rigetto integrale della domanda attorea.
A fronte della deposizione di ben quattro testimoni che hanno riferito della verificazione del sinistro, confermata anche dal convenuto in sede di interrogatorio formale, della _5 produzione di nutrita documentazione proveniente da struttura nosocomiale pubblica attestante le lesioni riportate nell'incidente da e di un rapporto dei Carabinieri che, intervenendo sui Parte_1 luoghi poco dopo la verificazione del sinistro, provvedevano a rilevare le targhe delle due auto coinvolte, le loro coperture assicurative e ad identificare i proprietari, i conducenti e i soggetti trasportati sui due veicoli, la verificazione intorno alle ore 19,30 del 10.02.2013 di uno scontro all'incrocio tra la S.S. n. 88 e via De Amicis tra la Golf appartenente a e condotta da Controparte_4
da un lato e la Fiat NT condotta dal proprietario , con il ferimento _5 Parte_1 nell'incidente di quest'ultimo, doveva infatti considerarsi una circostanza inconfutabilmente provata.
L'appello non può invece essere condiviso nella parte in cui si afferma che le risultanze istruttorie hanno condotto ad accertare la verificazione del sinistro in questione con le modalità indicate in citazione e la sua ascrivibilità a colpa esclusiva del conducente della Golf.
I testi attorei e dichiaratisi indifferenti, hanno infatti riferito Testimone_2 Testimone_3 che la Fiat NT, ferma nella propria corsia di marcia con l'indicatore direzionale acceso in attesa di poter svoltare a sinistra in via De Amicis, veniva attinta allo spigolo anteriore destro dalla parte anteriore destra della Golf, proveniente dall'opposta direzione di marcia sulla S.S. n. 88, il che presuppone che la Golf viaggiasse completamente spostata sull'estrema sinistra della corsia di marcia di pertinenza Fiat NT poiché, diversamente, la collisione si sarebbe avuta tra la parte anteriore sinistra della NT e della Golf. pagina 6 di 10 Ciò però non collima con quanto rappresentato nel grafico allegato al rapporto dei Carabinieri, il quale raffigura le due auto, nella posizione statica assunta dopo la collisione, entrambe ferme in prossimità della linea di mezzeria.
In detto rapporto non si parla, poi, di un urto frontale tra i due veicoli ma di una collisione
“frontale e laterale”, essendo state barrate entrambe tali caselle, avvenuta tra due veicoli in marcia (v. lettera a del riquadro “natura dell'incidente”) e non tra uno in marcia ed uno fermo (v. lettera c del riquadro “natura dell'incidente).
La teste ha inoltre riferito che l'urto ricevuto dalla NT faceva “girare la Testimone_4 macchina Fiat su sé stessa, verso la nostra sinistra” laddove una collisione tra la parte anteriore destra della Golf e lo spigolo anteriore destro della NT avrebbe dovuto far ruotare quest'ultima in senso orario, ossia verso destra.
Tra l'altro la non è stata in grado di indicare i punti d'urto tra i due veicoli avendo Tes_4 affermato: “Non so precisare i punti di impatto tra le due autovetture, anche se posso dire che la macchina ci investì, non so con quale parte, alla fiancata anteriore destra della NT. Ciò lascia intendere, stante il riferimento alla fiancata anteriore destra, che la NT stesse svoltando a sinistra quando fu attinta dalla Golf ma anche questa testimone, al pari degli altri due, afferma che, al momento della collisione, la era ferma nella propria corsia di marcia in attesa di poter girare a sinistra. Non CP_6
è stato infine prodotto il fascicolo cartaceo di primo grado dell'attore mentre quello scannerizzato e caricato telematicamente sulla piattaforma del P.C.T., iscrivendo a ruolo la causa di appello, non contiene le foto del veicolo incidentato da cui poter verificare se l'urto subito sia anteriore o laterale.
In conclusione non è chiaro, anche alla luce della diversa dinamica dell'evento fornita dal teste
, se al momento della collisione la NT fosse effettivamente ferma nella sua corsia, in Testimone_5 attesa di poter girare a sinistra, ovvero avesse iniziato la manovra di svolta, occupando parzialmente l'opposta corsia di marcia su cui sopraggiungeva la Golf.
È infatti questa la versione dell'evento fornita dal teste che ha dichiarato: “Percorrevamo _5 la variante di Montoro, in direzione Preturo, quando giunti all'incrocio del cimitero una Fiat NT rossa guidata da un uomo ci tagliava la strada e camminava con le luci spente. Il conducente della
NT nello svoltare a sinistra ci tagliava la strada…”.
Essendo certa la collisione tra le due auto, ma incerta la dinamica del fatto, era dunque gioco forza ricorrere alla presunzione di pari concorso di colpa dettata in via sussidiaria dall'art. 2054 co. 2
c.c. il quale, per consolidata giurisprudenza di legittimità, è applicabile non solo quando all'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti non faccia riscontro la prova che l'altro abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno ma anche e soprattutto quando, per pagina 7 di 10 l'impossibilità di accertare le circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro, non si può stabilire la misura della incidenza causale della condotta di ciascuno dei protagonisti dell'incidente nella determinazione dell'evento (cfr. ex multis cass. cass. n. 2038/1994, cass. n. 8287/1996, cass. n.
2327/2011 e cass. n. 18479/2015 che ha confermato una sentenza di merito la quale, nonostante la compiuta valutazione di ogni elemento, aveva constatato la coesistenza di una pluralità di ipotesi ricostruttive del sinistro, ciascuna delle quali comportanti differenti gradi di responsabilità dei conducenti coinvolti, ma nessuna, tuttavia, idonea ad imporsi come prevalente sulle altre).
Occorre a questo punto procedere alla liquidazione del danno alla persona patito da
[...]
che aveva sessant'anni all'epoca del sinistro in cui riportò un trauma maxillo-facciale con Pt_1 ferite lacero-contuse, un trauma cranico non commotivo ed una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro e del legamento crociato anteriore trattate in via chirurgica.
Tali lesioni, in base al condivisibile giudizio del consulente tecnico d'ufficio, sono guarite dopo un periodo di invalidità temporanea totale di 30 gg. - seguito da un'invalidità temporanea parziale di 30 gg al valore medio del 75%, di ulteriori 60 gg. al 50% e di altri 60 gg al valore medio del 25% - con postumi permanenti valutati tabellarmente nella misura del 9%.
Il danno biologico patito dall'appellante integra, quindi, una micropermanente da liquidare attenendosi ai parametri legali individuati dall'art. 139 D. lgs. n. 209/05. Avuto riguardo all'età dell'infortunato al momento del sinistro, ed ai valori dei punti di invalidità permanente come da ultimo aggiornati con D.M. del 16.07.2024 in G.U. n. 173 del 25.07.24, il pregiudizio di ordine permanente va perciò monetizzato in € 14.706,83. A titolo di danno biologico da invalidità temporanea, per il quale le citate disposizioni normative aggiornate riconoscono l'importo di € 55,24 per ogni giorno di inabilità assoluta e, in caso di invalidità inferiore al 100%, un importo ridotto in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno, risultano poi dovuti € 5.385,90.
Per quanto attiene ancora al danno morale, riconoscibile anche in caso di sinistro stradale produttivo di una micropermanente, la sua misura, tenuto contro dell'entità della menomazione e delle sofferenze che ne sono verosimilmente scaturite, va determinata in misura pari al 20% di quanto liquidato a titolo di danno biologico con conseguente riconoscimento per tale causale di € 2.941,37.
Con riguardo alle spese mediche documentate il c.t.u. ha infine stimato congruo e riconducibile dal punto di vista causale al sinistro l'importo di € 1.148,52 che, integrando un danno patrimoniale emergente, va attualizzato in € 1.397,75 stante l'evoluzione del fenomeno inflattivo successiva all'erogazione della somma.
L'importo dovuto all'appellante, senza tener conto dell'affermato concorso di colpa, è perciò di complessivi € 24.431,85 mentre nulla è riconoscibile per il danno al veicolo. Il ha infatti Pt_1
pagina 8 di 10 sostenuto che, in considerazione della consistenza dei danni riportati dalla Fiat NT, la sua riparazione
è antieconomica chiedendo, per tale motivo, che il danno gli venga liquidato avuto riguardo al valore commerciale dell'auto, individuato in € 1.500,00 all'epoca del fatto, con l'aggiunta di € 350,00 per spese di rottamazione, di immatricolazione di un veicolo similare, etc.
Non risulta tuttavia provato né che la riparazione sia antieconomica, né il valore della Fiat NT in questione né il costo da sostenere per la riparazione. I testi sono stati infatti sommamente generici per quanto concerne la descrizione dei danni riportati nel sinistro dal suddetto veicolo né le avarie possono apprezzarsi con sufficiente precisione dal rapporto dei Carabinieri dove è solo scritto “Parte anteriore completamente incidentata con rottura parabrezza. Danni meccanici da accertare”.
Si è inoltre già evidenziato che non sono in atti le foto del veicolo incidentato da cui poter evincere, quanto meno in via visiva, le avarie dallo stesso riportate. In assenza del libretto di circolazione non è poi dato conoscere l'anno di immatricolazione dell'auto, al fine di individuarne anche solo presuntivamente il valore, né è stato prodotto un preventivo di riparazione o una perizia di parte e tanto meno è stata provata la demolizione della Fiat NT. Non vi sono pertanto elementi sulla cui scorta poter per procedere ad una liquidazione anche soltanto equitativa del danno subito che, in assenza di ogni parametro di riferimento, si tradurrebbe in mero arbitrio.
L'importo riconosciuto per i danni alla persona va poi ridotto in ragione del contributo causale fornito dal alla produzione dell'evento lesivo, che è stato stimato presuntivamente nella misura Pt_1 del 50%, sicché, in definitiva, gli compete la somma di € 12.215,93 direttamente all'attualità. Il notevole lasso temporale esistente tra la data dell'illecito e quella della liquidazione lascia infine ragionevolmente presumere che, se l'importo dovuto fosse stato corrisposto senza ritardo, esso non sarebbe stato destinato al consumo immediato bensì impiegato in modo fruttifero.
Compete dunque all'appellante anche il cd. “danno da ritardo” che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n. 1712/1995, è suscettibile di ristoro tramite la corresponsione di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa, può nella fattispecie essere parametrato a quello legale. Sempre alla stregua di tale orientamento detti interessi non possono tuttavia essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo piuttosto rifarsi al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
Nel caso di specie risultano quindi dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sull'importo del risarcimento così come devalutato in base agli indici Istat alla data del 10.02.2013 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto. Dalla presente sentenza, la quale converte pagina 9 di 10 l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono infine dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo effettivo.
L'accoglimento dell'appello impone di regolamentare diversamente le spese processuali le quali, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo attenendosi ai compensi medi previsti in relazione al decisum dal D.M. n. 147 del 2022 e distraendo la somma in favore degli avv.ti e Corrada Andria per dichiarato anticipo. CP_1
Tanto con la precisazione che nulla viene riconosciuto per la consulenza medica di parte che, non essendo risultata utile per la decisione, configura una spesa superflua di cui può essere esclusa la ripetizione ex art. 92 co. 1 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1451/2020 pubblicata il
06.10.2020, così provvede:
1) ON , e la in solido tra loro, al pagamento in Controparte_4 _5 Controparte_2 favore di della somma a titolo di risarcimento danni di € 12.215,93 oltre interessi legali Parte_1 da computare nei modi indicati in motivazione.
2) ON , e la in solido tra loro, al rimborso delle Controparte_4 _5 Controparte_2 spese avversarie del giudizio di primo grado che si liquidano in € 550,00 per esborsi vivi ed in €
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. per dichiarato anticipo. CP_1
3) ON , e la in solido tra loro, al rimborso delle Controparte_4 _5 Controparte_2 spese avversarie del giudizio di appello che si liquidano in € 477,72 per esborsi vivi ed in 5.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma favore degli avv.ti e Corrada Andria per dichiarato anticipo. CP_1
4) Pone la spesa liquidata in primo grado per la redazione della c.t.u. medico-legale definitivamente a carico di , e della Controparte_4 _5 Controparte_2
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 24.06.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_7
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